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Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 22/06/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3073/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Como, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Troina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al N. R.G. 3073/2024, avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale promossa con ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. da:
AVV. GIUSEPPE GRASSOTTI (C.F.: ), con studio in Como - Via Volta n. 3, C.F._1
in proprio ex art. 86 c.p.c.
RICORRENTE contro
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 28.05.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni – come da foglio separato depositato il 27.05.2025 - di seguito integralmente riportate - e procedeva alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., come da verbale d'udienza:
Causa n. 3073/2024 R.G.
Foglio di precisazione delle conclusioni nell'interesse del ricorrente avv. G. Grassotti
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, premessa
l'istruttoria occorrente, come da domande avanzate e formalizzate nel ricorso introduttivo nel giudizio, così giudicare:
NEL MERITO:
- condannare il convenuto , nato a [...] il [...], residente a [...]
Como (CO), Via Filippo Turati n. 23, C.F. al pagamento, in favore del C.F._2 sottoscritto difensore, dell'importo complessivo di €. 5.609,31 o di quell'altro che sarà ritenuto equo e
pagina 1 di 4 di giustizia, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo, a titolo di compensi relativi a prestazioni professionali effettuate.
IN PUNTO SPESE: voglia, altresì, il Tribunale adito condannare il precitato convenuto alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, come modificato dai d.m. n. 37 del 2018 e
n. 147 del 2022), oltre spese e oneri accessori.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, l'Avv. GIUSEPPE GRASSOTTI conveniva in giudizio
[...]
chiedendone la condanna al pagamento della somma complessiva di euro 5.609,31, CP_1
oltre accessori ed interessi, per l'espletamento della attività professionale di natura giudiziale nei procedimenti civili N. 2387/2021 R.G. e N. 42/2023 R.G., rispettivamente di separazione personale e divorzio congiunto, entrambi avanti al Tribunale Ordinario di Como.
A fondamento delle proprie domande, il ricorrente allegava tutta la documentazione afferente i mandati difensivi espletati (cfr. docc. da 2) a 15) e da 18) a 22) prodotti), specificando:
(i) per la causa di separazione il signor sottoscrisse l'impegno a pagare il corrispettivo delle CP_1
prestazioni nella misura di euro 5.750,00 oltre CPA e IVA (per un totale di euro 7.295,60), come da preventivo allegato (doc. 16) A fronte della predetta quantificazione, il signor ha effettuato CP_1
pagamenti parziali per complessivi euro 4.319,04 oltre CPA e IVA (per un totale di euro 5.480,00), come da n. 23 fatture allegate (doc. 17). Per la causa di separazione risulta, quindi, a carico dell'ex cliente il residuo importo di euro 1.430,96 oltre CPA e IVA (per un totale di euro 1.815,60);
(ii) Sotto il profilo contabile, per la causa di divorzio il signor non sottoscrisse alcun impegno CP_1
per le prestazioni per la fiducia reciproca che si era creata negli anni. Quantificando un importo relativo ai compensi indeterminabili per i giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al
Tribunale, per la pratica di divorzio l'importo dovuto per l'attività svolta è pari ad euro 2.990,00 oltre
CPA e IVA (per un totale di euro 3.793,71), come da nota allegata (doc. 23). A fronte della predetta quantificazione, il signor non ha effettuato alcun pagamento. Pertanto, per la causa di divorzio CP_1 risulta a carico dell'ex cliente l'importo di euro 2.990,00 oltre CPA e IVA (per un totale di euro
3.793,71).
Il professionista ricorrente rappresentava di aver altresì provveduto ad inviare invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita datata 15.03.2024 (doc. 24) ritirata in data 19.03.2024, ma rimasta priva di esito.
Alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione del 7.05.2025, il Giudice, verificava la regolarità e tempestività della notifica (effettuata dall'Ufficiale Giudiziario ex art. 140 c.p.c. in data
5.11.2024 all'indirizzo risultante dal certificato anagrafico aggiornato al 24.10.2024 e con restituzione pagina 2 di 4 al mittente per compiuta giacenza il 10.12.2024), dichiarava la contumacia del resistente e, ritenuta la causa fondata su prova documentale e di pronta soluzione ovvero matura per la decisione con le prove documentali offerte, rinviava all'udienza del 28.05.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex artt. 281 terdecies – 281 sexies c.p.c.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene di dover svolgere alcune brevi considerazioni preliminari.
Quanto alla propria competenza a decidere, si evidenzia che per le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato è prevista una competenza funzionale del Tribunale
(indipendentemente dal valore) nelle forme del rito semplificato di cognizione, giusto il disposto dell'art. 14 D. L. vo 150/2011.
Sotto il profilo della condizione di procedibilità, il professionista ricorrente ha altresì documentato di aver esperito il tentativo di negoziazione assistita, trattandosi di causa avente ad oggetto una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000,00 euro ex art. 3 D.L. 132/2014, conv. con mod. in L. 162/2014, sebbene la domanda svolta con il ricorso in esame non soggiace all'obbligo dell'esperimento del procedimento di negoziazione assistita in ragione della qualità del convenuto/resistente, come ritenuto da orientamenti giurisprudenziali che questo Giudice ritiene di condividere (cfr. Trib. Verona, ordinanza 18.06.2015): l'ultimo periodo dell'art. 3, comma 1, cit. infatti prevede espressamente che quanto disposto dal medesimo comma 1 in tema di negoziazione assistita c.d. obbligatoria non si applichi alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori;
qualità quest'ultima rivestiva GARCIA, cliente persona fisica, nel caso di specie.
Nel merito, si ritiene di poter addivenire a decisione allo stato degli atti: il ricorso infatti è fondato e merita accoglimento come di seguito specificato.
È documentalmente provata (cfr. docc. da 2) a 15) e da 18) a 22) prodotti con ricorso) la complessiva attività professionale espletata dal ricorrente, come da preventivo, fatture e note informative e dettaglio delle competenze (cfr. docc. 16), 17) e 23) ed altresì il mancato pagamento delle somme dovute, nonostante la formale messa in mora della cliente, ritirata personalmente dello stesso ma rimasta priva di riscontro (cfr. doc. 24) in atti).
Sul punto il Tribunale osserva che mai è stata contestata la somma richiesta e che, con la scelta di rimanere contumace, non appare esservi alcuna giustificazione all'inadempimento dell'obbligazione di pagamento gravante sul resistente dei compensi professionali in esame.
Con riferimento all'assenza della sottoscrizione di un preventivo da parte del allorché egli ha CP_1 affidato mandato difensivo all'Avv. GRASSOTTI anche per la causa divorzile (cfr. doc. 18/A) in atti), come invece avvenuto per la causa di separazione personale (cfr. doc. 16) prodotto), questo Giudice
pagina 3 di 4 ritiene di dover condividere l'orientamento della giurisprudenza di legittimità maggioritaria secondo cui il diritto al compenso dell'avvocato deriva dal contratto di mandato professionale che non è soggetto a vincoli di forma (cfr. Cass. Civ. del 31.03.2021 n. 8863) e dall'effettivo svolgimento della prestazione professionale. Anche di recente la Suprema Corte, con sentenza n. 33193 del 10.11.2022, ha ribadito il principio secondo cui per esigere il pagamento del compenso, l'avvocato deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso e non anche la pattuizione di un corrispettivo.
Per quanto sopra, si ritiene accertato che il ricorrente ha espletato in favore di Controparte_1
l'attività difensiva civile giudiziale rappresentata e documentata in atti con conseguente maturazione dei compensi professionali dovuti ai sensi dei parametri di cui al D.M. 55/2014 allora vigenti.
Il Tribunale ritiene infine che, sotto il profilo della valutazione dei criteri di quantificazione degli importi richiesti dal ricorrente, essi appaiono rispondenti ai parametri ex lege previsti e congrui in riferimento alla attività tecnica complessivamente espletata in favore dell'assistito (cfr. docc. 16) e 23).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, in applicazione del D.M. n. 55/2014 (giudizio di cognizione avanti al Tribunale - valore da 5.201,00 a 26.000,00 euro) nei minimi tariffari tenuto conto della attività effettivamente svolta (fase studio, introduttiva e due udienze tra cui una per la fase decisionale) in euro 1.700,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
CONDANNA a pagare all'Avv. GIUSEPPE GRASSOTTI la somma di euro Controparte_1
5.609,31 oltre spese generali e accessori di legge ed oltre interessi e rivalutazione come per legge, quale somma dovuta per l'attività professionale svolta in suo favore di cui in motivazione;
CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che Controparte_1
liquida in euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre il 15% per spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A.
Como, 22 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Troina
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Como, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Troina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al N. R.G. 3073/2024, avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale promossa con ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. da:
AVV. GIUSEPPE GRASSOTTI (C.F.: ), con studio in Como - Via Volta n. 3, C.F._1
in proprio ex art. 86 c.p.c.
RICORRENTE contro
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 28.05.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni – come da foglio separato depositato il 27.05.2025 - di seguito integralmente riportate - e procedeva alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., come da verbale d'udienza:
Causa n. 3073/2024 R.G.
Foglio di precisazione delle conclusioni nell'interesse del ricorrente avv. G. Grassotti
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, premessa
l'istruttoria occorrente, come da domande avanzate e formalizzate nel ricorso introduttivo nel giudizio, così giudicare:
NEL MERITO:
- condannare il convenuto , nato a [...] il [...], residente a [...]
Como (CO), Via Filippo Turati n. 23, C.F. al pagamento, in favore del C.F._2 sottoscritto difensore, dell'importo complessivo di €. 5.609,31 o di quell'altro che sarà ritenuto equo e
pagina 1 di 4 di giustizia, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo, a titolo di compensi relativi a prestazioni professionali effettuate.
IN PUNTO SPESE: voglia, altresì, il Tribunale adito condannare il precitato convenuto alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, come modificato dai d.m. n. 37 del 2018 e
n. 147 del 2022), oltre spese e oneri accessori.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, l'Avv. GIUSEPPE GRASSOTTI conveniva in giudizio
[...]
chiedendone la condanna al pagamento della somma complessiva di euro 5.609,31, CP_1
oltre accessori ed interessi, per l'espletamento della attività professionale di natura giudiziale nei procedimenti civili N. 2387/2021 R.G. e N. 42/2023 R.G., rispettivamente di separazione personale e divorzio congiunto, entrambi avanti al Tribunale Ordinario di Como.
A fondamento delle proprie domande, il ricorrente allegava tutta la documentazione afferente i mandati difensivi espletati (cfr. docc. da 2) a 15) e da 18) a 22) prodotti), specificando:
(i) per la causa di separazione il signor sottoscrisse l'impegno a pagare il corrispettivo delle CP_1
prestazioni nella misura di euro 5.750,00 oltre CPA e IVA (per un totale di euro 7.295,60), come da preventivo allegato (doc. 16) A fronte della predetta quantificazione, il signor ha effettuato CP_1
pagamenti parziali per complessivi euro 4.319,04 oltre CPA e IVA (per un totale di euro 5.480,00), come da n. 23 fatture allegate (doc. 17). Per la causa di separazione risulta, quindi, a carico dell'ex cliente il residuo importo di euro 1.430,96 oltre CPA e IVA (per un totale di euro 1.815,60);
(ii) Sotto il profilo contabile, per la causa di divorzio il signor non sottoscrisse alcun impegno CP_1
per le prestazioni per la fiducia reciproca che si era creata negli anni. Quantificando un importo relativo ai compensi indeterminabili per i giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al
Tribunale, per la pratica di divorzio l'importo dovuto per l'attività svolta è pari ad euro 2.990,00 oltre
CPA e IVA (per un totale di euro 3.793,71), come da nota allegata (doc. 23). A fronte della predetta quantificazione, il signor non ha effettuato alcun pagamento. Pertanto, per la causa di divorzio CP_1 risulta a carico dell'ex cliente l'importo di euro 2.990,00 oltre CPA e IVA (per un totale di euro
3.793,71).
Il professionista ricorrente rappresentava di aver altresì provveduto ad inviare invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita datata 15.03.2024 (doc. 24) ritirata in data 19.03.2024, ma rimasta priva di esito.
Alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione del 7.05.2025, il Giudice, verificava la regolarità e tempestività della notifica (effettuata dall'Ufficiale Giudiziario ex art. 140 c.p.c. in data
5.11.2024 all'indirizzo risultante dal certificato anagrafico aggiornato al 24.10.2024 e con restituzione pagina 2 di 4 al mittente per compiuta giacenza il 10.12.2024), dichiarava la contumacia del resistente e, ritenuta la causa fondata su prova documentale e di pronta soluzione ovvero matura per la decisione con le prove documentali offerte, rinviava all'udienza del 28.05.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex artt. 281 terdecies – 281 sexies c.p.c.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene di dover svolgere alcune brevi considerazioni preliminari.
Quanto alla propria competenza a decidere, si evidenzia che per le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato è prevista una competenza funzionale del Tribunale
(indipendentemente dal valore) nelle forme del rito semplificato di cognizione, giusto il disposto dell'art. 14 D. L. vo 150/2011.
Sotto il profilo della condizione di procedibilità, il professionista ricorrente ha altresì documentato di aver esperito il tentativo di negoziazione assistita, trattandosi di causa avente ad oggetto una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000,00 euro ex art. 3 D.L. 132/2014, conv. con mod. in L. 162/2014, sebbene la domanda svolta con il ricorso in esame non soggiace all'obbligo dell'esperimento del procedimento di negoziazione assistita in ragione della qualità del convenuto/resistente, come ritenuto da orientamenti giurisprudenziali che questo Giudice ritiene di condividere (cfr. Trib. Verona, ordinanza 18.06.2015): l'ultimo periodo dell'art. 3, comma 1, cit. infatti prevede espressamente che quanto disposto dal medesimo comma 1 in tema di negoziazione assistita c.d. obbligatoria non si applichi alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori;
qualità quest'ultima rivestiva GARCIA, cliente persona fisica, nel caso di specie.
Nel merito, si ritiene di poter addivenire a decisione allo stato degli atti: il ricorso infatti è fondato e merita accoglimento come di seguito specificato.
È documentalmente provata (cfr. docc. da 2) a 15) e da 18) a 22) prodotti con ricorso) la complessiva attività professionale espletata dal ricorrente, come da preventivo, fatture e note informative e dettaglio delle competenze (cfr. docc. 16), 17) e 23) ed altresì il mancato pagamento delle somme dovute, nonostante la formale messa in mora della cliente, ritirata personalmente dello stesso ma rimasta priva di riscontro (cfr. doc. 24) in atti).
Sul punto il Tribunale osserva che mai è stata contestata la somma richiesta e che, con la scelta di rimanere contumace, non appare esservi alcuna giustificazione all'inadempimento dell'obbligazione di pagamento gravante sul resistente dei compensi professionali in esame.
Con riferimento all'assenza della sottoscrizione di un preventivo da parte del allorché egli ha CP_1 affidato mandato difensivo all'Avv. GRASSOTTI anche per la causa divorzile (cfr. doc. 18/A) in atti), come invece avvenuto per la causa di separazione personale (cfr. doc. 16) prodotto), questo Giudice
pagina 3 di 4 ritiene di dover condividere l'orientamento della giurisprudenza di legittimità maggioritaria secondo cui il diritto al compenso dell'avvocato deriva dal contratto di mandato professionale che non è soggetto a vincoli di forma (cfr. Cass. Civ. del 31.03.2021 n. 8863) e dall'effettivo svolgimento della prestazione professionale. Anche di recente la Suprema Corte, con sentenza n. 33193 del 10.11.2022, ha ribadito il principio secondo cui per esigere il pagamento del compenso, l'avvocato deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso e non anche la pattuizione di un corrispettivo.
Per quanto sopra, si ritiene accertato che il ricorrente ha espletato in favore di Controparte_1
l'attività difensiva civile giudiziale rappresentata e documentata in atti con conseguente maturazione dei compensi professionali dovuti ai sensi dei parametri di cui al D.M. 55/2014 allora vigenti.
Il Tribunale ritiene infine che, sotto il profilo della valutazione dei criteri di quantificazione degli importi richiesti dal ricorrente, essi appaiono rispondenti ai parametri ex lege previsti e congrui in riferimento alla attività tecnica complessivamente espletata in favore dell'assistito (cfr. docc. 16) e 23).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, in applicazione del D.M. n. 55/2014 (giudizio di cognizione avanti al Tribunale - valore da 5.201,00 a 26.000,00 euro) nei minimi tariffari tenuto conto della attività effettivamente svolta (fase studio, introduttiva e due udienze tra cui una per la fase decisionale) in euro 1.700,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
CONDANNA a pagare all'Avv. GIUSEPPE GRASSOTTI la somma di euro Controparte_1
5.609,31 oltre spese generali e accessori di legge ed oltre interessi e rivalutazione come per legge, quale somma dovuta per l'attività professionale svolta in suo favore di cui in motivazione;
CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che Controparte_1
liquida in euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre il 15% per spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A.
Como, 22 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Troina
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