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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 15/07/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA-SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott. Nicolò Crascì Presidente
2) Dott.ssa Claudia Cottini Consigliera
3) Avv. Maria Angela Galioto Giudice ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 395/2022 R.g.a.c.
TRA
nato a [...] il [...], c.f: rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Domenico Laudani, per procura in atti
-appellante-
nato a [...] il [...],c.f Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso Avv. Andrea Ventimiglia, per procura in atti
-appellato-appellante incidentale-
^^^^^
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.3 2025 la causa, sulle conclusioni precisate come in atti, è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 28.8.2013 , citava davanti al Controparte_1
Tribunale di Catania , per sentire accogliere le seguenti conclusioni: In via Parte_1 principale, dichiari l'inadempimento grave del convenuto alle obbligazioni derivanti dal contratto del 3.7.2007 e conseguentemente, dichiari la risoluzione del suddetto contratto, tra le parti, per grave inadempimento dell'ing. , ai sensi e per gli effetti degli artt. Pt_1
1453CC.In via subordinata, l'attore ha diritto ad ottenere una sentenza che, comunque, dichiari l'inefficacia del contratto di cui alla scrittura del 3,7.2007 per mancato verificarsi della condizione, con conseguente legittimo recesso del concludente che, conseguentemente, deve essere dichiarato e ritenuto libero da ogni obbligazione.
Piaccia, inoltre, condannare ring. a pagare all'Ing. l'importo di Parte_1 CP_1
Euro 169.860,00, come in premessa quantificato. In base al principio sulla soccombenza
1 di cui all' art.91 cpc. Piaccia, infine, condannare parte convenuta alla integrale rifusione delle spese sostenute per il presente grado di giudizio.”
L'attore esponeva i fatti che avevano dato luogo al giudizio e riferiva, di aver acquistato in data 3.7.2007 un tratto di terreno sito in Mascalucia nella c.da Gonnella, nella via
Cimabue di are 10 e centiare 80, in catasto al fg. 4 partila 166; che con scrittura privata, sottoscritta in pari data, aveva convenuto con l'ing. , suo amico di lunga Parte_1 data, che il predetto terreno doveva intendersi di entrambi, nella misura del 50%, se quest'ultimo avesse mantenuto l'impegno di rimborsare il 50% del prezzo pagato dall'attore per l'acquisto del terreno (Euro 31.000 pari al 50% di Euro 62.000) e se avesse di partecipato al 50% di tutte le spese successive di progettazione e di edificazione, nonché ad ogni onere relativo all'ottenimento della concessione edificatoria;
che l'attore, dopo l'acquisto, si era subito attivato per rendere produttivo l'investimento economico, preventivando una edificazione diretta sullo stesso;
che a tal fine già in data 20.7.2007, aveva richiesto al Comune di Mascalucia il rilascio della concessione edilizia , istanza esitata favorevolmente dalla compente commissione edilizia, che in data 7.4.2008 gli aveva comunicato l'importo degli oneri di urbanizzazione e di costruzione, determinati nella misura di € 28.770,00; che l'ing , nonostante l'impegno assunto, non aveva Pt_1 provveduto al rimborso né della sua quota parte del prezzo di acquisto del terreno né si era dichiarato disponibile ad affrontare le spese di costruzioni e, a corrispondere la quota parte degli oneri come sopra richiesti dal Comune per la concessione edilizia, e, ciò, aveva fatto ritardare i tempi di rilascio delle citate autorizzazioni, mentre, frattanto, il mercato immobiliare cominciava a dare segnali di crisi che costringevano l'attore a cercare una soluzione alternativa per realizzare il programma edilizio e, per questo era stato costretto ad abbandonare il proposito della costruzione diretta delle villette, previste nel progetto (due villette accorpate ed una singola), che lui stesso aveva redatto con la collaborazione del convenuto, e cercare un'impresa edile capace comunque di realizzarlo. Riferiva di aver individuato nell' impresa Protechna Srl quella che gli avrebbe permesso di portare a termine il progetto, anche se, a condizione variate rispetto a quelle prefigurate nella scrittura del 3.7.2007. Riferiva di aver stipulato, con la predetta impresa, un contratto preliminare di compravendita con riserva d'area e con contestuale preliminare di appalto per la edificazione nell'area che l'attore si era riservata, con la previsione che il costo dell'appalto doveva essere compensato con il corrispettivo per l'acquisto del terreno edificabile e del progetto;
che, anche dopo la stipula del predetto contratto preliminare, il aveva continuato a rifiutare i rimborsi maturati, compresa Pt_1 la sua quota parte degli oneri di urbanizzazione. Riferiva che di fronte al protratto
2 inadempimento del , per non perdere anche la nuova opportunità di realizzare Pt_1 comunque il progetto edilizio con la Protechna S.r.l., aveva deciso di anticipare tutte le spese necessarie per l'ottenimento della concessione edilizia che era stata rilasciata il
5.8.2010, con il n. 59/2010.Precisava che il contributo concessorio pagato ammontante ad € 34.476,0 era lievitato, rispetto quello precedentemente comunicato di €28.770,00, a causa del rifiuto del di contribuire alle spese come promesso. Pt_1
Con Deduceva ancora, che in data 27.4.2013, l'agenzia immobiliare di Mascalucia, gli aveva trasmesso la proposta di acquisto della villetta accorpata, facente parte del corpo
B), offrendogli l'importo di € 190.000,00, con possibilità di stipula del rogito entro il termine del 13.9.2013, offerta che l'attore - riferiva- aveva accettato per la crisi del mercato immobiliare, in quanto il suo valore effettivo era superiore;
che, per porre fine al rapporto con il , in data 10.7.2013 gli aveva notificato l' atto stragiudiziale di Pt_1 diffida e di messa in mora volto alla risoluzione della scrittura privata del 3.7.2007 per il suo grave e perdurante inadempimento delle obbligazioni assunte. Aggiungeva che nessun effetto positivo aveva sortito la citata diffida e per tutta risposta il aveva Pt_1 presentato ricorso per sequestro conservativo della villetta citata e già compromessa in vendita;
che il aveva notificato anche alla promittente acquirente, Pt_1 Parte_2
, il ricorso per sequestro conservativo, con il risultato che quest'ultima allarmata
[...]
e preoccupata dall'esito del giudizio, gli aveva comunicato di voler soprassedere, al momento, alla stipula del rogito.
Precisava che l'ing. dal 2007 al 2013 aveva ricavato ingenti somme dalla vendita Pt_1 di propri beni, a dimostrazione che non era in alcun modo giustificabile il suo costante e protratto inadempimento. L'attore a sostegno della propria domanda risarcitoria formulava un conteggio dei danni subiti, così articolato: € 125.000,00, corrispondente al differente utile che avrebbe ricavato dalle vendita delle villette, qualora le stesse fossero state oggetto di costruzione diretta;
€ 5.706,00 maggiori esborsi dovuti al ritardo nel richiedere la concessione edilizia nel 2010; € 4.320,00 per mancati interessi attivi bancari sull'importo di € 31.000,00, quota del prezzo dovuta dal;
€ 4.840,00 pari ai frutti Pt_1 bancari non percepiti sulle somme anticipate per ottenere le autorizzazioni amministrative per l'edificazione; € 30.000,00 per la perdita connessa all'accettazione dell'offerta di acquisto, datata 27.4.2013, della villetta valutata € 190.000,00, al posto del suo valore reale di € 220.00,00 per un totale e di € 139.866,00, cui andava aggiunto l'ulteriore importo di € 30.00,00 qualora la promittente acquirente la villetta avesse definitivamente rinunciato all'acquisto (come accadrà in seguito) in conseguenza del sequestro conservativo promosso dal . Infine, evidenziava che l'atto di acquisto del Pt_1
3 terreno del 3.7.2007 (il cui prezzo dichiarato era stato di € 32.000,00) era stato oggetto di accertamento fiscale con conseguente sua adesione alla maggiore imposizione fiscale operata dall'Agenzie delle Entrate, determinata in € 3.301,65, documentandone il pagamento.
Si costituiva il convenuto contestando la domanda e la rappresentazione dei fatti di causa esposta da controparte. In particolare contestava l'esistenza dei dedotti crediti e i danni asseritamente subiti dall'attore in quanto costui non aveva effettuato alcun esborso per il pagamento degli oneri di urbanizzazione e di costruzione, poiché, in base al contratto preliminare stipulato in data 28.12.2009 con la Protechna srl, detti oneri erano a carico esclusivo di quest'ultima; il convenuto non era inadempiente all'obbligo di pagamento del 50% prezzo di acquisto del terreno costato complessivamente € 32.000,00, come indicato nel rogito, in quanto nella scrittura privata del 3.7.2007 era stato previsto che detto prezzo poteva essere anche compensato successivamente, anche perché era rimasto ancora creditore del compenso dovutogli per l'attività espletata di direttore dei lavori .
Deduceva di non essere in debito nei confronti del il quale, al contrario, aveva CP_1 venduto la metà della villetta rimasta in comunione con l'appaltatrice per il prezzo di €
€55.000,00 , senza riversagli la metà dell'importo che gli spettava pari ad €.27.500,00;che il non aveva mai predisposto resoconti;
che era pretestuosa e infondata la CP_1 richiesta dell'attore, formulata con l'atto stragiudiziale di diffida e messa in mora, di risolvere la scrittura privata del 3 luglio 2007, così come non era comprensibile il suo preteso credito indicato nella predetta diffida in € 66.380,10. Per quanto esposto deduceva che non aveva potuto evitare la presentazione del ricorso per sequestro conservativo, poiché quando aveva avuto occasione di discutere con il su come andavano CP_1 regolati i conti, quest'ultimo gli aveva apertamente dichiarato che non gli spettava nulla e che sulla villetta, non ancora venduta non poteva avanzare alcuna pretesa. Indi il convenuto formulava domanda riconvenzionale per essere riconosciuto creditore oltre che della metà del valore della villetta accorpata al corpo A anche dell'importo di €
11.500,00, determinato in base al seguente conteggio ( € 27.500,00 somma dovutagli per la propria quota della villetta venduta- €16.000,00 somma a debito per la propria quota del prezzo di acquisto del terreno) oltre dell'importo corrispondente al compenso che domandava gli venisse liquidato per l'attività svolta di direttore dei lavori appaltati alla Protechna S.r.l.
Concludeva nel modo seguente “Rigettare perché infondato in fatto ed in diritto l'atto di citazione dell'Ing. , ritenendo e dichiarando che nulla e a Controparte_1 nessun titolo gli deve l'ing. e per converso accogliere la domanda Parte_1
4 riconvenzionale dell'Iing. ritenendo e dichiarando tenuto l'ing. Parte_1 CP_1
a corrispondere allo stesso, operata la compensazione con il 50% del prezzo di acquisto del terreno, quanto dovutogli per differenza per il ricavato della vendita della villetta del
Corpo B e per la Direzione dei Lavori nelle misure che verranno determinate con apposite perizie che fin d'ora si richiedono, condannando l'ing. al pagamento CP_1 in favore dell'odierno appellato degli importi che risulteranno Ritenere e dichiarare, altresì, che il valore della metà della villetta del Corpo A, in catasto del Comune di
Mascalucia al foglio 4, part.Ha 166, sub 2, Via Cimabue, appartiene all'ing.
[...]
e deve essergli corrisposto dall'ing così come, nel caso di vendita della Pt_1 CP_1 stessa, deve essergli corrisposto il 50% del prezzo di vendita della stessa.- Spese e compensi”
Autorizzato lo scambio delle memorie istruttorie ex art 183 comma VI cpc, con ordinanza datata 8.12.2014 il primo giudice istruttore rigettava le prove testimoniali richieste da parte attrice ( prove testimoniali e ctu ). Dopo una serie di rinvii, all' udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 18.1.2022, nell'ambito della quale la difesa dell'attore ha reiterato la richiesta di revoca dell'ordinanza dell'8.12.2014, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ridotti di gg 20 per il deposito di comparse conclusionali e di giorni 20 per quelle di replica;
con successivo provvedimento del
7.3.2022 il primo giudice ha rimesso la causa sul ruolo, ex art 101 cpc, per consentire alle parti di interloquire per iscritto in ordine alla qualificazione giuridica da attribuire alla scrittura privata datata 3.7.2007 assegnando loro termine entro cinque giorni prima dell'udienza cartolare di precisione delle conclusioni, slittata d'ufficio al 3.5.2022.
All'esito di tale udienza e delle note scritte depositate dalle parti la causa è stata posta in decisione.
La causa è stata decisa dal Tribunale di Catania con la sentenza n. 3272/2022 pubblicata il 12.7.2022 che, in base al principio della ragione più liquida, affrontando in via preliminare la questione della qualificazione giuridica della scrittura privata del 3.7.2007, ha ritenuto che la stessa andava qualificata contro scrittura dell'atto pubblico di acquisto del terreno stipulato in pari data, in quanto le parti in causa nella stessa riconoscevano che il contratto di compravendita del terreno effettuato soltanto dal era soggettivamente e parzialmente simulato-interposizione fittizia- e, poichè CP_1 la contro scrittura non era valida, in quanto non emergeva l'adesione all'accordo simulatorio anche da parte del terzo- venditore, di conseguenza non erano neppure valide le obbligazioni reciprocamente assunte che costituivano il presupposto su cui si
5 fondavano le domande proposte dalle parti che pertanto non sono state esaminate nel merito.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con atto di citazione Parte_1 notificato il 10 ottobre 2022 affidato ai motivi di seguito esposti.
Si è costituito che si ha resistito alle ragioni dell'appello ed ha proposto Controparte_1 appello incidentale.
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Conclusioni appellante principale: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis ed in accoglimento delle ragioni di fatto e di diritto del presente atto di appello, in totale riforma della sentenza impugnata, dichiarare: la totale riforma della sentenza impugnata accogliendo le richieste di qualificazione, le ragioni e le conclusioni rassegnate e riconoscendo l'errore di fatto e di diritto insito nella sentenza appellata e ciò sia come error in judicando che come error in procedendo;
per l'effetto chiede
l'accoglimento integrale della già rassegnate eccezioni, argomentazioni, richieste, domande e conclusioni siccome formulate nell'ambito del giudizio di prime cure e qui in toto devolute condannando l'ing. al pagamento delle somme risultanti dagli CP_1 atti del primo grado di giudizio così come dettagliatamente specificate nelle conclusioni rassegnate in seno alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Con vittoria di pese di lite e compensi per il primo e secondo grado di giudizio.”
Conclusioni appellante incidentale: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, adita, contrariis reiectis, ritenute e dichiarate fondate in fatto ed in diritto le eccezioni, deduzioni e domande preliminari e pregiudiziali contenute nel presente atto di costituzione con appello incidentale, in accoglimento delle stesse, dichiarare la nullità della sentenza per violazione delle norme procedurali indicate in narrativa. Inoltre,
Piaccia ritenere e dichiarare infondato sia in fatto che in diritto l'appello principale spiegato dal Sig. e, conseguentemente rigettarlo. In accoglimento Parte_1 dell'appello incidentale, qualificato l'accordo del 3.7.2007 come contratto atipico, annullare e/o privare di giuridici effetti le statuizioni contenute nella sentenza di 1^ grado di rigetto delle domande attrici e per l'effetto in via incidentale, previa ammissione dei mezzi istruttori richiesti ed articolati in primo grado con revoca dell'ordinanza di rigetto degli stessi e sulla base dell'abbondante produzione di 1^ grado allegata alla citazione ed alla memoria 183 cpc:a) dichiarare l'inadempimento grave del Sig. alle Pt_1 obbligazioni derivatigli dalla scrittura del 3.7.2007 e conseguentemente, dichiarare la risoluzione del contratto inter partes per grave inadempimento del convenuto ai sensi e
6 per gli effetti dell'art. 1453 e ss CC;
.b) In via meramente subordinata, nell'ipotesi in cui
Codesta Ecc.ma Corte adita non dovesse ritenere sussistente l'inadempimento avente valenza risolutiva del contratto, dichiarare che non si è verificata la condizione apposta dalle parti perché il terreno de quo potesse ritenersi appartenente ad entrambe le parti del presente giudizio, con conseguente inefficacia del contratto ed inopponibilità dello stesso a parte attrice il cui recesso va, quindi, dichiarato Legittimo;
c) In ulteriore subordine: nella non temuta ipotesi in cui la Corte adita dovesse, invece, ritenere efficace il contratto inter partes, condannare parte convenuta a pagare all'Ing. CP_1
l'importo di Euro 169.860,00, per come specificata nell'atto di citazione di 1^ grado;
d)
In caso di accoglimento delle domande attrici: ritenuta e dichiarata temeraria sia la resistenza del convenuto che l'azione riconvenzionale spiegata con la comparsa di risposta, sulla base di una ricostruzione dei fatti, palesemente inesatta ed omissiva, piaccia condannare l'Ing. al risarcimento del danno per responsabilità aggravata Pt_1 ex art. 96 cpc, nella misura di Euro 10.000 o in quella diversa da quantificare anche in via equitativa, per come già richiesto in 1^ grado. In base al principio sulla soccombenza ex art. 91 cpc, piaccia condannare il convenuto alla integrale rifusione delle spese e compensi anche per la fase cautelare di 1^ grado
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La Corte, all'udienza dell'8. 4.2024 ha posto la causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art 190 cpc, e di seguito è stata rimessa sul ruolo per il cambio del
Collegio giudicante a seguito del trasferimento del Presidente presso altro ufficio giudiziario. All'udienza del 10.3.2025, La Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello Principale
Con il primo motivo di appello, la parte censura oltre l'interpretazione data dal primo giudice alla scrittura privata del 3.7.2007, l'errata e la falsa qualificazione dei fatti di causa e delle deduzioni di parte, in violazione dell'art. 1362 c.c. In particolare, l'appellate si duole, non soltanto dell'inquadramento operato dal giudice di prime cure della scrittura privata, quanto piuttosto del metodo di approccio utilizzato per la citata qualificazione, che ha tralasciato del tutto quel che nel corso del lungo giudizio le parti avevano dedotto e documentato. Osserva l'appellane che, in ogni caso, la decisione del primo giudice, di eludere l'esame del merito delle domande e di affrontare in via preliminare ed assorbente la questione di diritto, riguardante la natura della scrittura in discorso, avrebbe comunque richiesto maggiore attenzione nella corretta interpretazione della stessa, tanto dal punto
7 di vista letterale che nella ricostruzione della comune intenzione delle parti, che in alcun modo avevano paventato in giudizio l'ipotesi che il contratto di acquisto datato 3.7.2007 potesse essere simulato e, neppure, che la scrittura privata nelle intenzioni dei contraenti era stata predisposta in funzione di contro scrittura del contratto di acquisto soggettivamente simulato. Ribadisce l'appellante che nessun atto processuale poteva dare adito all'interpretazione censurata, né questa era desumibile dal contegno complessivo tenuto dalle parti, dentro e fuori il processo. Rileva l'appellante che se il giudice di prime per decidere la causa, avesse dovuto necessariamente procedere all'inquadramento della scrittura privata, allora in base al suo tenore complessivo, lo schema più confacente sarebbe stato quello “dell'accordo costitutivo di una società di fatto”, ipotesi totalmente diversa da quella errata, dell'interposizione fittizia di persona.
Con il secondo motivo l'appellante censura, sotto altro profilo, la qualificazione data dal giudice di prime cure alla scrittura privata, quando, nella sentenza ha respinto l'inquadramento che egli aveva suggerito con le note autorizzate, disposte a seguito della rimessione della causa sul ruolo, ove aveva prospettato la riconducibilità della scrittura del 3.7.2007 “all'atto ricognitivo dell'interposizione reale di persona,” che l'appellante reputa configurabile per la fattispecie, ove la Corte, dovesse intravvedere comunque un intento simulatorio che, invece, l'appellante esclude. Osserva l'appellante che dall'esame degli atti di causa, dalle condotte assunte dalle parti, dal loro comportamento tenuto prima e durante il processo, andava esclusa la fattispecie della simulazione soggettiva relativa, anche in considerazione: a) dell'assenza di interesse a palesare una realtà esteriore differente da quella effettiva (nessuna riservatezza, attività condotta alla luce del sole, rapporti nei confronti dei terzi ecc.)b) l'assenza di una qualunque necessità partecipativa all'accordo da parte del terzo ( e );c) La Per_1 Per_2 formazione della scrittura privata in fase successiva all'acquisto del terreno di Via
Cimabue a Mascalucia)d) Nessuna volontà dell'ing. di rimanere come figura Pt_1 riservata od oscura”.
Osserva l'appellante che con la scrittura privata “ le parti intendevano e hanno intesto sottoscrivere un patto successivo alla compravendita del terreno costituendo un rapporto che aveva lo scopo di riconoscere oltre ad un diritto sul bene, anche l'esistenza di un programma di ulteriori attività ed allocazione di risorse finanziarie, lavorative, progettuali e personali funzionali alla realizzazione di immobili da rivendere sul mercato
a scopo di lucro o mero investimento” e poiché detto programma era lecito non sarebbe stato necessario ricorrere all'interposizione , specie quella fittizia”.
8 Conseguentemente, non trovava alcun appiglio fattuale e giuridico la decisione che ha sussunto in modo errato la scrittura privata, lasciando non vagliato, inesitato il merito delle domande.
Con il terzo motivo la parte deduce viziata di extra petizione e/o ultra-petizione la sentenza che ha totalmente pretermesso l'esame del merito e anteposto una questione di diritto, non soltanto non rilevata dalle parti, ma alla quale si è finito per dare una qualificazione avulsa dai riferimenti fattuali e giuridici rappresentati in causa giungendo ad attribuire a questi ultimi una lettura distorta rispetto alla loro portata obiettiva.
Con il quarto motivo l'appellante approfondisce, le argomentazioni già espresse in occasione delle note autorizzate citate, per l'accoglimento delle proprie domande e ove ritenuto necessario, suggerisce di sussumere la scrittura privata, preferibilmente, come atto costitutivo di una società di fatto, avendone le caratteristiche, o, in subordine nell'ambito interposizione reale di persona e domanda comunque che vengano esaminate nel merito le proprie domande reiterando le ragioni già indicate nel grado precedente per il loro accoglimento.
Appello incidentale
Con il primo motivo di appello la parte censura in premessa, in via preliminare e pregiudiziale, lo svolgimento irrituale del procedimento di primo grado, perché sarebbero rimaste senza risposta i propri rilievi e le proprie eccezioni sui singoli errori in procedendo registrati e denunciati al Tribunale. In particolare, la parte lamenta di non aver ricevuto riscontro alle proprie ripetute istanze di revoca dell'ordinanza pubblicata il 9.12.2014, di rigetto dei mezzi istruttori richiesti ( che peraltro non si era pronunciata sulla richiesta di espletamento della ctu), istanza reiterata anche nelle note scritte conclusive per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 18.1.2022.
Censura altresì come grave errore procedimentale, che avrebbe pregiudicato il proprio diritto di difesa e falsato il contraddittorio a vantaggio della difesa di controparte,
l'adozione del provvedimento del 7.3.2022 con il quale la causa è stata rimessa sul ruolo dal primo giudice dopo che la stessa era stata posta in decisione ed erano ancora pendenti i termini per l'odierno appellante per il deposito della memoria di replica, mentre per la controparte i detti termini erano già scaduti, in quanto l'allora convenuto era stato raggiunto prima dalla comunicazione da parte della Cancelleria dell'ordinanza post cartolare, che aveva posto la causa in decisione all'esito dell'udienza di precisazione del 18.1.2022, mentre all'odierno appellante tale comunicazione era stata effettuata soltanto l'8.2.2022. Indi deduce l'appellante incidentale alla data del provvedimento di rimessione della causa sul ruolo (del 7.3.2022) egli aveva depositato in data 25.2.2022
9 soltanto la comparsa conclusionale mentre quella di replica è stata depositata in data
18.3.2022, controparte, invece, aveva depositato la comparsa conclusionale il 4.2.2022 e quella di replica il 28.2.2022. Reputa l'appellante incidentale che la decisione del primo giudice di rimettere la causa sul ruolo prima che spirasse il termine per il deposito delle memorie di repliche, per consentire alle parti di interloquire sulla natura giuridica dell'accordo del 3.7.2007 e di rinviare ad una nuova udienza di precisazione delle conclusioni del 30.4.22, poi rinviata d'ufficio al 3.5.2022, ha procurato un vulnus alla propria difesa in quanto, se il primo giudice avesse atteso il deposito della propria memoria di replica avrebbe potuto esaminare le deduzioni che la propria difesa aveva riservato di rappresentare in tale atto, invece, così disponendo aveva limitato il proprio diritto di difesa e alterato il contraddittorio a vantaggio della parte convenuta, motivo per il quale nelle note scritte per l'udienza del 3.5.2022 ha insistito sulla richiesta di revoca dell'ordinanza datata 7.3.2022, “attendendo una sentenza che tenesse conto solo delle comparse conclusionali e repliche, depositate da entrambe le parti prima della udienza di rimessione della causa sul ruolo disposta con la detta ordinanza quando ancora il termine per le repliche non era decorso”.
Censura l'appellante la sentenza anche per non aver fatto menzione e tenuto conto delle proprie deduzioni contenute nella memoria di replica;
censura la qualificazione giuridica data dal giudice di prime cure ed osserva di aver già dedotto con memoria di replica depositata il 18.3.2022 che il rapporto intrattenuto con l'appellante principale andava ricondotto nell'ambito del contratto atipico o innominato e, chiede l'accoglimento delle proprie domande per le ragioni che illustra già indicate nel grado precedente, previo esame delle stesse.
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Preliminare è l'esame del primo motivo dell'appello incidentale volto all'ottenimento della pronuncia che dichiari “la nullità e/o l'inefficacia della sentenza appellata perché atto conclusivo di un procedimento viziato di nullità assoluta per violazione del combinato disposto dall' art. 274/bis cpc in relazione agli artt. 187, 188, 189, 190 e
190/bis Cpc e dell'art. 111 1^ e 2^ comma Costituzione sul giusto processo. In ogni caso le statuizioni contenute nella sentenza appellata devono essere annullate e/o private di giuridici effetti perché violano non solo le norme sopra calendate, ma anche gli artt. 112,
115 e 116 cpc”
La censura è infondata.
Ed infatti, senza approfondire la corrispondenza tra le doglianze illustrate nel motivo di appello e gli articoli che si assumono violati, il primo giudice istruttore con ordinanza
10 pubblicata il 9.12.2014, ha rigettato le prove testimoniali richieste dall'allora parte attrice, specificando le ragioni puntuali per le quali i singoli articolati erano inammissibili o irrilevanti ed ha rinviato per la precisazione delle conclusioni al 21.11. 2017, con l'ovvia conseguenza che anche la chiesta ctu domandata per quantificare i danni dedotti in causa
è stata ritenuta implicitamente superflua.
Ne consegue, che se la parte richiedente i mezzi istruttori non condivide le ragioni del loro rigetto ciò non costituisce motivo di nullità o di inefficacia della sentenza se l'esito della stessa, non è dipeso, come nella fattispecie, dalle indispensabili prove non ammesse;
né può ritenersi inficiata la validità della sentenza se il nuovo giudice istruttore non ha accolto le richieste di revoca del provvedimento di rigetto dei mezzi istruttori pronunciato dal suo predecessore, dovendosi ritenere in tal caso che il nuovo istruttore ha condiviso le ragioni del provvedimento di diniego o, altrimenti, non ha ravvisato ragioni per la sua riforma.
L'altra doglianza è infondata in quanto, innanzitutto non corrisponde al vero che si è verificato un disallineamento tra le parti circa i termini per il deposito degli atti conclusivi, in quanto, come lo stesso appellante incidentale ha dedotto con le note autorizzate depositate il 26.4.2022, per l'udienza di precisazioni delle conclusioni rifissata il
3.5.2022, anche la sua controparte aveva ricevuto in data 8.2.2022 la comunicazione da parte della Cancelleria dell'ordinanza post cartolare, emessa a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.1.2022. Inoltre, se come traspare dalla doglianza,
l'odierno appellante incidentale avesse voluto sfruttare dal proprio punto di vista il vantaggio difensivo sulla sua controparte, che aveva già depositato i propri atti conclusivi all'epoca della comunicazione (8.3.2022) dell'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo, avrebbe potuto farlo evitando di depositare in data 18.3.2022 la memoria di replica quando già era stato informato dello scopo dell'ordinanza di rimessione sul ruolo, e avrebbe potuto affrontare la questione sollecitata dal Tribunale, in seno alle note autorizzate. Ed infatti con la citata memoria di replica depositata il 18.3.2022 l'odierno appellante incidentale per la prima in causa ha rappresentato e fornito la propria qualificazione giuridica della scrittura privata del 3.7.2007, ricondotta al contratto atipico detto anche innominato, salvo poi dolersi e domandare la revoca del provvedimento di rimessione sul ruolo con le note autorizzate depositate il 26.4.2022. Pertanto, quel che la parte lamenta è la decisione legittima del primo giudice di rimettere la causa sul ruolo per consentire alle parti di interloquire ex art 101 cpc su un aspetto della causa che, dal proprio punto di vista, sarebbe stato decisivo e al contempo non scrutinato dalle parti nel corso del giudizio, al fine di evitare che la propria decisione venisse resa a sorpresa. Detta
11 doglianza pertanto si fonda su presupposti inesatti:1) che è impedito al giudice disporre la rimessione sul ruolo della causa, senza attendere il compimento del termine fissato per il deposito delle repliche, quando in effetti, non si rinviene alcuna norma che, per economicità processuale, vieti tale scelta, essendo previsto soltanto che il giudice non possa pronunciare validamente la sentenza prima che siano decorsi i termini assegnati per il deposito delle comparse conclusionali e quelle di repliche;
2) che se il primo giudice avesse atteso il deposito della propria memoria di replica, ove già egli aveva affrontato la questione della qualificazione giuridica della scrittura privata, non sarebbe stato necessario disporre la rimessione sul ruolo. Detta ultima considerazione che sembra confidare, infondatamente, viste le ragioni della decisione, sull'efficacia persuasiva delle proprie prospettazioni sul decidente, se fosse stata condivisa da quest'ultimo, al contrario di quanto lamenta l'appellante incidentale, avrebbe realmente comportato la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti , non potendo il giudice decidere la causa sulla base ad una questione rilevata d'ufficio e non affrontata dalle parti nel pieno contraddittorio tra loro, non essendo la memoria di replica, peraltro di una sola parte, anche avvantaggiata per le ragioni anzidette, il luogo in cui introdurre argomenti non dibattuti in precedenza.
Conseguentemente, è immune dai vizi denunciati la sentenza impugnata che è stata pronunciata, correttamente, dopo essere stata rimessa sul ruolo e all'esito del deposito delle comparse conclusionali e di replica disposte alla nuova udienza di precisazione delle conclusioni del 3.5.2022.
Per quanto esposto, il primo motivo di appello incidentale è infondato e perento va rigettato.
^^^^
A questo punto occorre entrare nel merito delle domande che non sono state esaminate in prime cure, come congiuntamente le parti domandano, non senza aver prima esaminato i motivi di censura che le parti hanno rivolto alla sentenza, aventi ad oggetto la qualificazione data dal primo giudice alla scrittura privata, sottoscritta dalle attuali parti in lite e datata 3.7.2007.
In premessa, va detto, che la portata della scrittura privata datata 3 luglio 2007, alla quale le parti riconoscono valore di fonte di diritti e di obblighi reciproci, va esaminata ed interpretata nel suo complesso ed alla luce di quanto allegato e documentato nel corso di giudizio, per ricostruire l'effettività volontà delle parti e quanto è accaduto in seguito.
Data la brevità del testo della scrittura all'esame, viene riportato integralmente: TRA i
Sottoscritti- , nato a [...] il9 marzo Parte_3
12 1963, ed ivi residente in [...] nato a [...] il 22 giugno Parte_1
1955, residente in [...]di Catania via Torino premesso - Che con atto ai rogiti del
Notaio da Catania data odierna Persona_3 Persona_4 CP_3
hanno venduto a un tratto di terreno
[...] Parte_3 sito in Mascalucia contrada Gonnella via Cimabue;
censito al catasto terreni foglio 4 particella 166 per il prezzo di euro 62.000,00 (sessantaduemila/00): Premesso quanto sopra che della presente scrittura costituisce parte integrante e sostanziale i sottoscritti dichiarano e convengono1) il terreno di cui anzi deve intendersi acquistato da entrambi
i sottoscritti in parti tra loro eguali e pertanto si obbliga a rimborsare a Parte_1
la metà della somma dallo stesso pagata Parte_3 per l'acquisto od a compensarla successivamente;
ogni spesa successiva a quando anzi dovrà sostenuta da entrambi i sottoscrittori in parti tra loro eguali 3) le costruzioni i che i sottoscritti intendono effettuare sul in premessa dovranno essere effettuate a cura
e spese comuni e sotto la responsabilità di entrambi;
4) il ricavato della vendita degli immobili che saranno edificati sul terreno descritto in premessa dovrà essere |suddiviso in parti eguali tra i sottoscritti”.
Dagli atti di causa risulta che il ha stipulato con la ditta Protechna srl, in data CP_1
28.12. 2009, un contratto preliminare di vendita con riserva d'area e appalto;
che a detto contratto preliminare è seguito il contratto definitivo di vendita misto ad appalto stipulato il 6.12.2010; che il con atto pubblico di vendita del 23.5.2012 ha trasferito CP_1 alla Protechna srl il 50% della villetta facente parte del corpo B) rimasta in comunione con l'impresa costruttrice per il prezzo di € 55.000,00.
Agli atti si rinviene la denuncia presentata dal alla Procura della Repubblica CP_1 di Catania in data 19.9.2013, ove il denunciante riferiva dei comportamenti messi in atto dal e dal figlio nei propri confronti, che nella giornata del 26.6.2013 lo avevano Pt_1 minacciato e percosso con l'intento di estorcergli il pagamento di € 100.000,00 per la liquidazione di quanto spettante a in base alla scrittura privata del Parte_1
3.7.2007.Verosimilmente, detto episodio seguito da altri come riporta la denuncia, hanno determinato il a notificare al in data 15.7.2013 l'atto stragiudiziale di CP_1 Pt_1 diffida e costituzione in mora, e ciò per ottenere una pronuncia che sancisse sotto il profilo giuridico la cessazione di ogni effetto della scrittura privata.
Alla diffida del il ha risposto con la presentazione del ricorso per CP_1 Pt_1 sequestro conservativo presentato in data 25.7.2013, dettato dal timore che il CP_1 che era in procinto di vendere la villetta accorpata del corpo A, non gli avrebbe riversato la sua quota parte.
13 Dopo il ricorso per sequestro conservativo presentato del , dichiarato inammissibile, Pt_1 ha fatto seguito la notifica dell'atto di citazione all'origine della presenta causa.
Rappresentati i fatti documentali, dalle informazioni che le parti hanno voluto condividere in giudizio sui loro rapporti, esaminata la scrittura privata sopra trascritta, a parere di questo Collegio, quest'ultima delinea il progetto comune che le parti all'epoca della sottoscrizione si prefiggevano di realizzare attraverso l'utilizzo a scopo edificatorio del terreno acquistato soltanto dal in data 3.7.2007, onde poi vendere a terzi gli CP_1 immobili che sopra il terreno avrebbero dovuto costruire, per ricavarne gli utili da dividere tra loro al 50%.
Ed infatti, nella scrittura è stato previsto che i contraenti, per il raggiungimento di detto risultato finale, avrebbero dovuto contribuire ciascuno nella stessa misura del 50% ; che anche il costo iniziale per l'acquisto del terreno indicato nella scrittura in € 62.000,00, sostenuto soltanto dal avrebbe dovuto essere rimborsato per la metà dal CP_1 Pt_1 con la precisazione pattuita che la quota del prezzo di acquisto del terreno dovuta da quest'ultimo poteva essere compensata. Dagli atti di causa risulta che subito dopo l'acquisto del terreno avvenuto in data 3.7.2007 da parte del quest'ultimo ha CP_1 presentato al Comune di Mascalucia in data 20.7.2007, la pratica edilizia n 79/2007, volta al rilascio della concessione edilizia per l'edificazione di due villette ( in effetti tre perché due accorpate) da realizzare sul predetto terreno sito nella via Cimabue ai n 24-
.26 insistente nella zona C1 del piano particolareggiato di Mascalucia, censito in catasto al fg. 4 part. 166.Si evince dal tenore letterale della scrittura che all'edificazione avrebbe dovuto provvedere i contraenti a loro spese e ciò conferma la deduzione del CP_1 non contestata dalla sua controparte, che quando hanno stipulato l'accordo il loro programma comune era quello di edificare direttamente le opere con risorse proprie, e che in seguito, per l' indisponibilità del di anticipare la propria quota di spese, il Pt_1 aveva fatto ricorso alla società Protechna srl alla quale aveva venduto il terreno CP_1 acquistato in data 3.7.2007 ottenendo in cambio la metà degli edificati.
Dall'esame di tutti questi elementi posti in correlazione tra loro, anche dal punto di vista temporale, è possibile desumere che inizialmente, quando ancora i rapporti tra il Pt_1 ed il erano buoni, legati i due da antica amicizia nata in [...] universitaria, CP_1 di comune accordo avevano programmato di sfruttare sotto l'aspetto edilizio il terreno acquistato in data 3.7.2007 dal tant'è che il insieme al CP_1 Pt_1 CP_1 entrambi ingegneri, hanno redatto il progetto edilizio presentato nel 2007, approvato in seguito definitivamente dal Comune di Mascalucia che in data 5.8.2010 ha rilasciato
14 la concessione edilizia in atti n. 59/2010, ove risultano indicati come progettisti, per l'appunto il e il CP_1 Pt_1
Quanto sopra consente di poter affermare che con la scrittura privata del 3.7.2010 le parti hanno voluto regolare tra loro non l'assetto della proprietà del terreno, che non rappresentava il fine dell'operazione negoziale bensì lo strumento necessario attraverso il quale raggiungere il risultato ulteriore comune, che i contraenti avevano prefigurato di ottenere, ovvero dividere a metà gli utili che avrebbero ricavato dalle vendite degli immobili, che avrebbero dovuto costruire con le loro risorse sul terreno in titolo al solo
Ciò trova riscontro nella circostanza che nella scrittura privata le parti CP_1 escludono a priori la possibilità di riservare a loro stessi quel che sarebbe stato costruito mentre si impegnavano al raggiungimento del risultato comune del profitto ricavato dalle vendite mediante l'apporto congiunto di entrambi i sottoscrittori. Ne consegue che nell'economia del programma negoziale che le parti avevano ideato, la titolarità del terreno era irrilevante in quanto destinato ad essere subito trasformato con l'edificazione per essere venduto in uno agli edificati realizzati onde dividere gli utili derivati dalla vendita, al netto di tutti i costi sostenuti.
Detta interpretazione della scrittura privata trova rispondenza nella circostanza che né il né si sono preoccupati di trascrivere la scrittura privata per conseguire Pt_1 CP_1 gli effetti dell'acquisto congiunto del terreno ai sensi dell' art 1350 cc;
né il Pt_1 davanti al Tribunale ha prospettato che l'acquisto del terreno da parte del era CP_1 stato un acquisto fiduciario, sorretto dal pactum fiduciae che prevedeva l'obbligo del fiduciario di ritrasferire ad esso fiduciante il 50% del terreno;
né ha dedotto che la scrittura privata all'esame sottoscritta il 3.7.2007 andava qualificata come dichiarazione unilaterale scritta dal fiduciario, ricognitiva dell'intestazione fiduciaria del terreno - e promissiva del suo ritrasferimento al fiduciante -, come invece ipotizza infondatamente l'appellante nel presente grado, anche se in via residuale, quando suggerisce a questo
Collegio detta possibile qualificazione giuridica della scrittura privata, al solo scopo di contestare quella diversa disposta dal Tribunale.
Per quanto esposto sono fondate le censure alla sentenza che ha affermato soggettivamente simulato l'atto di acquisto del terreno, oltre tutto la scrittura privata del
3.7.2007, anche ad ipotizzare che potesse fungere da contro scrittura dichiarativa che l' atto di acquisto del terreno era soggettivamente simulato, conteneva al proprio interno un più ampio regolamento negoziale che andava oltre la titolarità del terreno e involgeva l'accertamento del contributo prestato dai singoli contraenti nel raggiungimento dello scopo finale e come il contro valore raggiunto dalle villette edificate andava regolato o
15 suddiviso tra i contraenti, questioni che investivano direttamente la causa petendi tanto delle domande attoree che le domande riconvenzionali del convenuto.
In ogni caso la tesi che la scrittura privata, possa essere sussunta come atto ricognitivo dell'interposizione reale nella forma dell'acquisto fiduciario da parte del promissario non è condivisibile per le ragioni, in parte indicate dal medesimo appellante
CP_1 principale che ha escluso l'esistenza di un pactum fiduciae precedente all'acquisto del terreno da parte del al quale riconosce la natura autonoma e personale dell'
CP_1 acquisto;
per l'assenza di un impegno al ritrasferimento del 50% del terreno, peraltro pacificamente acquistato interamente con il denaro proveniente dal Si
CP_1 aggiunga, ad ulteriore conferma che l'atto di acquisto del terreno del 3.7.2007 non è simulato, si ricava dal fatto che l'odierno appellante principale, nel formulare nel grado precedente la propria domanda riconvenzionale, non ha domandato di essere dichiarato comproprietario della villetta rimasta invenduta, in quanto edificata e ricadente sul terreno comune, bensì ha chiesto di essere riconosciuto creditore nei confronti del del 50% del valore della villetta rimasta invenduta e in caso di vendita del
CP_1
50% del prezzo di vendita . Domanda quest'ultima che concretizza la rivendicazione del
50% dei profitti scaturiti dalla trasformazione edilizia del terreno e, ciò che corrobora ulteriormente l'inquadramento dato da questo Collegio alla scrittura privata all'esame.
Così interpretata la scrittura privata, consente di poter affermare che l'accordo negoziale iniziale comune sopra delineato è sopravvissuto fino a quando, per l'indisponibilità del di contribuire economicamente alla realizzazione diretta del progetto edilizio, il Pt_1 si è rivolto alla società Protechna srl alla quale ha venduto il terreno per ottenere CP_1 in cambio il 50% degli edificati.
Appare realistico ed è confortato da molteplici prove oltre che indizi ritenere che fallito il progetto negoziale delineato nella scrittura privata del 3.7.2007, il per il CP_1 raggiungimento del proprio obiettivo, ha dirottato il programma costruttivo verso la
Protechna srl che gli ha assicurato il risultato personale, inizialmente concordato con il
, ovvero diventare proprietario del 50% degli edificati da rivendere a terzi. Pt_1
Pertanto, non è condivisibile la tesi dell'appellante principale, secondo la quale con la scrittura privata si era formalizzata la nascita di una società di fatto, ove si consideri che l'unica prestazione che l'appellante principale ha svolto, oltre la progettazione congiuntamente al e che non è oggetto di domanda, è la direzione dei lavori CP_1 che non può essere valutata come conferimento di servizi paritario per il conseguimento di risultati patrimoniali comuni, poiché l'utile dell'operazione immobiliare è stato determinato dalla vendita del terreno munito di progetto edilizio che non apparteneva
16 alla società di fatto ma personalmente al che soltanto inizialmente lo aveva CP_1 messo a disposizione anche del per trarne entrambi gli utili qualora il progetto Pt_1 imprenditoriale concordato avesse avuto compimento. Nella fattispecie il CP_1 quando il non ha inteso proseguire nel programmo costruttivo che avevano Pt_1 concordato, ha trasferito all'impresa Pirotechna Srl per l'importo di € 110.000,00 il terreno che aveva acquistato in data 3.7.2007 per € 62.000,00 riservandosi la proprietà della superficie sulle quali sarebbero sorte una villetta accorpata, facente parte del corpo
A, e la metà della villetta costruita nel corpo B , che sono stati appaltati per la costruzione alla medesima società acquirente per lo stesso prezzo della vendita del terreno. Si aggiunga che nell'atto di vendita e appalto stipulato il 6.12.2010 è stato previsto che tutte le spese di progettazione, direzione dei lavori, compresi gli oneri di urbanizzazione e di costruzione rimanessero in capo alla Protechna Srl, eccetto gli oneri fino al momento versati al Comune di Mascalucia, che ammontavano ad € 8.619,00 versati dal CP_1
Ne discende che l'utile scaturito da tale operazione di vendita e appalto, che l'odierno appellante vorrebbe condividere con il non è stato originato dal suo contributo CP_1 paritario, risoltosi soltanto nella direzione dei lavori, ma dal proficuo impiego che il ha saputo fare del proprio terreno corredato dal progetto edilizio cantierabile CP_1 che ha rivenduto alla Protechna, ad un prezzo, quasi del tutto , corrispondente al prezzo di costruzione degli edificati che si era riservato.
Pertanto non è ipotizzabile un rapporto societario dove soltanto alcuni conferiscono i beni indispensabili finalizzati all'esercizio congiunto di un'attività economica e subiscono l'alea delle perdite, anche perché non era certo che la Protechna avrebbe portato a termine l'appalto, mentre è pacifico che il non ha effettuato alcun esborso né per sostenere Pt_1
l'acquisto del terreno né successivamente prima di giungere al contratto di vendita e appalto con la Protechna srl;
né vi è traccia di esternalizzazione di detto rapporto societario dal momento che il non è citato in nessun documento come soggetto Pt_1 interessato o coinvolto nell'investimento effettato dal con la Protechna srl;
né CP_1 ha documentato richieste di rendicontazione rivolte l dopo la vendita della CP_1 villetta del corpo B, al tempo incompleta, per l'importo di € 55.000,00.
Per quanto esposto questo Collegio reputa che la scrittura privata del 3.7.2007 ha cessato la sua efficacia obbligatoria tra le parti quando le stesse hanno preso atto che il programma negoziale originario per via del ripensamento del contraente non Pt_1 poteva trovare attuazione ed il a quel punto ha messo in campo un diverso CP_1 rapporto di collaborazione imprenditoriale con la Protechna srl, in sostituzione di quello iniziale concordato con il , il quale poiché non intendeva anticipare i costi di Pt_1
17 costruzioni non si opposto, almeno all'inizio, alla decisione del di stringere CP_1 accordi con la Protechna srl, salvo poi rivendicare a distanza di anni il rispetto dell'accordo iniziale, frattanto venuto meno.
Ne consegue che in accoglimento della domanda subordinata dell'appellante incidentale la scrittura privata del 3.7.2007 va dichiarata inefficace per il mancato avveramento della condizione sospensiva potestativa posta nell'interesse di entrambi i sottoscrittori di avviare l'edificazione delle villette progettate con le risorse anticipate da entrambi, poiché soltanto tale formula avrebbe dato diritto al di dividere a metà gli utili che Pt_1 sarebbero derivati dall'edificazione del terreno e dalla vendita delle villette. Pertanto si può affermare che il si è sentito liberato dagli obblighi assunti nella scrittura CP_1 privata divenuta di conseguenza inefficace in quanto non più realizzabile nei termini in cui era stata concordata ed ha intrapreso un diverso percorso con la Protechna srl, scelta che, a parere di questo Collegio, è stata anche accettata al tempo dal , il Pt_1 quale nella veste di direttore dei lavori appaltati dalla Protechna srl non risulta si sia opposto all'intesa raggiunta dal con quest'ultima le cui ricadute sull'accordo CP_1 del 7.3.2007 erano a lui ben note e prevedibili, visto che il per mettere a CP_1 disposizione il proprio terreno a scopo edilizio aveva posto come condizione il proprio diritto alla quota 50% delle villette che sarebbero state realizzate. Quanto sopra trova conferma anche dal fatto che tanto nel contratto preliminare che in quello definitivo di vendita misto ad appalto del 6.12.2010 l'unica parte venditrice e committente l'appalto indicata è quella del e il non figura neanche nel contratto di vendita della CP_1 Pt_1 metà della villetta stipulato in data 23.5.20012, mentre viene indicato unicamente nella veste di direttore dei lavori.
Per quanto esposto è infondata la domanda riconvenzionale dell'appellante di essere riconosciuto creditore dell'importo di € 18.493,62 oltre che del 50% del valore della villetta ancora in carica al Ed infatti l'unico credito che l'appellante avrebbe CP_1 avuto diritto alla liquidazione in questa sede sarebbe stato quello per l'attività svolta di direttore dei lavori, prestazione che la sua controparte si è dichiarato disponibile a monetizzare e che nulla vieta che possa avvenire. Tuttavia, poiché l'odierno appellante incidentale ha prodotto davanti al Tribunale il provvedimento adottato dal Consiglio dell' di Catania dal quale risulta che l'ing a far data dal Controparte_4 Pt_1
20.5.2008 ha subito il provvedimento di sospensione dall'albo professionale a tempo indeterminato, tale provvedimento impedisce a questo Collegio di procedere alla liquidazione dei relativi compensi. Ed infatti premesso che “È configurabile il delitto di esercizio abusivo della professione anche nell'ipotesi in cui l'agente, iscritto nel relativo
18 albo, abbia compiuto attività professionale in costanza di sottoposizione a provvedimento di sospensione adottato dai competenti organi amministrativi (Cassazione penale sez. VI,
15/02/2007, n.20439), poiché la professione dell'ingegnere rientra tra le professioni intellettuali per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione in un albo ai sensi dell' art 2229 cc deve ritenersi che ai sensi dell'art. 2231 del cc nessun compenso può essere riconosciuto all'odierno appellante principale per le prestazioni di direttore dei lavori eseguita nella qualità di ingegnere, difettando la condizione dell'iscrizione all'albo che nella fattispecie è venuta meno a seguito del provvedimento disciplinare intervenuto prima che iniziasse nel 2010 la prestazione professionale citata.
Non può al contempo trovare accoglimento la domanda, formulata dall'odierno appellante incidentale in via principale, di risoluzione del contratto per grave inadempimento del , accompagnata alla richiesta di risarcimento del danno, in Pt_1 quanto contro il disimpegno dell'odierno appellante principale al progetto concordato, il all'epoca dei fatti non ha reagito nei suoi confronti, richiamandolo al rispetto CP_1 degli obblighi contratti, sul presupposto della vigenza ed efficacia della scrittura privata del 3.7.2007, in quanto sentitosi liberato da un impegno non più realizzabile ha sostituito il con la Porotechna srl per il raggiungimento del programma che si era prefissato Pt_1
Inoltre non risulta che il nuovo accordo stretto con la Protechna srl abbia avuto sotto il profilo del rendimento, esito meno conveniente di quello originariamente preventivato.
Ed infatti contrariamente a quanto deduce l'appellante incidentale il conteggio degli asseriti danni subiti non trova riscontro negli atti di causa, in quanto i supposti maggiori ricavi che il ha ipotizzato si potessero raggiungere se le costruzioni fossero CP_1 state avviate prima e direttamente dai contraenti, i supposti danni dalla mancata vendita, sono tutti effetto di previsioni ipotetiche, motivo per il quale la chiesta ctu, a parere di questo Collegio, non poteva essere ammessa, essendo esplorativa e volta a dare compiuta consistenza a valutazioni presuntive, elaborate senza alcun riscontro con le previsioni di spesa o di guadagno presenti nei contratti stipulati con la Protechna. Poi, in base al contratto di vendita e appalto del 6.12.2010 gli oneri di costruzione e di urbanizzazione erano a carico della Protechna srl, eccetto i pagamenti già effettuati in precedenza (€8.619,00 del 7.7.2010); non era dovuto alcun prezzo aggiuntivo alla
Protechna srl per l'appalto in quanto compensato con il prezzo di vendita. Pertanto l'unico esborso, oltre quello sopra citato, che documentalmente risulta sostenuto dal CP_1
è quello di € 3.301,65 che ha dovuto corrispondere a seguito all'accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate per la maggiore imposta dovuta per l'acquisto del terreno il cui valore dichiarato nell'atto pubblico era di € 32.,000, 00, al di sotto del valore catastale
19 che non si vede, come detto, esborso possa imputarsi a terzi. Per il resto quelle elencate sono spese modeste riguardanti il pagamento dell'Imu e quelle di completamento delle opere (qualche migliaio di euro nel complesso e comunque non documentate).
In conclusione, l'accoglimento dell'appello incidentale comporta la riforma della sentenza, e consegue la dichiarazione dell'intervenuta inefficacia della scrittura privata che i contraenti avevano sottoscritto in data 3.7.2007.
Spese processuali
La riforma della sentenza impone una rivalutazione delle spese all'esito complessivo e finale della lite.
Nella fattispecie all'esito del giudizio è risultata fondata la domanda ,formulata sia pur in via subordinata dall'originario attore, pertanto le spese processuali dei due gradi di giudizio vanno posti a carico dell'odierno appellante principale e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM n. 147/2022 tenuto conto del valore della causa
(scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00 ) in applicazione dei valori minimi tariffari in considerazione della basa complessità delle questioni trattate
L'impugnazione principale è stata proposta in data successiva al 31.1.2013 di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, del 2012), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l'impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Deve, pertanto, provvedersi in conformità.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1395 /2022, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta l'appello principale proposto da;
Parte_1 in accoglimento dell'appello incidentale proposto da avverso Controparte_1 la sentenza del Tribunale di Catania n. 3272/2022 pubblicata il 16.7.2022, ed in riforma della stessa, così provvede
20 dichiara l'intervenuta inefficacia della scrittura privata sottoscritta dalle attuali parti in lite in data 3.7.2007, per le ragioni indicate in parte motiva;
rigetta le ulteriori domande formulate dall'appellante incidentale: condanna al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio Parte_1 in favore di , che liquida, per il primo grado in complessivi € Controparte_1
7.052,00 (€ 1.276,00 per la fase di studio,€ 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase di trattazione, € 2.175,00 per la fase decisionale) e per il presente grado in complessivi 7.160,00 ( € 1.489,00 per la fase di studio,€ 956,00 per la fase introduttiva,
€ 2.163,00 per la fase di trattazione, € 2.552,00 per la fase decisionale)oltre il rimborso forfettario nella misura del 15% ,Iva e C.p.a.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R.
30.05.2002, n. 115, per il versamento a carico dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Catania addì 19.6. 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Avv. Maria Angela Galioto Dott. Nicolò Crascì
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA-SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott. Nicolò Crascì Presidente
2) Dott.ssa Claudia Cottini Consigliera
3) Avv. Maria Angela Galioto Giudice ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 395/2022 R.g.a.c.
TRA
nato a [...] il [...], c.f: rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Domenico Laudani, per procura in atti
-appellante-
nato a [...] il [...],c.f Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso Avv. Andrea Ventimiglia, per procura in atti
-appellato-appellante incidentale-
^^^^^
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.3 2025 la causa, sulle conclusioni precisate come in atti, è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 28.8.2013 , citava davanti al Controparte_1
Tribunale di Catania , per sentire accogliere le seguenti conclusioni: In via Parte_1 principale, dichiari l'inadempimento grave del convenuto alle obbligazioni derivanti dal contratto del 3.7.2007 e conseguentemente, dichiari la risoluzione del suddetto contratto, tra le parti, per grave inadempimento dell'ing. , ai sensi e per gli effetti degli artt. Pt_1
1453CC.In via subordinata, l'attore ha diritto ad ottenere una sentenza che, comunque, dichiari l'inefficacia del contratto di cui alla scrittura del 3,7.2007 per mancato verificarsi della condizione, con conseguente legittimo recesso del concludente che, conseguentemente, deve essere dichiarato e ritenuto libero da ogni obbligazione.
Piaccia, inoltre, condannare ring. a pagare all'Ing. l'importo di Parte_1 CP_1
Euro 169.860,00, come in premessa quantificato. In base al principio sulla soccombenza
1 di cui all' art.91 cpc. Piaccia, infine, condannare parte convenuta alla integrale rifusione delle spese sostenute per il presente grado di giudizio.”
L'attore esponeva i fatti che avevano dato luogo al giudizio e riferiva, di aver acquistato in data 3.7.2007 un tratto di terreno sito in Mascalucia nella c.da Gonnella, nella via
Cimabue di are 10 e centiare 80, in catasto al fg. 4 partila 166; che con scrittura privata, sottoscritta in pari data, aveva convenuto con l'ing. , suo amico di lunga Parte_1 data, che il predetto terreno doveva intendersi di entrambi, nella misura del 50%, se quest'ultimo avesse mantenuto l'impegno di rimborsare il 50% del prezzo pagato dall'attore per l'acquisto del terreno (Euro 31.000 pari al 50% di Euro 62.000) e se avesse di partecipato al 50% di tutte le spese successive di progettazione e di edificazione, nonché ad ogni onere relativo all'ottenimento della concessione edificatoria;
che l'attore, dopo l'acquisto, si era subito attivato per rendere produttivo l'investimento economico, preventivando una edificazione diretta sullo stesso;
che a tal fine già in data 20.7.2007, aveva richiesto al Comune di Mascalucia il rilascio della concessione edilizia , istanza esitata favorevolmente dalla compente commissione edilizia, che in data 7.4.2008 gli aveva comunicato l'importo degli oneri di urbanizzazione e di costruzione, determinati nella misura di € 28.770,00; che l'ing , nonostante l'impegno assunto, non aveva Pt_1 provveduto al rimborso né della sua quota parte del prezzo di acquisto del terreno né si era dichiarato disponibile ad affrontare le spese di costruzioni e, a corrispondere la quota parte degli oneri come sopra richiesti dal Comune per la concessione edilizia, e, ciò, aveva fatto ritardare i tempi di rilascio delle citate autorizzazioni, mentre, frattanto, il mercato immobiliare cominciava a dare segnali di crisi che costringevano l'attore a cercare una soluzione alternativa per realizzare il programma edilizio e, per questo era stato costretto ad abbandonare il proposito della costruzione diretta delle villette, previste nel progetto (due villette accorpate ed una singola), che lui stesso aveva redatto con la collaborazione del convenuto, e cercare un'impresa edile capace comunque di realizzarlo. Riferiva di aver individuato nell' impresa Protechna Srl quella che gli avrebbe permesso di portare a termine il progetto, anche se, a condizione variate rispetto a quelle prefigurate nella scrittura del 3.7.2007. Riferiva di aver stipulato, con la predetta impresa, un contratto preliminare di compravendita con riserva d'area e con contestuale preliminare di appalto per la edificazione nell'area che l'attore si era riservata, con la previsione che il costo dell'appalto doveva essere compensato con il corrispettivo per l'acquisto del terreno edificabile e del progetto;
che, anche dopo la stipula del predetto contratto preliminare, il aveva continuato a rifiutare i rimborsi maturati, compresa Pt_1 la sua quota parte degli oneri di urbanizzazione. Riferiva che di fronte al protratto
2 inadempimento del , per non perdere anche la nuova opportunità di realizzare Pt_1 comunque il progetto edilizio con la Protechna S.r.l., aveva deciso di anticipare tutte le spese necessarie per l'ottenimento della concessione edilizia che era stata rilasciata il
5.8.2010, con il n. 59/2010.Precisava che il contributo concessorio pagato ammontante ad € 34.476,0 era lievitato, rispetto quello precedentemente comunicato di €28.770,00, a causa del rifiuto del di contribuire alle spese come promesso. Pt_1
Con Deduceva ancora, che in data 27.4.2013, l'agenzia immobiliare di Mascalucia, gli aveva trasmesso la proposta di acquisto della villetta accorpata, facente parte del corpo
B), offrendogli l'importo di € 190.000,00, con possibilità di stipula del rogito entro il termine del 13.9.2013, offerta che l'attore - riferiva- aveva accettato per la crisi del mercato immobiliare, in quanto il suo valore effettivo era superiore;
che, per porre fine al rapporto con il , in data 10.7.2013 gli aveva notificato l' atto stragiudiziale di Pt_1 diffida e di messa in mora volto alla risoluzione della scrittura privata del 3.7.2007 per il suo grave e perdurante inadempimento delle obbligazioni assunte. Aggiungeva che nessun effetto positivo aveva sortito la citata diffida e per tutta risposta il aveva Pt_1 presentato ricorso per sequestro conservativo della villetta citata e già compromessa in vendita;
che il aveva notificato anche alla promittente acquirente, Pt_1 Parte_2
, il ricorso per sequestro conservativo, con il risultato che quest'ultima allarmata
[...]
e preoccupata dall'esito del giudizio, gli aveva comunicato di voler soprassedere, al momento, alla stipula del rogito.
Precisava che l'ing. dal 2007 al 2013 aveva ricavato ingenti somme dalla vendita Pt_1 di propri beni, a dimostrazione che non era in alcun modo giustificabile il suo costante e protratto inadempimento. L'attore a sostegno della propria domanda risarcitoria formulava un conteggio dei danni subiti, così articolato: € 125.000,00, corrispondente al differente utile che avrebbe ricavato dalle vendita delle villette, qualora le stesse fossero state oggetto di costruzione diretta;
€ 5.706,00 maggiori esborsi dovuti al ritardo nel richiedere la concessione edilizia nel 2010; € 4.320,00 per mancati interessi attivi bancari sull'importo di € 31.000,00, quota del prezzo dovuta dal;
€ 4.840,00 pari ai frutti Pt_1 bancari non percepiti sulle somme anticipate per ottenere le autorizzazioni amministrative per l'edificazione; € 30.000,00 per la perdita connessa all'accettazione dell'offerta di acquisto, datata 27.4.2013, della villetta valutata € 190.000,00, al posto del suo valore reale di € 220.00,00 per un totale e di € 139.866,00, cui andava aggiunto l'ulteriore importo di € 30.00,00 qualora la promittente acquirente la villetta avesse definitivamente rinunciato all'acquisto (come accadrà in seguito) in conseguenza del sequestro conservativo promosso dal . Infine, evidenziava che l'atto di acquisto del Pt_1
3 terreno del 3.7.2007 (il cui prezzo dichiarato era stato di € 32.000,00) era stato oggetto di accertamento fiscale con conseguente sua adesione alla maggiore imposizione fiscale operata dall'Agenzie delle Entrate, determinata in € 3.301,65, documentandone il pagamento.
Si costituiva il convenuto contestando la domanda e la rappresentazione dei fatti di causa esposta da controparte. In particolare contestava l'esistenza dei dedotti crediti e i danni asseritamente subiti dall'attore in quanto costui non aveva effettuato alcun esborso per il pagamento degli oneri di urbanizzazione e di costruzione, poiché, in base al contratto preliminare stipulato in data 28.12.2009 con la Protechna srl, detti oneri erano a carico esclusivo di quest'ultima; il convenuto non era inadempiente all'obbligo di pagamento del 50% prezzo di acquisto del terreno costato complessivamente € 32.000,00, come indicato nel rogito, in quanto nella scrittura privata del 3.7.2007 era stato previsto che detto prezzo poteva essere anche compensato successivamente, anche perché era rimasto ancora creditore del compenso dovutogli per l'attività espletata di direttore dei lavori .
Deduceva di non essere in debito nei confronti del il quale, al contrario, aveva CP_1 venduto la metà della villetta rimasta in comunione con l'appaltatrice per il prezzo di €
€55.000,00 , senza riversagli la metà dell'importo che gli spettava pari ad €.27.500,00;che il non aveva mai predisposto resoconti;
che era pretestuosa e infondata la CP_1 richiesta dell'attore, formulata con l'atto stragiudiziale di diffida e messa in mora, di risolvere la scrittura privata del 3 luglio 2007, così come non era comprensibile il suo preteso credito indicato nella predetta diffida in € 66.380,10. Per quanto esposto deduceva che non aveva potuto evitare la presentazione del ricorso per sequestro conservativo, poiché quando aveva avuto occasione di discutere con il su come andavano CP_1 regolati i conti, quest'ultimo gli aveva apertamente dichiarato che non gli spettava nulla e che sulla villetta, non ancora venduta non poteva avanzare alcuna pretesa. Indi il convenuto formulava domanda riconvenzionale per essere riconosciuto creditore oltre che della metà del valore della villetta accorpata al corpo A anche dell'importo di €
11.500,00, determinato in base al seguente conteggio ( € 27.500,00 somma dovutagli per la propria quota della villetta venduta- €16.000,00 somma a debito per la propria quota del prezzo di acquisto del terreno) oltre dell'importo corrispondente al compenso che domandava gli venisse liquidato per l'attività svolta di direttore dei lavori appaltati alla Protechna S.r.l.
Concludeva nel modo seguente “Rigettare perché infondato in fatto ed in diritto l'atto di citazione dell'Ing. , ritenendo e dichiarando che nulla e a Controparte_1 nessun titolo gli deve l'ing. e per converso accogliere la domanda Parte_1
4 riconvenzionale dell'Iing. ritenendo e dichiarando tenuto l'ing. Parte_1 CP_1
a corrispondere allo stesso, operata la compensazione con il 50% del prezzo di acquisto del terreno, quanto dovutogli per differenza per il ricavato della vendita della villetta del
Corpo B e per la Direzione dei Lavori nelle misure che verranno determinate con apposite perizie che fin d'ora si richiedono, condannando l'ing. al pagamento CP_1 in favore dell'odierno appellato degli importi che risulteranno Ritenere e dichiarare, altresì, che il valore della metà della villetta del Corpo A, in catasto del Comune di
Mascalucia al foglio 4, part.Ha 166, sub 2, Via Cimabue, appartiene all'ing.
[...]
e deve essergli corrisposto dall'ing così come, nel caso di vendita della Pt_1 CP_1 stessa, deve essergli corrisposto il 50% del prezzo di vendita della stessa.- Spese e compensi”
Autorizzato lo scambio delle memorie istruttorie ex art 183 comma VI cpc, con ordinanza datata 8.12.2014 il primo giudice istruttore rigettava le prove testimoniali richieste da parte attrice ( prove testimoniali e ctu ). Dopo una serie di rinvii, all' udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 18.1.2022, nell'ambito della quale la difesa dell'attore ha reiterato la richiesta di revoca dell'ordinanza dell'8.12.2014, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ridotti di gg 20 per il deposito di comparse conclusionali e di giorni 20 per quelle di replica;
con successivo provvedimento del
7.3.2022 il primo giudice ha rimesso la causa sul ruolo, ex art 101 cpc, per consentire alle parti di interloquire per iscritto in ordine alla qualificazione giuridica da attribuire alla scrittura privata datata 3.7.2007 assegnando loro termine entro cinque giorni prima dell'udienza cartolare di precisione delle conclusioni, slittata d'ufficio al 3.5.2022.
All'esito di tale udienza e delle note scritte depositate dalle parti la causa è stata posta in decisione.
La causa è stata decisa dal Tribunale di Catania con la sentenza n. 3272/2022 pubblicata il 12.7.2022 che, in base al principio della ragione più liquida, affrontando in via preliminare la questione della qualificazione giuridica della scrittura privata del 3.7.2007, ha ritenuto che la stessa andava qualificata contro scrittura dell'atto pubblico di acquisto del terreno stipulato in pari data, in quanto le parti in causa nella stessa riconoscevano che il contratto di compravendita del terreno effettuato soltanto dal era soggettivamente e parzialmente simulato-interposizione fittizia- e, poichè CP_1 la contro scrittura non era valida, in quanto non emergeva l'adesione all'accordo simulatorio anche da parte del terzo- venditore, di conseguenza non erano neppure valide le obbligazioni reciprocamente assunte che costituivano il presupposto su cui si
5 fondavano le domande proposte dalle parti che pertanto non sono state esaminate nel merito.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con atto di citazione Parte_1 notificato il 10 ottobre 2022 affidato ai motivi di seguito esposti.
Si è costituito che si ha resistito alle ragioni dell'appello ed ha proposto Controparte_1 appello incidentale.
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Conclusioni appellante principale: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis ed in accoglimento delle ragioni di fatto e di diritto del presente atto di appello, in totale riforma della sentenza impugnata, dichiarare: la totale riforma della sentenza impugnata accogliendo le richieste di qualificazione, le ragioni e le conclusioni rassegnate e riconoscendo l'errore di fatto e di diritto insito nella sentenza appellata e ciò sia come error in judicando che come error in procedendo;
per l'effetto chiede
l'accoglimento integrale della già rassegnate eccezioni, argomentazioni, richieste, domande e conclusioni siccome formulate nell'ambito del giudizio di prime cure e qui in toto devolute condannando l'ing. al pagamento delle somme risultanti dagli CP_1 atti del primo grado di giudizio così come dettagliatamente specificate nelle conclusioni rassegnate in seno alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Con vittoria di pese di lite e compensi per il primo e secondo grado di giudizio.”
Conclusioni appellante incidentale: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, adita, contrariis reiectis, ritenute e dichiarate fondate in fatto ed in diritto le eccezioni, deduzioni e domande preliminari e pregiudiziali contenute nel presente atto di costituzione con appello incidentale, in accoglimento delle stesse, dichiarare la nullità della sentenza per violazione delle norme procedurali indicate in narrativa. Inoltre,
Piaccia ritenere e dichiarare infondato sia in fatto che in diritto l'appello principale spiegato dal Sig. e, conseguentemente rigettarlo. In accoglimento Parte_1 dell'appello incidentale, qualificato l'accordo del 3.7.2007 come contratto atipico, annullare e/o privare di giuridici effetti le statuizioni contenute nella sentenza di 1^ grado di rigetto delle domande attrici e per l'effetto in via incidentale, previa ammissione dei mezzi istruttori richiesti ed articolati in primo grado con revoca dell'ordinanza di rigetto degli stessi e sulla base dell'abbondante produzione di 1^ grado allegata alla citazione ed alla memoria 183 cpc:a) dichiarare l'inadempimento grave del Sig. alle Pt_1 obbligazioni derivatigli dalla scrittura del 3.7.2007 e conseguentemente, dichiarare la risoluzione del contratto inter partes per grave inadempimento del convenuto ai sensi e
6 per gli effetti dell'art. 1453 e ss CC;
.b) In via meramente subordinata, nell'ipotesi in cui
Codesta Ecc.ma Corte adita non dovesse ritenere sussistente l'inadempimento avente valenza risolutiva del contratto, dichiarare che non si è verificata la condizione apposta dalle parti perché il terreno de quo potesse ritenersi appartenente ad entrambe le parti del presente giudizio, con conseguente inefficacia del contratto ed inopponibilità dello stesso a parte attrice il cui recesso va, quindi, dichiarato Legittimo;
c) In ulteriore subordine: nella non temuta ipotesi in cui la Corte adita dovesse, invece, ritenere efficace il contratto inter partes, condannare parte convenuta a pagare all'Ing. CP_1
l'importo di Euro 169.860,00, per come specificata nell'atto di citazione di 1^ grado;
d)
In caso di accoglimento delle domande attrici: ritenuta e dichiarata temeraria sia la resistenza del convenuto che l'azione riconvenzionale spiegata con la comparsa di risposta, sulla base di una ricostruzione dei fatti, palesemente inesatta ed omissiva, piaccia condannare l'Ing. al risarcimento del danno per responsabilità aggravata Pt_1 ex art. 96 cpc, nella misura di Euro 10.000 o in quella diversa da quantificare anche in via equitativa, per come già richiesto in 1^ grado. In base al principio sulla soccombenza ex art. 91 cpc, piaccia condannare il convenuto alla integrale rifusione delle spese e compensi anche per la fase cautelare di 1^ grado
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La Corte, all'udienza dell'8. 4.2024 ha posto la causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art 190 cpc, e di seguito è stata rimessa sul ruolo per il cambio del
Collegio giudicante a seguito del trasferimento del Presidente presso altro ufficio giudiziario. All'udienza del 10.3.2025, La Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello Principale
Con il primo motivo di appello, la parte censura oltre l'interpretazione data dal primo giudice alla scrittura privata del 3.7.2007, l'errata e la falsa qualificazione dei fatti di causa e delle deduzioni di parte, in violazione dell'art. 1362 c.c. In particolare, l'appellate si duole, non soltanto dell'inquadramento operato dal giudice di prime cure della scrittura privata, quanto piuttosto del metodo di approccio utilizzato per la citata qualificazione, che ha tralasciato del tutto quel che nel corso del lungo giudizio le parti avevano dedotto e documentato. Osserva l'appellane che, in ogni caso, la decisione del primo giudice, di eludere l'esame del merito delle domande e di affrontare in via preliminare ed assorbente la questione di diritto, riguardante la natura della scrittura in discorso, avrebbe comunque richiesto maggiore attenzione nella corretta interpretazione della stessa, tanto dal punto
7 di vista letterale che nella ricostruzione della comune intenzione delle parti, che in alcun modo avevano paventato in giudizio l'ipotesi che il contratto di acquisto datato 3.7.2007 potesse essere simulato e, neppure, che la scrittura privata nelle intenzioni dei contraenti era stata predisposta in funzione di contro scrittura del contratto di acquisto soggettivamente simulato. Ribadisce l'appellante che nessun atto processuale poteva dare adito all'interpretazione censurata, né questa era desumibile dal contegno complessivo tenuto dalle parti, dentro e fuori il processo. Rileva l'appellante che se il giudice di prime per decidere la causa, avesse dovuto necessariamente procedere all'inquadramento della scrittura privata, allora in base al suo tenore complessivo, lo schema più confacente sarebbe stato quello “dell'accordo costitutivo di una società di fatto”, ipotesi totalmente diversa da quella errata, dell'interposizione fittizia di persona.
Con il secondo motivo l'appellante censura, sotto altro profilo, la qualificazione data dal giudice di prime cure alla scrittura privata, quando, nella sentenza ha respinto l'inquadramento che egli aveva suggerito con le note autorizzate, disposte a seguito della rimessione della causa sul ruolo, ove aveva prospettato la riconducibilità della scrittura del 3.7.2007 “all'atto ricognitivo dell'interposizione reale di persona,” che l'appellante reputa configurabile per la fattispecie, ove la Corte, dovesse intravvedere comunque un intento simulatorio che, invece, l'appellante esclude. Osserva l'appellante che dall'esame degli atti di causa, dalle condotte assunte dalle parti, dal loro comportamento tenuto prima e durante il processo, andava esclusa la fattispecie della simulazione soggettiva relativa, anche in considerazione: a) dell'assenza di interesse a palesare una realtà esteriore differente da quella effettiva (nessuna riservatezza, attività condotta alla luce del sole, rapporti nei confronti dei terzi ecc.)b) l'assenza di una qualunque necessità partecipativa all'accordo da parte del terzo ( e );c) La Per_1 Per_2 formazione della scrittura privata in fase successiva all'acquisto del terreno di Via
Cimabue a Mascalucia)d) Nessuna volontà dell'ing. di rimanere come figura Pt_1 riservata od oscura”.
Osserva l'appellante che con la scrittura privata “ le parti intendevano e hanno intesto sottoscrivere un patto successivo alla compravendita del terreno costituendo un rapporto che aveva lo scopo di riconoscere oltre ad un diritto sul bene, anche l'esistenza di un programma di ulteriori attività ed allocazione di risorse finanziarie, lavorative, progettuali e personali funzionali alla realizzazione di immobili da rivendere sul mercato
a scopo di lucro o mero investimento” e poiché detto programma era lecito non sarebbe stato necessario ricorrere all'interposizione , specie quella fittizia”.
8 Conseguentemente, non trovava alcun appiglio fattuale e giuridico la decisione che ha sussunto in modo errato la scrittura privata, lasciando non vagliato, inesitato il merito delle domande.
Con il terzo motivo la parte deduce viziata di extra petizione e/o ultra-petizione la sentenza che ha totalmente pretermesso l'esame del merito e anteposto una questione di diritto, non soltanto non rilevata dalle parti, ma alla quale si è finito per dare una qualificazione avulsa dai riferimenti fattuali e giuridici rappresentati in causa giungendo ad attribuire a questi ultimi una lettura distorta rispetto alla loro portata obiettiva.
Con il quarto motivo l'appellante approfondisce, le argomentazioni già espresse in occasione delle note autorizzate citate, per l'accoglimento delle proprie domande e ove ritenuto necessario, suggerisce di sussumere la scrittura privata, preferibilmente, come atto costitutivo di una società di fatto, avendone le caratteristiche, o, in subordine nell'ambito interposizione reale di persona e domanda comunque che vengano esaminate nel merito le proprie domande reiterando le ragioni già indicate nel grado precedente per il loro accoglimento.
Appello incidentale
Con il primo motivo di appello la parte censura in premessa, in via preliminare e pregiudiziale, lo svolgimento irrituale del procedimento di primo grado, perché sarebbero rimaste senza risposta i propri rilievi e le proprie eccezioni sui singoli errori in procedendo registrati e denunciati al Tribunale. In particolare, la parte lamenta di non aver ricevuto riscontro alle proprie ripetute istanze di revoca dell'ordinanza pubblicata il 9.12.2014, di rigetto dei mezzi istruttori richiesti ( che peraltro non si era pronunciata sulla richiesta di espletamento della ctu), istanza reiterata anche nelle note scritte conclusive per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 18.1.2022.
Censura altresì come grave errore procedimentale, che avrebbe pregiudicato il proprio diritto di difesa e falsato il contraddittorio a vantaggio della difesa di controparte,
l'adozione del provvedimento del 7.3.2022 con il quale la causa è stata rimessa sul ruolo dal primo giudice dopo che la stessa era stata posta in decisione ed erano ancora pendenti i termini per l'odierno appellante per il deposito della memoria di replica, mentre per la controparte i detti termini erano già scaduti, in quanto l'allora convenuto era stato raggiunto prima dalla comunicazione da parte della Cancelleria dell'ordinanza post cartolare, che aveva posto la causa in decisione all'esito dell'udienza di precisazione del 18.1.2022, mentre all'odierno appellante tale comunicazione era stata effettuata soltanto l'8.2.2022. Indi deduce l'appellante incidentale alla data del provvedimento di rimessione della causa sul ruolo (del 7.3.2022) egli aveva depositato in data 25.2.2022
9 soltanto la comparsa conclusionale mentre quella di replica è stata depositata in data
18.3.2022, controparte, invece, aveva depositato la comparsa conclusionale il 4.2.2022 e quella di replica il 28.2.2022. Reputa l'appellante incidentale che la decisione del primo giudice di rimettere la causa sul ruolo prima che spirasse il termine per il deposito delle memorie di repliche, per consentire alle parti di interloquire sulla natura giuridica dell'accordo del 3.7.2007 e di rinviare ad una nuova udienza di precisazione delle conclusioni del 30.4.22, poi rinviata d'ufficio al 3.5.2022, ha procurato un vulnus alla propria difesa in quanto, se il primo giudice avesse atteso il deposito della propria memoria di replica avrebbe potuto esaminare le deduzioni che la propria difesa aveva riservato di rappresentare in tale atto, invece, così disponendo aveva limitato il proprio diritto di difesa e alterato il contraddittorio a vantaggio della parte convenuta, motivo per il quale nelle note scritte per l'udienza del 3.5.2022 ha insistito sulla richiesta di revoca dell'ordinanza datata 7.3.2022, “attendendo una sentenza che tenesse conto solo delle comparse conclusionali e repliche, depositate da entrambe le parti prima della udienza di rimessione della causa sul ruolo disposta con la detta ordinanza quando ancora il termine per le repliche non era decorso”.
Censura l'appellante la sentenza anche per non aver fatto menzione e tenuto conto delle proprie deduzioni contenute nella memoria di replica;
censura la qualificazione giuridica data dal giudice di prime cure ed osserva di aver già dedotto con memoria di replica depositata il 18.3.2022 che il rapporto intrattenuto con l'appellante principale andava ricondotto nell'ambito del contratto atipico o innominato e, chiede l'accoglimento delle proprie domande per le ragioni che illustra già indicate nel grado precedente, previo esame delle stesse.
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Preliminare è l'esame del primo motivo dell'appello incidentale volto all'ottenimento della pronuncia che dichiari “la nullità e/o l'inefficacia della sentenza appellata perché atto conclusivo di un procedimento viziato di nullità assoluta per violazione del combinato disposto dall' art. 274/bis cpc in relazione agli artt. 187, 188, 189, 190 e
190/bis Cpc e dell'art. 111 1^ e 2^ comma Costituzione sul giusto processo. In ogni caso le statuizioni contenute nella sentenza appellata devono essere annullate e/o private di giuridici effetti perché violano non solo le norme sopra calendate, ma anche gli artt. 112,
115 e 116 cpc”
La censura è infondata.
Ed infatti, senza approfondire la corrispondenza tra le doglianze illustrate nel motivo di appello e gli articoli che si assumono violati, il primo giudice istruttore con ordinanza
10 pubblicata il 9.12.2014, ha rigettato le prove testimoniali richieste dall'allora parte attrice, specificando le ragioni puntuali per le quali i singoli articolati erano inammissibili o irrilevanti ed ha rinviato per la precisazione delle conclusioni al 21.11. 2017, con l'ovvia conseguenza che anche la chiesta ctu domandata per quantificare i danni dedotti in causa
è stata ritenuta implicitamente superflua.
Ne consegue, che se la parte richiedente i mezzi istruttori non condivide le ragioni del loro rigetto ciò non costituisce motivo di nullità o di inefficacia della sentenza se l'esito della stessa, non è dipeso, come nella fattispecie, dalle indispensabili prove non ammesse;
né può ritenersi inficiata la validità della sentenza se il nuovo giudice istruttore non ha accolto le richieste di revoca del provvedimento di rigetto dei mezzi istruttori pronunciato dal suo predecessore, dovendosi ritenere in tal caso che il nuovo istruttore ha condiviso le ragioni del provvedimento di diniego o, altrimenti, non ha ravvisato ragioni per la sua riforma.
L'altra doglianza è infondata in quanto, innanzitutto non corrisponde al vero che si è verificato un disallineamento tra le parti circa i termini per il deposito degli atti conclusivi, in quanto, come lo stesso appellante incidentale ha dedotto con le note autorizzate depositate il 26.4.2022, per l'udienza di precisazioni delle conclusioni rifissata il
3.5.2022, anche la sua controparte aveva ricevuto in data 8.2.2022 la comunicazione da parte della Cancelleria dell'ordinanza post cartolare, emessa a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.1.2022. Inoltre, se come traspare dalla doglianza,
l'odierno appellante incidentale avesse voluto sfruttare dal proprio punto di vista il vantaggio difensivo sulla sua controparte, che aveva già depositato i propri atti conclusivi all'epoca della comunicazione (8.3.2022) dell'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo, avrebbe potuto farlo evitando di depositare in data 18.3.2022 la memoria di replica quando già era stato informato dello scopo dell'ordinanza di rimessione sul ruolo, e avrebbe potuto affrontare la questione sollecitata dal Tribunale, in seno alle note autorizzate. Ed infatti con la citata memoria di replica depositata il 18.3.2022 l'odierno appellante incidentale per la prima in causa ha rappresentato e fornito la propria qualificazione giuridica della scrittura privata del 3.7.2007, ricondotta al contratto atipico detto anche innominato, salvo poi dolersi e domandare la revoca del provvedimento di rimessione sul ruolo con le note autorizzate depositate il 26.4.2022. Pertanto, quel che la parte lamenta è la decisione legittima del primo giudice di rimettere la causa sul ruolo per consentire alle parti di interloquire ex art 101 cpc su un aspetto della causa che, dal proprio punto di vista, sarebbe stato decisivo e al contempo non scrutinato dalle parti nel corso del giudizio, al fine di evitare che la propria decisione venisse resa a sorpresa. Detta
11 doglianza pertanto si fonda su presupposti inesatti:1) che è impedito al giudice disporre la rimessione sul ruolo della causa, senza attendere il compimento del termine fissato per il deposito delle repliche, quando in effetti, non si rinviene alcuna norma che, per economicità processuale, vieti tale scelta, essendo previsto soltanto che il giudice non possa pronunciare validamente la sentenza prima che siano decorsi i termini assegnati per il deposito delle comparse conclusionali e quelle di repliche;
2) che se il primo giudice avesse atteso il deposito della propria memoria di replica, ove già egli aveva affrontato la questione della qualificazione giuridica della scrittura privata, non sarebbe stato necessario disporre la rimessione sul ruolo. Detta ultima considerazione che sembra confidare, infondatamente, viste le ragioni della decisione, sull'efficacia persuasiva delle proprie prospettazioni sul decidente, se fosse stata condivisa da quest'ultimo, al contrario di quanto lamenta l'appellante incidentale, avrebbe realmente comportato la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti , non potendo il giudice decidere la causa sulla base ad una questione rilevata d'ufficio e non affrontata dalle parti nel pieno contraddittorio tra loro, non essendo la memoria di replica, peraltro di una sola parte, anche avvantaggiata per le ragioni anzidette, il luogo in cui introdurre argomenti non dibattuti in precedenza.
Conseguentemente, è immune dai vizi denunciati la sentenza impugnata che è stata pronunciata, correttamente, dopo essere stata rimessa sul ruolo e all'esito del deposito delle comparse conclusionali e di replica disposte alla nuova udienza di precisazione delle conclusioni del 3.5.2022.
Per quanto esposto, il primo motivo di appello incidentale è infondato e perento va rigettato.
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A questo punto occorre entrare nel merito delle domande che non sono state esaminate in prime cure, come congiuntamente le parti domandano, non senza aver prima esaminato i motivi di censura che le parti hanno rivolto alla sentenza, aventi ad oggetto la qualificazione data dal primo giudice alla scrittura privata, sottoscritta dalle attuali parti in lite e datata 3.7.2007.
In premessa, va detto, che la portata della scrittura privata datata 3 luglio 2007, alla quale le parti riconoscono valore di fonte di diritti e di obblighi reciproci, va esaminata ed interpretata nel suo complesso ed alla luce di quanto allegato e documentato nel corso di giudizio, per ricostruire l'effettività volontà delle parti e quanto è accaduto in seguito.
Data la brevità del testo della scrittura all'esame, viene riportato integralmente: TRA i
Sottoscritti- , nato a [...] il9 marzo Parte_3
12 1963, ed ivi residente in [...] nato a [...] il 22 giugno Parte_1
1955, residente in [...]di Catania via Torino premesso - Che con atto ai rogiti del
Notaio da Catania data odierna Persona_3 Persona_4 CP_3
hanno venduto a un tratto di terreno
[...] Parte_3 sito in Mascalucia contrada Gonnella via Cimabue;
censito al catasto terreni foglio 4 particella 166 per il prezzo di euro 62.000,00 (sessantaduemila/00): Premesso quanto sopra che della presente scrittura costituisce parte integrante e sostanziale i sottoscritti dichiarano e convengono1) il terreno di cui anzi deve intendersi acquistato da entrambi
i sottoscritti in parti tra loro eguali e pertanto si obbliga a rimborsare a Parte_1
la metà della somma dallo stesso pagata Parte_3 per l'acquisto od a compensarla successivamente;
ogni spesa successiva a quando anzi dovrà sostenuta da entrambi i sottoscrittori in parti tra loro eguali 3) le costruzioni i che i sottoscritti intendono effettuare sul in premessa dovranno essere effettuate a cura
e spese comuni e sotto la responsabilità di entrambi;
4) il ricavato della vendita degli immobili che saranno edificati sul terreno descritto in premessa dovrà essere |suddiviso in parti eguali tra i sottoscritti”.
Dagli atti di causa risulta che il ha stipulato con la ditta Protechna srl, in data CP_1
28.12. 2009, un contratto preliminare di vendita con riserva d'area e appalto;
che a detto contratto preliminare è seguito il contratto definitivo di vendita misto ad appalto stipulato il 6.12.2010; che il con atto pubblico di vendita del 23.5.2012 ha trasferito CP_1 alla Protechna srl il 50% della villetta facente parte del corpo B) rimasta in comunione con l'impresa costruttrice per il prezzo di € 55.000,00.
Agli atti si rinviene la denuncia presentata dal alla Procura della Repubblica CP_1 di Catania in data 19.9.2013, ove il denunciante riferiva dei comportamenti messi in atto dal e dal figlio nei propri confronti, che nella giornata del 26.6.2013 lo avevano Pt_1 minacciato e percosso con l'intento di estorcergli il pagamento di € 100.000,00 per la liquidazione di quanto spettante a in base alla scrittura privata del Parte_1
3.7.2007.Verosimilmente, detto episodio seguito da altri come riporta la denuncia, hanno determinato il a notificare al in data 15.7.2013 l'atto stragiudiziale di CP_1 Pt_1 diffida e costituzione in mora, e ciò per ottenere una pronuncia che sancisse sotto il profilo giuridico la cessazione di ogni effetto della scrittura privata.
Alla diffida del il ha risposto con la presentazione del ricorso per CP_1 Pt_1 sequestro conservativo presentato in data 25.7.2013, dettato dal timore che il CP_1 che era in procinto di vendere la villetta accorpata del corpo A, non gli avrebbe riversato la sua quota parte.
13 Dopo il ricorso per sequestro conservativo presentato del , dichiarato inammissibile, Pt_1 ha fatto seguito la notifica dell'atto di citazione all'origine della presenta causa.
Rappresentati i fatti documentali, dalle informazioni che le parti hanno voluto condividere in giudizio sui loro rapporti, esaminata la scrittura privata sopra trascritta, a parere di questo Collegio, quest'ultima delinea il progetto comune che le parti all'epoca della sottoscrizione si prefiggevano di realizzare attraverso l'utilizzo a scopo edificatorio del terreno acquistato soltanto dal in data 3.7.2007, onde poi vendere a terzi gli CP_1 immobili che sopra il terreno avrebbero dovuto costruire, per ricavarne gli utili da dividere tra loro al 50%.
Ed infatti, nella scrittura è stato previsto che i contraenti, per il raggiungimento di detto risultato finale, avrebbero dovuto contribuire ciascuno nella stessa misura del 50% ; che anche il costo iniziale per l'acquisto del terreno indicato nella scrittura in € 62.000,00, sostenuto soltanto dal avrebbe dovuto essere rimborsato per la metà dal CP_1 Pt_1 con la precisazione pattuita che la quota del prezzo di acquisto del terreno dovuta da quest'ultimo poteva essere compensata. Dagli atti di causa risulta che subito dopo l'acquisto del terreno avvenuto in data 3.7.2007 da parte del quest'ultimo ha CP_1 presentato al Comune di Mascalucia in data 20.7.2007, la pratica edilizia n 79/2007, volta al rilascio della concessione edilizia per l'edificazione di due villette ( in effetti tre perché due accorpate) da realizzare sul predetto terreno sito nella via Cimabue ai n 24-
.26 insistente nella zona C1 del piano particolareggiato di Mascalucia, censito in catasto al fg. 4 part. 166.Si evince dal tenore letterale della scrittura che all'edificazione avrebbe dovuto provvedere i contraenti a loro spese e ciò conferma la deduzione del CP_1 non contestata dalla sua controparte, che quando hanno stipulato l'accordo il loro programma comune era quello di edificare direttamente le opere con risorse proprie, e che in seguito, per l' indisponibilità del di anticipare la propria quota di spese, il Pt_1 aveva fatto ricorso alla società Protechna srl alla quale aveva venduto il terreno CP_1 acquistato in data 3.7.2007 ottenendo in cambio la metà degli edificati.
Dall'esame di tutti questi elementi posti in correlazione tra loro, anche dal punto di vista temporale, è possibile desumere che inizialmente, quando ancora i rapporti tra il Pt_1 ed il erano buoni, legati i due da antica amicizia nata in [...] universitaria, CP_1 di comune accordo avevano programmato di sfruttare sotto l'aspetto edilizio il terreno acquistato in data 3.7.2007 dal tant'è che il insieme al CP_1 Pt_1 CP_1 entrambi ingegneri, hanno redatto il progetto edilizio presentato nel 2007, approvato in seguito definitivamente dal Comune di Mascalucia che in data 5.8.2010 ha rilasciato
14 la concessione edilizia in atti n. 59/2010, ove risultano indicati come progettisti, per l'appunto il e il CP_1 Pt_1
Quanto sopra consente di poter affermare che con la scrittura privata del 3.7.2010 le parti hanno voluto regolare tra loro non l'assetto della proprietà del terreno, che non rappresentava il fine dell'operazione negoziale bensì lo strumento necessario attraverso il quale raggiungere il risultato ulteriore comune, che i contraenti avevano prefigurato di ottenere, ovvero dividere a metà gli utili che avrebbero ricavato dalle vendite degli immobili, che avrebbero dovuto costruire con le loro risorse sul terreno in titolo al solo
Ciò trova riscontro nella circostanza che nella scrittura privata le parti CP_1 escludono a priori la possibilità di riservare a loro stessi quel che sarebbe stato costruito mentre si impegnavano al raggiungimento del risultato comune del profitto ricavato dalle vendite mediante l'apporto congiunto di entrambi i sottoscrittori. Ne consegue che nell'economia del programma negoziale che le parti avevano ideato, la titolarità del terreno era irrilevante in quanto destinato ad essere subito trasformato con l'edificazione per essere venduto in uno agli edificati realizzati onde dividere gli utili derivati dalla vendita, al netto di tutti i costi sostenuti.
Detta interpretazione della scrittura privata trova rispondenza nella circostanza che né il né si sono preoccupati di trascrivere la scrittura privata per conseguire Pt_1 CP_1 gli effetti dell'acquisto congiunto del terreno ai sensi dell' art 1350 cc;
né il Pt_1 davanti al Tribunale ha prospettato che l'acquisto del terreno da parte del era CP_1 stato un acquisto fiduciario, sorretto dal pactum fiduciae che prevedeva l'obbligo del fiduciario di ritrasferire ad esso fiduciante il 50% del terreno;
né ha dedotto che la scrittura privata all'esame sottoscritta il 3.7.2007 andava qualificata come dichiarazione unilaterale scritta dal fiduciario, ricognitiva dell'intestazione fiduciaria del terreno - e promissiva del suo ritrasferimento al fiduciante -, come invece ipotizza infondatamente l'appellante nel presente grado, anche se in via residuale, quando suggerisce a questo
Collegio detta possibile qualificazione giuridica della scrittura privata, al solo scopo di contestare quella diversa disposta dal Tribunale.
Per quanto esposto sono fondate le censure alla sentenza che ha affermato soggettivamente simulato l'atto di acquisto del terreno, oltre tutto la scrittura privata del
3.7.2007, anche ad ipotizzare che potesse fungere da contro scrittura dichiarativa che l' atto di acquisto del terreno era soggettivamente simulato, conteneva al proprio interno un più ampio regolamento negoziale che andava oltre la titolarità del terreno e involgeva l'accertamento del contributo prestato dai singoli contraenti nel raggiungimento dello scopo finale e come il contro valore raggiunto dalle villette edificate andava regolato o
15 suddiviso tra i contraenti, questioni che investivano direttamente la causa petendi tanto delle domande attoree che le domande riconvenzionali del convenuto.
In ogni caso la tesi che la scrittura privata, possa essere sussunta come atto ricognitivo dell'interposizione reale nella forma dell'acquisto fiduciario da parte del promissario non è condivisibile per le ragioni, in parte indicate dal medesimo appellante
CP_1 principale che ha escluso l'esistenza di un pactum fiduciae precedente all'acquisto del terreno da parte del al quale riconosce la natura autonoma e personale dell'
CP_1 acquisto;
per l'assenza di un impegno al ritrasferimento del 50% del terreno, peraltro pacificamente acquistato interamente con il denaro proveniente dal Si
CP_1 aggiunga, ad ulteriore conferma che l'atto di acquisto del terreno del 3.7.2007 non è simulato, si ricava dal fatto che l'odierno appellante principale, nel formulare nel grado precedente la propria domanda riconvenzionale, non ha domandato di essere dichiarato comproprietario della villetta rimasta invenduta, in quanto edificata e ricadente sul terreno comune, bensì ha chiesto di essere riconosciuto creditore nei confronti del del 50% del valore della villetta rimasta invenduta e in caso di vendita del
CP_1
50% del prezzo di vendita . Domanda quest'ultima che concretizza la rivendicazione del
50% dei profitti scaturiti dalla trasformazione edilizia del terreno e, ciò che corrobora ulteriormente l'inquadramento dato da questo Collegio alla scrittura privata all'esame.
Così interpretata la scrittura privata, consente di poter affermare che l'accordo negoziale iniziale comune sopra delineato è sopravvissuto fino a quando, per l'indisponibilità del di contribuire economicamente alla realizzazione diretta del progetto edilizio, il Pt_1 si è rivolto alla società Protechna srl alla quale ha venduto il terreno per ottenere CP_1 in cambio il 50% degli edificati.
Appare realistico ed è confortato da molteplici prove oltre che indizi ritenere che fallito il progetto negoziale delineato nella scrittura privata del 3.7.2007, il per il CP_1 raggiungimento del proprio obiettivo, ha dirottato il programma costruttivo verso la
Protechna srl che gli ha assicurato il risultato personale, inizialmente concordato con il
, ovvero diventare proprietario del 50% degli edificati da rivendere a terzi. Pt_1
Pertanto, non è condivisibile la tesi dell'appellante principale, secondo la quale con la scrittura privata si era formalizzata la nascita di una società di fatto, ove si consideri che l'unica prestazione che l'appellante principale ha svolto, oltre la progettazione congiuntamente al e che non è oggetto di domanda, è la direzione dei lavori CP_1 che non può essere valutata come conferimento di servizi paritario per il conseguimento di risultati patrimoniali comuni, poiché l'utile dell'operazione immobiliare è stato determinato dalla vendita del terreno munito di progetto edilizio che non apparteneva
16 alla società di fatto ma personalmente al che soltanto inizialmente lo aveva CP_1 messo a disposizione anche del per trarne entrambi gli utili qualora il progetto Pt_1 imprenditoriale concordato avesse avuto compimento. Nella fattispecie il CP_1 quando il non ha inteso proseguire nel programmo costruttivo che avevano Pt_1 concordato, ha trasferito all'impresa Pirotechna Srl per l'importo di € 110.000,00 il terreno che aveva acquistato in data 3.7.2007 per € 62.000,00 riservandosi la proprietà della superficie sulle quali sarebbero sorte una villetta accorpata, facente parte del corpo
A, e la metà della villetta costruita nel corpo B , che sono stati appaltati per la costruzione alla medesima società acquirente per lo stesso prezzo della vendita del terreno. Si aggiunga che nell'atto di vendita e appalto stipulato il 6.12.2010 è stato previsto che tutte le spese di progettazione, direzione dei lavori, compresi gli oneri di urbanizzazione e di costruzione rimanessero in capo alla Protechna Srl, eccetto gli oneri fino al momento versati al Comune di Mascalucia, che ammontavano ad € 8.619,00 versati dal CP_1
Ne discende che l'utile scaturito da tale operazione di vendita e appalto, che l'odierno appellante vorrebbe condividere con il non è stato originato dal suo contributo CP_1 paritario, risoltosi soltanto nella direzione dei lavori, ma dal proficuo impiego che il ha saputo fare del proprio terreno corredato dal progetto edilizio cantierabile CP_1 che ha rivenduto alla Protechna, ad un prezzo, quasi del tutto , corrispondente al prezzo di costruzione degli edificati che si era riservato.
Pertanto non è ipotizzabile un rapporto societario dove soltanto alcuni conferiscono i beni indispensabili finalizzati all'esercizio congiunto di un'attività economica e subiscono l'alea delle perdite, anche perché non era certo che la Protechna avrebbe portato a termine l'appalto, mentre è pacifico che il non ha effettuato alcun esborso né per sostenere Pt_1
l'acquisto del terreno né successivamente prima di giungere al contratto di vendita e appalto con la Protechna srl;
né vi è traccia di esternalizzazione di detto rapporto societario dal momento che il non è citato in nessun documento come soggetto Pt_1 interessato o coinvolto nell'investimento effettato dal con la Protechna srl;
né CP_1 ha documentato richieste di rendicontazione rivolte l dopo la vendita della CP_1 villetta del corpo B, al tempo incompleta, per l'importo di € 55.000,00.
Per quanto esposto questo Collegio reputa che la scrittura privata del 3.7.2007 ha cessato la sua efficacia obbligatoria tra le parti quando le stesse hanno preso atto che il programma negoziale originario per via del ripensamento del contraente non Pt_1 poteva trovare attuazione ed il a quel punto ha messo in campo un diverso CP_1 rapporto di collaborazione imprenditoriale con la Protechna srl, in sostituzione di quello iniziale concordato con il , il quale poiché non intendeva anticipare i costi di Pt_1
17 costruzioni non si opposto, almeno all'inizio, alla decisione del di stringere CP_1 accordi con la Protechna srl, salvo poi rivendicare a distanza di anni il rispetto dell'accordo iniziale, frattanto venuto meno.
Ne consegue che in accoglimento della domanda subordinata dell'appellante incidentale la scrittura privata del 3.7.2007 va dichiarata inefficace per il mancato avveramento della condizione sospensiva potestativa posta nell'interesse di entrambi i sottoscrittori di avviare l'edificazione delle villette progettate con le risorse anticipate da entrambi, poiché soltanto tale formula avrebbe dato diritto al di dividere a metà gli utili che Pt_1 sarebbero derivati dall'edificazione del terreno e dalla vendita delle villette. Pertanto si può affermare che il si è sentito liberato dagli obblighi assunti nella scrittura CP_1 privata divenuta di conseguenza inefficace in quanto non più realizzabile nei termini in cui era stata concordata ed ha intrapreso un diverso percorso con la Protechna srl, scelta che, a parere di questo Collegio, è stata anche accettata al tempo dal , il Pt_1 quale nella veste di direttore dei lavori appaltati dalla Protechna srl non risulta si sia opposto all'intesa raggiunta dal con quest'ultima le cui ricadute sull'accordo CP_1 del 7.3.2007 erano a lui ben note e prevedibili, visto che il per mettere a CP_1 disposizione il proprio terreno a scopo edilizio aveva posto come condizione il proprio diritto alla quota 50% delle villette che sarebbero state realizzate. Quanto sopra trova conferma anche dal fatto che tanto nel contratto preliminare che in quello definitivo di vendita misto ad appalto del 6.12.2010 l'unica parte venditrice e committente l'appalto indicata è quella del e il non figura neanche nel contratto di vendita della CP_1 Pt_1 metà della villetta stipulato in data 23.5.20012, mentre viene indicato unicamente nella veste di direttore dei lavori.
Per quanto esposto è infondata la domanda riconvenzionale dell'appellante di essere riconosciuto creditore dell'importo di € 18.493,62 oltre che del 50% del valore della villetta ancora in carica al Ed infatti l'unico credito che l'appellante avrebbe CP_1 avuto diritto alla liquidazione in questa sede sarebbe stato quello per l'attività svolta di direttore dei lavori, prestazione che la sua controparte si è dichiarato disponibile a monetizzare e che nulla vieta che possa avvenire. Tuttavia, poiché l'odierno appellante incidentale ha prodotto davanti al Tribunale il provvedimento adottato dal Consiglio dell' di Catania dal quale risulta che l'ing a far data dal Controparte_4 Pt_1
20.5.2008 ha subito il provvedimento di sospensione dall'albo professionale a tempo indeterminato, tale provvedimento impedisce a questo Collegio di procedere alla liquidazione dei relativi compensi. Ed infatti premesso che “È configurabile il delitto di esercizio abusivo della professione anche nell'ipotesi in cui l'agente, iscritto nel relativo
18 albo, abbia compiuto attività professionale in costanza di sottoposizione a provvedimento di sospensione adottato dai competenti organi amministrativi (Cassazione penale sez. VI,
15/02/2007, n.20439), poiché la professione dell'ingegnere rientra tra le professioni intellettuali per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione in un albo ai sensi dell' art 2229 cc deve ritenersi che ai sensi dell'art. 2231 del cc nessun compenso può essere riconosciuto all'odierno appellante principale per le prestazioni di direttore dei lavori eseguita nella qualità di ingegnere, difettando la condizione dell'iscrizione all'albo che nella fattispecie è venuta meno a seguito del provvedimento disciplinare intervenuto prima che iniziasse nel 2010 la prestazione professionale citata.
Non può al contempo trovare accoglimento la domanda, formulata dall'odierno appellante incidentale in via principale, di risoluzione del contratto per grave inadempimento del , accompagnata alla richiesta di risarcimento del danno, in Pt_1 quanto contro il disimpegno dell'odierno appellante principale al progetto concordato, il all'epoca dei fatti non ha reagito nei suoi confronti, richiamandolo al rispetto CP_1 degli obblighi contratti, sul presupposto della vigenza ed efficacia della scrittura privata del 3.7.2007, in quanto sentitosi liberato da un impegno non più realizzabile ha sostituito il con la Porotechna srl per il raggiungimento del programma che si era prefissato Pt_1
Inoltre non risulta che il nuovo accordo stretto con la Protechna srl abbia avuto sotto il profilo del rendimento, esito meno conveniente di quello originariamente preventivato.
Ed infatti contrariamente a quanto deduce l'appellante incidentale il conteggio degli asseriti danni subiti non trova riscontro negli atti di causa, in quanto i supposti maggiori ricavi che il ha ipotizzato si potessero raggiungere se le costruzioni fossero CP_1 state avviate prima e direttamente dai contraenti, i supposti danni dalla mancata vendita, sono tutti effetto di previsioni ipotetiche, motivo per il quale la chiesta ctu, a parere di questo Collegio, non poteva essere ammessa, essendo esplorativa e volta a dare compiuta consistenza a valutazioni presuntive, elaborate senza alcun riscontro con le previsioni di spesa o di guadagno presenti nei contratti stipulati con la Protechna. Poi, in base al contratto di vendita e appalto del 6.12.2010 gli oneri di costruzione e di urbanizzazione erano a carico della Protechna srl, eccetto i pagamenti già effettuati in precedenza (€8.619,00 del 7.7.2010); non era dovuto alcun prezzo aggiuntivo alla
Protechna srl per l'appalto in quanto compensato con il prezzo di vendita. Pertanto l'unico esborso, oltre quello sopra citato, che documentalmente risulta sostenuto dal CP_1
è quello di € 3.301,65 che ha dovuto corrispondere a seguito all'accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate per la maggiore imposta dovuta per l'acquisto del terreno il cui valore dichiarato nell'atto pubblico era di € 32.,000, 00, al di sotto del valore catastale
19 che non si vede, come detto, esborso possa imputarsi a terzi. Per il resto quelle elencate sono spese modeste riguardanti il pagamento dell'Imu e quelle di completamento delle opere (qualche migliaio di euro nel complesso e comunque non documentate).
In conclusione, l'accoglimento dell'appello incidentale comporta la riforma della sentenza, e consegue la dichiarazione dell'intervenuta inefficacia della scrittura privata che i contraenti avevano sottoscritto in data 3.7.2007.
Spese processuali
La riforma della sentenza impone una rivalutazione delle spese all'esito complessivo e finale della lite.
Nella fattispecie all'esito del giudizio è risultata fondata la domanda ,formulata sia pur in via subordinata dall'originario attore, pertanto le spese processuali dei due gradi di giudizio vanno posti a carico dell'odierno appellante principale e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM n. 147/2022 tenuto conto del valore della causa
(scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00 ) in applicazione dei valori minimi tariffari in considerazione della basa complessità delle questioni trattate
L'impugnazione principale è stata proposta in data successiva al 31.1.2013 di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, del 2012), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l'impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Deve, pertanto, provvedersi in conformità.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1395 /2022, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta l'appello principale proposto da;
Parte_1 in accoglimento dell'appello incidentale proposto da avverso Controparte_1 la sentenza del Tribunale di Catania n. 3272/2022 pubblicata il 16.7.2022, ed in riforma della stessa, così provvede
20 dichiara l'intervenuta inefficacia della scrittura privata sottoscritta dalle attuali parti in lite in data 3.7.2007, per le ragioni indicate in parte motiva;
rigetta le ulteriori domande formulate dall'appellante incidentale: condanna al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio Parte_1 in favore di , che liquida, per il primo grado in complessivi € Controparte_1
7.052,00 (€ 1.276,00 per la fase di studio,€ 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase di trattazione, € 2.175,00 per la fase decisionale) e per il presente grado in complessivi 7.160,00 ( € 1.489,00 per la fase di studio,€ 956,00 per la fase introduttiva,
€ 2.163,00 per la fase di trattazione, € 2.552,00 per la fase decisionale)oltre il rimborso forfettario nella misura del 15% ,Iva e C.p.a.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R.
30.05.2002, n. 115, per il versamento a carico dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Catania addì 19.6. 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Avv. Maria Angela Galioto Dott. Nicolò Crascì
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