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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 28/10/2025, n. 1616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1616 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa NA IE, ha pronunziato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4469/2022 R.G. avente ad oggetto “Risarcimento danni” e vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, n.q. di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore C.F._2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Persona_1 C.F._3
Graziano; attori
E in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., domiciliato per la carica presso la sede sociale, in Solofra, alla Via Melito n° 4 (P. Iva
) indirizzo PEC P.IVA_1 Email_1
convenuta contumace
Conclusioni: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 29.4.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Motivazioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 14.11.2022, e Parte_1
in qualità di genitori esercenti la responsabilità sul figlio minore Parte_2 Per_1
(nato il [...]), conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Avellino, la
[...] [...]
”, all'uopo esponendo che: Controparte_2
“ Durante il mese di luglio 2015, il minore ha frequentato, presso i locali Persona_1 dell' la ludoteca estiva gestita – con il patrocinio del Comune di Cesinali – dalla Controparte_3
Coop.va Sociale “ ”. Controparte_2
In data 28.07.2015, , affidato alle cure degli operatori della Copp.va “L'Isola Persona_1 che c'è”, alle h 10:40 circa, in presso i locali dell' , mentre era intento nelle attività CP_3 CP_3 ludico – motorie, scivolava sulla ghiaia presente nelle aree pertinenziali e cadendo batteva la testa sul cancello in ferro procurandosi una ferita alla regione frontale e, pertanto veniva accompagnato al Pronto Soccorso del P.O. di Solofra, ove gli veniva diagnosticato “trauma lacero – contuso regione frontale” con 8 giorni di prognosi e “rimozione punti di sutura tra 8/10 giorni”;
…In seguito all'accaduto, il minore ha iniziato ad avere dei disturbi del Persona_1 comportamento, derivanti sia dal danno estetico con la relativa cicatrice visibile sulla fronte, sia dal “vissuto”. In particolare il minore ha iniziato a ridurre la sua vita di relazione (frequentazione di amici e compagni di studi, al di fuori dell'orario scolastico), in modo particolare negli ultimi 3 o 4 anni (età adolescenziale), con presenza di ricordi intrusivi dell'evento (anche durante la notte) e flash – back, con presenza di sentimenti di distacco o anaffettività verso gli altri.
Tanto premesso, gli attori, ritenuta sussistente la responsabilità contrattuale della cooperativa convenuta per l'omessa vigilanza sul minore, chiedeva all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “a. Voglia l'adito Tribunale, accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità della convenuta per la causazione del sinistro del giorno 28.07.2015, condannare, per l'effetto la
, in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento di tuti i Controparte_4 danni patiti dal sig. , mediante il pagamento della somma di € 17.462,70 o di Persona_1 quella minore e/o maggiore somma che, all'esito dell'istruttoria, si riterrà provata. Con il favore delle spese e delle competenze di lite.”.
Instaurato il contraddittorio, restava contumace la società cooperativa ”, sebbene Controparte_2 ritualmente citata con atto notificato in data 14.11.2022.
Espletata la prova per testi nonché CTU medico-legale, all'udienza del 29.4.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate dalla parte attrice costituita, la causa veniva assunta in decisione con concessione del termine di giorni 60 per il deposito di note conclusionali.
***
1.- La domanda attorea è fondata e va accolta per quanto di ragione.
In merito alla qualificazione della domanda, occorre innanzitutto rilevare che la domanda risarcitoria, oggetto del presente giudizio, è stata avanzata sul presupposto che con l'accettazione del minore a frequentare la colonia estiva gestita dalla convenuta Persona_1 CP_1 si è concluso tra le parti un vero e proprio contratto, con conseguente applicazione del regime probatorio tipico della responsabilità contrattuale.
L'assunto attoreo va condiviso.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (di recente ribadito da Cass. 2114/2024, che richiama Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5118 del 17/02/2023, Rv. 667226 - 01), alla responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante, in relazione ai danni subiti dall'alunno nel corso (o nel quadro) delle attività scolastiche, dev'essere attribuita natura contrattuale, con la conseguente applicazione della regola dell'art. 1218 c.c.: e ciò, sia in quanto l'accettazione della domanda di iscrizione alla scuola costituisce di per sé il perfezionamento di un contratto comportante specifici obblighi di sorveglianza e di controllo (Sez. 3, Ordinanza n. 8811 del 12/05/2020, Rv. 657915 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 10516 del 28/04/2017, Rv. 644014 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 3695 del 25/02/2016, Rv. 638980 - 01), sia in quanto, a prescindere da tale accettazione formale, il 'contatto sociale' che viene istituendosi tra l'alunno (o i suoi rappresentanti) e la scuola vale a giustificare la produzione dei medesimi effetti obbligatori propri del contratto (Sez. 3, Sentenza n. 3695 del 25/02/2016, Rv. 638980 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5067 del 03/03/2010, Rv. 611582 - 01).
Trattandosi dunque di responsabilità contrattuale, gli oneri probatori che s'impongono alle parti chiedono d'essere distribuiti in conformità a quanto anche di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua deve ritenersi onere del danneggiato fornire la prova, anche a mezzo di presunzioni, del nesso di causalità tra l'inadempimento del debitore e il danno subito, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto al proprio onere probatorio, la causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26907 del 26/11/2020, Rv. 659901 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18102 del 31/08/2020, Rv. 658517 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 28991 del 11/11/2019, Rv. 655828 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 27606 del 29/10/2019, Rv. 655640 – 02; Sez. 3, Ordinanza n. 26700 del 23/10/2018, Rv. 651166 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3704 del 15/02/2018, Rv. 647948 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 18392 del 26/07/2017, Rv. 645164 - 01).
La regola, così affermatasi in relazione alla responsabilità contrattuale del medico (e dunque con riguardo a una precisa prestazione di facere professionale), ha finito per trovare applicazione, nella giurisprudenza di legittimità, anche in relazione all'inadempimento delle obbligazioni di fare diverse dalla prestazione medica, e segnatamente proprio in relazione all'obbligazione degli insegnanti di sorvegliare l'alunno affidato alle loro cure, ove si è affermato che, in caso di responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico per il danno cagionato dall'alunno a sé stesso, il regime di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c. fa gravare sulla parte che si assume inadempiente (o non esattamente adempiente) l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento (o dell'esattezza dello stesso o dell'impossibilità dell'adempimento derivante da causa allo stesso non imputabile), mentre il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c. fa gravare sull'attore la prova, anche in chiave presuntiva, del nesso causale fra la condotta dell'obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 5118 del 17/02/2023, Rv. 667226 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8849 del 31/03/2021, Rv. 660991 - 01).
Applicando i suddetti principi al caso di specie, va evidenziato che gli attori hanno assolto l'onere probatorio su di essi incombente comprovando che in data 28.7.2015, verso le ore 10:30 il proprio figlio minore , mentre era affidato alle cure degli operatori della convenuta Per_1 CP_1 che, all'epoca, gestiva la ludoteca estiva con il patrocinio del Comune di Cesinali, intento nelle attività ludico-motorie, scivolava sulla ghiaia presente nell'area esterna ai locali dell'asilo e cadendo batteva la testa sul cancello in ferro, riportando una ferita sulla regione frontale.
Tali circostanze sono state chiaramente riferite e confermate dalle testimoni escusse all'udienza del 17.10.2023, , incaricata dal Comune di Cesinali di partecipare all'organizzazione Testimone_1 della ludoteca, e operatrice della ludoteca, entrambe accorse nell'area del sinistro Testimone_2 nell'immediatezza del fatto.
Entrambe le operatrici hanno anche riferito che il sinistro si è verificato nelle aree esterne non pavimentate e che in tali aree non venivano organizzate attività ludiche ma i bambini potevano uscire a fare merenda. In ordine alla precisa dinamica, le stesse operatrici hanno riportato, inoltre, quanto ad esse raccontato dai bambini presenti, ovvero che il piccolo era inciampato ed Per_1 aveva battuto la fronte sul cancello. Sulla scorta di tali elementi, risulta comprovato il rapporto contrattuale insorto tra le parti per effetto dell'iscrizione del bambino alla scuola estiva ed i conseguenti obblighi di protezione assunti dalla convenuta (sottoforma di vigilanza degli alunni) nonché l'avvenuta provocazione di CP_1 danni a sé, da parte del bambino alunno, mentre si trovava nell'area esterna, verosimilmente intento a fare merenda.
A fronte di tali evidenze, sarebbe stato onere della società convenuta comprovare che il fatto dannoso (all'evidenza non adeguatamente contrastato dalla corretta vigilanza e dalla presenza delle operatrici della cooperativa, le quali tennero, nella specie, una condotta presuntivamente tale da non aver impedito il fatto che si aveva l'obbligo giuridico di impedire), dipese da una specifica causa in nessun caso imputabile alla stessa. CP_1
Tale onere non è stato minimamente assolto, stante la contumacia della cooperativa convenuta.
Né è emersa alcuna prova che , al momento del fatto, nell'area esterna fosse presente, con lo scopo di vigilare i bambini, personale addetto della cooperativa, in quanto entrambe le operatrici escusse come testimoni hanno riferito di essere accorse subito dopo il fatto e che furono gli altri bambini (e non altri operatori) a raccontare loro l'accaduto. Il che lascia presumere che i bambini erano soli nell'area esterna, senza adeguata vigilanza, sebbene si trattasse di area non utilizzata per lo svolgimento di attività ludica.
Va dunque affermata la responsabilità dell'odierna convenuta.
3. - Occorre dunque procedere alla quantificazione dei danni.
Quanto al danno non patrimoniale, alla stregua della documentazione esibita e della espletata C.T.U. dalla dr.ssa (condivisibile in quanto elaborata sulla base di rigorosi Persona_2 accertamenti di natura medica) possono ritenersi accertati a titolo di danno non patrimoniale:
a) un danno da I.T.P. al 75% per giorni 8;
b) un danno da I.T.T. al 50% per giorni 15;
c) un danno da I.T.P. al 25% per giorni 15;
d) un danno biologico permanente del 4% per gli “trauma contusivo della regione frontale a seguito di caduta accidentale con in ferita lacero contusa attualmente ben cicatrizzata.”.
Circa l'apprezzamento degli accertamenti tecnici espletati, deve preliminarmente precisarsi come la compiutezza delle indagini svolte, scrupolosamente eseguite in piena coerenza con i quesiti formulati in corso di causa, unitamente alla logicità e analiticità delle argomentazioni sottese alle conclusioni di volta in volta formulate, sempre esaurienti anche rispetto ai rilievi sollevati dalle parti in causa, impongano la piena condivisione delle relative risultanze, tenuto conto anche della costante descrizione ed esplicazione della metodologia seguita e degli esiti raggiunti al termine e durante l'espletamento delle operazioni di consulenza. Quanto ai sollevati rilievi, giova altrettanto preliminarmente precisare come il giudice del merito, in caso di adesione alle conclusioni del consulente tecnico, che nella sua relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisca l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento. Non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. (Sez. 1, Sentenza n. 282 del 9/01/2009; nonchè Sez. 1, Sentenza n. 8355 del 3/04/2007). In particolare, con riferimento al mancato riscontro circa il disturbo psichico allegato dagli attori, il Tribunale richiama e fa proprie le condivisibili e pertinenti osservazioni del CTU dr.ssa , la Per_2 quale, in risposta alle osservazioni diparte attrice, ha precisato che:
“…Per poter sostenere la presenza di un danno psichico e/o neurologico come quello ipotizzato dalla difesa del ricorrente, innanzitutto dovrebbero esserci degli elementi di supporto sia a livello clinico che a livello strumentale ma, nel caso in analisi, nessuna indagine è risultata positiva per scompensi o alterazioni neurologiche difatti anche dalla RMN eseguita a seguito dell'incidente non è emerso nulla di rilevante. Inoltre c'è da dire che il disturbo post-traumatico da stress è un disturbo invalidante che si sviluppa dopo l'esposizione a un evento traumatico. È caratterizzato da pensieri intrusivi, incubi e flashback;
evitamento dei ricordi del trauma;
cognizioni e umore negativi;
ipervigilanza e disturbi del sonno. Il tipo di evento “traumatico” deve avere una portata ed un'entità tale da indurre un estremo disagio in chi lo vive e generalmente si fa riferimento a combattimenti, aggressioni sessuali, catastrofi naturali o provocate dall'uomo ma non di certo ad una comune caduta in ambiente scolastico. Inoltre, nel caso del giovane , la raccolta anamnestica è risultata del tutto negativa per Per_1 la presenza di disturbi psichici evidenti o di segni compatibili con un disagio socio-relazionale; in aggiunta, a sostegno di un buon compenso psichico, agli atti, a parte la consulenza di parte del Dott. , non vi sono elementi che attestino un percorso di psicoterapia a cui il si Per_3 Per_1 è dovuto sottoporre, o la somministrazione di farmaci specifici per superare il “disturbo post- traumatico da stress”. Se il giovane avesse davvero riportato un disturbo di questa entità, avrebbe dovuto esser seguito in maniera costante e continuativa da uno specialista per poter elaborare ed affrontare il trauma e si sarebbe reso necessario anche un supporto farmacologico”.
Quindi, alla luce dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (7 anni), della entità e natura delle lesioni subite, della durata della inabilità temporanea, tenute presenti le risultanze della CTU nonché le note tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2024 (sulla relativa applicabilità, cfr. Cass. 32373/2023), il danno biologico subito da può essere Persona_1 equitativamente liquidato, all'attualità, come segue:
Invalidità permanente € 6.420,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 690,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 862,50
Invalidità temporanea parziale al 25% € 431,25
La sofferenza soggettiva patita dal piccolo (in particolare, negli anni immediatamente Per_1 successivi al sinistro) – come riferita anche dai testimoni escussi – pur non assurgendo a danno psichico, giustifica una personalizzazione del danno e, dunque, un aumento del danno biologico permanente nella misura del 25% sino ad euro 8.025,00.
Il danno non patrimoniale va dunque liquidato nella misura complessiva di € 10.008,75.
Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla data del sinistro (28.7.2015) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 28.7.2025 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità fino al saldo.
La società cooperativa convenuta va condannata al pagamento di tale importo, oltre interessi legali dalla data dei singoli esborsi sino al soddisfo.
4.- Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva in concreto compiuta. Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, nella persona della dr.ssa NA IE, definitivamente pronunciando nell'ambito del giudizio n. 4469/2022 RG, ogni diversa e contraria domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna la Controparte_2
al pagamento, in favore degli attori, della somma complessiva di €
[...]
10.008,75, oltre interessi come indicato in motivazione;
2. condanna che c'è” al pagamento, in favore degli Controparte_2 attori, delle spese processuali, che liquida in € 264,00 per spese vive ed € 4.227,00 per compenso, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
3. pone le spese di CTU a definitivo carico di parte convenuta. Così deciso in Avellino, il 28.10.2025
Il Giudice
dr.ssa NA IE