Sentenza 28 luglio 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 28/07/2022, n. 1314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1314 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/07/2022
N. 01314/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00662/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 662 del 2017, proposto da
Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Clarich, con domicilio eletto presso lo studio RO NT in Lecce, via Giuseppe Garibaldi 43;
contro
Arpa Puglia – Agenzia Regionale per la Prevenzione e La Protezione dell'Ambiente, non costituita in giudizio;
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ispra - Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
- della nota ISPRA prot. 13595 del 20 marzo 2017, trasmesso alla ricorrente a mezzo pec in pari data e recante “Nota ILVA DIR 652 del 22/12/16 (acquisita da ISPRA al prot. 74364 del 23 dicembre 2016) relativa alla trasmissione della proposta di procedura per la verifica analitica delle caratteristiche chimiche dei materiali qualificati come sottoprodotti di cui al Punto 13 della tabella riportata al Paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) allegato al D.M. 194 del 13/7/2016 – Osservazioni alla proposta”;
- della nota ARPA Puglia prot. ISPRA 10085 del 1° marzo 2016, non comunicata e conosciuta da ILVA limitatamente alla parte richiamata dalla nota ISPRA prot. 13595 del 20 marzo 2017, recante “Osservazioni alla proposta di procedura per la verifica analitica delle caratteristiche chimiche dei materiali qualificati come sottoprodotti di cui al Punto 13 della tabella riportata al Paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) allegato al D.M. 194 del 13/7/2016”;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto, e con riserva di motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di Ispra - Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 luglio 2022 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti, in collegamento da remoto, i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe e ne ha chiesto l’annullamento, deducendo i seguenti motivi di censura:
Violazione art. 11 L. 241/90 e del paragrafo 14 del P.M.C. annesso al D.M. 194/2016, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità e irragionevolezza;
Violazione artt. 4 del D.L. 1/2015, 12 del D.L. 101/2013, 184 bis del D. Lgs 152/20016 e del D.M. 264/2016, nonché eccesso di potere per erronea presupposizione e irragionevolezza.
Il Ministero dell’Ambiente e ISPRA si sono costituiti in giudizio con atto di mera forma.
Dopo il deposito di documentazione all’udienza del 21 luglio 2022 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Rileva preliminarmente il Collegio che il ricorso in esame è divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Ed invero, come risulta dalla nota a firma del Direttore Generale della Direzione Valutazioni Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica prot. 0066290 del 26.5.2022, nonché dalla dichiarazione in tal senso resa dal procuratore della ricorrente e depositata in atti, in data 25.9.2017 ISPRA ha dichiarato – con specifico riferimento alla procedura operativa n. 13 – di concordare con la proposta di gestione dei sottoprodotti elaborata da ILVA, approvandone i contenuti.
Difetta pertanto, allo stato, in capo alla ricorrente qualsivoglia interesse alla decisione sul ricorso in esame.
Ricorrono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO