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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/02/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4567/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione del lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, Luigi Pazienza, nella prosecuzione del verbale di udienza del 6.02.2025;
visto l'art. 429 c.p.c.;
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella controversia
Tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. M. Parisi e dall'Avv. M. C. Marino;
Parte_1
e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, con l'Avv. A. Fumagalli;
e
“ ”, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. M. Trematerra.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 8.04.2024 il ha convenuto in giudizio la Pt_1 [...]
ha convenuto in giudizio la Controparte_3 Controparte_4 formulando le seguenti conclusioni: “ … nel merito, previo accertamento, anche solo in via incidentale, della nullità/inefficacia/invalidità/illegittimità per omessa/irregolare notifica al signor delle cartelle di pagamento n. 06820210023641757000; n. Parte_1
06820210109381689000 e n. 06820220064424462000 della
[...]
, revocare / annullare, il preavviso di fermo amministrativo Parte_2
n. 06880202400010636000 intimato al signor sull'autovettura di sua Parte_1 proprietà targata FV070TG e, conseguentemente, accertare e dichiarare l'insussistenza / illegittimità / intervenuta decadenza e/o prescrizione della pretesa creditoria della
[...]
in relazione alle voci interessi e sanzioni di cui ai suddetti atti, per un importo totale CP_1
di 1.343,51 Euro e/o corrispondente alla maggiore / minor somma accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese, diritti, onorari, rimborso forfettario di legge, IVA, CPA, secondo i vigenti parametri di liquidazione giudiziale.
La si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_2
La si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto d ella domanda. CP_1
Occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Rileva anzitutto il Giudicante che nel corso del giudizio il difensore della ricorrente ha depositato una rinuncia agli atti ed alla azione con riferimento all' atto di opposizione in questione rilevando, altresì, che in relazione agli importi reclamati dalla è intervenuto CP_1
un accordo con la CP_1
La rinuncia all'azione, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per aver efficacia, deve essere accettata nei modi prescritti dal codice di rito, preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte. La rinuncia alla domanda non importa l'estinzione del processo, ragion per cui, cessata la materia della lite, il processo deve chiudersi nelle forme disciplinate dal codice di procedura civile ed in mancanza di cancellazione della causa seguita dall'estinzione del processo, estinzione per rinunzia agli atti del giudizio o per inattività delle parti, deve, quindi, essere definito con sentenza. Conseguentemente, la rinuncia all'azione, estinguendo l'azione stessa, fa, quindi, venire meno l'interesse della controparte alla prosecuzione del giudizio, al fine di ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta e rinunciata. ( Cfr. Cass. civ., sez. I, 10.09.2004
n. 18255). In base a quanto previsto dall'articolo 310 del codice di procedura civile, il processo estinto non estingue però l'azione stessa. Infatti tale pronuncia di rito non preclude la possibilità di riproporre un nuovo processo, non pregiudicando l'azione giudiziale delle medesime parti. Le ragioni per cui la rinunzia all'azione non necessita di accettazione ad opera della controparte, come invece avviene per la rinunzia agli atti del giudizio, è ravvisabile nella circostanza che gli effetti conseguenti a tale rinuncia sono in tutto identici a quelli che produrrebbe una pronuncia di rigetto alla quale il convenuto potrebbe aspirare.
Quindi, solo perché ed in quanto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere produce lo stesso effetto della pronuncia di rigetto della domanda, il convenuto vede soddisfatta la sua pretesa e l'accettazione della rinuncia alla domanda diviene irrilevante perché alla rinuncia consegue una pronuncia di merito eguale a quella alla quale, in assenza della rinuncia, avrebbe potuto aspirare il convenuto. Pertanto, se la sentenza con cui viene dichiarata cessata la materia del contendere all'esito della rinunzia all'azione ha gli effetti della pronuncia di rigetto della domanda originariamente proposta, è evidente che essa è suscettibile di divenire cosa giudicata, facendo stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, ai sensi dell'art. 2909 del codice civile. Invece, per la rinunzia agli atti del giudizio è necessaria l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta quando essa abbia interesse alla prosecuzione del processo, interesse che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile che presuppone la proposizione da parte sua di richieste il cui integrale accoglimento procurerebbe ad essa una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo.
Ricorrono, infatti, tutti gli estremi per pronunciare la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, dal momento che l'istante ha rinunciato espressamente alla domanda giudiziale. Peraltro nel caso che ci occupa è intervenuto un accordo tra il ricorrente e la ritualmente adempiuto. CP_1
Sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio, in ragione del comportamento processuale di buon senso manifestato dal ricorrente sia in relazione all'adempimento dell'accordo intercorso con la che in CP_1
relazione alla volontà di chiudere definitivamente la lite anche nei confronti della
[...]
. A Tal proposito occorre ricordare che la non è titolare CP_2 Controparte_2
del credito, ma si occupa della sola attività di notifica degli atti di ingiunzione e di riscossione coattiva del credito.
P.Q.M.
Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1 [...] , così Controparte_5
provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite.
Milano, 6.02.2025
Il Giudice
( Luigi Pazienza)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione del lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, Luigi Pazienza, nella prosecuzione del verbale di udienza del 6.02.2025;
visto l'art. 429 c.p.c.;
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella controversia
Tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. M. Parisi e dall'Avv. M. C. Marino;
Parte_1
e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, con l'Avv. A. Fumagalli;
e
“ ”, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. M. Trematerra.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 8.04.2024 il ha convenuto in giudizio la Pt_1 [...]
ha convenuto in giudizio la Controparte_3 Controparte_4 formulando le seguenti conclusioni: “ … nel merito, previo accertamento, anche solo in via incidentale, della nullità/inefficacia/invalidità/illegittimità per omessa/irregolare notifica al signor delle cartelle di pagamento n. 06820210023641757000; n. Parte_1
06820210109381689000 e n. 06820220064424462000 della
[...]
, revocare / annullare, il preavviso di fermo amministrativo Parte_2
n. 06880202400010636000 intimato al signor sull'autovettura di sua Parte_1 proprietà targata FV070TG e, conseguentemente, accertare e dichiarare l'insussistenza / illegittimità / intervenuta decadenza e/o prescrizione della pretesa creditoria della
[...]
in relazione alle voci interessi e sanzioni di cui ai suddetti atti, per un importo totale CP_1
di 1.343,51 Euro e/o corrispondente alla maggiore / minor somma accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese, diritti, onorari, rimborso forfettario di legge, IVA, CPA, secondo i vigenti parametri di liquidazione giudiziale.
La si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_2
La si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto d ella domanda. CP_1
Occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Rileva anzitutto il Giudicante che nel corso del giudizio il difensore della ricorrente ha depositato una rinuncia agli atti ed alla azione con riferimento all' atto di opposizione in questione rilevando, altresì, che in relazione agli importi reclamati dalla è intervenuto CP_1
un accordo con la CP_1
La rinuncia all'azione, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per aver efficacia, deve essere accettata nei modi prescritti dal codice di rito, preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte. La rinuncia alla domanda non importa l'estinzione del processo, ragion per cui, cessata la materia della lite, il processo deve chiudersi nelle forme disciplinate dal codice di procedura civile ed in mancanza di cancellazione della causa seguita dall'estinzione del processo, estinzione per rinunzia agli atti del giudizio o per inattività delle parti, deve, quindi, essere definito con sentenza. Conseguentemente, la rinuncia all'azione, estinguendo l'azione stessa, fa, quindi, venire meno l'interesse della controparte alla prosecuzione del giudizio, al fine di ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta e rinunciata. ( Cfr. Cass. civ., sez. I, 10.09.2004
n. 18255). In base a quanto previsto dall'articolo 310 del codice di procedura civile, il processo estinto non estingue però l'azione stessa. Infatti tale pronuncia di rito non preclude la possibilità di riproporre un nuovo processo, non pregiudicando l'azione giudiziale delle medesime parti. Le ragioni per cui la rinunzia all'azione non necessita di accettazione ad opera della controparte, come invece avviene per la rinunzia agli atti del giudizio, è ravvisabile nella circostanza che gli effetti conseguenti a tale rinuncia sono in tutto identici a quelli che produrrebbe una pronuncia di rigetto alla quale il convenuto potrebbe aspirare.
Quindi, solo perché ed in quanto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere produce lo stesso effetto della pronuncia di rigetto della domanda, il convenuto vede soddisfatta la sua pretesa e l'accettazione della rinuncia alla domanda diviene irrilevante perché alla rinuncia consegue una pronuncia di merito eguale a quella alla quale, in assenza della rinuncia, avrebbe potuto aspirare il convenuto. Pertanto, se la sentenza con cui viene dichiarata cessata la materia del contendere all'esito della rinunzia all'azione ha gli effetti della pronuncia di rigetto della domanda originariamente proposta, è evidente che essa è suscettibile di divenire cosa giudicata, facendo stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, ai sensi dell'art. 2909 del codice civile. Invece, per la rinunzia agli atti del giudizio è necessaria l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta quando essa abbia interesse alla prosecuzione del processo, interesse che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile che presuppone la proposizione da parte sua di richieste il cui integrale accoglimento procurerebbe ad essa una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo.
Ricorrono, infatti, tutti gli estremi per pronunciare la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, dal momento che l'istante ha rinunciato espressamente alla domanda giudiziale. Peraltro nel caso che ci occupa è intervenuto un accordo tra il ricorrente e la ritualmente adempiuto. CP_1
Sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio, in ragione del comportamento processuale di buon senso manifestato dal ricorrente sia in relazione all'adempimento dell'accordo intercorso con la che in CP_1
relazione alla volontà di chiudere definitivamente la lite anche nei confronti della
[...]
. A Tal proposito occorre ricordare che la non è titolare CP_2 Controparte_2
del credito, ma si occupa della sola attività di notifica degli atti di ingiunzione e di riscossione coattiva del credito.
P.Q.M.
Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1 [...] , così Controparte_5
provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite.
Milano, 6.02.2025
Il Giudice
( Luigi Pazienza)