Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 1995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1995 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:
1) dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2) dr. Stefania Basso Consigliera
3) dr. Anna Rita Motti Consigliera
All'udienza del 16.5.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa n. 508 r.g.a.c per l'anno 2024
Tra
rapp.to e difeso dall'avv. Maurizio Greco Atanasio presso cui el.te dom.to in Napoli alla via Alcide De Pt_1
Gasperi 55 Appellante
E
rapp.to e difeso dall'avv. Pasquale Biondi presso cui el.te dom.to in telese Terme via Carso Controparte_1
6 Appellante
E
appellato contumace CP_2
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato in data 7.3.2024 , l ' proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Pt_1
Benevento n. 72 del 29.1.2024 che aveva accolto la domanda del lavoratore al pagamento de parte del Fondo di garanzia della somma dovuta dal datore di lavoro ( Amts) poi fallito a titolo di Tfr.
Con il primo motivo di appello, l'Ente previdenziale rilevava che la sentenza era errata nella parte in cui non aveva ritenuto che il legittimato attivo nella causa non era il lavoratore ma il Fondo . CP_2
Con il secondo motivo l' deduceva che la sentenza doveva essere riformata nella parte in cui aveva Pt_1 ritenuto corretto che il credito in sostituzione di quello chirografaro del fondo dovesse essere Pt_1 CP_2 anch' esso chirografaro. Il credito dell' per legge era privilegiato e quindi non poteva essere Pt_1 chirografaro e la sostituzione non poteva avvenire .
Si costituiva il lavoratore ed eccepiva l'infondatezza nonchè l'inammissibilità dell'appello. CP_1
Chiedeva la conferma della sentenza impugnata perchè correttamente motivata.
All'esito dell'udienza di discussione , la Corte decideva la causa come da separato dispositivo che depositava.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e pertanto va rigettato. Circa il primo motivo di appello, la Corte rileva che il lavoratore
, sulla base della legge della previdenza complementare, ha la titolarità ad agire nei confronti dell' nella Pt_1 veste ente preposto al pagamento del Tfr in caso di insolvenza del datore di lavoro con la richiesta di una condanna a favore di terzo che è il Fondo di previdenza complementare cui il lavoratore aveva CP_2 aderito.
Il datore di lavoro dell'appellato, l'amts era fallita e non aveva versato le quote da accantonare per il futuro
Tfr del lavoratore e trattandosi di fondo complementare privato era necessario agire non più nei confronti del datore di lavoro fallito ma del fondo di garanzia che è chiamato a rispondere del pagamento del Tfr Pt_1 in caso di insolvenza del datore di lavoro. Di conseguenza il lavoratore poteva e doveva agire nei confronti dell' fondo di garanzia per chiedere una sua condanna al versamento delle somme a titolo di Tfr presso Pt_1 il fondo come ha messo in evidenza la sentenza di primo grado cui il Collegio si riporta condividendone CP_2 la motivazione.
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
L' una volta versate le somme al fondo si sostituisce allo stesso nella procedura fallimentare Pt_1 CP_2 aperta nei confronti del datore di lavoro e avrà la posizione giuridica del fondo e quindi di creditore CP_2 chirografario. Tale posizione non impedisce al lavoratore di attivare un'azione giudiziaria nei confronti dell' per la sua condanna a favore del fondo per le somme dovute dal datore di lavoro a quest'ultimo Pt_1 CP_2 poiché nessuna norma impedisce tale azione anche se poi all viene attribuita la posizione di creditore Pt_1 chirografario e non privilegiato come accade quando l'azione è diretta da parte del lavoratore nei confronti del fondo di garanzia per mancato pagamento del Tfr da parte del datore di lavoro insolvente. Anche in questo caso la motivazione della prima Giudice è corretta e condivisibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2000,00 oltre iva e cpa e Pt_1 rimbprso spese come per legge con attribuzione nei confronti di;
Controparte_1
C) Nulla per le spese nei confronti del fondo pensione Priamo;
D) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 t.u. approvato con dpr 115 del 2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17, legge 24.12.2012 n. 228 per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto.
Napoli 16.5.2025 Il Presidente rel.