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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/03/2025, n. 3183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3183 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc. N. 28829/2024 R. Gen.
La Giudice deSInata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
in persona del legale rappresentante, SI. Parte_1
con sede legale in Roma, alla via delle Milizie n. 16, Parte_2 elettivamente domiciliata in Roma, alla via Muzio Clementi n. 51, presso lo studio dell' Avv. Francesco Cavalcanti, dal quale è rappresentata e difesa, giusta delega allegata al ricorso
OPPONENTE E
Avv. Dell'Armi Anna Maria, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Via Emanuele Filiberto n. 166 in Roma, in proprio, ai sensi dell'art. 86 c.p.c..
OPPOSTA
all'udienza del 14.3.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO
- dichiara la nullità del precetto notificato in data 4.7.2024 e dichiara che l'opposta non ha diritto di procedere alla esecuzione forzata. Condanna l'opposta al pagamento in favore di parte opponente delle spese di lite che si liquidano in € 2.626,00 per compensi, oltre spese generali (15%), oltre spese contributo unificato e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore di parte opponente dichiaratosi antistatario. Roma, 14.3.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO
1.Con ricorso depositato in data 24.7.2024 e regolarmente notificato la società proponeva opposizione avverso il Parte_1 precetto in rinnovazione notificato alla citata società dall'avv. Dell'Armi Anna Maria in data 4.7.2024 per il pagamento della somma di €3.602,92 a titolo di spese diritti ed onorari non corrisposti di cui alla sentenza n.2475/2024 emessa dal Tribunale di Roma in data 29.2.2024. Deduceva l'opponente:
- che con DI n. 4079/2023 il Tribunale di Roma aveva ingiunto alla
[...]
di pagare in favore di assistita dall'avv. Parte_1 Controparte_1
Dell'Armi, la somme di €12728,81 oltre accessori di legge e oltre le spese legali pari a €1501,00 oltre IVA e CPA da distrarsi;
- che era stata proposta opposizione avverso il citato Decreto Ingiuntivo;
- che nel corso del giudizio di opposizione il Decreto Ingiuntivo era stato dichiarato provvisoriamente esecutivo;
- che nelle more del giudizio la società aveva pagato in favore dell'Avv. Dell'Armi, il complessivo importo di € 1.562,00 a titolo di saldo spese legali del D.I. n. 4079/2023;
- che con la sentenza n.2475/2024 il Tribunale di Roma decidendo in merito alla opposizione a decreto Ingiuntivo n.4079/2023 aveva emesso il seguente dispositivo: “Definitivamente pronunciando, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna a pagare a Parte_1 la somma di € 9.546,61 oltre interessi legali e rivalutazione Controparte_1 monetaria dal dovuto al saldo;
- Condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro Parte_1
2.695,00 oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA, da distrarsi.”
- che in data 1 marzo 2024, la aveva ricevuto la Parte_1 notifica di n. 2 atti di precetto e, in particolare:
- atto di precetto ad istanza della SI.ra con il quale era stato CP_1 intimato il pagamento dell'importo di € 10.292,11;
- atto di precetto ad istanza dell'Avv. Dell'Armi, con il quale era stato intimato il pagamento dell'importo di € 3.602,92;
- che in data 15 marzo 2024, l'Avv. Dell'Armi, nella sua qualità di legale della la SI.ra aveva notificato alla atto CP_1 Parte_1 di pignoramento presso terzi;
- che in data 4 giugno 2024,l'avv. Dell'Armi, nella sua qualità di difensore della SI.ra aveva notificato all'odierna opponente atto di CP_1 precetto in rinnovazione;
- che in data 16 giugno 2024 la , con l'Avv. Walter Parte_1
Antonio Calabrò, la SI.ra e l'Avv. Anna Maria Controparte_1
Dell'Armi, avevano sottoscritto atto di transazione con il quale veniva previsto che: "(...) le sottoscritte parti nonché i rispettivi avvocati e procuratori nelle loro qualifiche CONVENGONO E (....) 2) Controparte_2 [...]
, in persona del suo legale rappresentante, amministratore pro tempore, Parte_1 come sopra rappresentata ed assistita, con la sottoscrizione del presente atto dichiara di offrire in pagamento, come in effetti offre, la complessiva somma di euro 10.000,00
(diecimila/00) a saldo, stralcio, transazione e quietanza di cui € 2.000,00 per oneri e spese anticipate dal procuratore, da corrispondersi entro il 30.06.2024; 3) La SI.ra
, dichiara di accettare, come in effetti accetta, la complessiva somma Controparte_1 di euro 10.000,00 (diceimila/00) a saldo, stralcio, transazione e quietanza, di cui €
2.000,00 in favore dell'avv. Dell'Armi, nel contempo dichiarando di rinunciare, come in effetti rinuncia, ex art. 309 c.p.c al procedimento esecutivo giudiziale iscritto al ruolo del Tribunale Ordinario di Roma al n. 2076/2024 R.G. (....), impegnandosi a depositare la relativa istanza di rinuncia ed a comunicare a mezzo pec a tutte le banche interessate dalla procedura la relativa rinuncia;
4. Gli importi indicati nel precedente punto 3) saranno pagati entro e non oltre il 30.06.2024 da alla SI.ra Parte_1 mediante i seguenti due distinti bonifici (...) a) un bonifico dell'importo netto CP_1 di € 8.000,00 espressamente recante la causale «TRANSAZIONE SU CREDITI DI LAVORO»; b) un bonifico di € =2.000,00= espressamente recante la causale
«TRANSAZIONE SU RIMBORSO SPESE LEGALI» (....) 8) sottoscrivono il presente atto i procuratori delle parti per espressa rinuncia al vincolo professionale ex lege professionale.;
- che quindi con la sottoscrizione dell'accordo transattivo le parti firmatarie dello stesso, avevano deciso di definire e conciliare ogni questione derivante dalla sentenza n.2475/2024 del 29 febbraio 2024;
- che la società opponente aveva effettuato tempestivamente i pagamenti previsti dal citato verbale di conciliazione del 16.6.2024 ;
- che in data 4.7.2024 la società aveva ricevuto la notifica dell'atto di precetto da parte dell'avv.Anna Maria Dell'Armi per il complessivo importo di
€3.602,92. Premessi tali fatti deduceva l'opponente la nullità del precetto per inesistenza del diritto della opposta ad agire in via esecutiva sulla base di un titolo esecutivo oggetto di specifico atto di transazione. Deduceva che nell'atto di transazione l'importo di €2.000,00 era stato pattuito specificamente a titolo di spese legali. In via subordinata deduceva che l'eventuale credito doveva essere compensato con il pagamento delle spese di lite per €1562,00, pagamento effettuato dalla società opponente nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Avanzava pertanto le seguenti conclusioni: “1. In via preliminare e cautelare sospendere l'efficacia del titolo esecutivo sul quale si fonda il precetto notificato in data 4 luglio 2024 a istanza dell'Avv. Anna Maria Dell'Armi, per i motivi di cui al presente atto, con decreto inaudita altera parte;
2. In via subordinata, sempre preliminare e cautelare, sospendere l'efficacia del titolo esecutivo sul quale si fonda il precetto notificato in data 4 luglio 2024 a istanza dell'Avv. Anna Maria Dell'Armi, per i motivi di cui al presente atto, all'esito della comparizione delle parti;
Nel merito:
3. Accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'infondatezza del diritto dell'Avv. Anna Maria Dell'Armi di procedere ad esecuzione forzata e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o
l'inefficacia dell'atto di precetto opposto per i motivi di cui al presente atto;
In via subordinata:
4. Dichiarare giudizialmente l'estinzione parziale del credito di cui al precetto opposto per
l'intervenuta compensazione tra il credito portato dal titolo azionato da controparte e la somma di € 1.562,00 da quest'ultima dovuta alla società in seguito Parte_1 alla revoca del decreto ingiuntivo n. 4079/2023, nonché per il pagamento, da parte dell'opponente, della somma di € 2.000,00 in favore dell'odierna opposta;
4. Con vittoria di spese, competenze e onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, il quale si dichiara distrattario.”
2. Si costituiva l'opposta contestando la sussistenza delle condizioni per l'istanza di sospensiva e nel merito contestando il ricorso. Deduceva che l'accordo transattivo era volto esclusivamente a tranSIere il credito vantato dalla SInora oggetto del precetto notificato in data CP_1
1.3.2024 e non anche le spese di lite vantate dalla opposta, quale difensore distrattario oggetto dell'atto di precetto notificato in data 2.3.2024 per
€3602,92. Deduceva che , con la sottoscrizione dell'accordo, che aveva transatto e definito la procedura esecutiva azionata dalla SI.ra era stata CP_1 corrisposta all'istante la somma di €. 2.000,00 a titolo di oneri legali in considerazione dell'importo di €.745,00 già indicato nell'atto di precetto della lavoratrice, della conciliazione, degli onorari per la fase esecutiva e di tutte le spese anticipate dalla odierna opposta. Deduceva che pertanto aveva legittimamente posto in esecuzione la sentenza n. 2475/2024 nella qualità di procuratore antistatario per la parte relativa agli onorari del RG 26414/23 a nulla rilevando la sottoscrizione dell'accordo intervenuto tra e la SI.ra . Parte_1 CP_1
Eccepiva l'inammissibilità della opposizione per compensazione del credito. 3.Alla prima udienza del 7.11.2024, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, su richiesta delle parti la causa veniva rinviata alla udienza del 27.2.2025 per discussione con termine per note. Tale udienza veniva differita d'ufficio alla udienza del 14.3.2025. Alla udienza del 14.3.2025 la causa veniva discussa e all'esito della camera di conSIlio veniva pronunciata sentenza. DIRITTO
4.L'opposizione è fondata . Al riguardo parte opponente contesta la sussistenza del credito azionato in quanto fondato su un titolo esecutivo, la sentenza n.2475/2024 del Tribunale di Roma oggetto di specifico atto di transazione. Infatti in data 1.3.2024 l'opponente riceveva due precetti, uno relativo al credito vantato dalla SInora e uno vantato dall'avv. Dell'Armi CP_1 entrambi sulla base della sentenza n.2475/2024 ( allegati 6 e 7 parte opponente).
5.Con atto di transazione sottoscritto in data 16.6.2024 la SInora CP_1 assistita dall'avv. Anna Maria Dell'Armi quale suo difensore e la società opponente assistita dal suo difensore hanno sottoscritto un atto di transazione che ha richiamato nelle premesse la sentenza n. 2475/2024 del Tribunale di Roma e il suo dispositivo con il quale è stato deciso: ““Definitivamente pronunciando, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna a pagare a Parte_1 la somma di € 9.546,61 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria Controparte_1 dal dovuto al saldo;
Condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro Parte_1
2.695,00 oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA, da distrarsi.” ( punto 1 delle premesse dell'atto di transazione – allegato 10 parte opponente ) Nella citata transazione poi è espressamente previsto: “le sottoscritte parti nonché i rispettivi avvocati e procuratori nelle loro qualifiche CONVENGONO E Controparte_2
1.La premessa è parte integrante del presente accordo e qui è da intendersi
[...] integralmente riportata e trascritta;
2. , in persona del suo legale Parte_1 rappresentante, amministratore pro tempore, come sopra rappresentata ed assistita, con la sottoscrizione del presente atto dichiara di offrire in pagamento, come in effetti offre, la complessiva somma di euro 10.000,00 (diecimila/00) a saldo, stralcio, transazione e quietanza di cui € 2.000,00 per oneri e spese anticipate dal procuratore, da corrispondersi entro il 30.06.2024; 3.La SI.ra , dichiara di accettare, come in effetti accetta, la Controparte_1 complessiva somma di euro 10.000,00 (diceimila/00) a saldo, stralcio, transazione e quietanza, di cui € 2.000,00 in favore dell'avv. Dell'Armi, nel contempo dichiarando di rinunciare, come in effetti rinuncia, ex art. 309 c.p.c al procedimento esecutivo giudiziale iscritto al ruolo del
Tribunale Ordinario di Roma al n. 2076/2024 R.G. (....), impegnandosi a depositare la relativa istanza di rinuncia ed a comunicare a mezzo pec a tutte le banche interessate dalla procedura la relativa rinuncia a bonifico ricevuto sul proprio conto corrente;
4. Gli importi indicati nel precedente punto 3) saranno pagati entro e non oltre il 30.06.2024 da Parte_1 alla SI.ra mediante i seguenti due distinti bonifici (...) a) un bonifico dell'importo CP_1 netto di € 8.000,00 espressamente recante la causale «TRANSAZIONE SU CREDITI DI LAVORO»; b) un bonifico di € =2.000,00= espressamente recante la causale
«TRANSAZIONE SU RIMBORSO SPESE LEGALI» (....)
8. sottoscrivono il presente atto i procuratori delle parti per espressa rinuncia al vincolo professionale ex lege professionale.".
Parte opponente ha poi provato il pagamento dell'importo di €2.000,00 con la causale Transazione per rimborso spese legali, in data 25.6.2024 ( allegato 11 parte opponente). Pertanto il credito preteso dall'avv. Dell'Armi con il precetto impugnato non sussiste avendo le parti assistite dai loro procuratori espressamente transatto la vertenza oggetto della sentenza n.2475/2024 del Tribunale di Roma con l'atto di transazione, prevedendo anche l'importo da versare a titolo di transazione per spese legali del difensore anticipatorio della CP_1
L'avv Dell'Armi, quale difensore della non può quindi avanzare CP_1 alcuna richiesta a titolo di spese legali relative a tale sentenza nei confronti della opponente, atteso che anche tale credito è stato oggetto di transazione tra le parti e avendo sottoscritto altresì la transazione quale difensore per rinuncia alla solidarietà prevista dalla legge professionale. Il precetto deve quindi essere dichiarato nullo in quanto privo di valido titolo esecutivo. Deve altresì essere dichiarato che la opposta non ha diritto a procedere alla esecuzione forzata in danno della opponente,. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i valori medi previsti dalla tabella.
P.Q.M.
- dichiara la nullità del precetto notificato in data 4.7.2024 e dichiara che l'opposta non ha diritto di procedere alla esecuzione forzata. Condanna l'opposta al pagamento in favore di parte opponente delle spese di lite che si liquidano in € 2.626,00 per compensi, oltre spese generali (15%), oltre spese contributo unificato e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore di parte opponente dichiaratosi antistatario. Roma, 14.3.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc. N. 28829/2024 R. Gen.
La Giudice deSInata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
in persona del legale rappresentante, SI. Parte_1
con sede legale in Roma, alla via delle Milizie n. 16, Parte_2 elettivamente domiciliata in Roma, alla via Muzio Clementi n. 51, presso lo studio dell' Avv. Francesco Cavalcanti, dal quale è rappresentata e difesa, giusta delega allegata al ricorso
OPPONENTE E
Avv. Dell'Armi Anna Maria, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Via Emanuele Filiberto n. 166 in Roma, in proprio, ai sensi dell'art. 86 c.p.c..
OPPOSTA
all'udienza del 14.3.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO
- dichiara la nullità del precetto notificato in data 4.7.2024 e dichiara che l'opposta non ha diritto di procedere alla esecuzione forzata. Condanna l'opposta al pagamento in favore di parte opponente delle spese di lite che si liquidano in € 2.626,00 per compensi, oltre spese generali (15%), oltre spese contributo unificato e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore di parte opponente dichiaratosi antistatario. Roma, 14.3.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO
1.Con ricorso depositato in data 24.7.2024 e regolarmente notificato la società proponeva opposizione avverso il Parte_1 precetto in rinnovazione notificato alla citata società dall'avv. Dell'Armi Anna Maria in data 4.7.2024 per il pagamento della somma di €3.602,92 a titolo di spese diritti ed onorari non corrisposti di cui alla sentenza n.2475/2024 emessa dal Tribunale di Roma in data 29.2.2024. Deduceva l'opponente:
- che con DI n. 4079/2023 il Tribunale di Roma aveva ingiunto alla
[...]
di pagare in favore di assistita dall'avv. Parte_1 Controparte_1
Dell'Armi, la somme di €12728,81 oltre accessori di legge e oltre le spese legali pari a €1501,00 oltre IVA e CPA da distrarsi;
- che era stata proposta opposizione avverso il citato Decreto Ingiuntivo;
- che nel corso del giudizio di opposizione il Decreto Ingiuntivo era stato dichiarato provvisoriamente esecutivo;
- che nelle more del giudizio la società aveva pagato in favore dell'Avv. Dell'Armi, il complessivo importo di € 1.562,00 a titolo di saldo spese legali del D.I. n. 4079/2023;
- che con la sentenza n.2475/2024 il Tribunale di Roma decidendo in merito alla opposizione a decreto Ingiuntivo n.4079/2023 aveva emesso il seguente dispositivo: “Definitivamente pronunciando, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna a pagare a Parte_1 la somma di € 9.546,61 oltre interessi legali e rivalutazione Controparte_1 monetaria dal dovuto al saldo;
- Condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro Parte_1
2.695,00 oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA, da distrarsi.”
- che in data 1 marzo 2024, la aveva ricevuto la Parte_1 notifica di n. 2 atti di precetto e, in particolare:
- atto di precetto ad istanza della SI.ra con il quale era stato CP_1 intimato il pagamento dell'importo di € 10.292,11;
- atto di precetto ad istanza dell'Avv. Dell'Armi, con il quale era stato intimato il pagamento dell'importo di € 3.602,92;
- che in data 15 marzo 2024, l'Avv. Dell'Armi, nella sua qualità di legale della la SI.ra aveva notificato alla atto CP_1 Parte_1 di pignoramento presso terzi;
- che in data 4 giugno 2024,l'avv. Dell'Armi, nella sua qualità di difensore della SI.ra aveva notificato all'odierna opponente atto di CP_1 precetto in rinnovazione;
- che in data 16 giugno 2024 la , con l'Avv. Walter Parte_1
Antonio Calabrò, la SI.ra e l'Avv. Anna Maria Controparte_1
Dell'Armi, avevano sottoscritto atto di transazione con il quale veniva previsto che: "(...) le sottoscritte parti nonché i rispettivi avvocati e procuratori nelle loro qualifiche CONVENGONO E (....) 2) Controparte_2 [...]
, in persona del suo legale rappresentante, amministratore pro tempore, Parte_1 come sopra rappresentata ed assistita, con la sottoscrizione del presente atto dichiara di offrire in pagamento, come in effetti offre, la complessiva somma di euro 10.000,00
(diecimila/00) a saldo, stralcio, transazione e quietanza di cui € 2.000,00 per oneri e spese anticipate dal procuratore, da corrispondersi entro il 30.06.2024; 3) La SI.ra
, dichiara di accettare, come in effetti accetta, la complessiva somma Controparte_1 di euro 10.000,00 (diceimila/00) a saldo, stralcio, transazione e quietanza, di cui €
2.000,00 in favore dell'avv. Dell'Armi, nel contempo dichiarando di rinunciare, come in effetti rinuncia, ex art. 309 c.p.c al procedimento esecutivo giudiziale iscritto al ruolo del Tribunale Ordinario di Roma al n. 2076/2024 R.G. (....), impegnandosi a depositare la relativa istanza di rinuncia ed a comunicare a mezzo pec a tutte le banche interessate dalla procedura la relativa rinuncia;
4. Gli importi indicati nel precedente punto 3) saranno pagati entro e non oltre il 30.06.2024 da alla SI.ra Parte_1 mediante i seguenti due distinti bonifici (...) a) un bonifico dell'importo netto CP_1 di € 8.000,00 espressamente recante la causale «TRANSAZIONE SU CREDITI DI LAVORO»; b) un bonifico di € =2.000,00= espressamente recante la causale
«TRANSAZIONE SU RIMBORSO SPESE LEGALI» (....) 8) sottoscrivono il presente atto i procuratori delle parti per espressa rinuncia al vincolo professionale ex lege professionale.;
- che quindi con la sottoscrizione dell'accordo transattivo le parti firmatarie dello stesso, avevano deciso di definire e conciliare ogni questione derivante dalla sentenza n.2475/2024 del 29 febbraio 2024;
- che la società opponente aveva effettuato tempestivamente i pagamenti previsti dal citato verbale di conciliazione del 16.6.2024 ;
- che in data 4.7.2024 la società aveva ricevuto la notifica dell'atto di precetto da parte dell'avv.Anna Maria Dell'Armi per il complessivo importo di
€3.602,92. Premessi tali fatti deduceva l'opponente la nullità del precetto per inesistenza del diritto della opposta ad agire in via esecutiva sulla base di un titolo esecutivo oggetto di specifico atto di transazione. Deduceva che nell'atto di transazione l'importo di €2.000,00 era stato pattuito specificamente a titolo di spese legali. In via subordinata deduceva che l'eventuale credito doveva essere compensato con il pagamento delle spese di lite per €1562,00, pagamento effettuato dalla società opponente nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Avanzava pertanto le seguenti conclusioni: “1. In via preliminare e cautelare sospendere l'efficacia del titolo esecutivo sul quale si fonda il precetto notificato in data 4 luglio 2024 a istanza dell'Avv. Anna Maria Dell'Armi, per i motivi di cui al presente atto, con decreto inaudita altera parte;
2. In via subordinata, sempre preliminare e cautelare, sospendere l'efficacia del titolo esecutivo sul quale si fonda il precetto notificato in data 4 luglio 2024 a istanza dell'Avv. Anna Maria Dell'Armi, per i motivi di cui al presente atto, all'esito della comparizione delle parti;
Nel merito:
3. Accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'infondatezza del diritto dell'Avv. Anna Maria Dell'Armi di procedere ad esecuzione forzata e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o
l'inefficacia dell'atto di precetto opposto per i motivi di cui al presente atto;
In via subordinata:
4. Dichiarare giudizialmente l'estinzione parziale del credito di cui al precetto opposto per
l'intervenuta compensazione tra il credito portato dal titolo azionato da controparte e la somma di € 1.562,00 da quest'ultima dovuta alla società in seguito Parte_1 alla revoca del decreto ingiuntivo n. 4079/2023, nonché per il pagamento, da parte dell'opponente, della somma di € 2.000,00 in favore dell'odierna opposta;
4. Con vittoria di spese, competenze e onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, il quale si dichiara distrattario.”
2. Si costituiva l'opposta contestando la sussistenza delle condizioni per l'istanza di sospensiva e nel merito contestando il ricorso. Deduceva che l'accordo transattivo era volto esclusivamente a tranSIere il credito vantato dalla SInora oggetto del precetto notificato in data CP_1
1.3.2024 e non anche le spese di lite vantate dalla opposta, quale difensore distrattario oggetto dell'atto di precetto notificato in data 2.3.2024 per
€3602,92. Deduceva che , con la sottoscrizione dell'accordo, che aveva transatto e definito la procedura esecutiva azionata dalla SI.ra era stata CP_1 corrisposta all'istante la somma di €. 2.000,00 a titolo di oneri legali in considerazione dell'importo di €.745,00 già indicato nell'atto di precetto della lavoratrice, della conciliazione, degli onorari per la fase esecutiva e di tutte le spese anticipate dalla odierna opposta. Deduceva che pertanto aveva legittimamente posto in esecuzione la sentenza n. 2475/2024 nella qualità di procuratore antistatario per la parte relativa agli onorari del RG 26414/23 a nulla rilevando la sottoscrizione dell'accordo intervenuto tra e la SI.ra . Parte_1 CP_1
Eccepiva l'inammissibilità della opposizione per compensazione del credito. 3.Alla prima udienza del 7.11.2024, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, su richiesta delle parti la causa veniva rinviata alla udienza del 27.2.2025 per discussione con termine per note. Tale udienza veniva differita d'ufficio alla udienza del 14.3.2025. Alla udienza del 14.3.2025 la causa veniva discussa e all'esito della camera di conSIlio veniva pronunciata sentenza. DIRITTO
4.L'opposizione è fondata . Al riguardo parte opponente contesta la sussistenza del credito azionato in quanto fondato su un titolo esecutivo, la sentenza n.2475/2024 del Tribunale di Roma oggetto di specifico atto di transazione. Infatti in data 1.3.2024 l'opponente riceveva due precetti, uno relativo al credito vantato dalla SInora e uno vantato dall'avv. Dell'Armi CP_1 entrambi sulla base della sentenza n.2475/2024 ( allegati 6 e 7 parte opponente).
5.Con atto di transazione sottoscritto in data 16.6.2024 la SInora CP_1 assistita dall'avv. Anna Maria Dell'Armi quale suo difensore e la società opponente assistita dal suo difensore hanno sottoscritto un atto di transazione che ha richiamato nelle premesse la sentenza n. 2475/2024 del Tribunale di Roma e il suo dispositivo con il quale è stato deciso: ““Definitivamente pronunciando, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna a pagare a Parte_1 la somma di € 9.546,61 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria Controparte_1 dal dovuto al saldo;
Condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro Parte_1
2.695,00 oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA, da distrarsi.” ( punto 1 delle premesse dell'atto di transazione – allegato 10 parte opponente ) Nella citata transazione poi è espressamente previsto: “le sottoscritte parti nonché i rispettivi avvocati e procuratori nelle loro qualifiche CONVENGONO E Controparte_2
1.La premessa è parte integrante del presente accordo e qui è da intendersi
[...] integralmente riportata e trascritta;
2. , in persona del suo legale Parte_1 rappresentante, amministratore pro tempore, come sopra rappresentata ed assistita, con la sottoscrizione del presente atto dichiara di offrire in pagamento, come in effetti offre, la complessiva somma di euro 10.000,00 (diecimila/00) a saldo, stralcio, transazione e quietanza di cui € 2.000,00 per oneri e spese anticipate dal procuratore, da corrispondersi entro il 30.06.2024; 3.La SI.ra , dichiara di accettare, come in effetti accetta, la Controparte_1 complessiva somma di euro 10.000,00 (diceimila/00) a saldo, stralcio, transazione e quietanza, di cui € 2.000,00 in favore dell'avv. Dell'Armi, nel contempo dichiarando di rinunciare, come in effetti rinuncia, ex art. 309 c.p.c al procedimento esecutivo giudiziale iscritto al ruolo del
Tribunale Ordinario di Roma al n. 2076/2024 R.G. (....), impegnandosi a depositare la relativa istanza di rinuncia ed a comunicare a mezzo pec a tutte le banche interessate dalla procedura la relativa rinuncia a bonifico ricevuto sul proprio conto corrente;
4. Gli importi indicati nel precedente punto 3) saranno pagati entro e non oltre il 30.06.2024 da Parte_1 alla SI.ra mediante i seguenti due distinti bonifici (...) a) un bonifico dell'importo CP_1 netto di € 8.000,00 espressamente recante la causale «TRANSAZIONE SU CREDITI DI LAVORO»; b) un bonifico di € =2.000,00= espressamente recante la causale
«TRANSAZIONE SU RIMBORSO SPESE LEGALI» (....)
8. sottoscrivono il presente atto i procuratori delle parti per espressa rinuncia al vincolo professionale ex lege professionale.".
Parte opponente ha poi provato il pagamento dell'importo di €2.000,00 con la causale Transazione per rimborso spese legali, in data 25.6.2024 ( allegato 11 parte opponente). Pertanto il credito preteso dall'avv. Dell'Armi con il precetto impugnato non sussiste avendo le parti assistite dai loro procuratori espressamente transatto la vertenza oggetto della sentenza n.2475/2024 del Tribunale di Roma con l'atto di transazione, prevedendo anche l'importo da versare a titolo di transazione per spese legali del difensore anticipatorio della CP_1
L'avv Dell'Armi, quale difensore della non può quindi avanzare CP_1 alcuna richiesta a titolo di spese legali relative a tale sentenza nei confronti della opponente, atteso che anche tale credito è stato oggetto di transazione tra le parti e avendo sottoscritto altresì la transazione quale difensore per rinuncia alla solidarietà prevista dalla legge professionale. Il precetto deve quindi essere dichiarato nullo in quanto privo di valido titolo esecutivo. Deve altresì essere dichiarato che la opposta non ha diritto a procedere alla esecuzione forzata in danno della opponente,. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i valori medi previsti dalla tabella.
P.Q.M.
- dichiara la nullità del precetto notificato in data 4.7.2024 e dichiara che l'opposta non ha diritto di procedere alla esecuzione forzata. Condanna l'opposta al pagamento in favore di parte opponente delle spese di lite che si liquidano in € 2.626,00 per compensi, oltre spese generali (15%), oltre spese contributo unificato e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore di parte opponente dichiaratosi antistatario. Roma, 14.3.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso