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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 30/10/2025, n. 1328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1328 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3067/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia BONOMI Presidente dott. Michela Benedetta BORDIERI Giudice dott. ET AT ANCONA Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 30/04/2025, assunto in decisione in data 16/07/2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato UBOLDI LORENA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_2 C.F._2
RE HR ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 16.07.2025 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, disponendo che il sig. Pt_2 trasferisca altrove la propria residenza, fermi restando gli obblighi di Legge;
2) L'immobile prima adibito a casa coniugale comprese le sue pertinenze, in comproprietà tra i coniugi, verrà assegnato alla moglie che ivi manterrà la propria residenza unitamente ai figli;
Per_
3) La figlia determinerà in modo libero ed autonomo il tempo di frequentazione con il padre, mentre il figlio minore trascorrerà con il padre inizialmente il giorno di mercoledì, cena compresa, ed il Per_2 giorno di sabato o domenica a week-end alterni con orari da concordare entro il venerdì precedente;
4) I ricorrenti si impegnano ed obbligano a proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità già avviato presso la Fondazione Centro Orientamento Famiglia di Monza, anche al fine di facilitare un graduale e strutturato riavvicinamento del padre con i figli, sino al raggiungimento degli obiettivi stabiliti con i professionisti di riferimento ed allo scopo ultimo di ampliare gradualmente la frequentazione padre-figlio
. Si da atto che il minore risulta già coinvolto, presso la stessa struttura, in un percorso di supporto Per_2 ed i genitori danno atto di impegnarsi affinché che il figlio possa proseguire lo stesso percorso Per_2 nei modi e nei tempi che il professionista riterrà opportuni;
5) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di mantenimento ordinario dei figli, la somma mensile di Pt_2 Pt_1
€ 600,00 (€ 300,00 a figlio), tramite bonifico bancario alle di lei coordinate bancarie entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dal mese di aprile 2025, somma da rivalutarsi annualmente con gli indici
ISTAT. Inoltre, ciascun genitore contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie in favore dei figli, facendo riferimento alle Linee Guida applicate dal Tribunale di Monza datate 07.05.2018 e successive Per_ eventuali modifiche, ad eccezione delle spese necessarie alla scuola guida per la figlia che verranno sostenute in via esclusiva dal Sig. Pt_2
Per quanto al contributo al mantenimento ordinario, si dà atto che, qualora e per qualsivoglia motivo il figlio non dovesse trascorrere il tempo di spettanza con il padre nei giorni stabiliti, il contributo Per_2
a carico di quest'ultimo rimarrà invariato senza che la Sig.ra possa richiedere eventualmente e per Pt_1 tal emotivi una integrazione della somma pattuita;
6) I ricorrenti percepiranno nella misura del 50% ciascuno l'Assegno Unico Universale;
7) Il sig. corrisponderà in favore della sig.ra la somma di € 2.000,00 (duemila/00) a saldo e Pt_2 Pt_1 stralcio di ogni pregressa debenza rispetto al mantenimento ordinario e straordinario dei figli maturate, a mezzo bonifico bancario entro e non oltre il deposito del presente ricorso;
la sig.ra dà atto di aver Pt_1 nelle more percepito a tale titolo un acconto di € 1.000,00. Per ogni altro eventuale aspetto personale, economico e patrimoniale, le parti dichiarano di aver prima d'ora definito ogni relativa determinazione, di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla da pretendere l'una dall'altro;
8) Si da atto che l'imposta TARI relativa all'immobile di LA (MB), Piazza Lombardia n. 13, risulta intesta al solo Sig. e che ad oggi, a tale titolo, residua un debito di €. 1.308,00, come da prospetto Pt_2 dalle parti conosciuto. I ricorrenti hanno concordato che la somma di €. 1.308,00 sarà a totale carico del
Sig. Pt_2 9) I ricorrenti si impegnano a rimettere avanti alle competenti Autorità le denunce querele sporte reciprocamente, entro e non oltre 30 giorni dal deposito del ricorso, compatibilmente con termini e modalità previsti ex lege;
10) I coniugi dichiarano sin d'ora di voler rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione personale conforme alle condizioni su citate, non avendovi interesse. Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 29.10.2005 a Parte_1 Parte_2
LA (MI); Per_
- Dall'unione sono nati i figli (04.09.2006) e (04.02.2010); Per_2
- L'udienza veniva fissata nella modalità della trattazione scritta per il giorno 16.07.2025; tuttavia, con decreto del 21.07.2025 il Giudice invitava le parti a precisare le modalità di affidamento rispetto al figlio minore e, altresì, chiedeva di indicare l'eventuale pendenza di ulteriori procedimenti in corso o Per_2 di eventuali provvedimenti emessi da altro Tribunale.
- Con nota di deposito del 23.07.2025 le parti ottemperavano a quanto richiesto ma, viste le allegazioni delle parti, venivano incaricati i servizi sociali di LA di esperire un'indagine sul nucleo e di depositare una relazione.
- Con relazione depositata in data 17.10.2025 i servizi sociali di LA davano atto di ritenere necessario, in considerazioni delle condizioni personali dei genitori e delle dinamiche insite all'interno del nucleo familiare, che i genitori riprendessero un percorso di supporto alla genitorialità oltre che avviare Per_2 verso un percorso psico-terapeutico, anche in considerazione della pendenza del procedimento penale innanzi al T.M. (con prossima ammissione ad un percorso di Messa alla Prova);
- All'udienza del 23.10.2025 dava atto di avere intrapreso il percorso di sostegno alla genitorialità Pt_1 presso il Cof di Monza e Crippa si dichiarava disponibile a riprendere il percorso individuale di sostegno alla genitorialità presso il Cof.
I genitori riferivano che anche risultava preso in carico presso il Cof e che le sue condizioni Per_2 erano generalmente migliorate grazie anche all'allontanamento dalle precedenti amicizie che avevano un'influenza negativa sul minore.
All'esito, i legali e le parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni come rassegnate nel ricorso introduttivo.
- A questo punto, il giudice autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
- Osserva il Collegio che deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Rispetto al regime di affido, il Collegio osserva che dal complessivo tenore delle condizioni concordate dalle parti nonché dall'esito degli approfondimenti svolti dal servizio sociale di LA, sia desumibile che il regime prescelto dai genitori sia quello dell'affidamento congiunto del minore;
tale forma di affidamento appare confacente al preminente interesse di , non essendo emersi elementi, anche Per_2 nell'ambito dell'indagine socio-familiare delegata al servizio, di pregiudizio a carico di una delle parti per derogare al regime ordinario. - Quanto alle condizioni pattuite tra le parti, così come da foglio di pc depositato in data 23.07.2025, ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 30/04/2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio a LA (MI) in data 29.10.2005 (Atto n. 20, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di LA (MI)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Affida il minore in via condivisa ad entrambi i genitori;
Persona_3
3. Dispone che il servizio sociale di LA mantenga il percorso di sostegno alla genitorialità per la madre, avvii analogo percorso per il padre, mantenga la presa in carico psico-terapeutica di e attivi lo spazio neutro per riavvicinare il padre a;
Per_2 Per_2
4. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di LA (MI), affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 23 ottobre 2025.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione della sentenza al servizio sociale di LA.
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa ET AT AN
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia BONOMI Presidente dott. Michela Benedetta BORDIERI Giudice dott. ET AT ANCONA Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 30/04/2025, assunto in decisione in data 16/07/2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato UBOLDI LORENA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_2 C.F._2
RE HR ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 16.07.2025 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, disponendo che il sig. Pt_2 trasferisca altrove la propria residenza, fermi restando gli obblighi di Legge;
2) L'immobile prima adibito a casa coniugale comprese le sue pertinenze, in comproprietà tra i coniugi, verrà assegnato alla moglie che ivi manterrà la propria residenza unitamente ai figli;
Per_
3) La figlia determinerà in modo libero ed autonomo il tempo di frequentazione con il padre, mentre il figlio minore trascorrerà con il padre inizialmente il giorno di mercoledì, cena compresa, ed il Per_2 giorno di sabato o domenica a week-end alterni con orari da concordare entro il venerdì precedente;
4) I ricorrenti si impegnano ed obbligano a proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità già avviato presso la Fondazione Centro Orientamento Famiglia di Monza, anche al fine di facilitare un graduale e strutturato riavvicinamento del padre con i figli, sino al raggiungimento degli obiettivi stabiliti con i professionisti di riferimento ed allo scopo ultimo di ampliare gradualmente la frequentazione padre-figlio
. Si da atto che il minore risulta già coinvolto, presso la stessa struttura, in un percorso di supporto Per_2 ed i genitori danno atto di impegnarsi affinché che il figlio possa proseguire lo stesso percorso Per_2 nei modi e nei tempi che il professionista riterrà opportuni;
5) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di mantenimento ordinario dei figli, la somma mensile di Pt_2 Pt_1
€ 600,00 (€ 300,00 a figlio), tramite bonifico bancario alle di lei coordinate bancarie entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dal mese di aprile 2025, somma da rivalutarsi annualmente con gli indici
ISTAT. Inoltre, ciascun genitore contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie in favore dei figli, facendo riferimento alle Linee Guida applicate dal Tribunale di Monza datate 07.05.2018 e successive Per_ eventuali modifiche, ad eccezione delle spese necessarie alla scuola guida per la figlia che verranno sostenute in via esclusiva dal Sig. Pt_2
Per quanto al contributo al mantenimento ordinario, si dà atto che, qualora e per qualsivoglia motivo il figlio non dovesse trascorrere il tempo di spettanza con il padre nei giorni stabiliti, il contributo Per_2
a carico di quest'ultimo rimarrà invariato senza che la Sig.ra possa richiedere eventualmente e per Pt_1 tal emotivi una integrazione della somma pattuita;
6) I ricorrenti percepiranno nella misura del 50% ciascuno l'Assegno Unico Universale;
7) Il sig. corrisponderà in favore della sig.ra la somma di € 2.000,00 (duemila/00) a saldo e Pt_2 Pt_1 stralcio di ogni pregressa debenza rispetto al mantenimento ordinario e straordinario dei figli maturate, a mezzo bonifico bancario entro e non oltre il deposito del presente ricorso;
la sig.ra dà atto di aver Pt_1 nelle more percepito a tale titolo un acconto di € 1.000,00. Per ogni altro eventuale aspetto personale, economico e patrimoniale, le parti dichiarano di aver prima d'ora definito ogni relativa determinazione, di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla da pretendere l'una dall'altro;
8) Si da atto che l'imposta TARI relativa all'immobile di LA (MB), Piazza Lombardia n. 13, risulta intesta al solo Sig. e che ad oggi, a tale titolo, residua un debito di €. 1.308,00, come da prospetto Pt_2 dalle parti conosciuto. I ricorrenti hanno concordato che la somma di €. 1.308,00 sarà a totale carico del
Sig. Pt_2 9) I ricorrenti si impegnano a rimettere avanti alle competenti Autorità le denunce querele sporte reciprocamente, entro e non oltre 30 giorni dal deposito del ricorso, compatibilmente con termini e modalità previsti ex lege;
10) I coniugi dichiarano sin d'ora di voler rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione personale conforme alle condizioni su citate, non avendovi interesse. Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 29.10.2005 a Parte_1 Parte_2
LA (MI); Per_
- Dall'unione sono nati i figli (04.09.2006) e (04.02.2010); Per_2
- L'udienza veniva fissata nella modalità della trattazione scritta per il giorno 16.07.2025; tuttavia, con decreto del 21.07.2025 il Giudice invitava le parti a precisare le modalità di affidamento rispetto al figlio minore e, altresì, chiedeva di indicare l'eventuale pendenza di ulteriori procedimenti in corso o Per_2 di eventuali provvedimenti emessi da altro Tribunale.
- Con nota di deposito del 23.07.2025 le parti ottemperavano a quanto richiesto ma, viste le allegazioni delle parti, venivano incaricati i servizi sociali di LA di esperire un'indagine sul nucleo e di depositare una relazione.
- Con relazione depositata in data 17.10.2025 i servizi sociali di LA davano atto di ritenere necessario, in considerazioni delle condizioni personali dei genitori e delle dinamiche insite all'interno del nucleo familiare, che i genitori riprendessero un percorso di supporto alla genitorialità oltre che avviare Per_2 verso un percorso psico-terapeutico, anche in considerazione della pendenza del procedimento penale innanzi al T.M. (con prossima ammissione ad un percorso di Messa alla Prova);
- All'udienza del 23.10.2025 dava atto di avere intrapreso il percorso di sostegno alla genitorialità Pt_1 presso il Cof di Monza e Crippa si dichiarava disponibile a riprendere il percorso individuale di sostegno alla genitorialità presso il Cof.
I genitori riferivano che anche risultava preso in carico presso il Cof e che le sue condizioni Per_2 erano generalmente migliorate grazie anche all'allontanamento dalle precedenti amicizie che avevano un'influenza negativa sul minore.
All'esito, i legali e le parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni come rassegnate nel ricorso introduttivo.
- A questo punto, il giudice autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
- Osserva il Collegio che deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Rispetto al regime di affido, il Collegio osserva che dal complessivo tenore delle condizioni concordate dalle parti nonché dall'esito degli approfondimenti svolti dal servizio sociale di LA, sia desumibile che il regime prescelto dai genitori sia quello dell'affidamento congiunto del minore;
tale forma di affidamento appare confacente al preminente interesse di , non essendo emersi elementi, anche Per_2 nell'ambito dell'indagine socio-familiare delegata al servizio, di pregiudizio a carico di una delle parti per derogare al regime ordinario. - Quanto alle condizioni pattuite tra le parti, così come da foglio di pc depositato in data 23.07.2025, ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 30/04/2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio a LA (MI) in data 29.10.2005 (Atto n. 20, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di LA (MI)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Affida il minore in via condivisa ad entrambi i genitori;
Persona_3
3. Dispone che il servizio sociale di LA mantenga il percorso di sostegno alla genitorialità per la madre, avvii analogo percorso per il padre, mantenga la presa in carico psico-terapeutica di e attivi lo spazio neutro per riavvicinare il padre a;
Per_2 Per_2
4. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di LA (MI), affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 23 ottobre 2025.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione della sentenza al servizio sociale di LA.
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa ET AT AN