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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/11/2025, n. 3834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3834 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 6732/2019 promossa da:
- (P.IVA , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Crisci, presso il cui studio sito in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla
Corso A. Moro n. 100, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE contro
- (C.F. ) Controparte_2 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Anna Felicia Palumbo, presso il cui studio sito in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Via Martucci n.
24, è elettivamente domiciliato;
APPELLATO
nonché
– (C.F. ) CP_3 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: con note scritte depositate ai sensi dell'art
127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi;
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la
[...]
ha impugnato la sentenza n. 3780/2019 con la Controparte_1
quale il Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere ha accolto la domanda promossa da per il risarcimento delle Controparte_2
lesioni personali da lui patite in seguito al sinistro stradale, occorso in data 12.05.2013 in Capua, allorquando l'odierno appellato, mentre percorreva la Via Roma in sella alla propria biciletta insieme a era stato investito dal veicolo Adam Controparte_4
Opel, tg. AK765YF, di proprietà di , il cui conducente CP_3
aveva omesso di fermarsi al segnale di STOP.
A sostegno del presente gravame, la compagnia assicurativa ha sollevato la contraffazione del referto n. 091509 del pronto soccorso dell'Ospedale di Aversa, allegato da nel Controparte_2
proprio fascicolo di primo grado, chiedendo altresì di disporre la rimessione di tutti gli atti di giudizio alla Procura del Tribunale di
Napoli Nord, ove ha depositato denuncia-querela. In CP_5
subordine, ha eccepito: l'inammissibilità, improcedibilità e improponibilità della domanda proposta dallo , sulla scorta CP_2
di quanto disposto dal Codice delle Assicurazioni;
la prescrizione del diritto azionato;
l'infondatezza nel merito delle avverse pretese;
l'errata determinazione delle spese legali liquidate dal Giudice di
Pace.
Alla luce delle gravi censure espresse, inoltre, parte appellante ha chiesto di disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
pag. 2/13 Si è costituito , deducendo preliminarmente Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342, 339 e 348 bis c.p.c.; nel merito, sostenendo la correttezza della gravata sentenza, ha concluso per il rigetto dell'impugnazione, in quanto infondata in fatto e in diritto.
è rimasto contumace, nonostante la regolarità CP_3 della notifica.
All'udienza del giorno 14.01.2021, sulla scorta della documentazione allegata dalla società assicurativa, il precedente giudice ha ritenuto sussistenti gravi e fondati motivi per accogliere la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, ai sensi dell'art. 283 c.p.c.
La causa è stata assegnata alla scrivente in data 16.09.2024 e riservata in decisione all'udienza del 28.10.2025 senza termini.
*
L'appello è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito esposti.
Sulle eccezioni preliminari.
In primis, occorre disattendere l'eccezione preliminare di inammissibilità invocata dall'appellato . CP_2
1. Sul punto, occorre rammentare che, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SS.UU. 16 novembre 2017 n. 27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce (ex multis: Cass. 30 maggio 2018 n. 13535), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione pag. 3/13 delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (ex multis: Cass. 31 maggio 2006, n. 12984, 18 aprile 2007, n. 9244, 17 dicembre 2010, n. 25588, 23 ottobre 2014, n. 22502, 27 settembre
2016, n. 18932, e 23 febbraio 2017, n. 4695; tali principi hanno trovato conferma anche nelle sentenze delle Sezioni Unite 25 novembre 2008, n. 28057, e 9 novembre 2011, n. 23299; nonché nella sentenza 30 luglio 2001, n. 10401).
Nel caso di specie, l'esposizione di parte appellante consente di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche ad esse indirizzate;
a conferma di ciò, parte appellata ha avuto modo di difendersi compiutamente, come emerge dalla sua comparsa di costituzione, nella quale affronta criticamente, punto su punto, le diverse questioni sollevate dalla controparte.
2. Insussistenti devono altresì ritenersi i presupposti dell'invocata inammissibilità di cui all'art. 348 bis c.p.c.
Il concetto di probabilità di accoglimento, invero, va interpretato come verosimiglianza delle censure e degli argomenti pag. 4/13 posti a fondamento dei motivi di gravame e va riconosciuto anche se sussista una sola probabilità di accoglimento.
In tal senso, l'appello proposto dalla non si Controparte_6
è palesato prima facie inammissibile, non essendo apparsa evidente, all'esame sommario dei motivi di gravame compiuto in limine litis, la loro infondatezza.
3. Nemmeno può essere accolta l'eccezione di inammissibilità del gravame per l'asserita violazione dell'art. 339, comma 2, c.p.c., posto che la decisione impugnata non risulta pronunciata dal giudice di prime cure secondo equità.
Ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c., il Giudice di Pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, ad eccezione di quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c.
Ebbene, né la domanda avanzata da – volta a Controparte_2 ottenere il risarcimento delle lesioni patite in seguito al sinistro de quo, nei limiti del valore della controversia che si determinava in €
5.000,00 – né il dispositivo della sentenza n. 3780/2019, che ha condannato parte appellante in solido con al CP_7
pagamento di € 19.885,70 rispondono evidentemente ai requisiti citati, sicché deve affermarsi la appellabilità della decisione.
Sul merito.
1. Venendo dunque al merito dell'appello, va evidenziato che la presente decisione viene adottata applicando il principio della
“ragione più liquida”.
A tale riguardo si richiama il seguente principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite: “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" -
pag. 5/13 desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (Cassazione civile sez. un. 08 maggio 2014 n. 9936).
La stessa giurisprudenza di legittimità ha precisato che “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre.” (Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n. 12002).
Dunque, in applicazione del summenzionato principio, ritiene questo Giudice di esaminare, con effetto assorbente rispetto alle questioni pregiudiziali sollevate, la doglianza relativa alla dedotta contraffazione della documentazione esibita in primo grado da
. Controparte_2
2. Segnatamente, la ha esposto di essere Controparte_6 venuta a conoscenza della non autenticità del referto n. 091509 del pronto soccorso dell'Ospedale di Aversa, attraverso gli accertamenti effettuati dal Centro Investigativo I.C.T.A. per conto della società assicurativa, producendo la lettera di riscontro con la quale il Direttore Sanitario dell'Ospedale “San. di CP_8
Aversa aveva disconosciuto la conformità dell'atto.
pag. 6/13 Contr Nel corso del giudizio di appello, inoltre, la ha rappresentato di aver avviato un'ulteriore indagine per mezzo dell'agenzia investigativa SEA Investigazione S.r.l., dalle cui ricerche era emersa la quasi totale similarità del sinistro per cui è causa con quello che aveva coinvolto e Parte_1 Per_1
in data 19.03.2014, sempre in Capua (ma alla via Napoli),
[...]
e sempre per colpa della , tg. AK765YF, di proprietà di CP_9
, condotta nell'occasione da CP_3 Controparte_10
– anche in questo caso, i referti di pronto soccorso allegati non apparivano in alcun database dell' . Parte_2
3. Ebbene, riguardo all'ammissibilità di tali report di indagine in sede di gravame, eccepita dall'appellato , giova osservare CP_2
che la facoltà di produrre nuovi documenti in appello è ammessa dall'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., purché essa avvenga non nel corso del giudizio di secondo grado, ma in sede di costituzione, come prescritto, a pena di decadenza, dal codice di rito e così trovando applicazione il disposto degli artt. 163 e 166 cod. proc. civ., richiamati dagli artt. 342, primo comma e 347, primo comma, cod. proc. civ., tenuto conto dell'esigenza di concentrare le attività assertive e probatorie nella fase iniziale del procedimento (a meno che la formazione documentale da esibire non ne sia successiva) e avuto riguardo all'assenza di richiami, nella disciplina del grado di giudizio, alla disposizione dell'art. 184 cod. proc. civ. (Cfr. Cass.
Civile, Sez. 1, 10 Giugno 2011 n. 12731).
Difatti, ciò che rileva, ai fini della decadenza dal diritto di produrre, entro la prima occasione processuale utile, i documenti nuovi, non è la mera conoscenza presuntiva dell'atto, ma la sua conoscenza effettiva ovvero la presunzione di conoscenza assoluta,
pag. 7/13 potendo solo da essa e dalla successiva inerzia dell'interessato discendere la conseguenza della tardività della produzione. (Cfr.
Cass. civile, Sez. 2, 24 Aprile 2025 n. 10858).
Alla luce di questi principi, tutta la documentazione prodotta dalla nel corso del presente giudizio di Controparte_1
appello, deve ritenersi conforme al dettato dell'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ e tempestiva, essendo pervenuta nella disponibilità dell'appellante successivamente al momento in cui la causa in primo grado era stata assegnata in decisione. Per la precisione, l'ultima udienza celebrata innanzi al Giudice di Pace di
Santa Maria Capua Vetere – durante la quale, questi ha assegnato la causa a sentenza - risale al giorno 18.03.2019, mentre la prima risposta proveniente dall'Ospedale di Aversa risulta protocollata il giorno 24.05.2019; la relazione informativa della SEA
Investigazioni, agli atti, appare invece datata il giorno 20.01.2020.
4. Assodata dunque l'ammissibilità del loro deposito, nelle missive di risposta a firma della Parte_3
di Aversa, inserite nel report di indagine del
[...] CP_8
Centro I.C.T.A., circa la conformità del referto medico si asserisce che: “In riscontro a vostra nota si invia alla S.V. comunicazione di avvenuto controllo degli operatori di presidio su archivio informatizzato, nel merito la scheda in oggetto è compilata in calce senza timbro del medico. Si specifica inoltre che: - la firma apposta in calce, alla voce medico, non è attribuibile con certezza ad operatori del presidio data la grafia utilizzata, né vi è nella
Direzione Sanitaria deposito di sigle da utilizzare su atti ufficiali;
- da ulteriori controlli in riferimento alla data e all'ora si fa presente che nel PS era in funzione l'accettazione informatizzata degli
pag. 8/13 accessi; per tanto non risulta evidenza agli atti per certificare la veridicità del contenuto;
- si sottolinea che al numero di referto
14822 del registro informatico anno 2015 corrisponde un altro nominativo”.
Nella lettera successiva, la Direzione Sanitaria dell'Ospedale di Aversa precisava che per mero errore materiale si era indicato il referto n. 14882 del 2015 in luogo a quello per cui è causa, ossia il n. 091509 del 2013, ribadendo però le stesse anomalie rilevate.
5. A sostegno della falsità del documento, milita poi senz'altro la sentenza n.1469/2025 depositata dal Tribunale di
Penale di Milano in data 07.05.2025 e prodotta dalla società appellante con le note conclusionali, nella quale viene di fatto acclarata l'inverosimiglianza del sinistro stradale che ha visto coinvolto l'odierno appellato , condannandolo per Controparte_2
il reato di frode assicurativa di cui all'art. 642 c.p.
In particolare, in ordine alla dinamica dell'incidente per cui è causa - nonché dell'altro similare che ha visto coinvolti Per_1
e - il Tribunale di Milano ha osservato
[...] Parte_1 numerose discrasie che, sulla scorta degli elementi istruttori raccolti nell'ambito dei due gradi del giudizio civile, si riportano anche in questa sede: “- in nessuno dei due casi è stato richiesto
l'intervento delle forze dell'ordine per l'esecuzione dei rilievi e pertanto non vi sono riscontri oggettivi eseguiti nell'immediatezza, nonostante la gravità delle lesioni asseritamente riportate nell'annotazione; - i quattro ciclisti si sono recati in presidi ospedalieri distanti diversi chilometri dal luogo in cui sono avvenuti gli incidenti, senza fornire alcuna spiegazione in merito;
- i due sinistri sono del tutto analoghi
pag. 9/13 poiché, in entrambi i casi, i danneggiati sono una coppia di ciclisti urtati dallo stesso veicolo condotto dal medesimo soggetto - che si è reso irreperibile;
- i luoghi dei Controparte_10 due incidenti distano tra loro solo 1,5 chilometri; - la documentazione medica prodotta dai quattro danneggiati non è attendibile, essendo stata redatta a mano, riportando una numerazione non coerente ed essendo firmata, nel primo caso, con una sigla non riconoscibile, e, nel secondo, dal dott.
soggetto emerso anche in riferimento ad altri sinistri Per_2
oggetto di indagine;
- i protagonisti degli incidenti e il testimone di quello di cui al capo 1) dell'imputazione si sono resi irreperibili o non hanno inteso rilasciare dichiarazioni;
- i mezzi coinvolti non sono stati visionati (perché radiati, rottamati o venduti), con conseguente impossibilità di accertare la compatibilità dei danni riportati con la dinamica dei sinistri descritta nella lettera di messa in mora;
- nonostante nei modelli C.A.I. sia stata indicata la presenza di testimoni, questi non sono stati identificati e pertanto non e stato possibile intervistarli: l'unico teste emerso in sede di giudizio davanti al Giudice di Pace di Santa Maria Capua
Vetere - non ha voluto rilasciare agli Controparte_11 investigatori privati alcuna dichiarazione in merito al sinistro del
12.5.2013; - , proprietario del veicolo coinvolto CP_3 nell'incidente di cui al capo 1) dell'imputazione, ha sporto denuncia querela contro il e lo , CP_4 CP_2 disconoscendo il sinistro e dichiarando, addirittura, di non aver mai posseduto una Opel Adam ma solo una Opel Tigra, circostanza peraltro smentita dalle visure ACI prodotte in atti;
- le richieste risarcitorie sono pervenute all'Assicurazione quasi allo
pag. 10/13 scadere dei cinque anni previsti dall'art. 2947 c.c. e, quindi, molto tempo dopo il verificarsi dell'evento, così da rendere più difficoltosa ogni verifica della veridicità dei sinistri;
-
- tramite l'avv. Di Puorto - aveva già Persona_1
chiesto il risarcimento del danno alla Compagnia per un presunto investimento, in qualità di pedone, avvenuto in data 22.4.2017 in relazione al quale era stato visitato, nell'immediatezza, dal dott. presso l'ospedale di - gli investigatori della Per_2 Parte_2
SEA hanno riscontrato la presentazione di numerose richieste di risarcimento per sinistri avvenuti con modalità simili a quelli oggetto di trattazione, coinvolgenti in vari casi i medesimi soggetti… omissis…”
Del resto, dall'acclarata inattendibilità dell'appellato e del certificato di Pronto soccorso prodotto in primo grado, non può che discendere il venir meno della prova del danno e del nesso causale, con travolgimento a cascata anche della documentazione medica prodotta a supporto delle lesioni certificate nel referto di pronto soccorso e della CTU medico-legale espletata sull'attore.
In altri termini, alla luce delle incongruenze evidenziate, venuta meno altresì la prova della sussistenza di lesioni ai danni di compatibili con la dinamica del sinistro, non può Controparte_2
che venir meno l'intera prova del fatto storico per come dedotto dall'istante in primo grado.
Ne consegue, l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza di primo grado impugnata, con assorbimento di ogni ulteriore motivo addotto.
Sulle spese di lite.
pag. 11/13 L'accoglimento dell'appello principale comporta la necessità di un nuovo regolamento di dette spese limitatamente ai capi interessati, tenendo conto che, in base al principio di cui all'articolo
336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese
(Cass. n. 28718/13; Cass. n. 26985/09; n. 12963/07).
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, il tutto con riferimento ai parametri attualmente vigenti di cui al DM 55/2014.
Tenuto conto delle circostanza del caso, sussistono certamente i presupposti anche per la condanna ai sensi dell'art. 96, comma III
c.p.c. per responsabilità aggravata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di;
CP_3
- accoglie integralmente l'appello proposto da
[...]
e, in totale riforma della sentenza n. 3780/2019 Controparte_1 del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, rigetta la domanda proposta da con condanna di Controparte_2 quest'ultima alla restituzione di tutte le somme eventualmente percepite in forza della sentenza riformata, oltre interessi dalla data del pagamento al soddisfo;
- condanna al pagamento, in favore Controparte_2
dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano, per il presente grado in complessivi € 5.502,00 per onorari, di cui € 425,00 per esborsi, mentre per il primo grado in pag. 12/13 complessivi € 2.090,00, il tutto oltre rimborso spese generali, I. V.
A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge.
- ai sensi dell'art. 96, comma III cpc, condanna CP_2 al pagamento della somma di euro 3.000,00
[...]
equitativamente determinata.
- pone le spese di CTU per come liquidate in I grado a carico del soccombente.
Dispone la trasmissione degli atti presso la Procura in sede per ogni opportuna valutazione.
Santa Maria Capua Vetere, 28.11.2025
Il Giudice
Dr.ssa Ambra Alvano
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 6732/2019 promossa da:
- (P.IVA , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Crisci, presso il cui studio sito in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla
Corso A. Moro n. 100, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE contro
- (C.F. ) Controparte_2 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Anna Felicia Palumbo, presso il cui studio sito in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Via Martucci n.
24, è elettivamente domiciliato;
APPELLATO
nonché
– (C.F. ) CP_3 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: con note scritte depositate ai sensi dell'art
127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi;
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la
[...]
ha impugnato la sentenza n. 3780/2019 con la Controparte_1
quale il Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere ha accolto la domanda promossa da per il risarcimento delle Controparte_2
lesioni personali da lui patite in seguito al sinistro stradale, occorso in data 12.05.2013 in Capua, allorquando l'odierno appellato, mentre percorreva la Via Roma in sella alla propria biciletta insieme a era stato investito dal veicolo Adam Controparte_4
Opel, tg. AK765YF, di proprietà di , il cui conducente CP_3
aveva omesso di fermarsi al segnale di STOP.
A sostegno del presente gravame, la compagnia assicurativa ha sollevato la contraffazione del referto n. 091509 del pronto soccorso dell'Ospedale di Aversa, allegato da nel Controparte_2
proprio fascicolo di primo grado, chiedendo altresì di disporre la rimessione di tutti gli atti di giudizio alla Procura del Tribunale di
Napoli Nord, ove ha depositato denuncia-querela. In CP_5
subordine, ha eccepito: l'inammissibilità, improcedibilità e improponibilità della domanda proposta dallo , sulla scorta CP_2
di quanto disposto dal Codice delle Assicurazioni;
la prescrizione del diritto azionato;
l'infondatezza nel merito delle avverse pretese;
l'errata determinazione delle spese legali liquidate dal Giudice di
Pace.
Alla luce delle gravi censure espresse, inoltre, parte appellante ha chiesto di disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
pag. 2/13 Si è costituito , deducendo preliminarmente Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342, 339 e 348 bis c.p.c.; nel merito, sostenendo la correttezza della gravata sentenza, ha concluso per il rigetto dell'impugnazione, in quanto infondata in fatto e in diritto.
è rimasto contumace, nonostante la regolarità CP_3 della notifica.
All'udienza del giorno 14.01.2021, sulla scorta della documentazione allegata dalla società assicurativa, il precedente giudice ha ritenuto sussistenti gravi e fondati motivi per accogliere la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, ai sensi dell'art. 283 c.p.c.
La causa è stata assegnata alla scrivente in data 16.09.2024 e riservata in decisione all'udienza del 28.10.2025 senza termini.
*
L'appello è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito esposti.
Sulle eccezioni preliminari.
In primis, occorre disattendere l'eccezione preliminare di inammissibilità invocata dall'appellato . CP_2
1. Sul punto, occorre rammentare che, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SS.UU. 16 novembre 2017 n. 27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce (ex multis: Cass. 30 maggio 2018 n. 13535), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione pag. 3/13 delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (ex multis: Cass. 31 maggio 2006, n. 12984, 18 aprile 2007, n. 9244, 17 dicembre 2010, n. 25588, 23 ottobre 2014, n. 22502, 27 settembre
2016, n. 18932, e 23 febbraio 2017, n. 4695; tali principi hanno trovato conferma anche nelle sentenze delle Sezioni Unite 25 novembre 2008, n. 28057, e 9 novembre 2011, n. 23299; nonché nella sentenza 30 luglio 2001, n. 10401).
Nel caso di specie, l'esposizione di parte appellante consente di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche ad esse indirizzate;
a conferma di ciò, parte appellata ha avuto modo di difendersi compiutamente, come emerge dalla sua comparsa di costituzione, nella quale affronta criticamente, punto su punto, le diverse questioni sollevate dalla controparte.
2. Insussistenti devono altresì ritenersi i presupposti dell'invocata inammissibilità di cui all'art. 348 bis c.p.c.
Il concetto di probabilità di accoglimento, invero, va interpretato come verosimiglianza delle censure e degli argomenti pag. 4/13 posti a fondamento dei motivi di gravame e va riconosciuto anche se sussista una sola probabilità di accoglimento.
In tal senso, l'appello proposto dalla non si Controparte_6
è palesato prima facie inammissibile, non essendo apparsa evidente, all'esame sommario dei motivi di gravame compiuto in limine litis, la loro infondatezza.
3. Nemmeno può essere accolta l'eccezione di inammissibilità del gravame per l'asserita violazione dell'art. 339, comma 2, c.p.c., posto che la decisione impugnata non risulta pronunciata dal giudice di prime cure secondo equità.
Ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c., il Giudice di Pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, ad eccezione di quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c.
Ebbene, né la domanda avanzata da – volta a Controparte_2 ottenere il risarcimento delle lesioni patite in seguito al sinistro de quo, nei limiti del valore della controversia che si determinava in €
5.000,00 – né il dispositivo della sentenza n. 3780/2019, che ha condannato parte appellante in solido con al CP_7
pagamento di € 19.885,70 rispondono evidentemente ai requisiti citati, sicché deve affermarsi la appellabilità della decisione.
Sul merito.
1. Venendo dunque al merito dell'appello, va evidenziato che la presente decisione viene adottata applicando il principio della
“ragione più liquida”.
A tale riguardo si richiama il seguente principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite: “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" -
pag. 5/13 desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (Cassazione civile sez. un. 08 maggio 2014 n. 9936).
La stessa giurisprudenza di legittimità ha precisato che “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre.” (Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n. 12002).
Dunque, in applicazione del summenzionato principio, ritiene questo Giudice di esaminare, con effetto assorbente rispetto alle questioni pregiudiziali sollevate, la doglianza relativa alla dedotta contraffazione della documentazione esibita in primo grado da
. Controparte_2
2. Segnatamente, la ha esposto di essere Controparte_6 venuta a conoscenza della non autenticità del referto n. 091509 del pronto soccorso dell'Ospedale di Aversa, attraverso gli accertamenti effettuati dal Centro Investigativo I.C.T.A. per conto della società assicurativa, producendo la lettera di riscontro con la quale il Direttore Sanitario dell'Ospedale “San. di CP_8
Aversa aveva disconosciuto la conformità dell'atto.
pag. 6/13 Contr Nel corso del giudizio di appello, inoltre, la ha rappresentato di aver avviato un'ulteriore indagine per mezzo dell'agenzia investigativa SEA Investigazione S.r.l., dalle cui ricerche era emersa la quasi totale similarità del sinistro per cui è causa con quello che aveva coinvolto e Parte_1 Per_1
in data 19.03.2014, sempre in Capua (ma alla via Napoli),
[...]
e sempre per colpa della , tg. AK765YF, di proprietà di CP_9
, condotta nell'occasione da CP_3 Controparte_10
– anche in questo caso, i referti di pronto soccorso allegati non apparivano in alcun database dell' . Parte_2
3. Ebbene, riguardo all'ammissibilità di tali report di indagine in sede di gravame, eccepita dall'appellato , giova osservare CP_2
che la facoltà di produrre nuovi documenti in appello è ammessa dall'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., purché essa avvenga non nel corso del giudizio di secondo grado, ma in sede di costituzione, come prescritto, a pena di decadenza, dal codice di rito e così trovando applicazione il disposto degli artt. 163 e 166 cod. proc. civ., richiamati dagli artt. 342, primo comma e 347, primo comma, cod. proc. civ., tenuto conto dell'esigenza di concentrare le attività assertive e probatorie nella fase iniziale del procedimento (a meno che la formazione documentale da esibire non ne sia successiva) e avuto riguardo all'assenza di richiami, nella disciplina del grado di giudizio, alla disposizione dell'art. 184 cod. proc. civ. (Cfr. Cass.
Civile, Sez. 1, 10 Giugno 2011 n. 12731).
Difatti, ciò che rileva, ai fini della decadenza dal diritto di produrre, entro la prima occasione processuale utile, i documenti nuovi, non è la mera conoscenza presuntiva dell'atto, ma la sua conoscenza effettiva ovvero la presunzione di conoscenza assoluta,
pag. 7/13 potendo solo da essa e dalla successiva inerzia dell'interessato discendere la conseguenza della tardività della produzione. (Cfr.
Cass. civile, Sez. 2, 24 Aprile 2025 n. 10858).
Alla luce di questi principi, tutta la documentazione prodotta dalla nel corso del presente giudizio di Controparte_1
appello, deve ritenersi conforme al dettato dell'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ e tempestiva, essendo pervenuta nella disponibilità dell'appellante successivamente al momento in cui la causa in primo grado era stata assegnata in decisione. Per la precisione, l'ultima udienza celebrata innanzi al Giudice di Pace di
Santa Maria Capua Vetere – durante la quale, questi ha assegnato la causa a sentenza - risale al giorno 18.03.2019, mentre la prima risposta proveniente dall'Ospedale di Aversa risulta protocollata il giorno 24.05.2019; la relazione informativa della SEA
Investigazioni, agli atti, appare invece datata il giorno 20.01.2020.
4. Assodata dunque l'ammissibilità del loro deposito, nelle missive di risposta a firma della Parte_3
di Aversa, inserite nel report di indagine del
[...] CP_8
Centro I.C.T.A., circa la conformità del referto medico si asserisce che: “In riscontro a vostra nota si invia alla S.V. comunicazione di avvenuto controllo degli operatori di presidio su archivio informatizzato, nel merito la scheda in oggetto è compilata in calce senza timbro del medico. Si specifica inoltre che: - la firma apposta in calce, alla voce medico, non è attribuibile con certezza ad operatori del presidio data la grafia utilizzata, né vi è nella
Direzione Sanitaria deposito di sigle da utilizzare su atti ufficiali;
- da ulteriori controlli in riferimento alla data e all'ora si fa presente che nel PS era in funzione l'accettazione informatizzata degli
pag. 8/13 accessi; per tanto non risulta evidenza agli atti per certificare la veridicità del contenuto;
- si sottolinea che al numero di referto
14822 del registro informatico anno 2015 corrisponde un altro nominativo”.
Nella lettera successiva, la Direzione Sanitaria dell'Ospedale di Aversa precisava che per mero errore materiale si era indicato il referto n. 14882 del 2015 in luogo a quello per cui è causa, ossia il n. 091509 del 2013, ribadendo però le stesse anomalie rilevate.
5. A sostegno della falsità del documento, milita poi senz'altro la sentenza n.1469/2025 depositata dal Tribunale di
Penale di Milano in data 07.05.2025 e prodotta dalla società appellante con le note conclusionali, nella quale viene di fatto acclarata l'inverosimiglianza del sinistro stradale che ha visto coinvolto l'odierno appellato , condannandolo per Controparte_2
il reato di frode assicurativa di cui all'art. 642 c.p.
In particolare, in ordine alla dinamica dell'incidente per cui è causa - nonché dell'altro similare che ha visto coinvolti Per_1
e - il Tribunale di Milano ha osservato
[...] Parte_1 numerose discrasie che, sulla scorta degli elementi istruttori raccolti nell'ambito dei due gradi del giudizio civile, si riportano anche in questa sede: “- in nessuno dei due casi è stato richiesto
l'intervento delle forze dell'ordine per l'esecuzione dei rilievi e pertanto non vi sono riscontri oggettivi eseguiti nell'immediatezza, nonostante la gravità delle lesioni asseritamente riportate nell'annotazione; - i quattro ciclisti si sono recati in presidi ospedalieri distanti diversi chilometri dal luogo in cui sono avvenuti gli incidenti, senza fornire alcuna spiegazione in merito;
- i due sinistri sono del tutto analoghi
pag. 9/13 poiché, in entrambi i casi, i danneggiati sono una coppia di ciclisti urtati dallo stesso veicolo condotto dal medesimo soggetto - che si è reso irreperibile;
- i luoghi dei Controparte_10 due incidenti distano tra loro solo 1,5 chilometri; - la documentazione medica prodotta dai quattro danneggiati non è attendibile, essendo stata redatta a mano, riportando una numerazione non coerente ed essendo firmata, nel primo caso, con una sigla non riconoscibile, e, nel secondo, dal dott.
soggetto emerso anche in riferimento ad altri sinistri Per_2
oggetto di indagine;
- i protagonisti degli incidenti e il testimone di quello di cui al capo 1) dell'imputazione si sono resi irreperibili o non hanno inteso rilasciare dichiarazioni;
- i mezzi coinvolti non sono stati visionati (perché radiati, rottamati o venduti), con conseguente impossibilità di accertare la compatibilità dei danni riportati con la dinamica dei sinistri descritta nella lettera di messa in mora;
- nonostante nei modelli C.A.I. sia stata indicata la presenza di testimoni, questi non sono stati identificati e pertanto non e stato possibile intervistarli: l'unico teste emerso in sede di giudizio davanti al Giudice di Pace di Santa Maria Capua
Vetere - non ha voluto rilasciare agli Controparte_11 investigatori privati alcuna dichiarazione in merito al sinistro del
12.5.2013; - , proprietario del veicolo coinvolto CP_3 nell'incidente di cui al capo 1) dell'imputazione, ha sporto denuncia querela contro il e lo , CP_4 CP_2 disconoscendo il sinistro e dichiarando, addirittura, di non aver mai posseduto una Opel Adam ma solo una Opel Tigra, circostanza peraltro smentita dalle visure ACI prodotte in atti;
- le richieste risarcitorie sono pervenute all'Assicurazione quasi allo
pag. 10/13 scadere dei cinque anni previsti dall'art. 2947 c.c. e, quindi, molto tempo dopo il verificarsi dell'evento, così da rendere più difficoltosa ogni verifica della veridicità dei sinistri;
-
- tramite l'avv. Di Puorto - aveva già Persona_1
chiesto il risarcimento del danno alla Compagnia per un presunto investimento, in qualità di pedone, avvenuto in data 22.4.2017 in relazione al quale era stato visitato, nell'immediatezza, dal dott. presso l'ospedale di - gli investigatori della Per_2 Parte_2
SEA hanno riscontrato la presentazione di numerose richieste di risarcimento per sinistri avvenuti con modalità simili a quelli oggetto di trattazione, coinvolgenti in vari casi i medesimi soggetti… omissis…”
Del resto, dall'acclarata inattendibilità dell'appellato e del certificato di Pronto soccorso prodotto in primo grado, non può che discendere il venir meno della prova del danno e del nesso causale, con travolgimento a cascata anche della documentazione medica prodotta a supporto delle lesioni certificate nel referto di pronto soccorso e della CTU medico-legale espletata sull'attore.
In altri termini, alla luce delle incongruenze evidenziate, venuta meno altresì la prova della sussistenza di lesioni ai danni di compatibili con la dinamica del sinistro, non può Controparte_2
che venir meno l'intera prova del fatto storico per come dedotto dall'istante in primo grado.
Ne consegue, l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza di primo grado impugnata, con assorbimento di ogni ulteriore motivo addotto.
Sulle spese di lite.
pag. 11/13 L'accoglimento dell'appello principale comporta la necessità di un nuovo regolamento di dette spese limitatamente ai capi interessati, tenendo conto che, in base al principio di cui all'articolo
336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese
(Cass. n. 28718/13; Cass. n. 26985/09; n. 12963/07).
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, il tutto con riferimento ai parametri attualmente vigenti di cui al DM 55/2014.
Tenuto conto delle circostanza del caso, sussistono certamente i presupposti anche per la condanna ai sensi dell'art. 96, comma III
c.p.c. per responsabilità aggravata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di;
CP_3
- accoglie integralmente l'appello proposto da
[...]
e, in totale riforma della sentenza n. 3780/2019 Controparte_1 del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, rigetta la domanda proposta da con condanna di Controparte_2 quest'ultima alla restituzione di tutte le somme eventualmente percepite in forza della sentenza riformata, oltre interessi dalla data del pagamento al soddisfo;
- condanna al pagamento, in favore Controparte_2
dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano, per il presente grado in complessivi € 5.502,00 per onorari, di cui € 425,00 per esborsi, mentre per il primo grado in pag. 12/13 complessivi € 2.090,00, il tutto oltre rimborso spese generali, I. V.
A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge.
- ai sensi dell'art. 96, comma III cpc, condanna CP_2 al pagamento della somma di euro 3.000,00
[...]
equitativamente determinata.
- pone le spese di CTU per come liquidate in I grado a carico del soccombente.
Dispone la trasmissione degli atti presso la Procura in sede per ogni opportuna valutazione.
Santa Maria Capua Vetere, 28.11.2025
Il Giudice
Dr.ssa Ambra Alvano
pag. 13/13