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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 28/02/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Marco Valecchi Presidente
Dott.ssa Prisca Picalarga Giudice Relatore
Dott.ssa Sonia Piccinni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda congiunta ex art. 451 bis. 51 c.p.c. di separazione iscritta al n.rg.
2970/2024, vertente
TRA
(c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
DONNINI TIZIANA
E
(c.f. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. APPEZZATI GIUSEPPE
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Integralmente richiamati gli atti di causa, le parti, assistite dai rispettivi difensori, rappresentavano di aver trovato un accordo in ordine alle condizioni della separazione nel senso che:”
1) dichiarare la separazione consensuale tra i coniugi e Controparte_1 Pt_1
, come sopra identificati, 2) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del
[...]
mutuo rispetto;
3) i figli minori sono affidati ai coniugi in via congiunta con collocazione presso la madre nella casa coniugale in Nettuno Via dei Glicini 9, condotta in locazione;
il padre potrà tenere con sé i figli nel rispetto delle esigenze dei minori e comunque almeno una volta a settimana nella giornata di mercoledì, dall'uscita di scuola fino alle ore 20:00 quando li riporterà presso la casa materna e a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdi alle ore 20:00 della domenica quando li riporterà presso la casa materna. I figli trascorreranno con i genitori i giorni dei rispettivi compleanni dei genitori;
le festività natalizie le trascorreranno dal 24/12 al 30/12 con un genitore e dal 31/12 al 6/01 con l'altro ad anni alterni e il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di Pasquetta con l'altro ad anni alterni. In occasione delle ferie estive i figli trascorreranno due settimane ( 14 giorni anche non continuativi ripartiti in un massimo di due periodi) con il padre e due settimane (14 giorni anche non continuativi ripartiti in un massimo di due periodi) con la madre, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Per gli altri giorni estivi permarrà per il padre il regime di visita ordinario, fermo restando l'accordo tra i genitori di portare i figli presso un centro estivo;
4)
La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori i quali assumeranno, in accordo tra loro, le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione e alla salute dei figli, tenendo conto delle loro relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente ciascuno nei rispettivi tempi di permanenza con i minori;
5) la casa coniugale, sita in Nettuno Via dei Glicini 9 è assegnata alla moglie;
6) il marito versa alla moglie per il mantenimento ordinario dei figli la pagina 2 di 4 somma di € 250,00 per ciascuno, rivalutabile annualmente in base agli indici
ISTAT, da versare tramite bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla moglie;
Le spese straordinarie verranno ripartire al
50% tra i genitori secondo quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Velletri.
7) i coniugi sono attualmente economicamente indipendenti, pertanto rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento reciproco. 8) L'assegno unico verrà percepito al 100% dalla sig.ra ed il sig. si impegna fin da ora a collaborare per Pt_1 CP_1
la percezione laddove ve ne fosse bisogno. Le detrazioni fiscali verranno ripartite al 50% tra i coniugi”.
All'udienza del 26 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti depositavano quanto indicato nel decreto di fissazione e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
Il P.M. apponeva il visto ai fini dell'intervento.
Ritiene il Tribunale che la domanda meriti di essere accolta, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Con riferimento alle condizioni concordate tra le parti, si osserva che le stesse sono conformi all'interesse delle parti e della prole e che, non presentando profili di contrarietà a norme imperative né all'ordine pubblico, possono essere poste a fondamento della pronuncia.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Velletri, sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
Dichiara la separazione personale dei coniugi e i Parte_1 Controparte_1
quali hanno contratto matrimonio in Torino in data 17/11/2008, trascritto nel
Registro Atti di Matrimonio del Comune di Torino al n. 662 P. 1 Uff. 1; dispone l'annotazione della presente sentenza;
pagina 3 di 4 omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di separazione personale sia regolato come da condizioni concordate e indicate in motivazione;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 26 febbraio 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Prisca Picalarga Dott. Marco Valecchi
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Marco Valecchi Presidente
Dott.ssa Prisca Picalarga Giudice Relatore
Dott.ssa Sonia Piccinni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda congiunta ex art. 451 bis. 51 c.p.c. di separazione iscritta al n.rg.
2970/2024, vertente
TRA
(c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
DONNINI TIZIANA
E
(c.f. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. APPEZZATI GIUSEPPE
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Integralmente richiamati gli atti di causa, le parti, assistite dai rispettivi difensori, rappresentavano di aver trovato un accordo in ordine alle condizioni della separazione nel senso che:”
1) dichiarare la separazione consensuale tra i coniugi e Controparte_1 Pt_1
, come sopra identificati, 2) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del
[...]
mutuo rispetto;
3) i figli minori sono affidati ai coniugi in via congiunta con collocazione presso la madre nella casa coniugale in Nettuno Via dei Glicini 9, condotta in locazione;
il padre potrà tenere con sé i figli nel rispetto delle esigenze dei minori e comunque almeno una volta a settimana nella giornata di mercoledì, dall'uscita di scuola fino alle ore 20:00 quando li riporterà presso la casa materna e a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdi alle ore 20:00 della domenica quando li riporterà presso la casa materna. I figli trascorreranno con i genitori i giorni dei rispettivi compleanni dei genitori;
le festività natalizie le trascorreranno dal 24/12 al 30/12 con un genitore e dal 31/12 al 6/01 con l'altro ad anni alterni e il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di Pasquetta con l'altro ad anni alterni. In occasione delle ferie estive i figli trascorreranno due settimane ( 14 giorni anche non continuativi ripartiti in un massimo di due periodi) con il padre e due settimane (14 giorni anche non continuativi ripartiti in un massimo di due periodi) con la madre, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Per gli altri giorni estivi permarrà per il padre il regime di visita ordinario, fermo restando l'accordo tra i genitori di portare i figli presso un centro estivo;
4)
La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori i quali assumeranno, in accordo tra loro, le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione e alla salute dei figli, tenendo conto delle loro relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente ciascuno nei rispettivi tempi di permanenza con i minori;
5) la casa coniugale, sita in Nettuno Via dei Glicini 9 è assegnata alla moglie;
6) il marito versa alla moglie per il mantenimento ordinario dei figli la pagina 2 di 4 somma di € 250,00 per ciascuno, rivalutabile annualmente in base agli indici
ISTAT, da versare tramite bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla moglie;
Le spese straordinarie verranno ripartire al
50% tra i genitori secondo quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Velletri.
7) i coniugi sono attualmente economicamente indipendenti, pertanto rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento reciproco. 8) L'assegno unico verrà percepito al 100% dalla sig.ra ed il sig. si impegna fin da ora a collaborare per Pt_1 CP_1
la percezione laddove ve ne fosse bisogno. Le detrazioni fiscali verranno ripartite al 50% tra i coniugi”.
All'udienza del 26 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti depositavano quanto indicato nel decreto di fissazione e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
Il P.M. apponeva il visto ai fini dell'intervento.
Ritiene il Tribunale che la domanda meriti di essere accolta, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Con riferimento alle condizioni concordate tra le parti, si osserva che le stesse sono conformi all'interesse delle parti e della prole e che, non presentando profili di contrarietà a norme imperative né all'ordine pubblico, possono essere poste a fondamento della pronuncia.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Velletri, sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
Dichiara la separazione personale dei coniugi e i Parte_1 Controparte_1
quali hanno contratto matrimonio in Torino in data 17/11/2008, trascritto nel
Registro Atti di Matrimonio del Comune di Torino al n. 662 P. 1 Uff. 1; dispone l'annotazione della presente sentenza;
pagina 3 di 4 omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di separazione personale sia regolato come da condizioni concordate e indicate in motivazione;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 26 febbraio 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Prisca Picalarga Dott. Marco Valecchi
pagina 4 di 4