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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 04/07/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Bruno Casciarri Presidente rel.
Dott. Lucio Munaro Giudice
Dott.ssa Clarice Di Tullio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 140-1/2025, ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale presentato da:
, con sede in Venezia-Marghera, via A. Volta, 38, c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Galtarossa (c.f. P.IVA_1
e Alessio Bedin (c.f. ), con domicilio C.F._1 C.F._2
eletto presso il loro Studio in Abano Terme (PD), via IV novembre, 29,
- ricorrente confronti di c.f. e p.iva , con sede in 31050 Vedelago (TV), via Controparte_1 P.IVA_2
E. Fermi, 8/A,
- resistente contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente ha domandato la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale di allegando (tra l'altro): Controparte_1
- di essere creditrice per omissioni contributive dell'importo di E.
23.114,00, di cui E. 13.577,00 in forza di D.I.;
- che all'esito dell'istanza ex art. 492 bis cpc non emergevano beni da sottoporre a pignoramento;
1 - che la debitrice si trova in stato di insolvenza.
1.1. La società non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
2. Il Tribunale di Treviso è competente a norma dell'art. 27.3, lett. c, CCI, perché la sede legale dell'impresa è in Vedelago (TV);
3. La domanda è fondata, sicchè viene dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale (art. 49.1 CCI).
3.1. Sussiste il presupposto soggettivo, perché la debitrice è un imprenditore commerciale ai sensi dell'art. 121 CCI. e non rientra nei parametri dell'impresa minore non avendo dimostrato, com'era suo onere, il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 CCI.
3.2. L'ammontare dei debiti esigibili (oltre E. 60.000,00, tenuto conto delle informative di INPS e ADE) supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
3.3 Sussiste anche il presupposto oggettivo, e cioè l'insolvenza ex art. 2, lett. b,
CCI.
La società ha un debito verso per contributi non versati e un'esposizione Parte_2
debitoria ancora più rilevante verso INPS (E. 42.047,58, con E. 9.474,09 consegnati all'agente della riscossione) e verso ADE (E. 3.720,86), non risulta che abbia beni aggredibili e non ha mai depositato un bilancio.
La debitrice, inoltre, non costituendosi ha dimostrato disinteresse alle sorti dell'impresa, non ricorrendo agli strumenti di risoluzione della crisi.
Ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale di c.f. e p.iva Controparte_1
, con sede in 31050 Vedelago (TV), via E. Fermi, 8/A P.IVA_2
nomina
2 il dott. Bruno Casciarri Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio risulta Persona_1
allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 11 novembre 2025 ad ore 10,40, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato (presso il Tribunale di Treviso, piano IV stanza 403);
3 assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
4 Treviso, lì 1° luglio 2025
Il Presidente
Bruno Casciarri
5
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Bruno Casciarri Presidente rel.
Dott. Lucio Munaro Giudice
Dott.ssa Clarice Di Tullio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 140-1/2025, ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale presentato da:
, con sede in Venezia-Marghera, via A. Volta, 38, c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Galtarossa (c.f. P.IVA_1
e Alessio Bedin (c.f. ), con domicilio C.F._1 C.F._2
eletto presso il loro Studio in Abano Terme (PD), via IV novembre, 29,
- ricorrente confronti di c.f. e p.iva , con sede in 31050 Vedelago (TV), via Controparte_1 P.IVA_2
E. Fermi, 8/A,
- resistente contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente ha domandato la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale di allegando (tra l'altro): Controparte_1
- di essere creditrice per omissioni contributive dell'importo di E.
23.114,00, di cui E. 13.577,00 in forza di D.I.;
- che all'esito dell'istanza ex art. 492 bis cpc non emergevano beni da sottoporre a pignoramento;
1 - che la debitrice si trova in stato di insolvenza.
1.1. La società non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
2. Il Tribunale di Treviso è competente a norma dell'art. 27.3, lett. c, CCI, perché la sede legale dell'impresa è in Vedelago (TV);
3. La domanda è fondata, sicchè viene dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale (art. 49.1 CCI).
3.1. Sussiste il presupposto soggettivo, perché la debitrice è un imprenditore commerciale ai sensi dell'art. 121 CCI. e non rientra nei parametri dell'impresa minore non avendo dimostrato, com'era suo onere, il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 CCI.
3.2. L'ammontare dei debiti esigibili (oltre E. 60.000,00, tenuto conto delle informative di INPS e ADE) supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
3.3 Sussiste anche il presupposto oggettivo, e cioè l'insolvenza ex art. 2, lett. b,
CCI.
La società ha un debito verso per contributi non versati e un'esposizione Parte_2
debitoria ancora più rilevante verso INPS (E. 42.047,58, con E. 9.474,09 consegnati all'agente della riscossione) e verso ADE (E. 3.720,86), non risulta che abbia beni aggredibili e non ha mai depositato un bilancio.
La debitrice, inoltre, non costituendosi ha dimostrato disinteresse alle sorti dell'impresa, non ricorrendo agli strumenti di risoluzione della crisi.
Ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale di c.f. e p.iva Controparte_1
, con sede in 31050 Vedelago (TV), via E. Fermi, 8/A P.IVA_2
nomina
2 il dott. Bruno Casciarri Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio risulta Persona_1
allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 11 novembre 2025 ad ore 10,40, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato (presso il Tribunale di Treviso, piano IV stanza 403);
3 assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
4 Treviso, lì 1° luglio 2025
Il Presidente
Bruno Casciarri
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