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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 24/05/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Mantova
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA
R.G. 426/2024
All'udienza del 23.5.2025 di cui è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127- ter c.p.c., il giudice, preso atto delle note scritte depositate dalle parti, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza, con contestuale motivazione, di cui dà lettura.
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
R.G.N. 426/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in persona del giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa iscritta al n. 426/2024 di r.g. promossa da:
(c.f. ) e (P.I. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con l'avv. Almo Costa e l'avv. Carlo Paolessi P.IVA_1
RICORRENTE contro
(cod.fisc. ) Controparte_1 P.IVA_2 con l'avv. Eugenia Savona
RESISTENTE
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: accertare e dichiarare l'inammissibilità, la nullità e/o l'inefficacia dell'ordinanza-ingiunzione n. 0I 001558795 contro emessa da Parte_1 [...] notificata in data 30/4/2024 e gli accessori per i motivi dedotti;
- Controparte_1 conseguentemente accertare e dichiarare intervenuta la prescrizione del titolo di credito (sanzione amministrativa) portato nell'atto di accertamento prodromico all'ordinanza impugnata per decorso del termine legale. - Parimenti accertare e dichiarare l'inammissibilità, la nullità e/o l'inefficacia Co dell'ordinanza-ingiunzione n. 0I 001525533 contro emessa da Controparte_3 CP_1 [...]
) notificata in data 30/4/2024 e gli accessori per i motivi dedotti - In Controparte_1 ogni caso dichiarare l'eccessività della sanzione applicata alla luce dell'esiguità delle ritenute e della violazione del solo anno 2017 - Condanna dell' alle spese di lite comprensive di compensi CP_1 spese generali, IVA e cpa come per legge, a favore dei ricorrenti da distrarre nei confronti dell'avv.
Almo Costa dichiaratosene antistatario ex art.93 cpc.
Per parte resistente: Voglia il Tribunale Ill.mo così giudicare: - in via principale, respingere, siccome assolutamente infondate, le domande tutte proposte dagli opponenti, confermando le ordinanze ingiunzioni opposte e dichiarandone l'esecutorietà; - in via subordinata, nella denegata ipotesi di annullamento delle ordinanze ingiunzioni opposte, rideterminare la somma ingiunta con le ordinanze stesse nella misura risultata dovuta in corso di causa, ovvero dichiarare tenuti e conseguentemente condannare i ricorrenti al pagamento in favore dell' delle somme che risulteranno accertate e CP_1 dovute in corso di causa a titolo di sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti, per i periodi di causa indicati in atti. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24.5.2024, e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento, n. 0I 001558795, notificata a in data 30/4/2024, emessa sulla base dell'atto di accertamento n. Parte_1
4500.16/11/2018.0166136 del 16/11/2018 riferito all'anno 2017 e l'ordinanza-ingiunzione di CP_1
Co pagamento n. 0I 001525533 notificata in data 30/4/2024 a emessa sulla base dell'atto di CP_3 accertamento n. 4500.16/11/2018.0166137 del 16/11/2018 riferito all'anno 2017. Parte CP_1 opponente rilevava l'inesistenza e/o nullità della notificazione degli atti di accertamento e la conseguente prescrizione per gli importi oggetto di sanzione. CP_ Si costituiva l' eccependo la rituale notifica degli atti di accertamento e negando il decorso della prescrizione.
All'odierna udienza di cui è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle note scritte depositate dalle parti.
L'opposizione è fondata.
A norma dell'art 14 della L. n. 689/81 gli estremi della violazione (in assenza di contestazione immediata) devono essere “notificati” (e non semplicemente comunicati) al trasgressore e all'obbligato in solido a norma delle “leggi vigenti” e quindi con le modalità previste dal codice di procedura civile (cfr. tra le altre Cass Sez. 2, Sentenza n. 11548 del 17/05/2007) o dalle leggi speciali da esso richiamate.
Nel caso di specie, è pacifico che la notificazione dell'accertamento Protocollo
.4500.16/11/2018.0166136 (“Accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, CP_1 del decreto – legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre
1983, n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta (art. 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689”) contenente gli estremi della violazione sanzionata con l'ordinanza- ingiunzione, notificata all'opponente , sia avvenuta a mezzo posta. Parte_1 Risulta, inoltre, dagli atti di causa, che l'agente postale incaricato della notifica non ha reperito il destinatario all'indirizzo e ha attestato di aver “lasciato avviso per assenza del destinatario e/o delle persone abilitate a ricevere..”: ciò, senza ulteriori indicazioni in ordine alla avvenuta spedizione della comunicazione di avvenuto deposito. L (cui spettava il relativo onere) non ha depositato CP_1
l'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale.
Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (sent. n. del 10012 del 2021): «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima». Come detto, nella specie non vi è prova dell'avvenuta spedizione, né è stato prodotto dall' avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto CP_1 deposito.
Quanto all'atto di accertamento della violazione prot.n. .4500.16/11/2018.0166137 del CP_1
16/11/2018, in data 24/12/2018, in Commessaggio - via Carducci, n. 3 (all'epoca dei fatti, sede della società , l'avviso di ricevimento prodotto riporta solo la firma di persona qualificatasi Parte_2 come “Impiegato” addetto alla ricezione delle notificazioni al servizio di un “destinatario” - senza ulteriori specificazioni che ne consentano la individuazione - ma nulla consente di ricondurre l'avviso all'atto di accertamento spedito con raccomandata A.R. 78602929041-5.
L'assenza di idonea prova di efficace contestazione della violazione agli opponenti nei termini di legge comporta, ai sensi dell'ultimo comma dell'art 14 l. 689/81, l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione.
Pertanto, l'ordinanza - ingiunzione di pagamento, n. 0I 001558795, emessa sulla base dell'atto di accertamento n. 4500.16/11/2018.0166136 del 16/11/2018 nei confronti di CP_1 Controparte_4
, nonché l'ordinanza-ingiunzione n. 0I 001525533 emessa, sulla base dell'atto di accertamento
[...]
Co n. 4500.16/11/2018.0166137, nei confronti di in qualità di obbligato in solido, CP_1 CP_3 devono essere annullate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, considerato il valore della causa e l'assenza di attività istruttoria svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede: annulla l'ordinanza-ingiunzione n. 0I 001558795 emessa, sulla base dell'atto di accertamento n. CP_1
4500.16/11/2018.0166136 del 16/11/2018, nei confronti di e notificata in data Parte_1
30/4/2024 e l'ordinanza-ingiunzione n. 0I 001525533 emessa, sulla base dell'atto di accertamento n. Co
4500.16/11/2018.0166137, nei confronti di in qualità di obbligato in solido, e CP_1 CP_3 notificata in data 30/4/2024; condanna a rifondere agli opponenti le spese di lite che liquida in € 1.500,00 per onorario, oltre CP_1 spese generali al 15 %, C.A. e IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore, avv.
Almo Costa, dichiaratosi antistatario.
Mantova, 23.5.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA
R.G. 426/2024
All'udienza del 23.5.2025 di cui è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127- ter c.p.c., il giudice, preso atto delle note scritte depositate dalle parti, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza, con contestuale motivazione, di cui dà lettura.
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
R.G.N. 426/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in persona del giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa iscritta al n. 426/2024 di r.g. promossa da:
(c.f. ) e (P.I. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con l'avv. Almo Costa e l'avv. Carlo Paolessi P.IVA_1
RICORRENTE contro
(cod.fisc. ) Controparte_1 P.IVA_2 con l'avv. Eugenia Savona
RESISTENTE
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: accertare e dichiarare l'inammissibilità, la nullità e/o l'inefficacia dell'ordinanza-ingiunzione n. 0I 001558795 contro emessa da Parte_1 [...] notificata in data 30/4/2024 e gli accessori per i motivi dedotti;
- Controparte_1 conseguentemente accertare e dichiarare intervenuta la prescrizione del titolo di credito (sanzione amministrativa) portato nell'atto di accertamento prodromico all'ordinanza impugnata per decorso del termine legale. - Parimenti accertare e dichiarare l'inammissibilità, la nullità e/o l'inefficacia Co dell'ordinanza-ingiunzione n. 0I 001525533 contro emessa da Controparte_3 CP_1 [...]
) notificata in data 30/4/2024 e gli accessori per i motivi dedotti - In Controparte_1 ogni caso dichiarare l'eccessività della sanzione applicata alla luce dell'esiguità delle ritenute e della violazione del solo anno 2017 - Condanna dell' alle spese di lite comprensive di compensi CP_1 spese generali, IVA e cpa come per legge, a favore dei ricorrenti da distrarre nei confronti dell'avv.
Almo Costa dichiaratosene antistatario ex art.93 cpc.
Per parte resistente: Voglia il Tribunale Ill.mo così giudicare: - in via principale, respingere, siccome assolutamente infondate, le domande tutte proposte dagli opponenti, confermando le ordinanze ingiunzioni opposte e dichiarandone l'esecutorietà; - in via subordinata, nella denegata ipotesi di annullamento delle ordinanze ingiunzioni opposte, rideterminare la somma ingiunta con le ordinanze stesse nella misura risultata dovuta in corso di causa, ovvero dichiarare tenuti e conseguentemente condannare i ricorrenti al pagamento in favore dell' delle somme che risulteranno accertate e CP_1 dovute in corso di causa a titolo di sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti, per i periodi di causa indicati in atti. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24.5.2024, e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento, n. 0I 001558795, notificata a in data 30/4/2024, emessa sulla base dell'atto di accertamento n. Parte_1
4500.16/11/2018.0166136 del 16/11/2018 riferito all'anno 2017 e l'ordinanza-ingiunzione di CP_1
Co pagamento n. 0I 001525533 notificata in data 30/4/2024 a emessa sulla base dell'atto di CP_3 accertamento n. 4500.16/11/2018.0166137 del 16/11/2018 riferito all'anno 2017. Parte CP_1 opponente rilevava l'inesistenza e/o nullità della notificazione degli atti di accertamento e la conseguente prescrizione per gli importi oggetto di sanzione. CP_ Si costituiva l' eccependo la rituale notifica degli atti di accertamento e negando il decorso della prescrizione.
All'odierna udienza di cui è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle note scritte depositate dalle parti.
L'opposizione è fondata.
A norma dell'art 14 della L. n. 689/81 gli estremi della violazione (in assenza di contestazione immediata) devono essere “notificati” (e non semplicemente comunicati) al trasgressore e all'obbligato in solido a norma delle “leggi vigenti” e quindi con le modalità previste dal codice di procedura civile (cfr. tra le altre Cass Sez. 2, Sentenza n. 11548 del 17/05/2007) o dalle leggi speciali da esso richiamate.
Nel caso di specie, è pacifico che la notificazione dell'accertamento Protocollo
.4500.16/11/2018.0166136 (“Accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, CP_1 del decreto – legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre
1983, n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta (art. 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689”) contenente gli estremi della violazione sanzionata con l'ordinanza- ingiunzione, notificata all'opponente , sia avvenuta a mezzo posta. Parte_1 Risulta, inoltre, dagli atti di causa, che l'agente postale incaricato della notifica non ha reperito il destinatario all'indirizzo e ha attestato di aver “lasciato avviso per assenza del destinatario e/o delle persone abilitate a ricevere..”: ciò, senza ulteriori indicazioni in ordine alla avvenuta spedizione della comunicazione di avvenuto deposito. L (cui spettava il relativo onere) non ha depositato CP_1
l'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale.
Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (sent. n. del 10012 del 2021): «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima». Come detto, nella specie non vi è prova dell'avvenuta spedizione, né è stato prodotto dall' avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto CP_1 deposito.
Quanto all'atto di accertamento della violazione prot.n. .4500.16/11/2018.0166137 del CP_1
16/11/2018, in data 24/12/2018, in Commessaggio - via Carducci, n. 3 (all'epoca dei fatti, sede della società , l'avviso di ricevimento prodotto riporta solo la firma di persona qualificatasi Parte_2 come “Impiegato” addetto alla ricezione delle notificazioni al servizio di un “destinatario” - senza ulteriori specificazioni che ne consentano la individuazione - ma nulla consente di ricondurre l'avviso all'atto di accertamento spedito con raccomandata A.R. 78602929041-5.
L'assenza di idonea prova di efficace contestazione della violazione agli opponenti nei termini di legge comporta, ai sensi dell'ultimo comma dell'art 14 l. 689/81, l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione.
Pertanto, l'ordinanza - ingiunzione di pagamento, n. 0I 001558795, emessa sulla base dell'atto di accertamento n. 4500.16/11/2018.0166136 del 16/11/2018 nei confronti di CP_1 Controparte_4
, nonché l'ordinanza-ingiunzione n. 0I 001525533 emessa, sulla base dell'atto di accertamento
[...]
Co n. 4500.16/11/2018.0166137, nei confronti di in qualità di obbligato in solido, CP_1 CP_3 devono essere annullate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, considerato il valore della causa e l'assenza di attività istruttoria svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede: annulla l'ordinanza-ingiunzione n. 0I 001558795 emessa, sulla base dell'atto di accertamento n. CP_1
4500.16/11/2018.0166136 del 16/11/2018, nei confronti di e notificata in data Parte_1
30/4/2024 e l'ordinanza-ingiunzione n. 0I 001525533 emessa, sulla base dell'atto di accertamento n. Co
4500.16/11/2018.0166137, nei confronti di in qualità di obbligato in solido, e CP_1 CP_3 notificata in data 30/4/2024; condanna a rifondere agli opponenti le spese di lite che liquida in € 1.500,00 per onorario, oltre CP_1 spese generali al 15 %, C.A. e IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore, avv.
Almo Costa, dichiaratosi antistatario.
Mantova, 23.5.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni