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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/10/2025, n. 3479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3479 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa LL AD Presidente rel. dott.ssa Isabella Parolari Consigliere dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
all'udienza del 29.10.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello n. 1321/2024 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
,
[...] Parte_9 Parte_10 Pt_11
, , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico Naso ed
[...] Parte_12 elettivamente domiciliati presso il suo studio legale in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino, n.
1/b APPELLANTI
E
, in persona del pro tempore, e Controparte_1 CP_2
, in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, rappresentati e difesi per mandato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del lavoro, n. 2935/2024 pubblicata il 11/03/2024
Conclusioni delle parti: come in atti.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con distinti ricorsi - poi riuniti - , Parte_1 Parte_9 Parte_6
, , ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_3 Parte_4 Parte_10
, , , e convenivano Parte_5 Parte_11 Parte_13 Parte_12 Parte_2 in giudizio il e - premesso di essere stati assunti alle sue Controparte_1 dipendenze con contratti di lavoro a tempo determinato - per gli anni scolastici specificati in ciascun atto introduttivo, presso diversi istituti scolastici, lamentavano di non avere potuto usufruire, negli anni di riferimento, dell'erogazione della somma annua di euro 500,00 di cui all'articolo 1, commi
121 e ss., della Legge n. 107/2015, c.d. “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, in quanto riservata ai soli colleghi di ruolo.
Sostenevano l'illegittimità della discriminazione subita e domandavano il riconoscimento del loro diritto all'assegnazione della “Carta elettronica del docente”, prevista dall'articolo 1, commi 121
e ss., della Legge n. 107/2015, per tutti gli anni scolastici di servizio a tempo determinato, con conseguente condanna del convenuto alla sua attribuzione, nell'importo nominale di euro CP_1
500,00 per ciascun anno scolastico di servizio a tempo determinato, oltre refusione delle spese, da distrarsi.
Si costituiva in giudizio, in tutti i procedimenti, il , Controparte_1 contestando la fondatezza delle domande avversarie e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
Veniva disposta la riunione dei procedimenti e, all'esito del giudizio, il Tribunale – con riferimento a tutti gli odierni appellanti – accoglieva la domanda;
compensava le spese di lite “in ragione della novità delle questioni esaminate, oggetto delle pronunce della Corte di Giustizia e del giudice amministrativo, nonché della recentissima sentenza della Corte di Cassazione ex art. 363 bis
c.p.c., considerata unitamente alla coerenza delle determinazioni effettuate dall'amministrazione in ordine alla mancata attribuzione del beneficio con le disposizioni normative richiamate”.
Avverso tale sentenza proponevano appello , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, e limitatamente alla Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 statuizione concernente la compensazione delle spese di lite per i seguenti motivi:
1) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. – principio della soccombenza”;
2) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c.. Erronea interpretazione del giudice di primo grado in ordine alla “novità della questione.” Giustificativo della compensazione delle spese di lite. motivazione contraddittoria e meramente apparente”.
2 Gli appellanti censuravano la decisione del primo giudice in ordine alla compensazione delle spese di lite, nonostante fosse già consolidato l'orientamento giurisprudenziale del tutto favorevole alla pretesa azionata, tale da indurre lo stesso legislatore a sancire espressamente il diritto all'attribuzione della Carta docenti al personale non di ruolo con la previsione dell'art. 15 del d.l. n.
69/2023. Assumevano, quindi, che nel caso in esame, contrariamente a quanto riportato nella sentenza impugnata, la questione oggetto del giudizio di primo grado non poteva essere considerata nuova né tantomeno peculiare e/o complessa ma, al contrario, le autorità giudiziarie pronunciatesi in materia
(Consiglio di Stato, Corte di Giustizia UE, Corte di Cassazione richiamata dallo stesso giudice di primo grado) avevano costantemente accolto la domanda cristallizzando un principio di equiparazione dei trattamenti giuridici ed economici dei docenti divenuto ormai incontrovertibile.
Inoltre, l'Amministrazione, costituendosi, aveva difeso il proprio operato sulla base di assunti
(in particolare: il bonus docente non deve essere riconosciuto ai docenti con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno) difformi rispetto alla giurisprudenza consolidata, anche comunitaria;
peraltro, in virtù del comportamento del , gli odierni appellanti erano stati costretti ad agire CP_1 in giudizio, per ottenere il beneficio della carta docente, anche per l'anno scolastico 2023/24.
Pertanto, così concludevano: “modificare e/o riformare il capo relativo alla compensazione delle spese di lite della sentenza n. 2935/2024 del Tribunale Ordinario di Roma, Sez. Lavoro - … e per l'effetto: − condannare il , in persona del pro- Controparte_1 CP_2 tempore, a rifondere alla ricorrente le spese sostenute per il primo grado di giudizio nella misura di
€ 7.624,50 o nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di Giustizia, oltre Iva e Cpa, con attribuzione in favore del difensore antistatario”, oltre vittoria delle spese del secondo grado, da distrarsi.
Si costituiva il , deducendo che correttamente il Tribunale aveva Controparte_1 compensato le spese, posto che la pronuncia di compensazione delle spese “può avvenire anche sulla base di una valutazione discrezionale in cui il Giudice tenga conto di tutte le peculiarità del caso concreto: prima fra tutte la natura seriale del contenzioso, che ha dunque concorso a giustificare, in questo caso, la compensazione delle spese di lite in forza di giusti motivi, quali, appunto, l'esistenza di un filone giurisprudenziale caratterizzato dalla ripetuta proposizione di identiche cause (e, da parte degli avvocati, di identici ricorsi)”. Chiedeva, quindi, il rigetto del gravame.
All'udienza del 29 ottobre 2025, sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
2. L'appello merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
2.1. Come noto, l'art. 91 c.p.c. dispone che alla soccombenza fa seguito la condanna alle spese di lite;
tuttavia, il giudice può compensare le spese processuali, parzialmente o per intero, ove
3 ricorrano le condizioni di cui all'art. 92 c.p.c., ovvero “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
Alle ipotesi nominate di cui all'art. 92, comma 2, citato si aggiungono le “altre gravi ed eccezionali ragioni” riconosciute come rilevanti dalla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, non iscrivibili in un rigido catalogo e necessariamente rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia.
La Consulta, nella richiamata pronuncia n. 77/2018, ha chiarito che possono assumere rilievo, quali ragioni atte a giustificare la compensazione delle spese di lite anche le situazioni “di oggettiva
e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza”, in cui la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite potrebbe costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.
Si è ritenuto, ad esempio, che l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate, come l'oscillante soluzione ad esse data dalla giurisprudenza, consente la compensazione delle spese, trattandosi di circostanze che incidono sull'atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese (cfr. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 20012 del 2023).
Orbene, nel caso di specie, il Tribunale ha compensato le spese del giudizio di primo grado
«in ragione della novità delle questioni esaminate, oggetto delle pronunce della Corte di Giustizia e del giudice amministrativo, nonché della recentissima sentenza della Corte di Cassazione ex art. 363 bis c.p.c., considerata unitamente alla coerenza delle determinazioni effettuate dall'amministrazione in ordine alla mancata attribuzione del beneficio con le disposizioni normative richiamate».
Rileva il Collegio che, al momento della presentazione dei (distinti) ricorsi di primo grado (il più antico dei quali, recante n. n. 40118/2023 R.G., è stato iscritto in data 17.12.2023), la questione relativa all'attribuzione della Carta docente agli insegnanti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato aveva già trovato pacifica soluzione, essendo stata oggetto delle pronunce del Consiglio di Stato (sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842), della Corte di Giustizia (18 maggio 2022) nonché della
Corte di Cassazione (Sez. L, Sentenza n. 29961 del 27.10.2023). Tutte le decisioni intervenute avevano riconosciuto il diritto alla Carta di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 per i docenti non di ruolo che ricevono incarichi annuali fino al 31 agosto o incarichi per docenza fino al 30 giugno.
In particolare, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29961/2023, pubblicata il 27 ottobre
2023, a seguito di rinvio pregiudiziale, aveva già fissato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o
4 incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della
L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
In definitiva, al momento in cui tutti i distinti giudizi azionati dagli odierni appellanti furono incardinati innanzi al Tribunale la questione non era più nuova né controversa;
inoltre, al momento della notifica dei distinti ricorsi, la pronuncia della Corte di Cassazione ex art. 363 bis c.p.c. era già stata pubblicata, sicché l'Amministrazione – in sede di costituzione - avrebbe potuto assumere un atteggiamento processuale diverso;
invece, ha resistito alle pretese dei docenti precari, incurante degli insegnamenti della giurisprudenza, anche comunitaria, sul punto.
Pertanto, nella specie, anche alla luce del principio di causalità, non vi erano motivi per compensare le spese di lite del giudizio di primo grado e la decisione assunta sul punto dal Tribunale deve essere riformata.
Per quanto sopra esposto, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., le spese di lite del giudizio di primo grado vanno poste al carico del . CP_1
2.2. Venendo alla quantificazione delle spese di lite, gli appellanti hanno quantificato i compensi considerando una causa di lavoro “di valore compreso tra € 5.201,00 - € 26.000,00”, evidentemente sommando tutti gli importi oggetto di condanna da parte del Tribunale, “con l'aumento previsto nel caso in cui vi sia la riunione di più giudizi in un unico giudizio” (cfr. pagina 13 dell'atto di gravame). Hanno, così, determinato l'importo richiesto in euro 6.630,00 (calcolando l'importo dovuto per uno solo degli odierni appellanti in euro 1.700,00 e gli aumenti degli altri in euro
4.930,00), oltre accessori.
Tale quantificazione non può essere condivisa, posto che, nella specie, le spese di lite non devono liquidarsi assumendo quale valore della causa il cumulo delle somme oggetto di condanna da parte del Tribunale (ovvero il cumulo degli importi corrispondenti al valore della carta docente per le annualità in cui è stata riconosciuta ai diversi docenti)
Nel presente giudizio, infatti, a seguito della riunione, si è realizzata una ipotesi di litisconsorzio facoltativo, sicché il valore della causa non va determinato sommando le varie
5 domande, ex art. 10, secondo comma, c.p.c., ma corrisponde alla domanda (e quindi alla condanna) di più elevato importo.
In proposito giova richiamare quanto, di recente, ribadito dalla Corte di Cassazione, Sez. 3,
Ordinanza n. 10367 del 17/04/2024, al § 4.6: le domande proposte da più attori contro un solo convenuto (litisconsorzio facoltativo attivo) non si sommano tra loro (Sez. 1 - , Ordinanza n. 18166 del 26/06/2023; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3107 del 06/02/2017, anche ai fini della liquidazione dei compensi professionali: Sez. L, Sentenza n. 8599 del 16/07/1992; Sez. 2, Sentenza n. 6236 del
24/10/1983, quest'ultima con ampia motivazione;
Sez. L, Sentenza n. 6901 del 14/12/1982; Sez. 3,
Sentenza n. 4711 del 25/08/1982; Sez. 3, Sentenza n. 2946 del 05/05/1980 Sez. 2, Sentenza n. 3149 del 20/11/1962). Esse, infatti, sono cumulate soltanto dal lato soggettivo, e vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, anche agli effetti della liquidazione degli onorari (Sez. 2, Sentenza n. 6236 del
24/10/1983), dal momento che l'ipotesi è prevista dall'art. 103 c.p.c., il quale non richiama l'art. 10, comma secondo, c.p.c. (ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 3149 del 20/11/1962, Rv. 254645 - 01). In tali ipotesi, pertanto, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese processuali sarà quello della domanda di valore più alto (Sez. 2 - , Sentenza n. 26614 del 21/12/2016).
Pertanto, nella specie, in cui le singole condanne hanno un valore che oscilla tra 500,00 euro
(laddove la carta docente è stata riconosciuta per un solo anno scolastico) e 2.500,00 euro (quando la carta docente è stata riconosciuta per cinque annualità), il valore più alto da considerare è compreso nello scaglione tra 1.101,00 e 5.200,00.
Considerando, con riferimento a tale scaglione, i valori minimi (in ragione della serialità delle cause e della natura ormai pacifica delle questioni affrontate) e le fasi effettivamente espletate (quella di studio, quella introduttiva del giudizio e quella decisionale, posto che non vi è stata una fase istruttoria), il compenso per la “prima posizione” (su cui effettuare gli aumenti) è pari a euro 1.030,00
(fase di studio: 444,00; fase introduttiva del giudizio: 213,00; fase decisionale: 373,00).
Tale compenso va aumentato ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Decreto 10 marzo 2014, n. 55, come novellato, applicabile anche in caso di riunione di più cause: «Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta».
Nella specie, gli aumenti del 30% per gli odierni appellanti dal secondo all'undicesimo (cioè
i primi dieci oltre il primo) ammontano complessivamente ad euro 3.090,00, mentre l'aumento del
10% per il dodicesimo (l'undicesimo dopo il primo) è pari a euro 103,00.
Pertanto, l'importo dei compensi complessivi è pari a euro 4.223,00; esso va distratto ex art. 93 c.p.c.
6 3. Avuto riguardo all'accoglimento del gravame nei termini suindicati, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., anche le spese di lite del presente grado devono essere poste a carico della parte appellata.
Quanto al valore della controversia, è noto che qualora il giudizio prosegua in un grado d'impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il disputatum della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del decisum, vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado (Cass. Sezioni Unite, n. 19014 del 3.7/11.9.2007, conf., ad esempio, da Sez. 6-1, n. 6345 del 05.03.2020 e Sez. 2, Ordinanza n. 35007 del 2023).
Pertanto, il valore della causa, tenuto conto che il primo giudice ha interamente compensato le spese, rientra nello scaglione tra 1.101,00 e 5.200,00 euro.
Le spese del grado si liquidano, dunque, come da dispositivo, tenuto conto della natura della causa, della semplicità delle questioni trattate - identiche per tutti gli appellanti, donde l'insussistenza di ragioni per procedere ad aumenti ex art. 4, comma 2, cit. - e dell'assenza di attività istruttoria (Sez.
3, Ordinanza n. 10206 del 16/04/2021), con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
- in parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto ferma, condanna il appellato a CP_1 rifondere a , , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, e le spese del primo grado di giudizio, liquidate in
[...] Parte_11 Parte_12 euro 4.223,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore degli appellanti, antistatario;
- condanna il appellato a rifondere agli appellati le spese del presente grado di giudizio, CP_1 liquidate in euro 1.000,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore degli appellanti, antistatario.
Il Presidente est.
LL AD
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Alessio Valenti, Magistrato Ordinario in tirocinio.
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