Articolo 1 della Legge 30 dicembre 1937, n. 2388
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19 febbraio 1938
Art. 1. VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I confini fra i comuni di Cavenago d'Adda, Turano Lodigiano, Bertonico, Castiglione d'Adda, Camairago, Cavacurta e Maleo, in provincia di Milano, e quelli di Casaletto Ceredano, Credera Rubbiano, Moscazzano, Montodine, Gombito, Formigara e Pizzighettone, in provincia di Cremona, sono rettificati in conformita' dell'annessa pianta planimetrica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 30 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, il Guardasigilli: SOLMI


Entrata in vigore il 19 febbraio 1938