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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VII SEZ. CIVILE
In persona dei seguenti magistrati
- Francesco Paolo Feo Presidente
- Ilaria Grimaldi Giudice
- Marco Pugliese Giudice rel.
nella procedura di cui agli artt. 268 e seg. C.C.I.I. iscritta al numero di ruolo 286 dell'anno 2025, su ricorso di nato a [...] Parte_1
(NA) il 19/01/1980 e residente in [...] (codice fiscale: ) rappresentato/a e difeso/a dcome in atti C.F._1
con domicilio eletto in VIA SILVIO PELLICO 30 80021 AFRAGOLA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
letta la domanda di apertura della liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e seg. C.C.I.I.;
1 visti gli atti della procedura, tra cui il ricorso e la relazione dell'O.c.c.
depositata ex art. 269 C.C.I.I. da cui emerge un giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;
preso atto parte/i proponente/i rientra/no tra i soggetti rispetto ai quali, per natura, dimensioni e caratteristiche, è ammissibile l'apertura della liquidazione controllata;
ritenuto che dagli atti risulta che parte/i proponente/i si trova/no in una situazione di sovraindebitamento come definita dall'art. 2 lett. c) C.C.I.I.;
tenuto conto che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV C.C.I.I.;
ritenuti soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I.;
letto l'art. 270 C.C.I.I.;
P.Q.M.
dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di Parte_1
nato a [...] il [...] e residente in [...] (codice fiscale: ); C.F._1
nomina quale giudice delegato il/la dr./ssa GIAN PIERO SCOPPA;
nomina liquidatore della procedura il gestore incaricato dall'O.c.c. l'avv.
Raffaele Garofalo;
ordina il deposito dei bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori aggiornato entro 7 giorni;
2 assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore,
a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale nonché
presso il competente Registro delle imprese se il ricorrente è titolare di partita I.V.A. o comunque ivi iscritto;
ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti rispetti ai beni immobili ovvero mobili registrati eventualmente intestati al ricorrente.
Così deciso il 28/05/2025
Il Giudice est.
dr. Marco Pugliese
Il Presidente
dr. Francesco Paolo Feo
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