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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/06/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8450/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), C.F._1
e
nata a [...] l'[...] (C.F. Parte_2
), C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Polsia CICCONE ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito a Bologna, via Eleonora Duse, n. 11/D, con l'intervento del PM
***** Oggetto del processo: << cessazione degli effetti civili del matrimonio
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 22 maggio 2025. Il P.M. ha concluso “Visto”.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domande congiunte e cumulative di separazione consensuale e cessazione effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 2 luglio 2024. Su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione del 22 maggio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso. I coniugi hanno contratto matrimonio ad Argelato il 10 giugno 1990.
pagina 1 di 4 Dall'unione sono nati il 25 maggio 1994, e , il 12 luglio 2000, Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni. Dopo che le parti hanno depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza del 10 ottobre 2024, il 15 ottobre 2024 è stata pronunciata sentenza di separazione ex artt. 150 e 158 c.c. e con ordinanza emessa in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e per la trattazione della domanda di divorzio. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è divenuta procedibile, stante il passaggio in giudicato della predetta sentenza di separazione e la decorrenza del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni. All'udienza del 22 maggio 2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, come pure le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dal deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale il 10 ottobre 2024. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. Il P.M. è intervenuto. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite debbono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nato Parte_1
a Sala Bolognese (BO) il 20 giugno 1961, e , nata a [...] Parte_2
(SA) l'8 gennaio 1965, unitisi in matrimonio ad Argelato il 10 giugno 1990, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, n.8 p. 2, s. A, anno 1990; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) prende atto che la signora ha lasciato la casa coniugale portando con sé Pt_2 tutti i propri effetti personali;
2) prende atto che i coniugi hanno concordato che il signor imarrà nella casa Pt_1 coniugale di sua esclusiva proprietà sita in Argelato (BO), in via San Giobbe n. 30 (Comune Argelato (BO), comprensiva di arredi;
pagina 2 di 4 3) prende atto che il signor a già versato alla moglie la somma di 5.000,00 Pt_1 euro a titolo di rimborso delle spese di ristrutturazione della casa coniugale;
4) prende atto che i coniugi hanno convenuto che l'appartamento sito ad Argelato
(BO), in via Galliera n. 201 (Comune Argelato (BO), dati catastali: foglio 37, particella 44, sub 3, cat. A/4), i due fabbricati di categoria C/6 (Comune Argelato (BO), dati catastali: foglio 37, particella 224, sub 3 e sub 4) e il fabbricato di categoria C/2 (Comune Argelato (BO), dati catastali: foglio 37, particella 78, sub 29) siti in Argelato (BO), alla Via Galliera n. 197, di proprietà per 1/9 della signora rimarranno Pt_2 nella sua esclusiva titolarità; 5) prende atto che per intercorso accordo tra le parti le auto Toyota Aygo tg. DE031D e Peugeot 2008 tg. GS412MH rimarranno di esclusiva proprietà del signor il Pt_1 quale rimarrà l'unico soggetto obbligato nei confronti di Controparte_1
per il contratto di finanziamento stipulato per l'acquisto della seconda vettura;
[...]
6) prende atto che i ricorrenti, con riguardo ai rapporti in essere presso istituti di credito e altri enti, hanno concordato che:
- il signor rimarrà esclusivo titolare del conto corrente rapporto n. Pt_1
68133/1000/11439 presso Banca Intesa Sanpaolo e delle somme ivi presenti;
- la signora resterà l'unica titolare del conto corrente rapporto n. Pt_2
000000115401 presso Banco BPM e delle relative somme;
7) prende atto che:
- i ricorrenti hanno estinto il conto corrente presso Banca Intesa Sanpaolo, rapporto C/C 68133/1000/5823 e il conto corrente presso Banco BPM, rapporto n. 00430678 intestati ad entrambi e le somme depositate sono state corrisposte rispettivamente al signor alla signora;
Pt_1 Pt_2
- la signora ha corrisposto al signor 'importo di 750,00 euro Pt_2 Pt_1 quale quota parte di quest'ultimo delle somme relative ai saldi dei conti correnti contestati;
- i rapporti finanziari n. 68133/3100/79026041 e n. 68133/3100/40116197, entrambi presso Banca Intesa San Paolo Spa e i Mandati n.0001668138, п. 0006565777, п. 0007475771 tutti del dossier n. D000589888 presso Azimut Capital Management SGR SPA sono già stati liquidati e le somme sono già state ripartite al 50% tra i coniugi;
8) prende atto che la signora rimarrà l'unica titolare dei diritti e delle Pt_2 somme del Fondo Pensione presso Banca Intesa San Paolo e del Fondo Pensione presso Azimut Capital Management SGR SPA;
9) prende atto che il signor imarrà unico titolare: Pt_1
- di ogni diritto relativo alla polizza assicurativa in essere con la Azimut Capital Management SGR SPA;
- del libretto di risparmio presso Coop avente n. 058759900 e delle somme ivi presenti;
- della polizza infortuni n. 302092111 presso Generali Italia Spa;
10) prende atto che le parti si autorizzano al reciproco rilascio dei passaporti;
pagina 3 di 4 11) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato che rispettate le condizioni della presente sentenza non avranno più nulla a pretendere reciprocamente rispetto a quanto qui regolato;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 28 maggio 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), C.F._1
e
nata a [...] l'[...] (C.F. Parte_2
), C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Polsia CICCONE ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito a Bologna, via Eleonora Duse, n. 11/D, con l'intervento del PM
***** Oggetto del processo: << cessazione degli effetti civili del matrimonio
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 22 maggio 2025. Il P.M. ha concluso “Visto”.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domande congiunte e cumulative di separazione consensuale e cessazione effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 2 luglio 2024. Su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione del 22 maggio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso. I coniugi hanno contratto matrimonio ad Argelato il 10 giugno 1990.
pagina 1 di 4 Dall'unione sono nati il 25 maggio 1994, e , il 12 luglio 2000, Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni. Dopo che le parti hanno depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza del 10 ottobre 2024, il 15 ottobre 2024 è stata pronunciata sentenza di separazione ex artt. 150 e 158 c.c. e con ordinanza emessa in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e per la trattazione della domanda di divorzio. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è divenuta procedibile, stante il passaggio in giudicato della predetta sentenza di separazione e la decorrenza del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni. All'udienza del 22 maggio 2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, come pure le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dal deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale il 10 ottobre 2024. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. Il P.M. è intervenuto. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite debbono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nato Parte_1
a Sala Bolognese (BO) il 20 giugno 1961, e , nata a [...] Parte_2
(SA) l'8 gennaio 1965, unitisi in matrimonio ad Argelato il 10 giugno 1990, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, n.8 p. 2, s. A, anno 1990; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) prende atto che la signora ha lasciato la casa coniugale portando con sé Pt_2 tutti i propri effetti personali;
2) prende atto che i coniugi hanno concordato che il signor imarrà nella casa Pt_1 coniugale di sua esclusiva proprietà sita in Argelato (BO), in via San Giobbe n. 30 (Comune Argelato (BO), comprensiva di arredi;
pagina 2 di 4 3) prende atto che il signor a già versato alla moglie la somma di 5.000,00 Pt_1 euro a titolo di rimborso delle spese di ristrutturazione della casa coniugale;
4) prende atto che i coniugi hanno convenuto che l'appartamento sito ad Argelato
(BO), in via Galliera n. 201 (Comune Argelato (BO), dati catastali: foglio 37, particella 44, sub 3, cat. A/4), i due fabbricati di categoria C/6 (Comune Argelato (BO), dati catastali: foglio 37, particella 224, sub 3 e sub 4) e il fabbricato di categoria C/2 (Comune Argelato (BO), dati catastali: foglio 37, particella 78, sub 29) siti in Argelato (BO), alla Via Galliera n. 197, di proprietà per 1/9 della signora rimarranno Pt_2 nella sua esclusiva titolarità; 5) prende atto che per intercorso accordo tra le parti le auto Toyota Aygo tg. DE031D e Peugeot 2008 tg. GS412MH rimarranno di esclusiva proprietà del signor il Pt_1 quale rimarrà l'unico soggetto obbligato nei confronti di Controparte_1
per il contratto di finanziamento stipulato per l'acquisto della seconda vettura;
[...]
6) prende atto che i ricorrenti, con riguardo ai rapporti in essere presso istituti di credito e altri enti, hanno concordato che:
- il signor rimarrà esclusivo titolare del conto corrente rapporto n. Pt_1
68133/1000/11439 presso Banca Intesa Sanpaolo e delle somme ivi presenti;
- la signora resterà l'unica titolare del conto corrente rapporto n. Pt_2
000000115401 presso Banco BPM e delle relative somme;
7) prende atto che:
- i ricorrenti hanno estinto il conto corrente presso Banca Intesa Sanpaolo, rapporto C/C 68133/1000/5823 e il conto corrente presso Banco BPM, rapporto n. 00430678 intestati ad entrambi e le somme depositate sono state corrisposte rispettivamente al signor alla signora;
Pt_1 Pt_2
- la signora ha corrisposto al signor 'importo di 750,00 euro Pt_2 Pt_1 quale quota parte di quest'ultimo delle somme relative ai saldi dei conti correnti contestati;
- i rapporti finanziari n. 68133/3100/79026041 e n. 68133/3100/40116197, entrambi presso Banca Intesa San Paolo Spa e i Mandati n.0001668138, п. 0006565777, п. 0007475771 tutti del dossier n. D000589888 presso Azimut Capital Management SGR SPA sono già stati liquidati e le somme sono già state ripartite al 50% tra i coniugi;
8) prende atto che la signora rimarrà l'unica titolare dei diritti e delle Pt_2 somme del Fondo Pensione presso Banca Intesa San Paolo e del Fondo Pensione presso Azimut Capital Management SGR SPA;
9) prende atto che il signor imarrà unico titolare: Pt_1
- di ogni diritto relativo alla polizza assicurativa in essere con la Azimut Capital Management SGR SPA;
- del libretto di risparmio presso Coop avente n. 058759900 e delle somme ivi presenti;
- della polizza infortuni n. 302092111 presso Generali Italia Spa;
10) prende atto che le parti si autorizzano al reciproco rilascio dei passaporti;
pagina 3 di 4 11) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato che rispettate le condizioni della presente sentenza non avranno più nulla a pretendere reciprocamente rispetto a quanto qui regolato;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 28 maggio 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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