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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 31/03/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Pasquale LICCARDO - Presidente Dott.ssa Maurizio ATZORI - Giudice Dott.ssa Alessandra MIRABELLI - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
Nella procedura per l'apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza n. 38- 1/2025 r.g. (ruolo Procedimento Unitario) da:
HERA COMM S.P.A. (codice fiscale 02221101203 – partita Iva 0381931208) con sede a Imola (BO), via Molino Rosso n. 8 rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Baccarini del foro di Ravenna
- ricorrente
n e i c o n f r o n t i d i
VINC.CAST. S.R.L. (codice fiscale e partita Iva: 02977811203) con sede legale a Imola (BO), viale Amendola n. 56
- resistente
Con ricorso depositato in data 30/01/2025 Hera Comm s.p.a. ha presentato istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società in epigrafe ai sensi pagina 1 di 5 degli artt. 37 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI), lamentando il mancato pagamento della somma di euro 165.153,72 (oltre accessori e compenso professionale, spese generali, Iva e Cpa) in forza di decreto ingiuntivo n. 2772/22, non opposto e dichiarato esecutivo in data 20/02/23 emesso dal Tribunale di Bologna, per fornitura di energia elettrica. In via subordinata la ricorrente ha chiesto l'apertura della liquidazione controllata della società debitrice. Nessuno si è costituito per la società resistente, nonostante la regolarità della notifica a mezzo posta elettronica certificata. Preliminarmente va dato atto che sussiste ex art. 27, comma 2, CCI la competenza del Tribunale di Bologna, avendo la società resistente la propria sede legale (corrispondente al centro principale dei propri interessi), nel relativo circondario. Tanto premesso si osserva che:
- ai fini del giudizio di carattere incidentale richiesto in questa sede per verificare la legittimazione della parte istante (sul punto, Cass. n. 15346 del 2016, vedi anche sul punto, tra le molte, Cass. n. 23420 del 2016), il credito vantato può ritenersi sufficientemente provato in quanto fondato su titolo esecutivo giudiziale;
- la documentazione versata in atti dal ricorrente consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati (per capitale, interessi e spese) sia ben superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCI), considerato che oltre al rilevante credito della ricorrente sono presenti cartelle esattoriali per complessivi euro 282.473,70;
- dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta pertanto provata l'insolvenza di cui all'art. 2, I comma, lett. b) CC.II. che si manifesta, in base alla norma citata, in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono emersi dall'istruttoria e si basano sulle seguenti circostanze: - insussistenza di beni sufficienti per soddisfare le obbligazioni sociali (ivi compresi i debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate); - credito della ricorrente rimasto totalmente impagato, nonostante il tentativo di pignoramento mobiliare;
- mancato rinvenimento della società debitrice presso l'unità locale ove veniva svolta l'attività d'impresa (albergo dismesso ed abbandonato, come risulta dal verbale di pignoramento); - mancato deposito di bilanci del 2018;
- con riguardo, infine, alla prova della sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di liquidazione pagina 2 di 5 giudiziale, la resistente non ha provveduto al deposito di alcun bilancio di esercizio: non vi è dunque prova dell'esenzione dalla liquidazione giudiziale per limiti dimensionali in quanto il debitore, non essendosi costituito, non ha depositato documentazione attestante il mancato superamento delle soglie previste dall'art. 121 CCI. Sul punto, preme ricordare che – nel vigore dell'analoga previsione dell'art. 1 della legge fallimentare – la giurisprudenza, anche di questo Tribunale, ha costantemente affermato che
“l'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, l. fall., nella formulazione derivante dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis", grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal d.lgs. n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Né osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame” (Cass, Sez. 1, Sentenza n. 625 del 15/01/2016). Dall'istruttoria d'ufficio, risulta il mancato deposito di bilanci di esercizio dal 2019 (ultimo depositato quello del 2018), ma il credito della ricorrente si è formato per forniture del 2020-2021, confermandosi quindi che l'attività è proseguita anche dopo il 2018 e che quindi non può ritenersi provata, neppure in via induttiva, la non assoggettabilità alla procedura maggiore. Ricorrono quindi i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Società convenuta.
La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI e, in particolare, delle previsioni del comma 3 dell'art. 358 CCI.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCI
d i c h i a r a
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di:
VINC.CAST. S.R.L. (codice fiscale e partita Iva: 02977811203) con sede legale a pagina 3 di 5 Imola (BO), viale Amendola n. 56 esercente prevalentemente l'attività di gestione di albergo
n o m i n a
Giudice Delegato la dott.ssa Alessandra Mirabelli;
n o m i n a
Curatore il dott. Paolo Della Casa (con studio in Bologna), dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria ed avvertendo che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCI un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
o r d i n a al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215 bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già depositate;
o r d i n a la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCI;
s t a b i l i s c e la data del 9 luglio 2025 ore 10.30 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;
a u t o r i z z a il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, dell'archivio dei rapporti finanziari e del PRA;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia pagina 4 di 5 degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
o r d i n a che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
d i s p o n e che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale, in data 25 marzo 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Alessandra Mirabelli Pasquale Liccardo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Pasquale LICCARDO - Presidente Dott.ssa Maurizio ATZORI - Giudice Dott.ssa Alessandra MIRABELLI - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
Nella procedura per l'apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza n. 38- 1/2025 r.g. (ruolo Procedimento Unitario) da:
HERA COMM S.P.A. (codice fiscale 02221101203 – partita Iva 0381931208) con sede a Imola (BO), via Molino Rosso n. 8 rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Baccarini del foro di Ravenna
- ricorrente
n e i c o n f r o n t i d i
VINC.CAST. S.R.L. (codice fiscale e partita Iva: 02977811203) con sede legale a Imola (BO), viale Amendola n. 56
- resistente
Con ricorso depositato in data 30/01/2025 Hera Comm s.p.a. ha presentato istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società in epigrafe ai sensi pagina 1 di 5 degli artt. 37 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI), lamentando il mancato pagamento della somma di euro 165.153,72 (oltre accessori e compenso professionale, spese generali, Iva e Cpa) in forza di decreto ingiuntivo n. 2772/22, non opposto e dichiarato esecutivo in data 20/02/23 emesso dal Tribunale di Bologna, per fornitura di energia elettrica. In via subordinata la ricorrente ha chiesto l'apertura della liquidazione controllata della società debitrice. Nessuno si è costituito per la società resistente, nonostante la regolarità della notifica a mezzo posta elettronica certificata. Preliminarmente va dato atto che sussiste ex art. 27, comma 2, CCI la competenza del Tribunale di Bologna, avendo la società resistente la propria sede legale (corrispondente al centro principale dei propri interessi), nel relativo circondario. Tanto premesso si osserva che:
- ai fini del giudizio di carattere incidentale richiesto in questa sede per verificare la legittimazione della parte istante (sul punto, Cass. n. 15346 del 2016, vedi anche sul punto, tra le molte, Cass. n. 23420 del 2016), il credito vantato può ritenersi sufficientemente provato in quanto fondato su titolo esecutivo giudiziale;
- la documentazione versata in atti dal ricorrente consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati (per capitale, interessi e spese) sia ben superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCI), considerato che oltre al rilevante credito della ricorrente sono presenti cartelle esattoriali per complessivi euro 282.473,70;
- dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta pertanto provata l'insolvenza di cui all'art. 2, I comma, lett. b) CC.II. che si manifesta, in base alla norma citata, in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono emersi dall'istruttoria e si basano sulle seguenti circostanze: - insussistenza di beni sufficienti per soddisfare le obbligazioni sociali (ivi compresi i debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate); - credito della ricorrente rimasto totalmente impagato, nonostante il tentativo di pignoramento mobiliare;
- mancato rinvenimento della società debitrice presso l'unità locale ove veniva svolta l'attività d'impresa (albergo dismesso ed abbandonato, come risulta dal verbale di pignoramento); - mancato deposito di bilanci del 2018;
- con riguardo, infine, alla prova della sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di liquidazione pagina 2 di 5 giudiziale, la resistente non ha provveduto al deposito di alcun bilancio di esercizio: non vi è dunque prova dell'esenzione dalla liquidazione giudiziale per limiti dimensionali in quanto il debitore, non essendosi costituito, non ha depositato documentazione attestante il mancato superamento delle soglie previste dall'art. 121 CCI. Sul punto, preme ricordare che – nel vigore dell'analoga previsione dell'art. 1 della legge fallimentare – la giurisprudenza, anche di questo Tribunale, ha costantemente affermato che
“l'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, l. fall., nella formulazione derivante dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis", grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal d.lgs. n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Né osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame” (Cass, Sez. 1, Sentenza n. 625 del 15/01/2016). Dall'istruttoria d'ufficio, risulta il mancato deposito di bilanci di esercizio dal 2019 (ultimo depositato quello del 2018), ma il credito della ricorrente si è formato per forniture del 2020-2021, confermandosi quindi che l'attività è proseguita anche dopo il 2018 e che quindi non può ritenersi provata, neppure in via induttiva, la non assoggettabilità alla procedura maggiore. Ricorrono quindi i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Società convenuta.
La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI e, in particolare, delle previsioni del comma 3 dell'art. 358 CCI.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCI
d i c h i a r a
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di:
VINC.CAST. S.R.L. (codice fiscale e partita Iva: 02977811203) con sede legale a pagina 3 di 5 Imola (BO), viale Amendola n. 56 esercente prevalentemente l'attività di gestione di albergo
n o m i n a
Giudice Delegato la dott.ssa Alessandra Mirabelli;
n o m i n a
Curatore il dott. Paolo Della Casa (con studio in Bologna), dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria ed avvertendo che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCI un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
o r d i n a al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215 bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già depositate;
o r d i n a la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCI;
s t a b i l i s c e la data del 9 luglio 2025 ore 10.30 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;
a u t o r i z z a il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, dell'archivio dei rapporti finanziari e del PRA;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia pagina 4 di 5 degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
o r d i n a che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
d i s p o n e che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale, in data 25 marzo 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Alessandra Mirabelli Pasquale Liccardo
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