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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 30/05/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1263/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariangela Mastro Presidente dott.ssa Silvia Codispoti Giudice dott.ssa Lorenza Pedullà Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. n. 1263/2024 promossa da
(C.F.: ), nata ad [...] il 19 Parte_1 C.F._1 luglio 1974, residente a [...], elettivamente domiciliata a Pescara, in via Falcone e Borsellino n. 38, presso e nello studio dell'Avv. Angelo Pettinella, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata al ricorso.
- ricorrente - contro
C.F.: ) nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2
- resistente contumace -
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di
Teramo
- intervenuto -
OGGETTO: modifica ex art. 473-bis.29 c.p.c. delle condizioni inerenti la regolamentazione della responsabilità genitoriale.
1 CONCLUSIONI: per la parte ricorrente, unica costituita, come da verbale di udienza di rimessione della causa in decisione celebrata il 20 maggio 2025 con le forme e le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.; il Pubblico Ministero
“conclude affinché, venga accolto il ricorso della madre con affidamento esclusivo alla parte ricorrente del figlio minore.”, come da nota depositata il 23 maggio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c. depositato in data 30 maggio 2024, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto presidenziale di fissazione d'udienza, la sig.ra – premesso che Parte_1 dal matrimonio contratto in data 11 settembre 2004 con il resistente CP_1
è nato il [...] il figlio e che con decreto n. cron.
[...] Per_1
12193/2017 del 31 luglio 2017 il Tribunale di Teramo ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto all'epoca presentato, disponendo l'affidamento condiviso del minore Per_1 con collocamento prevalente presso la madre, disciplinando i tempi di visita del genitore non collocatario (il padre) e prevedendo a carico di quest'ultimo l'obbligo di mantenimento economico del minore mediante la corresponsione della somma mensile di € 200,00 oltre il pagamento del 50% delle spese extra ordinarie – ha adito l'intestato Tribunale per chiedere la modifica del predetto decreto di omologa “nella parte relativa all'affidamento del figlio minore della coppia ed al regime di frequentazione con il padre, lasciando immutati gli aspetti afferenti agli oneri di mantenimento”, con conseguente richiesta di “disporre che:
1) , nato ad [...] il [...], venga affidato in via esclusiva alla Persona_2 madre, sig.ra che eserciterà autonomamente ed interamente la Parte_1 responsabilità genitoriale sullo stesso, assumendo ogni decisione che lo riguarda;
2) il sig. potrà frequentare il figlio soltanto dopo la risoluzione della CP_1 problematiche di giustizia e tossicodipendenza che attualmente lo riguardano e all'esito positivo di un idoneo percorso psicoterapeutico finalizzato al recupero della genitorialità”.
A sostegno della richiesta modifica nel senso dell'affidamento esclusivo e della nuova regolamentazione del diritto di visita paterno, la ricorrente ha allegato l'emersione, nel corso degli anni, di evidenti criticità, da parte del sig.
nell'esercizio delle proprie prerogative genitoriali, tali da condurlo ad CP_1 un vero e proprio stato di disinteresse ed abbandono del figlio, posto che, sin
2 dai primi tempi della pubblicazione del decreto di separazione, il resistente ha iniziato a non osservare le statuizioni ivi contenute, evitando di frequentare il figlio secondo la calendarizzazione ivi prevista e Per_1 dimostrandosi inadempiente all'obbligo di contribuzione al mantenimento economico, avendo infatti versato solo sporadicamente somme, in misura peraltro minore rispetto a quelle dovute.
La ricorrente ha precisato che, con il passare del tempo, il progressivo deterioramento del legame con il figlio è dovuto “anche e soprattutto in ragione dello stile di vita osservato dal sig. tutt'altro che immune da censure. Questi, CP_1 nel corso degli anni, ha palesato problematiche di tossicodipendenza che gli hanno procurato anche coinvolgimenti in procedimenti penali a suo carico. A quel che consta alla ricorrente, il sig. è attualmente recluso presso la Casa circondariale Parte_2 di Teramo per scontare una condanna ad una pena definitiva. Peraltro, risulta finanche destinatario di una misura cautelare per vicende risalenti a poco tempo addietro. Naturalmente, la sua condizione lo ha definitivamente allontanato dal figlio: dal mese di settembre 2022 egli ha interrotto ogni rapporto con , omettendo Per_1
qualsivoglia contatto e negando la benché minima partecipazione agli oneri contributivi (da siffatto periodo ha interamente cessato il versamento dell'assegno disposto in sede di separazione)”; ha inoltre aggiunto che ha palesato il suo Per_1 forte disagio per la condizione del padre che inevitabilmente si riflette sulla sua vita sociale (nei rapporti con i coetanei, con gli insegnanti e, in genere, con chiunque abbia contatti con lui), al punto da aver espressamente richiesto di seguire un percorso psico-terapeutico di supporto.
Infine, la ricorrente ha evidenziato che l'attuale regime di affidamento osta alla possibilità di libera adozione delle scelte a tutela del minore, essendo necessario per qualsiasi misura, ivi compreso il citato percorso terapeutico, consenso di entrambi i genitori.
Pur regolarmente evocato in giudizio (a fronte della notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione d'udienza presso la casa circondariale di Teramo mediante consegna a mani proprie), il sig. non si è costituito CP_1 nell'odierno procedimento ed è stato per l'effetto dichiarato contumace.
Acquisita documentazione tesa a dimostrare le riferite problematiche di giustizia e tossicodipendenza del resistente, all'udienza del 20 maggio 2025,
3 lo scrivente magistrato, delegato per la trattazione, ha trattenuto la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda della ricorrente di revisione dell'attuale assetto regolamentativo inerente la regolamentazione della responsabilità genitoriale sul minore merita di trovare accoglimento. Per_1
Sul punto, è opportuno premettere, con riferimento al regime di affidamento della prole, che la regola generale che informa il diritto di famiglia, dando attuazione al principio della c.d. bigenitorialità, impone, in via prioritaria, ai sensi dell'art. 337-ter c.c. introdotto dal d.lgs. n. 154/2013 (già art. 155, co. III c.c.), che i figli minori siano affidati ad entrambi i genitori;
di conseguenza, l'affido esclusivo, costituente una deroga eccezionale a tale principio, è giustificato soltanto ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o di inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per la prole.
In altri termini, alla regola dell'affidamento condiviso codificata dall'art. 337-ter c.p.c. può derogarsi mediante la soluzione eccezionale dell'affidamento esclusivo, che deve essere preferito soltanto nell'ipotesi in cui l'affido congiunto risulti “contrario all'interesse del minore” ai sensi dell'art. 337-quater c.p.c..
Come infatti rammentato anche dalla Corte di Cassazione nella ordinanza n. 16738 del 26 giugno 2018, “in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori a crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore (Cass. civ. sez. VI-1 n. 18817 del 23 settembre 2015). La regola dell'affidamento condiviso dei figli è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (Cass. civ., sez. I, n.
977 del 17 gennaio 2017), con la conseguenza che l'eventuale pronuncia di
4 affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero sulla manifesta carenza dell'altro genitore (Cass. civ., Sez. VI-1, n. 24526 del
2 dicembre 2010)”.
Ora, dal momento che non sono state tipizzate dal legislatore le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con
“provvedimento motivato”, come espressamente previsto dall'art. 337 quater c.c. introdotto dal d.lgs. 154/2013 (già art. 155 bis, co. I c.c.).
Al riguardo, il Collegio evidenzia che, secondo l'insegnamento della
Corte di Cassazione, “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori di affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (ex multis, cfr.
Cass. Civ. n. 26587 del 17 dicembre 2009).
Nel solco del predetto orientamento della giurisprudenza di legittimità, si pone anche quella di merito, che riprende e fa proprio il principio di diritto appena enunciato (cfr. Tribunale di Parma, 19 luglio 2019; Tribunale Trapani,
4 gennaio 2023).
Ancora, il Tribunale di Roma ha ritenuto che “deve ritenersi che ipotesi di affidamento esclusivo siano individuabili ogni qualvolta l'interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento del figlio, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, ecc.
Applicando tali principi al caso concreto, sulla base degli elementi acquisiti nel corso del procedimento deve ritenersi che sussistano, nei confronti del padre, profili di inidoneità genitoriale tali da legittimare un affidamento esclusivo del minore alla madre, considerato che il padre non vede e non sente il figlio minore regolarmente né provvede al suo mantenimento ordinario e straordinario e che la madre appare l'unica figura genitoriale di riferimento per lo stesso, avendo provveduto in via esclusiva allo svolgimento dei compiti di assistenza e cura del minore medesimo […] e rispetto alla
5 quale non sono emerse evidenti limitazioni della capacità' genitoriale” (cfr.
Tribunale di Roma, sez. I, sentenza depositata il 15 ottobre 2020).
Applicando le esposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, sulla base degli elementi acquisiti nel corso del procedimento, sono emersi profili di inidoneità genitoriale del padre tali da legittimare l'affidamento esclusivo della prole in favore dell'altro genitore, odierno ricorrente.
In particolare, l'atteggiamento indifferente del sig. nei confronti CP_1 del figlio può già ex se essere letto quale disinteresse nei confronti dei Per_1 bisogni educativi e materiali del minore: il resistente, infatti, già da subito dopo la pubblicazione del decreto di omologa della separazione del 31 luglio
2017, ha omesso di corrispondere l'assegno di mantenimento, fatta eccezione per sporadiche e limitate somme di denaro e non ha frequentato il minore secondo la calendarizzazione prevista nel decreto, fino ad un progressivo ed ormai definitivo allontanamento, anche alla luce del suo comprovato stato di tossicodipendenza (cfr. documentazione depositata dal di Giulianova CP_2 in evasione all'ordine impartito ex art. 210 c.p.c. dal Tribunale) e del suo attuale perdurante stato di restrizione presso la casa circondariale di Teramo
(ove ivi è sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, come risultante dal decreto di giudizio immediato dell'11 luglio 2024, per il reato p. e p. dall'art. 572 c.p. ai danni della nuova compagna convivente), che inevitabilmente contribuisce a rendere estremamente gravoso l'ordinario svolgersi delle funzioni genitoriali da parte del genitore ricorrenti nelle decisioni di rilevo riguardanti (come il conseguimento di Per_1 autorizzazioni per ragioni scolastiche o sanitarie), con conseguente limitazione della tutela del minore.
A ciò si aggiunga il mancato versamento, da parte del sig. della CP_1 somma dovuta titolo di contributo economico di . Per_1
Del resto, l'indifferenza, tanto affettiva quanto economica, del sig. nei confronti del figlio trova conferma nella stessa condotta tenuta in CP_1 tale sede processuale, atteso che lo stesso, nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo, ha ritenuto di non costituirsi in giudizio a mezzo di un procuratore munito dei poteri di rappresentanza (a ciò infatti non ostando la sua attuale condizione di detenzione), così non manifestando un oggettivo disinteresse per la controversia in oggetto e, conseguentemente, per la
6 revisione del regime di affido, da condiviso ad esclusivo, richiesta dalla ricorrente.
Ebbene, tutte le predette circostanze concretizzano la oggettiva incapacità del resistente a prendersi cura del figlio ed a svolgere i propri compiti di genitore ed il carattere pregiudizievole della regola dell'affido condiviso, per cui, ad esclusiva tutela degli interessi del minore, si appalesa inevitabile il regime di affido esclusivo in favore della ricorrente, con la medesima convivente.
Senonché, considerato che la pronuncia di affidamento esclusivo, come sopra anticipato, deve essere sorretta da una duplice motivazione, non solo in negativo sulla inidoneità educativa ovvero sulla manifesta carenza del genitore non affidatario, ma anche in positivo sulla idoneità di quello affidatario (cfr. Cass. civ., n. 24526 del 2 dicembre 2010; Cass. civ., n. 16738 del
26 giugno 2018; Cass. civ. n. 6535 del 6 marzo 2019), osserva il Collegio, in relazione alla idoneità della sig.ra quale unico genitore su cui graverà Pt_1 la responsabilità genitoriale dei minori, che la stessa appare l'unica figura genitoriale di riferimento per questi ultimi, essendosi sempre occupata della crescita, dell'educazione e della cura di . Per_1
Nello stesso senso, ha concluso anche il P.M., che, come da nota depositata in data 23 maggio 2025, con cui ha chiesto che “venga accolto il ricorso della madre con affidamento esclusivo alla parte ricorrente del figlio minore.”.
Quanto invece alla regolamentazione del diritto di visita del resistente, sulla scorta della documentazione acquisita in atti, ritiene il Collegio che, fino a quando non raggiungerà la maggiore età, eventuali frequentazioni Per_1 con il padre potranno riprendere alla presenza e sotto la vigilanza dei Servizi
Sociali, mentre, allorquando diventerà maggiorenne, la frequentazione con il padre potrà riprendere ed avvenire secondo le libere deliberazioni del figlio
. Per_1
Nulla invece deve essere disposto con riguardo alla regolamentazione del mantenimento economico, giacché la ricorrente ha chiesto espressamente la modifica del decreto collegiale unicamente sotto il profilo del regime dell'affidamento e di frequentazione del padre, “lasciando immutati gli aspetti afferenti agli oneri di mantenimento e” (cfr. p. 5 del ricorso).
7 Stante la natura della controversia e la contumacia del resistente, si dichiara l'irripetibilità delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio contraddistinto dal R.G.
n. 1263/2024 fra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni altra questione, così provvede:
1. in parziale modifica del decreto collegiale n. cron. 12193/2017 emesso in data 31 luglio 2017 dall'adito Tribunale di omologa delle condizioni di separazione consensuale:
a. DISPONE l'affidamento esclusivo del minore alla Persona_2 ricorrente presso cui è già collocato;
Parte_1
b. DISPONE, quanto al diritto di visita del resistente, che, sino a quando il figlio non raggiungerà la maggiore età, Persona_2 eventuali frequentazioni con il padre potranno riprendere alla presenza e sotto la vigilanza dei Servizi Sociali, mentre, allorquando diventerà maggiorenne, la frequentazione paterna potrà riprendere ed avvenire secondo le libere deliberazioni del figlio;
Per_1
2. CONFERMA, per il resto, le altre statuizioni vigenti di cui al decreto collegiale n. cron. 12193/2017 emesso in data 31 luglio 2017 dall'adito
Tribunale.
3. DICHIARA irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del giorno 29 maggio
2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Lorenza Pedullà dott.ssa Mariangela Mastro
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariangela Mastro Presidente dott.ssa Silvia Codispoti Giudice dott.ssa Lorenza Pedullà Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. n. 1263/2024 promossa da
(C.F.: ), nata ad [...] il 19 Parte_1 C.F._1 luglio 1974, residente a [...], elettivamente domiciliata a Pescara, in via Falcone e Borsellino n. 38, presso e nello studio dell'Avv. Angelo Pettinella, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata al ricorso.
- ricorrente - contro
C.F.: ) nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2
- resistente contumace -
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di
Teramo
- intervenuto -
OGGETTO: modifica ex art. 473-bis.29 c.p.c. delle condizioni inerenti la regolamentazione della responsabilità genitoriale.
1 CONCLUSIONI: per la parte ricorrente, unica costituita, come da verbale di udienza di rimessione della causa in decisione celebrata il 20 maggio 2025 con le forme e le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.; il Pubblico Ministero
“conclude affinché, venga accolto il ricorso della madre con affidamento esclusivo alla parte ricorrente del figlio minore.”, come da nota depositata il 23 maggio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c. depositato in data 30 maggio 2024, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto presidenziale di fissazione d'udienza, la sig.ra – premesso che Parte_1 dal matrimonio contratto in data 11 settembre 2004 con il resistente CP_1
è nato il [...] il figlio e che con decreto n. cron.
[...] Per_1
12193/2017 del 31 luglio 2017 il Tribunale di Teramo ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto all'epoca presentato, disponendo l'affidamento condiviso del minore Per_1 con collocamento prevalente presso la madre, disciplinando i tempi di visita del genitore non collocatario (il padre) e prevedendo a carico di quest'ultimo l'obbligo di mantenimento economico del minore mediante la corresponsione della somma mensile di € 200,00 oltre il pagamento del 50% delle spese extra ordinarie – ha adito l'intestato Tribunale per chiedere la modifica del predetto decreto di omologa “nella parte relativa all'affidamento del figlio minore della coppia ed al regime di frequentazione con il padre, lasciando immutati gli aspetti afferenti agli oneri di mantenimento”, con conseguente richiesta di “disporre che:
1) , nato ad [...] il [...], venga affidato in via esclusiva alla Persona_2 madre, sig.ra che eserciterà autonomamente ed interamente la Parte_1 responsabilità genitoriale sullo stesso, assumendo ogni decisione che lo riguarda;
2) il sig. potrà frequentare il figlio soltanto dopo la risoluzione della CP_1 problematiche di giustizia e tossicodipendenza che attualmente lo riguardano e all'esito positivo di un idoneo percorso psicoterapeutico finalizzato al recupero della genitorialità”.
A sostegno della richiesta modifica nel senso dell'affidamento esclusivo e della nuova regolamentazione del diritto di visita paterno, la ricorrente ha allegato l'emersione, nel corso degli anni, di evidenti criticità, da parte del sig.
nell'esercizio delle proprie prerogative genitoriali, tali da condurlo ad CP_1 un vero e proprio stato di disinteresse ed abbandono del figlio, posto che, sin
2 dai primi tempi della pubblicazione del decreto di separazione, il resistente ha iniziato a non osservare le statuizioni ivi contenute, evitando di frequentare il figlio secondo la calendarizzazione ivi prevista e Per_1 dimostrandosi inadempiente all'obbligo di contribuzione al mantenimento economico, avendo infatti versato solo sporadicamente somme, in misura peraltro minore rispetto a quelle dovute.
La ricorrente ha precisato che, con il passare del tempo, il progressivo deterioramento del legame con il figlio è dovuto “anche e soprattutto in ragione dello stile di vita osservato dal sig. tutt'altro che immune da censure. Questi, CP_1 nel corso degli anni, ha palesato problematiche di tossicodipendenza che gli hanno procurato anche coinvolgimenti in procedimenti penali a suo carico. A quel che consta alla ricorrente, il sig. è attualmente recluso presso la Casa circondariale Parte_2 di Teramo per scontare una condanna ad una pena definitiva. Peraltro, risulta finanche destinatario di una misura cautelare per vicende risalenti a poco tempo addietro. Naturalmente, la sua condizione lo ha definitivamente allontanato dal figlio: dal mese di settembre 2022 egli ha interrotto ogni rapporto con , omettendo Per_1
qualsivoglia contatto e negando la benché minima partecipazione agli oneri contributivi (da siffatto periodo ha interamente cessato il versamento dell'assegno disposto in sede di separazione)”; ha inoltre aggiunto che ha palesato il suo Per_1 forte disagio per la condizione del padre che inevitabilmente si riflette sulla sua vita sociale (nei rapporti con i coetanei, con gli insegnanti e, in genere, con chiunque abbia contatti con lui), al punto da aver espressamente richiesto di seguire un percorso psico-terapeutico di supporto.
Infine, la ricorrente ha evidenziato che l'attuale regime di affidamento osta alla possibilità di libera adozione delle scelte a tutela del minore, essendo necessario per qualsiasi misura, ivi compreso il citato percorso terapeutico, consenso di entrambi i genitori.
Pur regolarmente evocato in giudizio (a fronte della notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione d'udienza presso la casa circondariale di Teramo mediante consegna a mani proprie), il sig. non si è costituito CP_1 nell'odierno procedimento ed è stato per l'effetto dichiarato contumace.
Acquisita documentazione tesa a dimostrare le riferite problematiche di giustizia e tossicodipendenza del resistente, all'udienza del 20 maggio 2025,
3 lo scrivente magistrato, delegato per la trattazione, ha trattenuto la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda della ricorrente di revisione dell'attuale assetto regolamentativo inerente la regolamentazione della responsabilità genitoriale sul minore merita di trovare accoglimento. Per_1
Sul punto, è opportuno premettere, con riferimento al regime di affidamento della prole, che la regola generale che informa il diritto di famiglia, dando attuazione al principio della c.d. bigenitorialità, impone, in via prioritaria, ai sensi dell'art. 337-ter c.c. introdotto dal d.lgs. n. 154/2013 (già art. 155, co. III c.c.), che i figli minori siano affidati ad entrambi i genitori;
di conseguenza, l'affido esclusivo, costituente una deroga eccezionale a tale principio, è giustificato soltanto ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o di inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per la prole.
In altri termini, alla regola dell'affidamento condiviso codificata dall'art. 337-ter c.p.c. può derogarsi mediante la soluzione eccezionale dell'affidamento esclusivo, che deve essere preferito soltanto nell'ipotesi in cui l'affido congiunto risulti “contrario all'interesse del minore” ai sensi dell'art. 337-quater c.p.c..
Come infatti rammentato anche dalla Corte di Cassazione nella ordinanza n. 16738 del 26 giugno 2018, “in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori a crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore (Cass. civ. sez. VI-1 n. 18817 del 23 settembre 2015). La regola dell'affidamento condiviso dei figli è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (Cass. civ., sez. I, n.
977 del 17 gennaio 2017), con la conseguenza che l'eventuale pronuncia di
4 affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero sulla manifesta carenza dell'altro genitore (Cass. civ., Sez. VI-1, n. 24526 del
2 dicembre 2010)”.
Ora, dal momento che non sono state tipizzate dal legislatore le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con
“provvedimento motivato”, come espressamente previsto dall'art. 337 quater c.c. introdotto dal d.lgs. 154/2013 (già art. 155 bis, co. I c.c.).
Al riguardo, il Collegio evidenzia che, secondo l'insegnamento della
Corte di Cassazione, “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori di affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (ex multis, cfr.
Cass. Civ. n. 26587 del 17 dicembre 2009).
Nel solco del predetto orientamento della giurisprudenza di legittimità, si pone anche quella di merito, che riprende e fa proprio il principio di diritto appena enunciato (cfr. Tribunale di Parma, 19 luglio 2019; Tribunale Trapani,
4 gennaio 2023).
Ancora, il Tribunale di Roma ha ritenuto che “deve ritenersi che ipotesi di affidamento esclusivo siano individuabili ogni qualvolta l'interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento del figlio, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, ecc.
Applicando tali principi al caso concreto, sulla base degli elementi acquisiti nel corso del procedimento deve ritenersi che sussistano, nei confronti del padre, profili di inidoneità genitoriale tali da legittimare un affidamento esclusivo del minore alla madre, considerato che il padre non vede e non sente il figlio minore regolarmente né provvede al suo mantenimento ordinario e straordinario e che la madre appare l'unica figura genitoriale di riferimento per lo stesso, avendo provveduto in via esclusiva allo svolgimento dei compiti di assistenza e cura del minore medesimo […] e rispetto alla
5 quale non sono emerse evidenti limitazioni della capacità' genitoriale” (cfr.
Tribunale di Roma, sez. I, sentenza depositata il 15 ottobre 2020).
Applicando le esposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, sulla base degli elementi acquisiti nel corso del procedimento, sono emersi profili di inidoneità genitoriale del padre tali da legittimare l'affidamento esclusivo della prole in favore dell'altro genitore, odierno ricorrente.
In particolare, l'atteggiamento indifferente del sig. nei confronti CP_1 del figlio può già ex se essere letto quale disinteresse nei confronti dei Per_1 bisogni educativi e materiali del minore: il resistente, infatti, già da subito dopo la pubblicazione del decreto di omologa della separazione del 31 luglio
2017, ha omesso di corrispondere l'assegno di mantenimento, fatta eccezione per sporadiche e limitate somme di denaro e non ha frequentato il minore secondo la calendarizzazione prevista nel decreto, fino ad un progressivo ed ormai definitivo allontanamento, anche alla luce del suo comprovato stato di tossicodipendenza (cfr. documentazione depositata dal di Giulianova CP_2 in evasione all'ordine impartito ex art. 210 c.p.c. dal Tribunale) e del suo attuale perdurante stato di restrizione presso la casa circondariale di Teramo
(ove ivi è sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, come risultante dal decreto di giudizio immediato dell'11 luglio 2024, per il reato p. e p. dall'art. 572 c.p. ai danni della nuova compagna convivente), che inevitabilmente contribuisce a rendere estremamente gravoso l'ordinario svolgersi delle funzioni genitoriali da parte del genitore ricorrenti nelle decisioni di rilevo riguardanti (come il conseguimento di Per_1 autorizzazioni per ragioni scolastiche o sanitarie), con conseguente limitazione della tutela del minore.
A ciò si aggiunga il mancato versamento, da parte del sig. della CP_1 somma dovuta titolo di contributo economico di . Per_1
Del resto, l'indifferenza, tanto affettiva quanto economica, del sig. nei confronti del figlio trova conferma nella stessa condotta tenuta in CP_1 tale sede processuale, atteso che lo stesso, nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo, ha ritenuto di non costituirsi in giudizio a mezzo di un procuratore munito dei poteri di rappresentanza (a ciò infatti non ostando la sua attuale condizione di detenzione), così non manifestando un oggettivo disinteresse per la controversia in oggetto e, conseguentemente, per la
6 revisione del regime di affido, da condiviso ad esclusivo, richiesta dalla ricorrente.
Ebbene, tutte le predette circostanze concretizzano la oggettiva incapacità del resistente a prendersi cura del figlio ed a svolgere i propri compiti di genitore ed il carattere pregiudizievole della regola dell'affido condiviso, per cui, ad esclusiva tutela degli interessi del minore, si appalesa inevitabile il regime di affido esclusivo in favore della ricorrente, con la medesima convivente.
Senonché, considerato che la pronuncia di affidamento esclusivo, come sopra anticipato, deve essere sorretta da una duplice motivazione, non solo in negativo sulla inidoneità educativa ovvero sulla manifesta carenza del genitore non affidatario, ma anche in positivo sulla idoneità di quello affidatario (cfr. Cass. civ., n. 24526 del 2 dicembre 2010; Cass. civ., n. 16738 del
26 giugno 2018; Cass. civ. n. 6535 del 6 marzo 2019), osserva il Collegio, in relazione alla idoneità della sig.ra quale unico genitore su cui graverà Pt_1 la responsabilità genitoriale dei minori, che la stessa appare l'unica figura genitoriale di riferimento per questi ultimi, essendosi sempre occupata della crescita, dell'educazione e della cura di . Per_1
Nello stesso senso, ha concluso anche il P.M., che, come da nota depositata in data 23 maggio 2025, con cui ha chiesto che “venga accolto il ricorso della madre con affidamento esclusivo alla parte ricorrente del figlio minore.”.
Quanto invece alla regolamentazione del diritto di visita del resistente, sulla scorta della documentazione acquisita in atti, ritiene il Collegio che, fino a quando non raggiungerà la maggiore età, eventuali frequentazioni Per_1 con il padre potranno riprendere alla presenza e sotto la vigilanza dei Servizi
Sociali, mentre, allorquando diventerà maggiorenne, la frequentazione con il padre potrà riprendere ed avvenire secondo le libere deliberazioni del figlio
. Per_1
Nulla invece deve essere disposto con riguardo alla regolamentazione del mantenimento economico, giacché la ricorrente ha chiesto espressamente la modifica del decreto collegiale unicamente sotto il profilo del regime dell'affidamento e di frequentazione del padre, “lasciando immutati gli aspetti afferenti agli oneri di mantenimento e” (cfr. p. 5 del ricorso).
7 Stante la natura della controversia e la contumacia del resistente, si dichiara l'irripetibilità delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio contraddistinto dal R.G.
n. 1263/2024 fra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni altra questione, così provvede:
1. in parziale modifica del decreto collegiale n. cron. 12193/2017 emesso in data 31 luglio 2017 dall'adito Tribunale di omologa delle condizioni di separazione consensuale:
a. DISPONE l'affidamento esclusivo del minore alla Persona_2 ricorrente presso cui è già collocato;
Parte_1
b. DISPONE, quanto al diritto di visita del resistente, che, sino a quando il figlio non raggiungerà la maggiore età, Persona_2 eventuali frequentazioni con il padre potranno riprendere alla presenza e sotto la vigilanza dei Servizi Sociali, mentre, allorquando diventerà maggiorenne, la frequentazione paterna potrà riprendere ed avvenire secondo le libere deliberazioni del figlio;
Per_1
2. CONFERMA, per il resto, le altre statuizioni vigenti di cui al decreto collegiale n. cron. 12193/2017 emesso in data 31 luglio 2017 dall'adito
Tribunale.
3. DICHIARA irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del giorno 29 maggio
2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Lorenza Pedullà dott.ssa Mariangela Mastro
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