Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 23/01/2025, n. 1398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1398 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01398/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08776/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8776 del 2024, proposto da ES MA, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del silenzio diniego formatosi sulla richiesta del 14.06.2024 avente ad oggetto “Richiesta ricostruzione della carriera del Tenente in spe appartenente al ruolo speciale dell’Aeronautica Militare IO RA;
e per l’effetto il riconoscimento del diritto a veder ricostruita la carriera di Ufficiale in servizio permanente con immissione nei ruoli con il grado di tenente con anzianità nel grado alla data del 22 maggio 2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 il dott. Gianluca Amenta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso indicato in epigrafe il ricorrente ha domandato l’annullamento del silenzio diniego asseritamente formatosi sulla istanza del 14.06.2024 volta alla ricostruzione di carriera e per l’effetto il riconoscimento del diritto a veder ricostruita la propria carriera di Ufficiale in servizio permanente con immissione nei ruoli con il grado di tenente con anzianità nel grado alla data del 22.05.2017.
2. Il Ministero intimato si costituiva in giudizio e depositava memorie con cui chiedeva di dichiarare il ricorso inammissibile ovvero infondato.
3. Alla camera di consiglio del 27.11.2024 il difensore di parte ricorrente formulava istanza di rinvio al fine di verificare la sussistenza dell'interesse alla definizione del giudizio: l’istanza veniva accolta.
4. Con memoria depositata in data 10.01.2025 il ricorrente dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
5. Alla camera di consiglio del 15.01.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato e, in particolare, della dichiarazione di parte ricorrente, il Collegio, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a, dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
7. Le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Chiara Cavallari, Primo Referendario
Gianluca Amenta, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Amenta | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO