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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 28/03/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari composta dai magistrati dott. Maria Grixoni Presidente dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 232/2022 RG promossa da
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
PIRARI FRANCESCO come da procura in atti appellante Contro
, già , in persona del P_ Controparte_2 legale rappresentante, ( rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
MADONNA FRANCESCO co atti appellato e ( ) e Controparte_3 CodiceFiscale_2 [...]
Controparte_4 appellati contumaci OGGETTO: risarcimento danni. All'udienza del 20.12.2024 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, contrariis reiectis, così provvedere: previa declaratoria di nullità della Sentenza n. 244/2022 del Tribunale di Nuoro, accogliere l'appello per tutti i motivi di cui all'espositiva che precede e, ad integrale riforma dell'impugnata sentenza, così statuire: - disporre la condanna degli odierni appellati, anche in solido fra loro, al risarcimento dei danni patiti dall'attore in occasione del sinistro per cui è causa e per l'effetto al pagamento a favore di , previa imputazione della somma di € 480,00 già Parte_1 corrisposta dalla convenuta agli interessi maturati, dell'importo CP_2 di € 32.500,00 oltre IVA ed lutazione monetaria, dal dì al saldo,
o quella somma veriera accertata in corso di causa;
- in via subordinata: condannare gli odierni appellati, anche in solido fra loro, alla refusione delle spese sostenute dal in ragione del sinistro per cui è causa e documentate _1 dalle fatture di spes ti, per una somma che non vorrà essere inferiore ad € 15.493,87. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa per entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, ed in mero subordine laddove non si ritenesse sufficiente il compendio probatorio già in atti, disporre la rinnovazione della CTU volta a quantificare l'entità dei danni patiti dal Sig. _1
.
[...] teresse dell'appellata : A) Si dichiari l'appello inammissibile per P_ tutto quanto dedotto sub capi 1) e 2) della presente comparsa di costituzione. B) Si rigetti l'appello proposto da siccome infondato in fatto ed in Parte_1 diritto, conseguenzialmente confermandosi in integrum la sentenza di primo grado. C) Spese del giudizio sul parametro della soccombenza. Svolgimento del processo Con sentenza n. 244/2022, emessa in data 12.4.2022, il Tribunale di Nuoro rigettava la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 CP_5
Controparte_6 Controparte_7
e di per il risarcimento dei danni subiti in data
[...] Controparte_3
010, q eco Daily tg AV985MF di proprietà della
[...]
, condotto dal ed assicurato Controparte_8 CP_3 entrato all'int a stazione di Controparte_9 lavaggio di proprietà dell'attore, aveva urtato con la parte frontale della cella frigo la tensostruttura della tettoia della zona aspirazione, disallineandola e rendendone necessaria la sostituzione, con danni per euro 32.500,00 oltre IVA. In particolare, il tribunale gravato - evidenziato il valore probatorio meramente presuntivo del CID sottoscritto dal e con cui lo stesso aveva riconosciuto CP_3 la propria responsabilità – rite dal complesso istruttorio (prova testimoniale e c.t.u.) non fosse possibile inferire la dimostrazione dell'effettiva entità dei danni subiti dal , tenuto anche conto che quest'ultimo aveva _1 provveduto a sostituire l'intera tettoia prima dell'inizio del giudizio e senza ricorrere ad un ATP. Pertanto, considerato anche il contenuto della c.t.u., nella quale si dava atto dell'impossibilità di compiere qualsiasi accertamento, e non sussistendo i presupposti per una liquidazione dei danni di natura equitativa, il giudice di primo grado rigettava la domanda, ponendo le spese di lite e di c.t.u. a carico dell'attore.
ha proposto appello contestando la sentenza: i) per omessa ed Parte_1 erronea valutazione delle risultanze istruttorie e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc;
ii) per erronea valutazione delle risultanze della c.t.u.; iii) per illogicità e contraddittorietà della motivazione. Si è costituita in giudizio la , in persona del legale rappresentante, P_
(già ), resistendo al gravame, di cui ha chiesto il Controparte_2 riget endo preliminarmente la sua inammissibilità per difetto di specificità. Sono rimasti contumaci e la società cooperativa Controparte_3 [...]
. Controparte_4
Disattesa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, la causa, istruita documentalmente, è stata, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte. Motivi della decisione In via preliminare, va respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dall'appellato ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Nel caso di specie, infatti, l'onere di specificazione dei motivi di impugnazione risulta essere stato soddisfatto, in quanto parte appellante ha adeguatamente prospettato le censure avverso le argomentazioni della sentenza impugnata circa la complessiva valutazione delle risultanze istruttorie – prove testimoniali, documentali e c.t.u. - così ponendo la parte appellata nelle condizioni di difendersi compiutamente sull'impugnazione proposta e il giudice in condizione di cogliere natura, portata e senso delle critiche. (Cass. SS. UU. civ. 16-11-2017 n. 27199). I motivi di appello, attenendo tutti alla valutazione del materiale istruttorio raccolto nel giudizio di primo grado, possono essere congiuntamente esaminati perché strettamente connessi. Acclarata in sentenza la responsabilità del nella causazione del sinistro, CP_3 laddove il tribunale evidenziava come il teste avesse confermato i capitoli Tes_1 di prova sulla dinamica del sinistro, il giu primo grado riteneva non dimostrato il quantum della pretesa e rigettava la domanda di risarcimento dei danni. In particolare, riteneva non provata la necessità di sostituire l'intera tettoia a causa dell'urto tra il veicolo condotto dal e la tensostruttura CP_3 della tettoia dell'autolavaggio di proprietà del di l'effettiva entità _1 dei danni. Orbene, il deduceva nell'atto introduttivo del giudizio che: _1
- era proprietario di un impianto di lavaggio self service installato nella Zona Industriale Prato Sardo di Nuoro;
- in data 11.12.2010 verso le ore 15,20, “il veicolo Iveco Daily tg AV985MF di proprietà della ) , Controparte_10 CP_4 condotto da ed assicurato con la Controparte_3 Controparte_11 con nr poli 077, dopo essere stazione di lavaggio di proprietà dell'attore, urtava con la parte frontale della cella frigo la tensostruttura della tettoia della zona aspirazione cagionando ingenti danni”;
- in particolare, l'urto aveva cagionato “il disallineamento dell'intera tettoia che non presentava più alcuna stabilità e non(era) più rispondente alle severe norme in materia di sicurezza UNI EN, rendendo necessario la sostituzione della stessa perché ormai pericolosa”;
- i danni ammontavano ad euro 32.500,00 oltre IVA. A sostegno della domanda il depositava il modulo CAI sottoscritto dal _1
le diffide inviate alle controparti ed un preventivo dell'impresa F. Costa CP_3
.
3.2012 di complessivi euro 32.500,00, oltre IVA. Si costituiva solo la compagnia di assicurazioni contestando la pretesa mentre rimanevano contumaci sia il sia la società Cooperativa. CP_3
Senza nulla precisare in ordine ai fatti costitutivi della domanda nella memoria ex art. 183 n. 1 cpc, il , solo con la memoria ex art. 183 n. 2 cpc e _1 direttamente capitolando le prove orali, allegava che:
- la il 30.4.2010 aveva Controparte_12 pr zona aspirazione dell'autolavaggio di sita in Nuoro ZI Prato Sardo lotto nr. Parte_1
259 asportando le p della suddetta”;
- l'11.5.2015 la aveva Controparte_12 Controparte_12 provveduto “su tura in Parte_1 acciaio della tettoia dei veicoli nella zona aspirazione dell'autolavaggio di
sita in Nuoro ZI Prato Sardo lotto nr. 259”; Parte_1
- dopo la rimozione, aveva provveduto “unitamente al sig. P_3
, alla i una tettoia provvisoria dei veicoli nella Parte_1 zona aspirazione dell'autolavaggio di sita in Nuoro ZI Prato Parte_1
Sardo lotto nr. 259”, mediante la “fo del materiale indicato nelle nr. 27 fatture che le vengono esibite”; - veniva realizzato il 23.11.2015 un “nuovo impianto elettrico .. dalla ditta
”, previa rimozione in data 8.5.2015 dell'impianto elettrico P_4
A sostegno di tali nuove allegazioni, il depositava con la seconda memoria _1 istruttoria: - la fattura di , 27 Controparte_12 Controparte_12 fatture di fornitura di va e P_4
Era ammessa la prova testimoniale ed una c.t.u. sui danni, all'esito delle quali il tribunale, affermato il difetto di prova dell'entità degli stessi, rigettava la domanda. Orbene, la valutazione compiuta dal giudice di primo grado sul complesso materiale istruttorio è del tutto condivisibile e non sono ravvisabili gli errori di valutazione lamentati da parte appellante. Innanzi tutto, giova osservare che, anche ritenendo tutti i fatti allegati solo con la seconda memoria istruttoria quali fatti meramente secondari diretti esclusivamente a dimostrare i fatti principali dedotti in atto di citazione e per tale motivo ammissibili nonostante la tardiva deduzione, non vi è chi non veda la inverosimiglianza delle difese sui cui il fondava la domanda in ordine al _1 quantum posto che:
- nell'atto introduttivo si limitava ad allegare di avere subito danni per euro 32.500,00 necessari per la sostituzione della tettoia, senza alcuna ulteriore precisazione, depositando unicamente un preventivo datato 8.3.2012, e, quindi, già di per sé successivo di due anni ai fatti;
- solo nella seconda memoria istruttoria, senza peraltro precisare alcunchè ma solo capitolando le prove orali, allegava in buona sostanza che l'11.5.2015, su suo incarico, la Controparte_12
aveva provveduto alla rimozione della struttura in acciaio della
[...]
e “successivamente” le opere di sostituzione erano state realizzate direttamente dal con l'aiuto di tale e la fornitura diretta _1 P_3 del materiale (“ he il 11.5.2015, Controparte_12
ha provveduto su incarico di , alla
[...] Parte_1 ttura in acciaio della tettoia de zona aspirazione dell'autolavaggio di sita in Nuoro ZI Prato Sardo Parte_1 lotto nr. 259? Vero che succes rimozione della struttura in acciaio della tettoia dei veicoli nella zona aspirazione dell'autolavaggio di
in data 11.5.2015, ha provveduto, Parte_1 P_3
sig. , a di una tettoia Parte_1 provvisoria dei veicoli nella zona aspirazione dell'autolavaggio di _1
sita in Nuoro ZI Prato Sardo lotto nr. 259? Vero che
[...] Parte_1 provvedeva alla fornitura diretta del materiale indicato nelle nr. 27 fatture che le vengono esibite”) mentre le opere elettriche erano state realizzate dall'impresa a novembre 2015 (“Vero che lei, in data 23.11.2015 ha P_4 realizzato il impianto elettrico della tettoia provvisoria della zona aspirazione dell'autolavaggio di sita in Nuoro ZI Prato Sardo Parte_1 lotto nr. 259 emettendo la fatt ne esibita”); fattura avente per oggetto “lavori effettuati presso la struttura impianto lavaggio: smontaggio impianto elettrico vecchia tettoia, impianto di video sorveglianza e impianto luci;
Rimontaggio di tutti gli impianti, compreso i nuovi corpi illuminanti” (vedi fattura del 23.11.2015). Orbene, alla luce di tali circostanze, non può, innanzi tutto, invocarsi il principio di non contestazione ex art. 115 cpc, il quale può avere per oggetto esclusivamente fatti e non documenti, e non trova applicazione nei confronti delle parti contumaci e, quindi, nel caso di specie, del conducente e del proprietario dell'auto (cfr sulla contumacia Cass. n. 14372/23 e sull'oggetto della non contestazione Cass. n. 6172/20; ed in particolare, Cass. n. 3022/18 “L'onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi è soltanto l'onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all'art. 214 c.p.c., o di proporre - ove occorra - querela di falso, con la conseguenza che gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificamente enunciati nell'atto, restando escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità, con l'effetto (inammissibile) di demandare alla controparte (e anche al giudice) l'individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, senza esplicitarlo nell'atto introduttivo”). In ogni caso, premesso che i fatti dedotti erano specificatamente contestati dall'assicurazione, anche considerate tutte le dichiarazioni testimoniali con cui veniva confermato che la tettoia era stata sostituita nel 2015 perché pericolosa e specificatamente richiamate nei motivi di appello, come correttamente ritenuto in sentenza, non vi è affatto prova di quali furono le reali conseguenze dannose dell'urto avvenuto almeno cinque anni prima e soprattutto del fatto che la necessità di rimuovere e sostituire integralmente la tettoia era stata determinata proprio dalla manovra del CP_3
Infine, come evidenziato sione gravata, anche gli accertamenti peritali espletati in giudizio non introducevano alcun utile elemento di giudizio, posto che l'ausiliare osservava nella c.t.u. depositata il 22.11.2018 che “
1. nei luoghi di cui è causa la tettoia è stata completamente asportata e sostituita con una diversa sia per tipologia strutturale che per forma.
2. negli atti di causa non si ha alcuna indicazione analitica delle dimensioni della struttura danneggiata, un breve accenno si riscontra solamente nel preventivo presentato da parte attrice a firma ES , nel quale si indicano le dimensioni ml. 21 x 5, Persona_1 dato estremam per ciò che occorre ai fini di causa;
3. la documentazione fotografica non testimonia in maniera puntuale quanto accertato, ovvero l'avvenuto scardinamento dei pilastri alla base ed il suo disallineamento. In conclusione: In relazione ai dati riscontrati sia nei luoghi che agli atti, il sottoscritto non può procedere con la valutazione dei costi per il ripristino dello status quo ante nonché del costo delle riparazioni provvisorie sino ad oggi sopportate in quanto non vi sono elementi sufficienti per redigere una perizia attendibile”. Per tali motivi, correttamente, il tribunale riteneva non fosse possibile:
- procedere ad una valutazione equitativa del danno, non potendo il giudice surrogare la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza ed in difetto di qualsiasi ipotesi di difficoltà nel provare l'ammontare preciso del danno (come, invero, sottolineato dal tribunale era sufficiente il ricorso immediato ad un ATP);
- utilizzare gli accertamenti compiuti dall'ausiliare nella seconda relazione, nella quale, “sulla base delle foto prodotte dalle parti e visitati i luoghi”, era calcolato quale potesse essere “il valore minimo e il valore massimo della tettoia preesistente”. Peraltro, in disparte la inverosimiglianza e lacunosità delle allegazioni avanzate dal come sopra riportate, è appena il caso di rilevare che il non _1 _1 giustificava minimamente la ragione per cui le opere di rimozione e sostituzione della tettoia, pur essendo state asseritamente rese necessarie dall'urto con il veicolo condotto dal erano state effettuate solo cinque anni dopo il fatto. CP_3
Esclusivamente nel di appello ed in particolare nella terza memoria di costituzione, depositata dal nuovo difensore unitamente alla comparsa conclusionale, il ha tentato di motivare tale ritardo sostenendo che _1 nell'immediatezza aveva provveduto ad una sistemazione provvisoria per una
“funzionalità minima” dell'impianto, senza però motivare l'ulteriore attesa quinquennale per la effettiva riparazione degli asseriti danni. Né ha rilievo il richiamo, contenuto sempre in tale ultima comparsa di costituzione, all'art. 2054 c.c., posto che la domanda era rigettata in relazione al difetto di prova dei danni e non della responsabilità del conducente del veicolo. Per tutte le superiori argomentazioni, ritiene la Corte che la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal tribunale nella sentenza impugnata sia del tutto corretta, con conseguente rigetto dell'appello. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ex dm 147/2022 secondo il minimo, in difetto di questioni di particolare complessità, dello scaglione di valore della causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: 1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
244/2022 del Tribunale di Nuor
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellato costituito le spese di lite che liquida in complessivi euro 4.996,00, oltre 15% per spese generali e accessori di legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002. Così deciso in Sassari, 21/3/2025
Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente Dott. Maria Grixoni
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
PIRARI FRANCESCO come da procura in atti appellante Contro
, già , in persona del P_ Controparte_2 legale rappresentante, ( rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
MADONNA FRANCESCO co atti appellato e ( ) e Controparte_3 CodiceFiscale_2 [...]
Controparte_4 appellati contumaci OGGETTO: risarcimento danni. All'udienza del 20.12.2024 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, contrariis reiectis, così provvedere: previa declaratoria di nullità della Sentenza n. 244/2022 del Tribunale di Nuoro, accogliere l'appello per tutti i motivi di cui all'espositiva che precede e, ad integrale riforma dell'impugnata sentenza, così statuire: - disporre la condanna degli odierni appellati, anche in solido fra loro, al risarcimento dei danni patiti dall'attore in occasione del sinistro per cui è causa e per l'effetto al pagamento a favore di , previa imputazione della somma di € 480,00 già Parte_1 corrisposta dalla convenuta agli interessi maturati, dell'importo CP_2 di € 32.500,00 oltre IVA ed lutazione monetaria, dal dì al saldo,
o quella somma veriera accertata in corso di causa;
- in via subordinata: condannare gli odierni appellati, anche in solido fra loro, alla refusione delle spese sostenute dal in ragione del sinistro per cui è causa e documentate _1 dalle fatture di spes ti, per una somma che non vorrà essere inferiore ad € 15.493,87. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa per entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, ed in mero subordine laddove non si ritenesse sufficiente il compendio probatorio già in atti, disporre la rinnovazione della CTU volta a quantificare l'entità dei danni patiti dal Sig. _1
.
[...] teresse dell'appellata : A) Si dichiari l'appello inammissibile per P_ tutto quanto dedotto sub capi 1) e 2) della presente comparsa di costituzione. B) Si rigetti l'appello proposto da siccome infondato in fatto ed in Parte_1 diritto, conseguenzialmente confermandosi in integrum la sentenza di primo grado. C) Spese del giudizio sul parametro della soccombenza. Svolgimento del processo Con sentenza n. 244/2022, emessa in data 12.4.2022, il Tribunale di Nuoro rigettava la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 CP_5
Controparte_6 Controparte_7
e di per il risarcimento dei danni subiti in data
[...] Controparte_3
010, q eco Daily tg AV985MF di proprietà della
[...]
, condotto dal ed assicurato Controparte_8 CP_3 entrato all'int a stazione di Controparte_9 lavaggio di proprietà dell'attore, aveva urtato con la parte frontale della cella frigo la tensostruttura della tettoia della zona aspirazione, disallineandola e rendendone necessaria la sostituzione, con danni per euro 32.500,00 oltre IVA. In particolare, il tribunale gravato - evidenziato il valore probatorio meramente presuntivo del CID sottoscritto dal e con cui lo stesso aveva riconosciuto CP_3 la propria responsabilità – rite dal complesso istruttorio (prova testimoniale e c.t.u.) non fosse possibile inferire la dimostrazione dell'effettiva entità dei danni subiti dal , tenuto anche conto che quest'ultimo aveva _1 provveduto a sostituire l'intera tettoia prima dell'inizio del giudizio e senza ricorrere ad un ATP. Pertanto, considerato anche il contenuto della c.t.u., nella quale si dava atto dell'impossibilità di compiere qualsiasi accertamento, e non sussistendo i presupposti per una liquidazione dei danni di natura equitativa, il giudice di primo grado rigettava la domanda, ponendo le spese di lite e di c.t.u. a carico dell'attore.
ha proposto appello contestando la sentenza: i) per omessa ed Parte_1 erronea valutazione delle risultanze istruttorie e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc;
ii) per erronea valutazione delle risultanze della c.t.u.; iii) per illogicità e contraddittorietà della motivazione. Si è costituita in giudizio la , in persona del legale rappresentante, P_
(già ), resistendo al gravame, di cui ha chiesto il Controparte_2 riget endo preliminarmente la sua inammissibilità per difetto di specificità. Sono rimasti contumaci e la società cooperativa Controparte_3 [...]
. Controparte_4
Disattesa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, la causa, istruita documentalmente, è stata, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte. Motivi della decisione In via preliminare, va respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dall'appellato ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Nel caso di specie, infatti, l'onere di specificazione dei motivi di impugnazione risulta essere stato soddisfatto, in quanto parte appellante ha adeguatamente prospettato le censure avverso le argomentazioni della sentenza impugnata circa la complessiva valutazione delle risultanze istruttorie – prove testimoniali, documentali e c.t.u. - così ponendo la parte appellata nelle condizioni di difendersi compiutamente sull'impugnazione proposta e il giudice in condizione di cogliere natura, portata e senso delle critiche. (Cass. SS. UU. civ. 16-11-2017 n. 27199). I motivi di appello, attenendo tutti alla valutazione del materiale istruttorio raccolto nel giudizio di primo grado, possono essere congiuntamente esaminati perché strettamente connessi. Acclarata in sentenza la responsabilità del nella causazione del sinistro, CP_3 laddove il tribunale evidenziava come il teste avesse confermato i capitoli Tes_1 di prova sulla dinamica del sinistro, il giu primo grado riteneva non dimostrato il quantum della pretesa e rigettava la domanda di risarcimento dei danni. In particolare, riteneva non provata la necessità di sostituire l'intera tettoia a causa dell'urto tra il veicolo condotto dal e la tensostruttura CP_3 della tettoia dell'autolavaggio di proprietà del di l'effettiva entità _1 dei danni. Orbene, il deduceva nell'atto introduttivo del giudizio che: _1
- era proprietario di un impianto di lavaggio self service installato nella Zona Industriale Prato Sardo di Nuoro;
- in data 11.12.2010 verso le ore 15,20, “il veicolo Iveco Daily tg AV985MF di proprietà della ) , Controparte_10 CP_4 condotto da ed assicurato con la Controparte_3 Controparte_11 con nr poli 077, dopo essere stazione di lavaggio di proprietà dell'attore, urtava con la parte frontale della cella frigo la tensostruttura della tettoia della zona aspirazione cagionando ingenti danni”;
- in particolare, l'urto aveva cagionato “il disallineamento dell'intera tettoia che non presentava più alcuna stabilità e non(era) più rispondente alle severe norme in materia di sicurezza UNI EN, rendendo necessario la sostituzione della stessa perché ormai pericolosa”;
- i danni ammontavano ad euro 32.500,00 oltre IVA. A sostegno della domanda il depositava il modulo CAI sottoscritto dal _1
le diffide inviate alle controparti ed un preventivo dell'impresa F. Costa CP_3
.
3.2012 di complessivi euro 32.500,00, oltre IVA. Si costituiva solo la compagnia di assicurazioni contestando la pretesa mentre rimanevano contumaci sia il sia la società Cooperativa. CP_3
Senza nulla precisare in ordine ai fatti costitutivi della domanda nella memoria ex art. 183 n. 1 cpc, il , solo con la memoria ex art. 183 n. 2 cpc e _1 direttamente capitolando le prove orali, allegava che:
- la il 30.4.2010 aveva Controparte_12 pr zona aspirazione dell'autolavaggio di sita in Nuoro ZI Prato Sardo lotto nr. Parte_1
259 asportando le p della suddetta”;
- l'11.5.2015 la aveva Controparte_12 Controparte_12 provveduto “su tura in Parte_1 acciaio della tettoia dei veicoli nella zona aspirazione dell'autolavaggio di
sita in Nuoro ZI Prato Sardo lotto nr. 259”; Parte_1
- dopo la rimozione, aveva provveduto “unitamente al sig. P_3
, alla i una tettoia provvisoria dei veicoli nella Parte_1 zona aspirazione dell'autolavaggio di sita in Nuoro ZI Prato Parte_1
Sardo lotto nr. 259”, mediante la “fo del materiale indicato nelle nr. 27 fatture che le vengono esibite”; - veniva realizzato il 23.11.2015 un “nuovo impianto elettrico .. dalla ditta
”, previa rimozione in data 8.5.2015 dell'impianto elettrico P_4
A sostegno di tali nuove allegazioni, il depositava con la seconda memoria _1 istruttoria: - la fattura di , 27 Controparte_12 Controparte_12 fatture di fornitura di va e P_4
Era ammessa la prova testimoniale ed una c.t.u. sui danni, all'esito delle quali il tribunale, affermato il difetto di prova dell'entità degli stessi, rigettava la domanda. Orbene, la valutazione compiuta dal giudice di primo grado sul complesso materiale istruttorio è del tutto condivisibile e non sono ravvisabili gli errori di valutazione lamentati da parte appellante. Innanzi tutto, giova osservare che, anche ritenendo tutti i fatti allegati solo con la seconda memoria istruttoria quali fatti meramente secondari diretti esclusivamente a dimostrare i fatti principali dedotti in atto di citazione e per tale motivo ammissibili nonostante la tardiva deduzione, non vi è chi non veda la inverosimiglianza delle difese sui cui il fondava la domanda in ordine al _1 quantum posto che:
- nell'atto introduttivo si limitava ad allegare di avere subito danni per euro 32.500,00 necessari per la sostituzione della tettoia, senza alcuna ulteriore precisazione, depositando unicamente un preventivo datato 8.3.2012, e, quindi, già di per sé successivo di due anni ai fatti;
- solo nella seconda memoria istruttoria, senza peraltro precisare alcunchè ma solo capitolando le prove orali, allegava in buona sostanza che l'11.5.2015, su suo incarico, la Controparte_12
aveva provveduto alla rimozione della struttura in acciaio della
[...]
e “successivamente” le opere di sostituzione erano state realizzate direttamente dal con l'aiuto di tale e la fornitura diretta _1 P_3 del materiale (“ he il 11.5.2015, Controparte_12
ha provveduto su incarico di , alla
[...] Parte_1 ttura in acciaio della tettoia de zona aspirazione dell'autolavaggio di sita in Nuoro ZI Prato Sardo Parte_1 lotto nr. 259? Vero che succes rimozione della struttura in acciaio della tettoia dei veicoli nella zona aspirazione dell'autolavaggio di
in data 11.5.2015, ha provveduto, Parte_1 P_3
sig. , a di una tettoia Parte_1 provvisoria dei veicoli nella zona aspirazione dell'autolavaggio di _1
sita in Nuoro ZI Prato Sardo lotto nr. 259? Vero che
[...] Parte_1 provvedeva alla fornitura diretta del materiale indicato nelle nr. 27 fatture che le vengono esibite”) mentre le opere elettriche erano state realizzate dall'impresa a novembre 2015 (“Vero che lei, in data 23.11.2015 ha P_4 realizzato il impianto elettrico della tettoia provvisoria della zona aspirazione dell'autolavaggio di sita in Nuoro ZI Prato Sardo Parte_1 lotto nr. 259 emettendo la fatt ne esibita”); fattura avente per oggetto “lavori effettuati presso la struttura impianto lavaggio: smontaggio impianto elettrico vecchia tettoia, impianto di video sorveglianza e impianto luci;
Rimontaggio di tutti gli impianti, compreso i nuovi corpi illuminanti” (vedi fattura del 23.11.2015). Orbene, alla luce di tali circostanze, non può, innanzi tutto, invocarsi il principio di non contestazione ex art. 115 cpc, il quale può avere per oggetto esclusivamente fatti e non documenti, e non trova applicazione nei confronti delle parti contumaci e, quindi, nel caso di specie, del conducente e del proprietario dell'auto (cfr sulla contumacia Cass. n. 14372/23 e sull'oggetto della non contestazione Cass. n. 6172/20; ed in particolare, Cass. n. 3022/18 “L'onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi è soltanto l'onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all'art. 214 c.p.c., o di proporre - ove occorra - querela di falso, con la conseguenza che gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificamente enunciati nell'atto, restando escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità, con l'effetto (inammissibile) di demandare alla controparte (e anche al giudice) l'individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, senza esplicitarlo nell'atto introduttivo”). In ogni caso, premesso che i fatti dedotti erano specificatamente contestati dall'assicurazione, anche considerate tutte le dichiarazioni testimoniali con cui veniva confermato che la tettoia era stata sostituita nel 2015 perché pericolosa e specificatamente richiamate nei motivi di appello, come correttamente ritenuto in sentenza, non vi è affatto prova di quali furono le reali conseguenze dannose dell'urto avvenuto almeno cinque anni prima e soprattutto del fatto che la necessità di rimuovere e sostituire integralmente la tettoia era stata determinata proprio dalla manovra del CP_3
Infine, come evidenziato sione gravata, anche gli accertamenti peritali espletati in giudizio non introducevano alcun utile elemento di giudizio, posto che l'ausiliare osservava nella c.t.u. depositata il 22.11.2018 che “
1. nei luoghi di cui è causa la tettoia è stata completamente asportata e sostituita con una diversa sia per tipologia strutturale che per forma.
2. negli atti di causa non si ha alcuna indicazione analitica delle dimensioni della struttura danneggiata, un breve accenno si riscontra solamente nel preventivo presentato da parte attrice a firma ES , nel quale si indicano le dimensioni ml. 21 x 5, Persona_1 dato estremam per ciò che occorre ai fini di causa;
3. la documentazione fotografica non testimonia in maniera puntuale quanto accertato, ovvero l'avvenuto scardinamento dei pilastri alla base ed il suo disallineamento. In conclusione: In relazione ai dati riscontrati sia nei luoghi che agli atti, il sottoscritto non può procedere con la valutazione dei costi per il ripristino dello status quo ante nonché del costo delle riparazioni provvisorie sino ad oggi sopportate in quanto non vi sono elementi sufficienti per redigere una perizia attendibile”. Per tali motivi, correttamente, il tribunale riteneva non fosse possibile:
- procedere ad una valutazione equitativa del danno, non potendo il giudice surrogare la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza ed in difetto di qualsiasi ipotesi di difficoltà nel provare l'ammontare preciso del danno (come, invero, sottolineato dal tribunale era sufficiente il ricorso immediato ad un ATP);
- utilizzare gli accertamenti compiuti dall'ausiliare nella seconda relazione, nella quale, “sulla base delle foto prodotte dalle parti e visitati i luoghi”, era calcolato quale potesse essere “il valore minimo e il valore massimo della tettoia preesistente”. Peraltro, in disparte la inverosimiglianza e lacunosità delle allegazioni avanzate dal come sopra riportate, è appena il caso di rilevare che il non _1 _1 giustificava minimamente la ragione per cui le opere di rimozione e sostituzione della tettoia, pur essendo state asseritamente rese necessarie dall'urto con il veicolo condotto dal erano state effettuate solo cinque anni dopo il fatto. CP_3
Esclusivamente nel di appello ed in particolare nella terza memoria di costituzione, depositata dal nuovo difensore unitamente alla comparsa conclusionale, il ha tentato di motivare tale ritardo sostenendo che _1 nell'immediatezza aveva provveduto ad una sistemazione provvisoria per una
“funzionalità minima” dell'impianto, senza però motivare l'ulteriore attesa quinquennale per la effettiva riparazione degli asseriti danni. Né ha rilievo il richiamo, contenuto sempre in tale ultima comparsa di costituzione, all'art. 2054 c.c., posto che la domanda era rigettata in relazione al difetto di prova dei danni e non della responsabilità del conducente del veicolo. Per tutte le superiori argomentazioni, ritiene la Corte che la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal tribunale nella sentenza impugnata sia del tutto corretta, con conseguente rigetto dell'appello. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ex dm 147/2022 secondo il minimo, in difetto di questioni di particolare complessità, dello scaglione di valore della causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: 1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
244/2022 del Tribunale di Nuor
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellato costituito le spese di lite che liquida in complessivi euro 4.996,00, oltre 15% per spese generali e accessori di legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002. Così deciso in Sassari, 21/3/2025
Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente Dott. Maria Grixoni