TRIB
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 04/04/2025, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 6485/2021 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, avente ad oggetto promessa di pagamento - ricognizione di debito e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv.to Vacchiano Linda Giovanna, elettivamente domiciliato come in atti;
- OPPONENTE -
Concordato Preventivo della “ , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Andrea Di Lieto, elettivamente domiciliato come in atti;
- OPPOSTO -
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali depositate in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tutte le istanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle
1 indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, in opposizione al decreto ingiuntivo n. 4615/2020 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore, il Parte_1
, in persona del Sindaco conveniva in giudizio il
[...] Pt_2 [...]
innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, eccependo Controparte_2
in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, la carenza di interesse ad agire dell'opposto, nonché l'infondatezza del credito ingiunto.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte opposta che, nell'eccepire l'infondatezza della domanda avversa nei termini come riportati nella relativa comparsa a cui si rinvia, chiedeva il rigetto della stessa opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, all'udienza del 6/07/2022, il G.U. rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed assegnava alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. Alla successiva udienza, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e all'udienza del 28/03/2024 il G.U. assegnava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali salienti,
s'impone di scrutinare la sollevata eccezione d'incompetenza territoriale.
A tal fine giova rammentare, che in tema di obbligazioni pecuniarie, in relazione trova applicazione, in deroga all'art. 1182 terzo comma cod. civ., secondo il quale “l'obbligazione avente ad oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza”, il disposto dell'art. 20 c.p.c., che indica “nel luogo in cui è sorta o deve eseguirsi
2 l'obbligazione dedotta in giudizio” il luogo dell'adempimento delle obbligazioni assunte dall'ente comunale.
L'articolo in esame indica per le cause relative a diritti di obbligazione due fori facoltativi, speciali e derogabili per volontà delle parti. Si tratta di fori elettivamente concorrenti, pertanto l'attore potrà scegliere liberamente l'uno o l'altro: il convenuto deve adeguarsi alla scelta dell'attore, che non è tenuto a motivare la sua decisione.
In tal senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione secondo cui: In tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca
l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio)
l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione. In mancanza, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per
l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito (cfr. Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 17311 del 3 luglio 2018).
In applicazione delle tratteggiate coordinate esegetiche, dev'essere rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dal Parte_1
.
[...]
Passando al merito della vicenda, occorre preliminarmente osservare che "il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del
3 diritto in contestazione" (cfr. Cass. SS.UU. n. 7448/93, nonché Cass. nn.
6514/2007, 15702/2004, 15186/2003).
Va ancora sottolineato che il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto a fornire unicamente la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe sul debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte ad una comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale contro deduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso, rappresentando l'onere del convenuto di provare il fatto estintivo, un prius logico rispetto all'onere di provare la diversa imputazione di pagamento, atteso che l'onere del creditore acquista ragione d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato prova esauriente e completa del fatto estintivo (cfr. Cass.
11/3/94 n. 2369).
Di conseguenza rientra nell'onere probatorio a carico del creditore la dimostrazione degli elementi costitutivi della propria pretesa, compreso la sussistenza stessa del rapporto fonte dell'obbligazione.
Ciò posto, il Tribunale, esaminati gli atti e i documenti prodotti dalle parti, ritiene infondata la domanda sollevata dalla società opponente.
La disciplina in materia di espropriazione per pubblica utilità, dettata dal D.P.R.
n. 327/2001, prevede all'art. 22 bis che il pagamento dell'indennità di esproprio debba avvenire entro 60 giorni dalla comunicazione del decreto di esproprio e dall'accettazione dell'indennità, indipendentemente dalla effettiva immissione in possesso. Tale interpretazione è confermata dalla giurisprudenza consolidata
(Cass., sent. n. 387/2021), secondo cui il decreto di esproprio determina il trasferimento della proprietà e fa sorgere il diritto all'indennità espropriativa, il cui pagamento non può essere subordinato a ritardi o inerzie imputabili all'Amministrazione espropriante.
4 Il credito azionato dal Concordato Preventivo della trova Controparte_1
titolo nel decreto di esproprio n. 0017017 del 10 aprile 2017, che costituisce atto di ricognizione del debito da parte dell'Amministrazione espropriante. Tale atto, mai annullato o revocato, attribuisce carattere di certezza e liquidità alla somma indicata, mentre l'esigibilità discende dal decorso del termine di 60 giorni stabilito dall'art. 22, comma 3, del D.P.R. 327/2001 per il pagamento dell'indennità accettata dall'espropriato.
Per quanto concerne le successive delibere comunali, il Comune di
[...]
richiama la delibera di Giunta n. 170/2019, secondo cui l'indennità Parte_1
espropriativa per i terreni residui sarebbe stata determinata in euro 110,00 al mq, anziché in euro 73,00 al mq come previsto nel decreto di esproprio. Tuttavia, tale circostanza non incide sulla validità e sull'efficacia del titolo esecutivo costituito dal decreto di esproprio, che è rimasto inoppugnato e rappresenta il parametro vincolante per la determinazione delle somme dovute.
Per quanto concerne la posizione dell'opponente, deve evidenziarsi come la stessa si sia limitata a delle contestazioni generiche senza addurre, a sostegno delle proprie ragioni ed in qualità di convenuto sostanziale, alcun fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa.
Il Giudice, in definitiva, considerate le allegazioni e le produzioni di parte opposta e la sostanziale mancanza di contestazioni dotate della pur minima concretezza, in applicazione dell'art. 115 c.p.c., non può che ritenere accertato il credito dedotto in giudizio, ciò determina quindi il rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Dunque, alla stregua delle argomentazioni esposte e dei principi giuridici richiamati, deve ritenersi infondata la proposta opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Assorbita ogni altra questione.
5 Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, in relazione allo scaglione di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00 escludendo l'attività istruttoria che in concreto non ha avuto luogo ed applicando i parametri minimi in ragione della semplicità delle questioni giuridiche trattate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
b) Condanna la società opponente alla refusione a favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano in euro 3.341,90 per compenso professionale oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 4/4/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 6485/2021 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, avente ad oggetto promessa di pagamento - ricognizione di debito e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv.to Vacchiano Linda Giovanna, elettivamente domiciliato come in atti;
- OPPONENTE -
Concordato Preventivo della “ , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Andrea Di Lieto, elettivamente domiciliato come in atti;
- OPPOSTO -
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali depositate in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tutte le istanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle
1 indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, in opposizione al decreto ingiuntivo n. 4615/2020 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore, il Parte_1
, in persona del Sindaco conveniva in giudizio il
[...] Pt_2 [...]
innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, eccependo Controparte_2
in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, la carenza di interesse ad agire dell'opposto, nonché l'infondatezza del credito ingiunto.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte opposta che, nell'eccepire l'infondatezza della domanda avversa nei termini come riportati nella relativa comparsa a cui si rinvia, chiedeva il rigetto della stessa opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, all'udienza del 6/07/2022, il G.U. rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed assegnava alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. Alla successiva udienza, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e all'udienza del 28/03/2024 il G.U. assegnava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali salienti,
s'impone di scrutinare la sollevata eccezione d'incompetenza territoriale.
A tal fine giova rammentare, che in tema di obbligazioni pecuniarie, in relazione trova applicazione, in deroga all'art. 1182 terzo comma cod. civ., secondo il quale “l'obbligazione avente ad oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza”, il disposto dell'art. 20 c.p.c., che indica “nel luogo in cui è sorta o deve eseguirsi
2 l'obbligazione dedotta in giudizio” il luogo dell'adempimento delle obbligazioni assunte dall'ente comunale.
L'articolo in esame indica per le cause relative a diritti di obbligazione due fori facoltativi, speciali e derogabili per volontà delle parti. Si tratta di fori elettivamente concorrenti, pertanto l'attore potrà scegliere liberamente l'uno o l'altro: il convenuto deve adeguarsi alla scelta dell'attore, che non è tenuto a motivare la sua decisione.
In tal senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione secondo cui: In tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca
l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio)
l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione. In mancanza, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per
l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito (cfr. Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 17311 del 3 luglio 2018).
In applicazione delle tratteggiate coordinate esegetiche, dev'essere rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dal Parte_1
.
[...]
Passando al merito della vicenda, occorre preliminarmente osservare che "il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del
3 diritto in contestazione" (cfr. Cass. SS.UU. n. 7448/93, nonché Cass. nn.
6514/2007, 15702/2004, 15186/2003).
Va ancora sottolineato che il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto a fornire unicamente la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe sul debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte ad una comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale contro deduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso, rappresentando l'onere del convenuto di provare il fatto estintivo, un prius logico rispetto all'onere di provare la diversa imputazione di pagamento, atteso che l'onere del creditore acquista ragione d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato prova esauriente e completa del fatto estintivo (cfr. Cass.
11/3/94 n. 2369).
Di conseguenza rientra nell'onere probatorio a carico del creditore la dimostrazione degli elementi costitutivi della propria pretesa, compreso la sussistenza stessa del rapporto fonte dell'obbligazione.
Ciò posto, il Tribunale, esaminati gli atti e i documenti prodotti dalle parti, ritiene infondata la domanda sollevata dalla società opponente.
La disciplina in materia di espropriazione per pubblica utilità, dettata dal D.P.R.
n. 327/2001, prevede all'art. 22 bis che il pagamento dell'indennità di esproprio debba avvenire entro 60 giorni dalla comunicazione del decreto di esproprio e dall'accettazione dell'indennità, indipendentemente dalla effettiva immissione in possesso. Tale interpretazione è confermata dalla giurisprudenza consolidata
(Cass., sent. n. 387/2021), secondo cui il decreto di esproprio determina il trasferimento della proprietà e fa sorgere il diritto all'indennità espropriativa, il cui pagamento non può essere subordinato a ritardi o inerzie imputabili all'Amministrazione espropriante.
4 Il credito azionato dal Concordato Preventivo della trova Controparte_1
titolo nel decreto di esproprio n. 0017017 del 10 aprile 2017, che costituisce atto di ricognizione del debito da parte dell'Amministrazione espropriante. Tale atto, mai annullato o revocato, attribuisce carattere di certezza e liquidità alla somma indicata, mentre l'esigibilità discende dal decorso del termine di 60 giorni stabilito dall'art. 22, comma 3, del D.P.R. 327/2001 per il pagamento dell'indennità accettata dall'espropriato.
Per quanto concerne le successive delibere comunali, il Comune di
[...]
richiama la delibera di Giunta n. 170/2019, secondo cui l'indennità Parte_1
espropriativa per i terreni residui sarebbe stata determinata in euro 110,00 al mq, anziché in euro 73,00 al mq come previsto nel decreto di esproprio. Tuttavia, tale circostanza non incide sulla validità e sull'efficacia del titolo esecutivo costituito dal decreto di esproprio, che è rimasto inoppugnato e rappresenta il parametro vincolante per la determinazione delle somme dovute.
Per quanto concerne la posizione dell'opponente, deve evidenziarsi come la stessa si sia limitata a delle contestazioni generiche senza addurre, a sostegno delle proprie ragioni ed in qualità di convenuto sostanziale, alcun fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa.
Il Giudice, in definitiva, considerate le allegazioni e le produzioni di parte opposta e la sostanziale mancanza di contestazioni dotate della pur minima concretezza, in applicazione dell'art. 115 c.p.c., non può che ritenere accertato il credito dedotto in giudizio, ciò determina quindi il rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Dunque, alla stregua delle argomentazioni esposte e dei principi giuridici richiamati, deve ritenersi infondata la proposta opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Assorbita ogni altra questione.
5 Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, in relazione allo scaglione di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00 escludendo l'attività istruttoria che in concreto non ha avuto luogo ed applicando i parametri minimi in ragione della semplicità delle questioni giuridiche trattate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
b) Condanna la società opponente alla refusione a favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano in euro 3.341,90 per compenso professionale oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 4/4/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
6