Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/05/2025, n. 4305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4305 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. 9586/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile
in composizione monocratica,
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 9586/2024 R.G.,
e vertente
tra
(C.F. ) nato ad Parte_1 C.F._1
RR (Na) l'8.08.1974, residente in [...], elett.te dom.to in Napoli, al Corso Umberto I n. 311, presso lo studio dell'Avv.to Ernesto
CASTELLO (C.F. ) che lo rappresenta e difende come da C.F._2
mandato allegato all'atto di citazione in opposizione;
- Opponente
contro
(P. VA , già Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
con sede in Venezia Mestre, alla Via Terraglio n. 63, in persona del legale
[...]
rappresentante pro tempore, e per essa quale mandataria CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv.to Pietro SIDOTI (C.F.
[...]
), elett.te dom.ta in Milano, alla Piazza Velasca n. 8, come C.F._3
da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
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Conclusioni:
Per parte opponente:
Revocare il decreto ingiuntivo n. 1392/2024 emesso dei 7=12 marzo 2024
dal Tribunale di Napoli, con condanna della soc. al Controparte_1
pagamento di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del
difensore anticipatario.
Per parte opposta:
IN VIA PRELIMINARE – NEL MERITO 1) accertare e dichiarare che
l'opposizione promossa dal sig. non è fondata su prova Parte_1
scritta e/o né di pronta soluzione e, per l'effetto, 2) concedere la provvisoria ese-
cutorietà al decreto ingiuntivo opposto n. 1392/2024 – RG 3339/2024 del Tribu-
nale di Napoli emesso in data 07.03.2024 e pubblicato in data 12.03.2024; 3) IN
VIA PRINCIPALE 4) respingere integralmente le domande ex adverso formulate
in quanto infondate in fatto e diritto, e, per l'effetto, 5) confermare integralmente
la validità del decreto ingiuntivo 1392/2024 – RG 3339/2024 del Tribunale di
Napoli emesso in data 07.03.2024 e pubblicato in data 12.03.2024; 6) IN VIA
SUBORDINATA Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione in og-
getto ed in ogni caso: 7) accertare e dichiarare la debenza, in forza della cessio-
ne di crediti di cui in narrativa, a carico del sig. ed in favo- Parte_1
re di , della somma complessiva di € 22.420,79, oltre in- Controparte_1
teressi dalla domanda al saldo, o della diversa somma che sarà accertata come
dovuta all'esito del presente giudizio e, per l'effetto, 8) condannare il sig.
al pagamento in favore di , della Parte_1 Controparte_1
somma complessiva di € 22.420,79, oltre interessi dalla domanda al saldo, o del-
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la diversa somma che sarà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Veniva opposto il decreto ingiuntivo n. 1392/2024 emesso dal Tribunale
di Napoli, in data 12.03.2024, e notificato in data 22.03.2024, su ricorso di
[...]
CP CP_ (nel prosieguo “ ”), e per essa quale mandataria Controparte_1
con il quale veniva ingiunto a di pa- Controparte_2 Parte_1
gare entro 40 giorni dalla notifica la somma di € 22.420,79, oltre interessi legali sino al soddisfo, spese della procedura liquidate in € 145,50, ed € 567,00 per compenso, nonché rimborso di spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A. come per legge, in ordine al contratto di finanziamento n. 122209.
Per esattezza, la società ricorrente rappresentava di essere cessionaria del credito originariamente in titolarità di già Controparte_3 [...]
discendente da un finanziamento finalizzato all'acquisto di Controparte_4
un'autovettura (v. doc. n. 2 fascicolo parte opposta); precisava che il contratto di finanziamento de quo diveniva oggetto di plurime cessioni, l'ultima delle quali attribuiva la titolarità del credito all'odierna opposta;
agiva, quindi, in giudizio formulando istanza monitoria attesa la mancata estinzione della pretesa creditoria.
Nell'opporsi all'ingiunzione, eccepiva la nullità del Parte_1
contratto de quo ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418, comma secon-
do, e 1325 c.c. in relazione al difetto di accettazione da parte della CP_3
della proposta contrattuale attesa la mancanza della sottoscrizione di
[...]
quest'ultima.
Contestava, particolarmente, l'efficacia probatoria del contratto di finan-
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ziamento e dell'estratto conto giacché inidonei a provare l'effettiva erogazione del credito.
L'opponente, altresì, eccepiva la nullità della cessione del credito tra
[...]
CP (prima cessionaria) e la (seconda cessionaria) per non essere Controparte_5
stata redatta in lingua italiana, ai sensi dell'art. 72 del Codice del Consumo. CP_6
[...
eccepiva la prescrizione del credito oggetto di ingiunzione.
Concludeva, dunque, chiedendo di revocare in decreto ingiuntivo per cui è
causa, con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del pro-
curatore antistatario.
CP Nel costituirsi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'opposizione in quan-
to infondata in fatto ed in diritto, insistendo per la concessione della provvisoria esecutività del d.i. per cui è causa.
Preliminarmente, rappresentava che il contratto oggetto del contendere veniva sottoscritto da entrambe le parti, per cui indiscussa era la sua validità tra le stesse;
asseriva di aver soddisfatto l'onere probatorio relativo all'erogazione del credito e, in ordine alla asserita nullità del contratto di cessione redatto in lin-
gua straniera, contestava l'applicabilità dell'art. 72 del Codice di Consumo al ca-
so di specie.
Aggiungeva, infine, che il credito portato ad ingiunzione, discendendo da un'obbligazione unica, non poteva considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata di pagamento, da adempiere esattamente il 19.06.2017, e che dunque, anche a seguito delle comunicazioni delle cessioni in cui il Parte_1
veniva diffidato al pagamento del dovuto, non fosse spirato il termine di prescri-
zione decennale.
In conclusione, chiedeva di rigettare l'opposizione perché inammissibile,
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improponibile e infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare nella sua interezza il decreto ingiuntivo opposto. Il tutto con vittoria di spese e compe-
tenze di causa.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto (verbale del 6.02.2025), la causa veniva riservata in decisione.
In via preliminare, va ritenuta procedibile la domanda essendo stata esple-
tata la mediazione obbligatoria prevista dal d. lgs. 28/2010, sebbene con esito ne-
gativo (v. doc. verbale procedimento di mediazione n. 360/2025 agli atti).
Venendo al merito, l'opponente eccepisce che gli atti prodotti dalla società
ingiungente non esplichino l'adeguato effetto probatorio, determinando insussi-
stenza della pretesa creditoria. Tutte le contestazioni, tuttavia, si traducono in mere affermazioni di principio.
Ebbene, se da un lato, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, so-
lo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda – che resta quella prospettata dal creditore – ma configurano altrettante eccezioni (Cass. n.
6421/2003; Cass. n. 11368/2006; Cass. n. 8423/2006; Cass. n. 5415/2019; Cass.
n. 6091/2020); dall'altro lato, tale principio non altera la normale ripartizione dell'onere probatorio in punto di adempimento contrattuale: provata ad opera del
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creditore che agisca per la risoluzione, il risarcimento o l'adempimento di una obbligazione la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza ed allegato l'inadempimento di controparte, è onere del debitore convenuto dare prova dell'esistenza di fatto estintivo o modificativo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. Un.
13533/2001; nonché, più di recente, Cass. n. 826/2015).
Applicando i principi innanzi evidenziati, in primis, va riconosciuta la tito-
larità del credito oggetto di ingiunzione in capo all'odierna opposta, la quale ha correttamente provato l'inclusione dello stesso nell'ambito delle differenti ces-
sioni che lo hanno interessato (così, per la prima cessione doc. n. 4; per la secon-
da cessione doc. nn. 5 e 6 fascicolo parte opposta).
Invero, relativamente alla spiegata eccezione di nullità del contratto di
CP cessione intervenuto tra e la , va evidenziato che la discipli- Controparte_7
na prospettata dall'art. 72 del Codice di Consumo trova applicazione nelle ipotesi in cui il contratto oggetto di stipula sia concluso tra un consumatore e un profes-
sionista.
Nel caso di specie il contratto redatto in lingua inglese veniva stipulato tra
CP due professionisti (id est, la ed , v. doc. 5 fascicolo parte Controparte_7
opposta); ne discende che il summenzionato articolo non è suscettibile di applicazione.
CP In più, ancora in ordine ai principi generali suesposti, la ha assolto l'onere probatorio su di essa gravante avendo provveduto al deposito del contrat-
to di finanziamento del 12.04.2011, già bastevole per provare il credito, nonché
l'estratto conto analitico (doc. nn. 2 e 9 fascicolo opposta).
Va comunque precisato che, secondo consolidato orientamento giurispru-
denziale, nelle controversie aventi ad oggetto i contratti di finanziamento, diffe-
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rentemente dai processi aventi ad oggetto i contratti di conto corrente, essendo il credito definito nel suo esatto ammontare sin dall'inizio della stipula del contrat-
to, non è affatto necessario depositare gli estratti conto, potendo il creditore –
come in ogni fattispecie inerente l'adempimento dei crediti derivanti da contratto
– limitarsi a depositare esclusivamente il solo negozio giudico (conformandosi alla già citata Cass., S.U. n 13533/2001), non dovendo depositare l'elenco delle movimentazioni contrattuali che, peraltro, risulta depositato nel caso in esame.
A fronte della documentazione prodotta, quindi, l'opponente non soltanto non offre la prova dell'intervento di fatti estintivi o modificativi del credito azio-
nato, ma muove contestazioni generiche, in quanto tali inammissibili.
Invero, quanto alla nullità del contratto de quo per difetto di sottoscrizione della Banca, come recentemente affermato dalla Suprema Corte, è irrilevante la sottoscrizione del delegato della banca sul contratto, quando questo è firmato dall'investitore, a cui gli è stata consegnata una copia, e il contratto ha avuto ese-
cuzione, rimanendo, quindi, assorbito l'elemento strutturale della sottoscrizione di quella parte, l'intermediario, che, reso certo il raggiungimento dello scopo normativo con la sottoscrizione del cliente sul modulo contrattuale predisposto dall'intermediario e la consegna dell'esemplare della scrittura in oggetto, non ver-
rebbe a svolgere alcuna specifica funzione. Tale principio, espresso dalle Sezioni
Unite (n. 898/2018), seppur riferentesi al caso di contratto di intermediazione fi-
nanziaria, deve ritenersi applicabile anche ai contratti bancari, attesa la sostanzia-
le identità di disciplina e di ratio di protezione del cliente degli artt. 23 T.U.F. e
117 T.UB., a mente del quale "i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare
è consegnato ai clienti".
Da ciò discende l'infondatezza dell'eccezione di nullità suddetta.
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Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione del credito.
In merito, va anzitutto qualificato il termine di prescrizione per i rapporti discendenti da contratto di finanziamento, con l'individuazione, altresì, del dies a quo. La giurisprudenza -sia di merito che di legittimità- afferma in modo con-
forme che nei contratti di finanziamento la prescrizione ordinaria (e, dunque, de-
cennale ai sensi dell'art. 2946 c.c.) non può che decorrere dalla scadenza dell'ultima rata del piano di pagamento pattuito nel contratto (e non dalla data della sottoscrizione dello stesso come vorrebbe l'opponente), giacché
l'obbligazione di restituire il prestito costituisce un'obbligazione unitaria seppur scandita nel tempo (cfr. Cass. sent. n. 26559/2021). Tuttavia, non può trascurarsi che dalla decadenza dal beneficio del termine scaturisce l'immediata esigibilità
del diritto dell'istituto finanziatore al pagamento in unica soluzione dell'importo dovuto. Nel caso di specie, si rileva, il suddetto termine non può considerarsi spi-
rato. Infatti, va individuato il dies a quo nella data della decadenza del beneficio di cui sopra (esattamente il 30.11.2012) e poi in quello degli atti interruttivi della prescrizione, che nel caso di specie si sostanziano nella comunicazione della let-
tera di cessione contenete la costituzione in mora del (di cui ai doc. Parte_1
nn. 4 e 7 fascicolo opposta) e nella notificazione del d.i. opposto (esattamente il
22.03.2024).
L'esame della vessatorietà delle clausole contrattuali.
Infine, quanto alla questione della eventuale abusività delle clausole de-
terminative degli interessi moratori di cui al contratto in causa, e della possibile conseguente nullità ai sensi dell'art. 33 codice del consumo, va chiarito quanto segue. La vessatorietà di una clausola deve essere valutata tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del negozio, delle circostanze che hanno condot-
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to le parti alla sua conclusione nonché di tutte le altre clausole dello stesso o di altro contratto da quello dipendente (cfr. art. 4 Direttiva n. 93/13/CCE).
Sulla scorta delle indicazioni della CGUE, ai fini dell'indagine, è necessa-
rio stabilire quali sarebbero state le disposizioni applicabili in assenza di contrat-
to e confrontarle con quelle eventualmente fissate dalle parti. L'accertamento ha la funzione di verificare se ed in quale misura la contrattazione ha inciso negati-
vamente sulla posizione del consumatore. Occorre verificare “se il professioni-
sta, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe
potuto ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clau-
sola nell'ambito di una negoziato individuale” (Corte Giust., 14 marzo 2013, C-
415/11, . Persona_1
Si noti, inoltre, come tale indagine può condurre all'accertamento circa l'abusività della clausola “malgrado la buona fede” (art. 33, primo comma, cod.
cons.) del professionista.
Quanto ai criteri secondo cui condurre l'analisi, si ritiene che la misura dei tassi d'interessi medi di mora praticata nel settore di mercato cui è riconducibile il contratto come risultante dalle rilevazioni statistiche periodicamente condotte dalla Banca d'Italia, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ap-
plicabile ratione temporis, possa costituire utile parametro per valutare la proba-
bilità di adesione da parte del consumatore ad una clausola quale quella pattuita per il caso di inadempimento del debitore, tenuto conto del canone di lealtà ed equità che deve informare la contrattazione.
Ciò premesso, occorre evidenziare che il contratto di finanziamento ogget-
to del presente giudizio qualifica come “imprenditore” , non Parte_1
attagliandosi, così, la disciplina consumeristica al caso di specie.
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In conclusione, considerata la prova del credito fornita dall'opposta (con-
tratto di finanziamento, lista dei movimenti contabili), a cui si aggiunge la man-
cata contestazione all'inadempimento di parte opponente, la presente opposizione deve essere rigettata e confermato il decreto ingiuntivo opposto in quanto, in base ai principi generali in materia di onere della prova, a fronte della prova da parte del creditore del titolo negoziale del suo diritto e della allegazione dell'inadempimento del debitore, il debitore, su cui incombeva il relativo onere,
nulla ha provato. L'opposizione formulata da parte opponente, per quanto su esposto, non è pregevole di accoglimento;
da ciò discende la conferma del decre-
to ingiuntivo opposto nel presente giudizio, il quale viene dichiarato esecutivo a norma dell'art. 653 c.p.c. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liqui-
date nella misura minima attesa la natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così
provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
1392/2024 emesso dal Tribunale di Napoli, in data 12.03.2024, nei confronti di
, che diviene esecutivo;
Parte_1
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta che liquida nella misura di € 2540,00 per compensi, il tutto oltre
IVA e CPA se dovuti e spese generali.
Napoli 30.04.25
Il Giudice
Diego Ragozini
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