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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 2699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2699 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott. ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 2164/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del tribunale di Napoli, n. 7515/2020, pubblicata in data 10.11.2020
TRA
c.f. , elettivamente dom.ta in Parte_1 C.F._1
Napoli al Viale Farnese 41, presso lo studio degli avv.ti Carlo La Forza, c.f.
e Roberta Giova, c.f. , dai quali è C.F._2 C.F._3
rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di appello
Appellante
E
, c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco p.t. , rappresentato e difeso dall'avv. Adele Carlino, c.f. CP_2
, in virtù di delibera di G.C. n. 258 del 16.09.2021, nonché C.F._4
giusta procura in calce alla comparsa di risposta, con la stessa elettivamente domiciliato presso la Comunale sita in Piazza Carlo di Borbone n. 10 CP_3
Appellato
1 Conclusioni
All'udienza del 6.3.2025, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio il comune di al fine di ottenere la condanna al Controparte_1
risarcimento dei danni a seguito di lesioni patite dalla stessa in occasione di una caduta verificatasi in data 4.9.2015, alle ore 12:30 circa, mentre transitava in via San Martino,
a causa di una porzione di marciapiedi dissestata.
A.b.) Il primo giudice, nella resistenza dell'ente convenuto, ammessa ed espletata l'istruttoria mediante escussione dei testi, rigettava la domanda, ponendo le spese di lite a carico dell'attrice come da dispositivo.
Il tribunale, dopo avere esposto i principi che governano la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., anche in relazione agli oneri di allegazione e prova, così
testualmente argomentava:
< essere rimasta “vittima di una rovinosa caduta causata dal dissesto del manto stradale e precisamente dal sollevamento con distacco e parziale rottura della copertura in asfalto del marciapiede, non altrimenti visibile né segnalata.” Nulla di più specifico ha riferito sulle caratteristiche della anomalia né sul suo comportamento e sulle modalità in cui avvenne la caduta.
Le testi escusse hanno, grosso modo, confermato il fatto storico così come genericamente esposto in citazione. Le loro dichiarazioni, tuttavia, sono state generiche se non addirittura contrastanti quanto alla descrizione della strada nel punto in cui ebbe a cadere l'attrice. In particolare, la teste ha dichiarato: Il punto in cui è Testimone_1
caduta la signora è la parte terminale del marciapiede che fa angolo con via S. Martino, in
2 questo punto il marciapiede presenta un avvallamento determinato dalla mancanza di cordolo e da un avvallamento della strada prospiciente. La teste ha Testimone_2
parlato di un avvallamento sulla strada prospiciente il marciapiede ma anche di frammenti di pietrisco. Trattasi, dunque, di dichiarazioni che, oltre ad essere tra loro contrastanti, riferiscono, quanto alle condizioni del tratto di strada che avrebbe cagionato la caduta dell'attrice, particolari diversi da quelli da lei indicati. L'attrice aveva, infatti, allegato in citazione che il manto stradale presentava un'anomalia consistente nel sollevamento e con distacco e rottura parziale della copertura di asfalto e non, invece, la mancanza di cordolo o la presenza di un avvallamento.
In merito va, osservato, richiamando i principi enunciati in premessa, che stante la natura inerte e priva di intrinseca pericolosità del bene in custodia, rientra tra gli oneri di allegazione di colui che agisce in giudizio indicare in modo puntuale e non generico la situazione anomala da cui sarebbe derivata la obiettiva situazione di pericolosità del bene in custodia. Nel rispetto del principio del contraddittorio e delle decadenze e preclusioni fissate dal codice di rito, eventuali generiche indicazioni non possono essere integrate o modificate in corso di causa se non eventualmente nel primo termine concesso a norma dell'art. 183, 6° comma cpc atteso che il thema decidendum resta delimitato dalle allegazioni di parte attrice.
Le incongruenze evidenziate imporrebbero di per sé il rigetto della domanda.
Seppur volessero superarsi tali rilievi, va considerato che dalla descrizione offerta dalle due testi e dall'esame dei rilievi fotografici in atti emerge che il marciapiede in corrispondenza del quale l'attrice ebbe a cadere era privo di cordolo per un lungo tratto
(tutto il tratto raffigurato nei due rilievi fotografici risulta interessato da tale anomalia).
Inoltre, in corrispondenza del cordolo mancante risulta apposto dell'asfalto a colmare il dislivello creatosi sulla strada. L'intervento provvisorio eseguito era, dunque, finalizzato proprio ad ovviare, in mancanza e in attesa di adeguata e definitiva riparazione, alla situazione di pericolosità della strada data dalla mancanza del cordolo sul bordo esterno del marciapiede ed era chiaramente visibile. Peraltro, dai rilievi fotografici pare che tale anomalia interessasse l'intero tratto del marciapiede e comunque un ampio tratto dello stesso: il tratto visibile nelle fotografie, per la sua intera lunghezza, presenta la mancanza di cordolo e l'avvallamento descritto dalle testi. Inoltre, il sinistro avvenne alle h. 12.30 di un giorno di settembre e in assenza di avverse condizioni metereologiche (non sono state riferite condizioni di maltempo, tant'è che la teste stava fumando fuori al suo Tes_1 esercizio commerciale). Dunque, l'attrice (che peraltro, secondo l'assunto incontestato del
3 comune viveva nei pressi del luogo del sinistro e dunque ben conosceva lo stato dei luoghi), era nelle condizioni ottimali per percepire con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo.
In considerazione della estensione della denunciata anomalia e delle sue caratteristiche, deve ritenersi che il comportamento della attrice abbia avuto una incidenza determinante nella causazione dell'evento dannoso tale da interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
Le caratteristiche del tratto di strada in cui avvenne il sinistro e la evidenziata percepibilità dell'anomalia presentata dal marciapiede escludono la sussistenza dei presupposti della responsabilità dell'ente ex art. 2043 cod. civ.>>.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello la da intendersi qui Pt_1
integralmente ritrascritto e alla cui lettura si rimanda quale parte integrante della presente sentenza, lamentando, in estrema sintesi, l'errata ricostruzione del fatto storico, in particolare l'errata valutazione delle dichiarazioni testimoniali, diversamente da quanto sostenuto dal giudice di primo grado, coerenti tra loro e con quanto allegato nell'atto di citazione, emergendo, dalla documentazione fotografica prodotta,
l'intrinseca pericolosità del marciapiedi, privo di cordolo, infossato, con copertura approssimativa e rabberciata;
ha, altresì, contestato la valutazione del tribunale secondo la quale, in ragione dell'ampiezza del tratto dissestato, essendo visibile la sconnessione,
la caduta è ascrivibile a colpa del preteso danneggiato;
che era stato assolto l'onere di dimostrare il fatto, presumendosi la colpa dell'amministrazione, spettando all'ente dimostrare il caso fortuito;
si riportava, infine, relativamente al quantum risarcitorio,
alla consulenza di parte.
L'appellante, pertanto, così concludeva:
“nel merito ed in via principale: in riforma della sentenza impugnata, accertata la responsabilità del convenuto nella produzione del Controparte_1
sinistro di cui in narrativa, condannarlo al pagamento in favore dell'appellante della somma
4 di € 9.245,65 come meglio specificata nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo.
Sempre nel merito ed in via principale: riformare la sentenza impugnata nel regolamento delle spese di giudizio, ponendole per intero a carico dell'appellato.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.”.
B.b.) Si costituiva in giudizio parte appellata che resisteva con diffuse argomentazioni all'impugnazione, così concludendo:
“1. dichiarare l'appello inammissibile e/o improcedibile ai sensi dell'art. 342 e 348
c.p.c.;
2. nel merito rigettare l'appello proposto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
3. in estremo subordine, in caso di denegata riforma della sentenza, dichiarare il concorso di colpa del danneggiato riducendo proporzionalmente il risarcimento;
4. con vittoria di spese diritti ed onorari.”.
B.c.) La causa, all'udienza indicata in epigrafe, trattata con le modalità ex art. 127
ter c.p.c., veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 40+20.
C – Analisi dei motivi di appello
L'appello non può essere accolto.
C.a.) Innanzi tutto si osserva, come meglio verrà successivamente precisato, che,
proprio partendo dagli elementi costitutivi della fattispecie prevista dall'art. 2051 c.c.
e proprio perché gli oneri gravanti sul preteso danneggiato si 'concentrano'
esclusivamente sulla prova del fatto storico e sul nesso causale tra l'evento ed il danno, correttamente il tribunale ha posto l'accento sul dovere di chi agisce per ottenere il risarcimento di offrire una puntuale descrizione del fatto, indicando in maniera specifica le circostanze che avrebbero determinato l'evento anche in relazione allo stato della cosa oggetto di custodia, dando conseguentemente esaustiva
5 prova di quanto dedotto.
C.b.) Inoltre, occorre ricordare che anche i successivi principi espressi dal tribunale per supportare la decisione sono conformi alla prevalente giurisprudenza di legittimità la quale, anche di recente, ha rimarcato che,
<In tema di danni causati da una caduta provocata dal dissesto di un
marciapiede, la presenza di illuminazione nel tratto di strada dove si è verificato
l'incidente, la intrinseca staticità dell'anomalia e le relative condizioni, tali da
renderla agevolmente percepibile in quanto ampia e non occultata da ostacoli, sono
elementi che obiettivamente imponevano al cittadino un dovere di ragionevole
cautela, sicché può ritenersi che la caduta sia occorsa a causa della imprudenza e
della distrazione del cittadino e sia unicamente da ascrivere alla sua condotta,
idonea, invero, a interrompere il nesso causale riducendo la res a mera occasione
dell'evento, con conseguente esenzione dell'ente da ogni responsabilità.>> (massima tratta da Cass. n. 30394 del 2 novembre 2023).
In motivazione, anche attraverso richiami che manifestano il detto consolidato,
prevalente orientamento e con valutazioni di principio che valgono sul piano generale
rispetto ad ogni accadimento, meglio si legge:
<Questa Corte, con ordinanza n. 2482/2018 (e, nello stesso senso, con ordinanze
nn. 2479 e 2480 del 2018) ha avuto modo di precisare che: "In tema di responsabilità
civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in
interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza
causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c.,
comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di
ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere
6 prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele
normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente
deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo
nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento
interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere
che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile
secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro".
[ ] Tale principio di diritto - successivamente ribadito dalla giurisprudenza di
legittimità (Cass. n. 27724/2018; n. 20312/2019; n. 38089/2021; n. 35429/2022; nn.
14228 e 21675/2023), anche a Sezioni Unite (Cass. n. 20943/2022) - è stato poi ancor
più di recente riaffermato, statuendosi (Cass. n. 11152/23) che la responsabilità ex
art. 2051 c.c., ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla
dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una
presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito
(che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun
elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o
concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo
(rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227
c.c., e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto
all'evento pregiudizievole.>>.
In altri termini, il fattore capace di escludere il nesso causale può essere o di natura squisitamente oggettiva, agendo in via diretta sul determinismo causale, collegandosi l'evento ad una accadimento autonomamente causativo del danno, ovvero di carattere soggettivo, nel senso indicato, assumendo la colpa del danneggiato rilevanza causale
7 concorrente o addirittura assorbente, innescando, appunto, una sequenza causale autonoma, tanto che l'evento, pur astrattamente collegato alla cosa, non si sarebbe ragionevolmente verificato laddove il comportamento umano fosse stato improntato alla comune attenzione, in presenza di una situazione di pericolo facilmente percepibile ed evitabile.
L'esclusione della responsabilità non si collega necessariamente “ad un profilo causale esterno”, non riguardante la colpa o la sfera di governo del responsabile, posto che da considerare, comunque, esterna al preteso danneggiante è anche la condotta umana del danneggiato, che finisce per essere, in base alla situazione del caso concreto, tale da assurgere ad unica ed effettiva causa dell'evento e ciò proprio sul piano della sua prevedibilità ed evitabilità.
C.c.i.) Tanto premesso, si evidenzia che le motivazioni spese dal tribunale si soffermano su entrambi i profili segnalati, ma, evidentemente, la ragione principale,
anzi assorbente, su cui poggia la decisione di rigetto, è costituita dalla mancata prova del fatto storico nei termini allagati dall'attrice, posto che, dopo avere esaminato le dichiarazioni delle testimoni ascoltate durante l'istruzione, 'parametrandole' alle allegazioni della ha concluso affermando che “Le incongruenze evidenziate Pt_1
imporrebbero di per sé il rigetto della domanda.”.
Ora, è un fatto difficilmente contestabile, diversamente da quanto sostiene l'appellante, che le dichiarazioni della Vigilante divergano da quelle della . Tes_2
Infatti, quest'ultima – che si trovata in compagnia dell'attrice mentre si stavano recando dal fruttivendolo, essendo amica dell' – non fa nessun riferimento Pt_1
alla mancanza del cordolo del marciapiede, che costituiva, in verità, per così dire,
l'elemento caratterizzante, l'anomalia principale da cui era affetta la res che avrebbe provocato l'evento, aggiungendo che vi era del “pietrisco”, cosa che sembrerebbe
8 presupporre che lo sfaldamento del marciapiede ed il sottostante avvallamento siano le cause della caduta.
La teste , invece, racconta proprio della mancanza del cordolo, ma, Tes_1
soprattutto, considerato che la corte, investita dal gravame in presenza del rigetto della domanda, è chiamata a rivalutare nel complesso le acquisizioni probatorie, di avere visto la quando era già caduta, ribadendo, alla fine della deposizione, Pt_1
di non aver “potuto vedere il momento della caduta, avendola vista già a terra.”.
Sicché, l'unica teste che lascia intendere di avere visto le modalità della caduta nel punto in cui vi era l'avvallamento ed il pietrisco, è la , la quale sostiene che Tes_2
si trovava al fianco della Pt_1
Al riguardo, però, non si può fare a meno di osservare che in maniera davvero inspiegabile, nonostante la fosse amica della trovandosi in sua Tes_2 Pt_1
compagnia per andare entrambe dal fruttivendolo, nella lettera di messa in mora in cui, a distanza di circa un mese, l'attrice avanzava la richiesta risarcitoria all'ente comunale, veniva rappresentata la presenza come teste della sola Vigilante.
Sicché, già considerando che la non fa menzione dell'assenza del Tes_2
cordolo, elemento principale della supposta anomalia del marciapiede, sussistono gravi e fondati dubbi circa la credibilità delle sue dichiarazioni, essendo, peraltro,
come rimarcato, l'unica testimone che sembra avere visto effettivamente la caduta.
In sostanza, sono le modalità in sé di come si sarebbe verificata la caduta, che, in presenza dei palesati deficit istruttori, finiscono per rimanere incerte.
Non va, inoltre, dimenticato che, proprio perché i fatti denunciati si sono svolti senza che essi possano essere direttamente accertati nell'immediato dalle autorità, ed essendo le modalità del sinistro e la sussistenza del nesso causale gli unici elementi di cui il preteso danneggiato deve dare la prova, questa non possa che essere offerta
9 tramite acquisizioni sicure e attendibili.
Come si è anticipato in apertura, infatti, la prova del fatto e del nesso causale si pone nell'orbita degli elementi costitutivi occorrenti per l'accoglimento della domanda, essendo in pratica l'unico effettivo dato la cui dimostrazione grava sul danneggiato, che sopporta le conseguenze del suo mancato conseguimento, dall'altro imponendo al giudicante di valutare tutti gli elementi a disposizione per giungere al relativo giudizio (sotto altro profilo non va dimenticato che, in questo ambito,
soccorre, comunque, l'art. 1227 comma 1 c.c., che affida al giudice la suddetta verifica anche ex officio).
Quanto esposto, analogamente a quanto affermato dal tribunale, è sufficiente per la reiezione del gravame, dovendo, altresì, ricordarsi che in base alla giurisprudenza di legittimità, l'appellante è tenuto a fornire la dimostrazione della fondatezza delle singole censure mosse alle singole soluzioni offerte dalla sentenza impugnata, giacché
egli è assimilabile all'attore nella invocata revisio e deve, pertanto, dimostrare il fondamento della propria domanda, deducendo l'ingiustizia o invalidità della decisione assunta dal primo giudice, onde superare la presunzione di legittimità che assiste la sentenza di primo grado (Cass. sez. un. nn. 28498 del 2005; 3033 del 2013;
sulla presunzione di legittimità della sentenza di primo grado, Cass. sez. un. n. 10027
del 2012).
Comunque, ad avviso della corte andrebbero condivise anche le valutazioni che il tribunale compie, 'in aggiunta', a sostegno della decisione.
Le due uniche rappresentazioni fotografiche prodotte mostrano non solo l'ampia visibilità delle condizioni della pavimentazione e del manto stradale, soprattutto alle ore 12:30 circa di inizio settembre, in presenza di buone condizioni atmosferiche, ma portano anche a dubitare che l'assenza del cordolo, cui pure la teste Tes_1
10 sembrerebbe, in via induttiva, attribuire la possibile causa dell'incidente, o il preteso sollevamento, distacco e parziale rottura della copertura, come allegato dall'attrice, in verità, in maniera neppure consonante con le dichiarazioni delle testimoni, possa aver contribuito alla caduta, proprio perché il dislivello era stato colmato con dell'asfalto.
Da tutto quanto precede, pertanto, la decisione di primo grado non merita censura e va integralmente confermata.
D – Le spese
Le spese del grado seguono la regola della soccombenza, nei minimi, stante anche la semplicità delle questioni trattate e la tipologia di contenzioso implicante problematiche ampiamente dibattute, tenuto conto del valore della domanda,
formulata in grado di appello in maniera 'secca' nella richiesta di euro 9.245,65,
senza più riferimenti ad altra maggiore somma ritenuta di giustizia (vds., comunque,
Cass. n. 10984/2021 secondo la quale <
degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché,
ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione.>> e avuto riguardo all'ulteriore principio espresso dal giudice di legittimità per il quale <
11 compensi a carico del soccombente, l'art. 5, comma 6, del D.M. 55 del 2014 - secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000,00 e non superiore ad euro 260.000,00 - non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità
della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto "all'oggetto e alla complessità della controversia".>> (Cass. nn. 968/2022 e
26113/2023). Sussistono, altresì, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr
115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante a rifondere le spese del grado in favore dell'ente appellato che liquida in euro 2906,00 per compensi, oltre spese generali, in misura del 15%, iva e c.p.a.;
c) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante,
dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
Napoli, così deciso in data 23 maggio 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
La Presidente dott. ssa Assunta d'Amore
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott. ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 2164/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del tribunale di Napoli, n. 7515/2020, pubblicata in data 10.11.2020
TRA
c.f. , elettivamente dom.ta in Parte_1 C.F._1
Napoli al Viale Farnese 41, presso lo studio degli avv.ti Carlo La Forza, c.f.
e Roberta Giova, c.f. , dai quali è C.F._2 C.F._3
rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di appello
Appellante
E
, c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco p.t. , rappresentato e difeso dall'avv. Adele Carlino, c.f. CP_2
, in virtù di delibera di G.C. n. 258 del 16.09.2021, nonché C.F._4
giusta procura in calce alla comparsa di risposta, con la stessa elettivamente domiciliato presso la Comunale sita in Piazza Carlo di Borbone n. 10 CP_3
Appellato
1 Conclusioni
All'udienza del 6.3.2025, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio il comune di al fine di ottenere la condanna al Controparte_1
risarcimento dei danni a seguito di lesioni patite dalla stessa in occasione di una caduta verificatasi in data 4.9.2015, alle ore 12:30 circa, mentre transitava in via San Martino,
a causa di una porzione di marciapiedi dissestata.
A.b.) Il primo giudice, nella resistenza dell'ente convenuto, ammessa ed espletata l'istruttoria mediante escussione dei testi, rigettava la domanda, ponendo le spese di lite a carico dell'attrice come da dispositivo.
Il tribunale, dopo avere esposto i principi che governano la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., anche in relazione agli oneri di allegazione e prova, così
testualmente argomentava:
< essere rimasta “vittima di una rovinosa caduta causata dal dissesto del manto stradale e precisamente dal sollevamento con distacco e parziale rottura della copertura in asfalto del marciapiede, non altrimenti visibile né segnalata.” Nulla di più specifico ha riferito sulle caratteristiche della anomalia né sul suo comportamento e sulle modalità in cui avvenne la caduta.
Le testi escusse hanno, grosso modo, confermato il fatto storico così come genericamente esposto in citazione. Le loro dichiarazioni, tuttavia, sono state generiche se non addirittura contrastanti quanto alla descrizione della strada nel punto in cui ebbe a cadere l'attrice. In particolare, la teste ha dichiarato: Il punto in cui è Testimone_1
caduta la signora è la parte terminale del marciapiede che fa angolo con via S. Martino, in
2 questo punto il marciapiede presenta un avvallamento determinato dalla mancanza di cordolo e da un avvallamento della strada prospiciente. La teste ha Testimone_2
parlato di un avvallamento sulla strada prospiciente il marciapiede ma anche di frammenti di pietrisco. Trattasi, dunque, di dichiarazioni che, oltre ad essere tra loro contrastanti, riferiscono, quanto alle condizioni del tratto di strada che avrebbe cagionato la caduta dell'attrice, particolari diversi da quelli da lei indicati. L'attrice aveva, infatti, allegato in citazione che il manto stradale presentava un'anomalia consistente nel sollevamento e con distacco e rottura parziale della copertura di asfalto e non, invece, la mancanza di cordolo o la presenza di un avvallamento.
In merito va, osservato, richiamando i principi enunciati in premessa, che stante la natura inerte e priva di intrinseca pericolosità del bene in custodia, rientra tra gli oneri di allegazione di colui che agisce in giudizio indicare in modo puntuale e non generico la situazione anomala da cui sarebbe derivata la obiettiva situazione di pericolosità del bene in custodia. Nel rispetto del principio del contraddittorio e delle decadenze e preclusioni fissate dal codice di rito, eventuali generiche indicazioni non possono essere integrate o modificate in corso di causa se non eventualmente nel primo termine concesso a norma dell'art. 183, 6° comma cpc atteso che il thema decidendum resta delimitato dalle allegazioni di parte attrice.
Le incongruenze evidenziate imporrebbero di per sé il rigetto della domanda.
Seppur volessero superarsi tali rilievi, va considerato che dalla descrizione offerta dalle due testi e dall'esame dei rilievi fotografici in atti emerge che il marciapiede in corrispondenza del quale l'attrice ebbe a cadere era privo di cordolo per un lungo tratto
(tutto il tratto raffigurato nei due rilievi fotografici risulta interessato da tale anomalia).
Inoltre, in corrispondenza del cordolo mancante risulta apposto dell'asfalto a colmare il dislivello creatosi sulla strada. L'intervento provvisorio eseguito era, dunque, finalizzato proprio ad ovviare, in mancanza e in attesa di adeguata e definitiva riparazione, alla situazione di pericolosità della strada data dalla mancanza del cordolo sul bordo esterno del marciapiede ed era chiaramente visibile. Peraltro, dai rilievi fotografici pare che tale anomalia interessasse l'intero tratto del marciapiede e comunque un ampio tratto dello stesso: il tratto visibile nelle fotografie, per la sua intera lunghezza, presenta la mancanza di cordolo e l'avvallamento descritto dalle testi. Inoltre, il sinistro avvenne alle h. 12.30 di un giorno di settembre e in assenza di avverse condizioni metereologiche (non sono state riferite condizioni di maltempo, tant'è che la teste stava fumando fuori al suo Tes_1 esercizio commerciale). Dunque, l'attrice (che peraltro, secondo l'assunto incontestato del
3 comune viveva nei pressi del luogo del sinistro e dunque ben conosceva lo stato dei luoghi), era nelle condizioni ottimali per percepire con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo.
In considerazione della estensione della denunciata anomalia e delle sue caratteristiche, deve ritenersi che il comportamento della attrice abbia avuto una incidenza determinante nella causazione dell'evento dannoso tale da interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
Le caratteristiche del tratto di strada in cui avvenne il sinistro e la evidenziata percepibilità dell'anomalia presentata dal marciapiede escludono la sussistenza dei presupposti della responsabilità dell'ente ex art. 2043 cod. civ.>>.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello la da intendersi qui Pt_1
integralmente ritrascritto e alla cui lettura si rimanda quale parte integrante della presente sentenza, lamentando, in estrema sintesi, l'errata ricostruzione del fatto storico, in particolare l'errata valutazione delle dichiarazioni testimoniali, diversamente da quanto sostenuto dal giudice di primo grado, coerenti tra loro e con quanto allegato nell'atto di citazione, emergendo, dalla documentazione fotografica prodotta,
l'intrinseca pericolosità del marciapiedi, privo di cordolo, infossato, con copertura approssimativa e rabberciata;
ha, altresì, contestato la valutazione del tribunale secondo la quale, in ragione dell'ampiezza del tratto dissestato, essendo visibile la sconnessione,
la caduta è ascrivibile a colpa del preteso danneggiato;
che era stato assolto l'onere di dimostrare il fatto, presumendosi la colpa dell'amministrazione, spettando all'ente dimostrare il caso fortuito;
si riportava, infine, relativamente al quantum risarcitorio,
alla consulenza di parte.
L'appellante, pertanto, così concludeva:
“nel merito ed in via principale: in riforma della sentenza impugnata, accertata la responsabilità del convenuto nella produzione del Controparte_1
sinistro di cui in narrativa, condannarlo al pagamento in favore dell'appellante della somma
4 di € 9.245,65 come meglio specificata nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo.
Sempre nel merito ed in via principale: riformare la sentenza impugnata nel regolamento delle spese di giudizio, ponendole per intero a carico dell'appellato.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.”.
B.b.) Si costituiva in giudizio parte appellata che resisteva con diffuse argomentazioni all'impugnazione, così concludendo:
“1. dichiarare l'appello inammissibile e/o improcedibile ai sensi dell'art. 342 e 348
c.p.c.;
2. nel merito rigettare l'appello proposto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
3. in estremo subordine, in caso di denegata riforma della sentenza, dichiarare il concorso di colpa del danneggiato riducendo proporzionalmente il risarcimento;
4. con vittoria di spese diritti ed onorari.”.
B.c.) La causa, all'udienza indicata in epigrafe, trattata con le modalità ex art. 127
ter c.p.c., veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 40+20.
C – Analisi dei motivi di appello
L'appello non può essere accolto.
C.a.) Innanzi tutto si osserva, come meglio verrà successivamente precisato, che,
proprio partendo dagli elementi costitutivi della fattispecie prevista dall'art. 2051 c.c.
e proprio perché gli oneri gravanti sul preteso danneggiato si 'concentrano'
esclusivamente sulla prova del fatto storico e sul nesso causale tra l'evento ed il danno, correttamente il tribunale ha posto l'accento sul dovere di chi agisce per ottenere il risarcimento di offrire una puntuale descrizione del fatto, indicando in maniera specifica le circostanze che avrebbero determinato l'evento anche in relazione allo stato della cosa oggetto di custodia, dando conseguentemente esaustiva
5 prova di quanto dedotto.
C.b.) Inoltre, occorre ricordare che anche i successivi principi espressi dal tribunale per supportare la decisione sono conformi alla prevalente giurisprudenza di legittimità la quale, anche di recente, ha rimarcato che,
<In tema di danni causati da una caduta provocata dal dissesto di un
marciapiede, la presenza di illuminazione nel tratto di strada dove si è verificato
l'incidente, la intrinseca staticità dell'anomalia e le relative condizioni, tali da
renderla agevolmente percepibile in quanto ampia e non occultata da ostacoli, sono
elementi che obiettivamente imponevano al cittadino un dovere di ragionevole
cautela, sicché può ritenersi che la caduta sia occorsa a causa della imprudenza e
della distrazione del cittadino e sia unicamente da ascrivere alla sua condotta,
idonea, invero, a interrompere il nesso causale riducendo la res a mera occasione
dell'evento, con conseguente esenzione dell'ente da ogni responsabilità.>> (massima tratta da Cass. n. 30394 del 2 novembre 2023).
In motivazione, anche attraverso richiami che manifestano il detto consolidato,
prevalente orientamento e con valutazioni di principio che valgono sul piano generale
rispetto ad ogni accadimento, meglio si legge:
<Questa Corte, con ordinanza n. 2482/2018 (e, nello stesso senso, con ordinanze
nn. 2479 e 2480 del 2018) ha avuto modo di precisare che: "In tema di responsabilità
civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in
interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza
causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c.,
comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di
ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere
6 prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele
normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente
deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo
nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento
interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere
che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile
secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro".
[ ] Tale principio di diritto - successivamente ribadito dalla giurisprudenza di
legittimità (Cass. n. 27724/2018; n. 20312/2019; n. 38089/2021; n. 35429/2022; nn.
14228 e 21675/2023), anche a Sezioni Unite (Cass. n. 20943/2022) - è stato poi ancor
più di recente riaffermato, statuendosi (Cass. n. 11152/23) che la responsabilità ex
art. 2051 c.c., ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla
dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una
presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito
(che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun
elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o
concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo
(rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227
c.c., e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto
all'evento pregiudizievole.>>.
In altri termini, il fattore capace di escludere il nesso causale può essere o di natura squisitamente oggettiva, agendo in via diretta sul determinismo causale, collegandosi l'evento ad una accadimento autonomamente causativo del danno, ovvero di carattere soggettivo, nel senso indicato, assumendo la colpa del danneggiato rilevanza causale
7 concorrente o addirittura assorbente, innescando, appunto, una sequenza causale autonoma, tanto che l'evento, pur astrattamente collegato alla cosa, non si sarebbe ragionevolmente verificato laddove il comportamento umano fosse stato improntato alla comune attenzione, in presenza di una situazione di pericolo facilmente percepibile ed evitabile.
L'esclusione della responsabilità non si collega necessariamente “ad un profilo causale esterno”, non riguardante la colpa o la sfera di governo del responsabile, posto che da considerare, comunque, esterna al preteso danneggiante è anche la condotta umana del danneggiato, che finisce per essere, in base alla situazione del caso concreto, tale da assurgere ad unica ed effettiva causa dell'evento e ciò proprio sul piano della sua prevedibilità ed evitabilità.
C.c.i.) Tanto premesso, si evidenzia che le motivazioni spese dal tribunale si soffermano su entrambi i profili segnalati, ma, evidentemente, la ragione principale,
anzi assorbente, su cui poggia la decisione di rigetto, è costituita dalla mancata prova del fatto storico nei termini allagati dall'attrice, posto che, dopo avere esaminato le dichiarazioni delle testimoni ascoltate durante l'istruzione, 'parametrandole' alle allegazioni della ha concluso affermando che “Le incongruenze evidenziate Pt_1
imporrebbero di per sé il rigetto della domanda.”.
Ora, è un fatto difficilmente contestabile, diversamente da quanto sostiene l'appellante, che le dichiarazioni della Vigilante divergano da quelle della . Tes_2
Infatti, quest'ultima – che si trovata in compagnia dell'attrice mentre si stavano recando dal fruttivendolo, essendo amica dell' – non fa nessun riferimento Pt_1
alla mancanza del cordolo del marciapiede, che costituiva, in verità, per così dire,
l'elemento caratterizzante, l'anomalia principale da cui era affetta la res che avrebbe provocato l'evento, aggiungendo che vi era del “pietrisco”, cosa che sembrerebbe
8 presupporre che lo sfaldamento del marciapiede ed il sottostante avvallamento siano le cause della caduta.
La teste , invece, racconta proprio della mancanza del cordolo, ma, Tes_1
soprattutto, considerato che la corte, investita dal gravame in presenza del rigetto della domanda, è chiamata a rivalutare nel complesso le acquisizioni probatorie, di avere visto la quando era già caduta, ribadendo, alla fine della deposizione, Pt_1
di non aver “potuto vedere il momento della caduta, avendola vista già a terra.”.
Sicché, l'unica teste che lascia intendere di avere visto le modalità della caduta nel punto in cui vi era l'avvallamento ed il pietrisco, è la , la quale sostiene che Tes_2
si trovava al fianco della Pt_1
Al riguardo, però, non si può fare a meno di osservare che in maniera davvero inspiegabile, nonostante la fosse amica della trovandosi in sua Tes_2 Pt_1
compagnia per andare entrambe dal fruttivendolo, nella lettera di messa in mora in cui, a distanza di circa un mese, l'attrice avanzava la richiesta risarcitoria all'ente comunale, veniva rappresentata la presenza come teste della sola Vigilante.
Sicché, già considerando che la non fa menzione dell'assenza del Tes_2
cordolo, elemento principale della supposta anomalia del marciapiede, sussistono gravi e fondati dubbi circa la credibilità delle sue dichiarazioni, essendo, peraltro,
come rimarcato, l'unica testimone che sembra avere visto effettivamente la caduta.
In sostanza, sono le modalità in sé di come si sarebbe verificata la caduta, che, in presenza dei palesati deficit istruttori, finiscono per rimanere incerte.
Non va, inoltre, dimenticato che, proprio perché i fatti denunciati si sono svolti senza che essi possano essere direttamente accertati nell'immediato dalle autorità, ed essendo le modalità del sinistro e la sussistenza del nesso causale gli unici elementi di cui il preteso danneggiato deve dare la prova, questa non possa che essere offerta
9 tramite acquisizioni sicure e attendibili.
Come si è anticipato in apertura, infatti, la prova del fatto e del nesso causale si pone nell'orbita degli elementi costitutivi occorrenti per l'accoglimento della domanda, essendo in pratica l'unico effettivo dato la cui dimostrazione grava sul danneggiato, che sopporta le conseguenze del suo mancato conseguimento, dall'altro imponendo al giudicante di valutare tutti gli elementi a disposizione per giungere al relativo giudizio (sotto altro profilo non va dimenticato che, in questo ambito,
soccorre, comunque, l'art. 1227 comma 1 c.c., che affida al giudice la suddetta verifica anche ex officio).
Quanto esposto, analogamente a quanto affermato dal tribunale, è sufficiente per la reiezione del gravame, dovendo, altresì, ricordarsi che in base alla giurisprudenza di legittimità, l'appellante è tenuto a fornire la dimostrazione della fondatezza delle singole censure mosse alle singole soluzioni offerte dalla sentenza impugnata, giacché
egli è assimilabile all'attore nella invocata revisio e deve, pertanto, dimostrare il fondamento della propria domanda, deducendo l'ingiustizia o invalidità della decisione assunta dal primo giudice, onde superare la presunzione di legittimità che assiste la sentenza di primo grado (Cass. sez. un. nn. 28498 del 2005; 3033 del 2013;
sulla presunzione di legittimità della sentenza di primo grado, Cass. sez. un. n. 10027
del 2012).
Comunque, ad avviso della corte andrebbero condivise anche le valutazioni che il tribunale compie, 'in aggiunta', a sostegno della decisione.
Le due uniche rappresentazioni fotografiche prodotte mostrano non solo l'ampia visibilità delle condizioni della pavimentazione e del manto stradale, soprattutto alle ore 12:30 circa di inizio settembre, in presenza di buone condizioni atmosferiche, ma portano anche a dubitare che l'assenza del cordolo, cui pure la teste Tes_1
10 sembrerebbe, in via induttiva, attribuire la possibile causa dell'incidente, o il preteso sollevamento, distacco e parziale rottura della copertura, come allegato dall'attrice, in verità, in maniera neppure consonante con le dichiarazioni delle testimoni, possa aver contribuito alla caduta, proprio perché il dislivello era stato colmato con dell'asfalto.
Da tutto quanto precede, pertanto, la decisione di primo grado non merita censura e va integralmente confermata.
D – Le spese
Le spese del grado seguono la regola della soccombenza, nei minimi, stante anche la semplicità delle questioni trattate e la tipologia di contenzioso implicante problematiche ampiamente dibattute, tenuto conto del valore della domanda,
formulata in grado di appello in maniera 'secca' nella richiesta di euro 9.245,65,
senza più riferimenti ad altra maggiore somma ritenuta di giustizia (vds., comunque,
Cass. n. 10984/2021 secondo la quale <
degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché,
ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione.>> e avuto riguardo all'ulteriore principio espresso dal giudice di legittimità per il quale <
11 compensi a carico del soccombente, l'art. 5, comma 6, del D.M. 55 del 2014 - secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000,00 e non superiore ad euro 260.000,00 - non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità
della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto "all'oggetto e alla complessità della controversia".>> (Cass. nn. 968/2022 e
26113/2023). Sussistono, altresì, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr
115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante a rifondere le spese del grado in favore dell'ente appellato che liquida in euro 2906,00 per compensi, oltre spese generali, in misura del 15%, iva e c.p.a.;
c) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante,
dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
Napoli, così deciso in data 23 maggio 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
La Presidente dott. ssa Assunta d'Amore
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