CA
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/07/2025, n. 2325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2325 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Maria Pia Di Stefano Presidente
2) dott. Eliana Romeo Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
Il giorno 1° luglio 2025, a seguito di trattazione cartolare nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 2282/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 7236/2024 emessa in data 19 giugno 2024 dal Tribunale- GL di
Roma e vertente tra cf rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Simona Di Fonso PEC
Email_1
-APPELLANTE-
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per atto Notaio del 25.07.2024 Rep. n. 181515, Racc. n. 12772, Persona_1 dall'Avv. Sirio Giametta PEC Email_2
APPELLATO
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
n persona Controparte_2 del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto Notaio del 22.03.2024 Rep. n. 37875, Racc. n. Persona_2
7313, dall'Avv. Alessia Faddili PEC t;
Email_3
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 2 agosto 2024 ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 7236/2024 emessa, con decisione contestuale, dal Tribunale
GL di Roma il giorno 19 giugno 2024.
La sentenza ha rigettato il ricorso proposto dall'originario ricorrente e confermato l'intimazione di pagamento n. 097 20229043093519 000 opposta per la parte relativa all'avviso di addebito impugnato n. 397 2018 0033013200 000, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale statuizione ha proposto appello deducendo i motivi di Parte_1 cui si dirà appresso. ed regolarmente convenuti in giudizio, si Controparte_1 CP_2 sono costituiti ed hanno chiesto il rigetto dell'appello.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del giorno 1° luglio 2025 con le forme della trattazione cartolare, alla scadenza del termine fissato in corrispondenza al giorno 1° luglio 2025 è stata assunta in decisione e preso atto delle note di trattazione scritta è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originaria domanda, proponeva opposizione avverso l'avviso di Parte_1 addebito n. 397 2018 0033013200 000 notificato in data 28 gennaio 2019in relazione al quale gli era stata notificata il 18 novembre 2022 l'intimazione di pagamento n. 097
2022 9043093519 000, per euro 37.888,26, relativa a contributi per la gestione separata di cui all'anno 2012.
Quali ragioni assumeva la nullità della notifica dell'avviso di addebito sotteso alla intimazione di pagamento opposta nonché la prescrizione del credito. Nel
Pag. 2 di 5 contraddittorio con l' e l' il Tribunale GL di CP_2 Controparte_1
Roma rigettava la domanda.
Accolta l'eccezione sollevata dall' relativa al difetto di legittimazione passiva di CP_2 trattandosi di crediti posteriori primo gennaio 2006 ed esclusi dalla Controparte_3 cessione e rilevato che l'avviso di addebito era stato notificato il 28 gennaio 2019 (come da cartolina ar sottoscritta dal ricevente) escludeva, in mancanza di tempestiva opposizione ex art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999, la possibilità di far valere questioni di merito quali la prescrizione maturata dall'insorgenza del credito fino alla notifica dell'avviso di addebito, affermando l'effetto dell'irretrattabilità del credito contributivo.
Vagliando anche la prescrizione posteriore alla notifica dell'avviso di addebito notificato nel gennaio 2019 e la successiva intimazione di pagamento notificata nel novembre 2022, osservava: « la successiva notificazione dell'intimazione di pagamento opposta è intervenuta entro i 5 anni che seguono e quindi in modo tale che non è decorso il termine quinquennale di prescrizione, evidentemente invocato da parte ricorrente».
Avverso detta statuizione ha proposto appello censurando il rigetto Parte_1 dell'eccezione di prescrizione.
Assume l'appellante che il Tribunale, nel respingere il ricorso in relazione al motivo della prescrizione, avrebbe erroneamente ritenuto che la mancata impugnativa dell'avviso di addebito cristallizzasse la pretesa, mentre ad avviso dell'appellante la prescrizione, rilevabile d'ufficio < non è soggetta a termine decadenziale, da ciò consegue che la mancata impugnativa dell'avviso di addebito, in riferimento al quale era di già maturato il termine di prescrizione, non comporta, nel caso di specie la irretrattabilità della pretesa e non impedisce di accertare, in un secondo tempo, con la notifica della intimazione, il fatto estintivo (prescrizione) CP_4 dell'obbligazione al pagamento>>.
Richiamando la giurisprudenza ha evidenziato che ciò non impedisce “……per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o dei fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, attraverso l'azione generale prevista dell'art. 615 c.p.c” ha concluso chiedendo « Alla luce di tutto quanto esposto si chiede al giudice di appello di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto maturata al tempo della notifica dell'avviso di addebito 397 2018 0033013200 000, notificato il
Pag. 3 di 5 28.01.2019, con riferimento all'anno 2012» ( pagina 4 atto di appello) e che < ogni contraria istanza disattesa, per tutti i motivi di cui al presente atto, accertare e dichiarare, con riferimento all'avviso di addebito impugnato n. 397 2018 0033013200
000, in via preliminare ed assorbente, l'intervenuta prescrizione del diritto ex adverso azionato, per gli anni 2012.>>.
Evidenzia a tal fine che l'atto <è stato notificato in data 28 gennaio 2019 allorquando risultava di già spirato il termine quinquennale di prescrizione.>>
L'appello è manifestamente infondato.
L'oggetto dell'appello va individuato alla luce delle conclusioni con cui si chiede il vaglio della prescrizione maturata al tempo della notifica dell'avviso di addebito ( 2019) rispetto all'insorgenza del diritto (2012).
Anche in relazione agli avvisi di addebito opera il termine di 40 giorni previsto dall'art.24 comma 5 del dlgs n.46/1999 per l'impugnativa e che il decorso di tale termine, come correttamente osservato dal primo giudice, esclude la stessa possibilità di devolvere in giudizio qualsivoglia questione di merito che attenga alla sussistenza del credito, ivi compresi i fatti estintivi maturati fino alla notifica del titolo.
Tale opinione è per altro espressione di un orientamento consolidato della Suprema
Corte secondo cui il rispetto del termine prescritto dall'art. 24, comma 5, d.lgs. n.
46/1999, per proporre opposizione sul merito delle pretese creditorie ( “giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa” come si legge al comma 6 del medesimo articolo) degli enti previdenziali determina l'irretrattabilità del credito oggetto di iscrizione a ruolo ( orientamento per altro riportato anche nella nota sentenza Cass. S.U. n. 23397 del 2016 in cui si legge < la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo ...>>)
Una volta decorso il termine in questione, si produce dunque in tal senso l'irretrattabilità del credito essendo possibile far valere in giudizio unicamente fatti estintivi maturati posteriormente alla notifica del titolo ( qui l'avviso di addebito).
Ovviamente a fronte dell'”irretrattabilità del credito” a nulla vale il richiamo alla stessa rilevabilità d'ufficio del credito che non può superare un titolo che si è consolidato, potendo solo valere sempre in riferimento alla prescrizione posteriore alla notifica del titolo paragiudiziale ( cartella di pagamento o avviso di addebito).
Pag. 4 di 5 Va da sé che l'appello vada disatteso.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo .
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso depositato in data 2 agosto Parte_1
2024 nei confronti di ed in persona dei Controparte_1 CP_2 rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, con riferimento alla sentenza n.
7236/2024 emessa il giorno 19 giugno 2024 dal Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1)Rigetta l'appello.
2)Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in €
3.500,00 oltre IVA, Cpa e spese generali in favore di ciascuna delle parti appellate costituite.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per l'appello, ove dovuto.
Roma, 1° luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Maria Pia Di Stefano)
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Maria Pia Di Stefano Presidente
2) dott. Eliana Romeo Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
Il giorno 1° luglio 2025, a seguito di trattazione cartolare nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 2282/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 7236/2024 emessa in data 19 giugno 2024 dal Tribunale- GL di
Roma e vertente tra cf rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Simona Di Fonso PEC
Email_1
-APPELLANTE-
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per atto Notaio del 25.07.2024 Rep. n. 181515, Racc. n. 12772, Persona_1 dall'Avv. Sirio Giametta PEC Email_2
APPELLATO
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
n persona Controparte_2 del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto Notaio del 22.03.2024 Rep. n. 37875, Racc. n. Persona_2
7313, dall'Avv. Alessia Faddili PEC t;
Email_3
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 2 agosto 2024 ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 7236/2024 emessa, con decisione contestuale, dal Tribunale
GL di Roma il giorno 19 giugno 2024.
La sentenza ha rigettato il ricorso proposto dall'originario ricorrente e confermato l'intimazione di pagamento n. 097 20229043093519 000 opposta per la parte relativa all'avviso di addebito impugnato n. 397 2018 0033013200 000, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale statuizione ha proposto appello deducendo i motivi di Parte_1 cui si dirà appresso. ed regolarmente convenuti in giudizio, si Controparte_1 CP_2 sono costituiti ed hanno chiesto il rigetto dell'appello.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del giorno 1° luglio 2025 con le forme della trattazione cartolare, alla scadenza del termine fissato in corrispondenza al giorno 1° luglio 2025 è stata assunta in decisione e preso atto delle note di trattazione scritta è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originaria domanda, proponeva opposizione avverso l'avviso di Parte_1 addebito n. 397 2018 0033013200 000 notificato in data 28 gennaio 2019in relazione al quale gli era stata notificata il 18 novembre 2022 l'intimazione di pagamento n. 097
2022 9043093519 000, per euro 37.888,26, relativa a contributi per la gestione separata di cui all'anno 2012.
Quali ragioni assumeva la nullità della notifica dell'avviso di addebito sotteso alla intimazione di pagamento opposta nonché la prescrizione del credito. Nel
Pag. 2 di 5 contraddittorio con l' e l' il Tribunale GL di CP_2 Controparte_1
Roma rigettava la domanda.
Accolta l'eccezione sollevata dall' relativa al difetto di legittimazione passiva di CP_2 trattandosi di crediti posteriori primo gennaio 2006 ed esclusi dalla Controparte_3 cessione e rilevato che l'avviso di addebito era stato notificato il 28 gennaio 2019 (come da cartolina ar sottoscritta dal ricevente) escludeva, in mancanza di tempestiva opposizione ex art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999, la possibilità di far valere questioni di merito quali la prescrizione maturata dall'insorgenza del credito fino alla notifica dell'avviso di addebito, affermando l'effetto dell'irretrattabilità del credito contributivo.
Vagliando anche la prescrizione posteriore alla notifica dell'avviso di addebito notificato nel gennaio 2019 e la successiva intimazione di pagamento notificata nel novembre 2022, osservava: « la successiva notificazione dell'intimazione di pagamento opposta è intervenuta entro i 5 anni che seguono e quindi in modo tale che non è decorso il termine quinquennale di prescrizione, evidentemente invocato da parte ricorrente».
Avverso detta statuizione ha proposto appello censurando il rigetto Parte_1 dell'eccezione di prescrizione.
Assume l'appellante che il Tribunale, nel respingere il ricorso in relazione al motivo della prescrizione, avrebbe erroneamente ritenuto che la mancata impugnativa dell'avviso di addebito cristallizzasse la pretesa, mentre ad avviso dell'appellante la prescrizione, rilevabile d'ufficio < non è soggetta a termine decadenziale, da ciò consegue che la mancata impugnativa dell'avviso di addebito, in riferimento al quale era di già maturato il termine di prescrizione, non comporta, nel caso di specie la irretrattabilità della pretesa e non impedisce di accertare, in un secondo tempo, con la notifica della intimazione, il fatto estintivo (prescrizione) CP_4 dell'obbligazione al pagamento>>.
Richiamando la giurisprudenza ha evidenziato che ciò non impedisce “……per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o dei fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, attraverso l'azione generale prevista dell'art. 615 c.p.c” ha concluso chiedendo « Alla luce di tutto quanto esposto si chiede al giudice di appello di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto maturata al tempo della notifica dell'avviso di addebito 397 2018 0033013200 000, notificato il
Pag. 3 di 5 28.01.2019, con riferimento all'anno 2012» ( pagina 4 atto di appello) e che < ogni contraria istanza disattesa, per tutti i motivi di cui al presente atto, accertare e dichiarare, con riferimento all'avviso di addebito impugnato n. 397 2018 0033013200
000, in via preliminare ed assorbente, l'intervenuta prescrizione del diritto ex adverso azionato, per gli anni 2012.>>.
Evidenzia a tal fine che l'atto <è stato notificato in data 28 gennaio 2019 allorquando risultava di già spirato il termine quinquennale di prescrizione.>>
L'appello è manifestamente infondato.
L'oggetto dell'appello va individuato alla luce delle conclusioni con cui si chiede il vaglio della prescrizione maturata al tempo della notifica dell'avviso di addebito ( 2019) rispetto all'insorgenza del diritto (2012).
Anche in relazione agli avvisi di addebito opera il termine di 40 giorni previsto dall'art.24 comma 5 del dlgs n.46/1999 per l'impugnativa e che il decorso di tale termine, come correttamente osservato dal primo giudice, esclude la stessa possibilità di devolvere in giudizio qualsivoglia questione di merito che attenga alla sussistenza del credito, ivi compresi i fatti estintivi maturati fino alla notifica del titolo.
Tale opinione è per altro espressione di un orientamento consolidato della Suprema
Corte secondo cui il rispetto del termine prescritto dall'art. 24, comma 5, d.lgs. n.
46/1999, per proporre opposizione sul merito delle pretese creditorie ( “giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa” come si legge al comma 6 del medesimo articolo) degli enti previdenziali determina l'irretrattabilità del credito oggetto di iscrizione a ruolo ( orientamento per altro riportato anche nella nota sentenza Cass. S.U. n. 23397 del 2016 in cui si legge < la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo ...>>)
Una volta decorso il termine in questione, si produce dunque in tal senso l'irretrattabilità del credito essendo possibile far valere in giudizio unicamente fatti estintivi maturati posteriormente alla notifica del titolo ( qui l'avviso di addebito).
Ovviamente a fronte dell'”irretrattabilità del credito” a nulla vale il richiamo alla stessa rilevabilità d'ufficio del credito che non può superare un titolo che si è consolidato, potendo solo valere sempre in riferimento alla prescrizione posteriore alla notifica del titolo paragiudiziale ( cartella di pagamento o avviso di addebito).
Pag. 4 di 5 Va da sé che l'appello vada disatteso.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo .
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso depositato in data 2 agosto Parte_1
2024 nei confronti di ed in persona dei Controparte_1 CP_2 rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, con riferimento alla sentenza n.
7236/2024 emessa il giorno 19 giugno 2024 dal Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1)Rigetta l'appello.
2)Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in €
3.500,00 oltre IVA, Cpa e spese generali in favore di ciascuna delle parti appellate costituite.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per l'appello, ove dovuto.
Roma, 1° luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Maria Pia Di Stefano)
Pag. 5 di 5