Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/01/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 19833/2021 r.g.a.c.
Tribunale Ordinario di Napoli
IX SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 19833/2021
Oggi 8 gennaio 2025, alle ore 10.14 innanzi al Giudice, dott. Renata Palmieri, sono comparsi per la SI. l'Avv. Agnello Annunziata e per Parte_1 la SI. l'Avv. Rosa Cecere, i quali, confermando alla data odier- Parte_2 na il rispetto del piano di rientro concordato, in virtù dell'accordo transattivo sot- toscritto a seguito della proposta ex art. 185 cpc formulata dall'Ill.mo SI. Giudi- ce e depositato in atti, chiedono emettersi sentenza di cessata materia del conten- dere, con compensazione delle spese di lite. E' altresì presente ai fini della prati- ca forense il dott. . Il Giudice invita le parti alla Persona_1 discussione orale ex art 281 sexies cpc norma applicabile ai procedimenti iniziati con rito lavoro . I procuratori discutono oralmente la causa .
Il Giudice
Si ritira in camera di conSIlio per la pronuncia della sentenza All'esito della camera di conSIlio pronuncia sentenza ex art 281 sexies cpc come segue REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Renata Palmieri, ha pronun- ciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al N. 19833/2021 R.Gen.Aff.Cont. decisa , ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza dell' 8.01.2025 TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_2 C.F._1
Giugliano Campania (Na), al Corso Campano 299, presso lo studio dell'avv. Ro- sa Cecere, dalla quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti
-OPPONENTE – ATTRICe IN RICONVENZIONALE E
(C.F. ) elettivamente do- Parte_1 C.F._2 miciliata in Napoli, alla via Santa Brigida 64, presso lo studio dagli avv. Gennaro Olivieri e Agnello Annunziata, che la rappresentano e difendono in virtù di pro- cura in atti
-OPPOSTA – CONVENUTA IN RICONVENZIONALE-
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Fatto e diritto Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 19.05.2021, la SI.ra
[...]
esponeva: Parte_3 che l'istante era proprietaria di un immobile sito in Napoli alla Via Alfredo Rocco nr. 70 scala A, p.3, int. 8 riportato in Catasto urbano Sez. Avv - Foglio 8 - part. 182, sub 16, rend. Cat. € 880,56; che con contratto di locazione, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Napoli in data 24.05.2013 al nr. 4035/3, il suddetto immobile veniva concesso in loca- zione per uso abitativo alla Sig.ra con decorrenza dal 01.05.2013 Parte_2 al 01.05.2017, rinnovato per mancanza di disdetta fino al 30.04.2021; che nel corso del suddetto rapporto contrattuale la Sig.ra si ren- Parte_2 deva morosa della somma di € 11.275,00 di cui € 10.450,00 per canoni di loca- zione - dal 01.05.2020 al 30.04.2021 - € 825,00 per oneri condominiali relativi ad 11 mensilità. Pertanto, su tale base era concesso il decreto ingiuntivo n. 4500 del 07.06.2021 nei confronti di con il quale il Tribunale di Napoli, in composi- Parte_2 zione monocratica, ingiungeva il pagamento della somma di euro 11.275,00 oltre interessi e spese della procedura, decreto che veniva notificato il 21.06.2021. Con ricorso depositato il 30.07.2021, in epigrafe indicata, pro- Parte_2 poneva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo eccependo l'infondatezza della pretesa creditoria per intervenuto pagamento di somme mag- giori rispetto al dovuto e l'infondatezza della richiesta degli oneri condominiali.
rassegnava le seguenti conclusioni: Parte_2
“1) In rito, autorizzare la chiamata in causa del SI. , resi- Controparte_1 dente in Napoli alla via D. Fontana n. 36, al fine di estendere il contraddittorio nei suoi confronti e di essere dallo stesso manlevato in caso di condanna al pa- gamento anche solo parziale dei canoni di locazione ed oneri condominiali, nei limiti delle somme dallo stesso ricevute nella dichiarata qualità di delegato dai propri genitori locatari, proprietari dell'appartamento locato alla SI.ra ; Pt_2
2) In via preliminare, sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiunti- vo atteso che l'opposizione si fonda, seppur parzialmente, su prova scritta (rice- vute di pagamento e comunicazione amministratore); 3) Nel merito, dichiarare l'inammissibilità/infondatezza della pretesa creditoria in quanto il credito non è certo, liquido ed eSIibile e per l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo n. 4500/2021 emesso nei confronti della SI.ra ; 4) Accertare e di- Parte_2 chiarare, in via riconvenzionale, che la SI.ra è creditrice nei Parte_2 confronti della SI.ra e/o nei confronti del SI. Parte_1 CP_1
della somma di euro 11.150,00 (8.600 per pagamenti a nero, 1.350 per
[...] oneri condominiali non dovuti, 1.200 per cauzione), ovvero della diversa, mag- giore o minore somma che dovesse essere accertata nel corso del giudizio e, per l'effetto, condannare gli stessi, anche in solido tra loro, alla restituzione di detta somma in favore della SI.ra ; 5) In subordine, in caso di con- Parte_2 ferma totale o parziale del credito dedotto dalla locatrice, dichiarare compensa- to il debito della SI.ra con il credito maturato a suo favore per Parte_2
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effetto dei versamenti a nero e di quelli non dovuti a titolo di canoni condominia- li, ovvero dichiarare il chiamato in causa SI. obbligato a Controparte_1 tenere indenne la SI.ra da ogni e qualunque pretesa e conse- Parte_2 guenza pregiudizievole disponendo il pagamento diretto in favore della locatrice da parte del terzo chiamato in causa SI. , ovvero, in ulterio- Controparte_1 re subordine, condannarlo a rifondere alla SI.ra di quanto Parte_2 eventualmente questa sarà tenuta a pagare alla SI.ra per le causali di cui Pt_1 al ricorso;
6) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% facendone attribuzione al sottoscritto procuratore avv. Rosa Cecere che ne ha fatto anticipo”. Si costituiva in giudizio l'opposta che contestava integral- Parte_1 mente l'opposizione spiegata, eccependo l'ammissibilità del decreto ingiuntivo attesa l'inesistenza di pagamenti in eccesso del canone di locazione. Eccepiva, altresì, la prescrizione delle somme richieste in compensazione dall'opponente, relative al periodo 01.05.2011-01.05.2015. Eccepiva, infine, che l'opponente si era accollata, sin dalla sottoscrizione del contratto, il pagamento degli oneri con- dominiali nella misura di € 750,00 mensili, senza mai richiedere i bilanci condo- miniali. L'opposta, quindi, concludeva chiedendo:
“1) Rigettare la domanda attrice, previa declaratoria di inammissibilità, impro- cedibilità e comunque infondatezza in fatto ed in diritto, pertanto, si chiede di confermare il decreto ingiuntivo opposto;
2) In accoglimento della domanda ri- convenzionale, accertare e dichiarare che a decorrere dal 01.05.2017 il canone di locazione ammontava ad € 1.150,00 mensili e per l'effetto condannare la Sig.ra al pagamento della differenza pari alla somma comples- Parte_2 siva di € 9.600,00 quale integrazione dei canoni di locazione;
3) In accoglimento della domanda riconvenzionale accertare e dichiarare che a decorrere dal 01.05.2021 la Sig.ra detiene l'appartamento meglio decritto in Parte_2 premessa a titolo di occupazione senza titolo e per l'effetto condannare l'opponente al pagamento della somma di € 11.500,00 oltre le indennità matura- te e maturandi fino al rilascio dell'immobile ; 4) In accoglimento della domanda riconvenzionale accertare e riconoscere che l'opponente no ha corrisposto le ri- valutazioni Istat a far data dal 2017 e per l'effetto condannarla al pagamento della somma di € 401,01 oltre a quelle maturate e maturandi fino al rilascio dell'immobile; 5) In accoglimento della domanda di riconvenzionale accertare e riconoscere l'inadempimento dell'opponente nel pagamento degli oneri condo- miniali e per l'effetto condannarla al pagamento degli stessi che si quantificano ad oggi in euro 825,00 oltre a tutti quelli maturandi fino al rilascio dell'immobile; 6) Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente procedura con distrazione a favore del sottoscritto procuratore, costituito ed an- ticipatario”.
Con memoria depositata in data 02.09.2022 parte opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) In via preliminare, sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiun- tivo atteso che l'opposizione si fonda, seppur parzialmente, su prova scritta (ri- cevute di pagamento e comunicazione amministratore); 2) Nel merito, rigettare la domanda riconvenzionale (reconventio reconventionis) formulata dalla parte
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opposta SI.ra poiché inammissibile e/o infondata in fatto Parte_1 ed in diritto;
3) Dichiarare l'inammissibilità/infondatezza della pretesa credito- ria avanzata dall'opposta in quanto il credito non è certo, liquido ed eSIibile e per l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo n. 4500/2021 emesso nei confronti della SI.ra ; 4) Accertare e dichiarare, in via riconvenzionale, Parte_2 che la SI.ra è creditrice nei confronti della SI.ra Parte_2 Parte_1
e/o nei confronti del SI. della somma di euro
[...] Controparte_1
11.150,00 (8.600 per pagamenti a nero, 1.350 per oneri condominiali non dovuti, 1.200 per cauzione), ovvero della diversa, maggiore o minore somma che doves- se essere accertata nel corso del giudizio e, per l'effetto, condannare gli stessi, anche in solido tra loro, alla restituzione di detta somma in favore della SI.ra ; 5) In subordine, in caso di conferma totale o parziale del credi- Parte_2 to dedotto dalla locatrice, dichiarare compensato il debito della SI.ra
[...]
con il credito maturato a suo favore per effetto dei versamenti a nero e Pt_2 di quelli non dovuti a titolo di canoni condominiali, ovvero dichiarare il chiama- to in causa SI. obbligato a tenere indenne la SI.ra Controparte_1 [...]
da ogni e qualunque pretesa e conseguenza pregiudizievole disponendo Pt_2 il pagamento diretto in favore della locatrice da parte del terzo chiamato in cau- sa SI. , ovvero, in ulteriore subordine, condannarlo a rifon- Controparte_1 dere alla SI.ra di quanto eventualmente questa sarà tenuta a Parte_2 pagare alla SI.ra per le causali di cui al ricorso;
6) Con vittoria di spese, Pt_1 diritti ed onorari di causa, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% facendone attribuzione al sottoscritto procuratore avv. Rosa Cecere che ne ha fatto anticipo (…)”. All'udienza del 30.11.2022, l'opponente deduceva l'avvenuto rilascio dell'immobile ( in data 20.09.2022). Deduceva, altresì, che il contratto di loca- zione posto a base dell'azione monitoria era stato modificato dall'opposta con l'aggiunta, a penna, di una postilla, mai sottoscritta dall'opponente, relativa ad un maggiore importo del canone di locazione. Deduceva, infine, di essere a sua vol- ta, creditrice dell'opposta per il versamento di canoni a nero. L'opposta esibiva contratto originale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate ove non vi era aggiunta di alcuna postilla e risultava un canone più basso. Il Giudice ordinava l'esibizione degli originali dei due contratti di locazione per- ché discordanti ed assegnava a parte opposta termine di 15 giorni per avviare la mediazione. All'udienza del 29.03.2023 il Giudice formulava alle parti proposta ex art. 185 bis cpc la quale aveva esito negativo. All'udienza del 18.09.2023 il Giudice non concedeva la provvisoria esecuzione, assegnava ad entrambe le parti termine di 15 giorni per avviare la mediazione, rinviando all'udienza del 28.02.2024.
presentava istanza per la mediazione innanzi all'organismo Parte_1
ISCO ADR il quale si concludeva negativamente, per mancato raggiungimento di un accordo conciliativo, come da verbale del 09.11.2023. Il Giudice, all'udienza del 10.06.2024. formulava alle parti la seguente proposta ex art 185 bis c.p.c.: “ verserà a totale tacitazione fino ad oggi, Parte_2 compreso di tutta la locazione, spese comprese € 23.000,00 con abbandono di
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tutte le cause presenti e future per la trascorsa locazione e spese compensate”. I procuratori chiedevano rinvio per sottoporre alle parti la proposta. La proposta veniva accettata da entrambe le parti all'udienza del 09.09.2024. In data 13.12.2024 veniva depositato l'accordo transattivo di recepimento della proposta giudiziale ex art 185 bis cpc. La causa viene decisa, ex art. 281 sexies cpc, all'udienza del 8.01.2025.
In via preliminare va affermata la procedibilità della domanda avanzata in via monitoria è stata esperita procedura di mediazione. Alla luce dell'accordo transattivo depositato dalle parti, in recepimento della proposta giudiziale ex art 185 bis c.p.c., va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Giova premettere che la giurisprudenza della Suprema Corte ha, al riguardo, pre- cisato che “la cessazione della materia del contendere, quale evento preclusivo della pronuncia giudiziale, può configurarsi solo quando, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno del tutto la ne- cessità di una decisione sulla do-manda, quale originariamente proposta in giudi- zio ed escludendo così sotto ogni profilo l'interesse delle parti ad ottenere l'accertamento, positivo o negativo, del diritto, o di alcuni dei diritti inizialmente dedotti in causa” (Cass. Sent. n. 12844 del 2003). Pertanto, qualora nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la ne- cessità di una pronuncia giudiziale sulla domanda originariamente proposta. Tale pronuncia, tuttavia, non preclude la decisione sulle spese di lite, che deve avveni- re facendo ricorso alla regola della “soccombenza virtuale. È evidente, dunque, che, nel caso di specie, l'accordo intervenuto tra le parti in corso di giudizio, rende superflua ed inutile la decisione giurisdizionale sulla domanda originariamente proposta dall'odierna attrice essendo stato consacrato per iscritto l'impegno di a versare alla entro il 30/9/2025 Parte_2 Pt_1 gli importi di cui alla scrittura transattiva . Pertanto, essendo venuta meno definitivamente la posizione di contrasto tra le parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere e va revocato l'opposto decreto ingiuntivo. Quanto alle spese di lite deve farsi ricorso, come innanzi detto, alla regola della
“soccombenza virtuale” che comporta la necessità di ripercorrere l'iter proces- suale, al fine di verificare l'esito finale del giudizio ove non fosse intervenuto l'accordo tra le parti. In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione con senten- za n. 24234/2016: se le parti trovano un accordo durante la causa o questa, co- munque, si chiude per qualsiasi altra ragione con un provvedimento di cessata materia del contendere, il Giudice non potrà – salvo diverso accordo fra le parti – dichiarare la compensazione delle spese del giudizio, ma dovrà pronunciarsi su di esse secondo la regola della soccombenza virtuale, ossia in base alla normale probabilità di accoglimento della pretesa di parte sui criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Ciò posto, non può dubitarsi che dal tenore dell'accordo transattivo esibito, che le spese anche di mediazione vanno compensate tra tutte le parti poiché la tran-
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sazione esibita prevede che nell'importo complessivo debba tenersi conto anche del governo delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Renata Palmieri, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere e revoca il decreto ingiuntivo oppo- sto;
2) Compensa le spese di lite e di mediazione . Così deciso in Napoli il 08/01/2025 Il Giudice (dott. Renata Palmieri)
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dei MOT dottori Ar- ciello Eleonora Maria, Loffredo Francesca e Oronzo Giovanni.
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