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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/06/2025, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 583/2023
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di rinvio relativo alla causa civile di 2^ Grado iscritta al n. r.g. 583/2023 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PACILIO MAURO (C.F. e dell'avv. PACILIO GIOVANNI C.F._2
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA SANT'ISAIA, N. 27/2 C.F._3
BOLOGNA presso lo studio degli avv.ti PACILIO MAURO e PACILIO GIOVANNI.
ATTORE IN RIASSUNZIONE (GIÀ APPELLANTE IN RG N. 300/2014 ED APPELLATO IN RG 726/2014)
Contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._4 [...]
(C.F. , Controparte_2 C.F._5 [...]
(C.F. ), Controparte_3 C.F._6 [...]
(C.F. ), con il Controparte_4 CodiceFiscale_7 patrocinio dell'avv. BATTAGLIA MARIO (C.F. ) e dell'avv. C.F._8
pagina 1 di 26 AQUITANI SILVIA (C.F. ), elettivamente domiciliati in VIA C.F._9
MARCONI, N. 24 IMOLA presso lo studio dell'avv. AQUITANI SILVIA (studio Bovesi And . Controparte_5
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE (GIÀ APPELLANTI IN RG 726/2014 ED APPELLATI IN RG N. 300/2014
AD OGGETTO: GIUDIZIO DI RINVIO – VIOLAZIONE DISTANZE LEGALI –
LUCI E VEDUTE – REGOLARIZZAZIONE E RIDUZIONE IN PRISTINO DI
APERTURE – RISARCIMENTO DANNI
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 25.06.2024:
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente in via dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc e pertanto:
APPELLANTE : << Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Parte_1
GN, per le ragioni di cui in atti, disattesa ogni contraria deduzione, azione ed eccezione a) accogliere le domande avanzate dal Sig. nell'atto di citazione in Parte_1 riassunzione, ovvero: “rigettare le domande tutte proposte dagli Eredi della Sig.ra AB in primo grado e nel precedente appello, e in particolare di quelle oggetto del rinvio da parte della Corte di Cassazione;
provvedere, come da ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione, anche sulle spese del giudizio di legittimità, condannando gli Eredi della Sig.ra AB a versarle in favore del Sig. , in Parte_1 ragione del principio di soccombenza. Con vittoria di spese e compensi anche del presente grado.”; b) dichiarare inammissibili ai sensi dell'art. 394 III comma c.p.c. le conclusioni proposte dagli con la comparsa di costituzione e con le note di Parte_2 precisazione nelle conclusioni depositati nel presente giudizio;
dichiarare altresì l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 394 III comma c.p.c., delle nuove istanze istruttorie e della produzione documentale avversaria;
in subordine rigettare le domande tutte proposte dagli in quanto infondate, con rigetto di tutte le istanze Parte_2 istruttorie avversarie. Con vittoria di spese di lite. >>
pagina 2 di 26
APPELLATI , Controparte_1 CP_1 CP_2
, ,
[...] Controparte_3 [...]
: << Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, Controparte_4 rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ivi incluso il rigetto delle deduzioni svolte da controparte in sede di prima udienza del 5 dicembre 2023, previe le più opportune declaratorie, previa applicazione dei principi di diritto e di quanto pronunciato dalla Corte di cassazione nel disporre il presente giudizio di rinvio, I- dichiarare inammissibile e comunque rigettare ogni avversa eccezione, domanda e istanza del signor in quanto illegittima e infondata per tutte Parte_1 le ragioni di cui in atti, con ogni connessa e conseguente declaratoria, pronuncia e statuizione;
II- accogliere l'appello proposto dagli avverso la sentenza n. Parte_2
2431/2013 del Tribunale di GN, nei limiti e tenuto conto di quanto indicato dalla ordinanza di rinvio della Corte di cassazione e, per l'effetto:
- accertare e dichiarare gli illeciti e le responsabilità ex artt. 901, 902 e 2043 c.c., in danno degli eredi , comunque imputabili al convenuto Sig. Parte_1 Parte_1 per tutti i motivi indicati in atti;
- condannare il Sig. ad ogni conseguente risarcimento ex artt. Parte_1
901, 902, e, comunque, a propria cura e spese a trasformare in luci quelle aperture che si trovano a distanza non regolamentare né di legge dal confine, come meglio individuate in atti, e alle eventuali opere di ripristino che venissero accertate necessarie dal CTU, con chiusura della porta di accesso ai locali in violazione di legge e di cui è causa;
- condannare il convenuto al risarcimento, anche ex artt. 901, 902, 950, 1226, 2043, 2056, 2058 e 2059 c.c., dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, dagli eredi in conseguenza e, comunque, in connessione agli Parte_2 illeciti tutti imputabili al sig. ; danni da determinarsi anche sulla base di Parte_1 quanto accertato di CTU espletata e da espletarsi, occorrendo anche in via equitativa, ex artt. 901 e 902, c.c., oltre rivalutazione, interessi e maggior danno dal dì del dovuto al saldo. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite di tutti i gradi di giudizio, ivi compreso il grado di legittimità, con condanna alla restituzione delle spese di lite e di CTU percepite dal resistente sig. nei precedenti gradi di giudizio, fatta Parte_1 salva in subordine la compensazione delle spese in applicazione del principio della soccombenza reciproca. In via istruttoria,
- ordinare, ex art. 210 c.p.c. e/o, anche ex art. 213 c.p.c., al Comune di GN –
e/o l'Agenzia delle Entrate Ufficio del Territorio di GN e/o Controparte_6 all'Archivio Storico del N.C.T. del medesimo Comune e comunque al competente Ufficio l'esibizione mediante deposito in giudizio della mappa catastale di impianto;
pagina 3 di 26 - ordinare, ex art. 210 c.p.c., al Sig. e/o, anche ex art. 213 c.p.c., Parte_1 al Comune di GN – Settore Edilizia, l'esibizione della domanda di ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà sito in GN, via del Faggiolo, n. 40
(distinto al Catasto terreni con Foglio 97 Mappale 20), presentata dal Sig. , Parte_1
e di tutta la documentazione allegata e di tutte le relative planimetrie, nonché l'esibizione di tutta la documentazione c.d. di cantiere, ed in particolare del “verbale di linee e quote” e del “giornale di cantiere” relativo alla ristrutturazione dello stesso immobile;
- ammettere CTU integrativa con altro CTU esperto in materia topografica e catastale il quale, preso atto delle risultanze dell'elaborato peritale depositato dal CTU ing. , esaminati gli atti e i documenti di causa e svolto ogni opportuno Per_1 accertamento, anche attraverso l'espletamento dei rilievi in luogo ritenuti più opportuni, acquisita ogni informazione e/o documentazione ritenuta necessaria nel rispetto del contraddittorio e acquisita la mappa catastale di impianto, accerti: (i) lo stato dei luoghi, anche con riferimento alla linea di confine da individuarsi in concreto sulla base della mappa di impianto;
(ii) l'irregolarità delle aperture, finestre e luci irregolari aperte verso il fondo eredi da parte del Sig. in violazione delle distanze di Parte_2 Parte_1 legge e di cui è causa rispetto alla linea di confine basata sulla predetta mappa di impianto e tenuto conto del fatto che si tratta di edificio di nuova costruzione;
(iii) l'irregolarità della porta di accesso ai locali di proprietà del Sig. e di Parte_1 cui è causa in violazione delle distanze da osservarsi rispetto al confine con la proprietà degli eredi Parte_2
(iv) l'entità degli esborsi necessari per ripristinare lo stato dei luoghi, i conseguenti rimedi, ripristini e danni. Fatto salvo ogni altro diritto. >>
FATTO e MOTIVI DELLA DECISIONE
0. Con atto di citazione notificato il 24.6.2010 evocava in Parte_3
giudizio innanzi il Tribunale di GN, invocando Parte_1
l'accertamento della linea di confine tra i fondi di rispettiva proprietà e la condanna di quest'ultimo al rilascio della porzione occupata, alla demolizione delle opere ivi realizzate, al ripristino della recinzione nella sua esatta collocazione ed al risarcimento del danno. Nella resistenza del convenuto, che chiamava in causa i propri venditori, con sentenza n. 2341/2013, il Tribunale accoglieva in parte la domanda, individuando pagina 4 di 26 il confine in coerenza con le risultanze dell' svolto prima dell'inizio della causa CP_7
e condannando il convenuto al risarcimento del danno ed al ripristino della rete di recinzione.
1. Con atto di citazione, notificato in data 10.02.2014, Parte_1
chiedeva la riforma della sentenza in atti sul rilievo che essa era erroneamente emessa, affidandosi a due motivi di appello.
1.1 Proponeva altresì appello avverso la sentenza anche Parte_3
con atto di citazione datato 14.03.2014, affidandosi a cinque motivi di appello.
1.2 Questa Corte di merito disponeva la riunione della causa introdotta da
(RG 726/2014) a quella precedentemente incardinata da Parte_3
(RG 300/2014). Parte_1
1.3 Si costituivano in giudizio anche e già Controparte_8 Controparte_9
venditori e terzi chiamati in garanzia nel corso del primo grado di giudizio da
[...]
, proponendo appello incidentale avverso la pronuncia di primo grado, Parte_1
relativamente e limitatamente alla compensazione delle spese di lite, disposta nel rapporto processuale costituito da nei loro confronti. Parte_1
1.4 A seguito del decesso di si costituivano in giudizio Parte_3
volontariamente i suoi eredi Controparte_1 Controparte_2
e (di
[...] Controparte_3 Controparte_4
seguito anche solo . Parte_2
1.5 La causa, previo svolgimento di attività istruttoria, limitata ad una consulenza tecnica d'ufficio, era decisa con sentenza n. 2753 del 2.11.2021 da questa
Corte d'Appello, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di GN n.
2431 del 12.08.2013:
a) accoglieva l'appello proposto da , dichiarando che i Parte_1
confini tra i due immobili oggetto di causa erano quelli individuati nella relazione del
CTU ing. CP_10
b) rigettava altresì l'appello proposto da e dai suoi eredi;
Parte_3
pagina 5 di 26 c) condannava gli alla restituzione in favore di Parte_2 [...]
delle somme versate da quest'ultimo in esecuzione della sentenza di primo Parte_1
grado;
d) condannava altresì gli Eredi AB alla refusione in favore di
[...]
delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, delle spese di consulenza Parte_1
tecnica di parte (€. 11.956,36) e delle spese di CTU;
e) accoglieva l'appello incidentale, proposto da e Controparte_9 CP_8
nei confronti di , condannando quest'ultimo alla refusione in
[...] Parte_1
favore degli appellanti incidentali delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
1.6 Con successiva ordinanza n. 4505/2023 del 25.01.2023, depositata il
14.02.2023, la Corte di Cassazione, accogliendo parzialmente il ricorso degli Eredi
AB, così disponeva:
<< la Corte dichiara inammissibili il primo e secondo motivo di ricorso e accoglie il terzo e quarto motivo. la sentenza impugnata nei limiti delle censure Pt_4
accolte e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla
Corte di Appello di GN, in differente composizione. >> (Cfr. Ordinanza pag. 6).
1.7 Il presente giudizio di rinvio è stato introdotto dall'atto di citazione, notificato in data 6.04.2023, da , il quale domanda il rigetto delle Parte_1
domande proposte dagli in primo grado e nel precedente grado di Parte_2
appello e, in particolare, di quelle oggetto del rinvio da parte della Suprema Corte di
Cassazione, in quanto infondate in fatto e in diritto, domande relative al rispetto delle distanze legali delle aperture affaccianti sulla proprietà della controparte,
[...]
Parte_2
1.8 Si costituivano gli appellati chiedendo, in via preliminare, la Parte_2
declaratoria di inammissibilità e il rigetto di ogni avversa eccezione, domanda e istanza;
in via principale, l'accoglimento dell'appello da loro proposto avverso la sentenza n. 2431 del Tribunale di GN, nei limiti di quanto indicato nell'ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione;
in via istruttoria, domandavano che fosse ordinata pagina 6 di 26 ex art. 210 cpc all'odierno appellante e/o, anche ex art. 213 cpc, al Comune di GN
– Settore Edilizia e/o l'Agenzia delle Entrate Ufficio del Territorio di GN e/o all'Archivio Storico del N.C.T. del medesimo Comune e comunque al competente
Ufficio, l'esibizione mediante deposito in giudizio della mappa catastale di impianto e della domanda di ristrutturazione dell'immobile di proprietà di sito Parte_1
in GN, via del Faggiolo, n. 40 (distinto al Catasto terreni con Foglio 97 Mappale
20), presentata dallo stesso, e di tutta la documentazione allegata e di tutte le relative planimetrie, nonché l'esibizione di tutta la documentazione c.d. di cantiere, ed in particolare del “verbale di linee e quote” e del “giornale di cantiere” relativo alla ristrutturazione dello stesso immobile;
sempre in via istruttoria, promuovevano istanza di CTU “integrativa” con altro CTU esperto in materia topografica e catastale.
1.9 La causa, senza alcuna ulteriore istruttoria, veniva trattenuta in decisione sulle rassegnate conclusioni con la concessione dei termini ex art. 190 cpc nella estensione massima.
2. L'appello promosso dagli è infondato e va, dunque, respinto. Parte_2
2.1 La vicenda processuale, ha contorni chiari ed in massima parte non contestati, quanto agli accadimenti, che per maggior chiarezza si ripropongono.
con atto di citazione notificato il 24.6.2010, conveniva in Parte_3
giudizio dinanzi al Tribunale di GN , allegando: Parte_1
- di essere proprietaria in Comune di GN di un edificio situato in via Emilia
Ponente n. 354 e del terreno circostante (identificati al Catasto terreni col Foglio
99 mappale 666 e 1407), confinanti con l'immobile sito in Via Faggioli n. 40
(distinto Catasto terreni col Foglio 97 mappale 20), acquistato da
[...]
dai precedenti proprietari, IO e Parte_1 Parte_5
- che la determinazione della linea di confine tra le due proprietà era stata oggetto di procedimento non contenzioso nel corso dell'anno 2000, dinanzi al Giudice di
Pace di GN, ex art 322 cpc, tra la e i danti causa del , Parte_2 Parte_1
IO e e che, all'esito di tale procedimento, il CTU aveva Parte_5
pagina 7 di 26 stabilito che la linea divisoria tra le proprietà cadeva lungo il perimetro est dei fabbricati confinanti con il Foglio 99 e, di conseguenza, con gli immobili di proprietà concludendo che tale linea avrebbe dovuto essere Parte_5
collocata a 30/40 cm. dalle pareti est dei fabbricati esistenti;
- che, tuttavia, non si procedeva alla definizione materiale dei confini poiché i non aderivano alle determinazioni del consulente;
Parte_5
- che il terreno era stato, poi, venduto nel 2005 dai al , con Parte_5 Parte_1
il quale sorgevano contrasti per la fissazione della linea confinaria, con particolare riferimento al confine tra la zona verde della proprietà e Parte_2
quella edificata del convenuto , ove quest'ultimo aveva posizionato Parte_1
una recinzione, asseritamente esorbitante dalla linea di confine catastale per un metro circa;
- che la introduceva procedimento non contenzioso dinanzi al Giudice di Parte_2
Pace (con ricorso depositato in data 5.7.2007), rimasto senza esito a causa della mancata comparizione del;
Parte_1
- che, a partire dal mese di luglio 2008, il convenuto invadeva la proprietà per eseguire lavori di demolizione e ricostruzione degli stabili di sua Parte_2
proprietà, comportanti, oltre allo sconfinamento, anche lo sterramento del terreno in proprietà Parte_2
- che la promuoveva ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. Parte_2
696 cpc (con ricorso depositato in data 23.7.2008) avente a oggetto: il corretto posizionamento della linea di confine;
il mancato rispetto da parte del Parte_1
delle distanze legali dal confine con riferimento alla nuova costruzione edificata;
gli eventuali rimedi praticabili;
la quantificazione dei danni subiti;
- che, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, il tecnico nominato dal
Tribunale, il Geom. accertava che le nuove opere realizzate Controparte_11
dal in prossimità del confine avevano concretato un importante Parte_1
pagina 8 di 26 sconfinamento a danno della proprietà alla quale era stata sottratta Parte_2
un'area di mq. 13,00 ca. (v. doc. 005 fascicolo primo grado appellata pag. 17);
- che tali conclusioni erano condivise anche dal consulente di parte attrice, il quale precisava, altresì, che qualsiasi altro intervento eseguito dal sulla Parte_1
parete est del proprio fabbricato avrebbe accresciuto lo sconfinamento, ipotesi, poi, verificatasi, avendo egli proseguito, sia durante, sia dopo la conclusione del procedimento di ATP, i lavori di edificazione del proprio stabile;
- che, oltre allo sconfinamento, ulteriori violazioni si riscontravano: nella realizzazione di una porta di accesso ai locali , di nuova costruzione e Parte_1
cadente sulla proprietà nella creazione di aperture non a norma (luci Parte_2
irregolari); nella costruzione di cantine e box nel sottosuolo, anch'esse sconfinanti nella proprietà Parte_2
L'allora attrice domandava: a) l'accertamento dei confini tra le Parte_2
proprietà e degli illeciti commessi dal;
b) la condanna alla restituzione della Parte_1
porzione immobiliare usurpata;
c) la condanna di arretramento del fabbricato;
d) la condanna alla demolizione delle nuove opere per la parte eccedente il confine accertato in sede di ATP;
e) la condanna al riposizionamento della rete confinaria così come collocata da entrambi i consulenti all'esito della CTU e arbitrariamente rimossa dal
; f) la condanna a regolarizzare le aperture che si trovano a distanza non Parte_1
regolamentare dal confine; g) la condanna alla chiusura della porta di accesso realizzata nella proprietà il tutto, oltre al risarcimento del danno. Parte_2
2.1.1 si costituiva in giudizio, contestando le domande in Parte_1
fatto e in diritto;
domandava altresì che fosse autorizzata la chiamata in causa in garanzia dei suoi danti causa, e quest'ultima quale Controparte_9 Controparte_8
erede della signora Parte_5
2.1.2 Autorizzata la chiamata in causa, si costituivano e Controparte_9
eccependo, in primo luogo, la inopponibilità nei loro confronti degli Controparte_8
esiti dell'ATP, in quanto rimasti estranei al procedimento. Quanto al merito della pagina 9 di 26 controversia, deducevano che il si era impegnato a esonerare i suoi danti Parte_1
causa da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali lavori futuri da effettuarsi sull'immobile compravenduto;
inoltre, poiché il fabbricato preesistente era stato demolito e ricostruito, non era possibile accertare quale fosse lo stato di fatto pregresso;
infine, per determinare la linea di confine, si doveva fare riferimento alla mappa di impianto e non a quella numerica, con conseguente individuazione del confine stesso in corrispondenza del fabbricato preesistente. Parte_5
2.1.3 L'allora attrice avanzava altresì in sede di seconda memoria ex Parte_2
art. 183, comma 6, cpc, istanze istruttorie (CTU, prova orale per testi ed interrogatorio formale); istanze rigettate dal Tribunale di GN con ordinanza del 5.6.2012
2.1.4 Senza svolgere attività istruttoria, il Tribunale di GN, con sentenza n.
2431/2013 emessa in data 10.08.2013 e depositata il 12.08.2013, in parziale accoglimento delle domande attoree, condannava al risarcimento Parte_1
del danno nei confronti della quantificandolo nella misura di €. 15.000,00, Parte_2
nonché al riposizionamento della rete confinaria, respingendo ogni altra domanda proposta dalle parti. Rigettava altresì le domande di parte convenuta nei confronti dei terzi chiamati.
2.1.5 Avverso tale decisione hanno proposto appello sia il (atto di Parte_1
appello notificato il 10.02.2014), sia la signora (in data 14.03.2014). Parte_2
2.1.6 Il proponeva i seguenti motivi di appello: Parte_1
1) il Tribunale ha ritenuto erroneamente che la causa fosse sufficientemente istruita, con riguardo all'azione di regolamento di confini, sulla base delle conclusioni del CTU in sede di ATP, nonostante l'accertamento da lui eseguito non fosse corretto e fosse, pertanto, necessario disporre nuova CTU nell'ambito del giudizio ordinario;
2) in assenza di sconfinamento, nessun risarcimento deve essere riconosciuto in favore della Parte_2
2.1.7 La a sua volta ha proposto impugnazione per i seguenti motivi: Parte_2
pagina 10 di 26 1) la sentenza impugnata è viziata per omessa valutazione di fatti decisivi ai fini della decisione e per omessa pronuncia. Il Tribunale, pur avendo correttamente pronunciato in ordine all'esatto posizionamento del confine tra le proprietà e condannato il convenuto al risarcimento del danno, ha respinto ogni altra richiesta di parte attrice, senza argomentare al riguardo, con particolare riferimento al maggiore sconfinamento causato dagli interventi eseguiti dal dopo l'accertamento Parte_1
effettuato in sede di ATP;
conseguentemente è stata ingiustamente respinta ogni altra domanda risarcitoria di parte attrice;
2) il Tribunale ha, altresì, respinto le altre domande risarcitorie proposte dalla ritenendole sfornite di corredo probatorio, incorrendo, così, in contraddizione, Parte_2
considerato che, oltre a non prendere in esame i documenti prodotti, il primo Giudice ha respinto le istanze istruttorie formulate da parte attrice, compresa l'istanza di integrazione di CTU, richiesta al fine di accertare lo stato dei luoghi così come modificato dal convenuto dopo il deposito dell'elaborato peritale perfezionatosi in sede di ATP;
3) la sentenza è viziata per omessa motivazione nella parte in cui ha rigettato tutte le istanze istruttorie avanzata dalla Parte_2
4) anche il rigetto della domanda riguardante la regolarizzazione delle aperture (vedute e porte), realizzate dal per presunta carenza di prova, Parte_1
si scontra con il rigetto delle istanze istruttorie e con l'omessa disamina della documentazione prodotta, idonee a dimostrare l'esistenza delle violazioni denunciate;
5) è, infine, errata e contraddittoria la parziale compensazione delle spese disposta dal Tribunale, in ragione della dimostrata fondatezza di tutte le pretese dedotte in giudizio da parte attrice.
2.1.8 Questa Corte di merito disponeva la riunione dell'appello introdotto dalla con quello precedentemente incardinato dal . Parte_2 Parte_1
pagina 11 di 26 2.1.9 Si costituivano in giudizio e Controparte_8 Controparte_9
proponendo appello incidentale avverso la pronuncia di compensazione delle spese di lite disposta nel rapporto processuale costituito dal nei loro confronti. Parte_1
2.1.10 A seguito del decesso di si costituivano in Parte_3
giudizio volontariamente i suoi eredi signori Controparte_1 CP_2
e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
(di seguito anche .
[...] Parte_2
2.1.11 Con ordinanza del 3.12.2019, la Corte d'Appello di GN rimetteva la causa sul ruolo, disponendo consulenza tecnica d'ufficio e, sulla base delle conclusioni emerse dalla stessa, pronunciava in data 5.10.2021 la sentenza n. 2753/2021, pubblicata in data 2.11.2021, in cui accoglieva l'appello proposto dal;
rigettava le Parte_1
domande proposte dalla e, poi, coltivate dai suoi Eredi, rigettandone l'appello; Parte_2
condannava gli Eredi alla restituzione in favore del delle somme Parte_2 Parte_1
versate da quest'ultimo in esecuzione della sentenza di primo grado;
condannava gli
Eredi AB alla refusione in favore del delle spese di lite di entrambi i Parte_1
gradi di giudizio, delle spese di consulenza tecnica di parte (€. 11.956,36) e delle spese di CTU;
accoglieva l'appello incidentale proposto da e nei confronti Parte_5 CP_8
del . Parte_1
2.1.12 Con ricorso, notificato in data 30.04.2022, gli radicavano Parte_2
il procedimento di legittimità R.G. n. 11805/2022, nel quale domandavano la cassazione della sentenza n. 2753/2021 della Corte d'Appello di GN, affidandosi a quattro motivi di ricorso.
2.1.13 Si costituiva in giudizio il , resistendo con controricorso. Parte_1
2.1.14 La Corte di Cassazione, con la ordinanza n. 4505/2023, emessa in data
25.01.2023, depositata in data 14.02.2023, ha dichiarato inammissibili i primi due motivi di ricorso, relativi alla distanza legale dai confini dell'edificio , e Parte_1
accolto il terzo e il quarto motivo, relativi alla distanza legale delle tre aperture nella proprietà , cassando in relazione la sentenza impugnata. Parte_1
pagina 12 di 26 2.2 L'odierna controversia viene riassunta da mediante atto Parte_1
di citazione in riassunzione, notificato in data 6.04.2023.
2.2.1 L'oggetto del contendere odierno è lineare.
domanda il rigetto delle domande proposte dagli Parte_1 [...]
in primo grado e nel precedente appello, in particolare di quelle oggetto del Parte_2
rinvio da parte della Corte di Cassazione, relative, nello specifico, all'accertamento della pretesa irregolarità delle aperture realizzate dallo stesso sulla sua Parte_1
proprietà confinaria con il fondo con conseguente domanda di Parte_2
regolarizzazione e riduzione in pristino delle stesse e di risarcimento del danno.
Le aperture contestate sono tre:
1) una apertura laterale al primo piano (la finestra sovrastante la portafinestra);
2) una apertura laterale al piano terra (la finestra trasformata in portafinestra);
3) una apertura diretta al piano terra (l'unica finestra che si trova di fronte al confine AB).
L'odierno appellante sostiene che la CTU svolta nel precedente Parte_1
appello (sulla cui base è stato definitivamente accertato, a seguito della ordinanza n.
4505/2023 della Suprema Corte, che nessuno sconfinamento era stato posto in essere dal ) aveva preso in esame le questioni oggetto di rinvio, ossia l'argomento Parte_1
delle distanze legali in relazione alle aperture realizzate dallo stesso sulla sua Parte_1
proprietà. Nello specifico, l'appellante richiama il terzo quesito formulato al CTU, Ing.
, << “il quale vi aveva dato riscontro, accertando che nessuna violazione era Per_1
stata posta in essere dal Sig. ” >> (cfr. Atto di citazione in riassunzione pag. Parte_1
11).
Gli ripropongono nella presente sede le loro domande in Parte_2
relazione alla irregolarità delle aperture prospicienti il loro fondo.
3. In via preliminare s'impone il rigetto della domanda relativa alla declaratoria di inammissibilità, ai sensi dell'art. 394, comma 3, cpc, delle conclusioni proposte dagli nel presente giudizio di rinvio. Parte_6
pagina 13 di 26 3.1 L'art. 394, comma 3, cpc prescrive letteralmente che “Nel giudizio di rinvio può deferirsi il giuramento decisorio, ma le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione”.
Ad avviso di questa Corte di merito, la parziale modifica delle conclusioni proposte dagli odierni appellati nel presente giudizio di rinvio si è resa necessaria a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte n. 4505/2023, la quale, determinando il passaggio in giudicato della statuizione concernente l'assenza di sconfinamento da parte dell'odierno appellante , ha rinviato a questa Corte di merito la Parte_1
decisione << “relativa alla regolarità delle aperture realizzate dal sulla sua Parte_1
proprietà” >> (cfr. Ordinanza pag. 6). Pertanto, come correttamente affermato dalla difesa degli appellati, << “qualora Codesta Corte non esaminasse nel merito le domande oggetto di rinvio verrebbe meno al compito affidatole dalla Suprema Corte che, proprio per tale motivo, ha cassato la sentenza emessa dalla Corte d'appello” >>
(cfr. memoria di replica appellati del 23.10.2024, pag. 7).
4. Altresì e sempre in via preliminare, s'impone l'accoglimento della domanda relativa alla declaratoria di tardività delle contestazioni alla CTU, di inammissibilità delle nuove istanze istruttorie (richiesta di “integrazione” della CTU) e della produzione documentale (una nuova perizia di parte) promosse e depositate dagli odierni appellanti nel presente giudizio di rinvio.
4.1. Secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte << “Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano
pagina 14 di 26 alla attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del Giudice in relazione a tale mezzo istruttorio” >>
(cfr. Cass. 21 febbraio 2022, n. 5624).
Nel caso sottoposto all'esame di questa Corte di merito, come correttamente affermato dalla difesa dell'appellante, << “ad oggi la difesa avversaria pretenderebbe
– tardivamente e inammissibilmente – di addurre contestazioni alla CTU che, oltre che infondate, non furono mai tempestivamente dedotte e pretenderebbe di farlo producendo altresì una nuova relazione peritale di parte (doc. VIII fascicolo
[...]
, redatta da un nuovo consulente (Geom. , diverso dal Parte_2 Persona_2
precedente CTP Perito Tale documento è inammissibile in quanto nuovo e Per_3
contenente contestazioni che avrebbero dovuto essere mosse al più tardi in sede di osservazioni alla CTU” >> (cfr. Comparsa conclusionale del giudizio di rinvio appellante pagg. 13-14), ovvero, ritiene la Corte, a tutto voler concedere, nel precedente atto di appello del 14.03.2014, ciò nella considerazione che la parte tramite il proprio CTP in allora non aveva mosso alcun rilievo alle misurazioni ed alle valutazioni contenute nella bozza di CTU, così come nessuna obiezione specifica alle misurazioni compiute dal CTU era contenuta nella seconda comparsa conclusionale del
22.03.2021, depositata nel precedente grado di appello, dove l'argomento è trattato nelle pagg.
8-9 in maniera del tutto avulsa da quanto specificamente individuato dal
CTU, posto che il problema unico e principale della difesa era quello di Parte_2
dimostrare l'errata individuazione dei confini, aspetto come già detto oramai coperto dal giudicato a seguito della ordinanza della Suprema Corte che ha dato la stura al presente giudizio di rinvio.
Pertanto, ad avviso di questa Corte di merito, le censure mosse dagli appellati alla CTU per la prima volta in questa sede di rinvio, relative, nello specifico, alla violazione delle distanze delle aperture de quibus sulla base del Regolamento Edilizio comunale vigente pro tempore, unitamente alla nuova produzione documentale, integrano nuove allegazioni e nuove eccezioni alla stessa CTU e, in quanto tali,
pagina 15 di 26 inammissibili perché tardive e comunque prive di fondamento e ciò valga come ratio decidendi ulteriore e subordinata alla precedente.
5. Infatti, in ogni caso la sentenza di primo grado del Tribunale di GN va confermata nella decisione finale relativa al rigetto delle domande, concernenti la pretesa irregolarità delle aperture realizzate dal convenuto, odierno appellante,
sulla sua proprietà, proposte dalla dante causa degli attuali Parte_1
appellati/convenuti in riassunzione ma ne va modificata la motivazione in ragione delle risultanze emerse dalla prova documentale, anche fotografica e dalla CTU espletata nel
(precedente) giudizio di secondo grado.
5.1 A parere del Collegio risulta dirimente la Relazione tecnica d'ufficio redatta dal CTU, ing. , il quale, con riferimento al terzo quesito, ha preso in CP_10
esame le questioni oggetto del presente giudizio di rinvio ossia l'argomento delle distanze legali delle aperture contestate, accertando che nessuna violazione era stata posta in essere dall'odierno appellante. Nello specifico, con riferimento alla seconda parte del terzo quesito formulato al CTU [<< “Accerti, inoltre, caratteristiche e natura delle aperture realizzate dal signor sul fabbricato di sua proprietà posto a Parte_1
confine con il fondo determinandone la distanza dal confine stesso, Parte_2
verificando se esse rispettino o meno le norme che regolano le distanze legali. Anche con riferimento all'esito di tali ulteriori accertamenti, indichi gli eventuali rimedi, nonché l'ammontare delle spese di ripristino e dei residui danni, ove esistenti” >>
(Cfr. Relazione tecnica d'ufficio, pag. 3)], lo stesso ha verificato che:
a) << “Non si rileva nessun aumento di numero di bucature che interessino i prospetti del fabbricato del sig. lato proprietà eredi >> (cfr. Parte_1 Parte_2
Relazione tecnica d'ufficio pag. 16) e più in particolare quanto segue.
b) Per quanto concerne la finestra al primo piano sovrastante l'attuale portafinestra:
- b') la stessa è vero che non è presente nel titolo edilizio di provenienza, di cui al PG. 48778/1957 ma ciò in quanto il piano primo non era rappresentato nel suddetto pagina 16 di 26 titolo edilizio, tuttavia << “la finestra suddetta era già pre-esistente prima dei lavori edili legittimati con PG. 93738/2005 e successivamente con V.C.O. PG. 108396/2006”
-> (cfr. Relazione tecnica d'ufficio pag. 14), il primo riferibile alla parte dante causa del e costituente DIA per lavori di trasformazione ed accorpamento per la Parte_1
creazione di un unico edificio residenziale unifamiliare ed il secondo riferibile al medesimo volto per quanto d'interesse alla demolizione e ricostruzione Parte_1
dell'edificio;
- b'') la suddetta finestra, << “in origine priva di protezioni, quindi, con le caratteristiche dell'affaccio laterale, è stata provvista di grata fissa e pertanto è stata privata della possibilità di affaccio laterale” >> (cfr. Relazione tecnica d'ufficio pag.
16);
- b''') la finestra de qua, << “oggi provvista di grata fissa, non permette la vista laterale ma solo la possibilità di vista obliqua, risulta nel punto più prossimo al confine di cm 80 (40 cm di muro + 40 cm di spazio tra confine e il muro stesso) pertanto maggiore a 75 cm previsti dal c.c.” >> (cfr. Relazione tecnica d'ufficio pag.
17).
c) Per quanto riguarda l'attuale portafinestra al piano terra:
- c') la stessa, in origine una finestra << “a servizio dell'allora cucina che, trovandosi sulla parete perpendicolare alla precedente [ossia a quella contenente la finestra a fronte del confine eredi , consentiva una veduta laterale” >> (cfr. Parte_2
Relazione tecnica d'ufficio pag. 12), è stata trasformata in portafinestra, <<
“(mantenendo la posizione della pre-esistente) con la pratica PG. 93738/2005 (vedi allegato n. 17), con la pratica di V.C.O. PG. 108396/2006 (vedi allegato n. 18)” >>
(cfr. Relazione tecnica d'ufficio pag. 13);
- c'') La portafinestra de qua << “non ha una vista diretta verso il fondo degli eredi >> (cfr. Relazione tecnica d'ufficio pag. 16); Parte_2
- c'') << “La porta finestra realizzata in luogo della finestra esistente con uscita laterale, risulta nel punto più prossimo al confine di 80 cm (40 cm di muro + 40
pagina 17 di 26 cm di spazio tra confine e il muro stesso) pertanto maggiore a 75 cm previsti dal c.c.”
-> (cfr. Relazione tecnica d'ufficio pagg. 16-17).
d) La terza apertura, ossia la veduta diretta al piano terra, << “(già preesistente), prospiciente il fondo degli eredi risulta, nel suo punto più Parte_2
prossimo a metri 2 e comunque per una distanza maggiore di 1,50 m come previsto dal
C.C.” >> (cfr. Relazione tecnica d'ufficio pag. 16).
5.1.1 Ne consegue riassuntivamente che nel caso di specie integrandosi la fattispecie di vedute laterali od oblique, di cui all'art. 906 cc, ovvero di veduta diretta, di cui all'art. 905 cc, tutte le aperture suddette sono poste ad una distanza legittima dal fondo degli Parte_2
5.2 Le argomentazioni addotte dalla difesa degli appellati, volte a contestare le risultanze della suddetta CTU, oltre ad essere inammissibili in quanto tardive, sono, in ogni caso, infondate in fatto e in diritto.
5.2.1 Gli appellati contestano le risultanze della CTU concernenti la regolarità delle aperture realizzate dal sulla sua proprietà, argomentando che lo stesso Parte_1
CTU << “aveva però omesso di considerare che il sig. non si era Parte_1
limitato ad aprire delle finestre su un edificio preesistente ma ha realizzato – peraltro in corso di causa – un ampio intervento eseguito in regime di Nuova Costruzione (art.
46 del Regolamento Edilizio vigente pro tempore), e non già di Ristrutturazione
Edilizia (art. 42 del Regolamento Edilizio)” >> (cfr. odierna comparsa di costituzione e risposta pag. 16) e, pertanto, sempre secondo la tesi degli appellanti, << “la regolarità
o meno delle nuove aperture realizzate dal sig. sul nuovo edificio Parte_1
realizzato va appunto effettuata tenendo conto che l'edificio dallo stesso costruito e di cui è causa è del tutto nuovo rispetto al vecchio edificio demolito, con ogni derivata conseguenza discendente anche dall'applicazione dell'art. 46, e non dell'art. 42, del
Regolamento edilizio preesistente” >> (cfr. ibidem pag. 17).
5.2.1.1 In estrema sintesi, gli appellati sostengono che la verifica sulla regolarità o meno delle aperture de quibus deve essere effettuata sulla base delle norme pagina 18 di 26 del Regolamento edilizio preesistente (ossia il Regolamento edilizio del Comune di
GN approvato con O.d.G. n° 107 del 7.4.2003 PG 43821/2003 così come modificato dalla Delibera del consiglio comunale O.d.G. n° 63 del 21.03.2005 PG.
51209/2005) concernenti le distanze di un edificio - nello specifico, di una “nuova costruzione” - dal confine – ossia sulla base del combinato disposto degli artt. 29 e 46 del sopracitato Regolamento edilizio - e non sulla base della disciplina prevista dal codice civile. Difatti, secondo gli appellati, la demolizione e la successiva ricostruzione dell'edificio di proprietà del configura una “nuova costruzione” ai sensi Parte_1
dell'art. 46 del citato Regolamento edilizio e, pertanto, la regolarità delle aperture oggetto del presente giudizio di rinvio deve essere verificata sulla base delle maggiori distanze previste dal Regolamento edilizio. Nello specifico, l'art. 29 del citato
Regolamento edilizio prevede una distanza minima di ml 5,00 tra le pareti finestrate e non finestrate della nuova costruzione e il confine.
Quand'anche, in astratto, risultasse applicabile la normativa sopracitata nel caso di accertamento di distanze tra edifici di nuova costruzione e confini1, considerato che l'edificio ricostruito dal deve considerarsi a distanza legale dal confine con il Parte_1
fondo in virtù proprio del giudicato disceso per l'odierna ordinanza Parte_2
della Suprema Corte;
considerato, infine, che non è provato ed invero neppure specificamente allegato, che la ricostruzione non sia avvenuta nel rispetto della sagoma dell'edificio demolito e che, quindi, il richiamo alle distanze regolamentari, le quali comunque riguardano le distanze dell'edificio e non delle vedute de quibus agitur appare quanto meno opinabile;
ciò posto in via di premessa, gli appellati tralasciano, tuttavia, di considerare il più pertinente arresto giurisprudenziale in materia di luci e vedute. Difatti, la più recente giurisprudenza della Suprema Corte si pone in continuità 1 v. Cass. 14 aprile 2022, n. 12196, Cass. 8 agosto 2024, n. 22493 secondo le quali << “Nell'ambito delle opere edilizie, in caso di demolizione di un edificio preesistente e successiva ricostruzione, comportante un aumento di volumetria, il manufatto nel suo complesso è sottoposto alla disciplina in tema di distanze, vigente al tempo della sua edificazione, solo ove lo strumento urbanistico rechi una norma espressa, con la quale le prescrizioni sulle maggiori distanze previste per le nuove costruzioni siano estese anche alle ricostruzioni;
in mancanza di tale previsione, il manufatto va considerato come nuova costruzione solo nelle parti eccedenti le dimensioni dell'edificio originario e la demolizione va disposta non integralmente, ma esclusivamente per i volumi eccedenti, da accertare in concreto” >>. pagina 19 di 26 con la tesi che reputa insuscettibile di estensione alle distanze per le vedute l'eventuale e più rigorosa disciplina regolamentare prevista per le distanze tra costruzioni o tra costruzione e confine e, nello specifico, si sancisce che << “La disposizione di cui all'art. 905 cod. civ., volta a salvaguardare il fondo finitimo dalle indiscrezioni attuabili mediante l'apertura di vedute, non ha correlazione alcuna con quella di cui all'art. 873 cod. civ., diretta a tutelare interessi generali di igiene, decoro e sicurezza negli abitati, non potendo, pertanto, la prima norma ritenersi integrata da eventuali regolamenti locali in tema di distanze tra fabbricati o dal confine” >> (cfr. Cass. 29 ottobre 2012, n. 18595; nello stesso senso anche Cass. 11 giugno 2018, n. 15070).
Costituisce, infatti, ius receptum che l'art. 873 cc, diretto a tutelare interessi generali di igiene, decoro e sicurezza negli abitanti, non abbia alcuna correlazione con gli artt. 905
e 906 cc, che tutelano interessi privati. Conseguentemente laddove i regolamenti locali richiamati dall'art. 873 cc stabiliscano maggiori distanze tra le costruzioni, dette disposizioni non si estendono alle distanze delle vedute, da ritenersi regolate dalle disposizioni del codice civile (cfr. Cass. 4697/2015; 2765/2001 e 5518/98)
Nel caso sottoposto all'esame odierno di questa Corte di merito, pertanto, dovendo esaminarsi solamente la domanda relativa alla regolarità delle aperture de quibus rispetto al confine deve escludersi che il richiamato regolamento Parte_2
locale possa integrare la disciplina in materia di distanze delle luci e vedute, trattandosi, secondo la citata giurisprudenza, di discipline giuridiche autonome che fondano la proposizione di domande a loro volta distinte.
Deve, pertanto, trovare applicazione, nel caso de quo, la disciplina delle distanze di luci e vedute dal confine prevista dalle norme codicistiche e, quindi, gli artt.
905 e 906 cc.
5.2.2 In particolare gli appellati, con riferimento alla finestra al primo piano sovrastante l'attuale portafinestra, sostengono che la stessa << “è stata realizzata:
- più vicina al confine con la proprietà eredi rispetto allo stato Parte_2
preesistente.
pagina 20 di 26 - con una altezza interna molto diversa rispetto alla finestra pre-esistente;
- e ciò senza considerare che il titolo menzionato neppure è conforme a tale preesistenza” >> (cfr. Comparsa di costituzione e risposta pag. 19).
5.2.2.1 Le doglianze, oltre ad essere inammissibili in quanto tardive, per quanto già osservato in precedenza, sono manifestamente infondate.
L'art. 906 cc prevede, letteralmente, che << “Non si possono aprire vedute laterali od oblique sul fondo del vicino se non si osserva la distanza di settantacinque centimetri, la quale deve misurarsi dal più vicino lato della finestra o dal più vicino sporto” >>. Nel caso de quo, avendo il CTU attestato che la finestra de qua corrisponde alla finestra pre-esistente e che la stessa, << “oggi provvista di grata fissa, non permette la vista laterale ma solo la possibilità di vista obliqua, risulta nel punto più prossimo al confine di cm 80 (40 cm di muro + 40 cm di spazio tra confine e il muro stesso) pertanto maggiore a 75 cm previsti dal c.c.” >> (cfr. Relazione tecnica d'ufficio pag. 17), non si rinviene alcuna violazione delle distanze legali.
5.2.3 Gli appellati, per quanto riguarda l'attuale portafinestra al piano terra, sostengono che la stessa << “che prima consentiva solamente veduta laterale sul fondo del vicino, e che il CTU attesta essere stata trasformata in porta finestra situata a 80 cm dalla linea di confine e ad appena 40 cm di distanza fra il muro di fabbrica e il confine da lui stesso ridisegnato, è evidente che tale circostanza integra palese violazione della distanza di legge considerato che in tal modo è stata consentita veduta
e sporto diretto sul fondo del vicino che la finestra preesistente, dotata di grata fissa, non consentiva affatto” >> (cfr. Comparsa di costituzione e risposta pagg. 22-23).
5.2.3.1 La doglianza, oltre che nuova per come prospettata, è manifestamente infondata.
In primo luogo, questa Corte di merito condivide l'argomentazione dell'appellante , secondo la quale la portafinestra de qua non integra veduta. Parte_1
Difatti, secondo consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, << “In tema di limitazioni legali della proprietà, le scale, i ballatoi e le porte, pur essendo
pagina 21 di 26 fondamentalmente destinati all'accesso dell'edificio, e soltanto occasionalmente od eccezionalmente utilizzabili per l'affaccio, possono configurare vedute quando - indipendentemente dalla funzione primaria del manufatto - risulti obiettivamente possibile, in via normale, per le particolari situazioni o caratteristiche di fatto, anche
l'esercizio della "prospectio" ed "inspectio" su o verso il fondo del vicino” >> (cfr.
Cass. 13 gennaio 2005, n. 499). Del resto la Suprema Corte ha evidenziato anche che
<< “le porte, essendo destinate in generale all'accesso ai locali e all'uscita da essi, non rientrano nella categoria delle "aperture", -considerate dagli artt. 900 c.c. e segg., che hanno invece la funzione di consentire il passaggio della luce e dell'aria, o di affacciarsi sul fondo vicino;
possono dunque avere dimensioni e caratteristiche diverse da quelle che l'art. 901 c.c. prescrive per le luci, ed essere aperte senza rispettare le distanze prescritte dagli artt. 905 e 906 c.c. per le vedute. […] «La "porta-finestra" che consenta la inspectio, ma non la prospectio, ossia lo sguardo frontale sul fondo del vicino, ma non lo sguardo obliquo e laterale, non integra veduta, sebbene permetta occasionalmente e fugacemente, nel momento dell'uscita, la visione globale e mobile del fondo alieno» (Sez. 6-2, Ord. n. 17950 del 2014)” >> (cfr. Cass. 23 maggio 2019, n.
14091; nello stesso senso anche Cass. 29 ottobre 2020, n. 23952).
Nel caso sottoposto all'esame di questa Corte di merito, la portafinestra de qua non consente, secondo le risultanze emerse dalla CTU, la prospectio, ossia lo sguardo contestualmente frontale, laterale ed obliquo sul fondo del vicino. Pertanto, non può configurarsi quale veduta, ma quand'anche lo fosse integrerebbe una veduta non diretta, essendo una apertura con uscita laterale rispetto al fondo confinante.
Infatti, in ogni ogni caso, se si volesse definire l'apertura de qua come veduta, la stessa si configurerebbe quale veduta laterale e obliqua, così come anche verificato dal CTU, soggetta, pertanto, alla disciplina di cui all'art. 906 cc, sicché, come correttamente affermato dal CTU, << “La porta finestra realizzata in luogo della finestra esistente con uscita laterale, risulta nel punto più prossimo al confine di 80 cm
pagina 22 di 26 (40 cm di muro + 40 cm di spazio tra confine e il muro stesso) pertanto maggiore a 75 cm previsti dal c.c.” >> (cfr. Relazione tecnica d'ufficio pagg. 16-17).
5.2.4 Per quanto riguarda la terza apertura, ossia la veduta diretta al piano terra, gli appellati sostengono che << “il CTU si limita a dire che essa sarebbe stata presente anche nel titolo edilizio di provenienza e avrebbe distanza dal confine di 2 metri e dunque superiore alla distanza di 1,50 prevista dal codice.
Nessuna ulteriore documentazione o fotografia viene allegata in merito a tale veduta, con omissione che si chiede a Codesta Corte d'appello di considerare in funzione della disponenda CTU integrativa” >> (cfr. Comparsa di costituzione e risposta pagg. 20-21).
5.2.4.1 La censura è, ad avviso di questa Corte di merito, oltre che inammissibile in quanto tardiva per le ragioni già illustrate, altresì pretestuosa.
Il CTU, per quanto riguarda l'apertura de qua, ha attestato che << “la finestra del sig. (già preesistente), prospiciente il fondo degli eredi risulta, Parte_1 Parte_2
nel suo punto più prossimo a metri 2 e comunque per una distanza maggiore di 1,50 m come previsto dal C.C.” >> (cfr. Relazione tecnica d'ufficio pag. 16). Pertanto, non rinvenendosi valide ragioni per discostarsi dalle risultanze della CTU, non si riscontra alcuna violazione delle distanze legali.
Solo per maggior chiarezza si evidenzia che questa finestra così come quella già esistente e, poi, trasformata in porta finestra, costituiscono aperture già rappresentate nel titolo edilizio originario.
5.3 Conseguentemente, la domanda degli appellati volta alla regolarizzazione e riduzione in pristino delle aperture de quibus, con conseguente risarcimento del danno, deve essere rigettata.
Ad avviso di questa Corte di merito, difatti, deve essere confermata, per le ragioni e per le motivazioni sovraesposte, la statuizione del Giudice di prime cure circa il rigetto della domanda de qua, promossa dagli odierni appellati.
pagina 23 di 26 5.4 Oltre a quanto già detto in ordine all'invocata ripetizione della CTU, la cui richiesta appare rivolta a mettere per lo più in discussione i confini tra fabbricato ricostruito e fondo laddove l'interesse precipuo è di affrontare nuovamente la Parte_2
questione della mappa d'impianto, su cui si è anche, expressis verbis, pronunciata la
Corte di Cassazione, aspetto, quindi, costituente giudicato, è evidente che la prova per ordini di esibizione è del tutto irrilevante ovvero superflua laddove, limitando le valutazioni agli aspetti relativi alle aperture, da un lato, è soddisfatta dalla prova documentale, costituita dalle pratiche edilizie e dai relativi allegati progettuali comunque acquisiti o visionati anche dal CTU per rispondere ai quesiti, dall'altro, si mostra spesso generica e si risolve quasi sempre in funzione esplorativa ovvero sostitutiva dell'onere probatorio di parte, posto che tale documentazione comunque poteva ben essere oggetto di produzione d'iniziativa della stessa parte istante.
6. S'impone, quindi, il rigetto dell'appello e conseguentemente delle domande promosse dagli Parte_2
7. Conseguenza è la conferma della sentenza di primo grado relativamente al rigetto delle domande promosse dall'allora dante causa degli odierni appellati limitatamente al rispetto delle distanze legali delle tre aperture de quibus.
8. Le spese del presente grado di appello nonché dei precedenti gradi e fasi, liquidate in parte dispositiva secondo lo scaglione di valore, vanno addebitate secondo soccombenza, che fa interamente capo agli appellati i quali hanno visto Parte_2
completamente rigettate tutte le loro domande sia in primo grado sia in secondo grado nel suo doppio svolgimento.
Tuttavia in ragione del fatto che la posizione processuale assunta dalla Parte_2
prima, e dai suoi Eredi, poi, trovava il suo originario fondamento in un ATP, il cui esito era loro favorevole, come del resto dimostrava l'esito parzialmente vittorioso (confini) del primo grado, mentre quello parzialmente infausto (aperture) dipendeva da una mancata corretta valutazione delle prove, errore perpetuatosi, poi, anche in secondo grado per l'omessa considerazioni degli specifici motivi d'impugnazione, sussistono pagina 24 di 26 giustificati motivi per una compensazione nella misura del 50% delle spese di lite, mentre la quota residua andrà addebitata secondo soccombenza, come sopra già affermata.
Lo stesso criterio dovrà sovraintendere le spese di ATP e di CTU, come già liquidati, mentre le spese di CTP resteranno in capo a ciascuna delle parti, che le hanno sostenute.
8.1 Gli appellati vanno altresì condannati, in ragione del principio di soccombenza applicato all'esito globale del processo, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in parte dispositiva secondo i parametri previsti dal DM 55/2014 in vigore ratione temporis. Anche per tale giudizio varrà la compensazione parziale già affermata per le medesime ragioni.
9. Ricorre per gli appellati la sussistenza della previsione dell'art. ART. 13 1- quater DPR 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n.
228, secondo il quale <Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.>>
PQM
La Corte di Appello di GN, definitivamente decidendo della causa civile in grado d'appello, ogni diversa e contraria istanza disattesa, respinta o assorbita, così decide a seguito del rinvio operata dalla Suprema Corte:
1. rigetta l'appello promosso da Controparte_1 Controparte_2
e per
[...] Controparte_3 Controparte_4
l'effetto conferma la sentenza di primo grado correggendone la motivazione;
2. condanna gli appellati Controparte_1 Controparte_2
al pagamento in Controparte_3 Controparte_4
pagina 25 di 26 favore di delle spese nella misura del 50%, compensando la quota Parte_1
residua, spese che liquida nell'intero (100%):
a) in €. 6.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali per il giudizio di legittimità;
b) in €. 518,00 + 27,00 per spese ed €. 7.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali per il presente giudizio di rinvio.
c) in €. 340,00 + 27,00 per spese ed €. 5.000,00 per compensi oltre rimborso forfetario, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali per il primo grado;
d) in €. 702,00 + €. 27,00 per esborsi + €. 9.515,00 per compensi, oltre, oltre spese forfetarie e accessori di legge, per il precedente appello.
Compensa le spese di ATP e CTU, come già liquidate, nella misura del 50%, ponendo la residua quota a carico di Controparte_1 Controparte_2
[...] Controparte_3 Controparte_4
restando a carico di ciascuna parte quelle sostenute per CTP.
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02
e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante di una somma pari all'importo del contributo unificato.
Così deciso in GN il 23.05.2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Salvadori
Il Consigliere Relatore
Dott. Pietro Iovino
pagina 26 di 26
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di rinvio relativo alla causa civile di 2^ Grado iscritta al n. r.g. 583/2023 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PACILIO MAURO (C.F. e dell'avv. PACILIO GIOVANNI C.F._2
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA SANT'ISAIA, N. 27/2 C.F._3
BOLOGNA presso lo studio degli avv.ti PACILIO MAURO e PACILIO GIOVANNI.
ATTORE IN RIASSUNZIONE (GIÀ APPELLANTE IN RG N. 300/2014 ED APPELLATO IN RG 726/2014)
Contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._4 [...]
(C.F. , Controparte_2 C.F._5 [...]
(C.F. ), Controparte_3 C.F._6 [...]
(C.F. ), con il Controparte_4 CodiceFiscale_7 patrocinio dell'avv. BATTAGLIA MARIO (C.F. ) e dell'avv. C.F._8
pagina 1 di 26 AQUITANI SILVIA (C.F. ), elettivamente domiciliati in VIA C.F._9
MARCONI, N. 24 IMOLA presso lo studio dell'avv. AQUITANI SILVIA (studio Bovesi And . Controparte_5
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE (GIÀ APPELLANTI IN RG 726/2014 ED APPELLATI IN RG N. 300/2014
AD OGGETTO: GIUDIZIO DI RINVIO – VIOLAZIONE DISTANZE LEGALI –
LUCI E VEDUTE – REGOLARIZZAZIONE E RIDUZIONE IN PRISTINO DI
APERTURE – RISARCIMENTO DANNI
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 25.06.2024:
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente in via dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc e pertanto:
APPELLANTE : << Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Parte_1
GN, per le ragioni di cui in atti, disattesa ogni contraria deduzione, azione ed eccezione a) accogliere le domande avanzate dal Sig. nell'atto di citazione in Parte_1 riassunzione, ovvero: “rigettare le domande tutte proposte dagli Eredi della Sig.ra AB in primo grado e nel precedente appello, e in particolare di quelle oggetto del rinvio da parte della Corte di Cassazione;
provvedere, come da ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione, anche sulle spese del giudizio di legittimità, condannando gli Eredi della Sig.ra AB a versarle in favore del Sig. , in Parte_1 ragione del principio di soccombenza. Con vittoria di spese e compensi anche del presente grado.”; b) dichiarare inammissibili ai sensi dell'art. 394 III comma c.p.c. le conclusioni proposte dagli con la comparsa di costituzione e con le note di Parte_2 precisazione nelle conclusioni depositati nel presente giudizio;
dichiarare altresì l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 394 III comma c.p.c., delle nuove istanze istruttorie e della produzione documentale avversaria;
in subordine rigettare le domande tutte proposte dagli in quanto infondate, con rigetto di tutte le istanze Parte_2 istruttorie avversarie. Con vittoria di spese di lite. >>
pagina 2 di 26
APPELLATI , Controparte_1 CP_1 CP_2
, ,
[...] Controparte_3 [...]
: << Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, Controparte_4 rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ivi incluso il rigetto delle deduzioni svolte da controparte in sede di prima udienza del 5 dicembre 2023, previe le più opportune declaratorie, previa applicazione dei principi di diritto e di quanto pronunciato dalla Corte di cassazione nel disporre il presente giudizio di rinvio, I- dichiarare inammissibile e comunque rigettare ogni avversa eccezione, domanda e istanza del signor in quanto illegittima e infondata per tutte Parte_1 le ragioni di cui in atti, con ogni connessa e conseguente declaratoria, pronuncia e statuizione;
II- accogliere l'appello proposto dagli avverso la sentenza n. Parte_2
2431/2013 del Tribunale di GN, nei limiti e tenuto conto di quanto indicato dalla ordinanza di rinvio della Corte di cassazione e, per l'effetto:
- accertare e dichiarare gli illeciti e le responsabilità ex artt. 901, 902 e 2043 c.c., in danno degli eredi , comunque imputabili al convenuto Sig. Parte_1 Parte_1 per tutti i motivi indicati in atti;
- condannare il Sig. ad ogni conseguente risarcimento ex artt. Parte_1
901, 902, e, comunque, a propria cura e spese a trasformare in luci quelle aperture che si trovano a distanza non regolamentare né di legge dal confine, come meglio individuate in atti, e alle eventuali opere di ripristino che venissero accertate necessarie dal CTU, con chiusura della porta di accesso ai locali in violazione di legge e di cui è causa;
- condannare il convenuto al risarcimento, anche ex artt. 901, 902, 950, 1226, 2043, 2056, 2058 e 2059 c.c., dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, dagli eredi in conseguenza e, comunque, in connessione agli Parte_2 illeciti tutti imputabili al sig. ; danni da determinarsi anche sulla base di Parte_1 quanto accertato di CTU espletata e da espletarsi, occorrendo anche in via equitativa, ex artt. 901 e 902, c.c., oltre rivalutazione, interessi e maggior danno dal dì del dovuto al saldo. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite di tutti i gradi di giudizio, ivi compreso il grado di legittimità, con condanna alla restituzione delle spese di lite e di CTU percepite dal resistente sig. nei precedenti gradi di giudizio, fatta Parte_1 salva in subordine la compensazione delle spese in applicazione del principio della soccombenza reciproca. In via istruttoria,
- ordinare, ex art. 210 c.p.c. e/o, anche ex art. 213 c.p.c., al Comune di GN –
e/o l'Agenzia delle Entrate Ufficio del Territorio di GN e/o Controparte_6 all'Archivio Storico del N.C.T. del medesimo Comune e comunque al competente Ufficio l'esibizione mediante deposito in giudizio della mappa catastale di impianto;
pagina 3 di 26 - ordinare, ex art. 210 c.p.c., al Sig. e/o, anche ex art. 213 c.p.c., Parte_1 al Comune di GN – Settore Edilizia, l'esibizione della domanda di ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà sito in GN, via del Faggiolo, n. 40
(distinto al Catasto terreni con Foglio 97 Mappale 20), presentata dal Sig. , Parte_1
e di tutta la documentazione allegata e di tutte le relative planimetrie, nonché l'esibizione di tutta la documentazione c.d. di cantiere, ed in particolare del “verbale di linee e quote” e del “giornale di cantiere” relativo alla ristrutturazione dello stesso immobile;
- ammettere CTU integrativa con altro CTU esperto in materia topografica e catastale il quale, preso atto delle risultanze dell'elaborato peritale depositato dal CTU ing. , esaminati gli atti e i documenti di causa e svolto ogni opportuno Per_1 accertamento, anche attraverso l'espletamento dei rilievi in luogo ritenuti più opportuni, acquisita ogni informazione e/o documentazione ritenuta necessaria nel rispetto del contraddittorio e acquisita la mappa catastale di impianto, accerti: (i) lo stato dei luoghi, anche con riferimento alla linea di confine da individuarsi in concreto sulla base della mappa di impianto;
(ii) l'irregolarità delle aperture, finestre e luci irregolari aperte verso il fondo eredi da parte del Sig. in violazione delle distanze di Parte_2 Parte_1 legge e di cui è causa rispetto alla linea di confine basata sulla predetta mappa di impianto e tenuto conto del fatto che si tratta di edificio di nuova costruzione;
(iii) l'irregolarità della porta di accesso ai locali di proprietà del Sig. e di Parte_1 cui è causa in violazione delle distanze da osservarsi rispetto al confine con la proprietà degli eredi Parte_2
(iv) l'entità degli esborsi necessari per ripristinare lo stato dei luoghi, i conseguenti rimedi, ripristini e danni. Fatto salvo ogni altro diritto. >>
FATTO e MOTIVI DELLA DECISIONE
0. Con atto di citazione notificato il 24.6.2010 evocava in Parte_3
giudizio innanzi il Tribunale di GN, invocando Parte_1
l'accertamento della linea di confine tra i fondi di rispettiva proprietà e la condanna di quest'ultimo al rilascio della porzione occupata, alla demolizione delle opere ivi realizzate, al ripristino della recinzione nella sua esatta collocazione ed al risarcimento del danno. Nella resistenza del convenuto, che chiamava in causa i propri venditori, con sentenza n. 2341/2013, il Tribunale accoglieva in parte la domanda, individuando pagina 4 di 26 il confine in coerenza con le risultanze dell' svolto prima dell'inizio della causa CP_7
e condannando il convenuto al risarcimento del danno ed al ripristino della rete di recinzione.
1. Con atto di citazione, notificato in data 10.02.2014, Parte_1
chiedeva la riforma della sentenza in atti sul rilievo che essa era erroneamente emessa, affidandosi a due motivi di appello.
1.1 Proponeva altresì appello avverso la sentenza anche Parte_3
con atto di citazione datato 14.03.2014, affidandosi a cinque motivi di appello.
1.2 Questa Corte di merito disponeva la riunione della causa introdotta da
(RG 726/2014) a quella precedentemente incardinata da Parte_3
(RG 300/2014). Parte_1
1.3 Si costituivano in giudizio anche e già Controparte_8 Controparte_9
venditori e terzi chiamati in garanzia nel corso del primo grado di giudizio da
[...]
, proponendo appello incidentale avverso la pronuncia di primo grado, Parte_1
relativamente e limitatamente alla compensazione delle spese di lite, disposta nel rapporto processuale costituito da nei loro confronti. Parte_1
1.4 A seguito del decesso di si costituivano in giudizio Parte_3
volontariamente i suoi eredi Controparte_1 Controparte_2
e (di
[...] Controparte_3 Controparte_4
seguito anche solo . Parte_2
1.5 La causa, previo svolgimento di attività istruttoria, limitata ad una consulenza tecnica d'ufficio, era decisa con sentenza n. 2753 del 2.11.2021 da questa
Corte d'Appello, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di GN n.
2431 del 12.08.2013:
a) accoglieva l'appello proposto da , dichiarando che i Parte_1
confini tra i due immobili oggetto di causa erano quelli individuati nella relazione del
CTU ing. CP_10
b) rigettava altresì l'appello proposto da e dai suoi eredi;
Parte_3
pagina 5 di 26 c) condannava gli alla restituzione in favore di Parte_2 [...]
delle somme versate da quest'ultimo in esecuzione della sentenza di primo Parte_1
grado;
d) condannava altresì gli Eredi AB alla refusione in favore di
[...]
delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, delle spese di consulenza Parte_1
tecnica di parte (€. 11.956,36) e delle spese di CTU;
e) accoglieva l'appello incidentale, proposto da e Controparte_9 CP_8
nei confronti di , condannando quest'ultimo alla refusione in
[...] Parte_1
favore degli appellanti incidentali delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
1.6 Con successiva ordinanza n. 4505/2023 del 25.01.2023, depositata il
14.02.2023, la Corte di Cassazione, accogliendo parzialmente il ricorso degli Eredi
AB, così disponeva:
<< la Corte dichiara inammissibili il primo e secondo motivo di ricorso e accoglie il terzo e quarto motivo. la sentenza impugnata nei limiti delle censure Pt_4
accolte e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla
Corte di Appello di GN, in differente composizione. >> (Cfr. Ordinanza pag. 6).
1.7 Il presente giudizio di rinvio è stato introdotto dall'atto di citazione, notificato in data 6.04.2023, da , il quale domanda il rigetto delle Parte_1
domande proposte dagli in primo grado e nel precedente grado di Parte_2
appello e, in particolare, di quelle oggetto del rinvio da parte della Suprema Corte di
Cassazione, in quanto infondate in fatto e in diritto, domande relative al rispetto delle distanze legali delle aperture affaccianti sulla proprietà della controparte,
[...]
Parte_2
1.8 Si costituivano gli appellati chiedendo, in via preliminare, la Parte_2
declaratoria di inammissibilità e il rigetto di ogni avversa eccezione, domanda e istanza;
in via principale, l'accoglimento dell'appello da loro proposto avverso la sentenza n. 2431 del Tribunale di GN, nei limiti di quanto indicato nell'ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione;
in via istruttoria, domandavano che fosse ordinata pagina 6 di 26 ex art. 210 cpc all'odierno appellante e/o, anche ex art. 213 cpc, al Comune di GN
– Settore Edilizia e/o l'Agenzia delle Entrate Ufficio del Territorio di GN e/o all'Archivio Storico del N.C.T. del medesimo Comune e comunque al competente
Ufficio, l'esibizione mediante deposito in giudizio della mappa catastale di impianto e della domanda di ristrutturazione dell'immobile di proprietà di sito Parte_1
in GN, via del Faggiolo, n. 40 (distinto al Catasto terreni con Foglio 97 Mappale
20), presentata dallo stesso, e di tutta la documentazione allegata e di tutte le relative planimetrie, nonché l'esibizione di tutta la documentazione c.d. di cantiere, ed in particolare del “verbale di linee e quote” e del “giornale di cantiere” relativo alla ristrutturazione dello stesso immobile;
sempre in via istruttoria, promuovevano istanza di CTU “integrativa” con altro CTU esperto in materia topografica e catastale.
1.9 La causa, senza alcuna ulteriore istruttoria, veniva trattenuta in decisione sulle rassegnate conclusioni con la concessione dei termini ex art. 190 cpc nella estensione massima.
2. L'appello promosso dagli è infondato e va, dunque, respinto. Parte_2
2.1 La vicenda processuale, ha contorni chiari ed in massima parte non contestati, quanto agli accadimenti, che per maggior chiarezza si ripropongono.
con atto di citazione notificato il 24.6.2010, conveniva in Parte_3
giudizio dinanzi al Tribunale di GN , allegando: Parte_1
- di essere proprietaria in Comune di GN di un edificio situato in via Emilia
Ponente n. 354 e del terreno circostante (identificati al Catasto terreni col Foglio
99 mappale 666 e 1407), confinanti con l'immobile sito in Via Faggioli n. 40
(distinto Catasto terreni col Foglio 97 mappale 20), acquistato da
[...]
dai precedenti proprietari, IO e Parte_1 Parte_5
- che la determinazione della linea di confine tra le due proprietà era stata oggetto di procedimento non contenzioso nel corso dell'anno 2000, dinanzi al Giudice di
Pace di GN, ex art 322 cpc, tra la e i danti causa del , Parte_2 Parte_1
IO e e che, all'esito di tale procedimento, il CTU aveva Parte_5
pagina 7 di 26 stabilito che la linea divisoria tra le proprietà cadeva lungo il perimetro est dei fabbricati confinanti con il Foglio 99 e, di conseguenza, con gli immobili di proprietà concludendo che tale linea avrebbe dovuto essere Parte_5
collocata a 30/40 cm. dalle pareti est dei fabbricati esistenti;
- che, tuttavia, non si procedeva alla definizione materiale dei confini poiché i non aderivano alle determinazioni del consulente;
Parte_5
- che il terreno era stato, poi, venduto nel 2005 dai al , con Parte_5 Parte_1
il quale sorgevano contrasti per la fissazione della linea confinaria, con particolare riferimento al confine tra la zona verde della proprietà e Parte_2
quella edificata del convenuto , ove quest'ultimo aveva posizionato Parte_1
una recinzione, asseritamente esorbitante dalla linea di confine catastale per un metro circa;
- che la introduceva procedimento non contenzioso dinanzi al Giudice di Parte_2
Pace (con ricorso depositato in data 5.7.2007), rimasto senza esito a causa della mancata comparizione del;
Parte_1
- che, a partire dal mese di luglio 2008, il convenuto invadeva la proprietà per eseguire lavori di demolizione e ricostruzione degli stabili di sua Parte_2
proprietà, comportanti, oltre allo sconfinamento, anche lo sterramento del terreno in proprietà Parte_2
- che la promuoveva ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. Parte_2
696 cpc (con ricorso depositato in data 23.7.2008) avente a oggetto: il corretto posizionamento della linea di confine;
il mancato rispetto da parte del Parte_1
delle distanze legali dal confine con riferimento alla nuova costruzione edificata;
gli eventuali rimedi praticabili;
la quantificazione dei danni subiti;
- che, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, il tecnico nominato dal
Tribunale, il Geom. accertava che le nuove opere realizzate Controparte_11
dal in prossimità del confine avevano concretato un importante Parte_1
pagina 8 di 26 sconfinamento a danno della proprietà alla quale era stata sottratta Parte_2
un'area di mq. 13,00 ca. (v. doc. 005 fascicolo primo grado appellata pag. 17);
- che tali conclusioni erano condivise anche dal consulente di parte attrice, il quale precisava, altresì, che qualsiasi altro intervento eseguito dal sulla Parte_1
parete est del proprio fabbricato avrebbe accresciuto lo sconfinamento, ipotesi, poi, verificatasi, avendo egli proseguito, sia durante, sia dopo la conclusione del procedimento di ATP, i lavori di edificazione del proprio stabile;
- che, oltre allo sconfinamento, ulteriori violazioni si riscontravano: nella realizzazione di una porta di accesso ai locali , di nuova costruzione e Parte_1
cadente sulla proprietà nella creazione di aperture non a norma (luci Parte_2
irregolari); nella costruzione di cantine e box nel sottosuolo, anch'esse sconfinanti nella proprietà Parte_2
L'allora attrice domandava: a) l'accertamento dei confini tra le Parte_2
proprietà e degli illeciti commessi dal;
b) la condanna alla restituzione della Parte_1
porzione immobiliare usurpata;
c) la condanna di arretramento del fabbricato;
d) la condanna alla demolizione delle nuove opere per la parte eccedente il confine accertato in sede di ATP;
e) la condanna al riposizionamento della rete confinaria così come collocata da entrambi i consulenti all'esito della CTU e arbitrariamente rimossa dal
; f) la condanna a regolarizzare le aperture che si trovano a distanza non Parte_1
regolamentare dal confine; g) la condanna alla chiusura della porta di accesso realizzata nella proprietà il tutto, oltre al risarcimento del danno. Parte_2
2.1.1 si costituiva in giudizio, contestando le domande in Parte_1
fatto e in diritto;
domandava altresì che fosse autorizzata la chiamata in causa in garanzia dei suoi danti causa, e quest'ultima quale Controparte_9 Controparte_8
erede della signora Parte_5
2.1.2 Autorizzata la chiamata in causa, si costituivano e Controparte_9
eccependo, in primo luogo, la inopponibilità nei loro confronti degli Controparte_8
esiti dell'ATP, in quanto rimasti estranei al procedimento. Quanto al merito della pagina 9 di 26 controversia, deducevano che il si era impegnato a esonerare i suoi danti Parte_1
causa da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali lavori futuri da effettuarsi sull'immobile compravenduto;
inoltre, poiché il fabbricato preesistente era stato demolito e ricostruito, non era possibile accertare quale fosse lo stato di fatto pregresso;
infine, per determinare la linea di confine, si doveva fare riferimento alla mappa di impianto e non a quella numerica, con conseguente individuazione del confine stesso in corrispondenza del fabbricato preesistente. Parte_5
2.1.3 L'allora attrice avanzava altresì in sede di seconda memoria ex Parte_2
art. 183, comma 6, cpc, istanze istruttorie (CTU, prova orale per testi ed interrogatorio formale); istanze rigettate dal Tribunale di GN con ordinanza del 5.6.2012
2.1.4 Senza svolgere attività istruttoria, il Tribunale di GN, con sentenza n.
2431/2013 emessa in data 10.08.2013 e depositata il 12.08.2013, in parziale accoglimento delle domande attoree, condannava al risarcimento Parte_1
del danno nei confronti della quantificandolo nella misura di €. 15.000,00, Parte_2
nonché al riposizionamento della rete confinaria, respingendo ogni altra domanda proposta dalle parti. Rigettava altresì le domande di parte convenuta nei confronti dei terzi chiamati.
2.1.5 Avverso tale decisione hanno proposto appello sia il (atto di Parte_1
appello notificato il 10.02.2014), sia la signora (in data 14.03.2014). Parte_2
2.1.6 Il proponeva i seguenti motivi di appello: Parte_1
1) il Tribunale ha ritenuto erroneamente che la causa fosse sufficientemente istruita, con riguardo all'azione di regolamento di confini, sulla base delle conclusioni del CTU in sede di ATP, nonostante l'accertamento da lui eseguito non fosse corretto e fosse, pertanto, necessario disporre nuova CTU nell'ambito del giudizio ordinario;
2) in assenza di sconfinamento, nessun risarcimento deve essere riconosciuto in favore della Parte_2
2.1.7 La a sua volta ha proposto impugnazione per i seguenti motivi: Parte_2
pagina 10 di 26 1) la sentenza impugnata è viziata per omessa valutazione di fatti decisivi ai fini della decisione e per omessa pronuncia. Il Tribunale, pur avendo correttamente pronunciato in ordine all'esatto posizionamento del confine tra le proprietà e condannato il convenuto al risarcimento del danno, ha respinto ogni altra richiesta di parte attrice, senza argomentare al riguardo, con particolare riferimento al maggiore sconfinamento causato dagli interventi eseguiti dal dopo l'accertamento Parte_1
effettuato in sede di ATP;
conseguentemente è stata ingiustamente respinta ogni altra domanda risarcitoria di parte attrice;
2) il Tribunale ha, altresì, respinto le altre domande risarcitorie proposte dalla ritenendole sfornite di corredo probatorio, incorrendo, così, in contraddizione, Parte_2
considerato che, oltre a non prendere in esame i documenti prodotti, il primo Giudice ha respinto le istanze istruttorie formulate da parte attrice, compresa l'istanza di integrazione di CTU, richiesta al fine di accertare lo stato dei luoghi così come modificato dal convenuto dopo il deposito dell'elaborato peritale perfezionatosi in sede di ATP;
3) la sentenza è viziata per omessa motivazione nella parte in cui ha rigettato tutte le istanze istruttorie avanzata dalla Parte_2
4) anche il rigetto della domanda riguardante la regolarizzazione delle aperture (vedute e porte), realizzate dal per presunta carenza di prova, Parte_1
si scontra con il rigetto delle istanze istruttorie e con l'omessa disamina della documentazione prodotta, idonee a dimostrare l'esistenza delle violazioni denunciate;
5) è, infine, errata e contraddittoria la parziale compensazione delle spese disposta dal Tribunale, in ragione della dimostrata fondatezza di tutte le pretese dedotte in giudizio da parte attrice.
2.1.8 Questa Corte di merito disponeva la riunione dell'appello introdotto dalla con quello precedentemente incardinato dal . Parte_2 Parte_1
pagina 11 di 26 2.1.9 Si costituivano in giudizio e Controparte_8 Controparte_9
proponendo appello incidentale avverso la pronuncia di compensazione delle spese di lite disposta nel rapporto processuale costituito dal nei loro confronti. Parte_1
2.1.10 A seguito del decesso di si costituivano in Parte_3
giudizio volontariamente i suoi eredi signori Controparte_1 CP_2
e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
(di seguito anche .
[...] Parte_2
2.1.11 Con ordinanza del 3.12.2019, la Corte d'Appello di GN rimetteva la causa sul ruolo, disponendo consulenza tecnica d'ufficio e, sulla base delle conclusioni emerse dalla stessa, pronunciava in data 5.10.2021 la sentenza n. 2753/2021, pubblicata in data 2.11.2021, in cui accoglieva l'appello proposto dal;
rigettava le Parte_1
domande proposte dalla e, poi, coltivate dai suoi Eredi, rigettandone l'appello; Parte_2
condannava gli Eredi alla restituzione in favore del delle somme Parte_2 Parte_1
versate da quest'ultimo in esecuzione della sentenza di primo grado;
condannava gli
Eredi AB alla refusione in favore del delle spese di lite di entrambi i Parte_1
gradi di giudizio, delle spese di consulenza tecnica di parte (€. 11.956,36) e delle spese di CTU;
accoglieva l'appello incidentale proposto da e nei confronti Parte_5 CP_8
del . Parte_1
2.1.12 Con ricorso, notificato in data 30.04.2022, gli radicavano Parte_2
il procedimento di legittimità R.G. n. 11805/2022, nel quale domandavano la cassazione della sentenza n. 2753/2021 della Corte d'Appello di GN, affidandosi a quattro motivi di ricorso.
2.1.13 Si costituiva in giudizio il , resistendo con controricorso. Parte_1
2.1.14 La Corte di Cassazione, con la ordinanza n. 4505/2023, emessa in data
25.01.2023, depositata in data 14.02.2023, ha dichiarato inammissibili i primi due motivi di ricorso, relativi alla distanza legale dai confini dell'edificio , e Parte_1
accolto il terzo e il quarto motivo, relativi alla distanza legale delle tre aperture nella proprietà , cassando in relazione la sentenza impugnata. Parte_1
pagina 12 di 26 2.2 L'odierna controversia viene riassunta da mediante atto Parte_1
di citazione in riassunzione, notificato in data 6.04.2023.
2.2.1 L'oggetto del contendere odierno è lineare.
domanda il rigetto delle domande proposte dagli Parte_1 [...]
in primo grado e nel precedente appello, in particolare di quelle oggetto del Parte_2
rinvio da parte della Corte di Cassazione, relative, nello specifico, all'accertamento della pretesa irregolarità delle aperture realizzate dallo stesso sulla sua Parte_1
proprietà confinaria con il fondo con conseguente domanda di Parte_2
regolarizzazione e riduzione in pristino delle stesse e di risarcimento del danno.
Le aperture contestate sono tre:
1) una apertura laterale al primo piano (la finestra sovrastante la portafinestra);
2) una apertura laterale al piano terra (la finestra trasformata in portafinestra);
3) una apertura diretta al piano terra (l'unica finestra che si trova di fronte al confine AB).
L'odierno appellante sostiene che la CTU svolta nel precedente Parte_1
appello (sulla cui base è stato definitivamente accertato, a seguito della ordinanza n.
4505/2023 della Suprema Corte, che nessuno sconfinamento era stato posto in essere dal ) aveva preso in esame le questioni oggetto di rinvio, ossia l'argomento Parte_1
delle distanze legali in relazione alle aperture realizzate dallo stesso sulla sua Parte_1
proprietà. Nello specifico, l'appellante richiama il terzo quesito formulato al CTU, Ing.
, << “il quale vi aveva dato riscontro, accertando che nessuna violazione era Per_1
stata posta in essere dal Sig. ” >> (cfr. Atto di citazione in riassunzione pag. Parte_1
11).
Gli ripropongono nella presente sede le loro domande in Parte_2
relazione alla irregolarità delle aperture prospicienti il loro fondo.
3. In via preliminare s'impone il rigetto della domanda relativa alla declaratoria di inammissibilità, ai sensi dell'art. 394, comma 3, cpc, delle conclusioni proposte dagli nel presente giudizio di rinvio. Parte_6
pagina 13 di 26 3.1 L'art. 394, comma 3, cpc prescrive letteralmente che “Nel giudizio di rinvio può deferirsi il giuramento decisorio, ma le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione”.
Ad avviso di questa Corte di merito, la parziale modifica delle conclusioni proposte dagli odierni appellati nel presente giudizio di rinvio si è resa necessaria a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte n. 4505/2023, la quale, determinando il passaggio in giudicato della statuizione concernente l'assenza di sconfinamento da parte dell'odierno appellante , ha rinviato a questa Corte di merito la Parte_1
decisione << “relativa alla regolarità delle aperture realizzate dal sulla sua Parte_1
proprietà” >> (cfr. Ordinanza pag. 6). Pertanto, come correttamente affermato dalla difesa degli appellati, << “qualora Codesta Corte non esaminasse nel merito le domande oggetto di rinvio verrebbe meno al compito affidatole dalla Suprema Corte che, proprio per tale motivo, ha cassato la sentenza emessa dalla Corte d'appello” >>
(cfr. memoria di replica appellati del 23.10.2024, pag. 7).
4. Altresì e sempre in via preliminare, s'impone l'accoglimento della domanda relativa alla declaratoria di tardività delle contestazioni alla CTU, di inammissibilità delle nuove istanze istruttorie (richiesta di “integrazione” della CTU) e della produzione documentale (una nuova perizia di parte) promosse e depositate dagli odierni appellanti nel presente giudizio di rinvio.
4.1. Secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte << “Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano
pagina 14 di 26 alla attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del Giudice in relazione a tale mezzo istruttorio” >>
(cfr. Cass. 21 febbraio 2022, n. 5624).
Nel caso sottoposto all'esame di questa Corte di merito, come correttamente affermato dalla difesa dell'appellante, << “ad oggi la difesa avversaria pretenderebbe
– tardivamente e inammissibilmente – di addurre contestazioni alla CTU che, oltre che infondate, non furono mai tempestivamente dedotte e pretenderebbe di farlo producendo altresì una nuova relazione peritale di parte (doc. VIII fascicolo
[...]
, redatta da un nuovo consulente (Geom. , diverso dal Parte_2 Persona_2
precedente CTP Perito Tale documento è inammissibile in quanto nuovo e Per_3
contenente contestazioni che avrebbero dovuto essere mosse al più tardi in sede di osservazioni alla CTU” >> (cfr. Comparsa conclusionale del giudizio di rinvio appellante pagg. 13-14), ovvero, ritiene la Corte, a tutto voler concedere, nel precedente atto di appello del 14.03.2014, ciò nella considerazione che la parte tramite il proprio CTP in allora non aveva mosso alcun rilievo alle misurazioni ed alle valutazioni contenute nella bozza di CTU, così come nessuna obiezione specifica alle misurazioni compiute dal CTU era contenuta nella seconda comparsa conclusionale del
22.03.2021, depositata nel precedente grado di appello, dove l'argomento è trattato nelle pagg.
8-9 in maniera del tutto avulsa da quanto specificamente individuato dal
CTU, posto che il problema unico e principale della difesa era quello di Parte_2
dimostrare l'errata individuazione dei confini, aspetto come già detto oramai coperto dal giudicato a seguito della ordinanza della Suprema Corte che ha dato la stura al presente giudizio di rinvio.
Pertanto, ad avviso di questa Corte di merito, le censure mosse dagli appellati alla CTU per la prima volta in questa sede di rinvio, relative, nello specifico, alla violazione delle distanze delle aperture de quibus sulla base del Regolamento Edilizio comunale vigente pro tempore, unitamente alla nuova produzione documentale, integrano nuove allegazioni e nuove eccezioni alla stessa CTU e, in quanto tali,
pagina 15 di 26 inammissibili perché tardive e comunque prive di fondamento e ciò valga come ratio decidendi ulteriore e subordinata alla precedente.
5. Infatti, in ogni caso la sentenza di primo grado del Tribunale di GN va confermata nella decisione finale relativa al rigetto delle domande, concernenti la pretesa irregolarità delle aperture realizzate dal convenuto, odierno appellante,
sulla sua proprietà, proposte dalla dante causa degli attuali Parte_1
appellati/convenuti in riassunzione ma ne va modificata la motivazione in ragione delle risultanze emerse dalla prova documentale, anche fotografica e dalla CTU espletata nel
(precedente) giudizio di secondo grado.
5.1 A parere del Collegio risulta dirimente la Relazione tecnica d'ufficio redatta dal CTU, ing. , il quale, con riferimento al terzo quesito, ha preso in CP_10
esame le questioni oggetto del presente giudizio di rinvio ossia l'argomento delle distanze legali delle aperture contestate, accertando che nessuna violazione era stata posta in essere dall'odierno appellante. Nello specifico, con riferimento alla seconda parte del terzo quesito formulato al CTU [<< “Accerti, inoltre, caratteristiche e natura delle aperture realizzate dal signor sul fabbricato di sua proprietà posto a Parte_1
confine con il fondo determinandone la distanza dal confine stesso, Parte_2
verificando se esse rispettino o meno le norme che regolano le distanze legali. Anche con riferimento all'esito di tali ulteriori accertamenti, indichi gli eventuali rimedi, nonché l'ammontare delle spese di ripristino e dei residui danni, ove esistenti” >>
(Cfr. Relazione tecnica d'ufficio, pag. 3)], lo stesso ha verificato che:
a) << “Non si rileva nessun aumento di numero di bucature che interessino i prospetti del fabbricato del sig. lato proprietà eredi >> (cfr. Parte_1 Parte_2
Relazione tecnica d'ufficio pag. 16) e più in particolare quanto segue.
b) Per quanto concerne la finestra al primo piano sovrastante l'attuale portafinestra:
- b') la stessa è vero che non è presente nel titolo edilizio di provenienza, di cui al PG. 48778/1957 ma ciò in quanto il piano primo non era rappresentato nel suddetto pagina 16 di 26 titolo edilizio, tuttavia << “la finestra suddetta era già pre-esistente prima dei lavori edili legittimati con PG. 93738/2005 e successivamente con V.C.O. PG. 108396/2006”
-> (cfr. Relazione tecnica d'ufficio pag. 14), il primo riferibile alla parte dante causa del e costituente DIA per lavori di trasformazione ed accorpamento per la Parte_1
creazione di un unico edificio residenziale unifamiliare ed il secondo riferibile al medesimo volto per quanto d'interesse alla demolizione e ricostruzione Parte_1
dell'edificio;
- b'') la suddetta finestra, << “in origine priva di protezioni, quindi, con le caratteristiche dell'affaccio laterale, è stata provvista di grata fissa e pertanto è stata privata della possibilità di affaccio laterale” >> (cfr. Relazione tecnica d'ufficio pag.
16);
- b''') la finestra de qua, << “oggi provvista di grata fissa, non permette la vista laterale ma solo la possibilità di vista obliqua, risulta nel punto più prossimo al confine di cm 80 (40 cm di muro + 40 cm di spazio tra confine e il muro stesso) pertanto maggiore a 75 cm previsti dal c.c.” >> (cfr. Relazione tecnica d'ufficio pag.
17).
c) Per quanto riguarda l'attuale portafinestra al piano terra:
- c') la stessa, in origine una finestra << “a servizio dell'allora cucina che, trovandosi sulla parete perpendicolare alla precedente [ossia a quella contenente la finestra a fronte del confine eredi , consentiva una veduta laterale” >> (cfr. Parte_2
Relazione tecnica d'ufficio pag. 12), è stata trasformata in portafinestra, <<
“(mantenendo la posizione della pre-esistente) con la pratica PG. 93738/2005 (vedi allegato n. 17), con la pratica di V.C.O. PG. 108396/2006 (vedi allegato n. 18)” >>
(cfr. Relazione tecnica d'ufficio pag. 13);
- c'') La portafinestra de qua << “non ha una vista diretta verso il fondo degli eredi >> (cfr. Relazione tecnica d'ufficio pag. 16); Parte_2
- c'') << “La porta finestra realizzata in luogo della finestra esistente con uscita laterale, risulta nel punto più prossimo al confine di 80 cm (40 cm di muro + 40
pagina 17 di 26 cm di spazio tra confine e il muro stesso) pertanto maggiore a 75 cm previsti dal c.c.”
-> (cfr. Relazione tecnica d'ufficio pagg. 16-17).
d) La terza apertura, ossia la veduta diretta al piano terra, << “(già preesistente), prospiciente il fondo degli eredi risulta, nel suo punto più Parte_2
prossimo a metri 2 e comunque per una distanza maggiore di 1,50 m come previsto dal
C.C.” >> (cfr. Relazione tecnica d'ufficio pag. 16).
5.1.1 Ne consegue riassuntivamente che nel caso di specie integrandosi la fattispecie di vedute laterali od oblique, di cui all'art. 906 cc, ovvero di veduta diretta, di cui all'art. 905 cc, tutte le aperture suddette sono poste ad una distanza legittima dal fondo degli Parte_2
5.2 Le argomentazioni addotte dalla difesa degli appellati, volte a contestare le risultanze della suddetta CTU, oltre ad essere inammissibili in quanto tardive, sono, in ogni caso, infondate in fatto e in diritto.
5.2.1 Gli appellati contestano le risultanze della CTU concernenti la regolarità delle aperture realizzate dal sulla sua proprietà, argomentando che lo stesso Parte_1
CTU << “aveva però omesso di considerare che il sig. non si era Parte_1
limitato ad aprire delle finestre su un edificio preesistente ma ha realizzato – peraltro in corso di causa – un ampio intervento eseguito in regime di Nuova Costruzione (art.
46 del Regolamento Edilizio vigente pro tempore), e non già di Ristrutturazione
Edilizia (art. 42 del Regolamento Edilizio)” >> (cfr. odierna comparsa di costituzione e risposta pag. 16) e, pertanto, sempre secondo la tesi degli appellanti, << “la regolarità
o meno delle nuove aperture realizzate dal sig. sul nuovo edificio Parte_1
realizzato va appunto effettuata tenendo conto che l'edificio dallo stesso costruito e di cui è causa è del tutto nuovo rispetto al vecchio edificio demolito, con ogni derivata conseguenza discendente anche dall'applicazione dell'art. 46, e non dell'art. 42, del
Regolamento edilizio preesistente” >> (cfr. ibidem pag. 17).
5.2.1.1 In estrema sintesi, gli appellati sostengono che la verifica sulla regolarità o meno delle aperture de quibus deve essere effettuata sulla base delle norme pagina 18 di 26 del Regolamento edilizio preesistente (ossia il Regolamento edilizio del Comune di
GN approvato con O.d.G. n° 107 del 7.4.2003 PG 43821/2003 così come modificato dalla Delibera del consiglio comunale O.d.G. n° 63 del 21.03.2005 PG.
51209/2005) concernenti le distanze di un edificio - nello specifico, di una “nuova costruzione” - dal confine – ossia sulla base del combinato disposto degli artt. 29 e 46 del sopracitato Regolamento edilizio - e non sulla base della disciplina prevista dal codice civile. Difatti, secondo gli appellati, la demolizione e la successiva ricostruzione dell'edificio di proprietà del configura una “nuova costruzione” ai sensi Parte_1
dell'art. 46 del citato Regolamento edilizio e, pertanto, la regolarità delle aperture oggetto del presente giudizio di rinvio deve essere verificata sulla base delle maggiori distanze previste dal Regolamento edilizio. Nello specifico, l'art. 29 del citato
Regolamento edilizio prevede una distanza minima di ml 5,00 tra le pareti finestrate e non finestrate della nuova costruzione e il confine.
Quand'anche, in astratto, risultasse applicabile la normativa sopracitata nel caso di accertamento di distanze tra edifici di nuova costruzione e confini1, considerato che l'edificio ricostruito dal deve considerarsi a distanza legale dal confine con il Parte_1
fondo in virtù proprio del giudicato disceso per l'odierna ordinanza Parte_2
della Suprema Corte;
considerato, infine, che non è provato ed invero neppure specificamente allegato, che la ricostruzione non sia avvenuta nel rispetto della sagoma dell'edificio demolito e che, quindi, il richiamo alle distanze regolamentari, le quali comunque riguardano le distanze dell'edificio e non delle vedute de quibus agitur appare quanto meno opinabile;
ciò posto in via di premessa, gli appellati tralasciano, tuttavia, di considerare il più pertinente arresto giurisprudenziale in materia di luci e vedute. Difatti, la più recente giurisprudenza della Suprema Corte si pone in continuità 1 v. Cass. 14 aprile 2022, n. 12196, Cass. 8 agosto 2024, n. 22493 secondo le quali << “Nell'ambito delle opere edilizie, in caso di demolizione di un edificio preesistente e successiva ricostruzione, comportante un aumento di volumetria, il manufatto nel suo complesso è sottoposto alla disciplina in tema di distanze, vigente al tempo della sua edificazione, solo ove lo strumento urbanistico rechi una norma espressa, con la quale le prescrizioni sulle maggiori distanze previste per le nuove costruzioni siano estese anche alle ricostruzioni;
in mancanza di tale previsione, il manufatto va considerato come nuova costruzione solo nelle parti eccedenti le dimensioni dell'edificio originario e la demolizione va disposta non integralmente, ma esclusivamente per i volumi eccedenti, da accertare in concreto” >>. pagina 19 di 26 con la tesi che reputa insuscettibile di estensione alle distanze per le vedute l'eventuale e più rigorosa disciplina regolamentare prevista per le distanze tra costruzioni o tra costruzione e confine e, nello specifico, si sancisce che << “La disposizione di cui all'art. 905 cod. civ., volta a salvaguardare il fondo finitimo dalle indiscrezioni attuabili mediante l'apertura di vedute, non ha correlazione alcuna con quella di cui all'art. 873 cod. civ., diretta a tutelare interessi generali di igiene, decoro e sicurezza negli abitati, non potendo, pertanto, la prima norma ritenersi integrata da eventuali regolamenti locali in tema di distanze tra fabbricati o dal confine” >> (cfr. Cass. 29 ottobre 2012, n. 18595; nello stesso senso anche Cass. 11 giugno 2018, n. 15070).
Costituisce, infatti, ius receptum che l'art. 873 cc, diretto a tutelare interessi generali di igiene, decoro e sicurezza negli abitanti, non abbia alcuna correlazione con gli artt. 905
e 906 cc, che tutelano interessi privati. Conseguentemente laddove i regolamenti locali richiamati dall'art. 873 cc stabiliscano maggiori distanze tra le costruzioni, dette disposizioni non si estendono alle distanze delle vedute, da ritenersi regolate dalle disposizioni del codice civile (cfr. Cass. 4697/2015; 2765/2001 e 5518/98)
Nel caso sottoposto all'esame odierno di questa Corte di merito, pertanto, dovendo esaminarsi solamente la domanda relativa alla regolarità delle aperture de quibus rispetto al confine deve escludersi che il richiamato regolamento Parte_2
locale possa integrare la disciplina in materia di distanze delle luci e vedute, trattandosi, secondo la citata giurisprudenza, di discipline giuridiche autonome che fondano la proposizione di domande a loro volta distinte.
Deve, pertanto, trovare applicazione, nel caso de quo, la disciplina delle distanze di luci e vedute dal confine prevista dalle norme codicistiche e, quindi, gli artt.
905 e 906 cc.
5.2.2 In particolare gli appellati, con riferimento alla finestra al primo piano sovrastante l'attuale portafinestra, sostengono che la stessa << “è stata realizzata:
- più vicina al confine con la proprietà eredi rispetto allo stato Parte_2
preesistente.
pagina 20 di 26 - con una altezza interna molto diversa rispetto alla finestra pre-esistente;
- e ciò senza considerare che il titolo menzionato neppure è conforme a tale preesistenza” >> (cfr. Comparsa di costituzione e risposta pag. 19).
5.2.2.1 Le doglianze, oltre ad essere inammissibili in quanto tardive, per quanto già osservato in precedenza, sono manifestamente infondate.
L'art. 906 cc prevede, letteralmente, che << “Non si possono aprire vedute laterali od oblique sul fondo del vicino se non si osserva la distanza di settantacinque centimetri, la quale deve misurarsi dal più vicino lato della finestra o dal più vicino sporto” >>. Nel caso de quo, avendo il CTU attestato che la finestra de qua corrisponde alla finestra pre-esistente e che la stessa, << “oggi provvista di grata fissa, non permette la vista laterale ma solo la possibilità di vista obliqua, risulta nel punto più prossimo al confine di cm 80 (40 cm di muro + 40 cm di spazio tra confine e il muro stesso) pertanto maggiore a 75 cm previsti dal c.c.” >> (cfr. Relazione tecnica d'ufficio pag. 17), non si rinviene alcuna violazione delle distanze legali.
5.2.3 Gli appellati, per quanto riguarda l'attuale portafinestra al piano terra, sostengono che la stessa << “che prima consentiva solamente veduta laterale sul fondo del vicino, e che il CTU attesta essere stata trasformata in porta finestra situata a 80 cm dalla linea di confine e ad appena 40 cm di distanza fra il muro di fabbrica e il confine da lui stesso ridisegnato, è evidente che tale circostanza integra palese violazione della distanza di legge considerato che in tal modo è stata consentita veduta
e sporto diretto sul fondo del vicino che la finestra preesistente, dotata di grata fissa, non consentiva affatto” >> (cfr. Comparsa di costituzione e risposta pagg. 22-23).
5.2.3.1 La doglianza, oltre che nuova per come prospettata, è manifestamente infondata.
In primo luogo, questa Corte di merito condivide l'argomentazione dell'appellante , secondo la quale la portafinestra de qua non integra veduta. Parte_1
Difatti, secondo consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, << “In tema di limitazioni legali della proprietà, le scale, i ballatoi e le porte, pur essendo
pagina 21 di 26 fondamentalmente destinati all'accesso dell'edificio, e soltanto occasionalmente od eccezionalmente utilizzabili per l'affaccio, possono configurare vedute quando - indipendentemente dalla funzione primaria del manufatto - risulti obiettivamente possibile, in via normale, per le particolari situazioni o caratteristiche di fatto, anche
l'esercizio della "prospectio" ed "inspectio" su o verso il fondo del vicino” >> (cfr.
Cass. 13 gennaio 2005, n. 499). Del resto la Suprema Corte ha evidenziato anche che
<< “le porte, essendo destinate in generale all'accesso ai locali e all'uscita da essi, non rientrano nella categoria delle "aperture", -considerate dagli artt. 900 c.c. e segg., che hanno invece la funzione di consentire il passaggio della luce e dell'aria, o di affacciarsi sul fondo vicino;
possono dunque avere dimensioni e caratteristiche diverse da quelle che l'art. 901 c.c. prescrive per le luci, ed essere aperte senza rispettare le distanze prescritte dagli artt. 905 e 906 c.c. per le vedute. […] «La "porta-finestra" che consenta la inspectio, ma non la prospectio, ossia lo sguardo frontale sul fondo del vicino, ma non lo sguardo obliquo e laterale, non integra veduta, sebbene permetta occasionalmente e fugacemente, nel momento dell'uscita, la visione globale e mobile del fondo alieno» (Sez. 6-2, Ord. n. 17950 del 2014)” >> (cfr. Cass. 23 maggio 2019, n.
14091; nello stesso senso anche Cass. 29 ottobre 2020, n. 23952).
Nel caso sottoposto all'esame di questa Corte di merito, la portafinestra de qua non consente, secondo le risultanze emerse dalla CTU, la prospectio, ossia lo sguardo contestualmente frontale, laterale ed obliquo sul fondo del vicino. Pertanto, non può configurarsi quale veduta, ma quand'anche lo fosse integrerebbe una veduta non diretta, essendo una apertura con uscita laterale rispetto al fondo confinante.
Infatti, in ogni ogni caso, se si volesse definire l'apertura de qua come veduta, la stessa si configurerebbe quale veduta laterale e obliqua, così come anche verificato dal CTU, soggetta, pertanto, alla disciplina di cui all'art. 906 cc, sicché, come correttamente affermato dal CTU, << “La porta finestra realizzata in luogo della finestra esistente con uscita laterale, risulta nel punto più prossimo al confine di 80 cm
pagina 22 di 26 (40 cm di muro + 40 cm di spazio tra confine e il muro stesso) pertanto maggiore a 75 cm previsti dal c.c.” >> (cfr. Relazione tecnica d'ufficio pagg. 16-17).
5.2.4 Per quanto riguarda la terza apertura, ossia la veduta diretta al piano terra, gli appellati sostengono che << “il CTU si limita a dire che essa sarebbe stata presente anche nel titolo edilizio di provenienza e avrebbe distanza dal confine di 2 metri e dunque superiore alla distanza di 1,50 prevista dal codice.
Nessuna ulteriore documentazione o fotografia viene allegata in merito a tale veduta, con omissione che si chiede a Codesta Corte d'appello di considerare in funzione della disponenda CTU integrativa” >> (cfr. Comparsa di costituzione e risposta pagg. 20-21).
5.2.4.1 La censura è, ad avviso di questa Corte di merito, oltre che inammissibile in quanto tardiva per le ragioni già illustrate, altresì pretestuosa.
Il CTU, per quanto riguarda l'apertura de qua, ha attestato che << “la finestra del sig. (già preesistente), prospiciente il fondo degli eredi risulta, Parte_1 Parte_2
nel suo punto più prossimo a metri 2 e comunque per una distanza maggiore di 1,50 m come previsto dal C.C.” >> (cfr. Relazione tecnica d'ufficio pag. 16). Pertanto, non rinvenendosi valide ragioni per discostarsi dalle risultanze della CTU, non si riscontra alcuna violazione delle distanze legali.
Solo per maggior chiarezza si evidenzia che questa finestra così come quella già esistente e, poi, trasformata in porta finestra, costituiscono aperture già rappresentate nel titolo edilizio originario.
5.3 Conseguentemente, la domanda degli appellati volta alla regolarizzazione e riduzione in pristino delle aperture de quibus, con conseguente risarcimento del danno, deve essere rigettata.
Ad avviso di questa Corte di merito, difatti, deve essere confermata, per le ragioni e per le motivazioni sovraesposte, la statuizione del Giudice di prime cure circa il rigetto della domanda de qua, promossa dagli odierni appellati.
pagina 23 di 26 5.4 Oltre a quanto già detto in ordine all'invocata ripetizione della CTU, la cui richiesta appare rivolta a mettere per lo più in discussione i confini tra fabbricato ricostruito e fondo laddove l'interesse precipuo è di affrontare nuovamente la Parte_2
questione della mappa d'impianto, su cui si è anche, expressis verbis, pronunciata la
Corte di Cassazione, aspetto, quindi, costituente giudicato, è evidente che la prova per ordini di esibizione è del tutto irrilevante ovvero superflua laddove, limitando le valutazioni agli aspetti relativi alle aperture, da un lato, è soddisfatta dalla prova documentale, costituita dalle pratiche edilizie e dai relativi allegati progettuali comunque acquisiti o visionati anche dal CTU per rispondere ai quesiti, dall'altro, si mostra spesso generica e si risolve quasi sempre in funzione esplorativa ovvero sostitutiva dell'onere probatorio di parte, posto che tale documentazione comunque poteva ben essere oggetto di produzione d'iniziativa della stessa parte istante.
6. S'impone, quindi, il rigetto dell'appello e conseguentemente delle domande promosse dagli Parte_2
7. Conseguenza è la conferma della sentenza di primo grado relativamente al rigetto delle domande promosse dall'allora dante causa degli odierni appellati limitatamente al rispetto delle distanze legali delle tre aperture de quibus.
8. Le spese del presente grado di appello nonché dei precedenti gradi e fasi, liquidate in parte dispositiva secondo lo scaglione di valore, vanno addebitate secondo soccombenza, che fa interamente capo agli appellati i quali hanno visto Parte_2
completamente rigettate tutte le loro domande sia in primo grado sia in secondo grado nel suo doppio svolgimento.
Tuttavia in ragione del fatto che la posizione processuale assunta dalla Parte_2
prima, e dai suoi Eredi, poi, trovava il suo originario fondamento in un ATP, il cui esito era loro favorevole, come del resto dimostrava l'esito parzialmente vittorioso (confini) del primo grado, mentre quello parzialmente infausto (aperture) dipendeva da una mancata corretta valutazione delle prove, errore perpetuatosi, poi, anche in secondo grado per l'omessa considerazioni degli specifici motivi d'impugnazione, sussistono pagina 24 di 26 giustificati motivi per una compensazione nella misura del 50% delle spese di lite, mentre la quota residua andrà addebitata secondo soccombenza, come sopra già affermata.
Lo stesso criterio dovrà sovraintendere le spese di ATP e di CTU, come già liquidati, mentre le spese di CTP resteranno in capo a ciascuna delle parti, che le hanno sostenute.
8.1 Gli appellati vanno altresì condannati, in ragione del principio di soccombenza applicato all'esito globale del processo, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in parte dispositiva secondo i parametri previsti dal DM 55/2014 in vigore ratione temporis. Anche per tale giudizio varrà la compensazione parziale già affermata per le medesime ragioni.
9. Ricorre per gli appellati la sussistenza della previsione dell'art. ART. 13 1- quater DPR 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n.
228, secondo il quale <Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.>>
PQM
La Corte di Appello di GN, definitivamente decidendo della causa civile in grado d'appello, ogni diversa e contraria istanza disattesa, respinta o assorbita, così decide a seguito del rinvio operata dalla Suprema Corte:
1. rigetta l'appello promosso da Controparte_1 Controparte_2
e per
[...] Controparte_3 Controparte_4
l'effetto conferma la sentenza di primo grado correggendone la motivazione;
2. condanna gli appellati Controparte_1 Controparte_2
al pagamento in Controparte_3 Controparte_4
pagina 25 di 26 favore di delle spese nella misura del 50%, compensando la quota Parte_1
residua, spese che liquida nell'intero (100%):
a) in €. 6.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali per il giudizio di legittimità;
b) in €. 518,00 + 27,00 per spese ed €. 7.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali per il presente giudizio di rinvio.
c) in €. 340,00 + 27,00 per spese ed €. 5.000,00 per compensi oltre rimborso forfetario, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali per il primo grado;
d) in €. 702,00 + €. 27,00 per esborsi + €. 9.515,00 per compensi, oltre, oltre spese forfetarie e accessori di legge, per il precedente appello.
Compensa le spese di ATP e CTU, come già liquidate, nella misura del 50%, ponendo la residua quota a carico di Controparte_1 Controparte_2
[...] Controparte_3 Controparte_4
restando a carico di ciascuna parte quelle sostenute per CTP.
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02
e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante di una somma pari all'importo del contributo unificato.
Così deciso in GN il 23.05.2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Salvadori
Il Consigliere Relatore
Dott. Pietro Iovino
pagina 26 di 26