Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 15/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 17:33, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTINI Parte_1 C.F._1
ISABELLA e dell'avv. ANEDDA FRANCESCA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MARTINI ISABELLA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTINI Parte_2 C.F._2
ISABELLA e dell'avv. ANEDDA FRANCESCA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MARTINI ISABELLA
PARTI RICORRENTI
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE, elettivamente domiciliato in VIA DEGLI
ARAZZIERI 4 FIRENZE presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI
FIRENZE
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AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE, elettivamente domiciliato in VIA DEGLI
ARAZZIERI 4 FIRENZE presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI
FIRENZE
(C.F. ), con il Controparte_3 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE, elettivamente domiciliato in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 FIRENZE presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO
STATO DI FIRENZE
PARTI CONVENUTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.1.2023 e , quali eredi del sig. Parte_1 Parte_2
, adivano il Giudice del lavoro affinché fossero accolte le seguenti Persona_1 conclusioni “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Adito, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, in via principale: dichiarato tenuto il al riconoscimento quale vittima del dovere o equiparato del Controparte_1
Lgt. RI VA occorrendo previa disapplicazione del provvedimento Per_1 CP_4
0000387 06-09-2021 posizione n. 13276/SSB qualora si volesse attribuire al medesimo efficacia
[...] cogente, dichiarare il diritto all'inserimento del medesimo Lgt. nell'elenco ex art. 3, Persona_1 comma 3, DPR 243/2006 del 07/07/2006, ex art. 1, commi 563 e 564 della Legge 266/2005 ed ex Legge
204/2006 del 03/08/2006, conseguentemente dichiarare il obbligato al riconoscimento dei Controparte_1 benefici ex DPR 243/2006 alle eredi odierne ricorrenti ed e per l'effetto: accertata Parte_1 Parte_2 la dipendenza da causa di servizio della malattia “mesotelioma peritoneale” che ha colpito il de cuius, dichiarare e accertare il diritto delle Ricorrenti, in qualità di eredi del Lgt. al riconoscimento dello Persona_1 status di equiparato a vittima del dovere ex art. 1 comma 564 della legge n. 266/2005, e conseguentemente obbligare l'Amministrazione al riconoscimento nei loro confronti dei benefici di natura assistenziale e previdenziale connessi ex DPR 243/2006 e s.m.; dichiarare il diritto delle Ricorrenti all'inserimento del Lgt. RI nell'elenco ex art. 3, comma 3, DPR 243/2006 del 07/07/2006, ex art. 1, commi 563 e 564 della Legge
266/2005 ed ex Legge 204/2006 del 03/08/2006; e per l'effetto ordinare e condannare le Amministrazioni
Resistenti, ciascuna per la parte di propria competenza, alla corresponsione a ed di Parte_1 Parte_2 pagina 2 di 15 tutti i benefici connessi al riconoscimento di qualifica di equiparato a vittima del dovere del de cuius, come di seguito indicati: - assegno vitalizio avente natura di indennizzo ed esente da imposta Irpef di euro 258,00 (ex. Art. 82 L.
n. 288/2000) oggi esteso per tutte le Categorie coinvolte ad euro 500,00, soggetto a perequazione annua, dal
01.01.2006; - speciale assegno vitalizio mensile di 1033 euro (articolo 2, comma 105, della legge n. 244/2007) soggetto alla perequazione automatica di cui all'art. 11 del D. L.vo 503/1992, a decorrere dal 26.08.2004; - la speciale elargizione ex art. 5 comma 1 e comma 5 della legge 206/2004, nella misura massima;
- la doppia annualità della pensione ex art. 2, comma 105, della legge n. 244 del 2007; - il diritto all'esenzione irpef della pensione di servizio, anche per militari non di leva, ex art. 3 comma 2 della legge 206/2004, legge di Bilancio
2017; - infine, tutti gli altri benefici connessi: esenzione ticket per ogni prestazione sanitaria (art. 4, comma 1 lett.a) punto 2) DPR 243/2006); collocamento obbligatorio (art. 4, comma 1 lett. b) punto 2 del DPR n. 243/2006); assegnazione di borse di studio;
assistenza psicologica a carico dello Stato (ex art. 4 del DPR 243/2006);”, con vittoria delle spese di lite. Allegavano le ricorrenti che il sig. , in vita, aveva prestato Per_1 servizio militare per l'Esercito Italiano per il periodo compreso tra il 1971 ed il 2004, quale
“incursore”, con servizio svolto prevalentemente presso la Caserma Vannucci di Livorno, corrente in Via dell'Ardenza n. 133. Lamentano, dunque, col proprio ricorso le odierne parti attrici come il de cuius, durante il periodo di servizio militare, svolgendo attività dal settembre 1982 al gennaio
1983 durante la missione in territorio libanese presso la base italiana per l'Esercito Italiano nonché occupandosi, quale incursore, di maneggio di esplosivi con demolizioni, di immersione con respiratore a bassa profondità, di aviolancio con uso di attrezzature per alta quota (impianto ad ossigeno) e di attività in ambiente montano invernale ed estivo (roccia e sci) è stato esposto a materiali a base di amianto deteriorati e liberanti fibre di amianto nell'aria. Esponevano, dunque, la moglie e la figlia del sig. che lo stesso, in data 7.3.2017, era ricoverato con la diagnosi di Per_1 mesotelioma peritoneale e veniva, poi, a mancare in data 28.3.2017. Chiarivano, quindi, le odierne ricorrenti di aver inviato al , il 5.10.2018, domanda per il riconoscimento di Controparte_1 causa di servizio e di vittima del dovere, domanda che veniva rigettata.
Si costituivano il e il variamente contestando le Controparte_2 Controparte_1 argomentazioni di cui al ricorso del quale, pertanto, chiedevano il rigetto. In particolare, i resistenti chiedevano l'estromissione del per difetto di Controparte_3 legittimazione passiva, eccepivano la parziale carenza di legittimazione del Controparte_1 con riferimento ai benefici della doppia annualità della pensione ex art. 2, comma 105, della legge n. 244 del 2007, del diritto all'esenzione irpef della pensione di servizio ex art. 3 comma 2 della pagina 3 di 15 legge 206/2004, di tutti gli altri benefici connessi quali l'esenzione dal ticket per ogni prestazione sanitaria (art. 4, comma 1 lett.a) punto 2) DPR 243/2006), il collocamento obbligatorio (art. 4, comma 1 lett. b) punto 2 del DPR n. 243/2006), l'assegnazione di borse di studio e l'assistenza psicologica a carico dello Stato (ex art. 4 del DPR 243/2006). Inoltre, i convenuti eccepivano l'inammissibilità della domanda di disapplicazione di atti amministrativi dinanzi al Giudice
Ordinario nelle controversie di cui sia parte la P.A; evidenziavano, poi, l'insussistenza, nel caso di specie, del nesso eziologico tra le patologie e il servizio prestato e l'insussistenza delle particolari condizioni ambientali ed operative, contestando la sussistenza degli ulteriori presupposti anche nel merito.
La causa, istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati e CTU medico-legale, era infine discussa alla udienza odierna e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Nel merito, il ricorso è infondato, per la ragione più liquida (desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per il quale si rinvia a Cass., SS. UU., 8.5.2014, n. 9936 ed a Cass., Sez. Lav., 28.5.2014, n. 12002, con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni attinenti alle eventuali ulteriori prospettazioni formulate dalle parti) riconducibile al mancato riscontro del nesso di causalità tra l'attività di leva del sig. e la patologia che lo ha condotto al decesso. Per_2
In tal senso deve farsi tesoro dell'analisi e delle valutazioni effettuate dal CTU nominato, dott.ssa mediante una accurata analisi medico legale. Per_3
Va invero evidenziato come il CTU nominato ha bene illustrato sul piano metodologico l'impostazione adottata sulla base di una pesatura in concreto delle allegazioni circa i fatti di causa.
Sottolinea il CTU, sulla scorta di autorevoli richiami di produzioni scientifiche citate nella sua relazione, che “(..) Sulla base della documentazione esaminata e da quanto appurato in sede di perizia medico- legale si può affermare che il Sig. sia deceduto a 71 anni per: “mesotelioma Persona_1 peritoneale” Il Sig. il 30/01/2017 in apparente pieno benessere fece accesso al PS per dolore addominale Per_1 persistente. Dagli accertament i effettuati risultò ascite e carcinosi peritoneale.. Il 09/02 fu ricoverato per tipizzazione e completamento stadiativo della neoplasia. La diagnostica citologica del liquido ascitico effettuata in data 14/02/2017 aveva fatto porre diagnosi di neoplasia maligna epiteliomorfa non ulteriormente definibile per la scarsità del materiale;
indagine immunocitochimica con calretinina non dirimente;
categoria C5 positivo. Il 20 marzo
2017, fu ricoverato presso la UO Chirurgia Generale e peritoneale dell' e posta diagnosi di CP_5 mesotelioma peritoneale. L'esame anatomo patologico aveva dato il seguente esito: Reperti morfologici e immunofenotipici (Ck5/6+, calretinina +, WT-1+, EMA+, BerEP4-) compatibili con localizzazione pagina 4 di 15 peritoneale di mesotelioma epiteliomorfo. Il 28/03/2017 è stato ricoverato presso la UO Oncologia dell
[...]
ed è deceduto nello stesso giorno. Il mesotelioma peritoneale è un tumore primitivo del peritoneo che origina CP_5 dalle cellule parietali (mesotelio) della cavità peritoneale e rappr esenta il 7-18% di tutti i mesoteliomi maligni. In
Italia, ha un'incidenza, calcolata su 1.000.000 abitanti/anno, di 1.2 nel sesso femminile e 2.6 in quello maschile.
Solitamente viene diagnosticato in età adulta (età media: 55 anni). Nel mesotelioma l'esposizione ad asbesto è presente nell'80% dei casi. Gli studi che hanno evidenziato con certezza l'associazione tra mesotelioma ed Per_ esposizione ad amianto furono condotti nel 1960 dal Dr. e dal Dr. Il tempo di induzione latenza è Per_4 in genere 30 anni (tempo che intercorre tra la prima esposizione ad amianto e la manifestazione della neoplasia) Nel caso del mesotelioma, il decorso è in genere rapido, caratterizzato da un veloce aggravamento delle condizioni clinico per cui il paziente arriva all'exitus nel giro di alcune settimane. I segni clinici caratteristici sono la distensione addominale, la presenza di una massa addominale, l'alterazione dello stato di salute generale, la perdita di peso e l'ascite; talvolta può essere un riscontro occasionale in corso di interventi chirurgici eseguiti in urgenza. Malattie correlate all'esposizione ad amianto I materiali contenenti amianto in matrice friabile rappresentano la maggior fonte di rischio e di rilascio delle fibre. Le fibre disperse in aria posso no essere inalate dall'uomo e le malattie che ne conseguono interessano in prevalenza, ma non esclusivamente, gli organi bersaglio dell'apparato respiratorio (laringe, tessuto polmonare e pleura). L'amianto in tutte le sue varietà mineralogiche è stato riconosciuto dalla
[...] cancro- fin dal 1973, come un cancerogeno certo per l'essere umano. Controparte_6 CP_7
L'ultima valutazione da parte della è stata effettuata nel 2012 (Monografia vol 100 C, 2012), in questo CP_7 documento viene confermato l'amianto come agente cancerogeno certo per il cancro del polmone;
altre sedi di interesse per quanto riguarda le vie respiratorie per le neoplasie da amianto sono la pleura e la laringe. L'inalazione di fibre di asbesto causa il mesoteliom a pleurico e peritoneale, ma sono stati segnalati anche mesoteliomi del pericardio e della tunica vaginale del testicolo. Il mesotelioma costituisce la neoplasia più specifica conseguente all'esposizione ad asbesto. La localizzazione pleurica è quella più frequente, con un rapporto di 6:1 rispetto a quella peritoneale. La crocidolite è il tipo di amianto che viene più frequentemente riferito associato al mesotelioma che, come altri tumori determinati da cause professionali, ha una latenza lunga, orientativamente di circa 20-40 anni. Sono descritti anche casi con latenze minori. Sebbene il meccanismo preciso della cancerogenicità dell'amianto non sia completamente noto si ritiene che l'infiammazione cronica provocata dalle fibre di amianto nel polmone e nel mesotelio svolga un ruolo importante nell'origine di questa malattia. È quindi plausibile che l'esposizione ad elevati livelli di amianto possa causare un livello di infiammazione elevato che, a sua volta, potrebbe promuovere la progressione del tumore. Qui ndi, elevate esposizioni ad amianto sono associate ad un'età più giovane alla diagnosi del mesotelioma maligno: pazienti che nel lontano passato sono stati esposti ad elevati livelli di amianto si sono ammalati prima di questa pagina 5 di 15 patologia tumorale. Vi sono dati indicanti che un'esposizione all'asbesto intermittente ed anche di breve durata può essere sufficiente ad indurre la comparsa di un mesotelioma dopo un lungo periodo di latenza. In ambito prevenzionistico, nel caso di neoplasie maligne, non esiste una dose minima di esposizione al di sotto della quale si ritiene che non esista il rischio, in quanto anche basse esposizioni, soprattutto se ripetute nel tempo possono essere responsabile della insorgenza della neoplasia. L'insorgenza del mesotelioma non è influenzata dal fumo di tabacco.
La manifestazione iniziale del tumore a localizzazione pleurica è subdola, può presentarsi con una dolenzia ad un emitorace e la dispnea;
la tosse è il terzo segno che indirizza l'indagine. All'esordio il dolore è modesto, può essere descritto come una sensazione di irrigidimento di un tratto di un emitorace;
è persistente e progressivo, non influenzato dagli atti del respiro, non si attenua alla comparsa del versamento non essendo determinato dalla frizione dei foglietti s ierosi;
è tendenzialmente resistente ai comuni analgesici. Quando il paziente giunge alla osservazione presenta spesso già il versamento pleurico, che diventa persistente o ricorrente, sieroso o sieroemorragico. La presente causa si basa sulla valutazione della sussistenza di un nesso di compatibilità eziologica tra la patologia di cui era affetto il de cuius e la sua esposizione a fattori ed a particolari condizioni ambientali ed operative, secondo la normativa di riferimento (artt. 603 e 1907 del D. Lgs 15 marzo 2010 n. 66, come sostituiti dall'art. 5 del DL
29 dicembre 2010 n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 22 febbraio 2011, n. 9). Per l'attribuzione di una patologia tumorale ad una causa lavorativa, deve essere valutata innanzitutto la presenza di agenti cancerogeni nel lavoro svolto dal soggetto e l'entità della esposizione a tali agenti. Fra le situazioni, riportate nel ricorso, che possono aver comportato l'esposizione ad amianto del Sig. risulta la permanenza, per motivi lavorativi, in Per_1 strutture all'interno della caserma Vannucci dove vi erano manufatti in amianto che nel 1996 hanno subito un intervento di bonifica,. Nel fascicolo del è presente documentazione attestante la presenza di Controparte_1 cemento amianto f ino al 29/10/1996. L'intervento di bonifica aveva interessato le seguenti strutture: alloggi, refettorio truppa, magazzino 9 rgt, magazzino calzolaio. In passato l'amianto è stato impiegato in vari settori industrialiL'Amianto nell'edilizia è stato utili zzato soprattutto • Nelle centrali termiche o nei garage degli edifici
(anche di civili abitazioni) come materiale spruzzato su travi metalliche o in cemento armato, sui soffitti, come componente delle coppelle che ricoprono le tubazioni che trasportano fluidi caldi dalle caldaie (es: acqua di riscaldamento) • Nelle coperture di edifici industriali o civili sotto forma di lastre ondulate o piane in cemento- amianto (eternit) • Nelle pareti divisorie o nei pannelli in cemento -amianto dei soffitti di edifici prefabbricati (es: scuole e ospedali) • Nelle canne fumarie in cemento-amianto • Nei serbatoi e nelle condotte in cemento-amianto per l'acqua • Nei pavimenti in vinil-amianto “L'uso più massiccio dell'amianto è avvenuto, in edilizia, soprattutto nel periodo 1965-1983 come cemento-amianto (eternit). Dal 1994 non vengono più prodotti e commercializzati materiali con amianto” ( Con Controparte_8 pagina 6 di 15 l'emanazione della normativa 257/1992 si è verificata una maggiore attenzione verso tutte quelle attività che comportavano l'esposizione al minerale e sono stati programmati interventi di bonifica (da effettuare secondo le indicazioni normative) in tutte quelle realtà in cui l'amianto era presente. In caso di presenza di amianto in strutture dove i soggetti stazionano, il rischio di inalazione si verifica per la liberazione delle fibre dovuta al deterioramento dei manufatti in amianto, in quanto tale processo porta alla liberazione di fibre nell'ambiente. Quindi la presenza di manufatti in amianto di per sé non rappresenta un rischio di esposizione, tant'è che a seconda dello stato di conservazione del manufatto può essere più indicato anziché rimuoverlo, l'incapsulamento ed il confinamento. Per quanto riguarda gli aspetti professionali, il ha svolto l'attività di cassiere, gestione circolo sottufficiali, oltre Per_1 ad aviolanci e attività subacquea. Al , dall'esame della documentazione, non risulta che siano accadute Per_1 evenienze, circostanze, incidenti, durante il percorso lavorativo che lo abbiano esposto ad amianto e che quindi possano aver comportato l'insorgenza della patologia “mesotelioma peritoneale”. Il caso è stato esaminato anche dal
COR e successivamente dal Panel delle esposizioni (gruppo di professionisti esperti): i due organismi hanno classificato, il primo il 16/04/2018 ed il secondo il 22/11/2018, la esposizione ad amianto del : Per_1
IGNOTA 3) CONCLUSIONI Sulla base delle considerazioni sopra riportate rispondo ai questi postimi dall'Ill.mo Sig. Giudice: -la patologia della quale soffriva il Sig. è “mesotelioma peritoneale” -dall'esame Per_1 della documentazione, non sono emerse patologie rilevanti pregresse -la patologia mesotelioma peritoneale, nella maggior parte dei casi riporta ti in letteratura, trova come causa la esposizione ad amianto;
nel caso del , la Per_1 mansione svolta e le lavorazioni cui era adibito non hanno comportato la manipolazione diretta ad amianto. Nel ricorso è riportato che Il ha avuto una espos izione a fibre di amianto, di natura generica, ambientale, Per_1 determinata dalla eventuale presenza di fibre aerodisperse in alcuni ambienti della Caserma Vannucci. Tale considerazione deriva dal fatto che nel 1996 sono stati effettuati interventi di bonifica in alcuni locali della Caserma
Vannucci, come descritto in alcuni documenti del . Dalla documentazione comunque non è Controparte_1 possibile trarre conclusioni sulla eventuale presenza di amianto in ambiente od anche sulla concentrazionedelle fibre nei manufatti (coperture in amianto) come anche sullo stato di conservazione degli stessi, per cui non è possibile avanzare ipotesi sulla esposizione ambientale avuta dal all'intermo della Caserma. Per quanto riguarda Per_1
l'eventuale esposizione avuta dal in ambiente estero, durante le missioni, i riferimenti riportati nei fascicoli Per_1 sono generici, non permettono valutazioni né sulla presenza del minerale nei luoghi di missione, né tantomeno sulla entità della esposizione. Inoltre, il ha sempre svolto le normali attività della mansione assegnata, sia in Per_1 sede che fuori sede e non è stato coinvolto in eventi accidentali, straordinari. L'esposizione ad amianto del sig. Contr
è stata classificata di tipo ignoto dal e dal Panel delle esposizioni.” (cfr. elaborato peritale Per_1 depositato).
pagina 7 di 15 Chiamata a chiarimenti in relazione alle circostanze della presenza di amianto all'interno della caserma Vannucci, nonché sulla presenza di amianto nelle zone bombardate, luogo di missione del de cuius poi, la dott.ssa a evidenziato “Risposta alle osservazioni 1) Sulla presenza di amianto nella Per_3
Caserma Vannucci. In riferimento alla eventuale presenza di amianto presso la caserma Vannucci, il documento di riferimento, presente nei fascicoli “Documento DELLE FORZE OPERTIVE NORD – 7° REPARTO
INFRASTRUTTURE - ufficio lavori-Sezione Lavori del 05/08/2022” riporta, nella parte di interesse: In merito a quanto richiesto con lettera in riferimento si comunica che presso la caserma Vannucci di Livorno sono stati eseguiti i lavori previsti dal contratto n. 25858 del 29/10/1996 per “il rifacimento coperture con rimozione e smaltimento lastre in eternit. In particolare l'intervento ha interessato i seguenti fabbricati: Alloggi;
Refettorio truppa;
Magazzino; Magazzino 9 RGT Magazzino calzolaio Per quanto riguarda la Caserma “Rugiadi”, non risulta l'esecuzione di contratti relativi allo smaltimento di materiale contenente cemento amianto. Tanto si trasmette per doverosa informazione rimanendo a disposizione per chiarimenti ritenuti utili al riguardo”. Dal suddetto documento si evince che l'amianto era presente in alcune strutture della Caserma Vannucci, ma la sola presenza senza altra specificazione in merito, non è da considerare informazione sufficiente per ritenere che nei locali, dove il personale soggiornava, della Caserma vi fosse dispersione di fibre di amianto e che questa possa essere la causa o la concausa della insorgenza della neoplasia del Sig. . L'inquinamento ambientale eventuale è in relazione Per_1 alla concentrazione delle fibre presenti nei manufatti di origine e dello stato di conservazione degli stessi.
Rappresentano un rischio le situazioni in cui i soggetti stazionano in ambiente chiuso dove si trovano manufatti in amianto deteriorati che tendono a sfibrare e quindi a liberare le fibre nell'aria. La documentazione riporta che sono stati effettuati alcuni interventi di bonifica su strutture contenenti amianto, quindi nessun riferimento esiste in merito allo stato dei manufatti, alla concentrazione dell'amianto nelle strutture e quindi alla eventuale dispersione dell'amianto all'interno delle edifici, ecc. 2) Sulla presenza di amianto nelle zone bombardate, luogo di missione del
Sig. . La osservazione avanzata dal CTP è che essendo aree bombardate, sicuramente sono state Per_1 caratterizzate da inquinamento da amianto proveniente dagli edifici distrutti. E' da tenere presente che comunque il non ha partecipato direttamente ad eventi bellici ma si è trovato in aree che erano state precedentemente Per_1
Per_ bombardate. L'affermazione avanzata dal Dott. quindi, manca di riferimenti;
l'aver svolto il servizio militare in missione in aree che sono state teatro di scontri bellici, non può essere motivo per un riconoscimento automatico della eziologia della patologia neoplastica. Da ricordare comunque che il caso è stato valutato a suo tempo d ai
Centri Operativi Regionali (Centri operativi previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 308 del
2002, deputati alla ricerca attiva dei casi di mesotelioma) e successivamente, dal Panel di revisione delle esposizioni:
i due organismi hanno classificato, il primo in data 16/04/2018 ed il secondo in data 22/11/2018, la pagina 8 di 15 esposizione ad amianto del RI con il codice 8 “IGNOTA”. Il Sistema di Classificazione del Registro
Nazionale dei Mesoteliomi individua con il Codice 8. “Esposizione ignota” i soggetti per i quali l'incompletezza e l'insufficienza delle informazioni raccolte o il livello delle conoscenze non consentono di assegnare una categoria di esposizione . Per le suddette motivazioni, non posso che confermare le conclusioni riportate nella relazione di CTU Per_ (..) Il Dott. il Dott. e l'avv. Martini durante il “contraddittorio” hanno sostenuto che il fosse CP_5 Per_1 stato sicuramente esposto ad amianto durante il periodo in cui ha svolto il servizio militare per l'attività di lanci in quanto imbarcato su aerei con presenza di amianto. Inoltre, che il fosse stato esposto ad amianto perché ha Per_1 prestato servizio in città distrutte dalla guerra, per la presenza di mac erie (contenenti amianto) dei palazzi bombardati ed infine, perché erano stati effettuati interventi di bonifica presso la caserma, in edifici dove il Per_1 aveva prestato servizio. Ho chiesto ai presenti, in corso di integrazione delle operazioni peritali, di supportare le loro affermazioni con documenti che potessero giustificare le loro “certezze”; successivamente mi è stato inviato in visione un documento dello Sportello amianto indirizzato alla Commissione della Camera dei Deputati, che dal punto di vista scientifico, oggettivo, non aggiunge niente sulla esposizione ad amianto del Sig. se non ribadire la Per_1 affermazioni che il personale militare negli anni passati è stato esposto ad amianto (affermazioni generiche): “ la procura di Padova, nel corso delle indagini e dei processi ai Vertici militari, ha accertato che i militari muoiono a grappoli a causa dell'amianto e del radon e una recente sentenza pilota (71/2017) emessa dalla Corte dei conti della Sardegna ha riconosciuto che TUTTI i componenti dell'equipaggio di una nave militare, dal Comandante a lMarinaio semplice, sono stati esposti a medesimo qualificato rischio amianto, ben oltre le 100 fibre/litro e molto oltre il 1995, demolendo di fatto le affermazioni dell' . E' stato inoltre inequivocabilmente accertato che il CP_10 personale che ha operato nei teatri operativi della Bosnia Erzegovina, in Kosovo, i Serbia ecc. è stato esposto a impo verito o alle nano particelle di metalli pesanti e polveri sottili presenti in tali teatri di guerra e nei Pt_3 poligoni di tiro nazionali. Sono state inoltre a ccertate nel personale reazioni avverse e complicazioni a causa della profilassi vaccinale…” Inoltre, per completezza, è stata inviata al la richiesta per prendere Controparte_1 visione del “ruolino” dei voli ed è stata inoltrata la richiesta per poter visionare la documentazione inerente al dato oggettivo, rilievi in aria, ecc. delle fibre di amianto presso la caserma Vannucci. La documentazione ricevuta dal
è allegata alla presente relazione;
non contiene dati oggettivi sui campionamenti ambientali, Controparte_1 per cui è stato richiesto un ulteriore approfondimento, in quanto come già espresso, il fatto che siano state sostituite le coperture in eternit di alcuni edifici non è indicativo di inquinanti di amianto nell'area interna dei locali dove il ha soggiornato. A proposito della eventuale esposizione ad amianto per il personale militare infine, riporto Per_1 di seguito quanto desc ritto nel VII rapporto ReNAM2 : AEROPLANI (Costruzione e manutenzione). Vi sono notizie certe circa l'utilizzazione dell'asbesto in aerei civili e militari. Le segnalazioni riguardano: materiali da pagina 9 di 15 attrito usati nei freni;
l'uso di cartoni negli stipetti per la conservazione dei cibi caldi;
l'uso di tele durante la saldatura di parti metalliche;
l'uso di guarnizioni. È ipotizzabile l'uso di amianto in aerei militari con funzione termoisolante tra la cabina di guida e il reattore, quando situato in posizione centrale. Da documentazione risulta che gli aeromobili DC-8, DC-9, C-9, MD-80, DC-10, KC-10 e MD-11, presentavano parti e materiali contenenti amianto prevalentemente nelle aree sottoposte a elevate temperature quali: motore, motore ausiliario
(AUP), tubazioni dell'aria calda, freni e zone a essi adiacenti. In particolare nei motori i materiali contenenti amianto venivano utilizzati come: isolanti termici di scatole metalliche, cavi, schermi termici, terminali;
adesivi per sagome, segmenti, tubazioni e pannelli;
fascette, guarnizioni e strisce isolanti. Pannelli in amianto erano presenti per la insonorizzazione degli aeromobili. Le attività di manutenzione e revisione degli aeromobili avvenivano negli hangar, che erano suddivisi in vari reparti comunicanti attraverso porte scorrevoli. I reparti dove avveniva lo smontaggio dei materiali contenti amianto e che quindi potevano dare luogo a un'esposizione diretta dei lavoratori a fibre di amianto sono risultati essere: baie di ricovero aeromobili;
ceppi freni;
allestimento interni;
allestimento e disallestimento motori. (Riferimento bibliografico NC C, NC T. Mesothelioma and aircraft industry. Am J
Ind Med. 2011;54(6):494.) Si riferisce l'utilizzo di un kit dell'esercito contenente guanti in CP_11 amianto per la sostituzione della canna di mitragliatrice da guerra (es. MG-42-59): le indicazioni operative Per_7 erano di sostituire la canna surriscaldata dopo l'esplosione di 250 colpi. Detti guanti erano, inoltre, in dotazione assieme a coperte sempre in amianto sui veicoli militari armati con sistemi di sparo 'senza rinculo' che producevano una fiammata posteriore al momento dello sparo del proiettile. Per quanto riguarda la Marina militare l'uso di amianto nella navi è stato cospicuo. Per i dettagli si rimanda al paragrafo che descrive l'uso di amianto nella grandi navi in ferro. NAVALMECCANICA E GRANDI NAVI IN FERRO Nei mezzi di navigazione sia civili che militari è stato fatto in passato largo uso di amianto e di materiali che lo contengono. Ancora oggi l'amianto è presente a bordo di numerose navi e continua a rappresentare un serio problema di igiene del lavoro soprattutto durante le operazioni di riparazione navale. Le funzioni principali per cui l'amianto è stato utilizzato sono state leseguenti: coibentazione di strutture della nave e di condotte per fluidi, protezione dal fuoco, fonoassorbimento, antirombo e protezioni individuali durante l'effettuazione di alcune lavorazioni come ad esempio la saldatura. È opportuno suddividere l'elenco dei materiali contenenti amianto nella navalmeccanica e a bordo di navi in 'friabili' e 'compatti'. Friabili sono da considerarsi tutti i materiali in amianto utilizzati per la coibentazione delle parti calde dell'apparato motore (collettori di scarico, tubazioni di adduzione del carburante, turbine, tubazioni del vapore e caldaie) e come antirombo isolante termico-tagliafuoco delle paratie interne. Il materiale friabile per eccellenza era costituito dalla fibra grezza, usualmente delle varietà anfiboliche (crocidolite, amosite), applicata a spruzzo sulle lamiere e sulle strutture dopo che queste avevano subito un trattamento pagina 10 di 15 antiruggine. Fibra grezza, usualmente di crocidolite, veniva utilizzata come riempimento di cuscini termoisolanti con involucro in tessuto di amianto, usualmente crisotilo, che servivano per il termo isolamento di flange di accoppiamento di tubi e anche delle flange di accoppiamento delle grandi turbine, usualmente a vapore e in numero più limitato a gas. Il termoisolamento di tubi veniva assicurato con coppelle preformate costituite da materiali di scarsa densità come fibra di amianto sia pressata sia inserita in matrici minerali molto deboli;
tali componenti conferivano a questi manufatti una scarsa resistenza meccanica e una conseguente alta friabilità. Tra i materiali friabili si annoverano anche i tessuti (teli, nastri, corde, filotti e baderne) con i quali venivano rivestiti tubi metallici per il trasporto di fluidi caldi e anche freddi;
in quest'ultimo caso l'amianto fungeva da anticondensa. Interessa precisare che il rivestimento di paratie interne non era univoco su tutte le navi in metallo, ma poteva subire sostanziali differenze a seconda del tipo di progetto, di natante e di richiesta del committente. Lo schema seguito per la realizzazione di un rivestimento prevedeva l'applicazione di più strati costituiti ognuno da materiali di natura diversa: vernice protettiva contro la formazione della ruggine ricoperta o meno da vernice a elevato spessore (antirombo); amianto floccato applicato a spruzzo o in alternativa materassino di lana minerale artificiale;
rete metallica intrecciata;
finitura esterna realizzata con varie modalità: - intonaco in cemento rinforzato con fibra di amianto;
- cartone di amianto forato;
- tela in amianto verniciata;
- marinite laminata L'intonacatura con cementoamianto poteva essere realizzata mediante spruzzatura e finitura a cazzuola oppure con applicazione manuale con semplice cazzuola. Usualmente quest'ultimo tipo di finitura era utilizzato per le condotte termoisolate con coppelle rivestite da rete metallica. I vari tipi di navi avevano e hanno tutt'ora necessità molto variegate di impiego di materiali isolanti. Per quanto riguardal'apparato motore, comune a tutti i tipi di nave, i serbatoi e la linea di alimentazione del carburante devono essere termoisolati dato che i carburanti hanno necessità di essere mantenuti a temperature tali da renderli fluidi, intorno a 40 °C circa. Il monoblocco e le testate dei motori diesel sono raffreddati ad acqua, ma i collettori di scarico fumi, nonché i sistemi di sovralimentazione (turbosoffianti), hanno necessità di essere termoisolati con materiali resistenti a temperature molto elevate;
in passato si usava amianto, oggigiorno si usano fibre ceramiche refrattarie. Il condotto di scarico fumi, il cosiddetto 'fumaiolo', è coibentato per tutto il suo lungo percorso fino alla bocca di uscita.
Le navi dotate di propulsione a vapore (turbonavi) erano molto diffuse fino agli anni '70. Grandi caldaie riscaldate con combustibili liquidi, che avevano sostituito il vecchio carbone, producevano il vapore che mediante turbine faceva muovere le eliche. Questo sistema prevedeva un intricato sistema di condotte che necessitavano di grandi quantitativi di materiali isolanti e resistenti a temperature elevate. L'amianto indubbiamente rispondeva bene a questi requisiti.
Si stima che il quantitativo di amianto necessario alla coibentazione dell'apparato motore di una turbonave fosse in quantità indicativamente triple di quello necessario alla coibentazione di un motore diesel. In tutte le navi l'apparato motore prevede barriere antifiamma che lo separano dal resto della nave. Un altro locale comune a tutte le navi che pagina 11 di 15 ha necessità di essere isolato da tutto il resto è la cucina, dove possono trovarsi fiamme libere. Riguardo allo scafo, una prima grande distinzione può essere fatta tra le navi militari e quelle mercantili. Le prime, essendo per loro natura possibilmente soggette al cosiddetto 'fuoco nemico', devono prevedere un sistema complesso di compartimentazione per impedire la diffusione di incendi;
inoltre la necessità di una efficace protezione dagli incendi è dovuta anche al fatto che nella stragrande maggioranza di navi militari è presente un deposito più o meno vasto di munizioni che per ovvi motivi deve essere ben protetto da incendi o surriscaldamenti. Per quanto riguarda i sommergibili, oltre ai termoisolamenti comuni a quelli delle navi, vi è la necessità di rivestire lo scafo, che in immersione è tutto a diretto contatto con l'acqua, con trattamenti anticondensa per garantire la vivibilità degli spazi interni. Anche tra le navi mercantili la necessità di impiego di materiali isolanti è alquanto variegata…..” Infine, la
Categoria 35 del VII Rapporto Renam, Difesa Militare, riporta: “Forze armate (non specificato); macchinisti navali;
marinai di coperta;
meccanici artigianali, riparatori e manutentori di automobili e assimilati;
installatori e riparatori di apparati elettromeccanici. Il personale militare (di carriera o di leva) addetto alla manutenzione meccanicadegli autoveicoli, in particolare dei freni, compresi quelli di mezzi corazzati e con armamenti a bordo, degli aeromobili, delle navi e più marginalmente dei sommergibili possono aver operato direttamente su materiali contenenti amianto (apparati frenanti, pannelli, cartoni e corde utilizzati a scopo isolante su divisori, tubazioni e parti di motore, guarnizioni e rivestimenti a spruzzo), se del caso in spazi confinati…..” Dalla lettura del documento, si comprende che l'amianto è stato utilizzato in passato sia nella cantieristica navale che negli aeromobili, ma solitamente i soggetti esposti sono da ritenere quelli che hanno manipolato direttamente il materiale, nella coibentazione, scoibentazione, installazione dei materiali, manutenzione delle strutture ecc. o che comunque per motivi diversi possono aver avuto contatto diretto, specifico, prolungato, con amianto, in modo che si possa considerare una esposizione più che generica, al minerale. L'attività svolta dal , per l'appartenenza al 9 reggimento Per_1
Moschin, è poco conosciuta nel dettaglio, non è presente documentazione in merito, comunque risulta che Il Per_1 non abbia mai lavorato direttamente a contatto con l'amianto, non ha effettuato la manipolazione del materiale ecc.,
è stato un utilizzatore di mezzi di trasporto durante l'attività di aviolanci e di incursioni. Per quanto riguarda l'amianto nelle città distrutte dalla guerra è sicuramente un problema per le popolazioni che vivevano e continuano a permanere nei territori bombardati, per i soccorritori che si sono trovati nelle aree immediatamente dopo il disastro e che hanno cercato di aiutare le popolazioni;
ma anche in questo caso, per chi era in missione e che ha svolto attività non a diretto contatto e non nelle immediatezze temporali dell'evento di distruzione, è solo possibile avanzare considerazioni generiche, in assenza di informazioni specifiche sui compiti e sedi in cui il ha prestato Per_1 servizio all'estero. Da non sottovalutare, nel tentativo di avanzare ipotesi, i tempi di permanenza nelle aree estere durante le missioni, che nel complesso sono da ritenere brevi;
tale considerazione è importante ai fini della espressione pagina 12 di 15 qualitativa della dose cumulativa ad amianto. Di seguito, per completezza, riporto quanto dichiarato dal
Responsabile superiore del Sig nel rapporto informativo in data 05/03/2019 ai fini della istanza di Per_1 riconoscimento infermità contratta ai sensi del DPR 7 luglio 2006, n. 243: “ATTIVITA': Il luogotenente
è stato impe gnato nel territorio nazionale e durante tutti i vari periodi alle mie dipe ndenze, ha svolto Per_1
l'incarico di “incursore scelto-cassiere”. Le proprie funzioni sono state assolte in un particolare reparto dell'esercito italiano (9° Reggimento d'assalto paracad utisti – Col.Moschin) presso il quale il sottufficiale ha dovuto mantenere costantemente determinati requisiti fisici per poter essere eventualmente impiegato in particolari condizioni ambientali e di natura operativa. In tale ambito, infatti, il luogotene nte ha sempre partecipato attivamente a tutte le Per_1 attività di repa rto, effettuando oltre le normali attività addestrative, anche attività subacquee e di aviolancio (sia aviolanci con la tecnica della caduta libera, sia aviolanci Halo -AH). Dal 20/01/1994 al 30/10/2003 B)
Descrivere in modo particolareggiato le condizi oni dell'ambiente di lavoro, precisando la durata e le modalità secondo lo schema sotto indicato. In genere, l'ufficio nel quale ha prestato servizio e l'Ufficio Cassa del Reggimento, di circa
25 mq, con porta blindata – grata alla porta ed inferriate alle finestre;
diviso in due tramite bancone e vetrata, da un lato poteva trattenersi/sostare il personale che doveva completare il servizio di cassa, dall'altro (zona lavorativa) erano ubicate due casseforti, stampanti varie ed altro materiale per le esigenze di ufficio. Attività svolta all'interno della sede di lavoro: le attività legate all'incarico sono quelle previste dai regolamenti vigenti all'epoca (RAU -
RAD). Oltre a cio' era anche spesso impiegato in ulteriori attività, a supporto in altre funzioni (adesempio gestione circolo SU;
trattamento economico;
gestione di taluni magazzini). Attività svolte all'esterno della sede di lavoro. Le stime sotto riportate non sono facilmente quantificabili;
quanto indicato è da considerarsi quale stima, piuttosto realistica, effettuata a distanza di più di 15 anni. Come indicato nel precedente punto A1, il luogotenente , Per_1 al fine di mantenere determinati requisiti fisici ha costantemente effettuato: 1) attività subacquee (attività svolta presso altra sede del r eparto;
2) aviolanci con la tecnica della caduta libera (TCL- circa 3000 metri di altitudine) ed aviolanci Halo - AH (10000 metri circa di altitudine con bombole di ossigeno). Con s pecifico riferimento ai lanci TCL, l'attività addestrativa svolta, spesso, si ripeteva più volte nella medesima giornata qualora utilizzati elicotteri. In particolare A bordo di autoveicoli: circa 150.000 km annui A piedi: circa 4000 ore per circa 5.500 k m annui Altri mezzi (aerei aeronautica militare- elicotteri varie forze armatenavi/imbarcazioni varie tipologie dell'EI Turni di lavoro Diurni: normalmente su 5 gg alla settimana non previsti ma attivati per esigenze CP_12 istituzionali normalment e nel periodo dicembre-febbraio. Ore mensili annuali medie di straordinario: c irca 50 ore mensili Descrivere le situazioni di missione di cui all'art. 1, comma 1, punto del DPR 243/2006: in base alla duplice natura dell'incarico svolto, il luogotenente è stato chiamato ad effettuare diverse missioni, anche in Per_1 località di stanti dalla normale sede di lavoro e concluse nella medesima giornata lavorativa. Tutte le attività
pagina 13 di 15 addestrative, legate all'attività aviolancistica/subacquea svolta invece in zone/località “vicine” alla sede di lavoro
(30 -50 km) venivano configurate amministrativamente non come “missioni” ma come “marcia”. Descrivere le particolari condizioni ambientali od operative, e/o le condizioni comunque implicanti l'esistenza o anche il sopravvenire di circostanze straordinarie o fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggior rischioo fatiche,
n rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento di compiti di istituto, come previsto dall'art. 4 comma 1 punto c) del DPR 243/20 06. Come precedentemente descritto, la duplice attività svolta, ha sempre sotto posto il luogotenente a importanti fatiche psico fisiche, sicuramente superiori alla media, affrontate dallo stesso con Per_1 grande dinamismo e sempre al massimo dei livelli, sopportate grazie alle proprie qualità fisiche e mentali possedute nei periodo in cui era alle mie dirette dipendenze. Descrivere ulteriori episodi specifici che si ritiene possano aver nesso di causalità con l'insorgenza delle denunciate patologie, con particolare riferimento all'eventuale esposizione ai fattori di rischio previs ti dal parere del consiglio di Stato n. 2526/2010, quali agenti biologici, chimici o cancerogeni” (nel documento non è riportata nessuna segnalazione). Per rispondere sinteticamente alle osservazioni, posso affermare che: per elaborare la perizia ho preso in esame quanto riportato nelle relazioni dei CTP dei ricorrenti e quanto sostenuto dagli stessi durante le operazioni peritali, ma le conclusioni da loro addotte sono basate su una e sposizione ambientale ad amianto cui il sarebbe stato esposto durante i periodi in cui è stato in missione all'estero nei Per_1 territori distrutti dalle guerre, nel corso di attività di aviolanci (passeggero su aereomobili) e passeggero su navi con parti in amianto, durante lo svolgimento di attività in locali, all'interno della caserma, le cui coperture contenevano amianto. Sono state inviate richieste al affinchè mi venissero forniti dati oggettivi Controparte_1 sull'inquinamento di amianto nei locali della caserma, ecc. I documenti ottenuti sono gli stessi di quelli che già erano stati depositati, per tali motivi, in assenza di ulteriore documentazione, non posso che confermare quanto riportato nella perizia.”.
Si ritiene di condividere le analisi, risultanze e conclusioni che emergono dal suddetto accertamento medico legale, da intendersi qui integralmente riportata nella parte motiva e conclusiva - delle quali si sono riprodotti soltanto alcuni passaggi illuminanti -, riscontrandone la immunità da vizi logico-giuridici che ne inficino in qualche modo le conclusioni con riferimento al thema probandum.
Le risultanze della Ctu medico legale, in definitiva, appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità ed avendo il CTU preso precisa posizione sulle note critiche del CTP di parte ricorrente e chiarito i vari profili, motivo per cui neppure era possibile disporre il rinnovo della CTU.
Le superiori considerazioni risultano assorbenti.
pagina 14 di 15 La complessità dell'accertamento medico, in uno con la sussistenza di elementi circostanziali (come la gravità e sintomaticità della patologia che ha afflitto il de cuius) costituiscono ad avviso del
Tribunale grave ed eccezionale ragione, nel senso pure affermato dalla sentenza della Corte
Costituzionale 77/2018, che giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese di CTU invece seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice di primo grado, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente a carico delle ricorrenti le spese di CTU liquidate con separato decreto.
LIVORNO, 15 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
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