Articolo 5 della Legge 17 febbraio 1992, n. 204
Articolo 4Articolo 6
Versione
19 marzo 1992
Art. 5. 1. Per le esigenze di funzionamento, all'Universita' per stranieri di Siena e' assegnato, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, un posto di primo dirigente nell'ambito delle vacanze e delle disponibilita' di posti nell'organico complessivo di cui al quadro G della tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , come sostituito dalla tabella A, allegata alla legge 29 gennaio 1986, n. 23 .
Nota all'art. 5:
- Il quadro G della tabella IX allegata al D.P.R. n. 748/1972 recante "Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo", come sostituito dalla tabella A, allegata alla legge n. 23/1986 recante "Norme sul personale tecnico e amministrativo delle universita'", e' il seguente:
"TABELLA A Quadro G - DIRIGENTI DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
=====================================================================
Livello Posti Posti
di funzione Qualifica di qualifica Funzione di funzione _____________________________________________________________________ D Dirigente su- 49 Direttore am- 49
periore ministrativo (1)
E Primo Dirigente 110 Direttore di 110
divisione del-
l'area ammini-
strativo-con-
tabile (2)
(1) Uno per ciascuna universita' o istituto di istruzione universitaria.
(2) Almeno uno per ciascuna universita' o istituto di istruzione universitaria; uno per ogni policlinico universitario a gestione diretta".
Entrata in vigore il 19 marzo 1992