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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 28/07/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott. Fabio Iacopini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1437/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Giuso Michele del Parte_1 P.IVA_1
Foro di Genova
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Del Controparte_1 P.IVA_2
RE GA EG EL del Foro di Milano
PARTE CONVENUTA
(C. F. ) Controparte_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte Attrice
Piaccia al Tribunale ill.mo, ogni contraria istanza reietta e disattesa, previe le declaratorie tutte del caso,
- accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dei convenuti, in via solidale, alternativa o come meglio visto, nella causazione dell'evento infortunistico di cui in narrativa;
- accertare e dichiarare che , nella sua qualità di assicurazione obbligatoria Parte_1 contro gli infortuni (assicurazione sociale) dei sigg.ri ed , si è surrogata ex Pt_2 Persona_1 lege nel diritto risarcitorio degli infortunati nei confronti dei convenuti fino a concorrenza degli pagina 1 di 7 importi erogati da per spese sanitarie (anche future), retribuzioni e rendite Parte_1 erogate in occasione ed a causa del sinistro di cui in narrativa, per un complessivo importo di CP_3
2.287.480,63 (quanto al danno pertinente al sig. ) e di
[...] Parte_3 Controparte_3
401.114,70 (quanto a quello relativo alla sig.ra ), il tutto oltre interessi e Persona_1 rivalutazione dalle singole scadenze al saldo;
- condannare i convenuti al pagamento delle spese di lite ed in particolare a quelle Controparte_1 della negoziazione assistita, nonché per mala gestio”.
Parte Convenuta
Piaccia al Tribunale Ill.mo così giudicare
NEL MERITO, Respingere siccome infondate in fatto ed in diritto tutte le avverse domande.
Vinte le spese di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio Parte_1 la per sentirli condannare, in via Controparte_1 Controparte_2 solidale e/o alternativa tra loro, al risarcimento di tutti i danni derivati e dal sinistro stradale verificatosi alle ore 14.45 circa del 27.10.2014 a danno di e del coniuge CP_4 Per_1
; la parte attrice riferiva che il , con a bordo il coniuge, percorreva alla guida del suo
[...] Per_1 motociclo la Strada SP 69 in direzione Laveno Mombello quando, all'altezza del Km 35+750 nel territorio del Comune di Porto Valtravaglia, il convenuto , proveniente Controparte_2 dall'opposto senso di marcia alla guida della sua autovettura in un tratto di strada curvilineo, perdeva il controllo del veicolo da lui condotto ed invadeva la semicarreggiata percorsa dal motociclo, collidendo con lo stesso, causando ai detti danneggiati rilevanti danni fisici. La parte attrice precisava che i danneggiati avevano beneficiato delle prestazioni assicurative e previdenziali loro derivanti dalla normativa elvetica sulla “Assicurazione Obbligatoria contro gli Infortuni” e che, nella sua qualità di assicurazione sociale, aveva erogato a favore di la somma di FS 2.287.480,63 e a Parte_3 favore di la somma di FS 401.114,70 e che si era surrogata ex lege nel diritto Persona_1 risarcitorio degli infortunati;
chiedeva, pertanto, previo accertamento della responsabilità del nella causazione del sinistro, la condanna dei convenuti in solido al pagamento delle dette CP_2 somme, oltre agli accessori di legge.
Si costituiva in giudizio la la quale, premettendo di non Controparte_1 contestare che la responsabilità nella causazione del sinistro attribuibile alla condotta del convenuto pagina 2 di 7 suo assicurato e di aver già integralmente risarcito ai detti danneggiati il danno di Controparte_2 natura non patrimoniale, chiedeva il rigetto delle domande risarcitorie attoree ritenute eccessive e, in parte, non dovute.
Il convenuto , non si costituiva in giudizio. Controparte_2
Dopo il deposito delle memorie ex 183, comma VI, cpc, il Giudice, prima, disponeva la traduzione in lingua italiana della copiosa documentazione prodotta dalla parte attrice e, poi, ammetteva una CTU medico legale per accertare l'entità delle spese mediche di cui si era fatta carico la parte attrice e la loro congruità a fronte dei trattamenti sanitari riabilitativi ai quali erano stati sottoposti gli infortunati,
l'entità e congruità delle spese mediche future relative alle gravi lesioni sofferte dal sig.
[...]
con particolare riferimento ai cicli riabilitativi periodici sostituzione delle protesi, la durata e Pt_4 la congruità del periodo di assenza dal lavoro dei sigg.ri e onde Parte_5 Parte_6 essere sottoposti alle cure, interventi e riabilitazione del caso e l'entità e la ricorrenza dei presupposti della legge elvetica con riferimento alle rendite erogate ai sigg.ri e CP_5 Parte_7 Parte_6
, precisando se la legge italiana preveda l'erogazione delle dette rendite.
[...]
Dopo il deposito dell'elaborato peritale e della sua integrazione, il Giudice rigettava le prove orali dedotte dalla parte attrice, disponeva la traduzione in lingua italiana dei documenti reddituali dei danneggiati ed ammetteva una CTU contabile al fine di determinare il danno patrimoniale subito dalla parte attrice, costituito dalla differenza reddituale ante e post sinistro;
dopo il deposito dell'elaborato peritale e della sua integrazione, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 127ter c.p.c all'udienza del 25.9.2024, nella quale il
Giudice tratteneva la causa in decisione.
- ° - ° -
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte convenuta atteso che CP_2 nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio la detta parte non si è costituita in giudizio e che tale provvedimento non è stato assunto in corso di causa.
Quanto al merito deve essere rilevato che le domande della parte attrice sono parzialmente fondate e devono essere accolte nella misura di seguito precisata
Deve essere evidenziato, poi, che, stante l'ammissione della parte convenuta
[...] in merito alla responsabilità del proprio assicurato nella causazione del Controparte_1 sinistro, l'oggetto della controversia sarà limitato alla determinazione del solo quantum debeatur, costituito dall'ammontare delle spese mediche corrisposte e di quelle future da corrispondere, dall'ammontare delle indennità da corrispondersi, oltre al danno patrimoniale costituito dalle differenze reddituali dei danneggiati ante e post sinistro. pagina 3 di 7 A questo punto, deve essere precisato che per la risoluzione della presente controversia dovrà essere applicata la legge italiana e non quella svizzera, come assunto dalla parte attrice. La misura del diritto di surroga esercitato dalla parte attrice, pertanto, sarà pari al risarcimento dovuto dal responsabile civile sulla base delle norme di diritto italiano.
Sul punto, si è pronunciata la corte di legittimità (per tutte Cass. sentenza n. 15870 del 13.6.2019) secondo la quale la domanda di surrogazione proposta da un assicuratore straniero contro il responsabile di un danno provocato in Italia è soggetta alla legge italiana. Secondo la corte, la surrogazione dell'assicuratore, compreso l'assicuratore sociale, costituisce una successione a titolo particolare nel diritto di credito vantato dal danneggiato contro il terzo responsabile;
ne consegue che l'esercizio di essa è precluso all'assicuratore: (a) sia quando abbia pagato l'indennizzo dopo che il danneggiato era già stato risarcito dal terzo responsabile;
(b) sia quando abbia indennizzato danni non causati dal terzo;
(c) sia quando abbia indennizzato pregiudizi non risarcibili secondo la legge applicabile al credito risarcitorio: in tutte e tre le suddette ipotesi, infatti, non vi è alcun credito su cui l'assicuratore si possa surrogare, vuoi per non essere mai sorto (ipotesi b e c); vuoi per essere venuto meno prima del versamento dell'indennizzo assicurativo (ipotesi a).
Ebbene, trattandosi gli accertamenti su indicati di una questione eminentemente tecnica, il Tribunale ha ritenuto opportuno avvalersi delle competenze tecniche di due Ausiliari nominati CTU e, letti gli elaborati peritali e le loro integrazioni, reputa di condividere e trarre elementi per la formazione del proprio convincimento dalle conclusioni ivi esposte;
si ritiene, infatti, che i consulenti nella elaborazione delle loro perizie abbiano adottato un metodo di indagine serio e razionale, provvedendo secondo le direttive di cui al quesito formulato, avvalendosi della loro pluriennale esperienza professionale. (per tutte, v. Cass. civ., Sez. III, 8 ottobre 1990, n. 9863).
Il primo Consulente d'Ufficio, nel contraddittorio con i CTP nominati ed in assenza di contestazioni a riguardo, determinava come risarcibili, quanto al , spese mediche sostenute per Parte_7 complessivi CHF 312.507,91, evidenziando l'esistenza di spese di trasporto per complessivi CHF
7.165,60, per la cui risarcibilità si rimetteva al Tribunale e, quanto ad , spese Parte_6 mediche per complessivi CHF 117.723,58.
In merito alle spese mediche future, il CTU, determinando le somme in euro e non in franchi svizzeri, ha quantificato a favore del solo la complessiva somma di € 244.279,52, di cui € Parte_7
30.000,00 per il periodo 2019-2022, € 22.000,00 per le protesi sino al 2029, € 141.279,52 per il periodo successivo al 2029, € 51.000,00 per le spese accessorie per 20 anni.
Il secondo CTU prendeva, anzitutto, in considerazione la debenza dell'indennità giornaliera corrisposta ai danneggiati per il periodo di forzata assenza dal lavoro riconosciuta ai medesimi;
per pagina 4 di 7 quanto atteneva alla posizione di quale titolare dell'impresa familiare costituita Parte_6 dall'Hotel Ambiance, il consulente letteralmente rilevava che “Il reddito complessivo è stato altalenante negli anni e non mostra alcun calo di redditività. Va precisato che l'attività autonoma prevede in sé una normale oscillazione legata all'andamento del mercato perfettamente similare ad altre realtà professionali legate al settore di appartenenza….In conclusione, vista la documentazione, prendendo i dati analitici delle tabelle riportate nella presente CTU in relazione al quesito posto dall'Ill.mo Giudice si può desumere che dal punto di vista del reddito complessivo congiunto dei
IG.ri e , sia se preso annualmente, sia se preso nelle medie indicate negli Per_1 Parte_7 anni sopra esposti, sia se preso con o senza indennizzo, non ravvisa alcuna riduzione reddituale.”
Poiché, secondo il CTU, l'attività imprenditoriale dei danneggiati non aveva riportato alcun danno in conseguenza delle lesioni subite nel sinistro stradale, non può essere riconosciuto a titolo di surroga alla parte attrice l'importo dell'indennità temporanea pagata sulla base della legislazione elvetica, non applicabile, come detto, alla fattispecie oggetto del presente giudizio.
In secondo luogo, il consulente prendeva in considerazione le posizioni singole dei due danneggiati, senza, pertanto, considerare l'attività imprenditoriale.
Per quanto atteneva ad , il consulente evidenziava “Va precisato che l'attività Parte_6 autonoma prevede in sé una normale oscillazione legata all'andamento del mercato perfettamente similare ad altre realtà professionali legate al settore di appartenenza. Tali oscillazioni sono evidenti sia nella tabella sopra riportata che comprende i redditi nel loro complesso indennizzo che nei redditi che identificano la sola attività autonoma della IG.ra ; la stessa non Persona_2 presenta anch'essa alcun calo anzi un incremento medio significativo negli anni post sinistro come indicato nelle tabelle relative alle medie reddituali degli anni 2015-2016 e 2020-2021 rispetto alla media reddituale ante sinistro. Per quanto concerne il solo reddito da lavoro autonomo prodotto dalla ditta individuale intestata alla IG.ra la stessa evidenza sia nel dato senza Parte_6 indennizzi, sia nel dato con indennizzi, sia nel dato che rappresenta le medie sopra indicate, che non vi è stata alcuna riduzione reddituale.”
Alla luce di quanto precede nessuna somma potrà essere risarcita a titolo di indennità giornaliera ad
. Parte_6
Per quanto riguardava l'attività lavorativa svolta autonomamente da , il CTU, ha Parte_7 evidenziato che il reddito annuale negli anni 2019-2020-2021 si era effettivamente ridotto e che la perdita poteva essere quantificata in CHF 283.300,19
pagina 5 di 7 Infine, in merito alla domanda di rimborso delle somme da corrispondersi per la rendita di invalidità loro riconosciuta, si richiama quanto evidenziato dal primo CTU e cioè, che “La normativa italiana non prevede l'erogazione di rendite in caso di RC auto.”
Pertanto, la domanda non potrà essere accolta, non essendo oggetto di risarcimento secondo la normativa italiana vigente.
In considerazione di quanto su indicato le parti convenute dovranno essere condannate al pagamento, in solido, della complessiva somma di CHF 713.531,68 e di € 244.279,52, di cui CHF 595.808,10
(312.507,91+283.300,19) ed € 244.279,52 per quanto attiene alle somme erogate ad ed Parte_7
CHF 117.723,58 per quanto attiene a quelle erogate ad . Parte_6
La detta somma dovrà essere maggiorata degli interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, nonostante le disposizioni di condanna siano di gran lunga inferiori alle domande svolta dalla parte attrice, appare evidente le parti convenute debbano essere considerate soccombenti nel presente giudizio e, pertanto, dovranno essere condannate in solido al pagamento delle dette spese;
queste si liquidano in dispositivo, ai sensi del D.M. 10.3.2014
n.55, così come modificato dal DM 147/2022, considerando i valori medi di tariffa dello scaglione da
€ 1.000.000,01 ad € 2.000.000,00 (determinato tenendo conto degli interessi maturati sul capitale) e le anticipazioni sostenute. In merito alle anticipazioni, si rileva che nel caso di specie sono ingenti a causa dei costi di traduzione dei documenti che la parte attrice ha dovuto sostenere e per i costi dei consulenti di parte che, nel caso di specie, si ritiene siano senza dubbio ripetibili, trattandosi quelle oggetto del giudizio di problematiche senza dubbio molto complesse;
si evidenzia, però, che non pare giustificata la somma richiesta per il costo del consulente Avv. P. Jäggia, che viene ridotta in via equitativa, considerando la liquidazione del compenso del secondo CTU, ad € 7.000,00. A carico delle parti convenute soccombenti dovranno, altresì, essere poste in solido le spese delle due CTU nella misura liquidata nel corso del giudizio agli Ausiliari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...]
nei confronti di nel Parte_1 Controparte_1 contraddittorio tra le parti, contrariis reiectis, così provvede
ACCOGLIE le domande proposte dalla parte attrice e per l'effetto
DA
pagina 6 di 7 Le parti convenute in solido a pagare alla parte attrice la complessiva somma di CHF 713.531,68 e di
€ 244.279,52, oltre ad interessi come in parte motiva
DA
Le parti convenute in solido a rifondere alla parte attrice le spese di lite, complessivamente liquidate in € 63,000,00, di cui € 19.328,28 per anticipazioni, oltre all'I.V.A. e C.P.A. sulle componenti imponibili come per legge, ponendo, altresì, definitivamente a carico delle dette parti convenute in solido le spese delle due CTU nella misura liquidata nel corso del giudizio.
Varese, 28.7.2025
Il Giudice dott. Fabio Iacopini
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott. Fabio Iacopini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1437/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Giuso Michele del Parte_1 P.IVA_1
Foro di Genova
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Del Controparte_1 P.IVA_2
RE GA EG EL del Foro di Milano
PARTE CONVENUTA
(C. F. ) Controparte_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte Attrice
Piaccia al Tribunale ill.mo, ogni contraria istanza reietta e disattesa, previe le declaratorie tutte del caso,
- accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dei convenuti, in via solidale, alternativa o come meglio visto, nella causazione dell'evento infortunistico di cui in narrativa;
- accertare e dichiarare che , nella sua qualità di assicurazione obbligatoria Parte_1 contro gli infortuni (assicurazione sociale) dei sigg.ri ed , si è surrogata ex Pt_2 Persona_1 lege nel diritto risarcitorio degli infortunati nei confronti dei convenuti fino a concorrenza degli pagina 1 di 7 importi erogati da per spese sanitarie (anche future), retribuzioni e rendite Parte_1 erogate in occasione ed a causa del sinistro di cui in narrativa, per un complessivo importo di CP_3
2.287.480,63 (quanto al danno pertinente al sig. ) e di
[...] Parte_3 Controparte_3
401.114,70 (quanto a quello relativo alla sig.ra ), il tutto oltre interessi e Persona_1 rivalutazione dalle singole scadenze al saldo;
- condannare i convenuti al pagamento delle spese di lite ed in particolare a quelle Controparte_1 della negoziazione assistita, nonché per mala gestio”.
Parte Convenuta
Piaccia al Tribunale Ill.mo così giudicare
NEL MERITO, Respingere siccome infondate in fatto ed in diritto tutte le avverse domande.
Vinte le spese di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio Parte_1 la per sentirli condannare, in via Controparte_1 Controparte_2 solidale e/o alternativa tra loro, al risarcimento di tutti i danni derivati e dal sinistro stradale verificatosi alle ore 14.45 circa del 27.10.2014 a danno di e del coniuge CP_4 Per_1
; la parte attrice riferiva che il , con a bordo il coniuge, percorreva alla guida del suo
[...] Per_1 motociclo la Strada SP 69 in direzione Laveno Mombello quando, all'altezza del Km 35+750 nel territorio del Comune di Porto Valtravaglia, il convenuto , proveniente Controparte_2 dall'opposto senso di marcia alla guida della sua autovettura in un tratto di strada curvilineo, perdeva il controllo del veicolo da lui condotto ed invadeva la semicarreggiata percorsa dal motociclo, collidendo con lo stesso, causando ai detti danneggiati rilevanti danni fisici. La parte attrice precisava che i danneggiati avevano beneficiato delle prestazioni assicurative e previdenziali loro derivanti dalla normativa elvetica sulla “Assicurazione Obbligatoria contro gli Infortuni” e che, nella sua qualità di assicurazione sociale, aveva erogato a favore di la somma di FS 2.287.480,63 e a Parte_3 favore di la somma di FS 401.114,70 e che si era surrogata ex lege nel diritto Persona_1 risarcitorio degli infortunati;
chiedeva, pertanto, previo accertamento della responsabilità del nella causazione del sinistro, la condanna dei convenuti in solido al pagamento delle dette CP_2 somme, oltre agli accessori di legge.
Si costituiva in giudizio la la quale, premettendo di non Controparte_1 contestare che la responsabilità nella causazione del sinistro attribuibile alla condotta del convenuto pagina 2 di 7 suo assicurato e di aver già integralmente risarcito ai detti danneggiati il danno di Controparte_2 natura non patrimoniale, chiedeva il rigetto delle domande risarcitorie attoree ritenute eccessive e, in parte, non dovute.
Il convenuto , non si costituiva in giudizio. Controparte_2
Dopo il deposito delle memorie ex 183, comma VI, cpc, il Giudice, prima, disponeva la traduzione in lingua italiana della copiosa documentazione prodotta dalla parte attrice e, poi, ammetteva una CTU medico legale per accertare l'entità delle spese mediche di cui si era fatta carico la parte attrice e la loro congruità a fronte dei trattamenti sanitari riabilitativi ai quali erano stati sottoposti gli infortunati,
l'entità e congruità delle spese mediche future relative alle gravi lesioni sofferte dal sig.
[...]
con particolare riferimento ai cicli riabilitativi periodici sostituzione delle protesi, la durata e Pt_4 la congruità del periodo di assenza dal lavoro dei sigg.ri e onde Parte_5 Parte_6 essere sottoposti alle cure, interventi e riabilitazione del caso e l'entità e la ricorrenza dei presupposti della legge elvetica con riferimento alle rendite erogate ai sigg.ri e CP_5 Parte_7 Parte_6
, precisando se la legge italiana preveda l'erogazione delle dette rendite.
[...]
Dopo il deposito dell'elaborato peritale e della sua integrazione, il Giudice rigettava le prove orali dedotte dalla parte attrice, disponeva la traduzione in lingua italiana dei documenti reddituali dei danneggiati ed ammetteva una CTU contabile al fine di determinare il danno patrimoniale subito dalla parte attrice, costituito dalla differenza reddituale ante e post sinistro;
dopo il deposito dell'elaborato peritale e della sua integrazione, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 127ter c.p.c all'udienza del 25.9.2024, nella quale il
Giudice tratteneva la causa in decisione.
- ° - ° -
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte convenuta atteso che CP_2 nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio la detta parte non si è costituita in giudizio e che tale provvedimento non è stato assunto in corso di causa.
Quanto al merito deve essere rilevato che le domande della parte attrice sono parzialmente fondate e devono essere accolte nella misura di seguito precisata
Deve essere evidenziato, poi, che, stante l'ammissione della parte convenuta
[...] in merito alla responsabilità del proprio assicurato nella causazione del Controparte_1 sinistro, l'oggetto della controversia sarà limitato alla determinazione del solo quantum debeatur, costituito dall'ammontare delle spese mediche corrisposte e di quelle future da corrispondere, dall'ammontare delle indennità da corrispondersi, oltre al danno patrimoniale costituito dalle differenze reddituali dei danneggiati ante e post sinistro. pagina 3 di 7 A questo punto, deve essere precisato che per la risoluzione della presente controversia dovrà essere applicata la legge italiana e non quella svizzera, come assunto dalla parte attrice. La misura del diritto di surroga esercitato dalla parte attrice, pertanto, sarà pari al risarcimento dovuto dal responsabile civile sulla base delle norme di diritto italiano.
Sul punto, si è pronunciata la corte di legittimità (per tutte Cass. sentenza n. 15870 del 13.6.2019) secondo la quale la domanda di surrogazione proposta da un assicuratore straniero contro il responsabile di un danno provocato in Italia è soggetta alla legge italiana. Secondo la corte, la surrogazione dell'assicuratore, compreso l'assicuratore sociale, costituisce una successione a titolo particolare nel diritto di credito vantato dal danneggiato contro il terzo responsabile;
ne consegue che l'esercizio di essa è precluso all'assicuratore: (a) sia quando abbia pagato l'indennizzo dopo che il danneggiato era già stato risarcito dal terzo responsabile;
(b) sia quando abbia indennizzato danni non causati dal terzo;
(c) sia quando abbia indennizzato pregiudizi non risarcibili secondo la legge applicabile al credito risarcitorio: in tutte e tre le suddette ipotesi, infatti, non vi è alcun credito su cui l'assicuratore si possa surrogare, vuoi per non essere mai sorto (ipotesi b e c); vuoi per essere venuto meno prima del versamento dell'indennizzo assicurativo (ipotesi a).
Ebbene, trattandosi gli accertamenti su indicati di una questione eminentemente tecnica, il Tribunale ha ritenuto opportuno avvalersi delle competenze tecniche di due Ausiliari nominati CTU e, letti gli elaborati peritali e le loro integrazioni, reputa di condividere e trarre elementi per la formazione del proprio convincimento dalle conclusioni ivi esposte;
si ritiene, infatti, che i consulenti nella elaborazione delle loro perizie abbiano adottato un metodo di indagine serio e razionale, provvedendo secondo le direttive di cui al quesito formulato, avvalendosi della loro pluriennale esperienza professionale. (per tutte, v. Cass. civ., Sez. III, 8 ottobre 1990, n. 9863).
Il primo Consulente d'Ufficio, nel contraddittorio con i CTP nominati ed in assenza di contestazioni a riguardo, determinava come risarcibili, quanto al , spese mediche sostenute per Parte_7 complessivi CHF 312.507,91, evidenziando l'esistenza di spese di trasporto per complessivi CHF
7.165,60, per la cui risarcibilità si rimetteva al Tribunale e, quanto ad , spese Parte_6 mediche per complessivi CHF 117.723,58.
In merito alle spese mediche future, il CTU, determinando le somme in euro e non in franchi svizzeri, ha quantificato a favore del solo la complessiva somma di € 244.279,52, di cui € Parte_7
30.000,00 per il periodo 2019-2022, € 22.000,00 per le protesi sino al 2029, € 141.279,52 per il periodo successivo al 2029, € 51.000,00 per le spese accessorie per 20 anni.
Il secondo CTU prendeva, anzitutto, in considerazione la debenza dell'indennità giornaliera corrisposta ai danneggiati per il periodo di forzata assenza dal lavoro riconosciuta ai medesimi;
per pagina 4 di 7 quanto atteneva alla posizione di quale titolare dell'impresa familiare costituita Parte_6 dall'Hotel Ambiance, il consulente letteralmente rilevava che “Il reddito complessivo è stato altalenante negli anni e non mostra alcun calo di redditività. Va precisato che l'attività autonoma prevede in sé una normale oscillazione legata all'andamento del mercato perfettamente similare ad altre realtà professionali legate al settore di appartenenza….In conclusione, vista la documentazione, prendendo i dati analitici delle tabelle riportate nella presente CTU in relazione al quesito posto dall'Ill.mo Giudice si può desumere che dal punto di vista del reddito complessivo congiunto dei
IG.ri e , sia se preso annualmente, sia se preso nelle medie indicate negli Per_1 Parte_7 anni sopra esposti, sia se preso con o senza indennizzo, non ravvisa alcuna riduzione reddituale.”
Poiché, secondo il CTU, l'attività imprenditoriale dei danneggiati non aveva riportato alcun danno in conseguenza delle lesioni subite nel sinistro stradale, non può essere riconosciuto a titolo di surroga alla parte attrice l'importo dell'indennità temporanea pagata sulla base della legislazione elvetica, non applicabile, come detto, alla fattispecie oggetto del presente giudizio.
In secondo luogo, il consulente prendeva in considerazione le posizioni singole dei due danneggiati, senza, pertanto, considerare l'attività imprenditoriale.
Per quanto atteneva ad , il consulente evidenziava “Va precisato che l'attività Parte_6 autonoma prevede in sé una normale oscillazione legata all'andamento del mercato perfettamente similare ad altre realtà professionali legate al settore di appartenenza. Tali oscillazioni sono evidenti sia nella tabella sopra riportata che comprende i redditi nel loro complesso indennizzo che nei redditi che identificano la sola attività autonoma della IG.ra ; la stessa non Persona_2 presenta anch'essa alcun calo anzi un incremento medio significativo negli anni post sinistro come indicato nelle tabelle relative alle medie reddituali degli anni 2015-2016 e 2020-2021 rispetto alla media reddituale ante sinistro. Per quanto concerne il solo reddito da lavoro autonomo prodotto dalla ditta individuale intestata alla IG.ra la stessa evidenza sia nel dato senza Parte_6 indennizzi, sia nel dato con indennizzi, sia nel dato che rappresenta le medie sopra indicate, che non vi è stata alcuna riduzione reddituale.”
Alla luce di quanto precede nessuna somma potrà essere risarcita a titolo di indennità giornaliera ad
. Parte_6
Per quanto riguardava l'attività lavorativa svolta autonomamente da , il CTU, ha Parte_7 evidenziato che il reddito annuale negli anni 2019-2020-2021 si era effettivamente ridotto e che la perdita poteva essere quantificata in CHF 283.300,19
pagina 5 di 7 Infine, in merito alla domanda di rimborso delle somme da corrispondersi per la rendita di invalidità loro riconosciuta, si richiama quanto evidenziato dal primo CTU e cioè, che “La normativa italiana non prevede l'erogazione di rendite in caso di RC auto.”
Pertanto, la domanda non potrà essere accolta, non essendo oggetto di risarcimento secondo la normativa italiana vigente.
In considerazione di quanto su indicato le parti convenute dovranno essere condannate al pagamento, in solido, della complessiva somma di CHF 713.531,68 e di € 244.279,52, di cui CHF 595.808,10
(312.507,91+283.300,19) ed € 244.279,52 per quanto attiene alle somme erogate ad ed Parte_7
CHF 117.723,58 per quanto attiene a quelle erogate ad . Parte_6
La detta somma dovrà essere maggiorata degli interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, nonostante le disposizioni di condanna siano di gran lunga inferiori alle domande svolta dalla parte attrice, appare evidente le parti convenute debbano essere considerate soccombenti nel presente giudizio e, pertanto, dovranno essere condannate in solido al pagamento delle dette spese;
queste si liquidano in dispositivo, ai sensi del D.M. 10.3.2014
n.55, così come modificato dal DM 147/2022, considerando i valori medi di tariffa dello scaglione da
€ 1.000.000,01 ad € 2.000.000,00 (determinato tenendo conto degli interessi maturati sul capitale) e le anticipazioni sostenute. In merito alle anticipazioni, si rileva che nel caso di specie sono ingenti a causa dei costi di traduzione dei documenti che la parte attrice ha dovuto sostenere e per i costi dei consulenti di parte che, nel caso di specie, si ritiene siano senza dubbio ripetibili, trattandosi quelle oggetto del giudizio di problematiche senza dubbio molto complesse;
si evidenzia, però, che non pare giustificata la somma richiesta per il costo del consulente Avv. P. Jäggia, che viene ridotta in via equitativa, considerando la liquidazione del compenso del secondo CTU, ad € 7.000,00. A carico delle parti convenute soccombenti dovranno, altresì, essere poste in solido le spese delle due CTU nella misura liquidata nel corso del giudizio agli Ausiliari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...]
nei confronti di nel Parte_1 Controparte_1 contraddittorio tra le parti, contrariis reiectis, così provvede
ACCOGLIE le domande proposte dalla parte attrice e per l'effetto
DA
pagina 6 di 7 Le parti convenute in solido a pagare alla parte attrice la complessiva somma di CHF 713.531,68 e di
€ 244.279,52, oltre ad interessi come in parte motiva
DA
Le parti convenute in solido a rifondere alla parte attrice le spese di lite, complessivamente liquidate in € 63,000,00, di cui € 19.328,28 per anticipazioni, oltre all'I.V.A. e C.P.A. sulle componenti imponibili come per legge, ponendo, altresì, definitivamente a carico delle dette parti convenute in solido le spese delle due CTU nella misura liquidata nel corso del giudizio.
Varese, 28.7.2025
Il Giudice dott. Fabio Iacopini
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