Art. 33.
Il sottufficiale che ha compiuto venti anni di servizio effettivo puo', a domanda, cessare dal servizio permanente o continuativo per anzianita' di servizio, con diritto al normale trattamento di quiescenza.
((Il sottufficiale che non abbia raggiunto il periodo di servizio anzidetto puo' egualmente cessare; a domanda, dal servizio e consegue l'indennita' per una volta tanto pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione))
Il Ministro ha facolta' di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari o di ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio.
Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente o continuativo a domanda e' collocato nella riserva o nel complemento a seconda che si trovi nelle condizioni di cui al primo o al secondo comma del presente articolo.
L'applicazione del presente articolo e' sospesa in tempo di guerra.
Il sottufficiale che ha compiuto venti anni di servizio effettivo puo', a domanda, cessare dal servizio permanente o continuativo per anzianita' di servizio, con diritto al normale trattamento di quiescenza.
((Il sottufficiale che non abbia raggiunto il periodo di servizio anzidetto puo' egualmente cessare; a domanda, dal servizio e consegue l'indennita' per una volta tanto pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione))
Il Ministro ha facolta' di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari o di ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio.
Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente o continuativo a domanda e' collocato nella riserva o nel complemento a seconda che si trovi nelle condizioni di cui al primo o al secondo comma del presente articolo.
L'applicazione del presente articolo e' sospesa in tempo di guerra.