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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/10/2025, n. 2773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2773 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Merj Giuri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7611 RG del ruolo generale del contenzioso dell'anno 2022, avente per oggetto “Mutuo” all'esito dell'udienza di discussione orale del 07.10.2025
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Parte_1
Caporotundo, mandato in atti
ATTORE
E
(GIÀ ) rappresentata e Controparte_1 CP_2 difesa dagli Avv.ti Calogero Lanza e Matteo Giarratana, mandato in atti;
CONVENUTO
1
Conclusioni: le parti all'odierna udienza di trattazione scritta le parti si riportavano alle note depositate nei termini concessi.
FATTO E DIRITTO
Il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo. Va ritenuta legittima la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati. Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata (scrive Cass. 27.7.2006 n. 17145: “La conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art. 115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica e adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito”); le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
*****
Con atto di citazione regolarmente notificato, citava in Parte_1 giudizio per sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “1. Nel merito previo accertamento dichiarare la nullità del contratto di finanziamento impugnato, per difetto originario della causa e per tutto quanto in narrativa esposto.
2. Sempre nel merito, accertare e dichiarare, nel contratto finanziamento la nullità della clausola di determinazione degli interessi in quanto l'ISC dichiarato dalla Banca convenuta risulta difforme dal TAEG applicato e, per l'effetto del disposto di cui all'art. 117 comma 6 e 7 t.u.b., individuato il saggio di interesse applicabile in sostituzione dell'interesse contrattuale pattuito, previa
2 compensazione delle maggiori somme non dovute accertate in corso di causa, corrisposte da parte attrice per rate di ammortamento scadute, determinare per le rate a scadere un piano di ammortamento al tasso sostitutivo individuato con quote capitali costanti 3. Sempre nel merito accertare, nel seno del contratto di finanziamento l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali e del tasso contrattualmente pattuito e, per effetto del combinato disposto ex art. 1346, 1418, 1419, 1284 c.c., individuato il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione, previa compensazione delle maggiori somme non dovute, accertate in corso di causa, corrisposte da parte attrice per rate di ammortamento scadute, determinare per le rate a scadere un piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali costanti.
4. sempre nel merito accertare e dichiarare nullo il contratto per come strutturato con il metodo di ammortamento alla francese, è comunque nullo ed illegittimo, in quanto comporta automaticamente l'applicazione di interessi composti in luogo di quelli semplici, convenuti in contratto 5.Per l'effetto, condannare la a rideterminare il rapporto, secondo il tasso di interesse legale e con CP_1 capitalizzazione semplice. 6 Condannare la convenuta opposta alle spese del presente grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva CP_1 contestando in fatto ed in diritto le avverse difese, chiedendo il
[...] rigetto delle domande.
Ritenuta la causa matura per la decisione le parti venivano invitata a discutere la causa all'odierna udienza, previo deposito delle note conclusive e di quelle di trattazione scritta.
Parte attrice eccepisce la nullità del contratto di finanziamento sottoscritto dalle parti, concentrando le proprie difese su due aspetti principali: l'illegittimità dell'ammortamento alla francese - che genererebbe interessi anatocistici e la difformità del TAEG applicato - rispetto a quello pattuito - da cui scaturirebbe una indeterminatezza delle condizioni contrattuali.
Con riferimento al cd. ammortamento alla francese L'attrice lamenta il fatto che nel prevedere Controparte_1
l'ammortamento degli interessi con il “metodo alla francese” abbia di fatto violato gli artt. 1283 e 1284 c.c. prevedendo ed applicando interessi di natura anatocistica. Sul punto rileva evidenziare come la giurisprudenza di merito che questo magistrato condivide si sia assestata nel rigettare la tesi secondo cui l'ammortamento c.d. « alla francese » abbia violato il disposto di cui agli ex artt. 1283,1284 c.c., negando l'assunto secondo il quale l'algoritmo
3 capitalizzi l'interesse o incrementi lo stesso durante il piano di rimborso del capitale dato a mutuo. È pur vero che per la determinazione della rata periodica nell'ammortamento francese viene utilizzata la formula di capitalizzazione composta, ma, ciò non ha alcun effetto nella determinazione della quota interessi, calcolata sul debito residuo, quindi sul solo capitale. La nota formula matematica del piano di ammortamento alla francese viene utilizzata esclusivamente per determinare l'equivalenza tra il totale delle quote capitale contenute nelle rate e il prestito, in pratica con la formula è determinato l'unico importo della rata costante che sia in grado di rimborsare quel prestito, con l'applicazione di quel tasso ed in quel lasso di tempo. Va quindi rigettata l'eccezione relativa al metodo di ammortamento alla francese che non genera, all'evidenza, alcun effetto anatocistico illegittimo. L'unica doglianza fondata sarebbe quella afferente alla maggiore onerosità del piano di ammortamento con il metodo alla francese piuttosto che di quello con il metodo all'italiana, ma l'onerosità di un piano di rimborso non è stata dedotta e sarebbe in ogni caso irrilevante non avendo conseguenze in punto di nullità, ma afferendo alla convenienza di una certa proposta contrattuale rispetto ad altra.
Si cita a sostegno di ciò giurisprudenza di merito secondo la quale “debba essere assolutamente condivisa la valutazione espressa … che nel contratto di mutuo, l'utilizzo del piano di ammortamento alla francese non comporti l'automatica applicazione di interessi anatocistici ed un conseguente occultamento dei costi, giacché la quota di interessi di ogni rata è calcolata solo sul debito residuo in linea capitale (capitale originario meno l'importo pagato con la/e rata/e precedente/i) onde non è dato ravvisare una capitalizzazione composta degli interessi. Ciò, del resto, è conforme a quanto reiteratamente espresso da Corte Appello Milano sentenze nn. 849/22, 3807/21, 2205/21, 1918/21, 4 maggio 2022)
Con riferimento al TAEG L'attrice contesta la violazione dell'art. 117 TUB in quanto nel contratto di mutuo sarebbe indicato un TAEG inferiore rispetto a quello effettivamente applicato dalla banca. La censura è infondata. Rileva evidenziare come la mancata indicazione del TAEG/ISC o la non corretta indicazione dello stesso, non ha conseguenze invalidanti, potendo al più assumere connotati risarcitori per violazione di un obbligo di trasparenza e di informazione. Ne è conferma il fatto che, quando il legislatore ha voluto sanzionare con la nullità l'omessa indicazione del TAEG/ISC (o la sua erronea indicazione), lo ha fatto espressamente (cfr. art. 125 bis TUB). Ciò in quanto
– come chiarito anche da quella parte di giurisprudenza, che questo magistrato condivide - “l' non costituisce un tasso di interesse o una specifica Pt_2 condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi;
pertanto, l'erronea indicazione dello stesso, non comportando di
4 per sé una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, non determina alcuna nullità contrattuale” (In tal senso cfr., da ultimo, Trib. Monza 23 febbraio 2018 n. 550; Trib. Grosseto 21 giugno 2018); nel medesimo senso anche Tribunale di Roma, 5 marzo 2020, n. 4835.
Sulle spese di lite Tenuto conto che la giurisprudenza di merito locale, con riferimento all'ammortamento cd. alla francese non è stata finora univoca, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così dispone:
- Rigetta le domande di parte attrice perché infondate.
- Spese di lite compensate. Sentenza pubblicata ex art. 281-sexies c.p.c.
Lecce, 07.10.2025 Il Giudice On. Dott.ssa Merj Giuri
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