Sentenza breve 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza breve 16/03/2026, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00527/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00346/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 346 del 2026, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Simone Bonaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Firenze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
dei provvedimenti adottati dalla Questura di Firenze con i quali veniva fatto divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono incontri di calcio relativi ai campionati nazionali professionisti e dilettanti, ai tornei internazionali ai tornei amichevoli, alle partite della nazionale italiana di calcio che verranno disputate sul territorio nazionale nonché sul territorio degli altri stati dell'Unione Europea per la durata di tre anni per -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, quattro per -OMISSIS- e cinque per -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 il dott. GI IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con unico ricorso collettivo-cumulativo, i ricorrenti impugnano vari provvedimenti di D.A.S.P.O emessi nei loro confronti dalla Questura di Firenze ed originati dall’aggressione ai tifosi del Montespertoli posta in essere da alcuni tifosi del GG (poi identificati anche nei ricorrenti) nei momenti finali dell’incontro di calcio Montespertoli-GG del 29 ottobre 2025, valevole per il campionato di Eccellenza toscano.
A seguito della contestazione ex art. 73, 3° comma c.p.a. posta in essere alla camera di consiglio del 26 febbraio 2026, ambedue le parti hanno presentato articolate memorie in ordine all’ammissibilità del ricorso collettivo-cumulativo con riferimento ai provvedimenti di D.A.S.P.O.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per violazione dei principi in materia di ricorso collettivo-cumulativo ed in particolare, per la mancanza del requisito dell’identità di situazioni soggettive tra i diversi ricorrenti.
A questo proposito, una giurisprudenza assolutamente condivisa dalla Sezione ha, infatti, rilevato che “ costituisce, invero, orientamento consolidato, dal quale non sussistono ragioni per discostarsi (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 21 febbraio 2023, n. 1775; Id., sez. II, 27 settembre 2022, n. 8338; Id., sez. III, n. 8488/2021; sez. IV, n. 2341/2021; Id., sez. IV, n. 6520/ 2020 cfr. anche ad. plen. n. 5/2015) quello per cui:
a) nel processo amministrativo il ricorso collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con unico atto, è ammissibile solo nel caso in cui sussistano – congiuntamente – i requisiti dell'identità delle situazioni sostanziali e processuali (di tal che si tratti di domande giudiziali identiche nell'oggetto, di atti impugnati aventi il medesimo contenuto e censurati per gli stessi motivi) e dell'assenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra le parti;
b) invero, anche nell'attuale cornice codicistica, la proposizione del ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, in quanto tesa a tutelare un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal relativo titolare con separata azione: il che è, del resto, il precipitato tecnico della natura soggettiva della giurisdizione amministrativa, deputata ad erogare tutela giurisdizionale ad una posizione soggettiva lesa dall'azione amministrativa, non a veicolare un controllo oggettivo della legittimità dell'azione amministrativa stessa, scisso da una concreta lesione arrecata agli specifici interessi di un determinato consociato;
c) per tal via, grava sui co-ricorrenti (in prospettiva restrittiva e rigorosa) la prova ( ex ante e in astratto, trattandosi di uno scrutinio liminare sulla causa petendi della domanda ai fini dell'accertamento di una condizione dell'azione) della puntuale identità non solo di petitum , ma anche di causa petendi : cioè di oggetto e motivi del ricorso), oltreché dell'assenza di un conflitto di interesse anche solo potenziale; ” (Cons., St., sez. V, 1 settembre 2023, n. 8138)….. Rileva il Collegio, con valore dirimente ai fini del decidere la presente controversia, che in punto di fatto i DASPO impugnati non contengono identica motivazione, ma in ciascuno dei nove DASPO è specificatamente descritta la condotta contestata a ciascun tifoso.
In ciascun provvedimento impugnato, poi, si valorizzano i differenti profili soggettivi dei tifosi e viene quantificata (in misura diversa l’uno dall’altro) la sanzione” (C.G.A. sez. giur. 29 maggio 2024, n. 381 che conferma T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 24 gennaio 2024, n. 332; nello stesso senso, T.A.R. Marche, sez. I, 21 gennaio 2023, n. 36; T.A.R. Veneto, sez. I, 25 settembre 2023, n. 1322).
Nel caso di specie, pur in presenza di una motivazione che evidenzia alcuni aspetti di uniformità e standardizzazione (che non investono però l’interezza della ricostruzione dei fatti), i diversi provvedimenti di D.A.S.P.O. costituiscono l’esito di una valutazione autonoma di una condotta che, pur nella comune partecipazione all’aggressione della tifoseria avversa, è diversa per ciascun ricorrente (come si evince dalla stessa citazione dei punti centrali della motivazione di ciascun D.A.S.P.O. inserita in ricorso), così come diverse risultano necessariamente essere le posizioni di ciascun ricorrente nel fascicolo fotografico finalizzato all’individuazione di ciascun partecipante allo scontro.
In definitiva, sia a livello di motivazione che di documentazione giustificativa dell’applicazione del D.A.S.P.O. necessariamente diversa è la ricostruzione del diverso apporto causale di ciascun ricorrente all’evento di violenza; risulta pertanto assolutamente impossibile individuare quell’assoluta “identità delle situazioni sostanziali e processuali” che giustificherebbe la proposizione del ricorso collettivo-cumulativo.
Risulta poi evidentemente diversa la durata dei singoli D.A.S.P.O. (tre anni per -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, quattro per -OMISSIS- e cinque per -OMISSIS-) ed è pertanto presente ulteriore elemento che porta a concludere per la mancanza di identità delle situazioni sostanziali e processuali dedotte in giudizio, difettando “i necessari requisiti del medesimo contenuto dei provvedimenti impugnati e della (conseguente) omogeneità delle posizioni dei ricorrenti: invero, come è pacifico in causa, gli atti impugnati si differenziano tra loro quanto alla durata del DASPO, variabile da tre a cinque anni, cosicché la pluralità dei ricorrenti non può certamente essere considerata un’unica parte processuale, scindendosi essa in tre distinti sotto-insiemi corrispondente ciascuno ai soggetti colpiti da detta diversa durata (tre, quattro, cinque anni)” (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 27 maggio 2010, n. 2157, pur sulla base di una ricostruzione complessiva, non condivisa dalla Sezione, che ha portato alla declaratoria del solo motivo di ricorso relativo alla quantificazione della misura e non dell’intera impugnazione; nello stesso senso, si veda anche la già citata C.G.A. sez. giur. 29 maggio 2024, n. 381 che più correttamente desume, dalla diversità di durata dei diversi D.A.S.P.O., l’inammissibilità dell’intera impugnazione).
Del resto, si tratta di una diversità di posizione che è riconosciuta dallo stesso patrocinio di parte ricorrente che ammette che la diversità di durata dei diversi D.A.S.P.O. sia stata ”generalmente determinata unicamente da un fattore “esterno” che esula dai fatti contestati e del contenuto del provvedimento”, così ammettendo però una diversità delle posizioni dei ricorrenti sotto il profilo dei “precedenti” e della commisurazione della misura che non è per nulla esterna alla fattispecie, ma ne rappresenta un elemento costitutivo (come testimoniato dalla specifica censura in misura di commisurazione della sanzione articolata con riferimento a tutti i ricorrenti).
In definitiva, siamo pertanto in presenza di una di quelle fattispecie che la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha riportato ad un fascio di diversi rapporti che “necessariamente devono essere declinati individualmente e, dunque, riferirsi ai singoli e distinti rapporti … che legano ciascuno dei ricorrenti all’Amministrazione siccome inevitabilmente contraddistinti, quanto a genesi e gestione del rapporto, ..(da) presupposti del tutto autonomi” (Cons. Stato, sez. III, 21 dicembre 2021, n. 8488).
2. Sempre a seguito della contestazione ex art. 73, 3° comma c.p.a. posta in essere alla camera di consiglio del 26 febbraio 2026, deve poi essere dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione proposta dal sig. -OMISSIS--OMISSIS- (che non ha ancora raggiunto la maggiore età, essendo nato il -OMISSIS-) anche per la ragione aggiuntiva relativa al fatto stesso che l’impugnazione sia stata proposta dal minore e non dagli esercenti la potestà genitoriale.
Alla luce del recente intervento dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (pienamente condiviso dalla Sezione) che ha escluso l’applicabilità al processo amministrativo dell’art. 182, comma 2, c.p.c., in virtù del rinvio esterno di cui all’art. 39 c.p.a., non essendo presenti nel processo amministrativo lacune del c.p.a. in proposito (Cons. Stato, ad plen., 2 ottobre 2025, n. 11), nessuna rilevanza può poi essere attribuita al deposito in giudizio della procura a sanatoria rilasciata dagli esercenti la potestà genitoriale sul minore.
3. Pur trattandosi di problematica che non è stata affrontata dai ricorrenti in alcun modo, la Sezione deve poi rilevare come non sussistano, nella fattispecie, i presupposti per la concessione dei benefici del cd. prospective overruling (in forza della quale il principio di diritto, affermato in contrasto con l'orientamento prevalente in passato, non viene ad essere applicato alle situazioni anteriori alla data della decisione, avendo, dunque, il giudice la possibilità di modificare un precedente, ritenuto inadeguato, per tutti i casi che si presenteranno in futuro), alla luce dell’orientamento giurisprudenziale ormai prevalente che ha ritenuto necessaria, a questi fini, “l’esistenza di un orientamento prevalente contrario all’interpretazione adottata” o che si tratti di un contesto caratterizzato dall’incertezza e imprevedibilità della nuova soluzione giurisprudenziale (Cons. Stato, sez. II, 27 dicembre 2022, n. 11340; sez. VI, 26 luglio 2021, n. 5556).
Nel caso di specie, la stessa rassegna di giurisprudenza operata da parte ricorrente non evidenzia, infatti, certamente l’esistenza di un orientamento prevalente favorevole alla proposizione del ricorso collettivo-cumulativo nel senso sopra prospettato, ma solo decisioni isolate che hanno concluso per l’ammissibilità o non hanno affrontato espressamente il problema (come nel caso delle decisioni citate di questa o di altre Sezioni del T.A.R.) e, trattandosi dell’applicazione alla fattispecie, di regole generali ormai stabilizzate da lungo tempo, non può neanche essere ravvisato l’elemento dell’imprevedibilità.
In definitiva, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per quanto sopra rilevato; sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, come da motivazione.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC GI, Presidente
GI IO, Consigliere, Estensore
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI IO | IC GI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.