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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/12/2025, n. 1253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1253 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7408 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
04/09/1991, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Silvia Valeria Cadeddu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
09/12/1992, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Rossella Turnu, che lo rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 30/09/2023, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Arbus, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Pag. 1 di 3 Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 CP_1 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa familiare viene assegnata alla Sig.ra la quale subentrerà nel Pt_1 contratto di locazione, diventando la nuova e unica conduttrice;
ella vi manterrà la residenza unitamente al figlio Per_1
Il padre, che al momento della redazione del presente ricorso lavora a Sassari, potrà vedere e tenere con sé ogni qualvolta lo desideri, Per_1 compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi che con la crescita del bambino diventeranno più importanti.
3) In difetto di accordo tra i genitori si stabilisce fin d'ora che il bambino potrà stare con il padre almeno un giorno durante la settimana (allo stato, il giorno in cui il padre vede il bambino è il mercoledì, suscettibile però di modifica futura, in base agli impegni lavorativi del Sig. ; in ogni caso il padre, fino a CP_1 quando avrà la sede del lavoro lontana dalla residenza in Guspini, potrà stare con il bambino anche dal venerdì pomeriggio (giorno di rientro da Sassari o da altra sede distaccata) fino alla domenica mattina alle ore 10,00.
Il bambino trascorrerà alternativamente la giornata della domenica con un genitore e quella successiva con l'altro.
Qualora il Sig. ottenesse l'avvicinamento del lavoro alla propria residenza CP_1 potrà vedere e tenere con se il bambino almeno due pomeriggi a settimana e i fine settimana alternati, dal venerdì nel tardo pomeriggio alla domenica sera alle ore 20,00 nel periodo scolastico.
Nel periodo estivo 15 giorni, anche non consecutivi.
4) viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori dai quali riceverà Per_1 cura, educazione ed istruzione, avendo riguardo al mantenimento di rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale secondo i criteri dell'affidamento condiviso;
i genitori, che continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, s'impegnano ad adottare sempre di comune
Pag. 2 di 3 accordo, le decisioni di maggiore interesse riguardanti il minore tra cui quelle inerenti le scelte scolastiche ed educative, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione all'attività formativa extrascolastica, i viaggi di istruzione e svago, l'acquisto e l'uso di mezzi personali di trasporto.
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
5) Il Sig. si obbliga a corrispondere al domicilio della Sig.ra CP_1 [...]
entro il giorno 20 di ogni mese, un contributo al mantenimento del Pt_1 figlio pari ad € 300,00 mensili, da versarsi sul C.C. IT 91 X 03069 Per_1
43901 100000006874 in essere presso Banca Intesa San Paolo, oltre alla corresponsione del 50% per le spese straordinarie, sanitarie, scolastiche e ricreative, purché preventivamente concordate tra i coniugi, escluse quelle ritenute obbligatorie e/o aventi carattere d'urgenza, il tutto secondo le linee guida del C.N.F.
Le parti si accordano altresì affinché l'Assegno Unico Universale in favore dei figli sia percepito per intero dalla sig.ra Pt_1
6) Le parti provvederanno altresì, entro giorni 30 dalla data di omologazione dell'accordo di separazione, ad estinguere tutti i conti correnti, titoli, libretti e/o quanto altro in comunione tra le parti.
7) Con gli impegni economici assunti reciprocamente nel presente ricorso, i coniugi danno atto di aver definito i propri rapporti economici pregressi.
8) I coniugi prestano reciproco assenso al rilascio di ogni e qualsivoglia documento valido per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 11/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7408 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
04/09/1991, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Silvia Valeria Cadeddu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
09/12/1992, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Rossella Turnu, che lo rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 30/09/2023, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Arbus, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Pag. 1 di 3 Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 CP_1 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa familiare viene assegnata alla Sig.ra la quale subentrerà nel Pt_1 contratto di locazione, diventando la nuova e unica conduttrice;
ella vi manterrà la residenza unitamente al figlio Per_1
Il padre, che al momento della redazione del presente ricorso lavora a Sassari, potrà vedere e tenere con sé ogni qualvolta lo desideri, Per_1 compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi che con la crescita del bambino diventeranno più importanti.
3) In difetto di accordo tra i genitori si stabilisce fin d'ora che il bambino potrà stare con il padre almeno un giorno durante la settimana (allo stato, il giorno in cui il padre vede il bambino è il mercoledì, suscettibile però di modifica futura, in base agli impegni lavorativi del Sig. ; in ogni caso il padre, fino a CP_1 quando avrà la sede del lavoro lontana dalla residenza in Guspini, potrà stare con il bambino anche dal venerdì pomeriggio (giorno di rientro da Sassari o da altra sede distaccata) fino alla domenica mattina alle ore 10,00.
Il bambino trascorrerà alternativamente la giornata della domenica con un genitore e quella successiva con l'altro.
Qualora il Sig. ottenesse l'avvicinamento del lavoro alla propria residenza CP_1 potrà vedere e tenere con se il bambino almeno due pomeriggi a settimana e i fine settimana alternati, dal venerdì nel tardo pomeriggio alla domenica sera alle ore 20,00 nel periodo scolastico.
Nel periodo estivo 15 giorni, anche non consecutivi.
4) viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori dai quali riceverà Per_1 cura, educazione ed istruzione, avendo riguardo al mantenimento di rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale secondo i criteri dell'affidamento condiviso;
i genitori, che continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, s'impegnano ad adottare sempre di comune
Pag. 2 di 3 accordo, le decisioni di maggiore interesse riguardanti il minore tra cui quelle inerenti le scelte scolastiche ed educative, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione all'attività formativa extrascolastica, i viaggi di istruzione e svago, l'acquisto e l'uso di mezzi personali di trasporto.
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
5) Il Sig. si obbliga a corrispondere al domicilio della Sig.ra CP_1 [...]
entro il giorno 20 di ogni mese, un contributo al mantenimento del Pt_1 figlio pari ad € 300,00 mensili, da versarsi sul C.C. IT 91 X 03069 Per_1
43901 100000006874 in essere presso Banca Intesa San Paolo, oltre alla corresponsione del 50% per le spese straordinarie, sanitarie, scolastiche e ricreative, purché preventivamente concordate tra i coniugi, escluse quelle ritenute obbligatorie e/o aventi carattere d'urgenza, il tutto secondo le linee guida del C.N.F.
Le parti si accordano altresì affinché l'Assegno Unico Universale in favore dei figli sia percepito per intero dalla sig.ra Pt_1
6) Le parti provvederanno altresì, entro giorni 30 dalla data di omologazione dell'accordo di separazione, ad estinguere tutti i conti correnti, titoli, libretti e/o quanto altro in comunione tra le parti.
7) Con gli impegni economici assunti reciprocamente nel presente ricorso, i coniugi danno atto di aver definito i propri rapporti economici pregressi.
8) I coniugi prestano reciproco assenso al rilascio di ogni e qualsivoglia documento valido per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 11/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3