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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 18/03/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Michele Cappai Presidente
dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice rel.
dott. Valerio Ceccarelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione al n. 1819/2024, posta in decisione all'udienza del
23.2.2025, vertente
TRA
con il patrocinio dell'avv. Roberto Giansante Parte_1
RICORRENTE
E
, con il patrocinio dell'avv. Sabrina Casucci Controparte_1
CONVENUTA
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2
CONVENUTA CONTUMACE
E
Oggetto: attribuzione quota di pensione di reversibilità
1 Conclusioni: come da verbale del 14.1.2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, e , in persona del legale Controparte_1 CP_2
rappresentante pro tempore, domandando “che, previa fissazione dell'udienza di
comparizione e del termine per la notifica, vengano accolte le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare che il sig. aveva maturato il diritto a godere Parte_2
di pensione da parte di;
- accertare e dichiarare, tenuto anche conto CP_2
dell'accordo raggiunto tra le parti, che la ricorrente quale coniuge divorziata ha
diritto a percepire la metà della quota a titolo di pensione di reversibilità maturata
con dal sig. dovendosi riconoscere in favore della CP_2 Parte_2
vedova l'altra metà; - in subordine e solo nel caso in cui la Controparte_1
domanda che precede non possa essere accolta così come formulata, accertare e
dichiarare che la ricorrente ha diritto a percepire il 90% (novanta per cento) della
quota della pensione di reversibilità maturata con dal sig. CP_2 Pt_2
dovendosi riconoscere in favore della vedova l'altra quota
[...] Controparte_1
del 10% (dieci per cento); - in ogni caso, dichiarare che la quota della pensione di
reversibilità spetta alla ricorrente dalla data del decesso del sig. e salvo Pt_2
accrescimento una volta cessati i diritti dei figli del sig. sulla stessa Pt_2
pensione”.
2. Si è costituita in giudizio , così concludendo in sede di Controparte_1
comparsa di risposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - in
via principale e nel merito: a) accertare e dichiarare che la quota della pensione di
reversibilità del Sig. sia suddivisa così come risulta nell'accordo tra Parte_2
le parti, nella percentuale del 50% tra il coniuge divorziato e il coniuge superstite,
a far data dal decesso del Sig. - in subordine e in caso di mancato Parte_2
accoglimento del citato accordo delle parti: b) accertare e dichiarare che la pensione
di reversibilità del Sig. in favore del coniuge superstite, Sig.ra Parte_2
2 , sia in misura del 70% (settanta per cento) ed in favore della ex Controparte_1
coniuge, Sig.ra sia in misura del restante 30% (trenta per Parte_1
cento) o nella diversa misura che l'Ill.mo Tribunale riterrà di giustizia, in
considerazione delle esigenze di equità e di solidarietà cui deve tendere la
ripartizione del trattamento di reversibilità fra l'ex coniuge e il coniuge superstite.
In ogni caso con vittoria si spese, competenze e di onorari del presente giudizio.”.
3. , in persona del legale rappresentante pro tempore, pur CP_2
ritualmente evocata in giudizio, ha optato per non costituirsi e deve essere dichiarata contumace.
4. All'udienza del 14.1.2025, le parti costituite hanno dichiarato quanto segue: “Le parti fanno presente che consta tra le stesse accordo a componimento
della questione oggetto di causa, secondo la scrittura privata del 20.11.2023,
allegata sub n. 7 alla comparsa di risposta della convenuta costituita, che in queste
sede confermano e a cui si riportano. In subordine, ove non venisse accolto siffatto
accordo, insistono nelle rispettive conclusioni articolate in via gradata.”.
5. Ciò posto, premesso che i presupposti essenziali ai fini del riconoscimento del diritto vantato dalla ricorrente sono l'attribuzione in suo favore dell'assegno divorzile e la sua mancata unione in un successivo matrimonio, va chiarito che la ripartizione del trattamento di reversibilità
non avviene in base ad un mero calcolo matematico che tenga conto solo della durata dei rispettivi matrimoni delle due parti (ossia del dato numerico rappresentato dalla proporzione fra le estensioni temporali dei rapporti matrimoniali degli stessi coniugi con l'ex coniuge deceduto), ma postula invece, sulla scorta di un principio già da tempo implicitamente affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 419/1999, la valutazione anche di ulteriori elementi, da utilizzare come correttivi del criterio temporale, individuati dalla giurisprudenza nella misura dell'assegno divorzile già goduto dalla coniuge divorziata, nell'effettiva durata della convivenza matrimoniale con il defunto e nelle condizioni
3 economiche delle parti in conflitto;
tanto in considerazione della funzione solidaristica delle attribuzioni economiche in discorso, costituenti oggetto di autonomi e concorrenti diritti previdenziali degli interessati, diretti alla conservazione, in un caso, del tenore di vita assicurato dall'assegno divorzile al coniuge divorziato non passato a nuove nozze e, nell'altro, del tenore consentito dal contributo economico fornito dal coniuge deceduto all'altro in costanza del matrimonio (v. tra le tante Cass. civ. n.10638/07,
n.10669/07, n.2092/07; 18199/06).
5.1. Assumono rilevanza, dunque, le condizioni dei soggetti coinvolti nella vicenda, e in quest'ottica e al solo fine di evitare che l'ex coniuge sia privato dei mezzi indispensabili per mantenere il tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare nel tempo l'assegno di divorzio, ed il secondo coniuge sia privato del tenore di vita che il de cuius gli aveva assicurato in vita, anche l'esistenza di un periodo di convivenza prematrimoniale del secondo coniuge potrà essere considerata dal Giudice del merito quale elemento da apprezzare per una più compiuta valutazione delle situazioni
(cfr. Cass. n.11226/13).
6. Orbene, alla luce dei parametri interpretativi suindicati, sono conformi alla legge e alla situazione di fatto le condizioni di cui all'accordo raggiunto da , coniugata in data 6.7.2001 in Roma con Parte_1
, nato in data [...] in [...] e ivi deceduto in data Parte_2
22.6.2020, dallo stesso divorziata giusta sentenza del Tribunale di Roma n.
18299/2016 e titolare di assegno divorzile a carico di , non Parte_2
passata a nuove nozze, e da , coniugata con Controparte_1 Parte_2
in data 29.9.2018 in Sacrofano (RM), dovendosi dunque provvedere in conformità.
6.1. Ebbene, giusta la scrittura privata depositata in atti, questi sono i termini dell'accordo raggiunto dalle parti costituite:
4 7. Le ridette parti si sono dunque accordate, coerentemente con i parametri normativi di cui all'art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898,
nonché con le rilevanti condizioni di fatto, onde determinare l'importo della pensione di reversibilità di spettante a Parte_2 Parte_1
coniuge divorziato già titolare di assegno divorzile, nella misura
[...]
corrispondente alla quota del 50% della pensione di reversibilità.
Il convenuto istituto di previdenza non ha avuto, d'altro canto, benché
evocato in giudizio, interesse a costituirsi e fornire diversi elementi di valutazione.
8. Tanto premesso, il diritto di parte ricorrente alla percezione della quota suddetta decorre, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Qualora, pertanto, la pensione - anteriormente alla pronunzia del Giudice attributiva di una quota di questa al coniuge divorziato - sia stata corrisposta per intero al coniuge superstite, gli arretrati spettanti al divorziato fanno carico esclusivo all'ente previdenziale erogatore, atteso che solo questi ha titolo per effettuare in modo corretto i conteggi relativi
5 al computo delle somme nello specifico spettanti ai diversi beneficiari e potrà, quindi, recuperare le somme versate in eccesso (cfr. Cass.31.1.2007
n.2092).
9. Il carattere dirimente delle suesposte considerazioni, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida del decidere, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., determina l'assorbimento di ogni altra questione.
10. Considerata la natura degli interessi dedotti in giudizio ed i superiori motivi del decidere, il Tribunale ritiene che ricorrano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, visto ed applicato l'art. 9, terzo comma, legge 898/70, ogni diversa eccezione ed istanza respinta o assorbita, così provvede:
- attribuisce a , nata in data [...] in [...] Parte_1
(BRASILE), la quota del 50% della pensione di reversibilità di Pt_2
, con decorrenza dal 1.7.2020, liquidata a seguito della morte di
[...]
, nato in data [...] in [...] e ivi deceduto in data Parte_2
22.6.2020, ed attribuisce , nata in data [...] in [...] Controparte_1
(RM), la rimanente quota del 50%;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.3.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott. Francesco Maria Ciaralli Dott. Michele Cappai
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Michele Cappai Presidente
dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice rel.
dott. Valerio Ceccarelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione al n. 1819/2024, posta in decisione all'udienza del
23.2.2025, vertente
TRA
con il patrocinio dell'avv. Roberto Giansante Parte_1
RICORRENTE
E
, con il patrocinio dell'avv. Sabrina Casucci Controparte_1
CONVENUTA
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2
CONVENUTA CONTUMACE
E
Oggetto: attribuzione quota di pensione di reversibilità
1 Conclusioni: come da verbale del 14.1.2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, e , in persona del legale Controparte_1 CP_2
rappresentante pro tempore, domandando “che, previa fissazione dell'udienza di
comparizione e del termine per la notifica, vengano accolte le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare che il sig. aveva maturato il diritto a godere Parte_2
di pensione da parte di;
- accertare e dichiarare, tenuto anche conto CP_2
dell'accordo raggiunto tra le parti, che la ricorrente quale coniuge divorziata ha
diritto a percepire la metà della quota a titolo di pensione di reversibilità maturata
con dal sig. dovendosi riconoscere in favore della CP_2 Parte_2
vedova l'altra metà; - in subordine e solo nel caso in cui la Controparte_1
domanda che precede non possa essere accolta così come formulata, accertare e
dichiarare che la ricorrente ha diritto a percepire il 90% (novanta per cento) della
quota della pensione di reversibilità maturata con dal sig. CP_2 Pt_2
dovendosi riconoscere in favore della vedova l'altra quota
[...] Controparte_1
del 10% (dieci per cento); - in ogni caso, dichiarare che la quota della pensione di
reversibilità spetta alla ricorrente dalla data del decesso del sig. e salvo Pt_2
accrescimento una volta cessati i diritti dei figli del sig. sulla stessa Pt_2
pensione”.
2. Si è costituita in giudizio , così concludendo in sede di Controparte_1
comparsa di risposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - in
via principale e nel merito: a) accertare e dichiarare che la quota della pensione di
reversibilità del Sig. sia suddivisa così come risulta nell'accordo tra Parte_2
le parti, nella percentuale del 50% tra il coniuge divorziato e il coniuge superstite,
a far data dal decesso del Sig. - in subordine e in caso di mancato Parte_2
accoglimento del citato accordo delle parti: b) accertare e dichiarare che la pensione
di reversibilità del Sig. in favore del coniuge superstite, Sig.ra Parte_2
2 , sia in misura del 70% (settanta per cento) ed in favore della ex Controparte_1
coniuge, Sig.ra sia in misura del restante 30% (trenta per Parte_1
cento) o nella diversa misura che l'Ill.mo Tribunale riterrà di giustizia, in
considerazione delle esigenze di equità e di solidarietà cui deve tendere la
ripartizione del trattamento di reversibilità fra l'ex coniuge e il coniuge superstite.
In ogni caso con vittoria si spese, competenze e di onorari del presente giudizio.”.
3. , in persona del legale rappresentante pro tempore, pur CP_2
ritualmente evocata in giudizio, ha optato per non costituirsi e deve essere dichiarata contumace.
4. All'udienza del 14.1.2025, le parti costituite hanno dichiarato quanto segue: “Le parti fanno presente che consta tra le stesse accordo a componimento
della questione oggetto di causa, secondo la scrittura privata del 20.11.2023,
allegata sub n. 7 alla comparsa di risposta della convenuta costituita, che in queste
sede confermano e a cui si riportano. In subordine, ove non venisse accolto siffatto
accordo, insistono nelle rispettive conclusioni articolate in via gradata.”.
5. Ciò posto, premesso che i presupposti essenziali ai fini del riconoscimento del diritto vantato dalla ricorrente sono l'attribuzione in suo favore dell'assegno divorzile e la sua mancata unione in un successivo matrimonio, va chiarito che la ripartizione del trattamento di reversibilità
non avviene in base ad un mero calcolo matematico che tenga conto solo della durata dei rispettivi matrimoni delle due parti (ossia del dato numerico rappresentato dalla proporzione fra le estensioni temporali dei rapporti matrimoniali degli stessi coniugi con l'ex coniuge deceduto), ma postula invece, sulla scorta di un principio già da tempo implicitamente affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 419/1999, la valutazione anche di ulteriori elementi, da utilizzare come correttivi del criterio temporale, individuati dalla giurisprudenza nella misura dell'assegno divorzile già goduto dalla coniuge divorziata, nell'effettiva durata della convivenza matrimoniale con il defunto e nelle condizioni
3 economiche delle parti in conflitto;
tanto in considerazione della funzione solidaristica delle attribuzioni economiche in discorso, costituenti oggetto di autonomi e concorrenti diritti previdenziali degli interessati, diretti alla conservazione, in un caso, del tenore di vita assicurato dall'assegno divorzile al coniuge divorziato non passato a nuove nozze e, nell'altro, del tenore consentito dal contributo economico fornito dal coniuge deceduto all'altro in costanza del matrimonio (v. tra le tante Cass. civ. n.10638/07,
n.10669/07, n.2092/07; 18199/06).
5.1. Assumono rilevanza, dunque, le condizioni dei soggetti coinvolti nella vicenda, e in quest'ottica e al solo fine di evitare che l'ex coniuge sia privato dei mezzi indispensabili per mantenere il tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare nel tempo l'assegno di divorzio, ed il secondo coniuge sia privato del tenore di vita che il de cuius gli aveva assicurato in vita, anche l'esistenza di un periodo di convivenza prematrimoniale del secondo coniuge potrà essere considerata dal Giudice del merito quale elemento da apprezzare per una più compiuta valutazione delle situazioni
(cfr. Cass. n.11226/13).
6. Orbene, alla luce dei parametri interpretativi suindicati, sono conformi alla legge e alla situazione di fatto le condizioni di cui all'accordo raggiunto da , coniugata in data 6.7.2001 in Roma con Parte_1
, nato in data [...] in [...] e ivi deceduto in data Parte_2
22.6.2020, dallo stesso divorziata giusta sentenza del Tribunale di Roma n.
18299/2016 e titolare di assegno divorzile a carico di , non Parte_2
passata a nuove nozze, e da , coniugata con Controparte_1 Parte_2
in data 29.9.2018 in Sacrofano (RM), dovendosi dunque provvedere in conformità.
6.1. Ebbene, giusta la scrittura privata depositata in atti, questi sono i termini dell'accordo raggiunto dalle parti costituite:
4 7. Le ridette parti si sono dunque accordate, coerentemente con i parametri normativi di cui all'art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898,
nonché con le rilevanti condizioni di fatto, onde determinare l'importo della pensione di reversibilità di spettante a Parte_2 Parte_1
coniuge divorziato già titolare di assegno divorzile, nella misura
[...]
corrispondente alla quota del 50% della pensione di reversibilità.
Il convenuto istituto di previdenza non ha avuto, d'altro canto, benché
evocato in giudizio, interesse a costituirsi e fornire diversi elementi di valutazione.
8. Tanto premesso, il diritto di parte ricorrente alla percezione della quota suddetta decorre, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Qualora, pertanto, la pensione - anteriormente alla pronunzia del Giudice attributiva di una quota di questa al coniuge divorziato - sia stata corrisposta per intero al coniuge superstite, gli arretrati spettanti al divorziato fanno carico esclusivo all'ente previdenziale erogatore, atteso che solo questi ha titolo per effettuare in modo corretto i conteggi relativi
5 al computo delle somme nello specifico spettanti ai diversi beneficiari e potrà, quindi, recuperare le somme versate in eccesso (cfr. Cass.31.1.2007
n.2092).
9. Il carattere dirimente delle suesposte considerazioni, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida del decidere, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., determina l'assorbimento di ogni altra questione.
10. Considerata la natura degli interessi dedotti in giudizio ed i superiori motivi del decidere, il Tribunale ritiene che ricorrano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, visto ed applicato l'art. 9, terzo comma, legge 898/70, ogni diversa eccezione ed istanza respinta o assorbita, così provvede:
- attribuisce a , nata in data [...] in [...] Parte_1
(BRASILE), la quota del 50% della pensione di reversibilità di Pt_2
, con decorrenza dal 1.7.2020, liquidata a seguito della morte di
[...]
, nato in data [...] in [...] e ivi deceduto in data Parte_2
22.6.2020, ed attribuisce , nata in data [...] in [...] Controparte_1
(RM), la rimanente quota del 50%;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.3.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott. Francesco Maria Ciaralli Dott. Michele Cappai
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