Art. 43.
L'esercizio del diritto a conseguire l'indennita' o la pensione e il godimento della pensione gia' conseguita rimangono sospesi nel caso di interdizione temporanea dai pubblici uffici, fino a che sia interamente decorsa la durata dell'interdizione o l'interdizione stessa sia estinta. ((4)) -------------- AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale con sentenza 7-13 gennaio 1966, n. 3 (in G.U. 1ª s.s. 15/01/1966, n. 12) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale, a norma dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , dell'art. 43.
L'esercizio del diritto a conseguire l'indennita' o la pensione e il godimento della pensione gia' conseguita rimangono sospesi nel caso di interdizione temporanea dai pubblici uffici, fino a che sia interamente decorsa la durata dell'interdizione o l'interdizione stessa sia estinta. ((4)) -------------- AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale con sentenza 7-13 gennaio 1966, n. 3 (in G.U. 1ª s.s. 15/01/1966, n. 12) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale, a norma dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , dell'art. 43.