Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 14/03/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di VA in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5328/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 25/10/2024
DA
) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BEZZI SIMONA
E
) rappresentata e difesa, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BOZZOLA MARIA
FERNANDA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 473 bis.47 ss
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti ricorrono all'ill.mo Tribunale di VA affinché Voglia accogliere le seguenti conclusioni:
1. prendere atto dell'intervenuta cessazione della convivenza e del reciproco impegno al mutuo rispetto;
2. disporre l'affidamento del figlio in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso la madre a far data dal 31 ottobre 2024, data in cui il Sig. si trasferirà altrove, ed esercizio disgiunto della responsabilità Pt_1 genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
3. disporre conseguentemente l'assegnazione del domicilio familiare alla Sig.ra sito in Castiglione delle Stiviere (MN), Via Leonardo da Vinci n. 15, che CP_1 l'abiterà con il figlio dal 31 ottobre p.v.; Per_1
4. il padre, Sig. , contribuirà al mantenimento ordinario del Parte_1 minore corrispondendo alla Sig.ra entro il 10 di ogni mese, a mezzo CP_1 bonifico bancario, la somma di € 370,00=, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di VA (comprensive attualmente del costo della scuola, mensa inclusa, pari ad € 310,00= complessivi (quota paterna € 155,00/mese) e del corso di Karate, pari ad € 50,00= complessivi (quota paterna € 25,00/mese)); le parti convengono che, quando il figlio inizierà la Scuola Secondaria inferiore Per_1 (prima media) il contributo al mantenimento ordinario passerà da € 370,00= ad
€ 400,00= aumentato della indicizzazione ISTAT dalla data odierna, fermo il 50% per le spese straordinarie;
5. disporre le seguenti modalità di visita: - il padre avrà diritto di tenere con sé la domenica o il lunedì, alternando il giorno ogni settimana, con facoltà
Per_1 di pernottamento;
in tal caso il padre dovrà accompagnare direttamente
Per_1 a scuola la mattina successiva, come già avviene;
previo accordo, i genitori di potranno accordarsi per ulteriori visite di al padre, durante la
Per_1 Per_1 settimana;
- le parti concordano che la permanenza di presso il padre
Per_1 avverrà, alternativamente anche ad anno, il 25 o il 26 dicembre;
starà
Per_1 poi con un genitore dall'1 al 3 gennaio e con l'altro dal 4 al 6 gennaio, alternando ad anno;
Pasqua e Pasquetta in via alternata con ciascun genitore;
durante le ferie estive: resterà in via paritetica con i genitori per 15 giorni che
Per_1 potranno essere anche non consecutivi, previo accordo;
durante le Festività infra- annuali, resterà una volta con il padre e la successiva festività con la
Per_1 madre;
6. i genitori si autorizzano reciprocamente al rilascio dei documenti per Per_1 con validità per l'espatrio;
7. dare infine atto che i Sigg.ri e hanno interamente Parte_1 CP_1 definito i loro rapporti patrimoniali ex art. 473bis. 51, secondo comma, c.p.c. con la cessione da parte del Sig. alla Sig.ra intervenuta in data Pt_1 CP_1 23.12.2024, della propria quota del 50% di proprietà esclusiva della casa famigliare di Castiglione delle Stiviere (MN), Via Leonardo da Vinci n. 15 (censita catastalmente al NCEU di detto Comune al fg. 6, mapp. 752 sub. 49, cat. A/2, cl. 5, vani 4,5, R.C. € 313,75=, e fg. 6, mapp. 752 sub. 116, cat. C/6, cl. 4, mq 41, R.C. € 63,52=, oltre parti comuni), dietro corrispettivo di € 20.000,00= già versato, accollo del residuo mutuo gravante sul bene ed impegno della Sig.ra ad ottenere dalla Banca creditrice l'assenso alla libe razione del Sig. CP_1
; Pt_1
8. spese di giudizio compensate tra le parti. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
2 Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti, il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non siano contrarie alla legge e rispondano all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di VA in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
VA il 13.03.2025
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
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