Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 31/03/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 747/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 11/02/2025
DA
) Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. SASSI GIULIA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1. Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e N) il Parte_1 Parte_2
26/05/2019; atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 2 Parte II Serie A anno 2019;
2. Ordinarsi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Borgo Virgilio (Mn) di procedere all'annotazione della emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3. La figlia minorenne sarà affidata in via condivisa ad Persona_1 entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la
4. Entrambi i genitori eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale per tutte le decisioni di carattere straordinario che riguarderanno la figlia con particolare riferimento alla salute, alla educazione ed alla istruzione.
5. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a richiedere un assegno divorzile.
6. Salvo diverso accordo tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia tutti i pomeriggi delle settimane in cui egli svolge il turno di mattina Per_1 (e dunque per due settimane al mese) dall'uscita dalla scuola sino alle ore 19.00 per il periodo dell'autunno-inverno e sino alle ore 20,30 per la primavera-estate.
7. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia anche due fine settimana Per_1 alternati ogni mese, dal sabato alla domenica sera, in orari da concordare di volta in volta con la madre, e comunque in linea di massima dalle ore 09.00 del sabato alle ore 19.00 della domenica.
8. trascorrerà con il padre una settimana durante le vacanze natalizie (dal Per_1
24/12 al 30/12 o dal 31/12 al 06/01) e tre giorni per le vacanze di Pasqua (dal giovedì alla domenica o dal lunedì al mercoledì) con l'alternanza di anno in anno.
9. Ancora: i genitori potranno trascorrere con due settimane durante il Per_1 periodo estivo, anche non consecutive, in date che dovranno essere comunicate reciprocamente entro il 15 maggio di ogni anno, nel rispetto delle esigenze scolastiche della stessa e degli impegni lavorativi di entrambi i genitori.
10. Durante le vacanze trascorse fuori casa con uno dei genitori, ovviamente consone alle abitudini di vita di , questi dovrà essere reperibile, comunicare Per_1 il luogo di destinazione, gli spostamenti ed il recapito all'altro genitore, il quale avrà diritto di avere notizie della figlia e di parlare con essa telefonicamente o in videochiamata una volta al giorno.
11. Ciascun genitore si obbliga ad avvertire l'altro, con adeguato anticipo, della propria eventuale impossibilità di tenere con sé la figlia nei tempi come sopra previsti.
12. Nel caso in cui l'altro genitore non potesse sostituirlo per impegni precedentemente presi e non prorogabili, potrà essere richiesta preventivamente la disponibilità dei nonni, che in ogni caso potranno frequentare liberamente in accordo con i genitori. Per_1
13. Per l'espatrio della minore, il consenso non dovrà ritenersi presunto: i coniugi concordano sin da ora che sarà necessaria di volta in volta la manifestazione esplicita del consenso dell'altro genitore.
14. si obbliga a versare a , entro il giorno Parte_2 Parte_1 cinque di ogni mese, l'importo mensile di €. 250,00 a titolo di assegno per il concorso nel mantenimento della figlia minore , da corrispondersi a mezzo Per_1 bonifico sulle coordinate che la madre gli comunicherà, rivalutato annualmente ed automaticamente, ovvero senza necessità di specifica richiesta da parte della
2 secondo gli indici Istat. Pt_1
15. percepirà in via esclusiva l'assegno unico per la figlia , Parte_1 Per_1 nonché eventuali altri bonus inerenti alla minore, ed il padre si rende sin da ora disponibile a sottoscrivere la relativa modulistica e a fornire la documentazione necessaria per la fruizione delle predette misure economiche parte della madre.
16. Le spese di natura straordinaria che si rendessero necessarie per la figlia, sono poste a carico di ciascun genitore in misura del 50% andranno regolate secondo il recente Protocollo adottato dal Tribunale di Mantova che si dimette ed il cui contenuto si richiama qui integralmente.
17. I genitori di comune accordo dichiarano che le condizioni inerenti all'affidamento e il diritto di visita ed il mantenimento della figlia minore, sono rispondenti al suo interesse.
18. I ricorrenti rinunciano sin d'ora al tentativo di conciliazione stante l'insussistenza dei presupposti per un esito positivo dello stesso.
19. I ricorrenti instano sin d'ora affinché venga disposta la sostituzione della udienza presidenziale con il deposito di note scritte anche al fine di confermare le richieste di cui al presente ricorso.
20. Spese legali compensate. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
3 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
Borgo Virgilio (MN) il 26/05/2019 ed ivi trascritto al numero 2, Parte II, Serie A del registro dei relativi atti dell'anno 2019;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Borgo Virgilio di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 27/03/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
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