Sentenza 22 febbraio 2007
Massime • 1
Il detentore del "visto uniforme" Schengen dispone di un titolo di ingresso, ma non di soggiorno, nell'area dei Paesi aderenti ed è pertanto tenuto a munirsi del titolo di soggiorno in Italia entro il termine di otto giorni lavorativi dall'ingresso nel Paese; poichè all'atto di ingresso non è esigibile altro onere che non sia quello della disponibilità del visto di ingresso, la data d'ingresso, da cui decorre il termine per richiedere il permesso di soggiorno, può accertarsi sulla base di prove orali e documentali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/02/2007, n. 4155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4155 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario - Presidente -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR DA US, dom.to elett.te in Roma via Arezzo 54 presso l'avv. Flaviano Mindopi e rappresentato e difeso dall'avv. VILLINI Angelo del Foro di Mantova per procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
Prefetto di MANTOVA;
- intimato -
Avverso il decreto in data 22/08/2005 del G.d.P. di Mantova;
Udita la relazione del relatore Cons. Dott. L. Macioce nella udienza dell'1.12.2006;
udite le richieste del P.G. in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. U. Apice, dirette al rigetto del ricorso.
RILEVA IN FATTO
Il cittadino rumeno DA US AR, munito di passaporto e visto Schengen, venne sottoposto a controllo il 17.06.2005 e convocato presso la Questura di Mantova per il 20.6.2005; in tale data ricevette decreto di espulsione del Prefetto della Sede adottato ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. B, per omessa richiesta del p.d.s. nel termine di legge. Il RA impugnò l'espulsione il 2.8.2005 e l'adito GdP mantovano respinse il ricorso sul rilievo per il quale egli avrebbe dovuto provare con la produzione dei visti la data del suo ultimo ingresso in Italia, restando comunque evidente che, anche a voler accettare la tesi, accreditata dai testimoni, di una ultima entrata il 12.6.2005, alla data del 20.6.2005 comunque la sua posizione non era stata regolarizzata. Per la cassazione di tale decreto il RA ha proposto ricorso con tre motivi notificandolo il 14.10.2005 al Prefetto di Mantova presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato e, a seguito di ordinanza 11.5.2006 del Collegio di questa Corte, ha rinnovato la notificazione al Prefetto presso la sua sede con atto del 28.6-7.7.2006. L'intimato non ha svolto difese. OSSERVA IN DIRITTO
Ritiene il Collegio, esaminati i tre motivi del ricorso, debitamente notificato presso il Prefetto di Mantova presso la sua sede, che, infondato il primo profilo del primo motivo, inammissibile il secondo e terzo, meriti invece condivisione il secondo profilo del primo mezzo e che, pertanto, cassato il decreto, debba essere disposto rinvio allo stesso Ufficio (anche per regolare le spese del giudizio di legittimità).
Del tutto infondata è la tesi articolata, esposta nel primo motivo (profilo in diritto), a criterio della quale al cittadino rumeno debba essere assicurata una indiscussa opportunità di soggiorno in deroga alle norme di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 1, 5 e 13, al medesimo competendo soltanto di assicurarsi un Visto idoneo alla circolazione ed al trattenimento nella cd. area Schengen: sul punto questa Corte ha analiticamente esaminato la questione, disattendendo la tesi oggi riproposta, con pronunzie che, dal Collegio interamente condivise, non necessitano di ulteriore illustrazione ed alle quali pertanto ben si può fare rinvio (Cass. 23134/04 e 5823/06). Inammissibili sono, poi, le censure di cui al secondo e terzo motivo che propongono in questa sede le questioni dell'adempimento al precetto di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 7 e D.P.R. n. 394 del 1999, art. 3, comma 3, e della assenza di sottoscrizione del Prefetto in calce al decreto, dolendosi il ricorrente della soluzione adottata dal Prefetto e non già della eventuale statuizione del Giudice del merito (innanzi al quale il ricorrente stesso ammette di non aver posto le questioni: cfr. pagg. da 3 a 6 del ricorso per cassazione). Fondato è invece il secondo profilo del primo motivo, il quale denunzia l'errore commesso dal G.d.P. nell'aver ritenuto che, dalla data indicata ex actis e dai testi come quella di ingresso in Italia (12.6.2005) a quella della espulsione (20.6.2005) sarebbero decorsi gli otto giorni per la formulazione di richiesta di p.d.s. e, in difetto, per l'espulsione D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 13, comma 2, lett. B. Premesso, infatti, che per il detentore del Visto uniforme Schengen (L. n. 388 del 2003, art. 13, comma 2 di ratifica del relativo Accordo), e contrariamente alla opinione espressa dal G.d.P. e rettamente denunziata nel motivo, non è esigibile altro onere all'atto dell'ingresso che non sia quello della disponibilità del predetto Visto di ingresso, e che pertanto ben può fondarsi su prove documentali ed orali la valutazione della data di ingresso nello Stato ai fini del tempo decorso per la richiesta del titolo del soggiorno, appare evidente come, affermato nel 12 Giugno 2005 il giorno di ingresso (vd. pag. 1 al sesto "considerato" del decreto del G.d.P.) e collocato al 13 Giugno 2005 il dies a quo del computo degli otto giorni (art. 155 c.p.p., comma 1) al giorno 20 giugno 2005 non potevano certo ritenersi compiuti gli otto giorni lavorativi di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 2, dall'arco temporale dovendo decontarsi sabato 18 e domenica 19 Giugno 2005 e pertanto collocarsi al giorno 22.6.2005 il giorno ultimo per la richiesta del permesso in questione.
E poiché il profilo del motivo in esame espressamente denunzia che il G.d.P. abbia, con la sua valutazione dei giorni decorsi, violato la norma di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 2, va accolto - come assorbente - siffatto profilo di disapplicazione della norma sostanziale e pertanto, come in premessa statuito, disposto rinvio allo stesso Ufficio perché, facendo applicazione dei richiamati principii, esamini l'opposizione e la decida.
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo, primo profilo, del ricorso;
dichiara inammissibili secondo e terzo motivo;
accoglie il primo motivo nei termini di cui in motivazione;
cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, al Giudice di Pace di Mantova in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2007