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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/09/2025, n. 13226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13226 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Romana Di
Giangiacomo Del Frate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2366 / 2023 del R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Serena Grosseto ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, viale Regina Margherita n. 46
ATTRICE nei confronti di
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresenta e difesa dagli CP_1
avvocati Nicola Sabato e Giovanni M. Cocconi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Ciro Menotti n. 1
CONVENUTA
e di
Controparte_2
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio Parte_1
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti ex art. 2051 CP_1
cc o, in subordine, ex art. 2043 cc – per le lesioni riportate a seguito della caduta avvenuta in Roma il 17.02.2019.
Pagina 1 Dichiarava che, alle ore 18.30 circa, percorreva a piedi il marciapiede di viale dei
Caduti della Resistenza quando, all'altezza del civico n. 200, cadeva rovinosamente a terra per un grave dissesto stradale, non prevedibile, non visibile ed in alcun modo segnalato, che veniva trasportata tramite autombulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Eugenio e che invano chiedeva il risarcimento dei danni subiti, anche tentando la negoziazione assistita
Così pertanto concludeva “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, previe le declaratorie del caso e di legge, vagliate le prove documentali e l'esito di ogni altra: - accertare e dichiarare CP_1
responsabile per i fatti di cui in premessa ex art. 2051 c.c. - In via subordinata accertare e dichiarare responsabile per i fatti di cui in premessa ex CP_1
art. 2043 c.c. - accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del danno in capo alla
Sig.ra per le lesioni fisiche riportate e le spese mediche sostenute Parte_1
nel sinistro de quo che si indicano nella misura di € 21.389,80 o comunque, nella minore o maggiore somma che risulterà in corso di giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi per legge del dovuto e sino al soddisfo, anche da liquidarsi in via equitativa e per l'effetto condannare al pagamento dell'importo di CP_1
€ 21.389,80 o comunque nella minore o maggiore somma che risulterà in corso di giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi per legge del dovuto e sino al soddisfo. Il tutto, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio ex D.M. n.
55/14 oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA da distrarsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva in giudizio la quale preliminarmente deduceva che la CP_1
sorveglianza, il pronto intervento e la manutenzione ordinaria del tratto di strada in cui avveniva la caduta erano all'epoca dei fatti di competenza del
[...]
ed eccepiva per tale ragione il proprio difetto di Controparte_2
legittimazione passiva, chiedendo altresì di essere autorizzata alla chiamata in causa del predetto , anche, in via subordinata, ai soli fini della manleva. Eccepiva CP_2
poi la lacunosità e genericità della descrizione del fatto che impediva una puntuale
Pagina 2 difesa. Deduceva, nel merito, la mancanza di prova del fatto e della sua imputabilità a e che comunque andava tenuta in debito conto - quantomeno come CP_1
concorso di colpa - la condotta di parte attrice che non aveva prestato la dovuta attenzione nel percorrere il tratto di strada, in quanto conosceva perfettamente i luoghi per frequentazione giornaliera, il tratto di strada era pianeggiante, illuminato e non erano in corso precipitazioni atmosferiche. Contestava infine, anche il quantum della domanda, ritenendolo eccessivo, sproporzionato e comunque non provato.
Chiedeva, pertanto, di essere autorizzata alla chiamata in causa del
[...]
ai fini della manleva e, nel merito, il rigetto della Controparte_2
domanda per difetto di legittimazione passiva e comunque in quanto infondata in fatto e in diritto e, in via subordinata chiedeva, quantomeno, di ridurre il risarcimento anche ex art. 1227cc. In subordine, in caso di accoglimento anche in parte della domanda, di individuare come unico responsabile il Controparte_2
e, in ulteriore subordine, di condannare il suddetto Consorzio a
[...]
manlevare e/o rimborsare di quanto condannata a pagare, con vittoria CP_1
in ogni caso delle spese di lite.
Autorizzata la chiamata in causa, il Controparte_2
sceglieva la contumacia.
La causa veniva istruita, oltre che con la documentazione prodotta, con l'interrogatorio formale di parte attrice e l'escussione di due testimoni. Alla prima udienza il giudice disponeva l'integrazione dell'atto di citazione con l'indicazione puntuale delle modalità della caduta di parte attrice e del tipo di dissesto stradale insistente sul marciapiede dalla stessa percorso;
integrazione effettuata da parte attrice. La causa veniva decisa sull'an con sentenza parziale ex art. 281 sexies cpc del
18.11.2024 con cui veniva così deciso “- accerta e dichiara la responsabilità di in ordine alla verificazione del sinistro per cui è causa;
- rigetta CP_1
l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevato da - CP_1
accoglie la domanda di manleva proposta da nei confronti del CP_1
che dovrà pertanto manlevare e tenere Controparte_2
Pagina 3 indenne di quanto la stessa sarà tenuta a pagare a;
CP_1 Parte_1
- nulla sulle spese;
- rimette la causa in istruttoria, per le ragioni esposte, con separata ordinanza”. La causa veniva quindi ulteriormente istruita con CTU medico
– legale e all'udienza del 03.06.2025 veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Tanto premesso deve passarsi all'esame del quantum debeatur.
La CTU espletata dal dott. coerente, puntuale, immune da Persona_1
qualsiasi censura e condivisa da questo giudice, ha consentito di accertare come, tenuto conto del quadro lesivo sofferto (trauma dell'arto inferiore sinistro con rottura del legamento collaterale mediale del ginocchio e frattura dell'apice del malleolo esterno) dal fatto sia derivata:
1. un'inabilità temporanea assoluta di 30 gg.;
2. un'inabilità temporanea parziale al 50% di 30 gg.;
3. un'invalidità permanente, intesa in termini di danno biologico, valutabile nella misura del 6%.
Il CTU ha anche specificato che il danno biologico permanente non è emendabile e che sono state presentate spese complessive per € 1.571,30 ritenute congrue, utili, giustificate e pertinenti e che non sono prevedibili spese future.
Ciò posto, per la liquidazione dei suddetti danni questo giudice ritiene di applicare le tabelle redatte dal Tribunale di Roma che per la loro costruzione garantiscono, rispetto alle tabelle milanesi, una maggiore aderenza ai criteri individuati dall'art. 138
CdA. Tale disposizione, infatti, prevede che la tabella si fondi sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità del danneggiato e che il valore economico del punto sia in funzione crescente della percentuale di invalidità e dell'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato e che, quindi, cresca in modo più che proporzionale alla crescita del valore percentuale assegnato ai postumi;
cioè il legislatore ha chiaramente indicato che ciascun punto di invalidità deve essere non solo di valore superiore a quello
Pagina 4 precedente ma che l'incremento deve essere più che proporzionale alla crescita del valore percentuale assegnato ai postumi.
Questo criterio appare soddisfatto dalle tabelle del Tribunale di Roma mentre le tabelle milanesi appaiono in contrasto con il criterio di legge sopra enunciato in quanto determinano un incremento in valore assoluto di ciascun punto crescente fino al punto 33 mentre da tale punto in poi - in presenza di postumi sempre più gravi per il danneggiato - diminuisce progressivamente fino a giungere ad importi non condivisibili con l'importanza del pregiudizio esaminato. La tabella di Milano appare, quindi ingiustamente penalizzante nei confronti dei soggetti che hanno subito un danno biologico grave mentre appare ingiustificatamente più generosa nei riguardi di soggetti che hanno subito un pregiudizio inferiore.
Pertanto, il cd. danno biologico subito dall'attrice (che all'epoca del sinistro aveva 45 anni), può essere così valutato:
- € 3.907,50 per invalidità temporanea totale;
- € 1.953,75 per invalidità temporanea parziale al 50%.;
- € 8.960,80 per invalidità permanente.
Sempre a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, inteso quale sofferenza soggettiva, appare equo aumentare la somma indicata in misura del 5 % e quindi di € 741,10, anche alla luce delle tabelle applicate e della sentenza delle
SS.UU. della Corte di Cassazione n. 26792/2008, in considerazione dei patemi d'animo e del disagio subiti dall'attrice a seguito dei traumi riportati e dei vari controlli medici cui si è dovuta sottoporre nel tempo per accertare l'evoluzione clinica e riprendere la pregressa condizione di vita. Deve, inoltre, essere riconosciuto il rimborso delle spese mediche per l'importo di euro 1.571,30 ritenuto congruo dal
CTU.
Complessivamente, pertanto, il risarcimento ammonta ad € 17.134,45.
Per quanto concerne, infine, gli interessi per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del
Pagina 5 calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat;
b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
dalla sentenza all'effettivo soddisfo saranno invece dovuti gli interessi di mora in misura legale.
Le spese di giudizio, ivi comprese quelle di CTU liquidate definitivamente in €
650,00 oltre IVA (se dovuta), seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex DM 147/2022, tenuto conto dell'effettivo valore della controversia e dell'attività svolta.
PQM
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa,
- attesa la sentenza parziale ex art. 281 sexies cpc del 18.11.2024;
- accoglie la domanda di parte attrice e, avendo già dichiarato la responsabilità di in ordine alla verificazione del sinistro di cui è causa, condanna CP_1 [...]
a corrispondere a l'importo di € 17.134,45 oltre al lucro CP_1 Parte_1
cessante calcolato secondo i criteri di cui alla parte motiva ed agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo;
- condanna, altresì, alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti CP_1
di parte attrice che liquida in € 5.077,00 per compensi (nulla per spese vive in quanto non risulta corrisposto il CU), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge da liquidarsi nei confronti dell'avv. Serena Grosseto dichiaratasi antistataria;
- pone altresì a carico di le spese di CTU come definitivamente CP_1
liquidate in € 650,00 oltre IVA (se dovuta) e dichiara pertanto tenuta a CP_1
rifondere all'attrice quanto eventualmente già corrisposto al CTU;
- essendo già stata accolta la domanda di manleva proposta da nei CP_1
confronti del per l'effetto condanna Controparte_2
Pagina 6 quest'ultimo a manlevare e tenere indenne di quanto la stessa è tenuta CP_1
a pagare a in virtù della presente sentenza e la condanna altresì a Parte_1
rifondere a le spese di lite, che liquida in complessivi € 270,00 per CP_1
spese vive ed € 5.077,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge.
Roma, 26.09.2025
Il Giudice Dott.ssa Romana Di Giangiacomo Del Frate
Pagina 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Romana Di
Giangiacomo Del Frate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2366 / 2023 del R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Serena Grosseto ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, viale Regina Margherita n. 46
ATTRICE nei confronti di
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresenta e difesa dagli CP_1
avvocati Nicola Sabato e Giovanni M. Cocconi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Ciro Menotti n. 1
CONVENUTA
e di
Controparte_2
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio Parte_1
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti ex art. 2051 CP_1
cc o, in subordine, ex art. 2043 cc – per le lesioni riportate a seguito della caduta avvenuta in Roma il 17.02.2019.
Pagina 1 Dichiarava che, alle ore 18.30 circa, percorreva a piedi il marciapiede di viale dei
Caduti della Resistenza quando, all'altezza del civico n. 200, cadeva rovinosamente a terra per un grave dissesto stradale, non prevedibile, non visibile ed in alcun modo segnalato, che veniva trasportata tramite autombulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Eugenio e che invano chiedeva il risarcimento dei danni subiti, anche tentando la negoziazione assistita
Così pertanto concludeva “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, previe le declaratorie del caso e di legge, vagliate le prove documentali e l'esito di ogni altra: - accertare e dichiarare CP_1
responsabile per i fatti di cui in premessa ex art. 2051 c.c. - In via subordinata accertare e dichiarare responsabile per i fatti di cui in premessa ex CP_1
art. 2043 c.c. - accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del danno in capo alla
Sig.ra per le lesioni fisiche riportate e le spese mediche sostenute Parte_1
nel sinistro de quo che si indicano nella misura di € 21.389,80 o comunque, nella minore o maggiore somma che risulterà in corso di giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi per legge del dovuto e sino al soddisfo, anche da liquidarsi in via equitativa e per l'effetto condannare al pagamento dell'importo di CP_1
€ 21.389,80 o comunque nella minore o maggiore somma che risulterà in corso di giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi per legge del dovuto e sino al soddisfo. Il tutto, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio ex D.M. n.
55/14 oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA da distrarsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva in giudizio la quale preliminarmente deduceva che la CP_1
sorveglianza, il pronto intervento e la manutenzione ordinaria del tratto di strada in cui avveniva la caduta erano all'epoca dei fatti di competenza del
[...]
ed eccepiva per tale ragione il proprio difetto di Controparte_2
legittimazione passiva, chiedendo altresì di essere autorizzata alla chiamata in causa del predetto , anche, in via subordinata, ai soli fini della manleva. Eccepiva CP_2
poi la lacunosità e genericità della descrizione del fatto che impediva una puntuale
Pagina 2 difesa. Deduceva, nel merito, la mancanza di prova del fatto e della sua imputabilità a e che comunque andava tenuta in debito conto - quantomeno come CP_1
concorso di colpa - la condotta di parte attrice che non aveva prestato la dovuta attenzione nel percorrere il tratto di strada, in quanto conosceva perfettamente i luoghi per frequentazione giornaliera, il tratto di strada era pianeggiante, illuminato e non erano in corso precipitazioni atmosferiche. Contestava infine, anche il quantum della domanda, ritenendolo eccessivo, sproporzionato e comunque non provato.
Chiedeva, pertanto, di essere autorizzata alla chiamata in causa del
[...]
ai fini della manleva e, nel merito, il rigetto della Controparte_2
domanda per difetto di legittimazione passiva e comunque in quanto infondata in fatto e in diritto e, in via subordinata chiedeva, quantomeno, di ridurre il risarcimento anche ex art. 1227cc. In subordine, in caso di accoglimento anche in parte della domanda, di individuare come unico responsabile il Controparte_2
e, in ulteriore subordine, di condannare il suddetto Consorzio a
[...]
manlevare e/o rimborsare di quanto condannata a pagare, con vittoria CP_1
in ogni caso delle spese di lite.
Autorizzata la chiamata in causa, il Controparte_2
sceglieva la contumacia.
La causa veniva istruita, oltre che con la documentazione prodotta, con l'interrogatorio formale di parte attrice e l'escussione di due testimoni. Alla prima udienza il giudice disponeva l'integrazione dell'atto di citazione con l'indicazione puntuale delle modalità della caduta di parte attrice e del tipo di dissesto stradale insistente sul marciapiede dalla stessa percorso;
integrazione effettuata da parte attrice. La causa veniva decisa sull'an con sentenza parziale ex art. 281 sexies cpc del
18.11.2024 con cui veniva così deciso “- accerta e dichiara la responsabilità di in ordine alla verificazione del sinistro per cui è causa;
- rigetta CP_1
l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevato da - CP_1
accoglie la domanda di manleva proposta da nei confronti del CP_1
che dovrà pertanto manlevare e tenere Controparte_2
Pagina 3 indenne di quanto la stessa sarà tenuta a pagare a;
CP_1 Parte_1
- nulla sulle spese;
- rimette la causa in istruttoria, per le ragioni esposte, con separata ordinanza”. La causa veniva quindi ulteriormente istruita con CTU medico
– legale e all'udienza del 03.06.2025 veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Tanto premesso deve passarsi all'esame del quantum debeatur.
La CTU espletata dal dott. coerente, puntuale, immune da Persona_1
qualsiasi censura e condivisa da questo giudice, ha consentito di accertare come, tenuto conto del quadro lesivo sofferto (trauma dell'arto inferiore sinistro con rottura del legamento collaterale mediale del ginocchio e frattura dell'apice del malleolo esterno) dal fatto sia derivata:
1. un'inabilità temporanea assoluta di 30 gg.;
2. un'inabilità temporanea parziale al 50% di 30 gg.;
3. un'invalidità permanente, intesa in termini di danno biologico, valutabile nella misura del 6%.
Il CTU ha anche specificato che il danno biologico permanente non è emendabile e che sono state presentate spese complessive per € 1.571,30 ritenute congrue, utili, giustificate e pertinenti e che non sono prevedibili spese future.
Ciò posto, per la liquidazione dei suddetti danni questo giudice ritiene di applicare le tabelle redatte dal Tribunale di Roma che per la loro costruzione garantiscono, rispetto alle tabelle milanesi, una maggiore aderenza ai criteri individuati dall'art. 138
CdA. Tale disposizione, infatti, prevede che la tabella si fondi sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità del danneggiato e che il valore economico del punto sia in funzione crescente della percentuale di invalidità e dell'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato e che, quindi, cresca in modo più che proporzionale alla crescita del valore percentuale assegnato ai postumi;
cioè il legislatore ha chiaramente indicato che ciascun punto di invalidità deve essere non solo di valore superiore a quello
Pagina 4 precedente ma che l'incremento deve essere più che proporzionale alla crescita del valore percentuale assegnato ai postumi.
Questo criterio appare soddisfatto dalle tabelle del Tribunale di Roma mentre le tabelle milanesi appaiono in contrasto con il criterio di legge sopra enunciato in quanto determinano un incremento in valore assoluto di ciascun punto crescente fino al punto 33 mentre da tale punto in poi - in presenza di postumi sempre più gravi per il danneggiato - diminuisce progressivamente fino a giungere ad importi non condivisibili con l'importanza del pregiudizio esaminato. La tabella di Milano appare, quindi ingiustamente penalizzante nei confronti dei soggetti che hanno subito un danno biologico grave mentre appare ingiustificatamente più generosa nei riguardi di soggetti che hanno subito un pregiudizio inferiore.
Pertanto, il cd. danno biologico subito dall'attrice (che all'epoca del sinistro aveva 45 anni), può essere così valutato:
- € 3.907,50 per invalidità temporanea totale;
- € 1.953,75 per invalidità temporanea parziale al 50%.;
- € 8.960,80 per invalidità permanente.
Sempre a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, inteso quale sofferenza soggettiva, appare equo aumentare la somma indicata in misura del 5 % e quindi di € 741,10, anche alla luce delle tabelle applicate e della sentenza delle
SS.UU. della Corte di Cassazione n. 26792/2008, in considerazione dei patemi d'animo e del disagio subiti dall'attrice a seguito dei traumi riportati e dei vari controlli medici cui si è dovuta sottoporre nel tempo per accertare l'evoluzione clinica e riprendere la pregressa condizione di vita. Deve, inoltre, essere riconosciuto il rimborso delle spese mediche per l'importo di euro 1.571,30 ritenuto congruo dal
CTU.
Complessivamente, pertanto, il risarcimento ammonta ad € 17.134,45.
Per quanto concerne, infine, gli interessi per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del
Pagina 5 calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat;
b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
dalla sentenza all'effettivo soddisfo saranno invece dovuti gli interessi di mora in misura legale.
Le spese di giudizio, ivi comprese quelle di CTU liquidate definitivamente in €
650,00 oltre IVA (se dovuta), seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex DM 147/2022, tenuto conto dell'effettivo valore della controversia e dell'attività svolta.
PQM
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa,
- attesa la sentenza parziale ex art. 281 sexies cpc del 18.11.2024;
- accoglie la domanda di parte attrice e, avendo già dichiarato la responsabilità di in ordine alla verificazione del sinistro di cui è causa, condanna CP_1 [...]
a corrispondere a l'importo di € 17.134,45 oltre al lucro CP_1 Parte_1
cessante calcolato secondo i criteri di cui alla parte motiva ed agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo;
- condanna, altresì, alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti CP_1
di parte attrice che liquida in € 5.077,00 per compensi (nulla per spese vive in quanto non risulta corrisposto il CU), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge da liquidarsi nei confronti dell'avv. Serena Grosseto dichiaratasi antistataria;
- pone altresì a carico di le spese di CTU come definitivamente CP_1
liquidate in € 650,00 oltre IVA (se dovuta) e dichiara pertanto tenuta a CP_1
rifondere all'attrice quanto eventualmente già corrisposto al CTU;
- essendo già stata accolta la domanda di manleva proposta da nei CP_1
confronti del per l'effetto condanna Controparte_2
Pagina 6 quest'ultimo a manlevare e tenere indenne di quanto la stessa è tenuta CP_1
a pagare a in virtù della presente sentenza e la condanna altresì a Parte_1
rifondere a le spese di lite, che liquida in complessivi € 270,00 per CP_1
spese vive ed € 5.077,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge.
Roma, 26.09.2025
Il Giudice Dott.ssa Romana Di Giangiacomo Del Frate
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