Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 03/02/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00379/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00903/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 903 del 2022, proposto dal sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Simone Benito Natale, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bresso, via Roma 16;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
- del decreto prot. nr. Cat. 6F/-OMISSIS-/2021 del 5 gennaio 2022 (successivamente notificato in data 26 febbraio 2022) con cui la Questura di Milano ha respinto l'istanza prodotta dal ricorrente al fine di ottenere il rilascio della licenza di porto di fucile uso sportivo;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, conseguenziale ancorché non conosciuto, ivi compreso, in particolare e per quanto occorra, la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 e 10 bis L. 241/90 del 26 agosto 2022 e notificata in data 01 settembre 2021 finalizzata al diniego della licenza di porto di fucile uso sportivo, nonché le informazioni degli organi di polizia territorialmente competenti, non conosciuti, ma menzionati nel provvedimento impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2024 il dott. Federico Giuseppe Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con il ricorso in epigrafe il sig. -OMISSIS- -OMISSIS- chiedeva a questo Tribunale Amministrativo Regionale di disporre l’annullamento del decreto questorile prot. nr. Cat. 6F/-OMISSIS-/2021 del 5 gennaio 2022, con il quale la Questura di Milano respingeva l’istanza prodotta da lui prodotta per il rilascio della licenza di porto di fucile per uso sportivo;
- il decreto, nello specifico, giustificava l’esito reiettivo sul presupposto fattuale della sussistenza in capo al richiedente della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del Tribunale di Milano del 19 giugno 2001 per i reati di furto continuato e porto abusivo di armi continuato; tale sentenza, evidenziava l’Amministrazione nel provvedimento in due distinti passaggi motivazionali, risultava “assolutamente ostativa al rilascio di autorizzazioni di polizia in materia di armi” in forza di quanto prescritto dall’art. 43, comma 1, lett. a) e c) del TULPS, senza che potesse rilevare il notevole lasso di tempo intercorso rispetto al fatto di reato (più di 21 anni) e la buona condotta nel frattempo serbata dall’interessato;
- l’impugnativa, allora, contestava detta reiezione affidandosi a un unico complesso di motivo di gravame (a sua volta distinto al suo interno in due sotto censure) così rubricato “Violazione ed erronea applicazione degli artt. 3, 10 e 10-bis della L. n. 241/90 nonché artt. 10,11,42,43 T.U.L.P.S.. Eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, per sviamento, illogicità, manifesta ingiustizia e travisamento dei presupposti” ;
- l’Amministrazione intimata, seppur costituitasi in giudizio con atto di mera forma, provvedeva al deposito agli atti del fascicolo la documentazione istruttoria sottesa e connessa al provvedimento gravato;
- giunta, infine, l’udienza pubblica del 18 dicembre 2024, all’esito della discussione tra le parti, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che il ricorso è infondato per le ragioni che saranno di seguito esposte;
Osservato, preliminarmente, che con il motivo di gravame in analisi il ricorrente contesta la legittimità del rigetto reso dalla Questura di Milano, in quanto:
a) affetto da un defict di istruttoria e di motivazione, considerato che non sarebbe comprensibile il percorso logico-giuridico attraverso il quale la P.A., da una condanna risalente a più di 21 anni prima (2001), sia poi pervenuta a un giudizio di “cattiva condotta” e di “pericolo di abuso del titolo”, e ciò soprattutto alla luce dei puntuali rilievi difensivi forniti dal -OMISSIS- nell’ambito del proprio contraddittorio procedimentale ai sensi dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990;
b) emesso, peraltro, in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 11 e 43 del TULPS, nonché dei principi generali di proporzionalità e di ragionevolezza dell’azione amministrativa: la risalenza e l’episodicità della condotta, la giovane età del ricorrente al tempo dell’accaduto e la tenuità delle conseguenze penali avrebbero, difatti, richiesto da parte della P.A. procedente una valutazione sull’affidabilità in concreto e attuale del ricorrente nel buon uso delle armi;
c) l’automatismo ostativo di cui all’art. 43, comma 1 del TULPS al rilascio del porto d’armi nei confronti dei soggetti che abbiano subito una condanna per i reati di cui alle lettere a) e c) non sarebbe, peraltro, rispondente alla natura, invece, altamente discrezionale del potere amministrativo nel settore delle autorizzazioni di polizia di cui all’art. 11 del TULPS, che imporrebbe, a suo dire, all’Amministrazione di dover tenere in debito conto nel proprio giudizio di affidabilità anche degli altri elementi fattuali descrittivi dell’attuale personalità dell’interessato;
Ritenuto, tuttavia, che, ad avviso del Collegio, detti argomentazioni non appaiono rispondenti con il principio inderogabile di diritto pubblico, desumibile dal complessivo quadro normativo e giurisprudenziale, secondo cui a chi è stato condannato per i reati previsti come preclusivi dall’articolo 43, comma 1 del TULPS, anche con sentenza di applicazione delle pena su richiesta delle parti ex art. 444 del c.p.p., non può essere rilasciata, e dev’essere revocata se sia stata rilasciata, la licenza di porto d’armi (senza che possa aver rilievo un’eventuale statuizione di riabilitazione);
Osservato, a tal fine, che l’art. 43 del TULPS prevede, al primo comma, che “ [o]ltre a quanto è stabilito dall’art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare armi: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all’autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico; c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi ”;
Considerato che secondo la più autorevole giurisprudenza amministrativa cui il Collegio intende prestarvi adesione:
- la licenza di porto d’armi non può essere concessa – e quella rilasciata andrebbe ritirata – nel caso di condanna per uno dei reati elencati all’art. 43, primo comma, del TULPS, anche in presenza di riabilitazione;
- quest’ultima ha soltanto l’effetto di estinguere gli “effetti penali della condanna” strettamente intesi, ossia quegli effetti che si producono sulla successiva applicazione della sola legge penale, sostanziale o processuale; solo per le “autorizzazioni di polizia” di cui all’art. 11 del TULPS, d’altra parte, il legislatore ha espressamente inteso dare rilievo alla riabilitazione, al fine di rendere flessibile la regola del diniego del titolo a chi ha commesso determinati reati; non altrettanto ha stabilito il legislatore in relazione alle regole speciali sulla “licenza di portare armi” di cui all’art. 43 in esame;
- tale distinzione è basata sulla diversa natura delle attività sottoposte ad autorizzazione: mentre le autorizzazioni di polizia di cui all’art. 11 hanno a oggetto attività lavorative, l’art. 43 si riferisce a uno specifico settore nel quale non è in discussione la possibilità di svolgere o meno un’attività lavorativa, ma sono coinvolti particolari valori concernenti la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica; ne deriva che, in presenza di condanna dell’interessato a pena detentiva per uno dei reati indicato nel primo comma dell’art. 43 del TULPS, non residua alcun margine di apprezzamento discrezionale per l’amministrazione, la quale è quindi vincolata a negare (o revocare) la licenza ( arg. ex Cons. Stato, Sez. I, parere 11 luglio 2016, n. 1620; id., Sez. III, sentenza 9 novembre 2016, n. 4660);
Rilevato, altresì, che siffatto automatismo ostativo è stato avallato dalla Corte Costituzionale nella decisione n. 109 del 9 maggio 2019, nella quale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 43, comma 1, lett. a) del TULPS, sollevate, in riferimento all’art. 3 Cost., dal T.A.R. per la Toscana e dal T.A.R. per il Friuli-Venezia Giulia nella parte in cui tale norma “ prevede un generalizzato divieto di rilasciare il porto d’armi alle persone condannate a pena detentiva per il reato di furto senza consentire alcun apprezzamento discrezionale all’Autorità amministrativa competente ”;
segnatamente, la Consulta, ponendosi in continuità con la propria giurisprudenza di cui alla sentenza n. 440 del 16 dicembre 1993, sottolinea che:
a) “ in ragione dell’inesistenza, nell’ordinamento costituzionale italiano, di un diritto di portare armi, deve riconoscersi in linea di principio un ampio margine di discrezionalità in capo al legislatore nella regolamentazione dei presupposti in presenza dei quali può essere concessa al privato la relativa licenza, nell’ambito di bilanciamenti che – entro il limite della non manifesta irragionevolezza – mirino a contemperare l’interesse dei soggetti che richiedono la licenza di porto d’armi per motivi giudicati leciti dall’ordinamento e il dovere costituzionale di tutelare, da parte dello Stato, la sicurezza e l’incolumità pubblica (su tale dovere, ex plurimis, sentenze n. 115 del 1995, n. 218 del 1988, n. 4 del 1977, n. 31 del 1969 e n. 2 del 1956): beni, questi ultimi, che una diffusione incontrollata di armi presso i privati potrebbe porre in grave pericolo, e che pertanto il legislatore ben può decidere di tutelare anche attraverso la previsione di requisiti soggettivi di affidabilità particolarmente rigorosi per chi intenda chiedere la licenza di portare armi ;
b) non può, di conseguenza, ritenersi manifestamente irragionevole una disciplina, pur particolarmente severa come quella ora all’esame, che sancisce un divieto assoluto di concessione della licenza di porto d’armi anche nei confronti di chi sia stato condannato per furto e abbia ottenuto la riabilitazione, dal momento che tale delitto comporta pur sempre una diretta aggressione ai diritti altrui, che pregiudica in maniera significativa la sicurezza pubblica e al tempo stesso rivela una grave mancanza di rispetto delle regole basilari della convivenza civile da parte del suo autore ”;
Considerato, pertanto, che, alla luce del suddetto quadro ricognitivo, la Questura milanese nel diniego gravato ha fatto corretta applicazione del citato automatismo ostativo nel caso di specie, essendo inibito al -OMISSIS- dall’art. 43, comma 1, lett. a) e c) del TULPS il rilascio della licenza di porto di fucile per uso sportivo in ragione della commissione da parte di questi dei reati furto continuato e porto abusivo di armi continuato, accertati con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del Tribunale di Milano del 19 giugno 2001;
la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 del c.p.p. è, difatti, pur sempre una condanna (cfr. art. 445, comma 1- bis , ult. cpv. del c.p.p., secondo cui “ Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna ”), e i suoi effetti vantaggiosi per il condannato, ulteriori rispetto alla riduzione della pena, si esauriscono comunque nell'ambito degli effetti penali (cfr. art. 445, comma 2 del c.p.p.), senza poter influire sulle disposizioni dell'art. 43 del TULPS (cfr. ex multis , T.A.R. per il Molise, Sez. I, 8 marzo 2022, n. 62; che cita Cons. Stato, Sez. V, 19 giugno 2019, n. 4187; id., Sez. V, 14 aprile 2011, n. 2311; id., Sez. VI, 19 marzo 2009, n. 1683);
Ritenuto, pertanto, che, in forza di quanto sopra esposto, il motivo di gravame in analisi risulta infondato e l’intera impugnativa deve essere consequenzialmente respinta;
ragioni di equità giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere
Federico Giuseppe Russo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Federico Giuseppe Russo | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.