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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
RGAC 13561 ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 13561 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 posta in decisione alla udienza del 18 dicembre 2024 sulle conclusioni precisate come in atti alla udienza del 17 ottobre 2024 ed assegnazione dei termini ex articolo 352 cpc per memorie e repliche, e vertente
TRA
(p.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore,nella Parte_1 P.IVA_1
qualità di cessionaria del credito vantato da , elettivamente domiciliata in Parte_2
Roma, via Aureliana n. 2 presso lo studio degli avv. Renato Verrengia e Mario De Michele
che la rappresentano e difendono giusta procura alle liti conferita in calce all'atto di citazione in primo grado
APPELLANTE
E
(cf ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone n. 49 presso lo studio dell'avv.
Sveva Bernardini che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita da procuratore speciale della società Controparte_2
APPELLATA
E TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale.
Conclusioni
Alla udienza di precisazione delle conclusioni del 17 ottobre 2024 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti e sono stati assegnati i termini per le memorie conclusionali e le repliche di cui all'articolo 352 cpc e la causa è stata trattenuta in decisione alla udienza del 18 dicembre 2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato la società nella qualità di Parte_1
cessionaria del credito risarcitorio asseritamente spettante a quale Parte_2
proprietaria del veicolo Audi Q5 targato EC251ZJ, in relazione all'incidente avvenuto il giorno 27 gennaio 2020 in RM , lungo via delle Fosse e causato dal veicolo Jeep
targato FN038PZ di proprietà della società e condotto da CP_3 Controparte_4
che aveva invaso la opposta corsia di marcia urtando il veicolo Audi Q5 che a seguito dell'urto era andato ad urtare il guard rail.
I due conducenti avevano compilato e sottoscritto il modello CAI nel quale il conducente del veicolo Jeep si era assunta la responsabilità del sinistro.
Il veicolo Audi aveva subito danni quantificati in euro 5.921,54 d era stato riparato dalla società attrice alla quale la proprietaria aveva ceduto il credito risarcitorio.
La società attrice aveva richiesto il risarcimento del danno ad entrambe le Assicurazioni e la Assicurazione convenuta aveva provveduto a far periziare il veicolo senza poi inviare una offerta per il risarcimento del danno.
RGAC 13561 ANNO 2024 Pag. 2 di 11 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Aveva, quindi, introdotto il giudizio innanzi al Giudice di pace per ottenere il risarcimento del danno quantificato lesso somma richiesta per la riparazione del veicolo oltre al rimborso delle spese di assistenza sostenute nella fase stragiudiziale.
Si era costituita la società evidenziando che in relazione allo stesso Controparte_1
sinistro era pervenuta una richiesta di risarcimento del danno costituito dalla necessità
asserita di noleggiare un veicolo sostitutivo per il periodo di riparazione del veicolo danneggiato ed indicava la necessita di procedere al la riunione per connessione di tale giudizio ove introdotto.
Aveva dedotto la carenza di legittimazione attiva della società attrice per la non utilizzabilità
della azione diretta in presenza di cessione del credito essendo tale azione diretta a tutelare il solo danneggiato evidenziando che diversamente si sarebbe verificata una ipotesi esercizio di attività finanziaria.
Ha contestato la esistenza della prova del fatto dal momento che il modello CAI costituiva non una prova ma al massimo un indizio liberamente valutabile da parte del giudice né
risultava la prova del danno quantificato autonomamente dalla stessa società attrice, non potendo costituire prova dello stesso la fattura emessa dalla società stessa.
Inoltre dalla relazione effettuata dal proprio perito che aveva verificato il veicolo Audi
danneggiato presso la carrozzeria attrice erano emersi elementi che avevano condotto ad escludere che l'incidente si fosse verificato e fosse la causa dei danni presenti sul veicolo stesso ed infatti il tabulato della scatola nera presente sul veicolo non avevano confermato la verificazione del sinistro.
Ha contestato la misura del danno richiesto dal momento che il proprio perito, valutando i danni presenti sul veicolo, ove provati come conseguenti del sinistro, potevano essere riparati con l'importo di euro 1.112,69, evidenziando, inoltre, che la documentazione fotografica prodotta non raffigurava il veicolo danneggiato prima dell'inizio della riparazione.
RGAC 13561 ANNO 2024 Pag. 3 di 11 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Non si era costituita la società venendo dichiarata contumace. Controparte_3
Espletata una consulenza tecnica, raccolta la prova ammessa a seguito di numerosi rivnvvi dovuti al fatto che gli stessi non si erano presentati né davanti al Giudice di pace di Roma
né dinanzi a quello Gaeta ove era stata delegata la prova, per essere infine ascoltati , solo uno avendo le parti rinunziato alla escussione del secondo, dal giudice di pace di Roma alla udienza dell'8 febbraio 2023, la causa è stata decisa dal giudice di pace che, con sentenza
91/2024 19 dicembre 2023 – 4 gennaio 2024 con la quale ha respinto la domanda con una motivazione non sempre chiarissima.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la società deducendo la erroneità Parte_1
della decisione in quanto frutto di un travisamento dell'impianto probatorio.
Ha dedotto, infatti, che aveva errato il giudice nel dare valenza ai dati estrapolati dalla scatola nera presente sul veicolo in contrasto con quanto indicato nella CTU che aveva anche valutato i dati della scatola nera.
Inoltre, nessun rilievo poteva essere attribuito al fatto che il veicolo non fosse stato visionato dal CTU nominato per redigere la perizia, che la documentazione fotografica era presente in atti raffigurava il veicolo durante le fasi della riparazione e non poteva attribuirsi rilievo al fatto che al momento della verifica da parte del perito della Assicurazione il veicolo fosse già in fase di riparazione e che la storicita del fatto era stata provata mediante il modello CAI a firma dei conducenti, dalla prova testimoniale espletata nel corso della quale il teste aveva confermato di aver viso il veicolo Jeep allargarsi ed urtare con lo specchietto retrovisore lo specchietto dell'Audi.
Si è costituita la società deducendo la improcedibilità dello stesso in Controparte_1
quanto scadendo il termine per l'appello sabato 16 marzo 2024 l' stesso era stata notificato solo il 18 marzo 2024 mentre avrebbe dovuto essere notificato il venerdì precedente.
Nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato.
RGAC 13561 ANNO 2024 Pag. 4 di 11 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Ha ribadito che l'incidente non era stato rilevato dalla pubblica auitorità, che correttamente il giudice non aveva ritenuto di avvalersi delle valutazione diel CTU, pur chiamato a chiarimenti non ritenendo che quanto indicato avesse rilievo in relazione alla conferma della storicità del sinistro, tenuto conto che il modello CAI non costituiva prova ma unicamente un indizio da valutare unitamente ad altri elementi precisi e concordanti, non essendo stati indicati danni sul veicolo antagonista, non essendo emerse indicazioni di eventi di urto nel le registrazioni della scatola nera, la cui valenza è precisata nella legge 4 agosto 2018 n.
124, mentre il danneggiato non aveva fatto menzione della presenza di testimoni, presenza emersa solo nel corso del giudizio.
Ha contestato la regolarità della escussione dei testi in quanto la parte doveva considerarsi decaduta non avendo fatto richiesta di proroga dei termini per la escussione dei testi,
limitandosi a richiederne la escussione di nuovo a Roma dopo la vennenuta estinzione del procedimento delegato, determinando la decadenza dalla prova e non la sola estinzione del procedimento delegato.
Inoltre, correttamente non era stata ritenuta rilevante la cCTU non avendo il perito verificato il veicolo danneggiato ma solo le fotografie prodotte e nessun riscontro era stato operato nei confronti del veicolo del convenuto.
Ha ribadito, inoltre, la impossibilità di considerare prova la fattura emessa dalla stessa società attrice nel giudizio.
Non si è costituita la società venendo dichiarata contumace. Controparte_3
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata trattenuta in decisione alla udienza del 18 dicembre 2024 sulle conclusioni precisate dalle parti alla udienza del 17 ottobre
2024 sulle memorie depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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Premesso che l'appello appare tempestivo anche considerando il fatto che in relazione alla proposizione dello stesso non sono stati introdotti dalla riforma termini a ritroso per la proposizione dell'appello, osserva il giudicante che nel presente giudizio gli unici elementi disponibili per procedere alla ricostruzione del sinistro sono costituiti dal modello CAI, non integralmente e correttamente compilato, dalle fotografie del veicolo Audi prodotte nel giudizio e relative alla fase di riparazione del veicolo stesso presso la officina della società
appellante, dai dati estratti dalla scatola nera presente sul veicolo Audi,. E dagli elementi emergenti dai riscontri presenti nella CTU, non avendo la stessa valenza le vautazioni espresse dallo stesso.
Discorso diverso merita la deposizione testimoniale del teste.
Risulta, infatti che i testi ammessi erano stati convocati per rendere testimonianza dinanzi al Giudice di pace di Roma, al di là del fatto che gli stessi fossero residenti in diverso circondario.
A seguito della mancata comparizione degli stessi il giudice aveva disposto prova delegata al Giudice di pace di Gaeta, innanzi al quale i testi intimati non erano comparsi. Il difensore della società attrice non aveva chiesto al Giudice di pace la proroga della delega determinando la chiusura del procedimento innanzi al Giudice di pace di Gaeta per scadenza del termine della delega e la contemporanea decadenza dalla prova della parte per non aver chiesto la proroga per reiterare la citazione del teste innanzi al giudice di
Gaeta.
Di conseguenza ha errato il giudice di pace di Roma nel disporre ancora la escussione della prova malgrado la intervenuta decadenza da pronunziare d'ufficio a causa della inerzia della parte.
Parte attrice nell'atto di citazione ha indicato che l'incidente si era verificato il giorno 27
gennaio 2020 alle ore 16,45 lungo via delle Fosse in RM a causa del veicolo Jeep che
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aveva invaso la sua corsia di marcia urtandolo sulla parte sinistra e conseguentemente e per effetto del contatto aveva urtato il guard rail.
Nella denunzia di sinistro il data 20 luglio 2020 era stato indicato che il conducente del veicolo Jeep, omettendo di porre la necessaria attenzione agli altri utenti della strada aveva urtato il veicolo Audi danneggiandolo e che detto veicolo, per effetto dell'urto era andato ad urtare un muro.
Nessuna menzione era stata posta in essere della presenza di testimoni al sinistro.
Era stato compilato il modello CAI ove era confermato che l'incidente si era verificato alla ore 16,45 e sul quale era indicato che i testimoni erano da identificare.
Il modulo indicava i danni sul veicolo Audi indicando le parti interessate paraurti e parafango destro e lo specchietto sinistro.
Nessun danno veniva indicato sul veicolo Jeep, neppure indicato il punto d'urto sullo stesso.
Il tabulato della scatola nera presente sul veicolo Audi indica che all'ora in cui si sarebbe verificato il sinistro il veicolo era in movimento in quanto partito alle ore 16,37 da via delle
Fosse, ove si era fermato alle ore 16,22, ed ha proseguito fino alle ore 17,01 quando si era fermato in via Padre Martino dove era rimasto fermo per poco più di un'ora.
Nel tabulato non risultano evidenziati eventi di urto.
La consulenza tecnica espletata ha dato atto che il veicolo Audi non era stataìo visionato e che sussistenza una compatibilità come altezza con il veicolo Jeep per quanto riguarda lo specchietto esterno ma non era stato visionato il veicolo Jeep né erano stati rsiscontrati danni su llo specchietto di detto veicolo operando una determinazione del costo della riparazione in misura pari a circa la metà di quanto indicato nella fattura, sulla base di quanto indicato dalle fotografie in corso di riparazione e della valutazione operata dalla
Assicurazione.
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Detta valutazione, tuttavia valuta i danni presenti al momento della riparazione ma non contiene alcun elemento atto a ricollegare detti danni all'incidente asseritamente avvenuto.
Riepilogati gli elementi disponibili osserva il giudicante che per quanto riguarda la valenza del modello CAI osserva il giudicante che nel modello CAI, sottoscritto dai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro risulta indicato che il veicolo Jeep avrebbe invaso la opposta corsia di marcia ma non risulta indicato che i veicoli si sarebbero urtati con lo specchietto non essendo neppure indicato il punto d'urto sul veicolo Jeep né risulta presente un grafico dal quale si evinceva il contatto tra i veicoli ed il successivo urto contro il muro, come indicato nella richiesta di risarcimento del danno, muro che poi diviene guard rail nell'atto di citazione.
Non erano stati neppure sommariamente descritti o anche solo indicati i danni visibili sul veicolo Jeep né la indicazione del pinto d'urto sul veicolo stesso, malgrado la esistenza di una specifica voce del modello CAI.
Secondo la corte di cassazione in tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, con riferimento alla disciplina del modello di constatazione amichevole dell'incidente (cosiddetto CID) e del litisconsorzio nel giudizio,
secondo le norme, "ratione temporis" applicabili, rispettivamente, dell'articolo 5 del d.l. 23
dicembre 1976 n. 857 conv. nella legge 26 febbraio 1977 n. 39, e dell'articolo 23 della legge 24 dicembre 1969 n.990, poiché in ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi dell'articolo 2733, terzo comma, cod. civ., la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice in relazione a tutti i litisconsorti e non solo ai non confidenti, le affermazioni confessorie sottoscritte dal conducente nel suddetto modello di constatazione vanno liberamente apprezzate nei confronti dell'assicuratore e del proprietario del veicolo, mentre fanno piena prova nei confronti del conducente confidente secondo gli articoli 2733, secondo comma, 2734 e 2735 cod. civ.. (Cass. Sez.
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III, 7 maggio 2007, n. 10304; Cass. Sez. III, 13 novembre 2014, n. 24187; Cass. Sez. III, 3
agosto 2017, n. 19327)
Tuttavia sempre nella giurisprudenza della corte di cassazione era presente anche una diversa interpretazione che nel tempo è divenuta prevalente secondo cui nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato,
assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia quello assicurativo, con la conseguenza che il giudizio deve necessariamente concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, va escluso che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18 l. n. 990 del 1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta sia ove sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro. Ne consegue che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, in applicazione dell'art. 2733, comma 3, c.c (Cass.
Sez. III, 14 ottobre 2019, n. 25770; Cass. Sez. III, 13 febbraio 2013, n. 3567), tanto che la mancata contestazione, ad opera, della compagnia assicuratrice, della responsabilità del proprio assicurato, rimasto contumace, non esonera l'attore dell'assolvimento dell'onere
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probatorio a suo carico, evenienza ipotizzabile solo quando il difetto di contestazione sia riferibile alle parti avversarie regolarmente costituite in giudizio, potendo, pertanto,
assumere rilievo come mera circostanza di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, in applicazione l'art. 2733, comma 3, c.c. (Cass. Sez. III, 19 ottobre 2016, n. 21096)
In questa situazione il modello CAI non appare utile a fornire la prova della verificazione del sinistro indicato.
D'altra parte, i dati provenienti dalla scatola nera, che ai sensi dell'articolo 145 bis del codice delle assicurazioni costituisce prova fino alla prova da parte del proprietario del veicolo sul quale l'apparato è installato che il dispositivo stesso non fosse funzionante, ha evidenziato che non era stato registrato alcun evento di urto, né coincidevano gli orari dal momento che alla ore 16,45 il veicolo Audi risultava in movimento per fermarsi sedici minuti dopo.
Anche tale elemento correttamente è stato valutato dal giudice di primo grado, unitamente alla mancata registrazione dell'evento urto, per ritenere non provato l'incidente e per confermare la approssimativa compilazione del modello CAI.
Inoltre il veicolo precedentemente si era fermato per poco tempo dalle ore 16,22 alle ore
16,37, tempo che appare insufficiente per consentire la compilazione del modello CAI da parte dei due conducenti, considerando che lo stesso deve essere compilato a turno dopo aver rinvenuto i dati che sullo stesso devono essere riportati.
La consulenza tecnica espletata non aggiunge elementi di prova dal momento che la stessa non è stata effettuata verificando i due veicoli potendo solo confermare una estratta possibilità del contratto tre veicoli tra gli specchietti retrovisori estremi, tra l'altro presenti quasi alla stessa altezza sui veicoli fatta eccezione per i Suv, i fuori strada ed i Van, ma senza fornire alcun elemento in ordine alla effettiva verificazione del sinistro, non essendovi
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prova del contatto tra gli specchietti, non risultando tale circostanza nepèpure sul modello
CAI s sottoscritto.
In questa situazione, quand'anche fosse stata ammissibile la prova testimoniale resa dal teste, non indicato al momento della richiesta di risarcimento del danno e che non si comprende quando sia stato reperito, dal momento che nello stesso modello CAI risulta indicato che i testimoni non erano stati identificati, tale dichiarazione non sarebbe stata in grado di fornire la prova raccolta della mancata verificazione del sinistro, non risultando rilevato tale evento dalla scatola nera né il contatto risulta confermato nel modello CAI
compilato dai conducenti.
Deve, pertanto essere respinto l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 91/2024
previa integrazione della motivazione;
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P Q M
il Tribunale di Roma in grado di appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e,
per l'effetto, conferma la sentenza n. 91/2024 previa integrazione della motivazione condanna la società a rimborsare alla società le spese Parte_1 Controparte_1
del presente grado di giudizio, spese che liquida in euro 2.550 di cui euro 2.500 per onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, in data 28 dicembre 2024.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
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Roberto Parziale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 13561 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 posta in decisione alla udienza del 18 dicembre 2024 sulle conclusioni precisate come in atti alla udienza del 17 ottobre 2024 ed assegnazione dei termini ex articolo 352 cpc per memorie e repliche, e vertente
TRA
(p.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore,nella Parte_1 P.IVA_1
qualità di cessionaria del credito vantato da , elettivamente domiciliata in Parte_2
Roma, via Aureliana n. 2 presso lo studio degli avv. Renato Verrengia e Mario De Michele
che la rappresentano e difendono giusta procura alle liti conferita in calce all'atto di citazione in primo grado
APPELLANTE
E
(cf ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone n. 49 presso lo studio dell'avv.
Sveva Bernardini che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita da procuratore speciale della società Controparte_2
APPELLATA
E TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale.
Conclusioni
Alla udienza di precisazione delle conclusioni del 17 ottobre 2024 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti e sono stati assegnati i termini per le memorie conclusionali e le repliche di cui all'articolo 352 cpc e la causa è stata trattenuta in decisione alla udienza del 18 dicembre 2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato la società nella qualità di Parte_1
cessionaria del credito risarcitorio asseritamente spettante a quale Parte_2
proprietaria del veicolo Audi Q5 targato EC251ZJ, in relazione all'incidente avvenuto il giorno 27 gennaio 2020 in RM , lungo via delle Fosse e causato dal veicolo Jeep
targato FN038PZ di proprietà della società e condotto da CP_3 Controparte_4
che aveva invaso la opposta corsia di marcia urtando il veicolo Audi Q5 che a seguito dell'urto era andato ad urtare il guard rail.
I due conducenti avevano compilato e sottoscritto il modello CAI nel quale il conducente del veicolo Jeep si era assunta la responsabilità del sinistro.
Il veicolo Audi aveva subito danni quantificati in euro 5.921,54 d era stato riparato dalla società attrice alla quale la proprietaria aveva ceduto il credito risarcitorio.
La società attrice aveva richiesto il risarcimento del danno ad entrambe le Assicurazioni e la Assicurazione convenuta aveva provveduto a far periziare il veicolo senza poi inviare una offerta per il risarcimento del danno.
RGAC 13561 ANNO 2024 Pag. 2 di 11 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Aveva, quindi, introdotto il giudizio innanzi al Giudice di pace per ottenere il risarcimento del danno quantificato lesso somma richiesta per la riparazione del veicolo oltre al rimborso delle spese di assistenza sostenute nella fase stragiudiziale.
Si era costituita la società evidenziando che in relazione allo stesso Controparte_1
sinistro era pervenuta una richiesta di risarcimento del danno costituito dalla necessità
asserita di noleggiare un veicolo sostitutivo per il periodo di riparazione del veicolo danneggiato ed indicava la necessita di procedere al la riunione per connessione di tale giudizio ove introdotto.
Aveva dedotto la carenza di legittimazione attiva della società attrice per la non utilizzabilità
della azione diretta in presenza di cessione del credito essendo tale azione diretta a tutelare il solo danneggiato evidenziando che diversamente si sarebbe verificata una ipotesi esercizio di attività finanziaria.
Ha contestato la esistenza della prova del fatto dal momento che il modello CAI costituiva non una prova ma al massimo un indizio liberamente valutabile da parte del giudice né
risultava la prova del danno quantificato autonomamente dalla stessa società attrice, non potendo costituire prova dello stesso la fattura emessa dalla società stessa.
Inoltre dalla relazione effettuata dal proprio perito che aveva verificato il veicolo Audi
danneggiato presso la carrozzeria attrice erano emersi elementi che avevano condotto ad escludere che l'incidente si fosse verificato e fosse la causa dei danni presenti sul veicolo stesso ed infatti il tabulato della scatola nera presente sul veicolo non avevano confermato la verificazione del sinistro.
Ha contestato la misura del danno richiesto dal momento che il proprio perito, valutando i danni presenti sul veicolo, ove provati come conseguenti del sinistro, potevano essere riparati con l'importo di euro 1.112,69, evidenziando, inoltre, che la documentazione fotografica prodotta non raffigurava il veicolo danneggiato prima dell'inizio della riparazione.
RGAC 13561 ANNO 2024 Pag. 3 di 11 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Non si era costituita la società venendo dichiarata contumace. Controparte_3
Espletata una consulenza tecnica, raccolta la prova ammessa a seguito di numerosi rivnvvi dovuti al fatto che gli stessi non si erano presentati né davanti al Giudice di pace di Roma
né dinanzi a quello Gaeta ove era stata delegata la prova, per essere infine ascoltati , solo uno avendo le parti rinunziato alla escussione del secondo, dal giudice di pace di Roma alla udienza dell'8 febbraio 2023, la causa è stata decisa dal giudice di pace che, con sentenza
91/2024 19 dicembre 2023 – 4 gennaio 2024 con la quale ha respinto la domanda con una motivazione non sempre chiarissima.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la società deducendo la erroneità Parte_1
della decisione in quanto frutto di un travisamento dell'impianto probatorio.
Ha dedotto, infatti, che aveva errato il giudice nel dare valenza ai dati estrapolati dalla scatola nera presente sul veicolo in contrasto con quanto indicato nella CTU che aveva anche valutato i dati della scatola nera.
Inoltre, nessun rilievo poteva essere attribuito al fatto che il veicolo non fosse stato visionato dal CTU nominato per redigere la perizia, che la documentazione fotografica era presente in atti raffigurava il veicolo durante le fasi della riparazione e non poteva attribuirsi rilievo al fatto che al momento della verifica da parte del perito della Assicurazione il veicolo fosse già in fase di riparazione e che la storicita del fatto era stata provata mediante il modello CAI a firma dei conducenti, dalla prova testimoniale espletata nel corso della quale il teste aveva confermato di aver viso il veicolo Jeep allargarsi ed urtare con lo specchietto retrovisore lo specchietto dell'Audi.
Si è costituita la società deducendo la improcedibilità dello stesso in Controparte_1
quanto scadendo il termine per l'appello sabato 16 marzo 2024 l' stesso era stata notificato solo il 18 marzo 2024 mentre avrebbe dovuto essere notificato il venerdì precedente.
Nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato.
RGAC 13561 ANNO 2024 Pag. 4 di 11 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Ha ribadito che l'incidente non era stato rilevato dalla pubblica auitorità, che correttamente il giudice non aveva ritenuto di avvalersi delle valutazione diel CTU, pur chiamato a chiarimenti non ritenendo che quanto indicato avesse rilievo in relazione alla conferma della storicità del sinistro, tenuto conto che il modello CAI non costituiva prova ma unicamente un indizio da valutare unitamente ad altri elementi precisi e concordanti, non essendo stati indicati danni sul veicolo antagonista, non essendo emerse indicazioni di eventi di urto nel le registrazioni della scatola nera, la cui valenza è precisata nella legge 4 agosto 2018 n.
124, mentre il danneggiato non aveva fatto menzione della presenza di testimoni, presenza emersa solo nel corso del giudizio.
Ha contestato la regolarità della escussione dei testi in quanto la parte doveva considerarsi decaduta non avendo fatto richiesta di proroga dei termini per la escussione dei testi,
limitandosi a richiederne la escussione di nuovo a Roma dopo la vennenuta estinzione del procedimento delegato, determinando la decadenza dalla prova e non la sola estinzione del procedimento delegato.
Inoltre, correttamente non era stata ritenuta rilevante la cCTU non avendo il perito verificato il veicolo danneggiato ma solo le fotografie prodotte e nessun riscontro era stato operato nei confronti del veicolo del convenuto.
Ha ribadito, inoltre, la impossibilità di considerare prova la fattura emessa dalla stessa società attrice nel giudizio.
Non si è costituita la società venendo dichiarata contumace. Controparte_3
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata trattenuta in decisione alla udienza del 18 dicembre 2024 sulle conclusioni precisate dalle parti alla udienza del 17 ottobre
2024 sulle memorie depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
RGAC 13561 ANNO 2024 Pag. 5 di 11 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Premesso che l'appello appare tempestivo anche considerando il fatto che in relazione alla proposizione dello stesso non sono stati introdotti dalla riforma termini a ritroso per la proposizione dell'appello, osserva il giudicante che nel presente giudizio gli unici elementi disponibili per procedere alla ricostruzione del sinistro sono costituiti dal modello CAI, non integralmente e correttamente compilato, dalle fotografie del veicolo Audi prodotte nel giudizio e relative alla fase di riparazione del veicolo stesso presso la officina della società
appellante, dai dati estratti dalla scatola nera presente sul veicolo Audi,. E dagli elementi emergenti dai riscontri presenti nella CTU, non avendo la stessa valenza le vautazioni espresse dallo stesso.
Discorso diverso merita la deposizione testimoniale del teste.
Risulta, infatti che i testi ammessi erano stati convocati per rendere testimonianza dinanzi al Giudice di pace di Roma, al di là del fatto che gli stessi fossero residenti in diverso circondario.
A seguito della mancata comparizione degli stessi il giudice aveva disposto prova delegata al Giudice di pace di Gaeta, innanzi al quale i testi intimati non erano comparsi. Il difensore della società attrice non aveva chiesto al Giudice di pace la proroga della delega determinando la chiusura del procedimento innanzi al Giudice di pace di Gaeta per scadenza del termine della delega e la contemporanea decadenza dalla prova della parte per non aver chiesto la proroga per reiterare la citazione del teste innanzi al giudice di
Gaeta.
Di conseguenza ha errato il giudice di pace di Roma nel disporre ancora la escussione della prova malgrado la intervenuta decadenza da pronunziare d'ufficio a causa della inerzia della parte.
Parte attrice nell'atto di citazione ha indicato che l'incidente si era verificato il giorno 27
gennaio 2020 alle ore 16,45 lungo via delle Fosse in RM a causa del veicolo Jeep che
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aveva invaso la sua corsia di marcia urtandolo sulla parte sinistra e conseguentemente e per effetto del contatto aveva urtato il guard rail.
Nella denunzia di sinistro il data 20 luglio 2020 era stato indicato che il conducente del veicolo Jeep, omettendo di porre la necessaria attenzione agli altri utenti della strada aveva urtato il veicolo Audi danneggiandolo e che detto veicolo, per effetto dell'urto era andato ad urtare un muro.
Nessuna menzione era stata posta in essere della presenza di testimoni al sinistro.
Era stato compilato il modello CAI ove era confermato che l'incidente si era verificato alla ore 16,45 e sul quale era indicato che i testimoni erano da identificare.
Il modulo indicava i danni sul veicolo Audi indicando le parti interessate paraurti e parafango destro e lo specchietto sinistro.
Nessun danno veniva indicato sul veicolo Jeep, neppure indicato il punto d'urto sullo stesso.
Il tabulato della scatola nera presente sul veicolo Audi indica che all'ora in cui si sarebbe verificato il sinistro il veicolo era in movimento in quanto partito alle ore 16,37 da via delle
Fosse, ove si era fermato alle ore 16,22, ed ha proseguito fino alle ore 17,01 quando si era fermato in via Padre Martino dove era rimasto fermo per poco più di un'ora.
Nel tabulato non risultano evidenziati eventi di urto.
La consulenza tecnica espletata ha dato atto che il veicolo Audi non era stataìo visionato e che sussistenza una compatibilità come altezza con il veicolo Jeep per quanto riguarda lo specchietto esterno ma non era stato visionato il veicolo Jeep né erano stati rsiscontrati danni su llo specchietto di detto veicolo operando una determinazione del costo della riparazione in misura pari a circa la metà di quanto indicato nella fattura, sulla base di quanto indicato dalle fotografie in corso di riparazione e della valutazione operata dalla
Assicurazione.
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Detta valutazione, tuttavia valuta i danni presenti al momento della riparazione ma non contiene alcun elemento atto a ricollegare detti danni all'incidente asseritamente avvenuto.
Riepilogati gli elementi disponibili osserva il giudicante che per quanto riguarda la valenza del modello CAI osserva il giudicante che nel modello CAI, sottoscritto dai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro risulta indicato che il veicolo Jeep avrebbe invaso la opposta corsia di marcia ma non risulta indicato che i veicoli si sarebbero urtati con lo specchietto non essendo neppure indicato il punto d'urto sul veicolo Jeep né risulta presente un grafico dal quale si evinceva il contatto tra i veicoli ed il successivo urto contro il muro, come indicato nella richiesta di risarcimento del danno, muro che poi diviene guard rail nell'atto di citazione.
Non erano stati neppure sommariamente descritti o anche solo indicati i danni visibili sul veicolo Jeep né la indicazione del pinto d'urto sul veicolo stesso, malgrado la esistenza di una specifica voce del modello CAI.
Secondo la corte di cassazione in tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, con riferimento alla disciplina del modello di constatazione amichevole dell'incidente (cosiddetto CID) e del litisconsorzio nel giudizio,
secondo le norme, "ratione temporis" applicabili, rispettivamente, dell'articolo 5 del d.l. 23
dicembre 1976 n. 857 conv. nella legge 26 febbraio 1977 n. 39, e dell'articolo 23 della legge 24 dicembre 1969 n.990, poiché in ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi dell'articolo 2733, terzo comma, cod. civ., la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice in relazione a tutti i litisconsorti e non solo ai non confidenti, le affermazioni confessorie sottoscritte dal conducente nel suddetto modello di constatazione vanno liberamente apprezzate nei confronti dell'assicuratore e del proprietario del veicolo, mentre fanno piena prova nei confronti del conducente confidente secondo gli articoli 2733, secondo comma, 2734 e 2735 cod. civ.. (Cass. Sez.
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III, 7 maggio 2007, n. 10304; Cass. Sez. III, 13 novembre 2014, n. 24187; Cass. Sez. III, 3
agosto 2017, n. 19327)
Tuttavia sempre nella giurisprudenza della corte di cassazione era presente anche una diversa interpretazione che nel tempo è divenuta prevalente secondo cui nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato,
assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia quello assicurativo, con la conseguenza che il giudizio deve necessariamente concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, va escluso che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18 l. n. 990 del 1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta sia ove sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro. Ne consegue che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, in applicazione dell'art. 2733, comma 3, c.c (Cass.
Sez. III, 14 ottobre 2019, n. 25770; Cass. Sez. III, 13 febbraio 2013, n. 3567), tanto che la mancata contestazione, ad opera, della compagnia assicuratrice, della responsabilità del proprio assicurato, rimasto contumace, non esonera l'attore dell'assolvimento dell'onere
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probatorio a suo carico, evenienza ipotizzabile solo quando il difetto di contestazione sia riferibile alle parti avversarie regolarmente costituite in giudizio, potendo, pertanto,
assumere rilievo come mera circostanza di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, in applicazione l'art. 2733, comma 3, c.c. (Cass. Sez. III, 19 ottobre 2016, n. 21096)
In questa situazione il modello CAI non appare utile a fornire la prova della verificazione del sinistro indicato.
D'altra parte, i dati provenienti dalla scatola nera, che ai sensi dell'articolo 145 bis del codice delle assicurazioni costituisce prova fino alla prova da parte del proprietario del veicolo sul quale l'apparato è installato che il dispositivo stesso non fosse funzionante, ha evidenziato che non era stato registrato alcun evento di urto, né coincidevano gli orari dal momento che alla ore 16,45 il veicolo Audi risultava in movimento per fermarsi sedici minuti dopo.
Anche tale elemento correttamente è stato valutato dal giudice di primo grado, unitamente alla mancata registrazione dell'evento urto, per ritenere non provato l'incidente e per confermare la approssimativa compilazione del modello CAI.
Inoltre il veicolo precedentemente si era fermato per poco tempo dalle ore 16,22 alle ore
16,37, tempo che appare insufficiente per consentire la compilazione del modello CAI da parte dei due conducenti, considerando che lo stesso deve essere compilato a turno dopo aver rinvenuto i dati che sullo stesso devono essere riportati.
La consulenza tecnica espletata non aggiunge elementi di prova dal momento che la stessa non è stata effettuata verificando i due veicoli potendo solo confermare una estratta possibilità del contratto tre veicoli tra gli specchietti retrovisori estremi, tra l'altro presenti quasi alla stessa altezza sui veicoli fatta eccezione per i Suv, i fuori strada ed i Van, ma senza fornire alcun elemento in ordine alla effettiva verificazione del sinistro, non essendovi
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prova del contatto tra gli specchietti, non risultando tale circostanza nepèpure sul modello
CAI s sottoscritto.
In questa situazione, quand'anche fosse stata ammissibile la prova testimoniale resa dal teste, non indicato al momento della richiesta di risarcimento del danno e che non si comprende quando sia stato reperito, dal momento che nello stesso modello CAI risulta indicato che i testimoni non erano stati identificati, tale dichiarazione non sarebbe stata in grado di fornire la prova raccolta della mancata verificazione del sinistro, non risultando rilevato tale evento dalla scatola nera né il contatto risulta confermato nel modello CAI
compilato dai conducenti.
Deve, pertanto essere respinto l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 91/2024
previa integrazione della motivazione;
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P Q M
il Tribunale di Roma in grado di appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e,
per l'effetto, conferma la sentenza n. 91/2024 previa integrazione della motivazione condanna la società a rimborsare alla società le spese Parte_1 Controparte_1
del presente grado di giudizio, spese che liquida in euro 2.550 di cui euro 2.500 per onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, in data 28 dicembre 2024.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
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