Articolo 743 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 737 bisArticolo 751
Versione
9 ottobre 2010
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Versione
26 febbraio 2014
Art. 743. Corsi di pilotaggio e di navigatore 1. I giovani, ammessi ai corsi di pilotaggio aereo o ai corsi di navigatore, sono assunti ((con la qualifica)) di allievo ufficiale di complemento per compiere la ferma di anni dodici, decorrente dalla data di inizio dei corsi suddetti. 2. Essi sono promossi caporali e gradi corrispondenti dopo un primo periodo di istruzione della durata di tre mesi e sergenti e gradi corrispondenti di complemento all'atto del conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano. 3. Gli ufficiali di complemento e i sottufficiali, ammessi ai corsi di pilotaggio o ai corsi di navigatore, assumono la qualifica di allievo ufficiale. Se essi vengono dimessi dai corsi di pilotaggio o dai corsi di navigatore, ((sono reintegrati nel ruolo di provenienza con il grado)) originariamente posseduto e il periodo di frequenza dei corsi medesimi e' computato ai fini della anzianita' di grado. (( 3-bis. Nel caso di ammissione ai corsi di pilotaggio aereo o ai corsi per navigatore militare, al personale reclutato ai sensi dell'articolo 676, proveniente senza soluzione di continuita' dai ruoli del complemento, dal ruolo dei marescialli, dal ruolo dei sergenti ovvero dai volontari di truppa, si applica l'articolo 1780. ))
Entrata in vigore il 26 febbraio 2014
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