TAR Napoli, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 1080
TAR
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Accolto
    Inadempimento dell'Amministrazione scolastica

    La sentenza del Giudice ordinario ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata, che è dunque tenuta a conformarsi al decisum. La sentenza di cui si chiede l’ottemperanza è passata in giudicato ed è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione, ed è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, D.L. 669/96. Non risulta che l’Amministrazione intimata abbia dato esecuzione al dettato giudiziale.

  • Accolto
    Richiesta di nomina commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento

    Viene nominato quale commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega, che su istanza di parte ricorrente si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.

  • Accolto
    Richiesta di penalità di mora per inadempimento

    Va accolta la domanda di condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento di un’ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, assumendo – da un lato – quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione o dalla comunicazione se anteriore della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente, dall’altro lato – quale dies ad quem - il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato da parte dell’Amministrazione intimata oppure, di quello effettuato dal Commissario ad acta.

  • Rigettato
    Richiesta di interessi e rivalutazione monetaria

    Non è dovuta la maggior somma derivante dalla rivalutazione monetaria. Le somme liquidate in via giudiziale, infatti, costituiscono un debito di valuta, per cui ad esse non è applicabile il computo della rivalutazione monetaria propria delle obbligazioni di valore. Invero, in caso di inadempimento o di ritardato adempimento di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro - assoggettata, in quanto tale, alla disciplina dell'art. 1277 c.c. - la rivalutazione monetaria del credito può essere riconosciuta solo a condizione che il creditore alleghi e dimostri, ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., l'esistenza del maggior danno derivante dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora, non compensato dalla corresponsione degli interessi legali nella misura predeterminata dall'art. 1224, comma 1, c.c.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 1080
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1080
    Data del deposito : 16 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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