Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/03/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 929/2022 R.G.L., vertente TRA
, nato a [...] (R.C.) il 02.09.1983 e ivi residente in C.da Rilievo Parte_1 n. 25, C.F. rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carmine Pirrottina, C.F._1
C.F. , P. Iva: , e , C.F. C.F._2 P.IVA_1 CP_1
– P. IVA: , elettivamente domiciliato presso lo studio del C.F._3 P.IVA_2 primo, in Gioia Tauro (R.C.), Viale Ugo la Malfa n. 35, per comunicazioni e notifiche: Avv. : fax. 0966/611807, pec Avv. Carmine Pirrottina: CP_1 Email_1 fax 0966/501374, pec Email_2 appellante CONTRO
P.I. , con sede in Via Strada Statale 111, n. Controparte_2 P.IVA_3 64, in persona dell'Amministratore Unico dott.ssa rappresentata e difesa Controparte_3 dall'Avv. Giuseppe Mazzotta, C.F. , presso il cui studio, in Reggio C.F._4
Calabria, Via Crisafi 34, è elettivamente domiciliata, fax 0965-330955, pec Email_3 appellata CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palmi il 30.01.2022, Parte_1 esponeva di essere stato assunto dalla in data 25.11.2010 e di aver Controparte_2 svolto attività lavorativa sino al 20.12.2011. Con lettera Racc. A.R. n. 14549521117-0 del 23.01.2015 il ricorrente, dopo aver evidenziato che, per effetto della prestazione lavorativa effettuata, si era instaurato un contratto a tempo pieno e indeterminato, atteso che le altre forme di lavoro c.d. flessibile richiedevano la forma scritta, metteva in mora il datore di lavoro e offriva la propria prestazione lavorativa. Alla lettera non era seguito alcun riscontro e trascorso un congruo periodo di tempo, proponeva ricorso per ottenere il ripristino del rapporto di lavoro quale conseguenza dell'accertamento che fra le parti ab origine si era instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, unico tipo di contratto per il quale era ammessa la stipulazione in forma orale. Aveva diritto alla ricostituzione del rapporto e alla continuazione dello stesso con diritto a percepire le retribuzioni medio tempore maturate, quanto meno dalla data del 01.01.2015
(primo giorno del mese successivo alla richiesta esplicita di ripristino del rapporto con offerta della prestazione lavorativa e messa in mora dal datore di lavoro) o da altra data ritenuta di giustizia.
L'udienza di comparizione personale delle parti e discussione veniva fissata, con decreto del 09.07.2022, per la data del 05.07.2022, poi sostituita dal deposito di note scritte, come da decreto del 10.05.2022.
Il ricorrente depositava note scritte in data 29.06.2022, precisando le conclusioni.
Costituitasi con memoria depositata il 04.07.2022, la Controparte_2 preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità della domanda e la nullità del ricorso, posto che non era stato indicato alcun elemento in fatto e diritto utile a comprendere in fatti posti a fondamento della domanda, in cui si faceva riferimento ad un contratto di cui, tuttavia, non era stata forniva alcuna prova e del quale non era stato indicato alcun elemento. Era stato affermato che il contratto di lavoro sarebbe cessato nel mese di dicembre 2011, mentre ciò era errato “atteso che il contratto veniva a cessare il 20/12/2010 come provato dalla documentazione che veniva allegata e che trovava conferma nella produzione di controparte cfr. all. 2 del ricorso”. Affermava ancora l'inammissibilità della domanda per decadenza dalla facoltà di impugnare il contratto. Esponeva che tra le parti era stato sottoscritto un contratto a tempo pieno e determinato con decorrenza 25/11/2010 e fino al 22/12/2010, come attestato dalla documentazione prodotta. Tale contratto era stato regolarmente sottoscritto dall'odierno istante il quale, pertanto, era a conoscenza della natura temporanea della prestazione che avrebbe dovuto rendere. Non era dato comprendere sulla scorta di quale presupposto controparte rivendicasse, a distanza di 12 anni dalla conclusione del rapporto, la costituzione di un rapporto di lavoro definitivamente concluso nel dicembre 2010. Contrariamente all'assunto avversario il contratto tra le odierne parti in causa era stato formalizzato per iscritto e la clausola di apposizione del termine era avvenuta nel rispetto delle condizioni di legge. Peraltro, la previsione contrattuale del termine determinava l'intervenuta decadenza dalla facoltà di sollevare qualsivoglia impugnazione del detto contratto, giacché il lavoratore era tenuto ad impugnare il contratto stesso entro e non oltre il termine di giorni 120 dalla cessazione del rapporto. L'omessa impugnazione nel termine indicato determinava l'intervenuta decadenza dalla facoltà di contestare la natura temporanea del rapporto intercorso con il datore di lavoro e di ottenere, quindi, la conversione del contratto. Il lavoratore non soltanto in data successiva al 22/12/2010 non aveva offerto la propria attività lavorativa, ma non aveva neanche richiesto al datore di lavoro di poter esercitare le proprie mansioni. Invero, come già evidenziato, la prima contestazione relativa al rapporto di lavoro conclusosi nel 2010 risaliva al 2015, ovvero abbondantemente oltre il termine decadenziale previsto dalla legge. Deduceva inoltre l'inammissibilità della domanda in ragione dell'acquiescenza prestata alla conclusione naturale del contratto di lavoro e la ricorrenza della fattispecie ex art. 1372 c.c.. Il ricorrente aveva rivendicato la persistenza di un rapporto di lavoro che aveva avuto una durata di soli 25 giorni, con una lettera di messa in mora spedita dopo quattro anni dalla cessazione de facto dell'esecuzione del rapporto, ed un ricorso depositato a distanza di oltre dieci anni. 3
Deponevano ai fini di cui all'art. 1372 c.c. sia la prolungata inerzia di entrambe le parti nel non dare (né offrire di dare) attuazione al rapporto contrattuale, sia la circostanza che il ricorrente, dopo essere stato occupato per un brevissimo periodo presso la società resistente, era stato nuovamente assunto presso il precedente datore di lavoro (ditta FA AN cfr. all. 2 di controparte), attendendo ben 5 anni prima dell'invio alla della messa in mora per la ripresa del rapporto a termine anni prima ed ulteriori 7 anni CP_2 prima dell'avvio dell'odierno giudizio. Il complessivo comportamento esternato dalle parti non poteva che assumere il significato, socialmente tipico, di dichiarazione risolutoria, ex art. 1372 c.c., manifestata per facta concludentia. In via subordinata, eccepiva l'intervenuta prescrizione dei crediti maturati in data antecedente al mese di maggio 2017, trattandosi di crediti derivanti dal rapporto di lavoro, assoggettati al termine di prescrizione breve quinquennale, in quanto crediti soggetti a pagamenti periodici. In estremo subordine, chiedeva il riconoscimento di un'indennità risarcitoria nella misura minima prevista dall'art. 32, Legge 183/2010 e, in via ulteriormente gradata, e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, chiedeva che la decurtazione dalle somme dovute tutti gli importi che l'odierno ricorrente aveva percepito dalla data di diffida, o da altra data ritenuta di legge, a titolo di retribuzione.
Nelle note scritte depositate il 04.07.2022, la si riportava integralmente al CP_2 contenuto della propria comparsa di costituzione ed insisteva ed insiste per l'accoglimento di ogni domanda, eccezione, richiesta, anche istruttoria, conclusione e difesa ivi formulata.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n.1154/2022, pubblicata il 06.07.2022, il Tribunale di Palmi rigettava il ricorso e condannava il ricorrente alla rifusione delle spese di lite. Rigettava l'eccezione di nullità - inammissibilità del ricorso introduttivo proposta dal resistente, atteso che il ricorrente aveva delineato il petitum e la causa petendi, avendo allegato il diritto al riconoscimento della sussistenza di un contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 25.11.2010 ed al pagamento delle differenze retributive. Le deduzioni del resistente in ordine alla genericità delle allegazioni in punto di mansioni, modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e di esercizio del potere direttivo attenevano al merito del giudizio. Nel merito, affermava essere sussistenti numerose carenze assertive e probatorie del ricorso, non essendo stati allegati in modo specifico tutti gli elementi di fatto che costituivano i tipici indici rivelatori della subordinazione, né tantomeno elementi a sostegno della conclusione di un contratto orale a tempo determinato tra le parti. Restavano assorbite le ulteriori deduzioni difensive formulate da parte resistente. Affermava ancora, quanto agli invocati crediti retributivi, trattandosi di crediti soggetti a pagamenti periodici, nulla era dovuto, essendo maturata la prescrizione quinquennale tra l'invio della raccomandata A.R. n. 14549521117-0 del 23.01.2015 e la domanda giudiziale proposta nell''anno 2022. Rigettava, quindi, il ricorso in quanto infondato, e condannava il ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dallo Parte_1
Preliminarmente richiamava che in data 29.06.2022, aveva depositato note scritte e aveva prodotto prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla società resistente e precedenti emessi dal Tribunale di Palmi. 4
In data 05.07.2022 si era costituita la depositando, al contempo, Controparte_2 le note di trattazione scritta. Lamentava la contraddittorietà della motivazione e la violazione del contraddittorio. Le ritenute carenze assertive e probatorie ritenute in sentenza non erano conducenti, trattandosi di un giudizio avente per oggetto il ripristino di un rapporto di lavoro, la cui natura subordinata non era stata contestata dalla società appellata, tardivamente costituita. Oggetto del giudizio, era se il rapporto di lavoro instauratosi tra le parti fosse un rapporto di lavoro a tempo determinato, che presupponeva la forma scritta a pena di nullità, oppure a tempo indeterminato atteso il mancato rispetto della forma scritta del contratto di lavoro. La pronuncia gravata era illegittima sotto il profilo della violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. Infatti, la società appellata si era costituita nel giudizio di primo grado soltanto in data 05.07.2022, ossia il giorno della celebrazione dell'udienza in trattazione scritta, depositando anche le relative note. Il Giudice di prime cure, piuttosto che rimettere la causa sul ruolo per consentire alla difesa di parte ricorrente di esaminare le deduzioni avversarie e i documenti prodotti, aveva trattenuto la causa in decisione, violando il diritto di difesa del ricorrente. Considerata l'erroneità della pronuncia impugnata, non residuavano dubbi sulla fondatezza della domanda proposta dall'appellante. Il rapporto di lavoro intercorso tra le parti non poteva essere riconducibile allo schema del contratto a tempo determinato, a ciò ostando la mancanza di forma scritta e l'indicazione causale della clausola appositiva del termine che, al tempo dell'occupazione, era obbligatoria pena l'inefficacia del contratto e la sua trasformazione a tempo indeterminato (Cass. Civ. Sez. Lav. 31.10.2018 n. 27974). Ne conseguiva che il lavoratore aveva diritto alla ricostituzione del rapporto e alla continuazione dello stesso con diritto a percepire le retribuzioni medio tempore maturate quanto meno dalla data del 01.01.2015 (primo giorno del mese successivo alla richiesta esplicita di ripristino del rapporto con offerta della prestazione lavorativa e messa in mora dal datore di lavoro) o da altra data ritenuta di giustizia. Avuto riguardo alle deduzioni della rilevava la tardività della Controparte_2 costituzione in giudizio e, quindi, l'inutilizzabilità dei documenti prodotti ai fini del decidere. Ove tali documenti fossero stati ritenuti ammissibili, con specifico riguardo al contratto di assunzione a tempo determinato prodotto in fotocopia in data 05.07.2022, dichiarava di disconoscere la sottoscrizione apposta su tale copia. Atteso che la firma riportata sulla copia del contratto di assunzione a tempo determinato non era riconducibile ad esso ricorrente/appellante - che formalmente la disconosceva e chiedeva, comunque, la produzione in giudizio dell'originale -e non risultava essere stato stipulato tra le parti né mai perfezionato per iscritto un contratto di lavoro a termine, in applicazione dell'art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 368 cit., il contratto di assunzione a termine doveva dichiararsi nullo per difetto della forma scritta. Dalla suddetta nullità, seguiva la natura a tempo indeterminato del rapporto a far tempo dalla data di inizio dello stesso. Andava di conseguenza dichiarato il diritto dell'appellante al ripristino del rapporto di lavoro dal 25.11.2010 ovvero dalla data che sarebbe stata stabilita nel corso del giudizio e la riammissione in servizio. Quanto ai profili patrimoniali chiedeva condannare la società resistente a corrispondere un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, pari ad € 1.409,04 come si evinceva dalla busta paga in atti, nella misura di dodici mensilità e comunque non inferiore a 2,5 mensilità; con ogni conseguenza sulle spese processuali del doppio grado di giudizio di cui veniva chiesta la distrazione. 5
Costituitasi la chiedeva il rigetto dell'appello. CP_2 Il Tribunale aveva evidenziato che le carenze del ricorso attenevano anche alla circostanza dell'omessa sottoscrizione del contratto. In ordine all'asserita violazione del diritto di difesa osservava che nelle note di trattazione scritta, il ricorrente non aveva richiesto, contestualmente, in caso di costituzione della resistente, la concessione di un termine a difesa e tale richiesta avrebbe dovuto essere formulata espressamente dalla parte atteso che il resistente aveva facoltà di costituirsi fino alla celebrazione della prima udienza e, poiché il rito del lavoro era caratterizzato da massima celerità, era attribuito al giudice il potere di decidere la vertenza già alla prima udienza, appare evidente come la concessione del rinvio avrebbe potuto avvenire solo previa richiesta della parte interessata. Quanto all'eccezione di tardività della costituzione in giudizio della osservava CP_2 che l'art. 416 c.p.c. prevedeva che la costituzione tardiva implicasse esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre domanda riconvenzionale, dal chiamare in causa un soggetto terzo, dal formulare istanze istruttorie. Avuto riguardo alla produzione documentale, evidenziava come la produzione del contratto di lavoro alla prima udienza poteva considerarsi ammissibile solo a considerare che il diritto del lavoro era finalizzato alla ricerca della verità materiale e la produzione in giudizio del documento che attestava l'infondatezza della domanda sotto il profilo dell'asserita omessa sottoscrizione del contratto, ove avvenuta oltre il termine decadenziale, integrava una mera irregolarità che poteva essere sanata mediante l'esercizio dei poteri d'ufficio ai sensi dell'art. 421 c.p.c... Con riferimento al disconoscimento della sottoscrizione operato dalla controparte, deduceva che esso avrebbe dovuto avere il carattere della specificità e della chiarezza e doveva allegare i fatti dimostrativi dello scarto tra la realtà riprodotta e quella fattuale e tale onere non era stato compiutamente assolto. Senza rinuncia alcuna al superiore rilievo, la società dichiarava Controparte_2 di volersi avvalere del documento prodotto all'allegato 2 della comparsa di costituzione, che veniva prodotto nuovamente in grado di appello e formulava istanza di verificazione della scrittura privata, richiamando, quali mezzi istruttori fondanti la propria istanza, il documento prodotto con la comparsa di costituzione (all.4) ovvero la domanda di assunzione, nonché buste paga, oltre agli ulteriori allegati che recavano la firma di . Parte_1 Inoltre, articolava i seguenti capitoli di prova testimoniale:
1) Vero che il sig. , in data 24/11/2010, recatosi presso la sede della Parte_1 di Gioia Tauro, ha sottoscritto il contratto di lavoro che si rammostra Controparte_2 al teste”;
2) “Vero che al momento dell'assunzione del sig. , la società Parte_1 [...] ha consegnato allo stesso il contratto del 24/11/2010 e che il predetto Controparte_2
ha sottoscritto detto documento”; Testimone_1 3) “Vero che a seguito della stipula del contratto di lavoro tra il sig. e Parte_1 la società il predetto dipendente ha ricevuto una copia del contratto Controparte_2 con apposte le sottoscrizioni delle parti”. Con riferimento alla richiesta di produzione dell'originale, affermava che la richiesta non poteva essere soddisfatta per causa non imputabile, considerando che l'art. 2220 c.c. prevedeva che le parti conservassero gli originali dei documenti per un periodo di dieci anni, decorso il quale potevano disfarsene. Il contratto di lavoro risaliva al novembre 2010 e, in assenza di ragioni attestanti l'esistenza di un interesse specifico alla sua conservazione alla luce della definitiva conclusione del rapporto, all'omessa offerta di lavoro da parte del ricorrente ed all'evidente insussistenza di qualsivoglia rivendicazione, la società aveva legittimamente deciso di disfarsene, senza incorrere in alcuna violazione di legge. 6
Nel prosieguo, eccepiva l'intervenuta decadenza dalla facoltà di impugnare il contratto a termine, richiamando che, ai sensi della L. 183/2010, vigente all'epoca dei fatti, al fine di contestare l'apposizione del termine, il lavoratore era tenuto ad impugnare il contratto stesso entro e non oltre il termine di giorni 120 dalla cessazione del rapporto. L'omessa impugnazione nel termine indicato determinava l'intervenuta decadenza dalla facoltà di contestare la natura temporanea del rapporto intercorso con il datore di lavoro e di ottenere, quindi, la conversione del contratto. Peraltro, a seguito della conclusione naturale del rapporto con la lo CP_2 Parte_1 aveva prestato attività in favore di soggetti terzi;
circostanza comprovata dalla stessa documentazione prodotta ex adverso e che attestava la certezza in capo allo stesso dell'insussistenza di qualsivoglia vincolo con la odierna resistente. La domanda era inammissibile in ragione dell'acquiescenza prestata dal lavoratore alla conclusione naturale del contratto di lavoro, essendosi il contratto risolto per mutuo consenso ai sensi dell'art.1372 c.c.. Il ricorrente non aveva impugnato extragiudizialmente il contratto ed aveva atteso oltre dodici anni prima di rivendicare il proprio diritto (asserito) e il lungo intervallo di tempo intercorso tra la cessazione del rapporto e la proposizione del ricorso, unitamente alla durata del contratto oggetto di lite (25 giorni) ed al reperimento di una nuova occupazione da parte del ricorrente presso il precedente datore di lavoro (ditta FA AN cfr. all. 2 di controparte), determinavano a ritenere l'acquiescenza del lavoratore-ricorrente alla risoluzione del rapporto. In ordine alla richiesta di pagamento dell'indennità, eccepiva l'inammissibilità della domanda e la formazione del giudicato in relazione al capo della sentenza che aveva dichiarato prescritti i crediti rivendicati:“ quanto ai crediti retributivi domandati dal ricorrente, trattandosi di crediti soggetti a pagamenti periodici, nulla deve ritenersi dovuto, essendo intervenuta la prescrizione quinquennale degli stessi, tra l'invio della raccomandata A.R. n. 14549521117-0 del 23/01/2015 e la domanda giudiziale promossa nell'anno 2022”. Tale capo di sentenza non era stato impugnato ed era divenuto definitivo. Senza recedere da quanto sopra, reiterava l'eccezione di prescrizione dei crediti rivendicati, o quantomeno quelli presuntivamente spettanti per il periodo antecedente al mese di maggio 2017. In estremo subordine, chiedeva che, ove il Tribunale avesse ritenuto fondate le ragioni del ricorrente, chiedeva che venisse attribuita un'indennità risarcitoria nella misura minima prevista dall'art. 32, Legge 183/2010. In via ulteriormente gradata, chiedeva che la Corte decurtasse dalle somme eventualmente ritenute dovute tutti gli importi che l'odierno ricorrente aveva percepito dalla data di diffida, o da altra data ritenuta di legge, a titolo di retribuzione.
4. Nelle note scritte depositate il 17.04.2024, il difensore della società appellata, oltre a richiamare e ribadire le argomentazioni difensive già esposte, rendeva nota la sopravvenienza costituita dall'intervenuto sequestro della società. Esponeva che in data 22/1/2024, la Polizia Giudiziaria notificava alla società il provvedimento di sequestro con il quale, ai sensi degli artt. 1, comma 143, della Legge 24/12/2007, n. 244, 322 ter c.p.p. e 321, comma 2, c.p.p. e dell'art. 12 bis del D. Lgs. 74/2000, veniva disposto “in relazione ai capi sub 1) e sub 2) il sequestro preventivo di somme di danaro depositate su conti correnti bancari intestati o cointestati a …. alla società nonché dei Libretti di risparmio, titoli azionali fondi e altri simili Controparte_2 strumenti di investimento, di beni mobili registrati e di beni immobili a lui e/o alla società intestati, nonché di qualsiasi altro bene avente valore economico nella disponibilità Sua e/o della società. In tal senso si è espressa di recente la Suprema Corte di Cassazione che con la sentenza 39201 del 2021 ha chiarito che “le disposizioni in materia di tutela dei terzi e di 7
esecuzione del sequestro previsto dal codice delle leggi antimafia (d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159), si applicano anche alle confisca disposte da fonti normative poste al di fuori del codice penale e, dunque, anche a quella disposta ai sensi dell'art. 12 bis del D.lgs. 74/2000”. Con il medesimo provvedimento, il Giudice confermava la dott.ssa Controparte_3 nel ruolo di Amministratore Giudiziario della società. In data 15.02.2024, il G.I.P. presso il Tribunale di Palmi, emetteva un provvedimento di integrazione del decreto di sequestro n. RGNR Mod 21 n. 1389/2023, a mezzo del quale estendeva la misura cautelare all'intero patrimonio aziendale della disponendo il CP_2 sequestro, quindi, dell'intero complesso aziendale, stante l'esigenza satisfattiva dell'esecuzione della misura cautelare. Con successivo provvedimento del 01.03.2024, il Giudice Penale, in conformità al parere positivo emesso dal PM trasmesso in data 29/02/2024, dando seguito all'istanza dell'A.G., disponeva l'applicazione del D. Lgs. 159/2011 “con riferimento al patrimonio aziendale e alle quote societarie.” della L.A.. Affermava che il provvedimento cautelare penale e l'applicazione del Codice Antimafia rendevano impossibile per il Giudice Ordinario vagliare le posizioni creditorie sorte ante sequestro, da accertate esclusivamente nel rispetto della procedura dettata dagli art. 52 e ss del Codice Antimafia. Derivava che le domande formulate in sede di cognizione ordinaria diventavano improcedibili e tale improcedibilità era rilevabile d'ufficio, discendendo da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della par condicio creditorum (cfr. Cass. 6659/01; Cassazione 1511/01; Cassazione 3161/97, nonché Cass. SSUU 21499/04 e 21500/04). Chiedeva che la Corte prendesse atto del provvedimento penale e, quindi, adottasse i provvedimenti conseguenti ed opportuni, dichiarando improcedibile la domanda di accertamento del diritto e del credito presuntivamente spettante all'odierno appellante.
Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 5. Preliminarmente va esaminata la questione di improcedibilità, dedotta dall'appellata società nelle note depositate il 17.04.2024, della domanda per intervenuto sequestro anche dell'intero patrimonio aziendale della società come da ultimo disposto con il decreto CP_2 integrativo del 15.02.2024, e applicazione del D. Lgs 159/2011 come da provvedimento del 01.03.2024. L'eccezione non è assistita da . CP_4 Dal provvedimento di sequestro nulla si evince in ordine agli effetti esplicati dal provvedimento sui poteri degli organi della società, ai sensi dell'art. 41 comma 1 ter D. Lgs. n 159/11. Come più volte ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, il sequestro delle quote di una società a responsabilità limitata non determina un fenomeno successorio, né comporta il venir meno della sua giuridica personalità, ma solo una sostituzione nella titolarità dei poteri di gestione e di godimento delle quote sociali, sicché essa stessa ed i suoi organi rappresentativi, finché, in attuazione dei deliberati dei competenti organi statutari col voto dei nuovi titolari dei poteri gestori, non siano sostituiti, permangono ad ogni effetto in vita quali originari soggetti di diritto e quindi anche come originariamente evocati in giudizio.
”Il sequestro penale di prevenzione, ex art. 22 del d.lgs. n. 159 del 2011, delle quote del capitale di una società a responsabilità limitata, non determina un fenomeno successorio, né comporta il venir meno della personalità giuridica della compagine, ma solo una sostituzione nella titolarità dei poteri gestori e di godimento delle quote medesime, 8
sicché la detta società rimane a pieno titolo parte del processo in corso, non essendo configurabile una ipotesi di interruzione del giudizio, né una necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli organi della procedura prevista dal d.lgs. citato.” (Cass n 14638/17). Obiettivo della normativa in tema di misura di prevenzione, sia antecedente sia successiva al D. Lgs. n. 159/2011, è il contemperamento delle esigenze dei creditori dell'imprenditore, che aspirano a soddisfarsi sul patrimonio di costui, con il contrapposto interesse dello Stato ad acquisire beni di provenienza illecita per scindere ogni legame con i reati ad essi connessi. Il punto di equilibrio tra tali contrapposti interessi è stato rinvenuto dal Codice antimafia nella buona fede del creditore, nella sua ignoranza del carattere non totalmente lecito dell'attività del debitore. Per tale ragione il D. Lgs. 159/11 contempla come requisito di tutelabilità delle ragioni che i creditori vantino sui beni sottoposti a sequestro o confisca la dimostrazione della buona fede, che non può presumersi e deve essere dimostrata dal titolare del diritto. Più in particolare, gli artt. 52, 57, 58e 59 del Codice antimafia disciplinano l'accertamento - nello stesso procedimento di prevenzione, con delibazione, dunque, sottomessa al giudice penale - e la soddisfazione concorsuale - previa verifica appunto della buona fede degli istanti e formazione dello stato passivo e del piano di riparto – dei crediti vantati da terzi nei confronti dell'impresa commerciale, individuale o societaria, sottoposta a misura di prevenzione. Se la delibazione dei crediti è sottoposta alla speciale procedura prevista dal Codice Antimafia, a diversa soluzione deve addivenirsi in ordine alle domande inerenti all'accertamento dello status. Giurisprudenza consolidata in materia di procedure concorsuali, (Cass. sez. lav. 7990/2018) ha affermato che la vis attractiva, in tema di controversie normalmente di competenza del giudice di lavoro, non riguardi le questioni relative allo status del lavoro, nelle quali rientra senz'altro l'impugnativa del contratto a tempo determinato. Con precipuo riferimento al sequestro è stato precisato “Ai fini dell'ammissione al passivo dei crediti dei terzi nel giudizio di prevenzione, l'esistenza delle posizioni creditorie in data antecedente al sequestro deve risultare accertata in virtù di un separato giudizio di cognizione da parte del giudice civile competente. Soltanto a fronte di tale avvenuto accertamento, il creditore può chiedere l'ammissione del credito al giudice della prevenzione;
in assenza di tale accertamento, invece, la competenza va individuata nel giudice civile di cognizione”. (Cass. pen. sez. I, 05/03/2024, n. 23881). Nella motivazione della sentenza ora riportata in massima è stato precisato: “Sempre in tema di misure di prevenzione di natura patrimoniale, si è affermata, in particolare, la competenza del giudice del lavoro, e non quello della prevenzione, a decidere sull'accertamento di un credito implicante a sua volta l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato, al fine dell'ammissione al passivo a valere per il procedimento di prevenzione. Pur tenendo conto della peculiarità dell'accertamento dei diritti inerenti alla materia lavoristica, è utile osservare che in quel caso la Corte di legittimità ha considerato che il presupposto per l'inserzione della posta creditoria nel procedimento di prevenzione è che i crediti risultino da atti certi che siano antecedenti alla data del sequestro, sicché, mancanza in quella fattispecie quell'accertamento, si è ritenuto che esso dovesse necessariamente essere compiuto dal giudice del lavoro, in considerazione della sua competenza funzionale prevista e disciplinata dagli artt. 409 e ss. cod. proc. civ.. Si è, più in generale, considerato che, nel procedimento disciplinato dagli artt. 52 e ss. D. Lgs. n. 159 del 2011, il legislatore non pare aver configurato un generale e indiscriminato potere di accertamento dell'esistenza della posizione creditoria (potenzialmente incisa dalla confisca) in capo agli organi giurisdizionali della prevenzione, ma si profila aver configurato 9
un più specifico e circoscritto potere di verifica (secondo le scansioni previste dagli artt. 57, 58 e 59 D. Lgs. cit.) delle condizioni che governano l'ammissione, sulla base essenzialmente di produzione documentale attestante i fatti costitutivi del vantato credito: sicché il sistema previsto in sede di prevenzione induce a ritenere che i fatti costitutivi del credito debbano risultare provati dai documenti giustificativi che il creditore istante è tenuto a produrre con la domanda formulata ai sensi dell'art. 58, comma 2, lett. c), D. Lgs. n. 159 del 2011. Di conseguenza, quando il credito si deduca essere scaturente da un rapporto con il soggetto attinto dalla misura di prevenzione patrimoniale oggetto di contestazione giudiziale, il documento giustificativo va identificato nella decisione cognitiva di accertamento della sussistenza del dedotto rapporto e dell'ammontare del credito allegato come sussistente (Sez. 1, n. 14214 del 15/12/2022, dep. 2023, Confi, comp. in proc. Ferri, RV. 284506 - 01). Nello scrutinio della fattispecie richiamata, si è concluso che l'accertamento del credito del lavoratore istante, ancora non compiuto e oggetto di contestazione, appartiene funzionalmente al giudice del lavoro, non potendo la verifica del giudice della prevenzione tener luogo della procedura cognitiva sull'an e sul quantum del credito, anche in ragione della struttura semplificata del contraddittorio, di natura essenzialmente cartolare, che si svolge nel procedimento ammissivo del credito, regolato dall'art. 59 D.Lgs. n. 159 del 2011”.
“In tema di misure di prevenzione patrimoniali, è competente il giudice del lavoro, e non quello della prevenzione, a decidere sulla domanda di ammissione al passivo avente ad oggetto un credito che presuppone l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato. Invero, il presupposto per rivolgersi al giudice della prevenzione è che i crediti già risultino da atti certi che siano antecedenti alla data del sequestro;
nel caso in esame, manca tale condizione poiché il credito di lavoro vantato dal F. non è stato accertato né rispetto alla sua esistenza né, tanto meno, rispetto al suo ammontare. Tale accertamento deve necessariamente essere svolto dal giudice del lavoro, in considerazione della sua competenza funzionale al riguardo prevista e disciplinata dall'art. 409 c.p.c., e s.s.”. (Cassazione penale sez. I, 15/12/2022, n.14214), precisando, in motivazione, che “la verifica spettante al giudice della prevenzione non può tener luogo di una procedura cognitiva circa l'an ed il quantum del credito, anche in ragione della struttura semplificata del contraddittorio (di natura cartolare) in sede di ammissione del credito, così come risulta disegnato il procedimento ai sensi del D. Lgs. n. 159 del 2011, art. 59. Al riguardo va, infatti, ricordato che;
ai fini dell'accertamento della esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata è necessario accertare la sottoposizione del lavoratore al potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro e, ad esempio, se il prestatore di lavoro fosse tenuto a giustificare eventuali assenze o ritardi, quali fossero le mansioni concretamente svolte ai fini del corretto inquadramento nelle categorie previste dal contratto collettivo applicabile;
circostanze la cui dimostrazione tra l'altro, mal si concilia, con un procedimento di natura scritta quale è quello dell'accertamento dei crediti in sede di prevenzione”. Non ricorre, dunque, ragione di improcedibilità della domanda.
6. Non è apprezzabile la dedotta, dall'appellante, violazione del contraddittorio e del diritto di difesa. Invero, dalla consultazione del fascicolo telematico del giudizio di primo grado, risulta che la società resistente si è costituita ed ha depositato note scritte il giorno 04.07.2022, cioè il giorno prima dell'udienza fissata per il 05.07.2022, sostituita dal deposito di note scritte. In assenza di domanda da parte del parte ricorrente, che avrebbe potuto richiederlo essendo in corso l'udienza per tutta la durata del giorno 05.02.2022, il giudice non avrebbe potuto/dovuto disporre un rinvio, posto che all'udienza di discussione, a norma dell'art. 420 c.p.c., il giudice può definire il giudizio. 10
Non v'è, dunque, violazione che possa esser affermata sussistente e ciò a tacere dell'ulteriore considerazione che eventuali vizi sia della sentenza in sé considerata sia degli atti processuali antecedenti si convertono in motivi di gravame e debbono essere fatti valere nei limiti e secondo le regole proprie dei vari mezzi di impugnazione (ex multis Cass. civ. sez. II, 27/05/2019, n.14434; Cass. civ. sez. III, 12/12/2023, n.34777), facoltà di cui l'appellante si è avvalso, operando le contestazioni che ha reputato necessarie, utili e conducenti ed operando con l'atto di appello il disconoscimento della sottoscrizione apposta al contratto depositato dalla controparte all'atto della propria costituzione nel giudizio di prime cure.
7. Deve prendersi atto che la società appellata in questo grado di giudizio ha rinnovato il deposito di copia del contratto di lavoro a tempo determinato parziale in data 20.11.2010, con decorrenza 25.11.2010 – 22.12.2010, che reca la firma del datore di lavoro e del lavoratore . Parte_1 Di tale documento va disposta l'acquisizione, trattandosi di documento indispensabile per la decisione ex art. 437 c.p.c., in quanto necessario “per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova” (Cass. civ, sez. lav., 17/12/2019, n. 33393; Cass. 5 novembre 2018, n. 28134; Cass. 15 maggio 2018, n. 11845). Oggetto della domanda proposta dal ricorrente è la nullità, per carenza di forma scritta, della clausola di apposizione di termine al contratto di lavoro, sì che al documento deve annettersi “potenziale idoneità dimostrativa in rapporto al thema probandum, avuto riguardo allo sviluppo assunto dall'intero processo” (Cass., Sez.
6-L, n. 7883 del 20 marzo 2019; Cass. civ. sez. lav., 18/07/2024, n. 19829), evenienza che rende ammissibile il documento. Nella motivazione della sentenza emessa da Cass. civ. sez. lav., 07/03/2024, n. 6201 è stato affermato che “nel rito del lavoro, la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile solo nel caso di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi ovvero se la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui;
peraltro, l'acquisizione documentale può essere disposta d'ufficio, anche su sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova (Cass. n. 33393 del 2019). Occorre, in altri termini, che la necessità di ulteriori produzioni sia sollecitata dallo svolgimento del processo e che, comunque, la prova nuova si riveli decisiva, vale a dire idonea a completare l'assolvimento dell'onere probatorio del soggetto onerato e a risolvere in maniera definitiva la questione controversa tra le parti (v. Cass. n. 20055 del 2016; n. 11994 del 2018; n. 28439 del 2019. Acquisito il documento, deve parimenti prendersi atto che l'appellante ne ha disconosciuto la sottoscrizione, chiedendo il deposito dell'originale. La società ha dedotto: l'inidoneità del disconoscimento, in quanto non formulato in maniera compiuta e specifica;
il mancato possesso del documento in originale, in quanto, trascorso il decennio ai sensi dell'art. 2220 c.c., non era più tenuta alla relativa conservazione e se ne era disfatta;
ha formulato istanza di verificazione della sottoscrizione disconosciuta. La doglianza concernente le inadeguate modalità di disconoscimento è priva di pregio: l'appellante non ha disconosciuto la conformità della copia all'originale - il che richiede sì, a pena di inefficacia, un disconoscimento specifico, inequivoco, circostanziato, con esclusione di clausole di stile e generiche - ma ha disconosciuto la sottoscrizione risultante dalla copia del contratto, il che è adeguato e sufficiente per consentire di comprendere che egli ha 11
inequivocabilmente inteso negare la riconducibilità della sottoscrizione ad esso appellante, quale autore apparente. Preso atto che la società ha negato di essere in possesso dell'originale del documento e lo stesso non può essere acquisito al processo, non può darsi corso alla verificazione della sottoscrizione richiesta dall'appellata. Invero, “in caso di disconoscimento della autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio ed intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dalla anzidetta scrittura, deve produrne l'originale, al fine di ottenerne la verificazione. Altrimenti del contenuto del documento, compresa l'autografia, può fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità, a partire dalle prova per testi (o per presunzioni) ove il contraente, secondo quanto previsto dall'articolo 2724, n. 3, del codice civile, abbia smarrito senza sua colpa il documento originale. (Cass. civ. sez. II, 11/02/2022, n. 4474). E' costante l'insegnamento del giudice di legittimità nell'affermare (cfr. Cass. n. 7267/2014) che in caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione (Cass. n. 9202/2004; Cass. n. 14804/2014). La ratio di tale precetto è ben argomentata da Cass., 18 febbraio 2000, n. 1831:
“solamente nel documento originale possono individuarsi quegli elementi la cui peculiarità,
o addirittura singolarità, consente di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione, in relazione alla conosciuta specificità del profilo calligrafico, degli strumenti di scrittura abitualmente usati, delle stesse caratteristiche psicofisiche del soggetto rappresentati dalla firma. Si giustifica, così, la fede privilegiata che la legge assegna al documento medesimo e l'ammissibilità della verifica. Non può che risultare inattendibile un esame grafico condotto su una copia fotostatica, pur se eseguita con i sofisticati macchinari oggi disponibili, essendo questa inidonea a rendere percepibili segni grafici personalizzati (ad esempio, la pressione della penna sulla carta) ed obiettivi (quali il tipo di carta usata, la gradazione di colore e le caratteristiche dell'inchiostro) che solo l'originale del documento, al contrario, può rivelare.” Non può, dunque, farsi luogo al procedimento di verificazione della sottoscrizione disconosciuta, nell'impossibilità di poter acquisire al processo l'originale del documento. Non può neppure essere ammessa la prova testimoniale richiesta al medesimo fine dall'appellata, posto che delle evenienze contemplate dall'art. 2724 c.c. applicabili alla fattispecie in esame, nn. 1 e 3, non ricorrono i presupposti. Non vi è, infatti, un principio di prova per iscritto e l'appellata non ha incolpevolmente perso il documento che forniva la prova, posto che la determinazione volontaria di non conservare il documento, trascorso un decennio, non è equiparabile alla perdita incolpevole, dubitandosi, inoltre, che un contratto di lavoro possa essere annoverato fra i documenti contabili ex art. 2220 c.c.. La prova testimoniale, pertanto non può essere ammessa e la copia del contratto di lavoro a tempo determinato parziale in data 20.11.2010, con decorrenza 25.11.2010 – 22.12.2010, la cui sottoscrizione è stata disconosciuta dal lavoratore, non può essere utilizzata ai fini della decisione.
8. Può ora procedersi all'esame del merito della domanda proposta dallo Parte_1 rigettata dal primo giudice. Dalle, invero, scarne allegazioni poste a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado sembra doversi desumere che il lavoratore abbia inteso proporre azione di nullità del termine per violazione dell'art. 1, D. Lgs. 368/2001, secondo cui il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di 12
rapporto di lavoro;
è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinata, ma l'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto. Espunta dal compendio decisorio la copia del contratto la cui sottoscrizione è stata disconosciuta dal lavoratore, non v'è atto scritto che possa documentare, con la necessaria forma scritta, la valida apposizione del termine. Tanto ritenuto in punto di forma scritta della clausola di apposizione del termine e, in quanto questione preliminare rispetto alla domanda proposta dallo - ripristino del Parte_1 rapporto di lavoro e corresponsione delle retribuzioni, quale conseguenza della nullità - deve essere esaminata l'eccezione, formulata dalla società appellata, di decadenza del ricorrente dalla facoltà di impugnare il contratto a termine ai sensi della L. 183/2010, vigente all'epoca dei fatti. L'omessa impugnazione nel termine indicato determinava l'intervenuta decadenza dalla facoltà di contestare la natura temporanea del rapporto e di ottenere, quindi, la conversione del contratto. L'eccezione di decadenza del ricorrente dal potere di impugnativa è inammissibile perché tardivamente proposta, allorquando la società resistente era già decaduta dal relativo potere. Infatti, la decadenza ex art. 32 L. 183/2010 è rilevabile solo su eccezione di parte, trattandosi di un diritto disponibile: “La decadenza di cui all'art. 32 della l. n. 183 del 2010 è rilevabile solo su eccezione di parte trattandosi di diritto disponibile;
ne consegue che soltanto dal momento della costituzione del datore e per effetto della proposizione della relativa eccezione sorge l'onere del lavoratore ricorrente di documentare il rispetto dei termini per l'impugnazione stragiudiziale”. (Cass. civ. sez. lav., 04/05/2020, n.8443, richiamata e confermata da Cass. civ. ord. 34180/2022). Conformemente, Cass. civ. sez. VI, 10/01/2017, n. 349 motivazione ha affermato: “In ogni caso, in ordine al regime processuale delle decadenze di cui si discute, va, inoltre, rammentato che, secondo consolidata giurisprudenza, è esclusa la rilevabilità d'ufficio dal giudice, trattandosi di diritto disponibile, ma è necessaria un'eccezione (in senso stretto) che, nel rito del lavoro, deve essere proposta, dalla parte convenuta, nella memoria di costituzione, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., comma 2. Quindi, in caso di mancato rispetto dei termini fissati per l'impugnazione stragiudiziale resta affidata esclusivamente al datore di lavoro la scelta dell'operatività della decadenza (Cfr. Cass., sez. lav., 23 settembre 2011, n.
19406; Cass., sez. lav., 29 luglio 2002, n. 11180). L'eccezione di decadenza, dunque, integrando un'eccezione in senso stretto, non è rilevabile d'ufficio ed avrebbe dovuto essere proposta, a pena di decadenza, ex art. 416 c.p.c., comma 3, nella memoria difensiva depositata almeno dieci giorni prima dell'udienza. Tanto non è avvenuto, sì che la società appellante è decaduta dal potere di proporre l'eccezione di decadenza ex art. 32 L. 183/2010.
9. A differenti conclusioni deve addivenirsi, invece, per la questione sempre dedotta dall'appellata società, di scioglimento del contratto di lavoro per mutuo consenso. Va sul punto richiamato come sia uniforme l'insegnamento del giudice di legittimità nell'affermare che la risoluzione per mutuo consenso, fatto oggettivamente estintivo dei diritti nascenti dal negozio bilaterale, è rilevabile anche d'ufficio.
“Poiché lo scioglimento per mutuo consenso, non costituendo oggetto di eccezione in senso stretto, ma fatto estintivo dei diritti nascenti dal contratto, può essere rilevato d'ufficio” (Cass. n. 6125/2014). E' stato altresì affermato che la risoluzione consensuale del contratto non costituisce oggetto di eccezione in senso proprio, essendo lo scioglimento per mutuo consenso un fatto oggettivamente estintivo dei diritti nascenti dal negozio bilaterale, desumibile dalla volontà in tal senso manifestata, anche tacitamente, dalle parti, che può essere accertato d'ufficio 13
dal giudice, pure in sede di legittimità, ove non vi sia necessità di effettuare indagini di fatto (Cass. 2 civ. n. 10201 del 20/06/2012. Conformi Cass. nn. 24802 del 2006 e 12075 del 2007; Cass. lav. n. 16339 del 4/8/2015: in tema di contratto di lavoro a tempo determinato, la deduzione, da parte del datore di lavoro convenuto per l'accertamento della conversione del rapporto a tempo indeterminato per l'illegittima apposizione del termine, che il rapporto si è risolto per mutuo consenso non integra domanda riconvenzionale, in quanto non finalizzata ad ottenere un provvedimento positivo, sfavorevole al lavoratore, ma, semplicemente, il rigetto della domanda di quest'ultimo).
“La risoluzione consensuale del contratto non costituisce oggetto di eccezione in senso stretto, essendo lo scioglimento per mutuo consenso un fatto oggettivamente estintivo dei diritti nascenti dal negozio bilaterale, desumibile dalla volontà in tal senso manifestata, anche tacitamente, dalle parti, che può essere accertato d'ufficio dal giudice anche in sede di legittimità, ove non vi sia necessità di effettuare indagini di fatto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva rilevato lo scioglimento per mutuo consenso di un contratto di lavoro a tempo determinato, sulla base dell'ampio intervallo temporale tra la scadenza del contratto e la data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio, nonché del fatto, riconosciuto dal lavoratore nel corso dell'interrogatorio libero, dello svolgimento "medio tempore" di un'altra attività lavorativa)”. (Cass. Sez. L, sentenza n. 23586 del 28/09/2018).
9.1. Rilevabile anche d'ufficio la questione, in ricorso il lavoratore ha dedotto di essere stato assunto dalla in data 25.11.2010 e di aver svolto attività Controparte_2 lavorativa sino al 20.12.2011. I parametri temporali indicati in ricorso, quanto alla durata della prestazione lavorativa, sono stati contestati dalla società appellata, che ha dedotto, in ciò non contestata dall'appellante, il che contratto era cessato il 20.12.2010 e non 2011. Non solo la circostanza non è contestata, ma essa è confermata dalla stessa attestazione, prodotta dal ricorrente, del Centro per l'Impiego di Gioia Tauro, ove è riportato che il rapporto di lavoro alle dipendenze della aveva avuto inizio il 25.11.2010 e si era CP_2 concluso per chiusura automatica il 22.12.2010. Da tale data e fino alla diffida del 22.01.2015 (che, contrariamente alle indicazioni rese nella premessa dell'atto, non reca la firma del lavoratore, ma solo dell'Avvocato, presumibilmente, all'uopo officiato), in raffronto alla chiusura automatica del rapporto, si è registrata la totale carenza di manifestazione di interesse da parte del lavoratore, che dal momento della chiusura automatica, 22.12.2010, e fino al 22.01.2015, è rimasto inerte e non ha messo a disposizione del datore di lavoro la prestazione lavorativa né ha manifestato la volontà di riprendere servizio. A tale inerzia protrattasi per un lungo arco temporale - di per sé non univocamente significativa, secondo l'uniforme insegnamento del giudice di legittimità, di scioglimento per mutuo consenso – deve essere aggiunta l'ulteriore circostanza, questa sì decisiva, dedotta dall'appellata e sempre documentata dall'attestazione del Centro per l'Impiego di Gioia Tauro, secondo cui in data 01.02.2011 il lavoratore ha iniziato a prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze di FA AN, precedente datore di lavoro dal 07.10.2010 al 24.11.2010. Risulta, dal medesimo atto, che si è registrato il trasferimento del lavoratore da Gioia Tauro a Palmi dal 09.11.2011. Orbene, la prestazione di attività lavorativa presso altro datore di lavoro, FA AN, è incompatibile con la volontà del lavoratore di proseguire il rapporto con la offrendo l'evidenza della carenza di interesse del lavoratore medesimo a mantenere CP_2 in vita il contratto di lavoro già in essere con tale ultimo datore di lavoro, avendo, invece, interesse a intraprendere un nuovo rapporto di lavoro alle dipendenze del FA. 14
Ed allora, l'elemento temporale - vale a dire l'ampio margine di tempo intercorso tra la fine della prestazione lavorativa alle dipendenze della e la data di messa in mora, CP_2 durato poco più di quattro anni - valutato congiuntamente al comportamento del lavoratore che, sin dal 01.02.2011, vale a dire pressoché nell'immediatezza della cessazione del rapporto con la ha intrapreso nuova attività lavorativa con altro datore di lavoro CP_2 appaiono univocamente sintomatici della mancanza di interesse del lavoratore alla prosecuzione del rapporto con la CP_2 Poiché analogo disinteresse è stato manifestato dal datore di lavoro, deve addivenirsi alla conclusione che il rapporto di lavoro già in essere con la si sia sciolto per mutuo CP_2 consenso, non foss'altro perché tale cessazione costituiva antecedente fattuale, logico giuridico, per l'inizio della nuova attività lavorativa da parte dello alle dipendenze Parte_1 di FA AN. Il giudice di legittimità (cfr. ex multis Cassazione sez. un., 27/10/2016, n. 21691), richiamando il disposto dell'art. 1372 c.c., ha costantemente affermato che il mutuo consenso sullo scioglimento del rapporto deve essere espresso oppure deve essere desumibile da comportamenti concludenti: “Con riferimento al caso dei contratti a tempo determinato, la mancata impugnazione della clausola che fissa il termine viene considerata indicativa della volontà di estinguere il rapporto di lavoro tra le parti a condizione che la durata di tale comportamento omissivo sia particolarmente rilevante e che concorra con altri elementi convergenti, ad indicare, in modo univoco ed inequivoco, la volontà di estinguere ogni rapporto di lavoro tra le parti”.
“In tema di contratti a tempo determinato, l'accertamento della sussistenza di una concorde volontà delle parti diretta allo scioglimento del vincolo contrattuale costituisce apprezzamento di merito, sindacabile nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., tempo per tempo vigente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da vizi logico giuridici l'accertamento della risoluzione per mutuo consenso a fronte del comportamento del lavoratore che, cessato il rapporto a termine, aveva prestato la propria attività alle dipendenze di altro datore per oltre quattro anni e, solo all'esito di questo ulteriore rapporto, aveva costituito in mora la società …”. (Cass. civ. sez. lav., 30/05/2018, n.13660). Essendosi il contratto sciolto per mutuo consenso, le domande proposte dal lavoratore non possono trovare accoglimento. La sentenza impugnata va, quindi, seppur per i diversi motivi esposti da questa Corte, confermata, con rigetto dell'appello. La soccombenza dell'appellante impone che questi sia condannato alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate - -scaglione indeterminabile, complessità bassa, applicando i valori minimi, stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte in lite, tutte già univocamente risolte dai pronunciamenti del giudice di legittimità - in complessivi € 4.996,00, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge. Deve darsi atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t. avverso la sentenza n.1154/2022 emessa dal
[...] Tribunale di Palmi, pubblicata il 05.07.2022, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1 Rigetta l'appello.
2. Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata società, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 6.079,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge. 15
3. Dà atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 28 marzo 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti