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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 03/04/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 668/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 668/2022
Oggi 3 aprile 2025, alle ore 9.25, innanzi al dott. Emanuele Venzo, sono comparsi: personalmente con l'avv. BARDI LEONARDO Parte_1
Per l'avv. COPPOLA LUCIA Controparte_1
.
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti e discutono oralmente la causa.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e si ritira in camera di consiglio.
Le parti si allontanano dall'aula.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
Il Giudice Emanuele Venzo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 668/2022 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. BARDI LEONARDO (c.f. Parte_1 C.F._1
) C.F._2
PARTE RICORRENTE contro
(p. iva ) con l'avv. RAZZOLINI CRISTINA Controparte_2 P.IVA_1
(c.f. ) e l'avv. COPPOLA LUCIA (c.f. ) C.F._3 C.F._4
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha convenuto in giudizio l ed Parte_1 Controparte_2 ha dedotto: a) di essere stata dipendente dell' presso l'ospedale San Jacopo Controparte_2 di Pistoia con qualifica di operatore socio sanitario;
b) di aver presentato in data 01.11.2021 certificato medico attestante patologie incompatibili con la vaccinazione anti sars-covid 19; c) di essere stata, dapprima, emarginata ed, il giorno successivo, allontanata dal luogo di lavoro fino a nuovo ordine per l'asserita invalidità del certificato e per l'assenza del “green pass”; in tale data, pertanto, si è interrotto il rapporto di lavoro in conseguenza di sospensione verbale e senza retribuzione;
d) di essere stata costretta,
a far data dal 03.11.2021, a rimanere a casa in attesa di una comunicazione ufficiale da parte dell CP_2 resistente e ad impugnare il “licenziamento orale” in quanto contra legem; e) che in data 27.11.2021 la resistente si è opposta alla richiesta di reintegrazione contestandole di essere stata sorpresa al lavoro priva di “green pass” e che solo in data 05.01.2022 è stato formalizzato l'ordine di sospensione dal lavoro, privandola della retribuzione e della contribuzione.
La ricorrente ha, dunque, chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo. TRIBUNALE
DI PISTOIA, In funzione di Giudice del lavoro, in accoglimento del presente ricorso e comunque a seguito della comparizione delle parti, esperiti gli adempimenti di rito IN VIA PRINCIPALE ACCERTARE, per i titoli e le causali dedotte nella narrativa che precede, la nullità/illegittimità della sospensione della prestazione lavorativa e
DICHIARARE la continuità giuridica del rapporto di lavoro illegittimamente interrotto;
conseguentemente
ORDINARE ad , in persona del DIRETTORE legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 di REINTEGRARE la ricorrente sul posto di lavoro, nelle proprie mansioni, ovvero equivalenti, oppure, all'occorrenza ed estemporaneamente fino alla revoca dello stato emergenziale, anche inferiori, sempre nel massimo rispetto delle regole di migliore prevenzione sanitaria, purché compatibili con l'esigenza di tutela sia della salute dei terzi, che, non meno meritevole, della salute e della condizione occupazionale e retributiva del ricorrente stesso;
conseguentemente ORDINARE, altresì, ad
, in persona del DIRETTORE legale rappresentante pro tempore, di Controparte_1
CORRISPONDERE alla lavoratrice tutte le retribuzioni e contribuzioni maturate in regime di congedo parentale dalla data del 19.11.2021 al 31.01.2022, nonché quelle in regime ordinario dallo 01.02.2022 fino a quella di effettivo ripristino della prestazione lavorativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione del diritto ex art.
429 c.p.c.. IN SUBORDINE ORDINARE, ad , in persona del DIRETTORE Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, di la lavoratrice in aspettativa retribuita, corrispondendo tutte le Parte_2 retribuzioni maturate dalla data del predetto allontanamento irrituale dal posto di lavoro”.
Con memoria difensiva del 31.05.2023, la si è costituita in Controparte_2 giudizio ed ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza ed eccezione avversaria: in via principale: respingere le domande proposte dalla sig.ra Pt_1 ed accertare e confermare la legittimità dei provvedimenti del 02/11/2021 e del 05/01/2022; respingere la richiesta di corresponsione delle retribuzioni e/o delle contribuzioni in quanto infondate e non dovute per i motivi di cui in narrativa;
in via subordinata: respingere la richiesta di collocamento in aspettativa non retribuita in quanto infondata in fatto e diritto;
in via istruttoria: si insiste sulle richieste formulate. Con vittoria di spese e competenze”.
In estrema sintesi, la resistente ha dedotto: a) che la ricorrente è stata destinataria di provvedimenti legittimi in quanto posti in essere nel rispetto della normativa vigente in materia di obbligo vaccinale anti sars covid 19; b) che, infatti, ai sensi del D.L. n. 44/2021 gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione per la prevenzione dall'infezione da sars- covid 19 fatti salvi i casi di esenzione certificati da personale medico secondo quanto stabilito dal citato decreto;
c) che la certificazione prodotta dalla sig.ra ed attestante una patologia incompatibile con Pt_1 la predetta vaccinazione non rientrava tra le certificazioni di cui al D.L. n. 44/2021 e che, dunque, la stessa è stata formalmente invitata a vaccinarsi;
c) che, peraltro, il D.L. n. 127/2021 convertito con legge n. 165/2021 ha previsto che a far data dal 15.10.2021 l'accesso ai luoghi di lavoro potesse avvenire solo se in possesso della certificazione denominata “green pass”, salvo ipotesi di esenzione sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri di cui alla circolare del Ministero della Salute n. 35309 del
04/08/2021; d) che, non essendo la certificazione medica presentata dalla sig.ra esaustiva, la stessa Pt_1 è stata allontanata dal luogo di lavoro ed, in quanto assente ingiustificata, in data 10.11.2021 è stato redatto verbale di contestazione ed accertamento di illecito amministrativo;
e) che, successivamente, la ricorrente
è stata invitata a produrre documentazione afferente l'assolvimento dell'obbligo vaccinale, ma la medesima ha inviato lo stesso certificato medico già prodotto in precedenza e ritenuto non idoneo;
f) che, dunque, non avendo la ricorrente presentato idonea documentazione attestante l'esenzione dall'obbligo vaccinale e non essendo in possesso di idoneo “green pass”, l' Controparte_2
l'ha sospesa dal lavoro;
g) di avere, quindi, agito applicando la normativa vigente e che, pertanto, le domande ex adverso proposte devono essere rigettate.
All'udienza del 15.06.2023 la ricorrente ha dato atto di essere stata riammessa in servizio in data
02.11.2022 ed ha, pertanto, rinunciato alla domanda di reintegrazione nel posto di lavoro.
La causa è stata istruita a mezzo testimoni e documenti.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e viene decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti, in assenza delle parti.
***
1. Preliminarmente si osserva che, a seguito della riammissione in servizio della ricorrente, avvenuta in ottemperanza al disposto dell'art. 8, d.l. n. 24 marzo 2022, n. 24, nonché alla luce della conseguente rinuncia di detta parte alla domanda di reintegrazione, la causa ha ad oggetto esclusivamente il mancato pagamento della retribuzione nel periodo di sospensione e la mancata corresponsione delle contribuzioni maturate dal 2.11.2021 fino a quella di effettivo ripristino della prestazione lavorativa come previste per legge e contratto.
2. Nel merito va, in primis, richiamata la disciplina applicabile al caso di specie.
Il decreto legge n. 44 del 2021 all'art. 4 (rubricato “Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario”), nella versione applicabile ratione temporis, ha previsto l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario ai fini della prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2; in particolare, recita l'articolo che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati, salvo i casi di esenzione o diritto al differimento certificati dal medico di medicina generale con previsione di una specifica procedura di verifica dell'assolvimento del predetto obbligo;
i datori di lavoro dei soggetti obbligati alla vaccinazione anticovid, infatti, sono tenuti a verificare l'adempimento di detto obbligo e, qualora non risulti il relativo adempimento oppure la presentazione della richiesta di vaccinazione, devono invitare l'interessato inadempiente a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale;
in caso di inadempimento, si verifica l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo.
Il decreto legge n. 52 del 2021 all'art. 9 quinquies (rubricato “Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico”), introdotto dall'art. 1 del decreto legge n.
127 del 2021 convertito con legge n. 165/2021, nella versione applicabile ratione temporis, ha previsto l'obbligo per il personale delle amministrazioni pubbliche di possedere ed esibire la certificazione verde
Covid-19 (c.d. green pass), al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da Sars-Cov2, ad eccezione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Il medesimo articolo attribuisce, poi, ai datori di lavoro l'obbligo di verificare il rispetto delle suddette prescrizioni e, in caso di inottemperanza, il lavoratore è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro ma per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.
Nel caso di specie, in sintesi, lamenta la ricorrente che le norme di legge in questione sarebbero illegittime in quanto contrastanti con le norme della Costituzione;
che la vaccinazione non presentava i requisiti di sicurezza richiesti soprattutto alla luce della patologia (Tiroidite di Hashimoto) di cui la stessa è affetta;
che, essendo munita di certificato di esenzione dalla vaccinazione, non poteva ad essa applicarsi la disciplina in materia di green pass sul luogo di lavoro;
che, dunque, la ricorrente ha diritto a percepire la retribuzione e le contribuzioni che non le sono state corrisposte nel periodo di sospensione.
Ciò posto, in merito alla pericolosità dei vaccini si richiama quanto affermato dal Consiglio di Stato,
Sezione Terza, 20 ottobre 2021, con la sentenza n. 7045/2021: “25. Passando all'esame del primo
[presupposto], relativo alla presunta mancanza di efficacia o sicurezza dei vaccini, occorre ricordare (…) che la commercializzazione del vaccino, secondo la vigente normativa dell'Unione europea, passa attraverso una raccomandazione da parte della competente che Controparte_3 valuta la sicurezza, l'efficacia e la qualità del vaccino, sulla cui base la Commissione europea può procedere ad autorizzare la commercializzazione nel mercato dell'Unione, dopo avere consultato gli Stati membri che debbono esprimersi favorevolmente a maggioranza qualificata. 25.1. La normativa dell'Unione – in particolare l'art. 14-bis del Reg. CE 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e dal Reg. CE
507/2006 della Commissione – prevede uno strumento normativo specifico per consentire la rapida messa a disposizione di medicinali, da utilizzare in situazioni di emergenza, poiché in tali situazioni la procedura di “immissione in commercio condizionata” (CMA, Conditional marketing authorisation) è specificamente concepita al fine di consentire una autorizzazione il più rapidamente possibile, non appena siano disponibili dati sufficienti, pur fornendo un solido quadro per la sicurezza, le garanzie e i controlli post-autorizzazione. 25.2. In questa procedura occorre qui aggiungere, compiendo uno sforzo di sintesi, chiarificazione e semplificazione da parte di questo Collegio attesa la natura densamente tecnica della materia, si ha una parziale sovrapposizione delle fasi di sperimentazione clinica, che nella procedura ordinaria sono sequenziali, che prende il nome di «partial overlap» e che prevede l'avvio della fase successiva a poca distanza dall'avvio della fase precedente. 25.3. La leggera sfasatura nell'avvio delle fasi di sperimentazione riduce i rischi connessi ad una sovrapposizione delle fasi e accelera i normali tempi di svolgimento delle sperimentazioni, anche se fornisce dati meno completi rispetto alla procedura ordinaria di autorizzazione. 25.4. E tuttavia, (…), l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata non
è una scorciatoia incerta e pericolosa escogitata ad hoc per fronteggiare irrazionalmente una emergenza sanitaria come quella attuale, ma una procedura di carattere generale, idonea ad essere applicata – e concretamente applicata negli anni passati, anche recenti, soprattutto in campo oncologico – anche al di fuori della situazione pandemica, a fronte di necessità contingenti (non a caso la lotta contro i tumori ne
è il terreno elettivo), e costituisce una sottocategoria del procedimento inteso ad autorizzare l'immissione in commercio ordinaria perché viene rilasciata sulla base di dati che sono, sì, meno completi rispetto a quelli ordinari – cfr. 4° Considerando del Reg. CE 507/2006 – ma è appunto presidiata da particolari garanzie e condizionata a specifici obblighi in capo al richiedente. 25.5. Una volta adempiuti gli obblighi prescritti e forniti i dati mancanti, l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata viene infatti convertita – ciò che diverse volte si è verificato in passato – in un'autorizzazione non condizionata. 25.6.
Il bilanciamento, rispetto alla maggior completezza dei dati ottenuti nella procedura ordinaria di autorizzazione, è imposto e assicurato, nella previsione dell'art. 4 del Reg. (CE) n. 507/2006, da quattro rigorosi requisiti: a) che il rapporto rischio/beneficio del medicinale risulti positivo;
b) che sia probabile che il richiedente possa in seguito fornire dati clinici completi;
c) che il medicinale risponda a specifiche esigenze mediche insoddisfatte;
d) che i benefici per la salute pubblica derivanti dalla disponibilità immediata sul mercato del medicinale in questione superino il rischio dovuto al fatto che sono tuttora necessari dati supplementari. 26. Per quanto riguarda i vaccini contro la diffusione del virus Sars-CoV-2,
l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata segue, a giudizio della Commissione, un quadro solido e controllato e fornisce valide garanzie di un elevato livello di protezione dei cittadini nel corso della campagna vaccinale, costituendo una componente essenziale della strategia dell'Unione in materia di vaccini, garanzie che distinguono nettamente questa ipotesi dalla c.d. “autorizzazione all'uso d'emergenza”, istituto diverso che, in alcuni Paesi (come gli Stati Uniti e l'Inghilterra) non autorizza un vaccino, ma l'uso temporaneo, per ragioni di emergenza, di un vaccino non autorizzato. (omissis) 26.4. Il Pa carattere condizionato dell'autorizzazione non incide sui profili di sicurezza del farmaco (nel sito dell , che richiama a sua volta quello dell'EMA, si ricorda «una autorizzazione condizionata garantisce che il vaccino approvato soddisfi i rigorosi criteri Ue di sicurezza, efficacia e qualità, e che sia prodotto e controllato in stabilimenti approvati e certificati in linea con gli standard farmaceutici compatibili con una commercializzazione su larga scala») né comporta che la stessa debba essere considerata un minus dal punto di vista del valore giuridico, ma impone unicamente al titolare di «completare gli studi in corso o a condurre nuovi studi al fine di confermare che il rapporto rischio/beneficio è favorevole».
Il Consiglio di Stato ha, inoltre, affermato che “27.8. (omissis) sulla base non solo degli studi – trials – condotti in fase di sperimentazione, ma anche dell'evidenza dei dati ormai imponenti acquisiti successivamente all'avvio della campagna vaccinale ed oggetto di costante aggiornamento e studio in sede di monitoraggio, che – contrariamente a quanto sostengono gli appellanti – la profilassi vaccinale è efficace nell'evitare non solo la malattia, per lo più totalmente o, comunque, nelle sue forme più gravi, ma anche il contagio” (Cfr. Consiglio di Stato, Sezione Terza, 20 ottobre 2021, Sentenza n. 7045/2021).
Si osserva, inoltre, che nelle recenti pronunce n. 14, 15, 186 e 188 del 2023 la Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulle questioni di legittimità costituzionale relative alla normativa emergenziale, che la stessa ha dichiarato infondate/inammissibili.
In particolare, la Corte Costituzionale ha chiarito che:
- la scelta di imporre specifici obblighi vaccinali per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, assunta dal legislatore al fine di prevenire la diffusione del virus limitandone la circolazione, non può ritenersi irragionevole né sproporzionata, alla luce della situazione epidemiologica e delle risultanze scientifiche disponibili, posto che l'art. 32 della Costituzione affida al legislatore il compito di bilanciare, alla luce del principio di solidarietà, il diritto dell'individuo all'autodeterminazione rispetto alla propria salute con il coesistente diritto alla salute degli altri individui e quindi con l'interesse della collettività e ciò in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione del coesistente diritto degli altri;
- di fronte alla situazione epidemiologica, il legislatore ha tenuto conto dei dati forniti dalle autorità scientifico-sanitarie, nazionali e sovranazionali, istituzionalmente preposte al settore, quanto a efficacia e sicurezza dei vaccini e, sulla base di questi dati scientificamente attendibili, ha operato una scelta che non appare inidonea allo scopo, né irragionevole o sproporzionata;
infatti simili misure sono state adottate anche in altri Paesi europei;
- il rischio remoto e non eliminabile, che si possano verificare eventi avversi anche gravi sulla salute del singolo, non rende di per sé costituzionalmente illegittima la previsione di un trattamento sanitario obbligatorio, ma costituisce titolo per l'indennizzo; sono, pertanto, leciti i trattamenti sanitari, tra questi le vaccinazioni obbligatorie, che, al fine di tutelare la salute collettiva, possano comportare il rischio di conseguenze indesiderate e pregiudizievoli oltre il limite del normalmente tollerabile;
- in riferimento alla mancata somministrazione di test pre-vaccinali, va considerato che normalmente per le vaccinazioni non ne è prevista l'effettuazione per stabilire il profilo di sicurezza relazionato a un determinato individuo. Non sono richiesti esami di laboratorio o altri accertamenti diagnostici da eseguire di routine prima della vaccinazione, in quanto non esiste alcuna evidenza che supporti l'utilità di un loro utilizzo esteso, in maniera aprioristica, a tutti i soggetti candidati alla vaccinazione: le principali autorità sanitarie in ambito internazionale, inclusa l'Organizzazione mondiale della sanità, non raccomandano l'esecuzione di alcun test pre-vaccinale per la vaccinazione da infezione da SARS-CoV-2. L'anamnesi pre- vaccinale, invece, è una pratica standardizzata attraverso la quale è possibile stabilire la presenza di eventuali controindicazioni o di precauzioni rispetto alla vaccinazione, attraverso una serie di precise e semplici domande, a cui possono e devono seguire, se del caso, eventuali ulteriori approfondimenti diagnostici o consulti clinici;
il personale sanitario che esegue una vaccinazione, che è adeguatamente preparato, deve infatti verificare la presenza di controindicazioni e/o di precauzioni in ogni persona prima di somministrare qualsiasi vaccino, secondo un consolidato protocollo;
- l'obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all'obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge, mentre, qualora, invece, il singolo adempia all'obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell'obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell'intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino;
- la sospensione dall'esercizio dell'attività lavorativa, con reintegro al venir meno dell'inadempimento e, comunque, dello stato di crisi epidemiologica, quale conseguenza diretta di inadempimento all'obbligo vaccinale, non riveste natura sanzionatoria e risulta calibrata in termini di sacrificio dei diritti del lavoratore rispetto alla finalità perseguita di riduzione della circolazione del virus.
Alla luce dei richiamati principi, dai quali questo Tribunale ritiene di non discostarsi, la sospensione dal servizio della ricorrente inadempiente all'obbligo vaccinale risulta essere stata una misura adottata legittimamente sulla base della normativa prevista in ragione della peculiarità della prestazione lavorativa e finalizzata ad attribuire prevalenza all'interesse pubblico al corretto svolgimento dell'attività in condizioni di sicurezza, circoscrivendo il più possibile situazioni in grado di favorire la circolazione del virus, rispetto all'interesse del singolo lavoratore che non vuole sottoporsi al vaccino, il tutto in un'ottica di bilanciamento degli interessi contrapposti.
Dalla documentazione versata in atti e dall'espletata istruttoria, infatti, è emerso che la ricorrente, appartenente al personale sanitario, non ha ottemperato all'obbligo vaccinale in assenza di valida giustificazione, posto che il certificato di esenzione per patologia dalla stessa inviato all'Azienda sanitaria non era valido, e che, dunque, non era neppure dotata di idoneo green pass.
Infatti, la Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 04/08/2021 prevedeva che “Le certificazioni dovranno contenere: ‒ i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita); ‒ la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105; ‒ la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al _________” (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021); ‒ Dati relativi al Servizio vaccinale della ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera CP_2 come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione); ‒ Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale); ‒ Numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore” (cfr. p. 3 doc. 7 fascicolo resistente).
Il certificato presentato dalla sig.ra non presentava nessuno dei suddetti elementi, come risulta ictu Pt_1 oculi dalla visione del medesimo e come acclarato anche in sede di escussione testimoniale del 10.10.2023, laddove i testimoni hanno dichiarato: “già dall'esame del documento ancora oggi, come in quel momento, ho effettivamente riscontrato che mancano tutti gli elementi che mi sono stati letti nel capitolo” (dati identificativi del soggetto interessato, data di fine validità della certificazione, timbro, firma, numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore, dicitura “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2” cfr. capitolo 1 memoria di costituzione) “tant'è che vero che era stato creato questo gruppo multidisciplinare al fine di valutare la validità dei certificati medici presenti in sede di vaccinazione anti-covid”; “Io ho fatto la segnalazione al in base alle nostre procedure operative interne in quel momento (…); “tutti gli elementi che mi Parte_4 sono stati letti nel capitolo non sono presenti nel certificato medico che mi si mostra e che ho ricevuto dalla (cfr. Pt_1 testimone ).“(…) Quando sono andata a controllare il green pass della per stare al Testimone_1 Parte_1 lavoro, la stessa mi disse che aveva inviato il certificato medico di esenzione. (…) Quando io controllai che non vi Pt_1 era il green pass, andai in ufficio e mi confrontai anche con il mio direttore il quale mi disse che per procedure interne,
l'assenza del green pass prevedeva l'allontanamento dal servizio e quindi io lo dissi alla e la andò via dal Pt_1 Pt_1 posto di lavoro” (cfr. testimone . Testimone_2
Peraltro, in ottemperanza alla suindicata circolare l' ha adottato un'apposita Controparte_2 istruzione operativa rev. 0 denominata “Attuazione delle Disposizioni urgenti sull'impiego di Parte_5 certificazioni verdi Covid-19 [Green Pass] in ambito lavorativo pubblico ex DL 127/2021” con la quale ha definito le modalità di attuazione delle disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi Covid-
19 in ambito lavorativo pubblico (cfr. doc. 6 fascicolo resistente). In particolare, ha previsto: “Nel caso in cui l'incaricato rilevi un soggetto che non abbia il green pass, o non abbia il green pass valido o idonea certificazione di esenzione dal vaccino, lo deve invitare a non entrare o ad uscire immediatamente dal luogo di lavoro e dalla struttura” (cfr. punto 5.3); “l'incaricato compila subito il modulo di cui all'allegato 2), lo firma e lo fa firmare al soggetto senza certificazione verde e lo invia al direttore del dipartimento di appartenenza del lavoratore ed alla SOC GRU all'indirizzo di posta elettronica: (cfr. punto 5.5); “Se il soggetto non ha o non esibisce valido Email_1 green pass o certificazione medica di esenzione dalla vaccinazione non può effettuare la prestazione lavorativa e deve immediatamente abbandonare il luogo di lavoro e la struttura” (cfr. punto 7.1); “Il lavoratore viene considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto” (cfr. punto 7.2); “Nel caso in cui
l'accertamento sia svolto dopo l'accesso alla sede di lavoro (l'operatore ha la timbratura d'ingresso) l'accertamento dell'accesso senza certificazione, oltre a quanto suddetto produce anche l'avvio della procedura sanzionatoria di cui all'articolo 9- quinquies del decreto1legge n. 52 del 2021 (che sarà irrogata dal Prefetto competente per territorio)” (cfr. punto 7.3); “Se il lavoratore si rifiuta di allontanarsi incorre in un illecito amministrativo e può configurarsi anche l'interruzione di pubblico servizio. In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non è dovuto alcun compenso né di carattere fisso
e continuativo né di carattere accessorio o indennitario. Le giornate di assenza ingiustificate sono considerate servizio non utile a tutti gli effetti” (cfr. punto 7.5).
È pertanto del tutto legittimo, sul piano procedimentale, il comportamento tenuto dall' Parte_6 che, applicando la normativa, ha, dapprima, verificato la validità del certificato presentato dalla Pratesi;
una volta verificatane l'inidoneità all'esenzione e la mancanza, dunque, di green pass, l'ha allontanata dal luogo di lavoro e l'ha formalmente invitata a sottoporsi a vaccinazione;
infine, in assenza di adempimento al suddetto obbligo l'ha sospesa dall'attività lavorativa.
In applicazione della summenzionata disciplina normativa, quindi, il ricorso deve essere integralmente respinto, con assorbimento di ogni altra questione di rito, di merito o istruttoria.
Va respinta, infine, siccome infondata, la domanda di pagamento delle retribuzioni e contribuzioni maturate in regime di congedo parentale ed ordinario, stante la carenza di qualsivoglia allegazione in ordine alla avvenuta fruizione, nel periodo di cui è causa, di giorni di astensione dalla prestazione lavorativa giustificata in ragione delle suindicate causali.
Ogni altra questione di rito, di merito o istruttoria assorbita.
3. In ordine alle spese del presente giudizio, considerato che quest'ultimo è stato introdotto in data antecedente rispetto alle pronunce della Corte Costituzionale n. 14, 15, 186 e 188 del 2023, nonché avuto riguardo alla peculiarità delle questioni di diritto e in fatto sottese alla presente decisione, le spese processuali sono integralmente compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta le domande contenute nel ricorso.
- Compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 3 aprile 2025 Il Giudice
Emanuele Venzo
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 668/2022
Oggi 3 aprile 2025, alle ore 9.25, innanzi al dott. Emanuele Venzo, sono comparsi: personalmente con l'avv. BARDI LEONARDO Parte_1
Per l'avv. COPPOLA LUCIA Controparte_1
.
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti e discutono oralmente la causa.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e si ritira in camera di consiglio.
Le parti si allontanano dall'aula.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
Il Giudice Emanuele Venzo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 668/2022 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. BARDI LEONARDO (c.f. Parte_1 C.F._1
) C.F._2
PARTE RICORRENTE contro
(p. iva ) con l'avv. RAZZOLINI CRISTINA Controparte_2 P.IVA_1
(c.f. ) e l'avv. COPPOLA LUCIA (c.f. ) C.F._3 C.F._4
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha convenuto in giudizio l ed Parte_1 Controparte_2 ha dedotto: a) di essere stata dipendente dell' presso l'ospedale San Jacopo Controparte_2 di Pistoia con qualifica di operatore socio sanitario;
b) di aver presentato in data 01.11.2021 certificato medico attestante patologie incompatibili con la vaccinazione anti sars-covid 19; c) di essere stata, dapprima, emarginata ed, il giorno successivo, allontanata dal luogo di lavoro fino a nuovo ordine per l'asserita invalidità del certificato e per l'assenza del “green pass”; in tale data, pertanto, si è interrotto il rapporto di lavoro in conseguenza di sospensione verbale e senza retribuzione;
d) di essere stata costretta,
a far data dal 03.11.2021, a rimanere a casa in attesa di una comunicazione ufficiale da parte dell CP_2 resistente e ad impugnare il “licenziamento orale” in quanto contra legem; e) che in data 27.11.2021 la resistente si è opposta alla richiesta di reintegrazione contestandole di essere stata sorpresa al lavoro priva di “green pass” e che solo in data 05.01.2022 è stato formalizzato l'ordine di sospensione dal lavoro, privandola della retribuzione e della contribuzione.
La ricorrente ha, dunque, chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo. TRIBUNALE
DI PISTOIA, In funzione di Giudice del lavoro, in accoglimento del presente ricorso e comunque a seguito della comparizione delle parti, esperiti gli adempimenti di rito IN VIA PRINCIPALE ACCERTARE, per i titoli e le causali dedotte nella narrativa che precede, la nullità/illegittimità della sospensione della prestazione lavorativa e
DICHIARARE la continuità giuridica del rapporto di lavoro illegittimamente interrotto;
conseguentemente
ORDINARE ad , in persona del DIRETTORE legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 di REINTEGRARE la ricorrente sul posto di lavoro, nelle proprie mansioni, ovvero equivalenti, oppure, all'occorrenza ed estemporaneamente fino alla revoca dello stato emergenziale, anche inferiori, sempre nel massimo rispetto delle regole di migliore prevenzione sanitaria, purché compatibili con l'esigenza di tutela sia della salute dei terzi, che, non meno meritevole, della salute e della condizione occupazionale e retributiva del ricorrente stesso;
conseguentemente ORDINARE, altresì, ad
, in persona del DIRETTORE legale rappresentante pro tempore, di Controparte_1
CORRISPONDERE alla lavoratrice tutte le retribuzioni e contribuzioni maturate in regime di congedo parentale dalla data del 19.11.2021 al 31.01.2022, nonché quelle in regime ordinario dallo 01.02.2022 fino a quella di effettivo ripristino della prestazione lavorativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione del diritto ex art.
429 c.p.c.. IN SUBORDINE ORDINARE, ad , in persona del DIRETTORE Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, di la lavoratrice in aspettativa retribuita, corrispondendo tutte le Parte_2 retribuzioni maturate dalla data del predetto allontanamento irrituale dal posto di lavoro”.
Con memoria difensiva del 31.05.2023, la si è costituita in Controparte_2 giudizio ed ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza ed eccezione avversaria: in via principale: respingere le domande proposte dalla sig.ra Pt_1 ed accertare e confermare la legittimità dei provvedimenti del 02/11/2021 e del 05/01/2022; respingere la richiesta di corresponsione delle retribuzioni e/o delle contribuzioni in quanto infondate e non dovute per i motivi di cui in narrativa;
in via subordinata: respingere la richiesta di collocamento in aspettativa non retribuita in quanto infondata in fatto e diritto;
in via istruttoria: si insiste sulle richieste formulate. Con vittoria di spese e competenze”.
In estrema sintesi, la resistente ha dedotto: a) che la ricorrente è stata destinataria di provvedimenti legittimi in quanto posti in essere nel rispetto della normativa vigente in materia di obbligo vaccinale anti sars covid 19; b) che, infatti, ai sensi del D.L. n. 44/2021 gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione per la prevenzione dall'infezione da sars- covid 19 fatti salvi i casi di esenzione certificati da personale medico secondo quanto stabilito dal citato decreto;
c) che la certificazione prodotta dalla sig.ra ed attestante una patologia incompatibile con Pt_1 la predetta vaccinazione non rientrava tra le certificazioni di cui al D.L. n. 44/2021 e che, dunque, la stessa è stata formalmente invitata a vaccinarsi;
c) che, peraltro, il D.L. n. 127/2021 convertito con legge n. 165/2021 ha previsto che a far data dal 15.10.2021 l'accesso ai luoghi di lavoro potesse avvenire solo se in possesso della certificazione denominata “green pass”, salvo ipotesi di esenzione sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri di cui alla circolare del Ministero della Salute n. 35309 del
04/08/2021; d) che, non essendo la certificazione medica presentata dalla sig.ra esaustiva, la stessa Pt_1 è stata allontanata dal luogo di lavoro ed, in quanto assente ingiustificata, in data 10.11.2021 è stato redatto verbale di contestazione ed accertamento di illecito amministrativo;
e) che, successivamente, la ricorrente
è stata invitata a produrre documentazione afferente l'assolvimento dell'obbligo vaccinale, ma la medesima ha inviato lo stesso certificato medico già prodotto in precedenza e ritenuto non idoneo;
f) che, dunque, non avendo la ricorrente presentato idonea documentazione attestante l'esenzione dall'obbligo vaccinale e non essendo in possesso di idoneo “green pass”, l' Controparte_2
l'ha sospesa dal lavoro;
g) di avere, quindi, agito applicando la normativa vigente e che, pertanto, le domande ex adverso proposte devono essere rigettate.
All'udienza del 15.06.2023 la ricorrente ha dato atto di essere stata riammessa in servizio in data
02.11.2022 ed ha, pertanto, rinunciato alla domanda di reintegrazione nel posto di lavoro.
La causa è stata istruita a mezzo testimoni e documenti.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e viene decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti, in assenza delle parti.
***
1. Preliminarmente si osserva che, a seguito della riammissione in servizio della ricorrente, avvenuta in ottemperanza al disposto dell'art. 8, d.l. n. 24 marzo 2022, n. 24, nonché alla luce della conseguente rinuncia di detta parte alla domanda di reintegrazione, la causa ha ad oggetto esclusivamente il mancato pagamento della retribuzione nel periodo di sospensione e la mancata corresponsione delle contribuzioni maturate dal 2.11.2021 fino a quella di effettivo ripristino della prestazione lavorativa come previste per legge e contratto.
2. Nel merito va, in primis, richiamata la disciplina applicabile al caso di specie.
Il decreto legge n. 44 del 2021 all'art. 4 (rubricato “Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario”), nella versione applicabile ratione temporis, ha previsto l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario ai fini della prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2; in particolare, recita l'articolo che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati, salvo i casi di esenzione o diritto al differimento certificati dal medico di medicina generale con previsione di una specifica procedura di verifica dell'assolvimento del predetto obbligo;
i datori di lavoro dei soggetti obbligati alla vaccinazione anticovid, infatti, sono tenuti a verificare l'adempimento di detto obbligo e, qualora non risulti il relativo adempimento oppure la presentazione della richiesta di vaccinazione, devono invitare l'interessato inadempiente a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale;
in caso di inadempimento, si verifica l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo.
Il decreto legge n. 52 del 2021 all'art. 9 quinquies (rubricato “Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico”), introdotto dall'art. 1 del decreto legge n.
127 del 2021 convertito con legge n. 165/2021, nella versione applicabile ratione temporis, ha previsto l'obbligo per il personale delle amministrazioni pubbliche di possedere ed esibire la certificazione verde
Covid-19 (c.d. green pass), al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da Sars-Cov2, ad eccezione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Il medesimo articolo attribuisce, poi, ai datori di lavoro l'obbligo di verificare il rispetto delle suddette prescrizioni e, in caso di inottemperanza, il lavoratore è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro ma per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.
Nel caso di specie, in sintesi, lamenta la ricorrente che le norme di legge in questione sarebbero illegittime in quanto contrastanti con le norme della Costituzione;
che la vaccinazione non presentava i requisiti di sicurezza richiesti soprattutto alla luce della patologia (Tiroidite di Hashimoto) di cui la stessa è affetta;
che, essendo munita di certificato di esenzione dalla vaccinazione, non poteva ad essa applicarsi la disciplina in materia di green pass sul luogo di lavoro;
che, dunque, la ricorrente ha diritto a percepire la retribuzione e le contribuzioni che non le sono state corrisposte nel periodo di sospensione.
Ciò posto, in merito alla pericolosità dei vaccini si richiama quanto affermato dal Consiglio di Stato,
Sezione Terza, 20 ottobre 2021, con la sentenza n. 7045/2021: “25. Passando all'esame del primo
[presupposto], relativo alla presunta mancanza di efficacia o sicurezza dei vaccini, occorre ricordare (…) che la commercializzazione del vaccino, secondo la vigente normativa dell'Unione europea, passa attraverso una raccomandazione da parte della competente che Controparte_3 valuta la sicurezza, l'efficacia e la qualità del vaccino, sulla cui base la Commissione europea può procedere ad autorizzare la commercializzazione nel mercato dell'Unione, dopo avere consultato gli Stati membri che debbono esprimersi favorevolmente a maggioranza qualificata. 25.1. La normativa dell'Unione – in particolare l'art. 14-bis del Reg. CE 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e dal Reg. CE
507/2006 della Commissione – prevede uno strumento normativo specifico per consentire la rapida messa a disposizione di medicinali, da utilizzare in situazioni di emergenza, poiché in tali situazioni la procedura di “immissione in commercio condizionata” (CMA, Conditional marketing authorisation) è specificamente concepita al fine di consentire una autorizzazione il più rapidamente possibile, non appena siano disponibili dati sufficienti, pur fornendo un solido quadro per la sicurezza, le garanzie e i controlli post-autorizzazione. 25.2. In questa procedura occorre qui aggiungere, compiendo uno sforzo di sintesi, chiarificazione e semplificazione da parte di questo Collegio attesa la natura densamente tecnica della materia, si ha una parziale sovrapposizione delle fasi di sperimentazione clinica, che nella procedura ordinaria sono sequenziali, che prende il nome di «partial overlap» e che prevede l'avvio della fase successiva a poca distanza dall'avvio della fase precedente. 25.3. La leggera sfasatura nell'avvio delle fasi di sperimentazione riduce i rischi connessi ad una sovrapposizione delle fasi e accelera i normali tempi di svolgimento delle sperimentazioni, anche se fornisce dati meno completi rispetto alla procedura ordinaria di autorizzazione. 25.4. E tuttavia, (…), l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata non
è una scorciatoia incerta e pericolosa escogitata ad hoc per fronteggiare irrazionalmente una emergenza sanitaria come quella attuale, ma una procedura di carattere generale, idonea ad essere applicata – e concretamente applicata negli anni passati, anche recenti, soprattutto in campo oncologico – anche al di fuori della situazione pandemica, a fronte di necessità contingenti (non a caso la lotta contro i tumori ne
è il terreno elettivo), e costituisce una sottocategoria del procedimento inteso ad autorizzare l'immissione in commercio ordinaria perché viene rilasciata sulla base di dati che sono, sì, meno completi rispetto a quelli ordinari – cfr. 4° Considerando del Reg. CE 507/2006 – ma è appunto presidiata da particolari garanzie e condizionata a specifici obblighi in capo al richiedente. 25.5. Una volta adempiuti gli obblighi prescritti e forniti i dati mancanti, l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata viene infatti convertita – ciò che diverse volte si è verificato in passato – in un'autorizzazione non condizionata. 25.6.
Il bilanciamento, rispetto alla maggior completezza dei dati ottenuti nella procedura ordinaria di autorizzazione, è imposto e assicurato, nella previsione dell'art. 4 del Reg. (CE) n. 507/2006, da quattro rigorosi requisiti: a) che il rapporto rischio/beneficio del medicinale risulti positivo;
b) che sia probabile che il richiedente possa in seguito fornire dati clinici completi;
c) che il medicinale risponda a specifiche esigenze mediche insoddisfatte;
d) che i benefici per la salute pubblica derivanti dalla disponibilità immediata sul mercato del medicinale in questione superino il rischio dovuto al fatto che sono tuttora necessari dati supplementari. 26. Per quanto riguarda i vaccini contro la diffusione del virus Sars-CoV-2,
l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata segue, a giudizio della Commissione, un quadro solido e controllato e fornisce valide garanzie di un elevato livello di protezione dei cittadini nel corso della campagna vaccinale, costituendo una componente essenziale della strategia dell'Unione in materia di vaccini, garanzie che distinguono nettamente questa ipotesi dalla c.d. “autorizzazione all'uso d'emergenza”, istituto diverso che, in alcuni Paesi (come gli Stati Uniti e l'Inghilterra) non autorizza un vaccino, ma l'uso temporaneo, per ragioni di emergenza, di un vaccino non autorizzato. (omissis) 26.4. Il Pa carattere condizionato dell'autorizzazione non incide sui profili di sicurezza del farmaco (nel sito dell , che richiama a sua volta quello dell'EMA, si ricorda «una autorizzazione condizionata garantisce che il vaccino approvato soddisfi i rigorosi criteri Ue di sicurezza, efficacia e qualità, e che sia prodotto e controllato in stabilimenti approvati e certificati in linea con gli standard farmaceutici compatibili con una commercializzazione su larga scala») né comporta che la stessa debba essere considerata un minus dal punto di vista del valore giuridico, ma impone unicamente al titolare di «completare gli studi in corso o a condurre nuovi studi al fine di confermare che il rapporto rischio/beneficio è favorevole».
Il Consiglio di Stato ha, inoltre, affermato che “27.8. (omissis) sulla base non solo degli studi – trials – condotti in fase di sperimentazione, ma anche dell'evidenza dei dati ormai imponenti acquisiti successivamente all'avvio della campagna vaccinale ed oggetto di costante aggiornamento e studio in sede di monitoraggio, che – contrariamente a quanto sostengono gli appellanti – la profilassi vaccinale è efficace nell'evitare non solo la malattia, per lo più totalmente o, comunque, nelle sue forme più gravi, ma anche il contagio” (Cfr. Consiglio di Stato, Sezione Terza, 20 ottobre 2021, Sentenza n. 7045/2021).
Si osserva, inoltre, che nelle recenti pronunce n. 14, 15, 186 e 188 del 2023 la Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulle questioni di legittimità costituzionale relative alla normativa emergenziale, che la stessa ha dichiarato infondate/inammissibili.
In particolare, la Corte Costituzionale ha chiarito che:
- la scelta di imporre specifici obblighi vaccinali per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, assunta dal legislatore al fine di prevenire la diffusione del virus limitandone la circolazione, non può ritenersi irragionevole né sproporzionata, alla luce della situazione epidemiologica e delle risultanze scientifiche disponibili, posto che l'art. 32 della Costituzione affida al legislatore il compito di bilanciare, alla luce del principio di solidarietà, il diritto dell'individuo all'autodeterminazione rispetto alla propria salute con il coesistente diritto alla salute degli altri individui e quindi con l'interesse della collettività e ciò in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione del coesistente diritto degli altri;
- di fronte alla situazione epidemiologica, il legislatore ha tenuto conto dei dati forniti dalle autorità scientifico-sanitarie, nazionali e sovranazionali, istituzionalmente preposte al settore, quanto a efficacia e sicurezza dei vaccini e, sulla base di questi dati scientificamente attendibili, ha operato una scelta che non appare inidonea allo scopo, né irragionevole o sproporzionata;
infatti simili misure sono state adottate anche in altri Paesi europei;
- il rischio remoto e non eliminabile, che si possano verificare eventi avversi anche gravi sulla salute del singolo, non rende di per sé costituzionalmente illegittima la previsione di un trattamento sanitario obbligatorio, ma costituisce titolo per l'indennizzo; sono, pertanto, leciti i trattamenti sanitari, tra questi le vaccinazioni obbligatorie, che, al fine di tutelare la salute collettiva, possano comportare il rischio di conseguenze indesiderate e pregiudizievoli oltre il limite del normalmente tollerabile;
- in riferimento alla mancata somministrazione di test pre-vaccinali, va considerato che normalmente per le vaccinazioni non ne è prevista l'effettuazione per stabilire il profilo di sicurezza relazionato a un determinato individuo. Non sono richiesti esami di laboratorio o altri accertamenti diagnostici da eseguire di routine prima della vaccinazione, in quanto non esiste alcuna evidenza che supporti l'utilità di un loro utilizzo esteso, in maniera aprioristica, a tutti i soggetti candidati alla vaccinazione: le principali autorità sanitarie in ambito internazionale, inclusa l'Organizzazione mondiale della sanità, non raccomandano l'esecuzione di alcun test pre-vaccinale per la vaccinazione da infezione da SARS-CoV-2. L'anamnesi pre- vaccinale, invece, è una pratica standardizzata attraverso la quale è possibile stabilire la presenza di eventuali controindicazioni o di precauzioni rispetto alla vaccinazione, attraverso una serie di precise e semplici domande, a cui possono e devono seguire, se del caso, eventuali ulteriori approfondimenti diagnostici o consulti clinici;
il personale sanitario che esegue una vaccinazione, che è adeguatamente preparato, deve infatti verificare la presenza di controindicazioni e/o di precauzioni in ogni persona prima di somministrare qualsiasi vaccino, secondo un consolidato protocollo;
- l'obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all'obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge, mentre, qualora, invece, il singolo adempia all'obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell'obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell'intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino;
- la sospensione dall'esercizio dell'attività lavorativa, con reintegro al venir meno dell'inadempimento e, comunque, dello stato di crisi epidemiologica, quale conseguenza diretta di inadempimento all'obbligo vaccinale, non riveste natura sanzionatoria e risulta calibrata in termini di sacrificio dei diritti del lavoratore rispetto alla finalità perseguita di riduzione della circolazione del virus.
Alla luce dei richiamati principi, dai quali questo Tribunale ritiene di non discostarsi, la sospensione dal servizio della ricorrente inadempiente all'obbligo vaccinale risulta essere stata una misura adottata legittimamente sulla base della normativa prevista in ragione della peculiarità della prestazione lavorativa e finalizzata ad attribuire prevalenza all'interesse pubblico al corretto svolgimento dell'attività in condizioni di sicurezza, circoscrivendo il più possibile situazioni in grado di favorire la circolazione del virus, rispetto all'interesse del singolo lavoratore che non vuole sottoporsi al vaccino, il tutto in un'ottica di bilanciamento degli interessi contrapposti.
Dalla documentazione versata in atti e dall'espletata istruttoria, infatti, è emerso che la ricorrente, appartenente al personale sanitario, non ha ottemperato all'obbligo vaccinale in assenza di valida giustificazione, posto che il certificato di esenzione per patologia dalla stessa inviato all'Azienda sanitaria non era valido, e che, dunque, non era neppure dotata di idoneo green pass.
Infatti, la Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 04/08/2021 prevedeva che “Le certificazioni dovranno contenere: ‒ i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita); ‒ la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105; ‒ la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al _________” (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021); ‒ Dati relativi al Servizio vaccinale della ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera CP_2 come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione); ‒ Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale); ‒ Numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore” (cfr. p. 3 doc. 7 fascicolo resistente).
Il certificato presentato dalla sig.ra non presentava nessuno dei suddetti elementi, come risulta ictu Pt_1 oculi dalla visione del medesimo e come acclarato anche in sede di escussione testimoniale del 10.10.2023, laddove i testimoni hanno dichiarato: “già dall'esame del documento ancora oggi, come in quel momento, ho effettivamente riscontrato che mancano tutti gli elementi che mi sono stati letti nel capitolo” (dati identificativi del soggetto interessato, data di fine validità della certificazione, timbro, firma, numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore, dicitura “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2” cfr. capitolo 1 memoria di costituzione) “tant'è che vero che era stato creato questo gruppo multidisciplinare al fine di valutare la validità dei certificati medici presenti in sede di vaccinazione anti-covid”; “Io ho fatto la segnalazione al in base alle nostre procedure operative interne in quel momento (…); “tutti gli elementi che mi Parte_4 sono stati letti nel capitolo non sono presenti nel certificato medico che mi si mostra e che ho ricevuto dalla (cfr. Pt_1 testimone ).“(…) Quando sono andata a controllare il green pass della per stare al Testimone_1 Parte_1 lavoro, la stessa mi disse che aveva inviato il certificato medico di esenzione. (…) Quando io controllai che non vi Pt_1 era il green pass, andai in ufficio e mi confrontai anche con il mio direttore il quale mi disse che per procedure interne,
l'assenza del green pass prevedeva l'allontanamento dal servizio e quindi io lo dissi alla e la andò via dal Pt_1 Pt_1 posto di lavoro” (cfr. testimone . Testimone_2
Peraltro, in ottemperanza alla suindicata circolare l' ha adottato un'apposita Controparte_2 istruzione operativa rev. 0 denominata “Attuazione delle Disposizioni urgenti sull'impiego di Parte_5 certificazioni verdi Covid-19 [Green Pass] in ambito lavorativo pubblico ex DL 127/2021” con la quale ha definito le modalità di attuazione delle disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi Covid-
19 in ambito lavorativo pubblico (cfr. doc. 6 fascicolo resistente). In particolare, ha previsto: “Nel caso in cui l'incaricato rilevi un soggetto che non abbia il green pass, o non abbia il green pass valido o idonea certificazione di esenzione dal vaccino, lo deve invitare a non entrare o ad uscire immediatamente dal luogo di lavoro e dalla struttura” (cfr. punto 5.3); “l'incaricato compila subito il modulo di cui all'allegato 2), lo firma e lo fa firmare al soggetto senza certificazione verde e lo invia al direttore del dipartimento di appartenenza del lavoratore ed alla SOC GRU all'indirizzo di posta elettronica: (cfr. punto 5.5); “Se il soggetto non ha o non esibisce valido Email_1 green pass o certificazione medica di esenzione dalla vaccinazione non può effettuare la prestazione lavorativa e deve immediatamente abbandonare il luogo di lavoro e la struttura” (cfr. punto 7.1); “Il lavoratore viene considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto” (cfr. punto 7.2); “Nel caso in cui
l'accertamento sia svolto dopo l'accesso alla sede di lavoro (l'operatore ha la timbratura d'ingresso) l'accertamento dell'accesso senza certificazione, oltre a quanto suddetto produce anche l'avvio della procedura sanzionatoria di cui all'articolo 9- quinquies del decreto1legge n. 52 del 2021 (che sarà irrogata dal Prefetto competente per territorio)” (cfr. punto 7.3); “Se il lavoratore si rifiuta di allontanarsi incorre in un illecito amministrativo e può configurarsi anche l'interruzione di pubblico servizio. In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non è dovuto alcun compenso né di carattere fisso
e continuativo né di carattere accessorio o indennitario. Le giornate di assenza ingiustificate sono considerate servizio non utile a tutti gli effetti” (cfr. punto 7.5).
È pertanto del tutto legittimo, sul piano procedimentale, il comportamento tenuto dall' Parte_6 che, applicando la normativa, ha, dapprima, verificato la validità del certificato presentato dalla Pratesi;
una volta verificatane l'inidoneità all'esenzione e la mancanza, dunque, di green pass, l'ha allontanata dal luogo di lavoro e l'ha formalmente invitata a sottoporsi a vaccinazione;
infine, in assenza di adempimento al suddetto obbligo l'ha sospesa dall'attività lavorativa.
In applicazione della summenzionata disciplina normativa, quindi, il ricorso deve essere integralmente respinto, con assorbimento di ogni altra questione di rito, di merito o istruttoria.
Va respinta, infine, siccome infondata, la domanda di pagamento delle retribuzioni e contribuzioni maturate in regime di congedo parentale ed ordinario, stante la carenza di qualsivoglia allegazione in ordine alla avvenuta fruizione, nel periodo di cui è causa, di giorni di astensione dalla prestazione lavorativa giustificata in ragione delle suindicate causali.
Ogni altra questione di rito, di merito o istruttoria assorbita.
3. In ordine alle spese del presente giudizio, considerato che quest'ultimo è stato introdotto in data antecedente rispetto alle pronunce della Corte Costituzionale n. 14, 15, 186 e 188 del 2023, nonché avuto riguardo alla peculiarità delle questioni di diritto e in fatto sottese alla presente decisione, le spese processuali sono integralmente compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta le domande contenute nel ricorso.
- Compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 3 aprile 2025 Il Giudice
Emanuele Venzo