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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 28/10/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
RGL 1290/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
in persona della dott.ssa Meri LI, in data 28 ottobre 2025, lette le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1290/2024 RGL, promossa da
, c.f. , ass. e difesa in proprio Parte_1 C.F._1
- PARTE RICORRENTE -
contro
, c.f. , ass. ex art. 417 bis Controparte_1 P.IVA_1
c.p.c. dott. , , , CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
[...]
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: carta docente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
La ricorrente negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 ha lavorato alle dipendenze del
[...]
in forza di contratti di supplenza annuali o sino al termine delle attività didattiche Controparte_1
senza percepire la cd. carta del docente, riservata la solo personale di ruolo.
Con il ricorso iniziale lamentava l'illegittimità della predetta esclusione, ritenendola in contrasto con il divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato previsto dalle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, e chiedeva l'accertamento del proprio diritto di godere dell'emolumento in questione con conseguente condanna del a CP_1 corrisponderle l'importo nominale complessivo di € 1.000, quale contributo alle spese di formazione o, eventualmente, a titolo di risarcimento del danno.
1 Con le note cartolari depositate in data 22 settembre 2025 parte ricorrente non ha contestato di essere fuoriuscita dal sistema scolastico ed ha insistito nella domanda risarcitoria, per la somma di €
1.000, oltre accessori.
Il resiste in giudizio negando la sussistenza di qualsiasi discriminazione atteso che, CP_1
secondo la sua tesi, solo la stabilità del rapporto garantita dal contratto a tempo indeterminato giustificherebbe l'investimento del ministero fatto in termini di formazione del lavoratore.
***
La domanda è parzialmente fondata, nei limiti di cui si dirà nel prosieguo.
L'art. 1, comma 121, L. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_6
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 recita: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e delle Controparte_7
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
Il comma 124 prevede poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di
2 formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le Controparte_7 organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.
Al fine di dare concreta attuazione alla normativa primaria sopra riportata è stato, poi, emanato il
D.P.C.M. 23 settembre 2015. L'art. 2 del suddetto decreto, rubricato “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, prevede che: “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una
Carta, che é nominativa, personale e con trasferibile. (…)
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1 (…)
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”.
La normativa sopra riportata, dunque, è chiara nell'escludere i docenti con contratto a termine dall'emolumento in questione. Tuttavia, la prevista esclusione si pone in contrasto con la clausola 4, punto 1, e con la clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che sancisce il principio di parità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, così come riconosciuto dalla Corte di Giustizia con l'ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/21, resa a seguito di rinvio pregiudiziale nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto la medesima questione giuridica posta all'attenzione di questo giudice.
La Corte di Giustizia, dopo aver ricordato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (pt. 29) ha ritenuto che l'indennità in questione rientrasse tra le condizioni di impiego e che, conseguentemente, fosse illegittima l'esclusione della ricorrente del procedimento principale dal novero dei beneficiari della stessa atteso che, sulla base degli elementi forniti dal giudice del rinvio, la sua situazione era pienamente comparabile a quella dei docenti di ruolo cui la carta era stata riconosciuta e considerato che “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro (…) non può (…) costituire di per sé una ragione oggettiva”.
3 La Corte ha, quindi, concluso dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di CP_1 tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso CP_1
al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Da ultimo la questione è stata affrontata dalla corte di Cassazione in sede di rinvio ex art. 363 bis c.p.c..
La corte, dopo aver sottolineato la connessione esistente tra la misura di sostegno alla formazione per cui è causa e la durata annuale dell'attività di docenza, ha concluso nel senso che “La Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999” (Cass. 29961/2023).
Nel caso di docente fuoriuscito dal sistema scolastico non sussiste il diritto all'adempimento in forma specifica – sub. specie di attivazione della carta docente – bensì sorge in capo al soggetto un diritto risarcitorio. La Suprema Corte con la sentenza n. 29961 del 27/10/2023 si è così espressa:
“La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36,
4 della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.”.
La Corte di Appello di Torino con la sentenza n. 338/2024 ha rilevato che:
“In ordine alla sussistenza del danno, si osserva che attenendo il pregiudizio (alla professionalità) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (Cass.SS.UU. n. 26972/2008). La sussistenza del danno va affermata sulla base dell'ovvia presunzione secondo cui, ove alla ricorrente fosse stata assegnata una somma da spendere entro un determinato termine, molto probabilmente lo avrebbe speso. Il vincolo di destinazione delle somme erogate tramite la carta del docente consente di ritenere certo il nesso di causa tra mancata erogazione della carta e limitazione delle opportunità formative. Sul punto, occorre precisare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del in sede di discussione, perché sia risarcito il danno da perdita di chance formativa e di danno alla professionalità non occorre alcuna documentazione delle spese sostenute per attività formative, posto che le voci di danno lamentate dalla ricorrente presuppongono proprio la mancata formazione, mentre le eventuali spese effettuate e documentate giustificherebbero, al più il risarcimento di un danno emergente già realizzatosi nel patrimonio della parte danneggiata, non oggetto di domanda nel caso di specie.”.
La suddetta pronuncia in ordine all'ammontare del danno si è così espressa:
“debba necessariamente partire dall'ammontare annuo dell'emolumento. Tale importo deve essere necessariamente ridotto in misura percentuale, anche in considerazione del fatto che, riconoscendo in via risarcitoria una somma equivalente a quella che il lavoratore avrebbe percepito in caso di esatto adempimento, ma senza vincolo di destinazione, si determinerebbe una discriminazione alla rovescia, rispetto al dipendente di ruolo (e in servizio) che fruisce del medesimo, importo ma con vincolo di destinazione.
Nell'esercizio del potere discrezionale di quantificazione in via equitativa del danno presunto ai sensi dell'art. 1226 c.c., pare potersi valorizzare la diversa natura degli interessi sottesi all'erogazione della carta, essendo immediato e diretto l'interesse del docente (in servizio) ad
5 avere a disposizione la somma durante lo svolgimento dell'attività professionale;
e risultando, per contro, mediato, indiretto e peraltro solo eventuale quello del datore di lavoro a vedere migliorata la prestazione lavorativa per effetto della spesa da parte del docente della somma messa a disposizione.
Va altresì valorizzato il lungo periodo di precariato svolto dalla ricorrente (sin dall'a.s.
2009/2010), fattore che ha impedito alla ricorrente per un periodo non trascurabile di beneficiare delle medesime opportunità formative riconosciute ai docenti di ruolo. Appare pertanto equo riconoscere alla parte ricorrente un risarcimento di importo pari al 75% del valore nominale delle carte del docente di cui non ha potuto fruire negli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019, oltre interessi dal giorno della presente decisione”.”.
Del medesimo avviso è la sentenza n. 376/2024 della Corte di Appello di Torino che richiamati i medesimi principi, se ne discosta in punto di ammontare riconoscibile, sancendo i criteri da applicarsi per la determinazione del risarcimento in via equitativa:
“Vari sono gli elementi da considerare ai fini della quantificazione del danno da risarcire, quali: a)
l'ammontare annuo dell'emolumento (come suggerito dalla Suprema Corte); b) alla durata del periodo di precariato (dal 2001 al 2020); c) la collocazione dell'appellata in quiescenza, foriera della necessità di riconoscere alla stessa a titolo di risarcimento del danno, una somma significativamente inferiore all'importo nominale della Carta;
d) l'attesa di un periodo di quasi due anni (24.6.2022) per depositare il ricorso di primo grado dal momento della cessazione del servizio
(luglio 2020).
In base agli elementi sopra indicati, si stima equo quantificare il risarcimento del danno in misura pari al 30% del valore nominale della Carta, non sussistendo più il vincolo di destinazione della spesa, a differenza di quanto stabilito per i colleghi ancora in servizio.
Nella specie si ritiene che tale valutazione sia adeguata e proporzionata in considerazione di tutte le circostanze concrete del caso in esame, con l'effettiva personalizzazione del risarcimento, nel rispetto stabiliti dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. in punto Cass. n. 12408 del 2011;
Cass. SU n. 26972/2008; Cass. n. 7740/2007).”.
Orbene, nel caso di specie la docente è stata in servizio per un ridotto periodo di tempo, ovvero per i soli due aa.ss. oggetto di causa, in cui ha ricoperto la docenza presso il medesimo istituto scolastico e per la medesima cattedra.
6 Ne consegue che ai fini dell'ammontare del risarcimento da determinarsi deve tenersi conto dell'assenza del bonus per soli due aa.ss. e della data del ricorso (esperito solo nel settembre dell'anno 2024). Al contempo la ricorrente non ha allegato alcun elemento di peculiarità attinente al caso di specie e utile ad apprezzare in maniera rilevante un risarcimento prossimo al valore totale del bonus, dovendosi tener in considerazione che la somma erogata viene sottratta a qualsiasi vincolo di destinazione nel suo utilizzo da parte della ricorrente. Risulta, quindi, congruo un abbattimento al 30% della somma in origine di spettanza e così per €.300,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, tabella cause di lavoro, scaglione fino ad 1.101 (in ragione del valore complessivo del risarcimento riconosciuto, pari ad € 300), valori minimi in ragione della non complessità delle questioni giuridiche e fattuali trattate, della natura documentale della controversia, nonché della prossimità del valore della causa al minimo dello scaglione di riferimento, in € 321,00 per compenso professionale.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- Condanna il al pagamento in favore della ricorrente della somma Controparte_1 di €.300,00, oltre interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
- Condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che Controparte_1 liquida in € 43,00 per esborsi ed in € 321,00, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA
e successive occorrende.
Ivrea, 28 ottobre 2025
Il Giudice
Meri LI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
in persona della dott.ssa Meri LI, in data 28 ottobre 2025, lette le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1290/2024 RGL, promossa da
, c.f. , ass. e difesa in proprio Parte_1 C.F._1
- PARTE RICORRENTE -
contro
, c.f. , ass. ex art. 417 bis Controparte_1 P.IVA_1
c.p.c. dott. , , , CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
[...]
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: carta docente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
La ricorrente negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 ha lavorato alle dipendenze del
[...]
in forza di contratti di supplenza annuali o sino al termine delle attività didattiche Controparte_1
senza percepire la cd. carta del docente, riservata la solo personale di ruolo.
Con il ricorso iniziale lamentava l'illegittimità della predetta esclusione, ritenendola in contrasto con il divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato previsto dalle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, e chiedeva l'accertamento del proprio diritto di godere dell'emolumento in questione con conseguente condanna del a CP_1 corrisponderle l'importo nominale complessivo di € 1.000, quale contributo alle spese di formazione o, eventualmente, a titolo di risarcimento del danno.
1 Con le note cartolari depositate in data 22 settembre 2025 parte ricorrente non ha contestato di essere fuoriuscita dal sistema scolastico ed ha insistito nella domanda risarcitoria, per la somma di €
1.000, oltre accessori.
Il resiste in giudizio negando la sussistenza di qualsiasi discriminazione atteso che, CP_1
secondo la sua tesi, solo la stabilità del rapporto garantita dal contratto a tempo indeterminato giustificherebbe l'investimento del ministero fatto in termini di formazione del lavoratore.
***
La domanda è parzialmente fondata, nei limiti di cui si dirà nel prosieguo.
L'art. 1, comma 121, L. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_6
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 recita: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e delle Controparte_7
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
Il comma 124 prevede poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di
2 formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le Controparte_7 organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.
Al fine di dare concreta attuazione alla normativa primaria sopra riportata è stato, poi, emanato il
D.P.C.M. 23 settembre 2015. L'art. 2 del suddetto decreto, rubricato “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, prevede che: “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una
Carta, che é nominativa, personale e con trasferibile. (…)
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1 (…)
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”.
La normativa sopra riportata, dunque, è chiara nell'escludere i docenti con contratto a termine dall'emolumento in questione. Tuttavia, la prevista esclusione si pone in contrasto con la clausola 4, punto 1, e con la clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che sancisce il principio di parità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, così come riconosciuto dalla Corte di Giustizia con l'ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/21, resa a seguito di rinvio pregiudiziale nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto la medesima questione giuridica posta all'attenzione di questo giudice.
La Corte di Giustizia, dopo aver ricordato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (pt. 29) ha ritenuto che l'indennità in questione rientrasse tra le condizioni di impiego e che, conseguentemente, fosse illegittima l'esclusione della ricorrente del procedimento principale dal novero dei beneficiari della stessa atteso che, sulla base degli elementi forniti dal giudice del rinvio, la sua situazione era pienamente comparabile a quella dei docenti di ruolo cui la carta era stata riconosciuta e considerato che “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro (…) non può (…) costituire di per sé una ragione oggettiva”.
3 La Corte ha, quindi, concluso dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di CP_1 tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso CP_1
al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Da ultimo la questione è stata affrontata dalla corte di Cassazione in sede di rinvio ex art. 363 bis c.p.c..
La corte, dopo aver sottolineato la connessione esistente tra la misura di sostegno alla formazione per cui è causa e la durata annuale dell'attività di docenza, ha concluso nel senso che “La Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999” (Cass. 29961/2023).
Nel caso di docente fuoriuscito dal sistema scolastico non sussiste il diritto all'adempimento in forma specifica – sub. specie di attivazione della carta docente – bensì sorge in capo al soggetto un diritto risarcitorio. La Suprema Corte con la sentenza n. 29961 del 27/10/2023 si è così espressa:
“La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36,
4 della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.”.
La Corte di Appello di Torino con la sentenza n. 338/2024 ha rilevato che:
“In ordine alla sussistenza del danno, si osserva che attenendo il pregiudizio (alla professionalità) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (Cass.SS.UU. n. 26972/2008). La sussistenza del danno va affermata sulla base dell'ovvia presunzione secondo cui, ove alla ricorrente fosse stata assegnata una somma da spendere entro un determinato termine, molto probabilmente lo avrebbe speso. Il vincolo di destinazione delle somme erogate tramite la carta del docente consente di ritenere certo il nesso di causa tra mancata erogazione della carta e limitazione delle opportunità formative. Sul punto, occorre precisare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del in sede di discussione, perché sia risarcito il danno da perdita di chance formativa e di danno alla professionalità non occorre alcuna documentazione delle spese sostenute per attività formative, posto che le voci di danno lamentate dalla ricorrente presuppongono proprio la mancata formazione, mentre le eventuali spese effettuate e documentate giustificherebbero, al più il risarcimento di un danno emergente già realizzatosi nel patrimonio della parte danneggiata, non oggetto di domanda nel caso di specie.”.
La suddetta pronuncia in ordine all'ammontare del danno si è così espressa:
“debba necessariamente partire dall'ammontare annuo dell'emolumento. Tale importo deve essere necessariamente ridotto in misura percentuale, anche in considerazione del fatto che, riconoscendo in via risarcitoria una somma equivalente a quella che il lavoratore avrebbe percepito in caso di esatto adempimento, ma senza vincolo di destinazione, si determinerebbe una discriminazione alla rovescia, rispetto al dipendente di ruolo (e in servizio) che fruisce del medesimo, importo ma con vincolo di destinazione.
Nell'esercizio del potere discrezionale di quantificazione in via equitativa del danno presunto ai sensi dell'art. 1226 c.c., pare potersi valorizzare la diversa natura degli interessi sottesi all'erogazione della carta, essendo immediato e diretto l'interesse del docente (in servizio) ad
5 avere a disposizione la somma durante lo svolgimento dell'attività professionale;
e risultando, per contro, mediato, indiretto e peraltro solo eventuale quello del datore di lavoro a vedere migliorata la prestazione lavorativa per effetto della spesa da parte del docente della somma messa a disposizione.
Va altresì valorizzato il lungo periodo di precariato svolto dalla ricorrente (sin dall'a.s.
2009/2010), fattore che ha impedito alla ricorrente per un periodo non trascurabile di beneficiare delle medesime opportunità formative riconosciute ai docenti di ruolo. Appare pertanto equo riconoscere alla parte ricorrente un risarcimento di importo pari al 75% del valore nominale delle carte del docente di cui non ha potuto fruire negli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019, oltre interessi dal giorno della presente decisione”.”.
Del medesimo avviso è la sentenza n. 376/2024 della Corte di Appello di Torino che richiamati i medesimi principi, se ne discosta in punto di ammontare riconoscibile, sancendo i criteri da applicarsi per la determinazione del risarcimento in via equitativa:
“Vari sono gli elementi da considerare ai fini della quantificazione del danno da risarcire, quali: a)
l'ammontare annuo dell'emolumento (come suggerito dalla Suprema Corte); b) alla durata del periodo di precariato (dal 2001 al 2020); c) la collocazione dell'appellata in quiescenza, foriera della necessità di riconoscere alla stessa a titolo di risarcimento del danno, una somma significativamente inferiore all'importo nominale della Carta;
d) l'attesa di un periodo di quasi due anni (24.6.2022) per depositare il ricorso di primo grado dal momento della cessazione del servizio
(luglio 2020).
In base agli elementi sopra indicati, si stima equo quantificare il risarcimento del danno in misura pari al 30% del valore nominale della Carta, non sussistendo più il vincolo di destinazione della spesa, a differenza di quanto stabilito per i colleghi ancora in servizio.
Nella specie si ritiene che tale valutazione sia adeguata e proporzionata in considerazione di tutte le circostanze concrete del caso in esame, con l'effettiva personalizzazione del risarcimento, nel rispetto stabiliti dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. in punto Cass. n. 12408 del 2011;
Cass. SU n. 26972/2008; Cass. n. 7740/2007).”.
Orbene, nel caso di specie la docente è stata in servizio per un ridotto periodo di tempo, ovvero per i soli due aa.ss. oggetto di causa, in cui ha ricoperto la docenza presso il medesimo istituto scolastico e per la medesima cattedra.
6 Ne consegue che ai fini dell'ammontare del risarcimento da determinarsi deve tenersi conto dell'assenza del bonus per soli due aa.ss. e della data del ricorso (esperito solo nel settembre dell'anno 2024). Al contempo la ricorrente non ha allegato alcun elemento di peculiarità attinente al caso di specie e utile ad apprezzare in maniera rilevante un risarcimento prossimo al valore totale del bonus, dovendosi tener in considerazione che la somma erogata viene sottratta a qualsiasi vincolo di destinazione nel suo utilizzo da parte della ricorrente. Risulta, quindi, congruo un abbattimento al 30% della somma in origine di spettanza e così per €.300,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, tabella cause di lavoro, scaglione fino ad 1.101 (in ragione del valore complessivo del risarcimento riconosciuto, pari ad € 300), valori minimi in ragione della non complessità delle questioni giuridiche e fattuali trattate, della natura documentale della controversia, nonché della prossimità del valore della causa al minimo dello scaglione di riferimento, in € 321,00 per compenso professionale.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- Condanna il al pagamento in favore della ricorrente della somma Controparte_1 di €.300,00, oltre interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
- Condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che Controparte_1 liquida in € 43,00 per esborsi ed in € 321,00, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA
e successive occorrende.
Ivrea, 28 ottobre 2025
Il Giudice
Meri LI
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