Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 29/04/2026, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
Composta dai seguenti magistrati:
IC Guzzi Presidente Gianpiero D’Alia Consigliere DO LI Referendario relatore
SENTENZA
Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 23516 del registro di Segreteria, promosso da:
Procura presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria della Corte dei conti, PEC: calabria.procura@corteconticert.it attore
nei confronti di omissis, nato a [...] il omissis ed ivi residente in via omissis, C.F. omissis, difeso e rappresentato dall’avvocato Efrem Greco presso il quale ha eletto domicilio in Paola (CS), al Viale della Libertà n° 49, PEC: efrem.greco@pec.giuffre.it convenuto
esaminati gli atti e i documenti di causa;
nella pubblica udienza del 25 marzo 2026, letta la relazione e uditi per la Procura regionale il dott. Pasquale Pedace e per il Sentenza n. 130/2026 convenuto l’avv. Efrem Greco.
AT
1. Con atto di citazione dell’11.5.2023 la Procura regionale conveniva in giudizio omissis, chiedendone la condanna al risarcimento del danno di € 30.000,00 e, in via subordinata, alla somma di giustizia, in favore dell’ASP (azienda sanitaria provinciale) di Cosenza, oltre alla rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia.
La procura riferiva che in data 11.07.2018 il collegio sindacale dell’Asp di Cosenza aveva trasmesso la delibera n. omissis del omissis con la quale veniva approvata la transazione con una paziente – per danni subiti in relazione ad una colonscopia eseguita presso l’UOC Chirurgia dell’ospedale San Francesco di Paola – a seguito di un ricorso per accertamento tecnico preventivo (con richiesta di risarcimento di euro 50.000,00) ad esito del quale la c.t.u. indicava l’esistenza del nesso di causalità tra la condotta del sanitario che aveva eseguito l’esame ed il danno cagionato.
Le considerazioni del c.t.u. venivano condivise dal consulente di parte, come anche dal comitato valutazione sinistri che esprimeva il proprio assenso alla sottoscrizione della transazione per euro 30.000,00, sconsigliando la prosecuzione del giudizio.
In particolare, dalla documentazione sanitaria risultava che nel controllo colonscopico presso il presidio ospedaliero il 10 marzo 2014 il medico operatore attestava “esame eseguito fino a 60 cm.
ed interrotto per intolleranza del paziente. Presenza di numerosi diverticoli. piccole petacchie a livello del sigma” e, a seguito del grave malessere avvertito dopo circa un’ora dall’esecuzione della colonscopia, la paziente veniva ricoverata presso la stessa struttura, sottoposta ad ulteriori esami ed accertamenti (esame radiologico e TC), e le veniva diagnosticata una peritonite da perforazione viscerale che ha richiesto “un intervento in laparatomia mediana con individuazione e riparazione della perforazione del diverticolo a livello del sigma”.
Il 4 aprile 2014 la paziente, a seguito di ulteriori complicanze relative ad un’occlusione intestinale, veniva sottoposta ad un nuovo intervento di relaparatomia e il 9 marzo 2015 ad un intervento di laparoalloplastica per la diagnosi di laparocele.
La c.t.u. ha rilevato che la perforazione intestinale del sigma non risultava obiettivata nel corso della colonscopia e, pertanto, secondo il criterio probabilistico, l’evento poteva ricollegarsi causalmente all’esecuzione di tale esame, specificando che la paziente era stata sottoposta ad una precedente colonscopia in data 4 gennaio 2013 dalla quale era emerso che la stessa era affetta da diverticolosi e colite ulcerosa; circostanza questa che avrebbe dovuto indurre l’operatore, nella seconda colonscopia, ad operare in modo cauto, mentre nella relazione non veniva riportata alcuna difficoltà incontrata, né l’adozione di alcuna particolare cautela.
Il c.t.u., dunque, ha ritenuto che la complicanza verificatasi, a seguito della perforazione viscerale, dovesse essere considerata in termini di prevedibilità e prevenibilità dell’evento.
Quanto alla prevedibilità rappresentava che la colonscopia era stata eseguita non in funzione terapeutica ma di controllo, dove il coefficiente statistico delle complicanze è piuttosto basso e la situazione patologica della paziente, rispetto al periodo temporale del primo esame, risultava considerevolmente migliorata in riferimento alle patologie già riscontrate
(diverticolosi e colite ulcerosa), e il rischio della perforazione risultava maggiore nella prima colonscopia.
Inoltre, evidenziava che dalla documentazione sanitaria acquisita l’indagine risultava eseguita senza il rilascio del consenso informato scritto della paziente.
Quanto alla prevenibilità dell’evento riferiva che nel primo esame non si era realizzato alcun danno e, dunque, il rischio poteva essere evitato con le opportune cautele.
Quindi la c.t.u. concludeva ritenendo, sulla base del principio del “più probabile che non”, che l’evento dannoso potesse essere posto in relazione causale con la condotta del medico operatore che aveva eseguito la colonscopia.
Nello specifico, la perforazione del diverticolo del sigma con la conseguente peritonite hanno comportato la necessità per la paziente di sottoporsi a due interventi, con danno biologico stimato pari al 10 per cento, 40 giorni di invalidità temporanea assoluta, 15 giorni di invalidità temporanea parziale al 75 per cento, 15 giorni di invalidità temporanea parziale al 50 per cento e 10 giorni di invalidità temporanea parziale al 25 per cento.
Sulla base di tali elementi la procura, in ragione della transazione sottoscritta e del relativo ordinativo di pagamento n. 7003 del 7 giugno 2018 di euro 30.000,00, individuava nel omissis il medico operatore che aveva eseguito la colonscopia e gli notificava l’invito a dedurre.
La citazione richiamava gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa in relazione al danno risarcito, prendendo posizione sulle deduzioni difensive (in particolare, sull’eccepita inammissibilità e improcedibilità del giudizio ai sensi degli articoli 9 e 13 della legge n. 24/2017 e inopponibilità al medico della transazione sottoscritta); riteneva, in particolare, che l’evento dannoso fosse ricollegabile causalmente con ragionevole certezza all’esecuzione dell’esame colonscopico (il medico non aveva evidenziato particolari difficoltà di esecuzione eccetto che per la conclusione anticipata dell’esame, comunque eseguito fino a 60 cm, a seguito della manifestata intolleranza della paziente).
La perforazione viscerale, che ha poi comportato la necessità di due interventi, indicherebbe l’esistenza di un nesso causale apprezzabile secondo il principio “più probabile che non”, stante peraltro la considerazione che il convenuto, già a conoscenza della specifica condizione della paziente, avrebbe dovuto impiegare le cautele necessarie per scongiurare eventi dannosi, in quanto le patologie riscontrate implicavano particolare fragilità e vulnerabilità della parete intestinale e la dedotta possibile improvvisa perforazione del diverticolo in via spontanea e senza sintomi sarebbe stato evento poco probabile.
Veniva evidenziata, infine, la mancanza di prova in ordine alla richiesta del consenso informato scritto alla paziente (“appare più verosimile ritenere che il sanitario abbia omesso colpevolmente di acquisire il consenso del paziente piuttosto che, come sostenuto nelle deduzioni difensive presentate, ipotizzare una possibile mancata corretta tenuta della documentazione da parte dell’Azienda sanitaria”).
Pertanto, la Procura concludeva nei termini innanzi indicati.
2. Con memoria del 12.10.2023 si costituiva in giudizio il convenuto.
In via preliminare eccepiva l’inammissibilità e/o improcedibilità del giudizio richiamando le norme della legge 8 marzo 2017 n.
24 (c.d. legge Gelli-Bianco), lamentando che non era stato mai parte del procedimento, né gli era stato comunicato il giudizio;
pur richiamando la portata temporale della legge (applicabile solo dal primo aprile 2017) evidenziava che gli eventi lesivi e il danno erariale erano successivi e quindi al medico doveva essere comunicato, quanto meno, “l’avvio delle trattative stragiudiziali con il danneggiato, con invito a prendervi parte”
poiché i rapporti giuridici non si erano esauriti.
Il convenuto eccepiva anche l’inopponibilità dell’accertamento tecnico preventivo e la nullità della c.t.u., non potendo valere
“su base presuntiva, i risultati di un accertamento medico-legale condotto in sua assenza ed in violazione di analogo diritto”, con l’effetto della “totale inopponibilità del procedimento di ATP condotto in sua assenza e l’integrale nullità della CTU alla quale egli non ha potuto partecipare, con l’assistenza di un difensore e di un proprio CTP”.
Eccepiva, altresì, il difetto di contraddittorio sul rilievo che dovrebbe essere il sanitario a fornire “la prova dell’esistenza di cause o circostanze che possano far considerare l’evento prodottosi come di natura imprevedibile per l’eventuale esonero da responsabilità”, e sul difetto di allegazione probatoria con riferimento al mancato rinvenimento del consenso informato
(per la procura il sanitario non avrebbe “dimostrato” di aver richiesto il consenso informato scritto), evidenziando l’impossibilità di tale adempimento non essendo stato parte del giudizio civile.
Nel merito eccepiva l’infondatezza della contestata responsabilità, poiché la colite ulcerosa e la diverticolosi sono patologie in evoluzione (per cui potrebbero non essere presenti o rilevate ad una prima indagine diagnostica ed essere evidenziate nel corso di una indagine successiva) e la perforazione del diverticolo può verificarsi anche spontaneamente, in maniera improvvisa ed in assenza di sintomatologia (in ogni caso, l’ipotesi di una perforazione in occasione di un esame endoscopico sarebbe statisticamente contemplata); evidenziava inoltre l’immediata interruzione dell’esame endoscopico, indice di attenzione e di prudenza nella manovra, e di essersi immediatamente prodigato con accertamenti clinici ulteriori (prescrivendo rx grafico e TC addome) ed aver effettuato l’intervento chirurgico di laparotomia
(richiamava la relazione del primario del reparto del 30/04/2016 che ha escluso, nella fattispecie in esame, la sussistenza degli ipotizzati profili di responsabilità).
Inoltre, il convenuto lamentava che la c.t.u., in assenza di contraddittorio con l’interessato, ha ritenuto che fosse onere del medico fornire la prova dell’esistenza di una condotta non imputabile affermando, dunque, la sussistenza del nesso di causalità su criteri meramente probabilistici (colpa medica presunta) e operando una illegittima inversione dell’onere probatorio.
Quanto poi al consenso informato lamentava di non essersi potuto difendere in sede civile perché estraneo al giudizio e che, oggi, non è in grado di fornire elementi, non avendo più accesso alla documentazione, richiamando al riguardo gli stessi solleciti della procura al fine di acquisire la documentazione istruttoria, a dimostrazione dell’inerzia e della disorganizzazione della P.A.
che “potrebbero rappresentare la causa esclusiva della mancata acquisizione del consenso informato”; inoltre, specificava che l’obbligo di conservazione della documentazione sanitaria e l’onere della prova di avere posto il paziente nelle condizioni di valutare e prestare il consenso informato gravano sulla struttura sanitaria e non sul medico.
Infine, richiamava la c.t.p. a firma del dott. omissis sull’assenza di responsabilità, di condotta imperita o colposa, e sull’assenza del nesso di causalità, poiché il c.t.u. avrebbe dedotto la responsabilità senza rappresentare l’alternativa manovra esecutiva dovuta dall’operatore.
Quanto poi al consenso informato il c.t.p. esponeva che all’epoca dei fatti non era obbligatorio in forma scritta e che il tipo di esame prevede una fase preparatoria con scambio di informazioni tra medico e paziente (per la “preparazione de lume intestinale” con una dieta alcuni giorni prima e con l’assunzione di “lassativi di massa”).
Il convenuto, pertanto, concludeva preliminarmente per l’inammissibilità e improcedibilità dell’azione di responsabilità e, in via subordinata, per una pronuncia di decadenza e intervenuta prescrizione; nel merito instava per l’assoluzione e, in ogni caso, per la riduzione dell’eventuale addebito risarcitorio, con condanna alle spese e ai compensi del giudizio.
3. Con sentenza-ordinanza n. 53/2024 venivano rigettate le eccezioni preliminari, ordinato il deposito della pagina mancante della c.t.u. già in atti e veniva richiesto un parere al Collegio medio legale presso la Corte dei conti – nel prosieguo ML - in ordine al nesso di causalità materiale tra la malattia lamentata dalla paziente, ed oggetto dell’avvenuto risarcimento, e l’esecuzione dell’esame di colonscopia, nei termini già affrontati nell’ATP.
4. In esecuzione dell’ordinanza, in data 17.4.2024 veniva depositata copia della c.t.u. completa della parte mancante da parte dell’ASP di Cosenza.
5. Con nota del 7.8.2024 il ML comunicava l’inizio delle operazioni peritali per il 19 settembre 2024.
6. Con memoria del 14.11.2024 il convenuto, vista la mancata trasmissione della relazione preliminare, chiedeva nuovi termini per completamento delle operazioni peritali, con rinvio ad altra udienza e assegnazione di nuovo termine per deposito di note difensive.
7. In data 9 dicembre 2024 il ML chiedeva una proroga di 180 giorni per il deposito della consulenza tecnica d’ufficio e all’udienza del 10.12.2024, con ordinanza a verbale, veniva disposto il rinvio all’udienza del 14.10.2025.
8. In data 17.10.2025 il ML depositava il proprio parere preliminare e in data 17.11.2025 il parere definitivo.
9. All’udienza del 25 marzo 2026, il pubblico ministero richiamava la c.t.u. resa in sede di ATP e la circostanza che il secondo intervento non era stato effettuato in via d’urgenza, oltre alla mancanza del consenso informato, insistendo per l’accoglimento della domanda.
L’avv. Greco richiamava la relazione sulle numerose incongruenze nell’ATP, sia sulle attività mediche che sul consenso informato, e insisteva per il rigetto della citazione e condanna alle spese di lite.
IR
10. Nel merito la domanda è infondata e deve essere rigettata.
La richiesta di risarcimento danni formulata dalla procura regionale poggia sostanzialmente sulle risultanze della c.t.u.
resa nel giudizio di accertamento tecnico preventivo espletato dinanzi al giudice ordinario.
Il Collegio, tuttavia, ha disposto l’acquisizione nel presente giudizio di un parere del ML, in contraddittorio tra le parti, sì da consentire al convenuto di poter articolare le proprie difese che sono mancate nel giudizio dinanzi al giudice ordinario, non essendo egli stato parte in quella sede e non avendo potuto esporre le proprie ragioni ed argomentazioni tecniche.
Proprio rispetto a tale profilo – che è espressione del principio di parità delle parti nel giudizio, attuazione del giusto processo –
la sentenza-ordinanza n. 53/2024 resa nel presente giudizio si è già espressa (sub par. 7) sull’infondatezza delle eccezioni del convenuto (in merito all’inopponibilità dell’accertamento tecnico preventivo e nullità della c.t.u.); infatti, la precedente c.t.u.
rappresenta un elemento di prova a sostegno della tesi accusatoria che si combina però necessariamente con quanto emerso sotto il profilo probatorio in questa sede, dove avviene l’accertamento della produzione del danno secondo lo schema proprio del giudizio erariale e la sua imputazione al convenuto che ha modo di espletare in maniera piena la propria difesa, consentendo al giudice contabile di effettuare un giudizio autonomo della vicenda e così giungere ad un proprio convincimento.
In questo senso la richiesta di parere al ML sugli stessi capitoli già oggetto di c.t.u. ha chiaramente evidenziato l’assenza di colpa grave nella condotta posta in essere dal convenuto.
In particolare, il parere già nella premessa evidenzia che
“Appaiono alla visione dell’elaborato proposto, numerose ed inemendabili incongruenze, sicuramente giustificabili nel soddisfacimento del metodo teorico-didattico-Universitario ma non rispondenti fattivamente a quanto realmente “da verificare”
nel processo dimostrativo incontrovertibile della “colpa grave”
negli ambiti ospedaliero-ambulatoriali dove realmente deve essere valutata l’inemendabile imperizia, la negligenza e l’imprudenza eventualmente condotta dall’attore, negli ambiti della pratica specialistica quotidiana e, la corretta correlazione fra l’atto medico ed i rischi previsti dalla metodica in esame, sempre tenendo in debita considerazione le preesistenze insistenti su paziente e di fatto mai considerate all’accertamento tecnico presentato”.
Partendo da tale criterio, quanto all’esame effettuato, il collegio medico legale ha evidenziato che “la perforazione diverticolare non avvenne per diretta manovra dell’operatore ma, verosimilmente per la sovradistensione del viscere esplorato dovuta all’insufflazione di aria utile all’esplorazione accurata del lume. Se si fosse trattato di un atto imperito o imprudente la perforazione avrebbe interessato il lume stesso con una soluzione di continuo che sarebbe stata visibile già in corso di esame mentre si ribadisce che la lesione interessò una piccola estroflessione patologica (diverticolo) a parete già ridotta essendo privo di tonaca muscolare ma soprattutto interessato da fenomeni infiammatori tali da ridurne la tenuta, ricordando che la paziente era affetta da malattia infiammatoria cronica di tutto il tratto colico”, specificando altresì che “descritta la sede della perforazione e raccordando i sintomi acuti addominali successivi all’estrazione del colonscopio con il quadro chirurgico presentatosi all’atto della laparotomia esplorativa ci si rende conto dell’esiguità lesiva residuata e della discendente impossibilità dell’operatore di diagnosticare la stessa prima della rimozione del colonscopio”.
Date tali premesse, rispondendo ai quesiti posti, veniva rappresentato che seppur il danno deve essere messo in nesso di causalità materiale con l’esecuzione dell’esame colonscopico, tuttavia esso “è stato grandemente dipeso dalla condizione complessa di fragilità colica a carico della paziente, correlata alle patologie preesistenti sul tratto esplorato, di modo che ne risulti grandemente deresponsabilizzato l’atto medico, che non presenta chiare connotazioni di imperizia (non è possibile secondo la criteriologia medico legale perimetrare l’atto commissivo e/o omissivo a carico dell’operatore da tradursi in errore medicochirurgico), imprudenza (l’esame è stato prontamente interrotto per sopravvenuta intolleranza della paziente), negligenza
(l’operatore stante l’esiguità lesiva non poteva diagnosticare in corso di esame l’evento perforativo)”.
Più in particolare, proprio sul quesito relativo al profilo della colpa grave (violazione delle regole di condotta) il parere ha evidenziato che “non appaiono essere state violate nell’esecuzione dell’esame una o più regole doverose di condotta, sia relativamente al codice di deontologia medica (consenso informato) sia relativamente alla omissione o mancata aderenza a linee guida nazionali ed internazionali o leggi e regolamenti”.
Quanto, poi, al profilo relativo al consenso informato il parere reso dal ML – premettendo che l’esame del 4.1.2013 era regolarmente preceduto da consenso informato controfirmato dall’interessata, mentre rispetto all’esame del 10/03/2014 agli atti non risulta – ha chiarito che “contrariamente a quanto rimarcato all’A.T.P., tale apparente omissione non risulta configurare in alcun modo una profilazione di negligenza in capo al responsabile della prestazione diagnostica”, poiché all’epoca la raccolta del consenso informato non era obbligatoria, seppur fortemente raccomandata da principi di etica medica e di diritto alla salute e all'integrità fisica (l’obbligatorietà venne disciplinata dalla legge 219/2017), e il paziente aveva, nel proprio percorso medico esperienziale, già avuto modo di essere correttamente edotto in precedenza.
Ad ogni buon conto e per completezza espositiva, il Collegio ritiene opportuno condividere a proposito del “consenso informato” quanto la recente giurisprudenza d’appello ha avuto potuto chiarire, ovvero che “l’esistenza del nesso causale tra l’inosservanza dell’obbligo di acquisire il consenso informato e il danno deve essere adeguatamente provato, posto che: “a) il fatto positivo da provare è il rifiuto che sarebbe stato opposto dal paziente al medico; b) il presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla scelta soggettiva del paziente, sicché la distribuzione del relativo onere va individuato in base al criterio della cd. "vicinanza della prova"; c) il discostamento della scelta del paziente dalla valutazione di necessità/ opportunità dell'intervento operata dal medico costituisce eventualità non corrispondente all'“id quod plerumque accidit”. Tale prova potrà essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza, le presunzioni, queste ultime fondate, in un rapporto di proporzionalità diretta, sulla gravità delle condizioni di salute del paziente e sul grado di necessarietà dell'operazione, non potendosi configurare, "ipso facto", un danno risarcibile con riferimento alla sola omessa informazione, attesa l'impredicabilità di danni "in re ipsa" nell'attuale sistema della responsabilità civile"." (Cass. n. 28985/2019)” (Sez. II centr.
app., sent. n. 250/2024).
In conclusione sul punto, anche tale profilo – seppur non incidente sull’accertata assenza di colpa grave nell’intervento medico, invero assorbente ogni altra valutazione – depone in senso contrario rispetto alla prospettazione di responsabilità articolata dalla procura.
Dunque, il parere, dando atto di aver comunicato il preliminare alle parti e che nessuna osservazione era pervenuta, concludeva nel senso che “non si rilevano sussistere condotte connotate da grave imperizia, imprudenza e negligenza nella gestione del caso chirurgico presentato all’attenzione, essendo stati rispettati i protocolli scientifici, diagnostici e clinici vigenti all’epoca e non avendo l’attore in gioco, adottato comportamenti francamente censurabili, non essendo stato possibile ravvisare in alcun passaggio dell’intera vicenda, profili tali da ricomprendere quanto compiuto, nei perimetri legali propri della colpa grave”.
Pertanto, sulla base del parere reso dal collegio medico legale –
logicamente motivato, privo di contraddizioni, non contestato dalle parti e rispetto al quale, dunque, non vi sono ragioni per discostarsene – non si ritiene sussista la prospettata colpa grave del convenuto durante l’esecuzione dell’esame, con l’effetto che la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata.
11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 23516 del Registro di Segreteria:
- rigetta la domanda della procura regionale;
- condanna l’ASP di Cosenza al pagamento delle spese di lite in favore di omissis, che liquida in euro 2.000,00, oltre oneri di legge.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 25 marzo 2026.
Il Relatore Il Presidente DO LI IC Guzzi Firmato digitalmente Firmato digitalmente
DECRETO
La Sezione Giurisdizionale per la Calabria, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52, comma 2, del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs. n. 101 del 10/08/2018
DISPONE
che a cura della Segreteria in caso di diffusione vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003, del come modificato dal D. lgs. n. 101 del 10/08/2018 e venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52, nei riguardi dei soggetti interessati.
Il Presidente IC Guzzi Firmato digitalmente Depositata in segreteria il 28/04/2026 Il Funzionario responsabile Dott.ssa Stefania Vasapollo Firmato digitalmente