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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 27/03/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai sigg.ri Magistrati: dott. Marcello Testaquatra Presidente dott. Calogero D. Cammarata Giudice rel. dott.ssa Alessandra Frasca Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1893/2023 R.G.A.C., promosso da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente alla Parte_1
via c. di Pietrarossa n. 4 ( ), rappresentato e difeso, giusta CodiceFiscale_1
procura allegata al ricorso introduttivo, dall'Avv. Elisabetta M.G. Anzaldi, presso il cui studio, in Caltanissetta via Rosso di San Secondo n. 28 , è elettivamente domiciliato.
Ricorrente Contro nata a [...] il [...], C.F. _1
ed elettivamente domiciliato in Caltanissetta via Sardegna n. C.F._2
17, presso lo studio dell'avv. Raimondo Maira che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione.
Convenuto
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
INTERVENIENTE NECESSARIO OGGETTO: ricorso per separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: la ricorrente con le note depositate il 9/10/2024 ha precisato le sue conclusioni e che di seguito si trascrivono:
“ accogliere il ricorso introduttivo dichiarando la separazione personale dei coniugi alle condizioni tutte indicate nell'atto introduttivo ed al piano genitoriale già allegato oltre che a quelle indicate in seno alla memoria ex art. 473 bis. 17 co. 1 c.p.c;
-rigettare le domande avversarie e le richieste istruttorie formulate in tutti gli scritti difensivi e nei verbali di udienza, tenuto conto della espressa rinuncia di controparte come da verbale di udienza del 07.03.2024;
In via istruttoria, ammettersi i mezzi istruttori richiesti da parte ricorrente e la documentazione allegata in tutti gli scritti difensivi e nei verbali di udienza oltre ad ammettere la chiesta rinnovazione della CTU come formulata nel verbale di udienza del 10.09.2024”.
La convenuta formulava le sue conclusioni chiedendo collocarsi i due figli minori, come da loro voluto presso di lei a Modena fermo restando il diritto di visita del padre e insistendo nell'ammissione dei mezzi di prova articolati e nella restituzione dei beni mobili di sua proprietà.
Il Pubblico Ministero nulla ha osservato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4/12/2023 il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con il 24/8/2009, dalla cui unione erano nati due Parte_2
figli : , nato il [...] e nata il [...], ha SO Persona_2
agito in giudizio, chiedendo volersi dichiarare la separazione personale dei coniugi, disponendo l'affido condiviso dei due figli minori con collocamento presso di sé e la regolamentazione del diritto di visita della madre, trasferitasi a Modena sin dall'agosto del 2023 e la previsione di un contributo di mantenimento per i due figli di € 200,00 mensili con riconoscimento in suo favore dell'intero importo dell'assegno unico ovvero di € 300,00 per il mantenimento dei due figli in caso di ripartizione al cinquanta percento tra i coniugi del predetto assegno.
Il ricorrente ha dedotto che l'unione coniugale era ormai in crisi ed i coniugi vivevano separati da tempo mentre a seguito del trasferimento a Modena della convenuta i figli erano rimasti con lui a Caltanissetta nella casa familiare.
Si costituiva in giudizio la convenuta contestando quanto dedotto dal ricorrente e affermando che il padre assumeva nei confronti dei figli comportamenti negativi ed ostruzionistici opponendosi all'iscrizione del figlio più grande, , in una Per_1
scuola di Modena e più in generale al ricongiungimento dei due figli alla madre ed i loro rapporti con il nucleo familiare materno. Ulteriormente la convenuta contestava al coniuge di essere il vero rappresentante e “ anima” della società Miro di cui lei era solo formalmente amministratrice e legale rappresentante in quanto il vero artefice della società dedita alla realizzazione e commercializzazione di camicie era il il quale tagliava i tessuti, era il designer e curava i rapporti con la clientela Parte_1
e incassava interamente i proventi di tale attività consentendo al nucleo familiare di mantenere un tenore di vita agiato certamente incompatibile con il reddito dichiarato di appena € 480,00 mensili. Concludeva la convenuta, di fatto non opponendosi alla separazione e chiedendo disporsi il collocamento dei due figli presso di lei , a
Modena, ove svolgeva l'attività sia pure a titolo precaria, di insegnante e dove aveva reperito un alloggio adeguato alle esigenze della prole.
Esperito – con esito negativo – il tentativo di conciliazione delle parti, con ordinanza del 20/3/2024, venivano adottati i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:
“Autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
affida congiuntamente ad entrambi i genitori i due figli minori con collocamento prevalente presso il padre;
dispone che la madre potrà incontrare e tenere con sé i due figli minori con le modalità e tempi indicati in parte motiva;
pone a carico della sig.ra l'onere di corrispondere _1
mensilmente in favore del sig. , entro il giorno cinque Parte_1
di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli minore, la somma di € 200,00,( € 100,00 per ciascuno) rivalutabile secondo l'indice Istat dei prezzi al consumo oltre alla metà delle spese straordinarie determinate secondo il protocollo di intesa sottoscritto nel 2018 dal Presidente del Tribunale e dal
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta”. Sempre con la medesima ordinanza veniva disposta una consulenza tecnica affidata ad una psicologa al fine di verificare e prospettare quella che avrebbe potuto essere la migliore collocazione dei due figli e sempre nel rispetto del generale principio della cura e salvaguardia del loro migliore interesse e del loro armonico sviluppo psico- fisico, se presso il padre a Caltanissetta ovvero presso la madre a Modena.
A seguito del deposito della consulenza tecnica i cui esiti sono stati contestati dal ricorrente emergeva, con la convocazione delle parti per l'udienza del 24/9/2024 che non solo il figlio più grande , , il quale sin dall'inizio aveva manifestato la Per_1
sua volontà di seguire la madre a Modena ma anche la figlia, aveva mutato il Per_2
proprio iniziale convincimento manifestando anch'essa la volontà di trasferirsi presso la madre nella città emiliana.
La causa è stata assunta in decisione innanzi al collegio dopo lo spirare dei termini per il deposito degli scritti conclusivi di cui entrambe le parti si sono avvalse.
La domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, è fondata e deve accogliersi poiché gli elementi acquisiti, e, in particolare, il negativo esito del tentativo di conciliazione, il tenore degli atti difensivi di parte, la conclamata e protratta interruzione della convivenza e l'accesa conflittualità che ancora caratterizza i rapporti tra le parti, offrono la prova del fatto che tra i coniugi si
è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull' affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la chiesta separazione. Le parti non hanno formulato domanda di addebito della separazione mentre il contrasto più acceso tra le parti concerne il collocamento dei due figli minori che ciascuno dei genitori vorrebbe presso di sé. Preliminarmente deve comunque affermarsi e ribadirsi la ricorrenza dei presupposti per disporre l'affido condiviso dei due figli minori nati in costanza di matrimonio come chiesto dal ricorrente e non contestato dalla convenuta.
La disposta consulenza tecnica ha permesso di accertare a tal riguardo la sostanziale idoneità di entrambi i genitori ad assolvere alla responsabilità su di essa gravante nei confronti dei due figli e nessun profilo di possibile pregiudizio è emerso per costoro tale da poter prendere in considerazione l'ipotesi dell'affido esclusivo, invero mai adombrata da nessuno dei genitori.
La convenuta ha, invece, insistito per l'ammissione dei mezzi di prova articolati nella propria comparsa di risposta al fine di tratteggiare la personalità del ricorrente. Tali articoli di prova, tuttavia, sono assai generici , privi di riferimenti temporali con riferimento alle condotte del (cfr. articolo di prova n. 2) mentre gli altri Parte_1
due restanti articoli ( cfr. articoli di prova n. 3 e n.4 ) sono superflui atteso che i rapporti conflittuali tra lo stesso ricorrente ed il nucleo familiare della sig.ra CP_1
sono comunque emersi nel corso del giudizio mentre sotto altro profilo le modalità di esercizio del diritto di visita e dei tempi di permanenza dei due figli presso la madre, durante i quali coltivare i rapporti con i parenti del ramo materno, non sono stati ostacolati dallo stesso . Parte_1
A tal proposito deve anche affermarsi la inammissibilità delle produzioni documentali che le parti hanno allegato agli scritti conclusivi, destinati unicamente a compendiare le conclusioni delle parti e non anche ad introdurre ulteriori temi e argomenti di indagine e in ogni caso superflui in quanto testimoniano, se mai ve ne fosse ancora necessità, l'accesa conflittualità tra le parti mai sopitasi nel corso del giudizio.
Come già evidenziato la circostanza di assoluto rilievo che vede contrapporsi le due parti concerne il collocamento prevalente dei due figli. A tal riguardo non assumono rilievo tanto le conclusioni, pur con le dovute cautele, suggerite dal consulente tecnico d'ufficio quanto, piuttosto, la volontà manifestata dai due figli minori e di cui entrambe le parti hanno dato atto nei rispettivi scritti difensivi. Nel presente procedimento i due figli minori non sono stati ascoltati dal
Tribunale poiché, in ragione dei motivi della contesa che vedeva contrapporsi i genitori a proposito del loro collocamento prevalente, ciò avrebbe contribuito ad esacerbare gli animi e soprattutto a sottoporre i due minori ad un stress emotivo ingenerando conflitti di lealtà nei confronti dei genitori che si è preferito evitare prediligendo un ascolto indiretto da parte del consulente tecnico d'ufficio i cui esiti sono stati poi sottoposti al contraddittorio delle parti.
I due figli minori hanno ormai quattordici e dodici anni, sono capaci di discernimento ed hanno manifestato la loro volontà e le loro opinioni, ai sensi del disposto di cui all'art. 473 bis.4 c.p.c. devono essere tenute in considerazione proprio tenendo conto della loro età e del loro livello di maturità. L'ordinamento, ancor di più a seguito dell'introduzione della riforma del rito unitario nei procedimenti in materia di persone minorenni e famiglie, ha inteso valorizzare massimamente il ruolo del minore riconoscendo il suo diritto ad essere ascoltato nell'ambito del processo e soprattutto prevedendo che la sua volontà sia tenuta in considerazione nelle decisioni che li riguardano mentre la stessa giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare il principio secondo cui il volere del figlio può prevalere sul diritto e pretesa del genitore ad avere rapporti con lui ( cfr. Cass. Civ. 2024 21696). Orbene le parti non hanno mai messo in dubbio la capacità di discernimento e l'autonomia di pensiero del più grande dei due figli , , il quale ha sempre manifestato la sua Per_1
volontà di vivere insieme alla madre e trasferirsi a Modena. Per quanto concerne la figlia più piccola , questa successivamente al deposito della relazione di Per_2
consulenza e nel cotesto di una più ampia frequentazione della madre, rientrata a
Caltanissetta già nel periodo estivo dello scorso anno, ove si è trattenuta per più tempo fruendo di un periodo di congedo, ha mutato il suo iniziale intendimento, affermando di voler anch'essa di vivere con la madre. Tale circostanza oltre che dalla madre è stata riferita anche dallo stesso genitore ricorrente ed è, pertanto incontroversa.
Al di là delle possibili e plausibili influenze e condizionamenti ambientali legati ai diversi tempi di permanenza con la madre rispetto al padre, la volontà della minore è stata comunque espressa e di questa hanno preso atto entrambi i genitori.
Inoltre si osserva che l'ausiliario del Tribunale nella relazione depositata il 5/7/2024 ha avuto modo di verificare e accertare : “…le positive capacità cognitive e rappresentative dei due preadolescenti in relazione alla dissestata situazione familiare della quale hanno fatto e fanno parte e intorno alla quale, in assoluta libertà, hanno espresso il loro pensiero e le loro valutazioni” (cfr. pag. 7 della relazione). Deve pertanto darsi seguito alla volontà dei due figli minori e disporsi il loro collocamento prevalente presso la madre con facoltà per quest'ultima di trasferire, ma al termine del corrente anno scolastico ormai già nel suo quadrimestre conclusivo (2024/2025), la residenza a Modena ove il contesto di vita che è in grado di offrire e garantire ai due figli minori è comunque funzionale all'armonico loro sviluppo psicofisico come accertato dal consulente tecnico nella sua relazione senza significativi e puntuali rilievi da parte del ricorrente . Sino al termine dell'anno scolastico, pertanto, i due figli resteranno presso il padre.
Quanto ai tempi di visita e permanenza con il padre per il tempo in cui i figli si trasferiranno a Modena deve a lui garantirsi, nel rispetto della volontà dei due figli minori, la possibilità di incontrarli liberamente o, in mancanza di accordo tra i genitori e tenuto conto dei suoi impegni lavorativi, di trascorrere con i figli almeno un fine settimana al mese, dal giovedì sera al lunedì mattina durante i quali i due figli permarranno con lui. Al genitore ricorrente deve inoltre garantirsi la possibilità di sentire liberamente i figli mediante videochiamate da effettuarsi , compatibilmente con gli impegni scolastici dei due figli, almeno una volta al giorno e preferibilmente nelle ore serali. Nel periodo estivo il padre potrà trascorrere con i figli quindici giorni nel mese di luglio e quindici giorni nel mese di agosto da concordare entro il 31 maggio di ogni anno mentre per le festività natalizie il padre potrà tenere con sé i figli, ad anni alterni, nel periodo compreso tra il 23 ed il 30 dicembre e dal
31dicembre al 6 gennaio. Per le festività pasquali, in considerazione della loro breve durata che non consente, per evidenti ragioni logistiche una contemporanea fruizione da parte di entrambi i genitori, deve disporsi che il padre potrà trascorrerle con i due figli ad anni alterni a partire da quelle ormai prossime. Nei periodi in cui la madre, che ha comunque il suo nucleo familiare di riferimento a Caltanissetta, si tratterrà nella cittadina nissena i figli, nel rispetto della loro volontà, saranno collocati presso il padre con facoltà per la madre di vederli liberamente secondo l'accordo delle parti, ovvero in caso di disaccordo, due pomeriggi alla settimana, dalle ore 17:00 alle ore
20:30 e a fine settimana alternati, dalle ore 19:00 del venerdì e fino alle ore 20.30 della domenica. Sino al termine del corrente anno scolastico ( 2024/2025) i figli resteranno collocati presso il padre il quale, però, osserverà il predetto regime di visita, a parti invertite, nei periodi in cui la convenuta da Modena farà ritorno a
Caltanissetta e ivi si tratterrà durante i quali i due figli saranno collocati presso la madre.
Quanto alla misura del contributo di mantenimento per i due figli minori, sino al termine del corrente anno scolastico e permanendo i figli presso il padre deve confermarsi l'obbligo per la convenuta di corrispondere il contributo di € 200,00 per entrambi oltre alla metà delle spese straordinarie nel loro interesse così come statuito con l'ordinanza interinale del 20/3/2024. Per il tempo in cui i due figli saranno collocati presso la madre e poi si trasferiranno a Modena sarà, viceversa, obbligo del padre contribuire al loro mantenimento mediante corresponsione della somma di
€250,00 per entrambi, pari ad €125,00 per ciascuno, dovendosi tenere conto da un canto delle spese che il genitore dovrà affrontare per poterli incontrare nella cittadina emiliana e, dall'altro, della circostanza per cui il reddito dichiarato dallo stesso ricorrente è palesemente incompatibile con quello dichiarato a fronte del sereno tenore di vita che è riuscito a garantire al suo nucleo familiare ed al ruolo verosimilmente rivestito all'interno della compagine sociale in cui, invece, figura come semplice dipendente. Le parti, invece, non hanno chiesto il riconoscimento di alcun contributo per il loro mantenimento.
Le spese di lite, tenuto conto delle ragioni del contendere e dell'esito del giudizio devono integralmente compensarsi mentre le spese di consulenza già liquidate con separate decreto restano a carico di entrambe le parti nella misura di metà per ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1893/2023
R.G.A.C. , respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, pronuncia la separazione dei coniugi nato a Parte_1
Caltanissetta il 2/06/1974 e nata a [...] _1
l'11/11/1980, il cui matrimonio, celebrato a Caltanissetta il 24.08.2009, è stato trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Caltanissetta, al n. 28, parte I, anno 2009; affida congiuntamente ad entrambi i genitori i due figli minori, e SO
, con collocamento prevalente, presso la madre disponendo, tuttavia, Persona_2
il completamento dell'anno scolastico 2024/25 a Caltanissetta;
dispone che il padre potrà incontrare i figli ed esercitare la sua responsabilità genitoriale con i tempi e modalità meglio indicati in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di versare in favore di Parte_1
a far data dal termine dell'anno scolastico _1
2024/25, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di euro 250,00, a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, pari ad € 125,00 per ciascuno, con la rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie nel loro interesse queste ultime secondo il regime previsto dal protocollo sottoscritto presso questo Tribunale nel 2018 dal Presidente del Tribunale e dal
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e attualmente in uso;
pone a carico di l'obbligo di versare in favore di _1
, sino al termine dell'anno scolastico 2024/25, entro il Parte_1 giorno cinque di ogni mese, la somma di euro 200,00, a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, pari ad € 100,00 per ciascuno, con la rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie nel loro interesse queste ultime secondo il regime previsto dal protocollo sottoscritto presso questo Tribunale nel 2018 dal Presidente del Tribunale e dal Presidente del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e attualmente in uso;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
pone a carico di entrambe le parti, nella misura di metà per ciascuno, le spese di consulenza già liquidate con decreto del 26/11/2024 restando a carico dell'Erario la quota gravante su , ammesso in via anticipata e Parte_1
provvisoria, al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Caltanissetta di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, del 10 marzo 2025.
Il Presidente
Marcello Testaquatra
Il Giudice est.
Calogero D. Cammarata
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai sigg.ri Magistrati: dott. Marcello Testaquatra Presidente dott. Calogero D. Cammarata Giudice rel. dott.ssa Alessandra Frasca Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1893/2023 R.G.A.C., promosso da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente alla Parte_1
via c. di Pietrarossa n. 4 ( ), rappresentato e difeso, giusta CodiceFiscale_1
procura allegata al ricorso introduttivo, dall'Avv. Elisabetta M.G. Anzaldi, presso il cui studio, in Caltanissetta via Rosso di San Secondo n. 28 , è elettivamente domiciliato.
Ricorrente Contro nata a [...] il [...], C.F. _1
ed elettivamente domiciliato in Caltanissetta via Sardegna n. C.F._2
17, presso lo studio dell'avv. Raimondo Maira che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione.
Convenuto
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
INTERVENIENTE NECESSARIO OGGETTO: ricorso per separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: la ricorrente con le note depositate il 9/10/2024 ha precisato le sue conclusioni e che di seguito si trascrivono:
“ accogliere il ricorso introduttivo dichiarando la separazione personale dei coniugi alle condizioni tutte indicate nell'atto introduttivo ed al piano genitoriale già allegato oltre che a quelle indicate in seno alla memoria ex art. 473 bis. 17 co. 1 c.p.c;
-rigettare le domande avversarie e le richieste istruttorie formulate in tutti gli scritti difensivi e nei verbali di udienza, tenuto conto della espressa rinuncia di controparte come da verbale di udienza del 07.03.2024;
In via istruttoria, ammettersi i mezzi istruttori richiesti da parte ricorrente e la documentazione allegata in tutti gli scritti difensivi e nei verbali di udienza oltre ad ammettere la chiesta rinnovazione della CTU come formulata nel verbale di udienza del 10.09.2024”.
La convenuta formulava le sue conclusioni chiedendo collocarsi i due figli minori, come da loro voluto presso di lei a Modena fermo restando il diritto di visita del padre e insistendo nell'ammissione dei mezzi di prova articolati e nella restituzione dei beni mobili di sua proprietà.
Il Pubblico Ministero nulla ha osservato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4/12/2023 il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con il 24/8/2009, dalla cui unione erano nati due Parte_2
figli : , nato il [...] e nata il [...], ha SO Persona_2
agito in giudizio, chiedendo volersi dichiarare la separazione personale dei coniugi, disponendo l'affido condiviso dei due figli minori con collocamento presso di sé e la regolamentazione del diritto di visita della madre, trasferitasi a Modena sin dall'agosto del 2023 e la previsione di un contributo di mantenimento per i due figli di € 200,00 mensili con riconoscimento in suo favore dell'intero importo dell'assegno unico ovvero di € 300,00 per il mantenimento dei due figli in caso di ripartizione al cinquanta percento tra i coniugi del predetto assegno.
Il ricorrente ha dedotto che l'unione coniugale era ormai in crisi ed i coniugi vivevano separati da tempo mentre a seguito del trasferimento a Modena della convenuta i figli erano rimasti con lui a Caltanissetta nella casa familiare.
Si costituiva in giudizio la convenuta contestando quanto dedotto dal ricorrente e affermando che il padre assumeva nei confronti dei figli comportamenti negativi ed ostruzionistici opponendosi all'iscrizione del figlio più grande, , in una Per_1
scuola di Modena e più in generale al ricongiungimento dei due figli alla madre ed i loro rapporti con il nucleo familiare materno. Ulteriormente la convenuta contestava al coniuge di essere il vero rappresentante e “ anima” della società Miro di cui lei era solo formalmente amministratrice e legale rappresentante in quanto il vero artefice della società dedita alla realizzazione e commercializzazione di camicie era il il quale tagliava i tessuti, era il designer e curava i rapporti con la clientela Parte_1
e incassava interamente i proventi di tale attività consentendo al nucleo familiare di mantenere un tenore di vita agiato certamente incompatibile con il reddito dichiarato di appena € 480,00 mensili. Concludeva la convenuta, di fatto non opponendosi alla separazione e chiedendo disporsi il collocamento dei due figli presso di lei , a
Modena, ove svolgeva l'attività sia pure a titolo precaria, di insegnante e dove aveva reperito un alloggio adeguato alle esigenze della prole.
Esperito – con esito negativo – il tentativo di conciliazione delle parti, con ordinanza del 20/3/2024, venivano adottati i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:
“Autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
affida congiuntamente ad entrambi i genitori i due figli minori con collocamento prevalente presso il padre;
dispone che la madre potrà incontrare e tenere con sé i due figli minori con le modalità e tempi indicati in parte motiva;
pone a carico della sig.ra l'onere di corrispondere _1
mensilmente in favore del sig. , entro il giorno cinque Parte_1
di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli minore, la somma di € 200,00,( € 100,00 per ciascuno) rivalutabile secondo l'indice Istat dei prezzi al consumo oltre alla metà delle spese straordinarie determinate secondo il protocollo di intesa sottoscritto nel 2018 dal Presidente del Tribunale e dal
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta”. Sempre con la medesima ordinanza veniva disposta una consulenza tecnica affidata ad una psicologa al fine di verificare e prospettare quella che avrebbe potuto essere la migliore collocazione dei due figli e sempre nel rispetto del generale principio della cura e salvaguardia del loro migliore interesse e del loro armonico sviluppo psico- fisico, se presso il padre a Caltanissetta ovvero presso la madre a Modena.
A seguito del deposito della consulenza tecnica i cui esiti sono stati contestati dal ricorrente emergeva, con la convocazione delle parti per l'udienza del 24/9/2024 che non solo il figlio più grande , , il quale sin dall'inizio aveva manifestato la Per_1
sua volontà di seguire la madre a Modena ma anche la figlia, aveva mutato il Per_2
proprio iniziale convincimento manifestando anch'essa la volontà di trasferirsi presso la madre nella città emiliana.
La causa è stata assunta in decisione innanzi al collegio dopo lo spirare dei termini per il deposito degli scritti conclusivi di cui entrambe le parti si sono avvalse.
La domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, è fondata e deve accogliersi poiché gli elementi acquisiti, e, in particolare, il negativo esito del tentativo di conciliazione, il tenore degli atti difensivi di parte, la conclamata e protratta interruzione della convivenza e l'accesa conflittualità che ancora caratterizza i rapporti tra le parti, offrono la prova del fatto che tra i coniugi si
è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull' affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la chiesta separazione. Le parti non hanno formulato domanda di addebito della separazione mentre il contrasto più acceso tra le parti concerne il collocamento dei due figli minori che ciascuno dei genitori vorrebbe presso di sé. Preliminarmente deve comunque affermarsi e ribadirsi la ricorrenza dei presupposti per disporre l'affido condiviso dei due figli minori nati in costanza di matrimonio come chiesto dal ricorrente e non contestato dalla convenuta.
La disposta consulenza tecnica ha permesso di accertare a tal riguardo la sostanziale idoneità di entrambi i genitori ad assolvere alla responsabilità su di essa gravante nei confronti dei due figli e nessun profilo di possibile pregiudizio è emerso per costoro tale da poter prendere in considerazione l'ipotesi dell'affido esclusivo, invero mai adombrata da nessuno dei genitori.
La convenuta ha, invece, insistito per l'ammissione dei mezzi di prova articolati nella propria comparsa di risposta al fine di tratteggiare la personalità del ricorrente. Tali articoli di prova, tuttavia, sono assai generici , privi di riferimenti temporali con riferimento alle condotte del (cfr. articolo di prova n. 2) mentre gli altri Parte_1
due restanti articoli ( cfr. articoli di prova n. 3 e n.4 ) sono superflui atteso che i rapporti conflittuali tra lo stesso ricorrente ed il nucleo familiare della sig.ra CP_1
sono comunque emersi nel corso del giudizio mentre sotto altro profilo le modalità di esercizio del diritto di visita e dei tempi di permanenza dei due figli presso la madre, durante i quali coltivare i rapporti con i parenti del ramo materno, non sono stati ostacolati dallo stesso . Parte_1
A tal proposito deve anche affermarsi la inammissibilità delle produzioni documentali che le parti hanno allegato agli scritti conclusivi, destinati unicamente a compendiare le conclusioni delle parti e non anche ad introdurre ulteriori temi e argomenti di indagine e in ogni caso superflui in quanto testimoniano, se mai ve ne fosse ancora necessità, l'accesa conflittualità tra le parti mai sopitasi nel corso del giudizio.
Come già evidenziato la circostanza di assoluto rilievo che vede contrapporsi le due parti concerne il collocamento prevalente dei due figli. A tal riguardo non assumono rilievo tanto le conclusioni, pur con le dovute cautele, suggerite dal consulente tecnico d'ufficio quanto, piuttosto, la volontà manifestata dai due figli minori e di cui entrambe le parti hanno dato atto nei rispettivi scritti difensivi. Nel presente procedimento i due figli minori non sono stati ascoltati dal
Tribunale poiché, in ragione dei motivi della contesa che vedeva contrapporsi i genitori a proposito del loro collocamento prevalente, ciò avrebbe contribuito ad esacerbare gli animi e soprattutto a sottoporre i due minori ad un stress emotivo ingenerando conflitti di lealtà nei confronti dei genitori che si è preferito evitare prediligendo un ascolto indiretto da parte del consulente tecnico d'ufficio i cui esiti sono stati poi sottoposti al contraddittorio delle parti.
I due figli minori hanno ormai quattordici e dodici anni, sono capaci di discernimento ed hanno manifestato la loro volontà e le loro opinioni, ai sensi del disposto di cui all'art. 473 bis.4 c.p.c. devono essere tenute in considerazione proprio tenendo conto della loro età e del loro livello di maturità. L'ordinamento, ancor di più a seguito dell'introduzione della riforma del rito unitario nei procedimenti in materia di persone minorenni e famiglie, ha inteso valorizzare massimamente il ruolo del minore riconoscendo il suo diritto ad essere ascoltato nell'ambito del processo e soprattutto prevedendo che la sua volontà sia tenuta in considerazione nelle decisioni che li riguardano mentre la stessa giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare il principio secondo cui il volere del figlio può prevalere sul diritto e pretesa del genitore ad avere rapporti con lui ( cfr. Cass. Civ. 2024 21696). Orbene le parti non hanno mai messo in dubbio la capacità di discernimento e l'autonomia di pensiero del più grande dei due figli , , il quale ha sempre manifestato la sua Per_1
volontà di vivere insieme alla madre e trasferirsi a Modena. Per quanto concerne la figlia più piccola , questa successivamente al deposito della relazione di Per_2
consulenza e nel cotesto di una più ampia frequentazione della madre, rientrata a
Caltanissetta già nel periodo estivo dello scorso anno, ove si è trattenuta per più tempo fruendo di un periodo di congedo, ha mutato il suo iniziale intendimento, affermando di voler anch'essa di vivere con la madre. Tale circostanza oltre che dalla madre è stata riferita anche dallo stesso genitore ricorrente ed è, pertanto incontroversa.
Al di là delle possibili e plausibili influenze e condizionamenti ambientali legati ai diversi tempi di permanenza con la madre rispetto al padre, la volontà della minore è stata comunque espressa e di questa hanno preso atto entrambi i genitori.
Inoltre si osserva che l'ausiliario del Tribunale nella relazione depositata il 5/7/2024 ha avuto modo di verificare e accertare : “…le positive capacità cognitive e rappresentative dei due preadolescenti in relazione alla dissestata situazione familiare della quale hanno fatto e fanno parte e intorno alla quale, in assoluta libertà, hanno espresso il loro pensiero e le loro valutazioni” (cfr. pag. 7 della relazione). Deve pertanto darsi seguito alla volontà dei due figli minori e disporsi il loro collocamento prevalente presso la madre con facoltà per quest'ultima di trasferire, ma al termine del corrente anno scolastico ormai già nel suo quadrimestre conclusivo (2024/2025), la residenza a Modena ove il contesto di vita che è in grado di offrire e garantire ai due figli minori è comunque funzionale all'armonico loro sviluppo psicofisico come accertato dal consulente tecnico nella sua relazione senza significativi e puntuali rilievi da parte del ricorrente . Sino al termine dell'anno scolastico, pertanto, i due figli resteranno presso il padre.
Quanto ai tempi di visita e permanenza con il padre per il tempo in cui i figli si trasferiranno a Modena deve a lui garantirsi, nel rispetto della volontà dei due figli minori, la possibilità di incontrarli liberamente o, in mancanza di accordo tra i genitori e tenuto conto dei suoi impegni lavorativi, di trascorrere con i figli almeno un fine settimana al mese, dal giovedì sera al lunedì mattina durante i quali i due figli permarranno con lui. Al genitore ricorrente deve inoltre garantirsi la possibilità di sentire liberamente i figli mediante videochiamate da effettuarsi , compatibilmente con gli impegni scolastici dei due figli, almeno una volta al giorno e preferibilmente nelle ore serali. Nel periodo estivo il padre potrà trascorrere con i figli quindici giorni nel mese di luglio e quindici giorni nel mese di agosto da concordare entro il 31 maggio di ogni anno mentre per le festività natalizie il padre potrà tenere con sé i figli, ad anni alterni, nel periodo compreso tra il 23 ed il 30 dicembre e dal
31dicembre al 6 gennaio. Per le festività pasquali, in considerazione della loro breve durata che non consente, per evidenti ragioni logistiche una contemporanea fruizione da parte di entrambi i genitori, deve disporsi che il padre potrà trascorrerle con i due figli ad anni alterni a partire da quelle ormai prossime. Nei periodi in cui la madre, che ha comunque il suo nucleo familiare di riferimento a Caltanissetta, si tratterrà nella cittadina nissena i figli, nel rispetto della loro volontà, saranno collocati presso il padre con facoltà per la madre di vederli liberamente secondo l'accordo delle parti, ovvero in caso di disaccordo, due pomeriggi alla settimana, dalle ore 17:00 alle ore
20:30 e a fine settimana alternati, dalle ore 19:00 del venerdì e fino alle ore 20.30 della domenica. Sino al termine del corrente anno scolastico ( 2024/2025) i figli resteranno collocati presso il padre il quale, però, osserverà il predetto regime di visita, a parti invertite, nei periodi in cui la convenuta da Modena farà ritorno a
Caltanissetta e ivi si tratterrà durante i quali i due figli saranno collocati presso la madre.
Quanto alla misura del contributo di mantenimento per i due figli minori, sino al termine del corrente anno scolastico e permanendo i figli presso il padre deve confermarsi l'obbligo per la convenuta di corrispondere il contributo di € 200,00 per entrambi oltre alla metà delle spese straordinarie nel loro interesse così come statuito con l'ordinanza interinale del 20/3/2024. Per il tempo in cui i due figli saranno collocati presso la madre e poi si trasferiranno a Modena sarà, viceversa, obbligo del padre contribuire al loro mantenimento mediante corresponsione della somma di
€250,00 per entrambi, pari ad €125,00 per ciascuno, dovendosi tenere conto da un canto delle spese che il genitore dovrà affrontare per poterli incontrare nella cittadina emiliana e, dall'altro, della circostanza per cui il reddito dichiarato dallo stesso ricorrente è palesemente incompatibile con quello dichiarato a fronte del sereno tenore di vita che è riuscito a garantire al suo nucleo familiare ed al ruolo verosimilmente rivestito all'interno della compagine sociale in cui, invece, figura come semplice dipendente. Le parti, invece, non hanno chiesto il riconoscimento di alcun contributo per il loro mantenimento.
Le spese di lite, tenuto conto delle ragioni del contendere e dell'esito del giudizio devono integralmente compensarsi mentre le spese di consulenza già liquidate con separate decreto restano a carico di entrambe le parti nella misura di metà per ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1893/2023
R.G.A.C. , respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, pronuncia la separazione dei coniugi nato a Parte_1
Caltanissetta il 2/06/1974 e nata a [...] _1
l'11/11/1980, il cui matrimonio, celebrato a Caltanissetta il 24.08.2009, è stato trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Caltanissetta, al n. 28, parte I, anno 2009; affida congiuntamente ad entrambi i genitori i due figli minori, e SO
, con collocamento prevalente, presso la madre disponendo, tuttavia, Persona_2
il completamento dell'anno scolastico 2024/25 a Caltanissetta;
dispone che il padre potrà incontrare i figli ed esercitare la sua responsabilità genitoriale con i tempi e modalità meglio indicati in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di versare in favore di Parte_1
a far data dal termine dell'anno scolastico _1
2024/25, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di euro 250,00, a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, pari ad € 125,00 per ciascuno, con la rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie nel loro interesse queste ultime secondo il regime previsto dal protocollo sottoscritto presso questo Tribunale nel 2018 dal Presidente del Tribunale e dal
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e attualmente in uso;
pone a carico di l'obbligo di versare in favore di _1
, sino al termine dell'anno scolastico 2024/25, entro il Parte_1 giorno cinque di ogni mese, la somma di euro 200,00, a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, pari ad € 100,00 per ciascuno, con la rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie nel loro interesse queste ultime secondo il regime previsto dal protocollo sottoscritto presso questo Tribunale nel 2018 dal Presidente del Tribunale e dal Presidente del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e attualmente in uso;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
pone a carico di entrambe le parti, nella misura di metà per ciascuno, le spese di consulenza già liquidate con decreto del 26/11/2024 restando a carico dell'Erario la quota gravante su , ammesso in via anticipata e Parte_1
provvisoria, al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Caltanissetta di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, del 10 marzo 2025.
Il Presidente
Marcello Testaquatra
Il Giudice est.
Calogero D. Cammarata