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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/04/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3206/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Michele Marra e con lo stesso Parte_1 elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
contro
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marialuigia Ferrante ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura della sede di Caserta, sita in CP_1
Caserta al Piazzale E. Maiorana, 6
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.05.2023, il ricorrente indicato in epigrafe, premettendo di essere dipendente del presso la Scuola Specialisti di Caserta, con sede Controparte_2
in Caserta, esponeva che, in data 08.03.2022, alle ore 18,30 circa, mentre si trovava sul luogo di lavoro e si accingeva con lo scooter ad uscire, cadeva rovinosamente a terra in quanto un'autovettura, all'altezza dell'incrocio in Caserta via Nazionale Appia, nei pressi della Villa del Sole, con una manovra non consentita, gli faceva perdere il controllo dello scooter, specificando che, nel tentativo di attutire la caduta, sbatteva con i palmi delle mani a terra, rompendosi la spalla destra.
Dedotto di essere stato soccorso e trasportato presso il P.S. dell'Azienda
[...]
con diagnosi di lussazione, affermava di essere stato Controparte_3
sottoposto a risonanza magnetica con esito di rottura della cuffia dei rotatori e lesione dei legamenti della spalla destra.
Precisava che, in relazione a tale intervento, si sottoponeva alla fisioterapia, portava il tutore per 30 giorni, deducendo, tuttavia, di essere costretto, dopo vari mesi, ad intervento chirurgico, specificando, al riguardo, che, in data 04.10.2022 procedeva a ricovero presso la
Regione Piemonte nel reparto di Ortopedia con diagnosi principale Controparte_4 di “rottura cuffia rotante” per sottoporsi all'intervento di artroscopia alla spalla destra.
Deduceva di aver presentato domanda per il riconoscimento dell'infortunio sul lavoro, all'esito del quale l' riconosceva una menomazione pari al 7%; affermava, pertanto, CP_1 di aver proposto, in data 24.04.2023, opposizione in via amministrativa avverso tale conclusione, per vedersi riconosciuta una percentuale di invalidità pari almeno al 18%, assumendo di aver subìto una riduzione notevole del movimento della spalla, con algie frequenti che porterebbero ad una limitazione funzionale marcata e/o comunque una invalidità ben superiore al 7 %.
Lamentava, tuttavia, che l'ente rigettava l'opposizione suddetta, motivando ìil provvedimento – che in questa sede si impugna – in relazione alla sproporzione tra quanto richiesto e quanto accertato già in sede di prima visita.
Dedotto, pertanto, che il prescritto iter amministrativo si era esaurito con esito infruttuoso, il ricorrente, con il presente procedimento, conveniva, dunque, in giudizio l' , in CP_1 persona del legale rappresentante p.t., e concludeva chiedendo di: “[…] nominare un CTU specialista del settore per accertare e quantificare il danno biologico derivante dall'infortunio occorso quantificando i postumi invalidanti. In relazione all'accertamento di cui al capo precedente, condannare l' al risarcimento del danno biologico essendo di gran lunga superiore al grado CP_1 riconosciuto del 7% e quindi laddove superiore al 16 % riconoscere la rendita vitalizia con costituzione della stessa come per legge;
mentre nel caso di percentuale inferiore al 16% condannare
l' in persona del legale rappr.te pro tempore al pagamento dell'indennizzo da danno biologico CP_1 nella misura fissata dalle tabelle applicate per legge in relazione all'età del ricorrente con condanna dell' al pagamento delle relative somme da quantificare ,nel presente, oppure in separato giudizio CP_1 oltre interessi legali come per legge”, con vittoria di spese e con attribuzione.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, in data 17.04.2024, si costituiva l' , in CP_1
persona del legale rappresentante p.t., che, nel merito, con diverse argomentazioni in fatto e in diritto, chiedeva il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta e disposta la CTU, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
La domanda è infondata e va, pertanto, respinta.
Preliminarmente, si osserva che il sistema indennitario vigente è distinto nella disciplina, in relazione alla successione temporale delle normative, sulla base dell'epoca di verificazione dell'evento indennizzato:
- per gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunziate fino alla data del 25.07.2000 è dovuta una rendita diretta nell'ipotesi in cui sia residuata una inabilità permanente al lavoro in misura superiore al 10% (art. 74 D.P.R. n. 1124/1965);
- per gli infortuni verificatisi e le malattie denunziate in epoca successiva è dovuto, invece:
a) un indennizzo per danno biologico per i postumi di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% ovvero b) una rendita vitalizia, che compendia sia il danno biologico che le conseguenze patrimoniali della menomazione, per i postumi di grado pari o superiore al
16% (art. 13 d.lgs. n. 38/2000).
Ciò posto, la fattispecie in esame ricade nella seconda ipotesi applicativa.
Nel merito, il consulente d'ufficio – dott. – espletate le necessarie indagini, Persona_1
ha rilevato che il ricorrente è affetto da patologie consistenti in “Esiti di lesione traumatica spalla destra (braccio dominante) con lesione del tendine sovraspinato, sottoscapolare, capo lungo del bicipite e rottura cuffia rotatori” (cfr. pagine 9 e 10 della consulenza), come indicati dettagliatamente nella perizia medico-legale in atti, depositata in data 03.03.2025, da intendersi qui integralmente trascritti, concludendo che “Considerata la situazione sopra descritta, tenuto conto della tipologia e del grado di questa minorazione, il CTU rileva il nesso di causalità tra l'infortunio e la patologia dichiarata dal ricorrente. Essa può essere valutata, sulla scorta delle tabelle D.M. n. 223 del 12 luglio 2000, con un valore percentuale complessivo di danno biologico
(menomazione all''integrità psicofisica) pari al 7% (SETTE PER CENTO) IN ACCORDO CON
LA VALUTAZIONE ” (cfr. pagina 10). CP_1 Confermando la valutazione , il CTU, in particolare, in maniera analitica ed esaustiva, CP_1
osserva che “Sulla base dell'esame obiettivo e della documentazione clinica allegata, affidatami in visione dal Giudice, evinco che il ricorrente soffre di: Esiti di lesione traumatica spalla destra
(dominante) con lesione del tendine sovraspinato, sottoscapolare, capo lungo del bicipite e rottura cuffia rotatori. Nega instabilità della spalla successivamente all'infortunio. Riferisce Trauma ginocchio dx con escoriazioni;
non si rilevano esami strumentali da cui possibile rilevare esiti stabilizzati del trauma al ginocchio. All'esame della cartella clinica dell' si rileva pregressa CP_1 meniscectomia al ginocchio destro circa 10 anni prima. Da quanto esposto in anamnesi emerge chiaramente che il trauma alla spalla destra sia stato causa determinante del danno biologico. Come già espresso nella sezione esame obiettivo si rileva una limitazione funzionale ai gradi estremi in tutte le proiezioni dell'arto. Non si rileva instabilità della spalla, non lussazione recidivante, non ripercussioni sulla funzionalità della muscolatura del braccio ed avambraccio, né compromissione della funzione prensile. Ciò evidenzia il buon recupero funzionale postchirurgico anche grazie ad un proficuo percorso riabilitativo. Considerata la situazione attuale sopra descritta, ritengo, in base alla
"Tabella D.M. 12/7/2000, che il danno biologico del Sig. possa essere CP_1 Parte_1 valutato sulla base delle seguenti voci tabellari: 224. Limitatone dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi 3% 227. Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale:
Fino a 4% Tenendo presente le percentuali dei codici sopra espressi risulta una valutazione perfettamente in linea con quella fatta dai sanitari dell' , cioè complessivamente del 7%. In CP_1 merito al trauma al ginocchio riportato sul verbale di pronto soccorso non si rilevano esiti invalidanti stabilizzati dimostrati strumentalmente” (cfr. consulenza).
Del resto, le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, per cui meritano di essere condivise.
La domanda deve, pertanto, essere respinta.
Le spese di giudizio si compensano ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
a) rigetta la domanda;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite. S. Maria C.V., 04.04.2025 La Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3206/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Michele Marra e con lo stesso Parte_1 elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
contro
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marialuigia Ferrante ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura della sede di Caserta, sita in CP_1
Caserta al Piazzale E. Maiorana, 6
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.05.2023, il ricorrente indicato in epigrafe, premettendo di essere dipendente del presso la Scuola Specialisti di Caserta, con sede Controparte_2
in Caserta, esponeva che, in data 08.03.2022, alle ore 18,30 circa, mentre si trovava sul luogo di lavoro e si accingeva con lo scooter ad uscire, cadeva rovinosamente a terra in quanto un'autovettura, all'altezza dell'incrocio in Caserta via Nazionale Appia, nei pressi della Villa del Sole, con una manovra non consentita, gli faceva perdere il controllo dello scooter, specificando che, nel tentativo di attutire la caduta, sbatteva con i palmi delle mani a terra, rompendosi la spalla destra.
Dedotto di essere stato soccorso e trasportato presso il P.S. dell'Azienda
[...]
con diagnosi di lussazione, affermava di essere stato Controparte_3
sottoposto a risonanza magnetica con esito di rottura della cuffia dei rotatori e lesione dei legamenti della spalla destra.
Precisava che, in relazione a tale intervento, si sottoponeva alla fisioterapia, portava il tutore per 30 giorni, deducendo, tuttavia, di essere costretto, dopo vari mesi, ad intervento chirurgico, specificando, al riguardo, che, in data 04.10.2022 procedeva a ricovero presso la
Regione Piemonte nel reparto di Ortopedia con diagnosi principale Controparte_4 di “rottura cuffia rotante” per sottoporsi all'intervento di artroscopia alla spalla destra.
Deduceva di aver presentato domanda per il riconoscimento dell'infortunio sul lavoro, all'esito del quale l' riconosceva una menomazione pari al 7%; affermava, pertanto, CP_1 di aver proposto, in data 24.04.2023, opposizione in via amministrativa avverso tale conclusione, per vedersi riconosciuta una percentuale di invalidità pari almeno al 18%, assumendo di aver subìto una riduzione notevole del movimento della spalla, con algie frequenti che porterebbero ad una limitazione funzionale marcata e/o comunque una invalidità ben superiore al 7 %.
Lamentava, tuttavia, che l'ente rigettava l'opposizione suddetta, motivando ìil provvedimento – che in questa sede si impugna – in relazione alla sproporzione tra quanto richiesto e quanto accertato già in sede di prima visita.
Dedotto, pertanto, che il prescritto iter amministrativo si era esaurito con esito infruttuoso, il ricorrente, con il presente procedimento, conveniva, dunque, in giudizio l' , in CP_1 persona del legale rappresentante p.t., e concludeva chiedendo di: “[…] nominare un CTU specialista del settore per accertare e quantificare il danno biologico derivante dall'infortunio occorso quantificando i postumi invalidanti. In relazione all'accertamento di cui al capo precedente, condannare l' al risarcimento del danno biologico essendo di gran lunga superiore al grado CP_1 riconosciuto del 7% e quindi laddove superiore al 16 % riconoscere la rendita vitalizia con costituzione della stessa come per legge;
mentre nel caso di percentuale inferiore al 16% condannare
l' in persona del legale rappr.te pro tempore al pagamento dell'indennizzo da danno biologico CP_1 nella misura fissata dalle tabelle applicate per legge in relazione all'età del ricorrente con condanna dell' al pagamento delle relative somme da quantificare ,nel presente, oppure in separato giudizio CP_1 oltre interessi legali come per legge”, con vittoria di spese e con attribuzione.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, in data 17.04.2024, si costituiva l' , in CP_1
persona del legale rappresentante p.t., che, nel merito, con diverse argomentazioni in fatto e in diritto, chiedeva il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta e disposta la CTU, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
La domanda è infondata e va, pertanto, respinta.
Preliminarmente, si osserva che il sistema indennitario vigente è distinto nella disciplina, in relazione alla successione temporale delle normative, sulla base dell'epoca di verificazione dell'evento indennizzato:
- per gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunziate fino alla data del 25.07.2000 è dovuta una rendita diretta nell'ipotesi in cui sia residuata una inabilità permanente al lavoro in misura superiore al 10% (art. 74 D.P.R. n. 1124/1965);
- per gli infortuni verificatisi e le malattie denunziate in epoca successiva è dovuto, invece:
a) un indennizzo per danno biologico per i postumi di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% ovvero b) una rendita vitalizia, che compendia sia il danno biologico che le conseguenze patrimoniali della menomazione, per i postumi di grado pari o superiore al
16% (art. 13 d.lgs. n. 38/2000).
Ciò posto, la fattispecie in esame ricade nella seconda ipotesi applicativa.
Nel merito, il consulente d'ufficio – dott. – espletate le necessarie indagini, Persona_1
ha rilevato che il ricorrente è affetto da patologie consistenti in “Esiti di lesione traumatica spalla destra (braccio dominante) con lesione del tendine sovraspinato, sottoscapolare, capo lungo del bicipite e rottura cuffia rotatori” (cfr. pagine 9 e 10 della consulenza), come indicati dettagliatamente nella perizia medico-legale in atti, depositata in data 03.03.2025, da intendersi qui integralmente trascritti, concludendo che “Considerata la situazione sopra descritta, tenuto conto della tipologia e del grado di questa minorazione, il CTU rileva il nesso di causalità tra l'infortunio e la patologia dichiarata dal ricorrente. Essa può essere valutata, sulla scorta delle tabelle D.M. n. 223 del 12 luglio 2000, con un valore percentuale complessivo di danno biologico
(menomazione all''integrità psicofisica) pari al 7% (SETTE PER CENTO) IN ACCORDO CON
LA VALUTAZIONE ” (cfr. pagina 10). CP_1 Confermando la valutazione , il CTU, in particolare, in maniera analitica ed esaustiva, CP_1
osserva che “Sulla base dell'esame obiettivo e della documentazione clinica allegata, affidatami in visione dal Giudice, evinco che il ricorrente soffre di: Esiti di lesione traumatica spalla destra
(dominante) con lesione del tendine sovraspinato, sottoscapolare, capo lungo del bicipite e rottura cuffia rotatori. Nega instabilità della spalla successivamente all'infortunio. Riferisce Trauma ginocchio dx con escoriazioni;
non si rilevano esami strumentali da cui possibile rilevare esiti stabilizzati del trauma al ginocchio. All'esame della cartella clinica dell' si rileva pregressa CP_1 meniscectomia al ginocchio destro circa 10 anni prima. Da quanto esposto in anamnesi emerge chiaramente che il trauma alla spalla destra sia stato causa determinante del danno biologico. Come già espresso nella sezione esame obiettivo si rileva una limitazione funzionale ai gradi estremi in tutte le proiezioni dell'arto. Non si rileva instabilità della spalla, non lussazione recidivante, non ripercussioni sulla funzionalità della muscolatura del braccio ed avambraccio, né compromissione della funzione prensile. Ciò evidenzia il buon recupero funzionale postchirurgico anche grazie ad un proficuo percorso riabilitativo. Considerata la situazione attuale sopra descritta, ritengo, in base alla
"Tabella D.M. 12/7/2000, che il danno biologico del Sig. possa essere CP_1 Parte_1 valutato sulla base delle seguenti voci tabellari: 224. Limitatone dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi 3% 227. Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale:
Fino a 4% Tenendo presente le percentuali dei codici sopra espressi risulta una valutazione perfettamente in linea con quella fatta dai sanitari dell' , cioè complessivamente del 7%. In CP_1 merito al trauma al ginocchio riportato sul verbale di pronto soccorso non si rilevano esiti invalidanti stabilizzati dimostrati strumentalmente” (cfr. consulenza).
Del resto, le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, per cui meritano di essere condivise.
La domanda deve, pertanto, essere respinta.
Le spese di giudizio si compensano ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
a) rigetta la domanda;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite. S. Maria C.V., 04.04.2025 La Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico