Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/02/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, alla pubblica udienza del 20.02.2025 ha pronunciato, mediante lettura contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 4360/2021 del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: risarcimento danni;
T R A
, , , n.q. di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. Ezio Bonanni ed Persona_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Crescenzio n. 2;
ricorrenti
C O N T R O
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in Controparte_1 virtù di procura in atti, dagli avv.ti Anna Maria Corna, Salvatore Trifirò e Guido Giardino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, viale Gramsci n. 5;
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in Controparte_2 virtù di procura in atti, dagli avv.ti Anna Maria Corna, Salvatore Trifirò e Guido Giardino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, viale Gramsci n. 5; resistenti
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: a) Accertare e dichiarare che i SI.ri , Parte_1 Pt_3
, e , sono rispettivamente moglie e figli e, quindi, eredi
[...] Parte_2 Parte_4 legittimi del SI. deceduto in data 01.12.2017 per malattia asbesto correlata Persona_1
(pneumopatia asbesto correlata con infiammazione e versamento ascitico e complicanze, e contestuale insorgenza di mesotelioma pleurico); b) Accertare e dichiarare che la malattia asbesto correlata (pneumopatia asbesto correlata con infiammazione e versamento ascitico e
25.06.1987, con esposizione elevata accertata dall' , oltre le 100 ff/l, fino al 31.12.1993, in CP_3 assenza di misure di prevenzione tecnica e protezione individuale;
c) Accertare e dichiarare che le società convenute sono incorse in responsabilità prima di tutto contrattuale, ex artt. 1173,
1218, 1223,1218 e 1453 c.c., in combinato disposto con le norme di cui agli artt. 2087 c.c. e di cui agli artt. 377 e 387 del DPR 547/1955, e 4, 19 e 21 del DPR 303/1956, artt. 26, 27 e 28 del
D.Lgs 277/91, e delle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38 e 41, II comma, della Costituzione, ed extracontrattuale, per violazione degli obblighi di custodia (art. 2051 c.c.), per l'evento da attività pericolosa (art. 2050 c.c.), e ancora per responsabilità aquiliana (art. 2043 c.c.), e vicaria (artt. 2049 e 1228 c.c.), per il fatto illecito dei suoi dirigenti e dipendenti, per l'esposizione del SI. ad amianto e/o agli altri cancerogeni del polmone, Persona_1 in assenza di strumenti di prevenzione tecnica e protezione individuale;
d) Accertare, incidenter tantum, che nella fattispecie di cui è causa (malattia e morte del SI. , siano Persona_1 configurabili le fattispecie di cui agli artt. 590 e 589 c.p., e con conseguente responsabilità civile da reato e obbligo risarcitorio di tutti i danni subiti dalle ricorrenti, sia iure hereditario che iure proprio, ex artt. 185 e 187 c.c., in combinato disposto con gli artt. 2043 e 2059 c.c.; e) Per gli effetti, condannare le società convenute già e Controparte_1 CP_4 [...]
, in solido tra di loro, e quest'ultima quale Controparte_5 controllante della prima e per gli ulteriori profili di cui al capo a delle osservazioni in diritto e comunque per i profili ex artt. 1292, 1294 e 2055 c.c., al risarcimento di tutti i danni subiti dalle odierne ricorrenti, prima di tutto iure hereditario, e poi, singolarmente, iure proprio, per gli importi equitativamente quantificati nelle premesse, in fatto e in diritto del presente ricorso, ovvero gli importi maggiori o minori che fossero accertati e/o ritenuti equi in corso di causa e/o dal Giudice adito, nella formulazione del giudizio e/o ex artt. 432 c.p.c. e/o 1226 e/o 2056 c.c., per tutti i titoli di cui alla premessa, e per gli effetti: i. Risarcimento danni iure hereditario: condannare le società convenute a liquidare, in favore delle odierne ricorrenti, tutti gli importi maturati dal defunto a titolo di risarcimento dei danni, secondo le norme della successione legittima, e quindi per la quota parte di 1/3 in favore della vedova e 2/9 per ognuno dei tre figli, con autorizzazione alla chiamata in causa, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, del figlio
SI. , ove quest'ultimo non ritenesse di dover intervenire per reclamare la sua Parte_4 quota parte, e così con condanna al risarcimento del danno iure hereditario, prima di tutto patrimoniale (così come equitativamente quantificato in premessa, e comunque nel capo X.2), e poi non patrimoniale (così come equitativamente quantificato in premessa, e comunque nel capo
X.1), ovvero per gli importi maggiori o minori che fossero accertati e/o ritenuti equi dal SI.
Giudice in corso di causa, e/o nella formulazione del giudizio e/o ex artt. 432 c.p.c. e/o 1226 e/o
2056 c.c., oltre interessi e rivalutazioni;
ii. Risarcimento danni iure proprio: Si chiede la condanna delle società convenute, in solido tra di loro, a risarcire le odierne ricorrenti SI.ri
, , , di tutti i danni singolarmente sofferti per Parte_1 Parte_3 Parte_2 la loro esposizione domestica ad amianto e/o per la malattia e decesso del loro congiunto e/o per tutto quanto altro certificato nella relazione medico legale (doc. 42), ovvero per la vedova SI.ra per gli importi indicati nella premessa del presente ricorso, e comunque con Parte_1 equità nei capi XI, XI.1, XI.2 e XI.3; per l'orfana SI.ra per gli importi Parte_2 indicati nella premessa del presente ricorso, e comunque con equità nei capi XII, XII.1, XII.2 e
XII.3; per l'orfana SI.ra per gli importi indicati nella premessa del presente Parte_3 ricorso, e comunque con equità nei capi XIII, XIII.1, XIII.2 e XIII.3; ovvero per gli importi maggiori o minori che fosse accertati e/o ritenuti equi, in corso di causa e/o dal Giudice adito, ex artt. 432 c.p.c. e/o 1226 e/o 2056 c.c., oltre interessi e rivalutazioni;
f) Accogliere tutte le domande risarcitorie formulate dalle odierne ricorrenti nella premessa in fatto e in diritto del presente ricorso, da intendersi qui integralmente riportate, reiterate e riscritte, e parti integranti delle presenti conclusioni;
g) Condannare le due società al pagamento degli importi dovuti alle ricorrenti, come rivalutati, e maggiorati degli interessi legali, dal dì del credito, al dì del risarcimento. - Il tutto per le ragioni di fatto e di diritto sopra illustrate da intendersi qui integralmente riscritte e parti integranti delle presenti conclusioni;
Con vittoria di spese, competenze professionali e spese forfettarie da distrarsi in favore del Sottoscritto Procuratore, il quale se ne dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c..
PER LA NUOVA : Nel merito: rigettare le avversarie domande tutte, in quanto CP_1 inammissibili, oltre che infondate. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, anche ex art. 92 e 96
c.p.c..
PER In via preliminare e di rito: accertare e dichiarare la carenza di CP_2 legittimazione passiva di e, per l'effetto, disporne l'estromissione dal presente Controparte_2 giudizio;
In via subordinata e nel merito: rigettare le avversarie domande tutte, in quanto inammissibili ed infondate. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 02.09.2021, i ricorrenti in epigrafe, in estrema sintesi (cfr. ricorso n. 151 pagine), esponevano:
- che il loro congiunto era stato assunto alle dipendenze della Persona_1 [...]
(già in data 14.04.1961, e addetto presso lo stabilimento di San CP_1 CP_4
Filippo del Mela (ME) fino al 13.07.1966, ove aveva svolto le mansioni di operaio, e nello specifico, di macchinista alle macchine di formazione tubi, e di tornitore tubi in cemento amianto nel reparto di finissaggio, lavorando quindi nei reparti di produzione di manufatti in cemento amianto;
- che, in data 14.07.1966, era stato trasferito presso lo stabilimento Persona_1 CP_4 di LA, dove aveva continuato a svolgere le mansioni di operaio fino al 1972, allorquando era stato adibito a “sorvegliante del reparto finissaggio” e ciò fino alla data di pensionamento del
25.06.1987;
- che in occasione e a causa dell'espletamento delle proprie mansioni Persona_1
(come diffusamente enucleato in ricorso), era stato esposto alle polveri e fibre di amianto prodotte dalle lavorazioni dei manufatti di cemento-amianto effettuate all'interno degli stabilimenti della società (cfr. pag. 3 - 39 del ricorso);
- che, per effetto di tale esposizione, aveva contratto una malattia professionale, asbesto correlata, id est un “mesotelioma”, che ne aveva provocato il decesso in data 01.12.2017.
Deducevano, dunque, la sicura riconducibilità delle patologie contratte dal de cuius all'attività lavorativa espletata a contatto con fibre di amianto, come del resto, comprovato dal riconoscimento da parte dell' dell'origine professionale della malattia “note pleuro- CP_3 interstiziopatiche asbesto-correlate”, oltre che della costituzione della rendita ai superstiti di cui al D.P.R. n. 1124/65, a favore della coniuge e del figlio inabile.
Precisavano, inoltre, che l' aveva rilasciato il certificato di esposizione ad amianto del CP_3 ex art. 13, comma 8, L. n. 257/1992, per il periodo di lavoro presso lo stabilimento Per_1 CP_4 di LA (dal 14.07.1966 al 25.06.1987).
Invocata la responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e 2087 c.c. ed extracontrattuale ex artt. 2043 e
2059 c.c. della datrice di lavoro, rivendicavano, iure hereditatis, il risarcimento del danno patrimoniale – pari alla perdita della pensione percepita, presumendo un'aspettativa di vita non inferiore ad (ulteriori) cinque anni – nonché del danno non patrimoniale, sub specie, biologico, morale, esistenziale, catastrofale e tanatologico;
rivendicavano, altresì, iure proprio, il risarcimento del danno patrimoniale – connesso alla perdita del supporto economico assicurato dal defunto – e non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
Tanto premesso, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, la e la quest'ultima responsabile in solido in quanto Controparte_1 Controparte_2 controllante della prima, chiedendo l'accoglimento delle domande come formulate nelle suesposte conclusioni.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, si costituivano le società convenute contestando in fatto e diritto, la fondatezza delle domande di cui chiedevano il rigetto;
in particolare, la eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per insussistenza dei presupposti CP_2 di una responsabilità solidale con la società controllata;
la tra le altre, negava CP_1
l'esistenza di una diagnosi per il sig. di mesotelioma e che, pertanto, Persona_1 quest'ultima patologia potesse aver determinato il decesso del lavoratore.
Concludevano entrambe per il rigetto del ricorso.
Esaurite le operazioni peritali, acquisita la documentazione prodotta e la relazione tecnica, la causa veniva discussa e, quindi, decisa come da sentenza letta al termine della camera di consiglio.
2. La domanda non può trovare accoglimento.
Le parti ricorrenti fondano l'odierno giudizio sull'assunto per il quale il loro defunto congiunto, in ragione della propria attività lavorativa espletata alle Persona_1 dipendenze della era stato continuativamente esposto, in assenza di efficaci CP_1 misure di prevenzione adottate dalla società, all'inalazione delle fibre di amianto prodotte dalle varie fasi delle lavorazioni dei manufatti di cemento-amianto; l'esposizione qualificata del lavoratore all'amianto – attestata anche dall' per il periodo dal 14.07.1966 al 25.06.1987 – CP_3 aveva determinato l'insorgenza di una malattia professionale – individuata nel “mesotelioma” – che, poi, lo ha condotto al decesso.
A fronte di tali allegazioni, la società, tra le altre, ha innanzitutto contestato, sulla base di una c.t.p. versata in atti, che il lavoratore fosse deceduto per mesotelioma, o meglio, che il Per_1 avesse mai contratto un mesotelioma stante l'assenza, nella documentazione medica agli atti, di una diagnosi certa di siffatta patologia.
Ebbene, stante la sussistenza del certificato di esposizione all'amianto del Formica ex CP_3 art. 13, comma 8, L. n. 257/1992, per il periodo di lavoro presso lo stabilimento di LA CP_4
(dal 14.07.1966 al 25.06.1987), si è ritenuta assorbente l'esigenza di verificare la sussistenza di una malattia professionale asbesto correlata, nonché del nesso eziologico tra questa e il decesso del Persona_1
3. A tal fine, si è reso necessario ricorrere all'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio, dott. , Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, coadiuvato Persona_2 dalla dott.ssa , Specialista in Anatomia Patologica, che, a conclusione delle indagini Persona_3 peritali, ha affermato che non può ritenersi provata la sussistenza e l'eventuale sviluppo di un mesotelioma quale causa del decesso di come dedotto in ricorso, essendo, invece, Persona_1 emerso che “La causa del decesso del de cuius è riconducibile ad un adenocarcinoma della giunzione esofago-cardiale con secondarismi peritoneali la cui etiopatogenesi non può essere ricondotta all'esposizione lavorativa del de cuius alle fibre di asbesto”.
A tale soluzione il c.t.u. è giunto a seguito di un complesso ed approfondito esame del dato documentale (peraltro oggetto di integrazione), sicché è qui utile ripercorrere il percorso logico- motivazionale del consulente.
Dopo aver ricostruito la storia clinica del e premessa la diagnosi “Exitus in soggetto Per_1 affetto da ulcera neoplastica esofago-cardiale primitiva con localizzazione metastatica secondaria peritoneale, pleuro-interstiziopatia distrettuale asbesto correlata, diabete mellito tipo
II, ipertensione arteriosa”, il consulente, nel merito delle considerazioni medico-legali, così osservava: “L'oggetto della controversia verte in primis sulle cause del decesso del SI. Per_1
e sulla loro eventuale correlazione causale o concausale con l'esposizione
[...] professionale alle fibre di asbesto nel corso della sua attività lavorativa svolta dal 1961 al 1987 in qualità di operaio alle dipendenze della CP_4
L'esposizione al suddetto rischio lavorativo è attestato dalla certificazione rilasciata dall'unità operativa amianto del dipartimento della prevenzione dell' (allegati n. Parte_5
14A e 14C al fascicolo dei ricorrenti) nonché dalla documentazione in atti e/o trasmessa dalla sede di Nola (allegato n. 7B e diario 12S). CP_3
Riguardo la causa del decesso, in atti è stata versata copia della scheda di morte modello
ISTAT redatta in data 01/12/2017 dal medico di base Dr. nonché il Persona_4 certificato delle cause di morte rilasciato dall' in data 26/01/2018, entrambi Parte_5 riportanti quale causa iniziale della morte “mesotelioma”, causa intermedia “metastasi addominali”, causa finale “collasso cardiocircolatorio”.
Nella relazione medica del Dr. allegata al fascicolo dei ricorrenti si sostiene Persona_5 che il de cuius fu attinto inizialmente da una patologia fibrotica, esattamente identificata dal punto di vista clinico, con le certificazioni e i referti, dai quali si evince come le fibre di amianto abbiano causato quello stato infiammatorio, cui hanno fatto seguito, con le placche pleuriche e gli ispessimenti pleurici, e la stessa fibrosi polmonare, quelle complicazioni cardiocircolatorie, e cardiovascolari, con il versamento ascitico, e pleurico, e la stessa insorgenza del mesotelioma, a fronte del quale è avvenuto l'exitus in data 01.12.2017.
Le argomentazioni addotte dalle parti ricorrenti a favore della tesi del decesso del de cuius per un mesotelioma si basano principalmente sulle risultanze delle indagini clinico-strumentali eseguite durante il ricovero ospedaliero del Luglio 2017 presso il Reparto di Medicina Interna dell'Azienda Ospedaliera “Seconda Università di Napoli” (cartella clinica n. 15695/2017 versata in atti), sulla diagnosi riportata nella cartella clinica n. 16997/2017 dell'Azienda
Ospedaliera “Seconda Università di Napoli”, nelle schede di prescrizione della nutrizione artificiale domiciliare, redatte dall' rispettivamente in data 26.09.2017 e Parte_5
27.10.2017, sulla scheda di morte ISTAT redatta in data 01/12/2017 dal medico di base del de cuius Dr. , sul certificato delle cause di morte rilasciato dall' Persona_4 Parte_5
in data 26/01/2018 ed, infine, sul riconoscimento da parte dell' di una rendita ai
[...] CP_3 superstiti alla vedova e ad un figlio del de cuius.
Riguardo le cause del decesso del SI. [ , le parti convenute hanno Persona_1 contestato la diagnosi di mesotelioma ritenendo che, nella documentazione clinica fornita da parte ricorrente, non sussistono esami diagnostico-strumentali che ne dimostrino l'effettiva presenza. In particolare, il consulente tecnico delle parti convenute Prof. nella sua Persona_6 relazione in atti ha argomentato che la diagnosi di mesotelioma nella persona del SI. Per_1
è priva di ogni supporto clinico e non può essere assolutamente accettata, specificando
[...] quanto segue:
a seguito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio eseguiti non è mai stato identificato un tessuto francamente neoplastico. L'esame istologico condotto in data 08/08/2017 su prelievo bioptico in peritoneo è risultato sostanzialmente negativo in quanto è stata segnalata semplicemente una iperplasia mesoteliale reattiva, cioè una risposta di tipo infiammatorio;
neppure l'esame citologico su materiale di liquido ascitico ha mostrato la presenza di cellule con caratteristiche neoplastiche. Esame più volte ripetuto su liquido di drenaggio evacuato in diverse occasioni;
non disponendo di una diagnosi istologica (e neppure citologica) di neoplasia non è stato ovviamente possibile (e aggiungerei necessario) applicare i marcatori necessari per una corretta diagnosi differenziale. Sarebbe fondamentale porre una diagnosi per poterla confermare;
la diagnosi di dimissione dall'ospedale non ha mai definito una diagnosi certa di mesotelioma
(non vi erano d'altronde gli elementi clinici per porla) ed è stata adombrata una ipotesi diagnostica di “verosimile mesotelioma” mai confermata. Ritengo che questa ipotesi sia stata adombrata sulla scorta dell'informazione anamnestica di esposizione ad amianto ma è noto e commentato in precedenza che in tutte le Linee Guida si ribadisce che la pregressa esposizione ad amianto NON DEVE essere considerata come un criterio per la valutazione diagnostica. È considerato un errore;
la diagnosi di mesotelioma compare solo nel certificato di morte redatto a domicilio dal medico necroscopo e non è dato di sapere su quale base sia stata posta questa diagnosi. Ritengo necessario acquisire la testimonianza di questo sanitario per comprendere quali siano state le sue valutazioni. L'informazione è importante non solo per questo procedimento ma sarà anche doveroso indagare sulle dinamiche conseguenti che hanno portato alla concessione di rendita da parte dell'Istituto Assicuratore, riconoscimento che allo stato attuale delle cose appare assolutamente indebito.
Sul punto la Dr.ssa , medico-chirurgo specialista in anatomia patologica, in Persona_3 qualità di ausiliario del CTU, ha valutato gli atti documentali di causa, il materiale biologico trasmesso dalla parte ricorrente e relativo ai prelievi bioptici effettuati in corso di endoscopia digestiva della giunzione esofago-gastrica, della mucosa gastrica e della mucosa del colon durante la degenza del de cuius presso la Clinica nonché il campione bioptico CP_6 ottenuto in seguito a biopsia peritoneale eseguita durante il ricovero del de cuius presso l' Controparte_7
Al termine della mentovata disamina l'ausiliario del CTU ha redatto l'allegato referto di consulenza del servizio di Istocitopatologia diagnostica nonché l'allegata relazione anatomo- patologica, condivisa pienamente dallo scrivente, nella quale si esclude che l'exitus del SI. sia riconducibile ad un mesotelioma. Persona_1
Il predetto ausiliario del CTU ha esplicitato le seguenti motivazioni alla base delle sue conclusioni anatomo-patologiche:
• Il campione bioptico peritoneale, seppur minuto e paucicellulato, evidenzia presenza di proliferazione epiteliomorfa con morfologia ed immunofenotipo epiteliale (vedi referto allegato). Tale immunofenotipo è sovrapponibile a quello riscontrato in alcuni lembi ghiandolari atipici individuati nel contesto della biopsia su mucosa esofago-cardiale;
• Il campione bioptico ottenuto in corso di esame endoscopico gastroesofageo, in sede esofago-cardiale, evidenzia, seppur solo focalmente, area ulcerata nel cui contesto si repertano rare strutture ghiandolari atipiche, il cui immunofenotipo è sovrapponibile a quello evidenziato a carico degli elementi presenti nella biopsia peritoneale;
• Pur con le limitazioni dovute alla paucità del campione biologico tissutale diagnostico,
l'ulcera di mucosa gastro-esofagea è da considerarsi neoplastica e primitiva della mucosa giunzionale esofago-cardiale;
• La presenza di versamento ascitico riportato nel diario clinico del fu associata al Per_1 dato morfologico ed immunofenotipico del campione bioptico peritoneale, è coerente con localizzazione di adenocarcinoma;
• La predetta affermazione non è in disaccordo con i referti dei campioni citologici ottenuti dal versamento ascitico, processato e refertato presso l'anatomia patologica della Seconda Università degli studi di Napoli. Relativamente a tali campioni, l'anatomopatologo si esprime descrivendo la presenza di “popolazione mesoteliale con modificazioni di tipo reattivo in un background di elementi infiammatori”, e sullo stesso materiale ottenuto in momenti diversi, si esprime con “sangue e pochi elementi mesoteliali di tipo degenerativo” e “cellule mesoteliali isolate e raggruppate con modificazioni di tipo reattivo”. Si puntualizza che le alterazioni mesoteliali reattive e degenerative non sono da considerarsi alla stregua delle alterazioni morfologiche displastiche. Si tratta di modificazioni cellulari benigne comuni nel mesotelio in caso di qualsiasi noxa patogena, anche di natura non neoplastica, che coinvolga la cavità addominale, comprese le infiammazioni colecistiche, le coliti, le ernie ombelicali ed inguinali,
i traumi addominali, le patologie ginecologiche, nonché tutti gli interventi in cavità addominale (Peritoneal mesothelial hyperplasia associated with gynaecological disease: a potential diagnostic pitfall that is commonly associated with endometriosis, J Clin Pathol.
2011 Apr;
64 (4):313-8. Doi: .2010.086074; NumeroDi_1
• La neoplasia metastatica peritoneale di cui al punto d ha, verosimilmente, primitività gastroenterica, anche in riferimento al riscontro istologico su biopsia esofago-cardiale già riportato;
• La mancata evidenza di lesioni occupanti spazio alle indagini radiologiche effettuate è coerente con il comportamento biologico degli adenocarcinomi dello stomaco, che possono esitare in carcinosi peritoneali da “sgocciolamento” degli elementi neoplastici in cavità peritoneale, con formazione di micronodulazioni nel contesto del tessuto adiposo peritoneale.
Nell'articolo Peritoneal carcinomatosis, World J Gastoenterol 2013 November 7;19(41):6979-
6994 ISSN 1007-9327 (print) ISSN 2219-2840, gli autori affermano “In 10%-35% of patients with recurrent colorectal cancer (CRC) and in up to 50% of patients with recurrent gastric cancer (GC), tumor recurrence is confined to the peritoneal cavity, vale a dire che nella maggior parte dei soggetti che si ammalano di neoplasie gastroenteriche (10-35% dei carcinomi del colon e 50% cioè dei soggetti con carcinoma gastrico) la progressione di malattia si estrinseca attraverso la carcinosi peritoneale.
A supporto di quanto affermato, la Dr.ssa ha richiamato diversi articoli Persona_3 scientifici pubblicati su riviste internazionali indicizzate.
Inoltre, l'analisi dei campioni bioptici eseguita dalla Dr.ssa ha evidenziato Persona_3 la presenza di un'ulcera atipica della mucosa esofago-cardiale (peraltro già descritta in data
19.05.2017 nell'esame esofago-gastro-duodenoscopico eseguito durante la degenza presso la clinica di Napoli nonché in data 20.07.2017 nell'esame esofago-gastro- CP_6 duodenoscopico eseguito durante il ricovero presso la SUN di Napoli) e la presenza di strutture ghiandolari atipiche con le medesime caratteristiche nel contesto della biopsia peritoneale.
Tale assunto ha posto il predetto ausiliario del CTU in condizione di ipotizzare una correlazione etio-patogenetica tra l'ulcera neoplastica esofago-cardiale primitiva con la localizzazione metastatica secondaria peritoneale occorsa al de cuius e causa del suo trapasso. Infine, il predetto ausiliario del CTU ha affermato che la diagnosi di mesotelioma pleurico avanzata nelle schede di prescrizione della nutrizione artificiale domiciliare (N.A.D.), redatte in data 26.09.2017 e 27.10.2017 dalla Dott.ssa della , non è Persona_7 Parte_6 supportata da alcun dato clinico semeiotico, strumentale e/o morfologico anatomopatologico presenti in atti.
In effetti, vi sono numerosi elementi documentali che sollevano non poche perplessità in merito alla diagnosi di mesotelioma avanzata dalle parti ricorrenti.
Preliminarmente, si sottolinea che nel ricorso introduttivo si spazia dalla diagnosi generica di “mesotelioma” (punti 1, 3, 7, 59, 108, 122, 123, 124, 131, 136, 148, 170, 171, 173 del ricorso) a quella di “mesotelioma pleurico” (punti 146, 148, 158, 164, 165, 167, 177, 182,
185, 186, 196, 198) nonché di “mesotelioma addominale” o di “mesotelioma pleurico” (punti
148, 158, 164, 165, 167, 177, 182, 185, 186, 196, 198). Nelle stesse conclusioni si chiede al
Giudica adito di:
a) Accertare e dichiarare che i SI.ri e Parte_1 Parte_3 Parte_2
, sono rispettivamente moglie e figli e, quindi, eredi legittimi del SI. Parte_4 Per_1
deceduto in data 01.12.2017 per malattia asbesto correlata (pneumopatia asbesto
[...] correlata con infiammazione e versamento ascitico e complicanze, e contestuale insorgenza di mesotelioma pleurico);
b) Accertare e dichiarare che la malattia asbesto correlata (pneumopatia asbesto correlata con infiammazione e versamento ascitico e complicanze, e contestuale insorgenza di mesotelioma pleurico), che in data 01.12.2017, ha provocato la morte del SI. Per_1 eziologicamente legata all'esposizione professionale a polveri e fibre di amianto,
[...] per tutto il periodo di lavoro, dal 14.04.1961 al 25.06.1987, con esposizione elevata accertata dall' , oltre le 100 ff/l, fino al 31.12.1993, in assenza di misure di prevenzione tecnica e CP_3 protezione individuale.
Il mesotelioma maligno è una neoplasia che origina dalle cellule mesoteliali che rivestono le cavità sierose del corpo, quali la pleura (80-85% dei casi), il peritoneo (15-20%) e, più raramente, il pericardio e la tunica vaginale dei testicoli (Scott et al., 2000). Esistono tre varianti istologiche del MPM: epitelioide, sarcomatoso e misto o bifasico. Il mesotelioma pleurico maligno (MPM) si manifesta più frequentemente intorno ai 60-70 anni di età; la sua incidenza è 3-5 volte maggiore nell'uomo rispetto alla donna.
Nella fattispecie in esame, la diagnosi di “mesotelioma pleurico” è riportata unicamente nelle schede di prescrizione della nutrizione artificiale domiciliare (N.A.D.) redatte in data
26.09.2017 e 27.10.2017 dalla Dott.ssa della , UOC Persona_7 Parte_6 CP_8
Artificiale Domiciliare. Non si comprende dove la predetta
[...] CP_9 nutrizionista abbia potuto ricavare tale diagnosi, atteso che in tutta la restante documentazione medica versata in atti non è stato mai fatto cenno a siffatta diagnosi né sono emersi elementi che potessero corroborarla. Inoltre, la diagnosi di mesotelioma addominale è accennata unicamente sul frontespizio della cartella clinica n. 16997/2017 dell'Azienda Ospedaliera “Seconda Università degli
Studi di Napoli” (relativa ai ricoveri ospedalieri in DH del 29.08.2017, 14.09.2017,
28.09.2017, 16.10.2017), dove è riportata la diagnosi di uscita “versamento ascitico da verosimile mesotelioma addominale in paziente con asbestosi”.
Ebbene, durante i predetti ricoveri in day hospital il de cuius si sottopose a tre paracentesi evacuative i cui esami citologici, meglio descritti precedentemente, non hanno mai evidenziato la presenza di elementi neoplastici nei tessuti prelevati.
Né è possibile affidarsi alle cause di morte elencate nella scheda di morte modello ISTAT redatta in data 01/12/2017 dal medico di base del de cuius Dr. (da Persona_4 cui ha tratto spunto il certificato delle cause di morte rilasciato dall' in data Parte_5
26/01/2018), riportante quale causa iniziale della morte la diagnosi generica di
“mesotelioma”, causa intermedia “metastasi addominali”, causa finale “collasso cardiocircolatorio”, stante la mentovata carenza documentale e l'assenza di una diagnosi tanatologica.
Infine, la documentazione rilasciata dall' attesta il riconoscimento al de cuius, CP_3 quando era ancora in vita, di un danno biologico pari all'8% per la malattia professionale note pleuro-interstiziopatiche asbesto-correlate denunciata il 19/12/2016. In effetti, dalla disamina della documentazione versata in atti emerge la presenza di una interstiziopatia polmonare associata ad un ispessimento pleurico bilaterale compatibile con una tecnopatia asbesto-correlata diagnosticata dai sanitari dell' . CP_3
Dal punto di vista funzionale non sono state documentate importanti alterazioni della funzionalità respiratoria tali da giustificare l'exitus del de cuius né può esserci alcuna associazione etiopatogenetica tra le lesioni metastatiche peritoneali e la mentovata malattia polmonare.
Le pleuropatie asbesto-correlate includono: placche pleuriche, ispessimento pleurico diffuso, versamenti pleurici benigni e atelettasie rotonde. Per molti anni le placche pleuriche sono state considerate un semplice indicatore di esposizione ad asbesto, senza implicazioni per la funzionalità respiratoria. Tuttavia, diversi studi dimostrano che la presenza di placche pleuriche può essere associata ad alterazioni della funzionalità respiratoria di tipo restrittivo e a una ridotta capacità di diffusione alveolo-capillare, anche in assenza di segni radiologici di fibrosi interstiziale. Studi condotti su larga scala hanno dimostrato una riduzione di circa il
5% della capacità vitale forzata (CVF) in soggetti con placche pleuriche, in assenza di diagnosi radiologica di interstiziopatia. Generalmente vi è un periodo di latenza piuttosto lungo tra inizio dell'esposizione e la comparsa delle placche, che può essere anche di 10 anni.
È stato dimostrato che la presenza di placche pleuriche è un chiaro marcatore di pregressa esposizione ad amianto, ma non vi è una correlazione in senso evolutivo tra placche pleuriche e patologia neoplastica.
In merito al riconoscimento della rendita ai superstiti erogata dall' a decorrere dal CP_3
02/12/2017 alla vedova (SI.ra ) ed al figlio di (SI. Parte_1 Persona_1 in qualità di orfano ultradiciottenne riconosciuto inabile ai sensi dell'art. 85 Parte_4
T.U.), la relativa documentazione dell' versata in atti è priva di qualsiasi riferimento ad
CP_3 una diagnosi, non evincendosi le motivazioni dei sanitari dell' sottese al predetto
CP_3 riconoscimento. Riguardo la documentazione trasmessa dalla sede di Nola, la diagnosi
CP_3 di “mesotelioma peritoneale in soggetto con pleuro-interstiziopatia distrettuale asbesto correlata” riportata nel diario generale dell' relativo al periodo dal 09/02/208 al
CP_3
03/08/2018 è priva di supporto documentale a sostegno della prefata diagnosi.
Pertanto, non è possibile ritenere dimostrato che il decesso del SI. Persona_1 sia avvenuto a causa di un mesotelioma, come sostenuto dalle parti ricorrenti.
Tenuto conto delle risultanze degli esami dei campioni istopatologici esaminati dall'ausiliario del CTU, è plausibile ritenere che la causa del decesso del de cuius sia riconducibile ad un adenocarcinoma della giunzione esofago-cardiale, la cui progressione metastatica secondaria peritoneale ha determinato un fatale peggioramento delle sue condizioni cliniche fino al trapasso.
Il carcinoma gastrico rappresenta una neoplasia aggressiva con una prognosi particolarmente infausta sia per l'elevato tasso di recidive, anche dopo chirurgia radicale, che per la frequente presentazione in fase avanzata. Nel 2023 in Italia si stimano circa 15.000 nuovi casi di carcinoma gastrico (uomini = 9.000; donne = 6.000). Nel 2022, sono stimati
9.900 decessi (uomini = 5.700; donne = 4.200), con una sopravvivenza netta a 5 anni dalla diagnosi del 30% negli uomini e 35% nelle donne.
Escludendo i tumori della cute, nel complesso il carcinoma gastrico rappresenta circa il
4% di tutti i tumori in entrambi i sessi, è al settimo posto come incidenza negli uomini (4,3% di tutti i tumori negli uomini) ed al nono posto nelle donne (3,9% di tutti i tumori nelle femmine). Con il 6% circa dei decessi il carcinoma gastrico occupa il quinto posto in entrambi i sessi. L'incidenza varia anche con l'età e raggiunge il suo picco nella settima decade. Accanto alla complessiva riduzione in incidenza si osserva comunque un relativo incremento delle forme primitive a sede prossimale in particolare per quelle a livello della giunzione gastro-esofagea.
Trattasi di neoplasia che vede quale principale eziologia la presenza di una infezione da
Helicobacter pylori, classificato come carcinogeno di tipo I (definito) dalla International
Agency for Research on Cancer (IARC) nel 1 1994. Difatti, è stato calcolato che la presenza dell'infezione aumenta di 6 volte il rischio di sviluppare un cancro gastrico.
Oltre all'infezione di H. pylori, vi sono altri riconosciuti fattori di rischio, come il fumo di sigaretta e la famigliarità di I° grado. Il carcinoma gastrico può insorgere nel 1-5% dei casi nell'ambito di una sindrome ereditaria predisponente, quali il cancro gastrico ereditario diffuso (HDGC), la sindrome di YN, sindrome di Li-Fraumeni, sindrome di Z-, la poliposi adenomatosa familiare, la poliposi giovanile, la poliposi associata al gene
MUTYH e la sindrome di DE. L' Controparte_10
è un organismo dell' con
[...] Controparte_11 sede a Lione, Francia. Tra le principali attività dell' rientra la valutazione del potere CP_10 cancerogeno (cioè, della possibilità di innescare un tumore o di favorirne lo sviluppo) di particolari sostanze, composti, agenti fisici o ambientali, tecnologie e attività umane. La classificazione, secondo uno schema definito dalla stessa IARC, avviene a conclusione di un approfondito esame della letteratura scientifica, di carattere epidemiologico e biologico.
Sono più di 400 gli agenti cancerogeni o potenzialmente cancerogeni per l'uomo identificati dalla IARC. Tra i 118 agenti cancerogeni certi per l'uomo, l'IARC ha individuato anche l'amianto. Tuttavia, la stessa ha riconosciuto che esistono prove limitate CP_10 nell'uomo riguardo la correlazione tra l'asbesto e le neoplasie dello stomaco.
Tale conclusione coincide con i dati scientifici riportati dalle altre agenzie internazionali di ricerca impegnate nella classificazione degli agenti cancerogeni, i cui criteri di valutazione sono basati su studi epidemiologici e sperimentali sia sugli animali che sull'uomo.
Con Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 9 aprile 2008 sono state approvare le nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura, con efficacia dal 22 luglio 2008. Per effetto della espressa previsione contenuta nel suddetto
D.M. il nuovo sistema tabellare si applica alle fattispecie denunciate dopo la sua entrata in vigore.
La nuova tabella delle malattie professionali nell'industria di cui all'art. 3 del D.P.R.
1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni ha previsto alla voce n. 57 malattie da asbesto (esclusa l'asbestosi) le seguenti patologie:
a) PLACCHE E ISPESSIMENTI PLEURICI CON O SENZA ATELETTASIA ON
(J92);
b) (C45.0); Controparte_12
c) (C45.2); Controparte_13
d) (C45.1); Controparte_14
e) (C45.7); Controparte_15
f) (C34). Controparte_16
Le neoplasie dello stomaco non rientrano nell'elenco delle malattie cosiddette tabellate.
Il Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008 e succ. modifiche elenca le malattie professionali che in base all'art. 139 del Testo unico infortuni obbliga il medico alla relativa denuncia alla Direzione Provinciale del Lavoro, raggruppandole in tre liste:
• lista I: malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità;
• lista II: malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità;
• lista III: malattie la cui origine lavorativa è possibile.
Per quanto concerne i tumori dello stomaco, tale D.M. le inserisce nella lista II al gruppo
6 (tumori professionali) riferendosi ai lavoratori esposti all'agente asbesto. In definitiva, nel caso di specie non è provata l'origine professionale della neoplasia dello stomaco con l'esposizione al rischio professionale allegato dal ricorrente, stante l'assenza di evidenze scientifiche che correlino con elevata probabilità siffatta patologia tumorale con l'esposizione alle fibre di asbesto nonché dato il lungo lasso temporale occorso tra la cessazione dell'esposizione lavorativa all'amianto e la comparsa della neoplasia gastrica”.
Il consulente tecnico ha, inoltre, replicato alle osservazioni formulate dalla difesa attrice alle bozze, chiarendo: “Nella prima parte delle controdeduzioni i summenzionati CC.TT.PP argomentano sull'esistenza di un nesso causale tra l'esposizione lavorativa del de cuius alle fibre di asbesto e l'etiopatogenesi dell'adenocarcinoma della giunzione esofago-cardiale.
Nella seconda ed ultima parte i prefati consulenti criticano i rilievi anatomo-patologici riscontrati dall'ausiliario del CTU Dr.ssa sul materiale ad essa consegnato e Persona_3 prelevato dai due differenti nosocomi che ebbero in cura il de cuius, contestando la diagnosi di adenocarcinoma della giunzione esofago-cardiale e sostenendo, viceversa, quella di mesotelioma addominale. (…)
Passando ad affrontare nel dettaglio il primo punto relativo al nesso causale ipotizzato dai
CC.TT.PP. di parte ricorrente tra l'esposizione lavorativa del de cuius all'amianto e l'etiopatogenesi dell'adenocarcinoma della giunzione esofago-cardiale, giova ricordare che nella fattispecie in esame, che verte in ambito civilistico, essendo in discussione la responsabilità del datore di lavoro la valutazione del nesso di causa può ritenersi provato quando, sulla scorta delle risultanze scientifiche e delle evidenze già note al momento dei fatti e secondo il criterio del
"più probabile che non", possa desumersi che la non occasionale esposizione all'agente patogeno - in relazione alle modalità di esecuzione delle incombenze lavorative, alle mansioni svolte e all'assenza di strumenti di protezione individuale - abbia prodotto un effetto patogenico sull'insorgenza o sulla latenza della malattia (Cass. Civ. sez. III 29 aprile 2022 n. 13512).
In merito agli articoli citati dai CC.TT.PP. di parte ricorrente sulla relazione tra carcinoma gastrico ed esposizione professionale all'asbesto (Increased Risk of Gastric Cancer in Asbestos-
Exposed Workers: A Retrospective Cohort Study Based on Taiwan Cancer Registry 1980–2015
Yi-Jen FA) gli autori del predetto articolo, dopo un esame epidemiologico retrospettivo di 35 anni in una popolazione professionalmente esposta, hanno riscontrato un aumento del rischio relativo di ammalarsi di carcinoma gastrico di 1.76, stimato su un numero non evidenziabile di lavoratori ambosesso censiti in ben 123 siti lavorativi considerati a rischio espositivo da amianto. Tale aumento relativo di casi di adenocarcinoma gastrico potrebbe essere non dovuto all'esposizione lavorativa all'amianto, quanto a fattori costituzionali (alimentazione, familiarità)
e variazioni dello stile di vita, che, negli ultimi 35 anni, ha sicuramente inciso nella popolazione mondiale per quanto riguarda la cancerogenesi gastroenterica. A tal proposito, gli stessi autori affermano il riconosciuto ruolo cancerogenetico dell'amianto nel mesotelioma e nei tumori di polmone, laringe ed ovaio, riconoscendo che l'associazione tra carcinoma gastrico ed esposizione all'asbesto rimane controversa.
A supportare la labile relazione cancerogenetica tra tumore gastro-esofageo ed esposizione lavorativa ad amianto, ci sono anche le conclusioni della metanalisi effettuata dagli autori del secondo articolo citato dalla parte ricorrente (Esophagus cancer and occupational exposure to asbestos: results from a meta-analysis of epidemiology studies. B. Li Sp Tang). Gli autori, infatti, basandosi esclusivamente su fonti bibliografiche, affermano che la relazione tra esposizione lavorativa all'amianto e tumori dell'esofago (non esofago-gastrici!) non è conosciuta. Infatti, la pubblicazione si riferisce a studi epidemiologici non omogenei effettuati in vari paesi del mondo, con presupposti razionali differenti e coorti di soggetti troppo vasta, i cui risultati potrebbero essere inficiati da fattori di comorbidità del singolo, spesso non considerati all'atto del reclutamento retrospettivo di popolazione.
In una pubblicazione indicizzata su Expert Rev Gastroenterol Hepatol del 2017 (Asbestos ingestion and gastrointestinal cancer: a possible underestimated hazard) gli autori sostengono che si potrebbe ipotizzare una correlazione tra esposizione all'amianto e cancerogenesi gastroenterica nel caso in cui si possa dimostrate l'ingestione alimentare di fibre minerali di asbesto attraverso l'acqua potabile. Si tratterebbe, quindi, di esposizione ambientale piuttosto che professionale, interessando potenzialmente fasce di popolazione residente presso aree geografiche servite da falde acquifere contaminate da residui di fibre di asbesto.
Gli stessi autori, infatti, in un altro lavoro pubblicato su Epidemiology Prevention del 2016
(Possible health risks from asbestos in drinking water), fanno riferimento alla situazione
Toscana, dove il reperimento di più di 700.000 fibre di asbesto per litro d'acqua rappresenterebbe un dato non sottovalutabile nell'incidenza di neoplasie dell'apparato gastroenterico, riferendosi prevalentemente a neoplasie intestinali e bilio-pancreatiche.
Come già accennato nella bozza peritale, l'allegato documento dell'
[...]
aggiornato a Controparte_10
Luglio 2023, tra gli agenti cancerogeni delle neoplasie dello stomaco con sufficienti evidenze scientifiche negli esseri umani menziona esclusivamente l'infezione da Helicobacter pylori, i lavoratori dell'industria manifatturiera della gomma, il fumo di tabacco e le radiazioni X e
Gamma nonché, con limitate evidenze scientifiche, l'asbesto.
Sintetizzando, in relazione alle definizione di probabile e possibile sollevata dalla parte ricorrente, un evento è scientificamente riconosciuto cancerogeno per un organo quando è dimostrabile l'effettiva interazione della sostanza cancerogena con il tessuto bersaglio, tale da determinare mutazioni genomiche e/o cromosomiche attivanti oncogeni oppure inattivanti oncosoppressori. Tale interazione è scientificamente dimostrata in caso di tumori di pleura e polmone, dove l'inalazione aerea di fibre di amianto determina il contatto diretto tra mucosa respiratoria e sostanza cancerogena. Non è, al contrario, dimostrabile per i tumori dei tessuti non direttamente esposti all'ambiente atmosferico, quali, appunto, i tessuti dell'apparato gastroenterico, la cui ipotesi cancerogenetica amianto-correlata sarebbe da imputare esclusivamente all'ingestione alimentare tramite cibi liquidi o solidi.
Conseguentemente a quanto ricordato, la cancerogenesi gastrica, riconosciuta scientificamente, e non dogmaticamente, dovuta ad eventi mutageni molecolari conosciuti e dimostrati (inibizione del complesso proteico del mismatch repair per instabilità dei microsatelliti, amplificazione e/o mutazione delle proteine recettoriali HER 2 della famiglia degli Epidermal Growth Factor Receptor, mutazioni costitutivamente attivanti dell'oncogene
KRAS, mutazioni genetiche dei fattori regolanti la cascata intracellulare di chinasi, etc) è difficilmente ascrivibile alla mera esposizione lavorativa all'amianto.
Come già ribadito nella bozza peritale, la giurisprudenza consolidata e concorde delle Corte di Cassazione ritiene che la ragionevole certezza della genesi professionale della malattia debba ritenersi sussistente in presenza di un elevato grado di probabilità dell'eziopatogenesi professionale, desumibile anche da dati epidemiologici e dalla letteratura scientifica.
Per le ragioni dianzi illustrate, nel caso esaminato il “peso delle evidenze scientifiche” propende per una genesi extra-lavorativa della neoplasia gastrica che ha condotto a morte il
SI. Persona_1
Passando alle osservazioni anatomo-patologiche avanzate dai prefati CC.TT.PP, si ribadisce quanto già affermato dall'ausiliario del CTU Dr.ssa nell'allegata sua dettagliata Persona_3 analisi delle controdeduzioni in argomento:
- Paucità del tessuto diagnostico: non compromette la riproducibilità dei risultati, quanto la possibilità di ottenere un quadro istologico completo relativamente a quel tessuto oggetto del prelievo.
- Estensione della lesione ulcerata: il tessuto ulcerato non riduce la qualità del campione, ma evidenzia che esiste una lesione in grado di ulcerare il tessuto epiteliale e ghiandolare. Per quanto riguarda la giunzione esofago-gastrica, la patogenesi dell'ulcera è ascrivibile a condizioni infettive di tipo micotico, piuttosto che a lesioni eteroproduttive primitive.
- Dipendenza da ulteriori indagini: non si tratta di una “dipendenza”, ma di una necessità, imposta dalle linee guida europee relativamente alla diagnostica differenziale istopatologica delle neoplasie. Secondo tali linee guida, nel III millennio è indispensabile supportare la diagnostica morfologica con metodiche ancillari (immunoistochimica, FISH, CISH, PCR), volte ad individuare, attraverso l'espressione fenotipica delle neoplasie, il loro assetto genotipico e molecolare. Tali determinazioni hanno non solo finalità diagnostica, quanto prognostica e predittiva di risposta a terapie personalizzate, nell'ambito della medicina di precisione, garantita tra i LEA nella legge di bilancio 2022 (art. 1, comma 288, della legge n. 234 del 2021).
- Incongruenze diagnostiche: il referto di consulenza istopatologica nro 4964/24 sul materiale pervenuto per la revisione non riporta una “descrizione ambigua” dei frammenti. Di seguito quanto riportato nel summenzionato referto:
Campione 6608/17
Due minuti frustoli di tessuto connettivo-adiposo caratterizzati da focale proliferazione di elementi epitelioidei atipici ad architettura similghiandolare, sia periferici che dispersi nel contesto del tessuto. Nel campione in esame si repertano 8 aggregati monostratificati riferibili a strutture pseudoghiandolari incomplete e periferiche e 3 minute strutture ghiandolari a pattern di crescita infiltrativo.
Campione 2800/17 A 5 lembi superficiali, minuti ed ulcerati di mucosa di transizione esofago-cardiale ed un lembo di epitelio squamoso esofageo. Nel contesto del tessuto necrotico proveniente da presa bioptica di ulcera esofago-cardiale, si repertano aggregati ghiandolari di pertinenza gastrica fundica con alterazioni cito-architetturali per un diametro massimo di 1 mm e due foci, il maggiore di 1 mm di diametro, di tessuto vitale caratterizzato da aspetti di tessuto di granulazione nel cui contesto si riconoscono elementi epitelioidei atipici dispersi.
La riportata assenza di correlazione clinica tra la diagnosi istologica e la storia del paziente è smentita dai dati anamnestico-clinici estrapolati dalla cartella clinica n.
15695/2017 dell'Azienda Ospedaliera “Seconda Università di Napoli” versata in atti, ove il
SI. fu ricoverato in data 18.07.2017 presso il Reparto di Medicina Persona_1
Interna. Difatti, nella sezione dedicata all'anamnesi patologica prossima si riporta che la storia del paziente inizia ad Aprile u.s. con la comparsa di epigastralgia e pirosi insorte in seguito all'assunzione di EF e (che il medico di base gli aveva prescritto per il Pt_7 trattamento di un episodio di bronchite). L'epigastralgia e la pirosi non avevano alcuna correlazione con i pasti e, talvolta, si associavano alla comparsa di dispepsia. Sotto consiglio del medico di base assumeva (una bustina al giorno per circa 10 giorni) Parte_8 senza alcun miglioramento della sintomatologia. Il 2 maggio 2017, per il persistere della sintomatologia, per la comparsa di vomito alimentare (talvolta anche di tipo fecaloide) e per un improvviso aumento di volume dell'addome, il paziente si ricoverava presso l'ospedale evangelico di Villa Betania (…). Da circa 10 giorni riferisce la comparsa di profonda astenia, ulteriore incremento di volume dell'addome, edemi improntabili agli arti inferiori, aumento di volume dello scroto, contrazione della diuresi e senso di ripienezza post-prandiale che limita notevolmente l'assunzione di cibo.
Gli stessi accertamenti eseguiti presso la predetta degenza erano orientati verso il sospetto di una patologia gastrica, come dimostra l'esame esofago-gastro-duodenoscopico del
20.07.2017 che evidenziò un'area irregolare con aspetto destrutturato nella giunzione esofago gastrica e la mucosa dell'antro gastrico pallida e assottigliata, nonchè la biopsia endoscopica della giunzione esofago/gastrica, antro gastrico e corpo gastrico eseguita in data 28.07.2017, oggetto di rilettura anatomo-patologica in sede peritale.
In merito agli insufficienti dettagli dei dati dell'immunoistochimica e la descrizione superficiale ventilati dai CC.TT.OO. di parte ricorrente, la Dr.rra ha così Persona_3 puntualizzato:
• L'immunofenotipo di tali elementi, allestito presso il Servizio di Anatomia Patologica di cui l'ausiliaria del CTU è responsabile, (Calretinina-, CK7+, CK5/6+ focale, CEA-) è compatibile con origine epiteliale, mentre la morfologia e la tendenza alla crescita infiltrativa sono compatibili con processo eteroplastico.
• Presso il Servizio di Anatomia Patologica scrivente, sono state effettuate colorazioni di immunoistochimica per la definizione dell'assetto immunofenotipico di tali elementi.
L'aggregato di elementi ghiandolari è risultato CK7+, CK5/6+ focale, CK8/18+. Gli elementi epitelioidei dispersi nel contesto del tessuto di granulazione non hanno dato positività per alcun anticorpo, poiché disposti in contesto necrotico che inficia il mantenimento dell'antigenicità tissutale, determinando false negatività. Nonostante tutto, a carico di uno dei frammenti ulcerati, in superficie, si riconoscono 3 miniaggregati ghiandolari atipici immunofenotipicamente CK8/18+, non presenti nei vetrini allestiti e colorati con CK7 e
CK5/6.
• Il referto in questione, come si evince, è stato dettagliato ed i risultati sono stati riportati in maniera trasparente. Non sono, altresì, presenti gravi lacune nella descrizione morfologica che, anzi, è ricca ed estremamente precisa. Per quanto riguarda la dimensione delle ghiandole neoformate, non rappresenta assolutamente un criterio o un dato utile nella diagnostica differenziale degli adenocarcinomi. IN NESSUN REFERTO ITALIANO, EUROPEO ED
INTERNAZIONALE DI ADENOK GASTRICO L'ANATOMOPATOLOGO MENZIONA
LA DIMENSIONE DELLE GHIANDOLE COME CRITERIO DI DIAGNOSI O DI
DIAGNOSI DIFFERENZIALE! A tale riguardo, esorto il prof ed il dott. Persona_8
a citare le linee guida internazionali dove verrebbe riportata l'opportunità di Per_9 integrare il referto istopatologico di adenocarcinoma specificando la dimensione dei lumi ghiandolari. Stesso dicasi per l'indice mitotico, la cui determinazione è raccomandata da
SIAPEC ed AIOM esclusivamente nei tumori neuroendocrini, nei melanomi, nelle lesioni linfoproliferative e in alcuni tumori rari dei tessuti molli. Il nostro caso non ricade tra questi.”.
4. La valutazione del c.t.u. appare corretta sotto il profilo metodologico, alla luce della diffusa ed argomentata analisi di tutta la documentazione medica prodotta;
pertanto, le conclusioni dello stesso rassegnate, in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi ed esser fatte proprie da questo giudicante e tanto anche alla luce di quanto affermato dalla Suprema Corte in fattispecie similare a quella di causa.
È stato di recente ribadito che "Accertata la presenza di uno di fattori di rischio (nel caso di specie l'esposizione all'amianto), che scientificamente si pongono come idonei antecedenti causali della malattia, prima, e del decesso, poi, va affermata la sussistenza del nesso di causalità tra quel fattore di rischio e la malattia e quindi il decesso, anche eventualmente in termini di concausalità, in presenza di non occasionale esposizione all'agente patogeno, determinate modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, assenza di strumenti di protezione individuale, salvo che sussista altro fattore, estraneo all'attività lavorativa e/o all'ambiente lavorativo, da solo idoneo a determinare la malattia e/o, poi, il decesso" (Cass. civ., sez. III, 05/11/2024, n. 28458).
Ebbene, come visto, sulla base delle evidenze scientifiche disponibile, è stato escluso, secondo un giudizio probabilistico, che l'esposizione all'amianto sia stato causa o concausa efficiente a determinare l'insorgenza della malattia che ha causato il decesso del che, come Per_1 diffusamente argomentato, non trattasi di mesotelioma (polmonare o di altro genere) come sostenuto dalle parti attrici, bensì di “adenocarcinoma della giunzione esofago-cardiale con secondarismi peritoneali”. Coerentemente con le suesposte considerazioni, l'accertata insussistenza di un nesso eziologico tra l'esposizione alle fibre di amianto e la malattia (prima) e il decesso (poi) di conduce al rigetto di tutte le domande proposte nell'odierno giudizio, con Persona_1 assorbimento di ogni altra e ulteriore valutazione sui fatti e sulle questioni prospettate dalle parti.
5. Le spese di lite – da compensarsi della metà in ragione della complessità della vicenda processuale – seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
Le spese di c.t.u., da liquidarsi con separato decreto, sono poste a carico di entrambe le parti in solido considerato che in tema di consulenza tecnica d'ufficio il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia che, invece, non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza (cfr. Cass. civ., sez. II, 12/11/2015, n. 23133).
P.Q.M.
La dr.ssa Valentina Olisterno, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna le parti ricorrenti, pro-quota, al pagamento delle spese di lite – compensate della metà – che si liquidano in complessivi € 4.350,00, oltre IVA e CPA se dovuti, e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Nola, lì 20.02.2025.
Il Giudice del lavoro dr.ssa Valentina Olisterno